Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 127
2005 04685/010
OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'AREA DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITA IN VIA MONTEVIDEO N. 41 ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA "GUGLIELMO GABETTO". RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA E RINNOVO CONCESSIONE.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 26 marzo 2001 (mecc. 2001 01019/10),
esecutiva dal 13 aprile 2001, il Consiglio Comunale assegnava
allAssociazione Bocciofila "Guglielmo Gabetto"
la gestione dellarea municipale di mq. 948 di superficie
scoperta e di mq. 136 di superficie edificata, sita in via Montevideo
n. 41 (n. ord. 36, n. pratica Patr. 657) da utilizzarsi per il
gioco delle bocce.
La convenzione, con durata di anni quattro a decorrere dal 13
aprile 2001, prevedeva un canone di Euro 619,75 e poneva a carico
del concessionario tutte le spese riferite alle utenze nonchè
la manutenzione ordinaria e straordinaria dellimpianto.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2003 (mecc.
2003 01436/066), esecutiva dal 19 marzo 2003, è stato approvato
il protocollo d'intesa con la Società Torino Calcio S.p.A.
afferente le aree dello Stadio Comunale e nell'ambito di tali
accordi è stata prevista la dismissione di un'area del
complesso ex Chinino di Stato ubicato tra le vie Taggia, Filadelfia,
Giordano Bruno e Montevideo interessando pertanto anche l'area
relativa all'impianto sportivo gestito dalla predetta Società.
Con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 novembre 2003
(mecc. 2003 09321/044), esecutiva dal 30 novembre 2003, è
stato approvato il progetto esecutivo della demolizione dei bassi
fabbricati ubicati sull'area suddetta.
Conseguentemente si è reso necessario creare una sede provvisoria,
con la collocazione di un prefabbricato, sempre in via Montevideo
n. 41, ove spostare la bocciofila "Guglielmo Gabetto"
in attesa della realizzazione di una nuova sede.
Il Consiglio di Circoscrizione 9 con deliberazione del 7 febbraio
2005 (mecc. 2005 00379/092), aveva proposto, pertanto, l'interruzione
anticipata della convenzione in scadenza al 12 aprile 2005 e la
ricollocazione dell'Associazione Bocciofila "Guglielmo Gabetto"
nella nuova area di complessivi mq. 780, sempre in via Montevideo
n. 41, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato
alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Esaminata la proposta della Circoscrizione 9, alla luce di quanto
evidenziato, tenuto conto che in data 27 aprile 2005 la Circoscrizione
9 ha consegnato l'area di nuova costruzione alla Società
"Gabetto", pare opportuno approvare il rinnovo della
convenzione, procedendo, nel contempo, alla ricollocazione temporanea
della bocciofila in discorso nella sede di nuova costruzione,
sempre in via Montevideo n. 41, fino a che non sarà realizzata
la sede definitiva.
Considerata la difficoltà di prevedere esattamente i tempi
di avvio e conclusione dei lavori di realizzazione della sede
definitiva e visto inoltre il disagio subito dalla società
sportiva in discorso, si ritiene di proporre un canone annuo pari
ad Euro 52,00 I.V.A. inclusa, come previsto dall'art. 9 del Regolamento
per la gestione sociale degli impianti sportivi comunali tenuto
conto della tipologia dell'impianto e del contenuto sociale della
proposta di convenzione e una durata della concessione di anni
5. La Società, contestualmente al pagamento del canone,
dovrà provvedere al versamento dell'indennità di
occupazione dovuta dal 13 aprile 2005 e calcolata sulla base del
nuovo canone.
Le utenze saranno così ripartite:
- a carico del concessionario: il 20% dei costi relativi all'energia
elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento; interamente
le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- a carico della Città: l'80% dei costi relativi all'energia
elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico
del concessionario nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione
allegata.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15
della convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori
competenti.
Si fa riserva di adottare successivo provvedimento per la futura
ricollocazione presso la nuova sede della bocciofila in oggetto,
provvedendo, nel contempo, alla revisione delle condizioni previste
nel presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di rinnovare per un periodo di anni cinque all'Associazione
Bocciofila "Guglielmo Gabetto", con sede legale in via
Montevideo n. 41 - C.F. 97515740013, a decorrere dall'esecutività
del presente provvedimento, la concessione a favore della suddetta
Associazione, approvando la ricollocazione della medesima nella
sede di nuova costruzione, situata sempre in via Montevideo n.
41, di complessivi mq. 780 e comprendente n. 4 campi bocce in
terra, scoperti ed illuminati, un prefabbricato di mq. 116,27
(metri cubi 303,75) ed un modulo ad uso magazzino di mq. 15 (metri
cubi 40,5);
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con l'Associazione
Bocciofila "Guglielmo Gabetto", alle condizioni ivi
contenute;
3) di rimandare a successivo provvedimento la definitiva collocazione
dell'Associazione Bocciofila "Guglielmo Gabetto" e la
conseguente revisione delle condizioni di cui al presente provvedimento.
Il canone annuo ricognitorio di Euro 52,00 IVA inclusa, da pagarsi
in un'unica rata anticipata, dovrà essere versato al Cassiere
della Circoscrizione n. 9. Detto canone sarà rivalutato
in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto
di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di
adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi
o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi.
La Società, contestualmente al pagamento del canone, dovrà
provvedere al versamento dell'indennità di occupazione
dovuta dal 13 aprile 2005 e calcolata sulla base del nuovo canone.
E altresì previsto che, nel caso la Città
effettui opere di miglioria nellimpianto in convenzione,
a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città,
pertanto, potrà ridefinire, con il gestore limporto
del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi
dellart. 1373 del c.c. con preavviso di almeno 3 mesi in
caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo
alcuno.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico
del concessionario nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione
allegata.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto
non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere
rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15
dellallegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.