Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 115
2005 03956/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 LUGLIO 2005

(proposta dalla G.C. 31 maggio 2005)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DEL COMPLESSO MUNICIPALE SITO IN VIALE DOGALI N. 12. RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

In data 31 dicembre 1987 scadeva la concessione, ad uso circolo ricreativo in capo alla RIV-SKF S.p.A., dell'area, con relative pertinenze e fabbricati, sita in viale Dogali n. 12.
La società RIV-SKF S.p.A. ne chiedeva il rinnovo e la Civica Amministrazione, al fine di dare risposta alle sollecitazioni dell'A.E.M., alla quale erano stati sottratti, per esigenze di pubblica utilità, terreni sui quali sorgevano gli impianti del circolo ricreativo dei dipendenti dell'Azienda, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 maggio 1988 (mecc. 8802962/08), esecutiva dal 3 giugno 1988, approvava la concessione del complesso sportivo sito in viale Dogali n. 12, costituito da un terreno di mq. 8.400 con soprastanti fabbricati, impianti ed attrezzature sportive, a favore dell'A.E.M. di Torino e della S.K.F. Industrie S.p.A. (già RIV-SKF). Veniva stabilita una durata di anni 9 a decorrere dal 1° febbraio 1988 ed un canone annuo di L. 6.000.000 (pari ad Euro 3.098,74). Tutte le utenze, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria erano poste interamente a carico dei concessionari.
In data 3 settembre 1996 e 13 settembre 1996 i suddetti concessionari chiedevano il rinnovo della concessione in oggetto avente scadenza il 1° febbraio 1997.
Con lettera del 19 febbraio 1997 il Servizio Centrale Patrimonio trasmetteva al Settore Sport la pratica relativa al rinnovo della convenzione che il Settore Sport, a sua volta, con lettera del 27 febbraio 1997 prot. 707 trasmetteva alla Circoscrizione n. 8 per i provvedimenti di competenza.
Con nota del 16 dicembre 2002 la Circoscrizione n. 8 comunicava che l'impianto sportivo in oggetto non era compreso nell'elenco del patrimonio circoscrizionale aggiornato dal Settore Tecnico Manutenzione Immobili Circoscrizionali e Magazzini e chiedeva quindi quali intendimenti l'Assessorato allo Sport intendesse adottare per la regolarizzazione del rapporto contrattuale.
Il Settore Sport, con nota del 17 febbraio 2003 comunicava alla Circoscrizione n. 8 che, pur ritenendo che l'adozione del provvedimento relativo al rinnovo della convenzione ormai scaduta da alcuni anni rientri nella competenza della Circoscrizione avrebbe attivato, al fine di giungere alla risoluzione del problema, autonomamente l'iter di rinnovo, anche tenuto conto che la prosecuzione della inattività arrecherebbe nocumento alla Civica Amministrazione.
Sono state intraprese tutte le azioni utili per definire la pratica di rinnovo nonché ripetuti contatti con i concessionari.
Infine le società AEM S.p.A. e SKF Industrie S.p.A. hanno ribadito il loro interesse al rinnovo della convenzione ed hanno comunicato, con lettera del 12 dicembre 2003 (all. 1 - n.                   ) e del 14 gennaio 2004 (all. 2 - n. ) la loro intenzione di conferire mandato gratuito per la gestione della struttura in oggetto rispettivamente all'Associazione Dipendenti AEM e alla Società Edoardo Agnelli r.l..
In data 16 giugno 2004 la Società Edoardo Agnelli r.l., a mezzo fax, comunicava di aver conferito procura speciale al sig. Ferrua Enrico.
In data 9 settembre 2004 (all. 3 - n. ) l'ADAEM comunicava al Settore Sport l'impossibilità a sottoscrivere la convenzione in quanto non erano stati preventivati adeguati stanziamenti per la gestione dell'impianto. A seguito di numerosi solleciti e falliti contatti relativi alla necessaria preventiva accettazione della convenzione, con i quali si sottolineava l'esigenza di assumere la decisione in merito alla sottoscrizione o rinuncia alla concessione, solo in data 7 marzo 2005 (all. 4 - n. ) l'ADAEM comunicava la disponibilità a procedere al rinnovo della stessa.
Alla luce di quanto sopra espresso, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, pare opportuno provvedere, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, al rinnovo della convenzione dell’impianto in oggetto, per anni cinque e ad un canone annuale di Euro 18.600,00 I.V.A. compresa, all'Associazione Dipendenti AEM, con sede legale in Torino - via Bertola n. 48 - C.F. 97604250015, per conto dell’Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. e alla Società Edoardo Agnelli r.l. con sede in Torino - viale Dogali n. 12, C.F. e P. IVA 04513890014, per conto della S.K.F. Industrie S.p.A., alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (all. 5 - n.                    ) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il canone è stato stabilito considerando lo stato di fatto dell'impianto nonché lo stato di manutenzione, conservazione dello stesso e la collocazione territoriale.
Tenuto conto che le società in discorso hanno inoltre continuato a provvedere al pagamento del canone annuo di Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74) stabilito con atto Rep. 999 del 25 luglio 1989, fino a tutto il 31 dicembre 2003, si ritiene di applicare un'indennità di occupazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004 calcolata sulla base del nuovo canone, che dovrà essere corrisposta contestualmente al versamento della prima rata del canone della nuova convenzione.
Le utenze saranno così ripartite:
a carico dei concessionari:
- il 20% dei costi relativi a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati, entro 3 mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione, trasmettendone copia al Settore Sport;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico Città:
- l'80% dei costi relativi a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico dei concessionari nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare in gestione sociale il complesso di proprietà municipale per complessivi mq. 8.400 (metri cubi 6.194), sito in viale Dogali n. 12, costituito da n. 3 campi tennis illuminati ed in terra di cui due coperti, n. 6 campi bocce illuminati di cui n. 4 coperti ed un fabbricato costituito da: al piano terra sala bar-ristorante, cucina, magazzino e servizi ed una palestra; al primo piano sala giochi, servizi, segreteria, disimpegno e terrazzo; al piano sotterraneo spogliatoi, due magazzini e infermeria, all'Associazione Dipendenti AEM con sede legale in Torino - via Bertola n. 48 - C.F. 97604250015, per conto dell’Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. e alla Società Edoardo Agnelli r.l. con sede in Torino - viale Dogali n. 12, C.F. e P. IVA 04513890014, per conto della S.K.F. Industrie S.p.A., per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 5), alle condizioni ivi contenute.
I concessionari dovranno provvedere al pagamento di una indennità di occupazione dovuta a far tempo dal 1° gennaio 2004 calcolata sulla base del nuovo canone, che dovrà essere corrisposta contestualmente al versamento della prima rata del canone della nuova convenzione.
Il canone annuo determinato in Euro 18.600,00 IVA inclusa, da pagarsi in rate trimestrali anticipate, dovrà essere versato al Cassiere della Direzione Sport e Tempo Libero. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari, in materia di concessioni di impianti sportivi.
E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con i concessionari l’importo del canone riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico dei concessionari. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.