Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 127
2005 03088/009

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 3 maggio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale


OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 89 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ADOZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   La Città di Torino, sensibile alle tematiche che riguardano il superamento delle barriere architettoniche, si è attivata per consentire ai portatori di handicap procedure per adeguare alle proprie esigenze quei fabbricati che non siano soggetti a particolari vincoli di tutela.
   Il quadro normativo disposto nel tempo dal legislatore è volto a realizzare una città senza barriere e impone il rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di quelli esistenti, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, agevolata nonché per gli spazi esterni di pertinenza.
   Identica attenzione è rivolta agli spazi pedonali, scale e rampe, servizi igienici pubblici, arredo urbano, parcheggi e alle strutture sportive, agli impianti di balneazione e a quelli autostradali, che devono essere realizzati in conformità alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
   Accade, tuttavia, che taluni interventi necessari per eliminare i limiti all'attività dei soggetti affetti da menomazioni non siano concretamente realizzabili perché in contrasto con le previsioni del P.R.G..
   Sotto questo profilo si rileva che il legislatore ha previsto "deroghe" solo per interventi relativi ad "accessori tecnici" quali la realizzazione di ascensori, anche esterni, di rampe ecc.. Non ha invece preso in considerazione le ipotesi in cui una famiglia debba ampliare la propria abitazione per renderla funzionale a una persona disabile.
   Si evidenzia, pertanto, la necessità di proporre una modifica alle Norme vigenti prevedendo, anche in deroga agli indici di edificabilità del Piano, particolari disposizioni finalizzate a migliorare la fruibilità degli edifici interessati, con interventi di limitato impatto urbanistico, in linea con gli obiettivi della Legge 13/1989.
   Considerato che una modifica della normativa attuale costituisce un interesse per la collettività, si ritiene di proporre una variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale apportando allo strumento urbanistico generale, in particolare alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, alcune modifiche che riguardano:
-   all'art. 4 delle N.U.E.A., nell'ambito della definizione degli interventi di completamento, l'inserimento di specifico comma finalizzato a consentire, negli edifici mono e bifamigliari, occupati da persone con handicap grave, ampliamenti fino a 25 mq. in deroga agli indici di edificabilità della zona normativa in cui ricadono. Al fine di garantire il rispetto sostanziale della norma, si specifica che la deroga sarà consentita "una tantum" e non è quindi reiterabile.
Al fine di evitare eventuali abusi, all'atto del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi in deroga, si prevede la stipula di un atto di impegno, di durata triennale, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non disabili.
Per i rimanenti edifici, sempre a destinazione residenziale, l'ampliamento di cui sopra è ammesso unicamente se realizzato all'interno della proiezione del fabbricato, con chiusura di spazi esistenti dell'edificio, fatti salvi i limiti, le finalità e le condizioni di cui sopra.
Tali nuove disposizioni, al fine di salvaguardare gli edifici di particolare interesse storico - architettonico, vengono estese anche agli immobili vincolati ai sensi dell'art. 26 delle N.U.E.A. limitatamente a quelli appartenenti al gruppo 3 "Edifici di valore storico - ambientale", gruppo 4 "Edifici di valore documentario" e agli "Edifici caratterizzanti il tessuto storico" limitatamente alle fronti prospettanti i cortili con l'impegno, da parte del richiedente, del ripristino dello stato originario qualora ne decada l'esigenza;
-   all'art. 8 delle N.U.E.A., nelle aree normative R1, R2, R3, R9 e M1, l'inserimento di specifico comma al fine di consentire, in presenza di interventi di ristrutturazione edilizia e completamento, il mantenimento dei bassi fabbricati esistenti ad uso autorimessa, qualora utilizzati da portatori di handicap;
-   al medesimo art. 8, al punto 20 "Parcheggi, cabine e impianti tecnologici" si propone infine di integrare la norma ove esclude espressamente la possibilità di realizzare parcheggi a raso nelle aree di pertinenza di talune aree normative. La modifica introduce la possibilità di realizzare tali parcheggi purché a esclusivo servizio di invalidi residenti.
