Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 127
2005 04685/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2005

(proposta dalla G.C. 21 giugno 2005)

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'AREA DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITA IN VIA MONTEVIDEO N. 41 ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA "GUGLIELMO GABETTO". RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA E RINNOVO CONCESSIONE.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 26 marzo 2001 (mecc. 2001 01019/10), esecutiva dal 13 aprile 2001, il Consiglio Comunale assegnava all’Associazione Bocciofila "Guglielmo Gabetto" la gestione dell’area municipale di mq. 948 di superficie scoperta e di mq. 136 di superficie edificata, sita in via Montevideo n. 41 (n. ord. 36, n. pratica Patr. 657) da utilizzarsi per il gioco delle bocce.
La convenzione, con durata di anni quattro a decorrere dal 13 aprile 2001, prevedeva un canone di Euro 619,75 e poneva a carico del concessionario tutte le spese riferite alle utenze nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01436/066), esecutiva dal 19 marzo 2003, è stato approvato il protocollo d'intesa con la Società Torino Calcio S.p.A. afferente le aree dello Stadio Comunale e nell'ambito di tali accordi è stata prevista la dismissione di un'area del complesso ex Chinino di Stato ubicato tra le vie Taggia, Filadelfia, Giordano Bruno e Montevideo interessando pertanto anche l'area relativa all'impianto sportivo gestito dalla predetta Società.
Con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 novembre 2003 (mecc. 2003 09321/044), esecutiva dal 30 novembre 2003, è stato approvato il progetto esecutivo della demolizione dei bassi fabbricati ubicati sull'area suddetta.
Conseguentemente si è reso necessario creare una sede provvisoria, con la collocazione di un prefabbricato, sempre in via Montevideo n. 41, ove spostare la bocciofila "Guglielmo Gabetto" in attesa della realizzazione di una nuova sede.
Il Consiglio di Circoscrizione 9 con deliberazione del 7 febbraio 2005 (mecc. 2005 00379/092), aveva proposto, pertanto, l'interruzione anticipata della convenzione in scadenza al 12 aprile 2005 e la ricollocazione dell'Associazione Bocciofila "Guglielmo Gabetto" nella nuova area di complessivi mq. 780, sempre in via Montevideo n. 41, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Esaminata la proposta della Circoscrizione 9, alla luce di quanto evidenziato, tenuto conto che in data 27 aprile 2005 la Circoscrizione 9 ha consegnato l'area di nuova costruzione alla Società "Gabetto", pare opportuno approvare il rinnovo della convenzione, procedendo, nel contempo, alla ricollocazione temporanea della bocciofila in discorso nella sede di nuova costruzione, sempre in via Montevideo n. 41, fino a che non sarà realizzata la sede definitiva.
Considerata la difficoltà di prevedere esattamente i tempi di avvio e conclusione dei lavori di realizzazione della sede definitiva e visto inoltre il disagio subito dalla società sportiva in discorso, si ritiene di proporre un canone annuo pari ad Euro 52,00 I.V.A. inclusa, come previsto dall'art. 9 del Regolamento per la gestione sociale degli impianti sportivi comunali tenuto conto della tipologia dell'impianto e del contenuto sociale della proposta di convenzione e una durata della concessione di anni 5. La Società, contestualmente al pagamento del canone, dovrà provvedere al versamento dell'indennità di occupazione dovuta dal 13 aprile 2005 e calcolata sulla base del nuovo canone.
Le utenze saranno così ripartite:
- a carico del concessionario: il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento; interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- a carico della Città: l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del concessionario nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 della convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.
Si fa riserva di adottare successivo provvedimento per la futura ricollocazione presso la nuova sede della bocciofila in oggetto, provvedendo, nel contempo, alla revisione delle condizioni previste nel presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di rinnovare per un periodo di anni cinque all'Associazione Bocciofila "Guglielmo Gabetto", con sede legale in via Montevideo n. 41 - C.F. 97515740013, a decorrere dall'esecutività del presente provvedimento, la concessione a favore della suddetta Associazione, approvando la ricollocazione della medesima nella sede di nuova costruzione, situata sempre in via Montevideo n. 41, di complessivi mq. 780 e comprendente n. 4 campi bocce in terra, scoperti ed illuminati, un prefabbricato di mq. 116,27 (metri cubi 303,75) ed un modulo ad uso magazzino di mq. 15 (metri cubi 40,5);
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con l'Associazione Bocciofila "Guglielmo Gabetto", alle condizioni ivi contenute;
3) di rimandare a successivo provvedimento la definitiva collocazione dell'Associazione Bocciofila "Guglielmo Gabetto" e la conseguente revisione delle condizioni di cui al presente provvedimento.
Il canone annuo ricognitorio di Euro 52,00 IVA inclusa, da pagarsi in un'unica rata anticipata, dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione n. 9. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. La Società, contestualmente al pagamento del canone, dovrà provvedere al versamento dell'indennità di occupazione dovuta dal 13 aprile 2005 e calcolata sulla base del nuovo canone.
E’ altresì previsto che, nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire, con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c. con preavviso di almeno 3 mesi in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del concessionario nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione allegata.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 dell’allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.