Divisione Commercio
Urbanistica Commerciale

n. ord. 116
2005 03893/122

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 LUGLIO 2005

(proposta dalla G.C. 24 maggio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI. INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO: MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Tessore,
di concerto con l’Assessore Alfieri.

La Città di Torino ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 1° marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016), esecutiva dal 15 marzo 2004, il Regolamento per l’Occupazione del Suolo Pubblico mediante l’allestimento di dehors stagionali e continuativi e con successiva deliberazione del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 02363/115), esecutiva dal 29 novembre 2004, le relative prescrizioni tecniche.
L’applicazione delle indicazioni contenute nei regolamenti da parte dei diversi Settori ha evidenziato una buona capacità di trattare nel complesso il fenomeno dei dehors, migliorando la qualità estetica delle installazioni, nonché l’utilizzo dello spazio pubblico. Nell’esame delle istanze presentate sono però emersi alcuni casi particolari che richiedono, proprio nel perseguimento delle finalità del Regolamento stesso, specificazioni differenti rispetto alle norme generali.
In particolare ciò vale per questioni relative alle dimensioni e alle distanze di rispetto delle strutture, dove, a volte, il rigido rispetto delle indicazioni regolamentari pregiudica la qualità del contesto ambientale.
In relazione a questi temi sono emerse alcune questioni generali nei lavori della Commissione Tecnica Comunale istituita per l’analisi delle domande di autorizzazione relative a dehors della Zona Urbana Centrale Storica e sono state avanzate alcune istanze specifiche.
Sulla base di alcune verifiche progettuali sul campo e sentito il parere della Commissione Tecnica sembra opportuno prevedere le seguenti deroghe o precisazioni:
1. in via generale, si ritiene di permettere nei percorsi porticati storici, siano assi viari o piazze, fatti salvi successivi Progetti Integrati d’Ambito, un’estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell’esercizio, comunque non superiore a metri lineari 15. Rimane inteso che in tali situazioni non devono essere pregiudicati i diritti altrui e deve essere sempre ottenuto il permesso dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette), la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors;
2. nel caso in cui un esercizio pubblico abbia un affaccio angolare e sia preferibile collocare il dehors lungo l’asse sul quale affaccia il lato minore, si può prevedere di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell’estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non può superare i 15,00 mt. e non devono essere pregiudicati i diritti altrui e deve essere sempre ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors;
3. nel caso in cui il pubblico esercizio sia organizzato su più livelli, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si deve tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione. Nel caso in cui tale livello non sia quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.
Sono inoltre pervenute, da parte di imprenditori, alcune istanze che segnalano casi particolari. Tali istanze sono conservate agli atti.
L’attenta analisi delle osservazioni avanzate ha permesso di rilevare che alcune questioni poste evidenziano, effettivamente, casi in cui la rigida applicazione delle disposizioni dell’art. 4 del Regolamento potrebbe creare situazioni di impatto ambientale negativo, in termini di sicurezza e/o di qualità urbana. Pertanto, coerentemente con le finalità complessive del Regolamento, si possono prevedere, in via generale, alcune deroghe.
E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Non sono pervenuti pareri da parte delle Circoscrizioni 2, 4 e 9.
Le Circoscrizioni 3, 7 e 8 (all. 2-5-6 - nn. ) hanno espresso parere favorevole entro i termini previsti.
Le Circoscrizioni 6 e 10 (all. 4-7 - nn. ) hanno espresso parere favorevole oltre i termini previsti, ma entrambi sono stati trasmessi agli uffici in tempo utile.
Le Circoscrizioni 1 e 5 (all. 1-3 - nn. ) hanno espresso parere sfavorevole oltre i termini previsti, ma entrambi sono stati trasmessi agli uffici in tempo utile per la trattazione.
In via generale, si ritiene che il parere sfavorevole della Circoscrizione 1, così come formulato, venga superato dagli emendamenti presentati che introducono vere e proprie integrazioni, attraverso una modifica dell’articolo 4 del regolamento in oggetto.
Per quanto concerne, invece, i singoli punti che la Circoscrizione 1 propone come integrazioni si ritiene:
- di non accogliere la prima osservazione relativa all’art. 4 comma 6 in quanto trattasi di argomento già dibattuto in sede di approvazione del regolamento e su cui il Consiglio si è già espresso in modo puntuale;
- di non accogliere il secondo punto in quanto si ritiene opportuno che nei percorsi porticati l’estensione dei dehors non superi i 15 metri;
- di accogliere il terzo punto riguardante i casi di affaccio angolare prevedendo di aggiungere all’ipotesi già prevista la specificazione che "in nessun caso l’estensione potrà superare la misura massima di 15,00 metri";
- di non accogliere l’osservazione relativa ai locali su più piani in quanto trattasi di una delle integrazioni esposte nel presente provvedimento.
- di non accogliere l’osservazione relativa all’accesso ai disabili in quanto trattasi di disposizione già contemplata nel regolamento;
- di non accogliere il punto che prevede di lasciare libera la parte antistante la vetrina ove si effettua la vendita di gelati da asporto in quanto trattasi di un aspetto troppo legato alle diverse situazioni del territorio e comunque di un elemento strettamente connesso all’organizzazione del dehor da parte del singolo esercente;
- di non accogliere il punto che prevede di lasciare libero il marciapiede da strutture e/o apparecchiature di servizio, in quanto aspetto già previsto dal regolamento;
- di non accogliere l’ultima osservazione relativa all’opportunità di aumentare le sanzioni pecuniarie per i dehors abusivi in quanto trattasi di un aspetto che andrebbe valutato in un contesto generale; si ritiene altresì eccessiva la previsione di una sanzione accessoria in caso di occupazione abusiva realizzata in presenza di richiesta non ancora autorizzata.
Per quanto concerne il parere sfavorevole della Circoscrizione 5 si ritiene che le prime due osservazioni, relative al fatto che si tratterebbe di previsioni non inserite all’interno del regolamento e non coordinate con il testo attuale, vengano superate dalla presentazione degli emendamenti. La terza obiezione .- si tratterebbe di previsioni riguardanti esclusivamente la ZUCS - non è accoglibile in quanto le statuizioni di cui ai commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies dell’articolo 4 del regolamento sono applicabili agli esercizi presenti su tutto il territorio cittadino.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, quale integrazione al Regolamento della Città n. 287, "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016) esecutiva dal 15 marzo 2004 la seguente modifica dell'art. 17 del suddetto Regolamento. Al termine del punto b) del comma 1 dell'art. 17, che si conclude con 'vie cieche', aggiungere:
c) Per i dehors collocati in percorsi porticati storici, siano assi viari o piazze, fatti salvi successivi Progetti Integrati d’Ambito, è consentita un’estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell’esercizio, comunque non superiore a metri lineari 15. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) la cui proiezione è interessata della collocazione del dehors;
d) Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l’asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell’estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l’estensione non potrà superare i 15 mt. e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione;
e) Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime;
f) Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l’allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.