Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Settore Arredo, Immagine Urbana e Incarichi Speciali

n. ord. 77
2005 03131/115

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 MAGGIO 2005
(proposta dalla G.C. 3 maggio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: OLIMPIADI INVERNALI 2006. OPERE DI MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI PORTICI DELLA CITTA`. PARZIALE DEROGA ALLA DISCIPLINA ORDINARIA CONTENUTA NEGLI ARTT. 12 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA; ART. 49 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO; ART. 3 DEL REGOLAMENTO "PIAZZA CASTELLO - VIA PO - PIAZZA VITTORIO VENETO - RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA COMMERCIALE". ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CITTA` DEGLI ONERI E DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Alfieri,
di concerto con gli Assessori Tessore, Viano e Bonino.

La disciplina legislativa e regolamentare oggi vigente riconosce in capo ai proprietari degli stabili gli oneri conseguenti alle manutenzioni degli ambienti porticati (art. 49 Regolamento Edilizio), prevedendo peraltro per i medesimi l’obbligo di intervenire almeno ogni sette anni (art. 12 Regolamento di Polizia Urbana).
Senza incidere sul principio generale in virtù del quale gli oneri economici sono normalmente posti a carico dei proprietari, in considerazione della natura - privata, appunto - dei beni in questione, è però oggi da ritenersi equo ed opportuno disciplinare diversamente l’allocazione degli oneri anzidetti, in considerazione del qualificato e preminente interesse pubblico che ha la Città a promuovere essa stessa interventi globali di miglioramento dell’immagine urbana in riferimento all’evento olimpico del 2006.
Tale evento eccezionale determina infatti una forte esigenza di interventi sul decoro urbano che forniscano garanzie di omogeneità e di tempestività, i quali non sono realizzabili utilmente confidando esclusivamente negli obblighi di manutenzione posti ordinariamente a carico dei privati.
In considerazione del fatto che l’intervento a spese delle finanze pubbliche su beni di proprietà privata - peraltro, nel caso specifico, edificati su terreno normalmente soggetto a servitù di pubblico passaggio - è operazione da vagliare sempre attentamente sotto il profilo della puntuale verifica dell’esistenza di ragioni di pubblico interesse che la legittimino, si è provveduto a richiedere alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte un parere preventivo ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003. L’organo consultivo si è espresso con un articolato parere rilevando, fra l’altro, come l’operazione in questione comporterebbe un’assunzione di oneri "giustificata dalla permanente, libera e generalizzata fruizione degli ambienti porticati da parte dell’intera popolazione"; come inoltre "tutta la collettività, compreso l’artigianato, il commercio ed il turismo, fruirebbe del miglioramento estetico della Città e della sua migliore presentazione all’intera comunità nazionale ed internazionale".
Si ritiene peraltro che corrisponda all’interesse dell’Amministrazione riservarsi la facoltà di recuperare da quei proprietari che risultino ad oggi inadempienti all’obbligo di manutenzione - così come definito dall’articolo 12 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e fatte salve in ogni caso le sanzioni ivi previste - le spese sostenute, nella misura consentita dalle norme vigenti.
La Giunta Comunale provvederà ad approvare un piano particolareggiato di interventi in esecuzione degli indirizzi forniti con la presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, in esclusiva relazione all’evento olimpico del 2006 e in considerazione delle esigenze di interesse pubblico ad esso collegate, a parziale deroga della disciplina contenuta nell’articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana, nell’articolo 49 del Regolamento Edilizio e nell’articolo 3 del Regolamento Piazza Castello - Via Po - Piazza Vittorio Veneto, l’assunzione degli oneri e della gestione degli interventi, svolti in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, concernenti la manutenzione, la ristrutturazione o il miglioramento degli ambienti porticati della Città, quali saranno definiti nel piano particolareggiato predisposto dalla Giunta Comunale; resta inteso che tali interventi straordinari non costituiscono interruzione degli ordinari termini regolamentari o di legge in materia e permane, pertanto, vigente ogni disposizione ordinaria;
2) di approvare che l’Amministrazione si riservi la facoltà di recuperare da quei proprietari che risultino ad oggi inadempienti all’obbligo di manutenzione - così come definito dall’articolo 12 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e fatte salve in ogni caso le sanzioni ivi previste - le spese sostenute, nella misura consentita dalle vigenti norme.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, che dovrà invece corredare i successivi provvedimenti attuativi del presente indirizzo;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.