Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 115
2005 03956/010
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DEL COMPLESSO MUNICIPALE SITO IN VIALE DOGALI N. 12. RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Montabone.
In data 31 dicembre 1987 scadeva la concessione, ad uso circolo
ricreativo in capo alla RIV-SKF S.p.A., dell'area, con relative
pertinenze e fabbricati, sita in viale Dogali n. 12.
La società RIV-SKF S.p.A. ne chiedeva il rinnovo e la Civica
Amministrazione, al fine di dare risposta alle sollecitazioni
dell'A.E.M., alla quale erano stati sottratti, per esigenze di
pubblica utilità, terreni sui quali sorgevano gli impianti
del circolo ricreativo dei dipendenti dell'Azienda, con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 2 maggio 1988 (mecc. 8802962/08),
esecutiva dal 3 giugno 1988, approvava la concessione del complesso
sportivo sito in viale Dogali n. 12, costituito da un terreno
di mq. 8.400 con soprastanti fabbricati, impianti ed attrezzature
sportive, a favore dell'A.E.M. di Torino e della S.K.F. Industrie
S.p.A. (già RIV-SKF). Veniva stabilita una durata di anni
9 a decorrere dal 1° febbraio 1988 ed un canone annuo di L.
6.000.000 (pari ad Euro 3.098,74). Tutte le utenze, nonché
la manutenzione ordinaria e straordinaria erano poste interamente
a carico dei concessionari.
In data 3 settembre 1996 e 13 settembre 1996 i suddetti concessionari
chiedevano il rinnovo della concessione in oggetto avente scadenza
il 1° febbraio 1997.
Con lettera del 19 febbraio 1997 il Servizio Centrale Patrimonio
trasmetteva al Settore Sport la pratica relativa al rinnovo della
convenzione che il Settore Sport, a sua volta, con lettera del
27 febbraio 1997 prot. 707 trasmetteva alla Circoscrizione n.
8 per i provvedimenti di competenza.
Con nota del 16 dicembre 2002 la Circoscrizione n. 8 comunicava
che l'impianto sportivo in oggetto non era compreso nell'elenco
del patrimonio circoscrizionale aggiornato dal Settore Tecnico
Manutenzione Immobili Circoscrizionali e Magazzini e chiedeva
quindi quali intendimenti l'Assessorato allo Sport intendesse
adottare per la regolarizzazione del rapporto contrattuale.
Il Settore Sport, con nota del 17 febbraio 2003 comunicava alla
Circoscrizione n. 8 che, pur ritenendo che l'adozione del provvedimento
relativo al rinnovo della convenzione ormai scaduta da alcuni
anni rientri nella competenza della Circoscrizione avrebbe attivato,
al fine di giungere alla risoluzione del problema, autonomamente
l'iter di rinnovo, anche tenuto conto che la prosecuzione della
inattività arrecherebbe nocumento alla Civica Amministrazione.
Sono state intraprese tutte le azioni utili per definire la pratica
di rinnovo nonché ripetuti contatti con i concessionari.
Infine le società AEM S.p.A. e SKF Industrie S.p.A. hanno
ribadito il loro interesse al rinnovo della convenzione ed hanno
comunicato, con lettera del 12 dicembre 2003 (all. 1 - n. )
e del 14 gennaio 2004 (all. 2 - n. ) la loro intenzione di conferire
mandato gratuito per la gestione della struttura in oggetto rispettivamente
all'Associazione Dipendenti AEM e alla Società Edoardo
Agnelli r.l..
In data 16 giugno 2004 la Società Edoardo Agnelli r.l.,
a mezzo fax, comunicava di aver conferito procura speciale al
sig. Ferrua Enrico.
In data 9 settembre 2004 (all. 3 - n. ) l'ADAEM comunicava al
Settore Sport l'impossibilità a sottoscrivere la convenzione
in quanto non erano stati preventivati adeguati stanziamenti per
la gestione dell'impianto. A seguito di numerosi solleciti e falliti
contatti relativi alla necessaria preventiva accettazione della
convenzione, con i quali si sottolineava l'esigenza di assumere
la decisione in merito alla sottoscrizione o rinuncia alla concessione,
solo in data 7 marzo 2005 (all. 4 - n. ) l'ADAEM comunicava la
disponibilità a procedere al rinnovo della stessa.
