Divisione Commercio
Urbanistica Commerciale
n. ord. 116
2005 03893/122
OGGETTO: OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI. INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO: MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Tessore,
di concerto con lAssessore Alfieri.
La Città di Torino ha approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 1° marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016),
esecutiva dal 15 marzo 2004, il Regolamento per lOccupazione
del Suolo Pubblico mediante lallestimento di dehors stagionali
e continuativi e con successiva deliberazione del 15 novembre
2004 (mecc. 2004 02363/115), esecutiva dal 29 novembre 2004, le
relative prescrizioni tecniche.
Lapplicazione delle indicazioni contenute nei regolamenti
da parte dei diversi Settori ha evidenziato una buona capacità
di trattare nel complesso il fenomeno dei dehors, migliorando
la qualità estetica delle installazioni, nonché
lutilizzo dello spazio pubblico. Nellesame delle istanze
presentate sono però emersi alcuni casi particolari che
richiedono, proprio nel perseguimento delle finalità del
Regolamento stesso, specificazioni differenti rispetto alle norme
generali.
In particolare ciò vale per questioni relative alle dimensioni
e alle distanze di rispetto delle strutture, dove, a volte, il
rigido rispetto delle indicazioni regolamentari pregiudica la
qualità del contesto ambientale.
In relazione a questi temi sono emerse alcune questioni generali
nei lavori della Commissione Tecnica Comunale istituita per lanalisi
delle domande di autorizzazione relative a dehors della Zona Urbana
Centrale Storica e sono state avanzate alcune istanze specifiche.
Sulla base di alcune verifiche progettuali sul campo e sentito
il parere della Commissione Tecnica sembra opportuno prevedere
le seguenti deroghe o precisazioni:
1. in via generale, si ritiene di permettere nei percorsi porticati
storici, siano assi viari o piazze, fatti salvi successivi Progetti
Integrati dAmbito, unestensione del dehors indipendente
dalla proiezione dellesercizio, comunque non superiore a
metri lineari 15. Rimane inteso che in tali situazioni non devono
essere pregiudicati i diritti altrui e deve essere sempre ottenuto
il permesso dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature
commerciali (bacheche e vetrinette), la cui proiezione è
interessata dalla collocazione del dehors;
2. nel caso in cui un esercizio pubblico abbia un affaccio angolare
e sia preferibile collocare il dehors lungo lasse sul quale
affaccia il lato minore, si può prevedere di collocare
il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento
per il calcolo dellestensione la misura del lato con maggior
estensione. In ogni caso l'estensione non può superare
i 15,00 mt. e non devono essere pregiudicati i diritti altrui
e deve essere sempre ottenuto il permesso degli esercizi commerciali
la cui proiezione è interessata dalla collocazione del
dehors;
3. nel caso in cui il pubblico esercizio sia organizzato su più
livelli, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors,
si deve tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione.
Nel caso in cui tale livello non sia quello del piano terreno,
eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno
essere autorizzate da queste ultime.
Sono inoltre pervenute, da parte di imprenditori, alcune istanze
che segnalano casi particolari. Tali istanze sono conservate agli
atti.
Lattenta analisi delle osservazioni avanzate ha permesso
di rilevare che alcune questioni poste evidenziano, effettivamente,
casi in cui la rigida applicazione delle disposizioni dellart.
4 del Regolamento potrebbe creare situazioni di impatto ambientale
negativo, in termini di sicurezza e/o di qualità urbana.
Pertanto, coerentemente con le finalità complessive del
Regolamento, si possono prevedere, in via generale, alcune deroghe.
E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi degli articoli
43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Non sono pervenuti pareri da parte delle Circoscrizioni 2, 4 e
9.
Le Circoscrizioni 3, 7 e 8 (all. 2-5-6 - nn. ) hanno espresso
parere favorevole entro i termini previsti.
Le Circoscrizioni 6 e 10 (all. 4-7 - nn. ) hanno espresso parere
favorevole oltre i termini previsti, ma entrambi sono stati trasmessi
agli uffici in tempo utile.
