Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 127
2005 03088/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 89 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.
17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO PER
L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
La Città di Torino, sensibile alle
tematiche che riguardano il superamento delle barriere architettoniche,
si è attivata per consentire ai portatori di handicap procedure
per adeguare alle proprie esigenze quei fabbricati che non siano
soggetti a particolari vincoli di tutela.
Il quadro normativo disposto nel tempo dal legislatore
è volto a realizzare una città senza barriere e
impone il rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di
quelli esistenti, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata, agevolata nonché per gli spazi esterni di
pertinenza.
Identica attenzione è rivolta agli spazi
pedonali, scale e rampe, servizi igienici pubblici, arredo urbano,
parcheggi e alle strutture sportive, agli impianti di balneazione
e a quelli autostradali, che devono essere realizzati in conformità
alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Accade, tuttavia, che taluni interventi necessari
per eliminare i limiti all'attività dei soggetti affetti
da menomazioni non siano concretamente realizzabili perché
in contrasto con le previsioni del P.R.G..
Sotto questo profilo si rileva che il legislatore
ha previsto "deroghe" solo per interventi relativi ad
"accessori tecnici" quali la realizzazione di ascensori,
anche esterni, di rampe ecc.. Non ha invece preso in considerazione
le ipotesi in cui una famiglia debba ampliare la propria abitazione
per renderla funzionale a una persona disabile.
Si evidenzia, pertanto, la necessità
di proporre una modifica alle Norme vigenti prevedendo, anche
in deroga agli indici di edificabilità del Piano, particolari
disposizioni finalizzate a migliorare la fruibilità degli
edifici interessati, con interventi di limitato impatto urbanistico,
in linea con gli obiettivi della Legge 13/1989.
Considerato che una modifica della normativa
attuale costituisce un interesse per la collettività, si
ritiene di proporre una variante urbanistica ai sensi dell'art.
17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale apportando allo
strumento urbanistico generale, in particolare alle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione, alcune modifiche che riguardano:
- all'art. 4 delle N.U.E.A., nell'ambito della
definizione degli interventi di completamento, l'inserimento di
specifico comma finalizzato a consentire, negli edifici mono e
bifamigliari, occupati da persone con handicap grave, ampliamenti
fino a 25 mq. in deroga agli indici di edificabilità della
zona normativa in cui ricadono. Al fine di garantire il rispetto
sostanziale della norma, si specifica che la deroga sarà
consentita "una tantum" e non è quindi reiterabile.
Al fine di evitare eventuali abusi, all'atto del rilascio del
titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi in deroga,
si prevede la stipula di un atto di impegno, di durata triennale,
di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione
e non locazione a soggetti non disabili.
Per i rimanenti edifici, sempre a destinazione residenziale, l'ampliamento
di cui sopra è ammesso unicamente se realizzato all'interno
della proiezione del fabbricato, con chiusura di spazi esistenti
dell'edificio, fatti salvi i limiti, le finalità e le condizioni
di cui sopra.
Tali nuove disposizioni, al fine di salvaguardare gli edifici
di particolare interesse storico - architettonico, vengono estese
anche agli immobili vincolati ai sensi dell'art. 26 delle N.U.E.A.
limitatamente a quelli appartenenti al gruppo 3 "Edifici
di valore storico - ambientale", gruppo 4 "Edifici di
valore documentario" e agli "Edifici caratterizzanti
il tessuto storico" limitatamente alle fronti prospettanti
i cortili con l'impegno, da parte del richiedente, del ripristino dello stato originario
qualora ne decada l'esigenza;
- all'art. 8 delle N.U.E.A., nelle aree normative
R1, R2, R3, R9 e M1,
l'inserimento di specifico comma al fine di consentire, in presenza
di interventi di ristrutturazione edilizia e completamento, il
mantenimento dei bassi fabbricati esistenti ad uso autorimessa,
qualora utilizzati da portatori di handicap;
- al medesimo art. 8, al punto 20 "Parcheggi,
cabine e impianti tecnologici" si propone infine di integrare
la norma ove esclude espressamente la possibilità di realizzare
parcheggi a raso nelle aree di pertinenza di talune aree normative.
La modifica introduce la possibilità di realizzare tali
parcheggi purché a esclusivo servizio di invalidi residenti.
La variante pertanto prevede quanto segue:
A) all'art. 4 delle N.U.E.A., dopo il comma 42quater,
inserire i seguenti nuovi commi:
"43 Ampliamenti fino a 25 mq di edifici
unifamiliari e bifamiliari strettamente necessari per migliorarne
la fruibilità da parte di portatori di handicap possono
essere realizzati, una tantum, anche in deroga all'indice di edificabilità,
fermo restando il rispetto degli altri parametri edilizi ed urbanistici
relativi a detta tipologia di intervento, fatto salvo quanto specificato
al comma 43ter.