La variante pertanto prevede quanto segue:
A)   all'art. 4 delle N.U.E.A., dopo il comma 42quater, inserire i seguenti nuovi commi:
"43   Ampliamenti fino a 25 mq di edifici unifamiliari e bifamiliari strettamente necessari per migliorarne la fruibilità da parte di portatori di handicap possono essere realizzati, una tantum, anche in deroga all'indice di edificabilità, fermo restando il rispetto degli altri parametri edilizi ed urbanistici relativi a detta tipologia di intervento, fatto salvo quanto specificato al comma 43ter.
Detti ampliamenti sono ammessi previo rilascio di atto di impegno di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a nuclei familiari privi di soggetti portatori di handicap per un periodo di tre anni. Il predetto atto di impegno dovrà essere stipulato al momento del rilascio dell'idoneo titolo abilitativo e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
43bis   Per i rimanenti edifici - ad uso residenziale - detti ampliamenti (con gli stessi limiti, finalità e condizioni) possono essere attuati unicamente mediante la realizzazione di verande o la chiusura di superfici ricomprese all'interno della proiezione dell'edificio (compresi balconi, terrazzi ecc…), fatto salvo quanto specificato al comma 43ter. L'intervento dovrà riguardare le fronti verso i cortili e, nel caso di chiusura di volumi, è soggetto al parere della Commissione Edilizia. Solo in caso di dimostrata impossibilità, tale intervento è ammesso sulle fronti con affaccio su spazi pubblici e pubbliche vie, previo parere della Commissione Edilizia.
La chiusura di superfici per la realizzazione di volumi è comunque subordinata a verifica statica.
43ter   Negli edifici soggetti all’art. 26, limitatamente a quelli appartenenti al gruppo 3 "Edifici di valore storico - ambientale", al gruppo 4 "Edifici di valore documentario" e gli "Edifici caratterizzanti il tessuto storico", sono consentiti ampliamenti secondo le modalità del comma 43bis, con obbligo al ripristino dello stato originario una volta cessato l’utilizzo del bene da parte dei soggetti aventi diritto."
B)   all'art. 8 delle N.U.E.A., in calce ai commi 6, 11, 14, 33 e 36, aggiungere il seguente testo:
"In ogni caso, possono essere mantenuti i bassi fabbricati esistenti ad uso autorimessa al servizio esclusivo di portatori di handicap."
C)   all'art. 8 in calce al comma 75 inserire il seguente nuovo comma:
"75bisNelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è comunque ammessa l'individuazione di un posto auto ad esclusivo servizio di portatori di handicap."
D)   all’art. 26 al comma 14 "Tipi di intervento" dopo le parole : "in cui sono stati contraddistinti gli edifici" aggiungere : ", fatto salvo quanto specificato all’art. 4 comma 43ter".
   Si dà mandato agli Uffici Comunali di predisporre, in fase di approvazione della variante, apposito regolamento che preveda l'individuazione delle categorie di handicap che danno diritto ad accedere alle agevolazioni previste dalla variante, le modalità di ripristino dello stato originario in caso di ampliamento dell'immobile e tutto quanto concerne l'attuazione del presente provvedimento.
   Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell' art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
   Il provvedimento in oggetto inoltre non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che, per quanto attiene alla quantità globale di servizi, le Varianti parziali al P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G. stesso non producono gli effetti di cui al 4 comma dell' art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
   Il provvedimento risulta infine coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come si rileva dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente che è parte integrante dell’allegato 1.
   La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul decentramento a tutte le Circoscrizioni per l'acquisizione del relativo parere.
   Le Circoscrizioni 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole con rispettive deliberazioni di Consiglio Circoscrizionale che si allegato (all. 3, 5-11 - nn.                                             ).
   La Circoscrizione 1 ha deliberato esprimendo parere favorevole condizionato a che "in tutti i casi di ampliamento, il Richiedente si impegna a ripristinare lo stato originario al decadere dell'esigenza (all. 2 - n. ).