Le Circoscrizioni 1 e 5 (all. 1-3 - nn. ) hanno espresso parere
sfavorevole oltre i termini previsti, ma entrambi sono stati trasmessi
agli uffici in tempo utile per la trattazione.
In via generale, si ritiene che il parere sfavorevole della Circoscrizione
1, così come formulato, venga superato dagli emendamenti
presentati che introducono vere e proprie integrazioni, attraverso
una modifica dellarticolo 4 del regolamento in oggetto.
Per quanto concerne, invece, i singoli punti che la Circoscrizione
1 propone come integrazioni si ritiene:
- di non accogliere la prima osservazione relativa allart.
4 comma 6 in quanto trattasi di argomento già dibattuto
in sede di approvazione del regolamento e su cui il Consiglio
si è già espresso in modo puntuale;
- di non accogliere il secondo punto in quanto si ritiene opportuno
che nei percorsi porticati lestensione dei dehors non superi
i 15 metri;
- di accogliere il terzo punto riguardante i casi di affaccio
angolare prevedendo di aggiungere allipotesi già
prevista la specificazione che "in nessun caso lestensione
potrà superare la misura massima di 15,00 metri";
- di non accogliere losservazione relativa ai locali su
più piani in quanto trattasi di una delle integrazioni
esposte nel presente provvedimento.
- di non accogliere losservazione relativa allaccesso
ai disabili in quanto trattasi di disposizione già contemplata
nel regolamento;
- di non accogliere il punto che prevede di lasciare libera la
parte antistante la vetrina ove si effettua la vendita di gelati
da asporto in quanto trattasi di un aspetto troppo legato alle
diverse situazioni del territorio e comunque di un elemento strettamente
connesso allorganizzazione del dehor da parte del singolo
esercente;
- di non accogliere il punto che prevede di lasciare libero il
marciapiede da strutture e/o apparecchiature di servizio, in quanto
aspetto già previsto dal regolamento;
- di non accogliere lultima osservazione relativa allopportunità
di aumentare le sanzioni pecuniarie per i dehors abusivi in quanto
trattasi di un aspetto che andrebbe valutato in un contesto generale;
si ritiene altresì eccessiva la previsione di una sanzione
accessoria in caso di occupazione abusiva realizzata in presenza
di richiesta non ancora autorizzata.
Per quanto concerne il parere sfavorevole della Circoscrizione
5 si ritiene che le prime due osservazioni, relative al fatto
che si tratterebbe di previsioni non inserite allinterno
del regolamento e non coordinate con il testo attuale, vengano
superate dalla presentazione degli emendamenti. La terza obiezione
.- si tratterebbe di previsioni riguardanti esclusivamente la
ZUCS - non è accoglibile in quanto le statuizioni di cui
ai commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies dellarticolo 4 del
regolamento sono applicabili agli esercizi presenti su tutto il
territorio cittadino.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, quale integrazione al Regolamento della Città
n. 287, "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento
di dehors stagionali e continuativi" approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 1 marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016)
esecutiva dal 15 marzo 2004 la seguente modifica dell'art. 17
del suddetto Regolamento. Al termine del punto b) del comma 1
dell'art. 17, che si conclude con 'vie cieche', aggiungere:
c) Per i dehors collocati in percorsi porticati storici, siano
assi viari o piazze, fatti salvi successivi Progetti Integrati
dAmbito, è consentita unestensione del dehors
indipendente dalla proiezione dellesercizio, comunque non
superiore a metri lineari 15. In tale situazione non dovranno
essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti
i permessi dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature
commerciali (bacheche e vetrinette) la cui proiezione è
interessata della collocazione del dehors;
d) Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali
sia preferibile collocare il dehors lungo lasse sul quale
affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su
questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo
dellestensione la misura del lato con maggior estensione.
In ogni caso lestensione non potrà superare i 15
mt. e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà
essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui
proiezione è interessata dalla collocazione;
e) Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli,
si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima
del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con
maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda
a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività
commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime;
f) Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità
o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto
lallineamento della struttura, mantenendo il filo della
dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando
il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede,
in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.