Detti ampliamenti sono ammessi previo rilascio di atto di impegno
di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione
e non locazione a nuclei familiari privi di soggetti portatori
di handicap per un periodo di tre anni. Il predetto atto di impegno
dovrà essere stipulato al momento del rilascio dell'idoneo
titolo abilitativo e trascritto presso la Conservatoria dei registri
immobiliari.
43bis Per i rimanenti edifici - ad uso residenziale
- detti ampliamenti (con gli stessi limiti, finalità e
condizioni) possono essere attuati unicamente mediante la realizzazione
di verande o la chiusura di superfici ricomprese all'interno della
proiezione dell'edificio (compresi balconi, terrazzi ecc
),
fatto salvo quanto specificato al comma 43ter. L'intervento dovrà
riguardare le fronti verso i cortili e, nel caso di chiusura di
volumi, è soggetto al parere della Commissione Edilizia.
Solo in caso di dimostrata impossibilità, tale intervento
è ammesso sulle fronti con affaccio su spazi pubblici e
pubbliche vie, previo parere della Commissione Edilizia.
La chiusura di superfici per la realizzazione di volumi è
comunque subordinata a verifica statica.
43ter Negli edifici soggetti allart. 26,
limitatamente a quelli appartenenti al gruppo 3 "Edifici
di valore storico - ambientale", al gruppo 4 "Edifici
di valore documentario" e gli "Edifici caratterizzanti
il tessuto storico", sono consentiti ampliamenti secondo
le modalità del comma 43bis, con obbligo al ripristino
dello stato originario una volta cessato lutilizzo del bene
da parte dei soggetti aventi diritto."
B) all'art. 8 delle N.U.E.A., in calce ai commi
6, 11, 14, 33 e 36, aggiungere il seguente testo:
"In ogni caso, possono essere mantenuti i bassi fabbricati
esistenti ad uso autorimessa al servizio esclusivo di portatori
di handicap."
C) all'art. 8 in calce al comma 75 inserire il
seguente nuovo comma:
"75bisNelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è
comunque ammessa l'individuazione di un posto auto ad esclusivo
servizio di portatori di handicap."
D) allart. 26 al comma 14 "Tipi di
intervento" dopo le parole : "in cui sono stati contraddistinti
gli edifici" aggiungere : ", fatto salvo quanto specificato
allart. 4 comma 43ter".
Si dà mandato agli Uffici Comunali di
predisporre, in fase di approvazione della variante, apposito
regolamento che preveda l'individuazione delle categorie di handicap
che danno diritto ad accedere alle agevolazioni previste dalla
variante, le modalità di ripristino dello stato originario
in caso di ampliamento dell'immobile e tutto quanto concerne l'attuazione
del presente provvedimento.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi
dell' art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto inoltre non comporta
decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che,
per quanto attiene alla quantità globale di servizi, le
Varianti parziali al P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G. stesso non producono gli
effetti di cui al 4 comma dell' art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
Il provvedimento risulta infine coerente con
il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale
con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021),
così come si rileva dal parere espresso dal Settore Tutela
Ambiente che è parte integrante dellallegato 1.
La presente deliberazione è stata trasmessa
ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul decentramento
a tutte le Circoscrizioni per l'acquisizione del relativo parere.
Le Circoscrizioni 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno
espresso parere favorevole con rispettive deliberazioni di Consiglio
Circoscrizionale che si allegato (all. 3, 5-11 - nn. ).
La Circoscrizione 1 ha deliberato esprimendo
parere favorevole condizionato a che "in tutti i casi di
ampliamento, il Richiedente si impegna a ripristinare lo stato
originario al decadere dell'esigenza (all. 2 - n. ).
La Circoscrizione 3 ha deliberato esprimendo
parere favorevole condizionato a che alcuni commi dell'art. 8
delle N.U.E.A. siano emendati per consentire il mantenimento di
tutti i bassi fabbricati esistenti con destinazione d'uso a parcheggio
nei casi di intervento di ristrutturazione edilizia, sopprimendo
conseguentemente il punto B in quanto inutile (all. 4 - n. ).
L'osservazione presentata dalla Circoscrizione
1 non può essere accolta in modo generalizzato in quanto
eccessivamente penalizzante e difficilmente controllabile.
L'osservazione presentata dalla Circoscrizione
3 non è accolta perché eccedente l'ambito limitato
del presente provvedimento (misure di agevolazione normativa a
favore di soggetti disabili).
Potrà essere presa in considerazione
in occasione di revisioni normative di più ampia e organica
portata.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui allart
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
per quanto espresso in narrativa qui integralmente richiamato:
1) di adottare, ai sensi dellart. 17 comma
7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la Variante parziale n. 89 al vigente
P.R.G. concernente ladeguamento normativo per labolizione
delle barriere architettoniche, come illustrato in dettaglio nellelaborato
che costituisce parte sostanziale e integrante della presente
deliberazione (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dellart. 134, 4°
comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Allegato a)
Le tematiche che riguardano il superamento
delle barriere architettoniche sono oggetto di studio già
da diverso tempo. Infatti risale agli anni ottanta la definizione
e la classificazione, da parte della Organizzazione Mondiale della
Sanità, delle menomazioni, della disabilità e degli
svantaggi esistenziali.