   La Circoscrizione 3 ha deliberato esprimendo parere favorevole condizionato a che alcuni commi dell'art. 8 delle N.U.E.A. siano emendati per consentire il mantenimento di tutti i bassi fabbricati esistenti con destinazione d'uso a parcheggio nei casi di intervento di ristrutturazione edilizia, sopprimendo conseguentemente il punto B in quanto inutile (all. 4 - n. ).
   L'osservazione presentata dalla Circoscrizione 1 non può essere accolta in modo generalizzato in quanto eccessivamente penalizzante e difficilmente controllabile.
   L'osservazione presentata dalla Circoscrizione 3 non è accolta perché eccedente l'ambito limitato del presente provvedimento (misure di agevolazione normativa a favore di soggetti disabili).
   Potrà essere presa in considerazione in occasione di revisioni normative di più ampia e organica portata.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

   Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

   Dato atto che i pareri di cui all’art 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per quanto espresso in narrativa qui integralmente richiamato:
1)   di adottare, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la Variante parziale n. 89 al vigente P.R.G. concernente l’adeguamento normativo per l’abolizione delle barriere architettoniche, come illustrato in dettaglio nell’elaborato che costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione (all. 1 - n.         ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


                                          Allegato a)

Variante n. 89 al P.R.G.
Ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.U.R.
"Adeguamento normativo per l'abolizione delle barriere architettoniche"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

   Le tematiche che riguardano il superamento delle barriere architettoniche sono oggetto di studio già da diverso tempo. Infatti risale agli anni ottanta la definizione e la classificazione, da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità, delle menomazioni, della disabilità e degli svantaggi esistenziali.
   A livello nazionale la prima legge di settore è la "Legge Quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", mentre dal punto di vista della normativa edilizia i primi approcci istituzionali al problema del superamento delle barriere architettoniche risalgono a due circolari del Ministero dei LL.PP. emanate negli anni 1967 e 1968 e alla legge 118/1971. Si tratta di norme essenzialmente rivolte agli edifici pubblici e a quelli privati aperti al pubblico e, soltanto marginalmente, interessano anche quelli di edilizia residenziale pubblica.
   Con la Legge n. 13/1989 e il Decreto Ministeriale n. 236/1989 sono invece dettate le prescrizioni tecniche da osservare per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata; tali leggi riguardano interventi di nuova costruzione, di recupero e l'adeguamento degli spazi esterni di loro pertinenza.
Il nuovo Testo Unico sull'Edilizia (approvato con D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), entrato in vigore il 30 giugno 2003, raccoglie, in un apposito capo della sua seconda parte, tutta la normativa sul superamento e sull'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, negli edifici pubblici e negli edifici privati aperti al pubblico, sostituendo così i numerosi precedenti testi normativi. Tali disposizioni sono riportate agli articoli da 77 a 81 per quanto riguarda gli edifici privati e all'art. 82 per gli edifici pubblici.
   In particolare l'art. 79 riprende il contenuto dell'art. 3 della Legge 13/1989 e stabilisce che le installazioni di servoscala e le opere di modifica mirate all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze contenute nei regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interne ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati. E' comunque fatto salvo l'obbligo di rispettare le distanze indicate negli articoli 873 e 907 del Codice Civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e gli altri fabbricati non sia interposto alcuno spazio o alcun'area di proprietà o di uso comune.
   In linea generale si deve pertanto convenire che il quadro normativo disposto nel tempo dal legislatore è volto a realizzare una città senza barriere imponendo il rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità per la costruzione di nuovi edifici e per la ristrutturazione degli esistenti, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, agevolata nonché per gli spazi esterni di pertinenza.
   Identica attenzione è rivolta agli spazi pedonali, scale e rampe, servizi igienici pubblici, arredo urbano, parcheggi e alle strutture sportive, agli impianti di balneazione e quelli autostradali, che devono essere realizzati in conformità alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
   In questo quadro di attenzione crescente per la realizzazione di un ambiente privo di barriere, tramite specifiche norme tecniche di costruzione, tuttavia taluni interventi sul tessuto edilizio esistente necessari per eliminare i limiti all'attività dei soggetti affetti da menomazioni non sono concretamente realizzabili in quanto in contrasto con le previsioni del P.R.G..