Alla luce di quanto sopra espresso, al fine di garantire la continuità
dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti
sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della
valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi
anni, pare opportuno provvedere, così come previsto dalla
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc.
2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, al rinnovo
della convenzione dellimpianto in oggetto, per anni cinque
e ad un canone annuale di Euro 18.600,00 I.V.A. compresa, all'Associazione
Dipendenti AEM, con sede legale in Torino - via Bertola n. 48
- C.F. 97604250015, per conto dellAzienda Energetica Metropolitana
Torino S.p.A. e alla Società Edoardo Agnelli r.l. con sede
in Torino - viale Dogali n. 12, C.F. e P. IVA 04513890014, per
conto della S.K.F. Industrie S.p.A., alle condizioni riportate
nell'allegato disciplinare (all. 5 - n. )
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il canone è stato stabilito considerando lo stato di fatto
dell'impianto nonché lo stato di manutenzione, conservazione
dello stesso e la collocazione territoriale.
Tenuto conto che le società in discorso hanno inoltre continuato
a provvedere al pagamento del canone annuo di Lire 6.000.000 (Euro
3.098,74) stabilito con atto Rep. 999 del 25 luglio 1989, fino
a tutto il 31 dicembre 2003, si ritiene di applicare un'indennità
di occupazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004 calcolata
sulla base del nuovo canone, che dovrà essere corrisposta
contestualmente al versamento della prima rata del canone della
nuova convenzione.
Le utenze saranno così ripartite:
a carico dei concessionari:
- il 20% dei costi relativi a energia elettrica, riscaldamento,
consumo idrico, della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar
o ristorante e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà
installare contatori separati, entro 3 mesi dall'esecutività
del provvedimento di concessione, trasmettendone copia al Settore
Sport;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico Città:
- l'80% dei costi relativi a energia elettrica, riscaldamento,
consumo idrico, della parte sportiva.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a
carico dei concessionari nei limiti previsti dall'art. 14 della
convenzione allegata.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15
dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare in gestione sociale il complesso di proprietà
municipale per complessivi mq. 8.400 (metri cubi 6.194), sito
in viale Dogali n. 12, costituito da n. 3 campi tennis illuminati
ed in terra di cui due coperti, n. 6 campi bocce illuminati di
cui n. 4 coperti ed un fabbricato costituito da: al piano terra
sala bar-ristorante, cucina, magazzino e servizi ed una palestra;
al primo piano sala giochi, servizi, segreteria, disimpegno e
terrazzo; al piano sotterraneo spogliatoi, due magazzini e infermeria,
all'Associazione Dipendenti AEM con sede legale in Torino - via
Bertola n. 48 - C.F. 97604250015, per conto dellAzienda
Energetica Metropolitana Torino S.p.A. e alla Società Edoardo
Agnelli r.l. con sede in Torino - viale Dogali n. 12, C.F. e P.
IVA 04513890014, per conto della S.K.F. Industrie S.p.A., per
un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività
della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 5), alle condizioni
ivi contenute.
I concessionari dovranno provvedere al pagamento di una indennità
di occupazione dovuta a far tempo dal 1° gennaio 2004 calcolata
sulla base del nuovo canone, che dovrà essere corrisposta
contestualmente al versamento della prima rata del canone della
nuova convenzione.
Il canone annuo determinato in Euro 18.600,00 IVA inclusa, da
pagarsi in rate trimestrali anticipate, dovrà essere versato
al Cassiere della Direzione Sport e Tempo Libero. Detto canone
sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà
essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute
ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti,
di atti amministrativi o regolamentari, in materia di concessioni
di impianti sportivi.
E altresì previsto che nel caso la Città effettui
opere di miglioria nellimpianto in convenzione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con i concessionari
limporto del canone riservandosi la facoltà di recesso,
ai sensi dellart. 1373 del c.c., con preavviso di almeno
tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza
indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico dei concessionari. Alla scadenza
il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15
dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.