   Sotto questo profilo si rileva che il legislatore ha previsto "deroghe" solo per interventi relativi ad "accessori tecnici" quali la realizzazione di ascensori, anche esterni, rampe, ecc.. Non ha disciplinato le ipotesi in cui la famiglia con disabile, per poter rendere fruibile la propria abitazione, la debba ampliare.
   A tale carenza alcune regioni hanno rimediato con apposite leggi: la Regione Lombardia con la Legge Regionale 6/1989 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche d'attuazione", la Regione Veneto con la Legge Regionale n. 7/2003 "Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi".
   La Legge 6/1989 della Lombardia, in attuazione dell'art. 41 quater della Legge 1150/1942 (ora sostituita dal T.U.E.), prevede che i permessi a costruire possano eccezionalmente essere rilasciati in deroga a standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
La Legge 7/2003 del Veneto detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate gravi ivi residenti con interventi di ampliamento della volumetria, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
   Sulle volumetrie realizzate, all'atto del rilascio del permesso a costruire, è istituito un vincolo triennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap da trascriversi presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
   Per quanto riguarda il nostro territorio, a livello regionale non sono attualmente previste leggi riconducibili agli esempi sopra riportati, mentre a livello comunale, nelle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del Piano Regolatore, i tipi di intervento ammessi negli edifici esistenti risultano spesso insufficienti rispetto alle concrete esigenze dei soggetti portatori di handicap.
   Si evidenzia pertanto la necessità di proporre una modifica alle Norme vigenti prevedendo, anche in deroga agli indici di edificabilità del Piano, particolari disposizioni finalizzate a migliorare la fruibilità degli edifici interessati, con interventi di limitato impatto urbanistico, in linea con gli obiettivi della già richiamata Legge 13/1989.
   Considerato che, data la finalità, la variante costituisce interesse per la pubblica collettività, si ritiene di proporre variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
   Per quanto sopra esposto si propone pertanto di apportare allo strumento urbanistico generale, in particolare alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, alcune modifiche che riguardano sostanzialmente:
-   all'art. 4 delle N.U.E.A., nell'ambito della definizione degli interventi di completamento, l'inserimento di specifico comma finalizzato a consentire, negli edifici mono e bifamigliari, occupati da persone con handicap grave, ampliamenti fino a 25 mq. in deroga agli indici di edificabilità della zona normativa in cui ricadono. Al fine di garantire il rispetto sostanziale della norma, si specifica che la deroga sarà consentita "una tantum" e non è quindi reiterabile.
Al fine di evitare eventuali abusi, all'atto del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi in deroga, si prevede la stipula di un atto di impegno, di durata triennale, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non disabili.
Per i rimanenti edifici, sempre a destinazione residenziale, l'ampliamento di cui sopra è ammesso unicamente se realizzato all'interno della proiezione del fabbricato, con chiusura di spazi esistenti dell'edificio, fatti salvi i limiti, le finalità e le condizioni di cui sopra.
Tali nuove disposizioni, al fine di salvaguardare gli edifici di particolare interesse storico - architettonico, vengono estese anche agli immobili vincolati ai sensi dell'art. 26 delle N.U.E.A. limitatamente a quelli appartenenti al gruppo 3 "Edifici di valore storico - ambientale", gruppo 4 "Edifici di valore documentario" e gli "Edifici caratterizzanti il tessuto storico" limitatamente alle fronti prospettanti i cortili con l'impegno, da parte del richiedente, del ripristino dello stato originario qualora ne decada l'esigenza.
-   All'art. 8 delle N.U.E.A., nelle aree normative R1, R2, R3, R9 e M1, l'inserimento di specifico comma al fine di consentire, in presenza di interventi di ristrutturazione edilizia e completamento, il mantenimento dei bassi fabbricati esistenti ad uso autorimessa, qualora utilizzati da portatori di handicap.
-   Al medesimo art. 8, al punto 20 "Parcheggi, cabine e impianti tecnologici" si propone infine di integrare la norma ove esclude espressamente la possibilità di realizzare parcheggi a raso nelle aree di pertinenza di talune aree normative. La modifica introduce la possibilità di realizzare tali parcheggi purchè a esclusivo servizio di invalidi residenti.
   La variante pertanto prevede quanto segue:
A)   all'art. 4 delle N.U.E.A., dopo il comma 42quater, inserire i seguenti nuovi commi:
"43   Ampliamenti fino a 25 mq. di edifici unifamigliari e bifamigliari strettamente necessari per migliorarne la fruibilità da parte di portatori di handicap possono essere realizzati, una tantum, anche in deroga all'indice di edificabilità, fermo restando il rispetto degli altri parametri edilizi ed urbanistici relativi a detta tipologia di intervento, fatto salvo quanto specificato al comma 43ter.
Detti ampliamenti sono ammessi previo rilascio di atto di impegno di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a nuclei familiari privi di soggetti portatori di handicap per un periodo di tre anni. Il predetto atto di impegno dovrà essere stipulato al momento del rilascio dell'idoneo titolo abilitativo e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
43bis   Per i rimanenti edifici - ad uso residenziale - detti ampliamenti (con gli stessi limiti, finalità e condizioni) possono essere attuati unicamente mediante la realizzazione di verande o la chiusura di superfici ricomprese all'interno della proiezione dell'edificio (compresi balconi, terrazzi, ecc.), fatto salvo quanto specificato al comma 43ter. L'intervento dovrà riguardare le fronti verso i cortili e, nel caso di chiusura di volumi, è soggetto al parere della Commissione Edilizia. Solo in caso di dimostrata impossibilità, tale intervento è ammesso sulle fronti con affaccio su spazi pubblici e pubbliche vie, previo parere della Commissione Edilizia.
La chiusura di superfici per la realizzazione di volumi è comunque subordinata a verifica statica.
43ter   Negli edifici soggetti all’art. 26, limitatamente a quelli appartenenti al gruppo 3 "Edifici di valore storico - ambientale", al gruppo 4 "Edifici di valore documentario" e gli "Edifici caratterizzanti il tessuto storico", sono consentiti ampliamenti secondo le modalità del comma 43bis, con obbligo al ripristino dello stato originario una volta cessato l’utilizzo del bene da parte dei soggetti aventi diritto.
B)   all'art. 8 delle N.U.E.A., in calce ai commi 6, 11, 14, 33 e 36, aggiungere il seguente testo:
"In ogni caso, possono essere mantenuti i bassi fabbricati esistenti ad uso autorimessa al servizio esclusivo di portatori di handicap.".
All'art. 8 in calce al comma 75 inserire il seguente nuovo comma:
C)   "75bis   Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è comunque ammessa l'individuazione di un posto auto ad esclusivo servizio di portatori di handicap.".
D)   All’art. 26 al comma 14 "Tipi di intervento" dopo le parole: "in cui sono stati contraddistinti gli edifici" aggiungere: ", fatto salvo quanto specificato all’art. 4 comma 43ter".   
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell' art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
   Il provvedimento in oggetto inoltre non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..
   Tale provvedimento risulta infine coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con Deliberazione (mecc. 2002 10032/21) del 26 novembre 2002, così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente in data 22 aprile 2004, prot. n. 0614, vedi allegato d.
Gli elaborati del provvedimento sono i seguenti:
a)   Relazione illustrativa;
b)   Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. interessate dalla variante - STATO ATTUALE (art. 4, art. 8 e art. 26);
c)   Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - VARIANTE (art. 4, art. 8 e art. 26);
d)   Parere di coerenza con il Piano di zonizzazione acustica del Settore Tutela Ambiente prot. n. 0614 del 22 aprile 2004.
   Successivamente all'approvazione della variante si procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - parte prima - del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante precedentemente descritta.