A livello nazionale la prima legge di settore
è la "Legge Quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate", mentre dal
punto di vista della normativa edilizia i primi approcci istituzionali
al problema del superamento delle barriere architettoniche risalgono
a due circolari del Ministero dei LL.PP. emanate negli anni 1967
e 1968 e alla legge 118/1971. Si tratta di norme essenzialmente
rivolte agli edifici pubblici e a quelli privati aperti al pubblico
e, soltanto marginalmente, interessano anche quelli di edilizia
residenziale pubblica.
Con la Legge n. 13/1989 e il Decreto Ministeriale
n. 236/1989 sono invece dettate le prescrizioni tecniche da osservare
per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata; tali leggi riguardano interventi
di nuova costruzione, di recupero e l'adeguamento degli spazi
esterni di loro pertinenza.
Il nuovo Testo Unico sull'Edilizia (approvato con D.P.R. 380/2001
e s.m.i.), entrato in vigore il 30 giugno 2003, raccoglie, in
un apposito capo della sua seconda parte, tutta la normativa sul
superamento e sull'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati, negli edifici pubblici e negli edifici
privati aperti al pubblico, sostituendo così i numerosi
precedenti testi normativi. Tali disposizioni sono riportate agli
articoli da 77 a 81 per quanto riguarda gli edifici privati e
all'art. 82 per gli edifici pubblici.
In particolare l'art. 79 riprende il contenuto
dell'art. 3 della Legge 13/1989 e stabilisce che le installazioni
di servoscala e le opere di modifica mirate all'eliminazione delle
barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle
norme sulle distanze contenute nei regolamenti edilizi, anche
per i cortili e le chiostrine interne ai fabbricati o comuni o
di uso comune a più fabbricati. E' comunque fatto salvo
l'obbligo di rispettare le distanze indicate negli articoli 873
e 907 del Codice Civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare
e gli altri fabbricati non sia interposto alcuno spazio o alcun'area
di proprietà o di uso comune.
In linea generale si deve pertanto convenire
che il quadro normativo disposto nel tempo dal legislatore è
volto a realizzare una città senza barriere imponendo il
rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità per la costruzione
di nuovi edifici e per la ristrutturazione degli esistenti, compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, agevolata
nonché per gli spazi esterni di pertinenza.
Identica attenzione è rivolta agli spazi
pedonali, scale e rampe, servizi igienici pubblici, arredo urbano,
parcheggi e alle strutture sportive, agli impianti di balneazione
e quelli autostradali, che devono essere realizzati in conformità
alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
In questo quadro di attenzione crescente per
la realizzazione di un ambiente privo di barriere, tramite specifiche
norme tecniche di costruzione, tuttavia taluni interventi sul
tessuto edilizio esistente necessari per eliminare i limiti all'attività
dei soggetti affetti da menomazioni non sono concretamente realizzabili
in quanto in contrasto con le previsioni del P.R.G..
Sotto questo profilo si rileva che il legislatore
ha previsto "deroghe" solo per interventi relativi ad
"accessori tecnici" quali la realizzazione di ascensori,
anche esterni, rampe, ecc.. Non ha disciplinato le ipotesi in
cui la famiglia con disabile, per poter rendere fruibile la propria
abitazione, la debba ampliare.
A tale carenza alcune regioni hanno rimediato
con apposite leggi: la Regione Lombardia con la Legge Regionale
6/1989 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche
e prescrizioni tecniche d'attuazione", la Regione Veneto
con la Legge Regionale n. 7/2003 "Deroghe alle volumetrie
previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali
in favore delle persone handicappate gravi".
La Legge 6/1989 della Lombardia, in attuazione
dell'art. 41 quater della Legge 1150/1942 (ora sostituita dal
T.U.E.), prevede che i permessi a costruire possano eccezionalmente
essere rilasciati in deroga a standard, limiti o vincoli previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti.
La Legge 7/2003 del Veneto detta disposizioni finalizzate a dotare
gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative
delle persone handicappate gravi ivi residenti con interventi
di ampliamento della volumetria, anche in deroga agli indici di
zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
Sulle volumetrie realizzate, all'atto del rilascio
del permesso a costruire, è istituito un vincolo triennale
di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione
e non locazione a soggetti non portatori di handicap da trascriversi
presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
Per quanto riguarda il nostro territorio, a
livello regionale non sono attualmente previste leggi riconducibili
agli esempi sopra riportati, mentre a livello comunale, nelle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del Piano
Regolatore, i tipi di intervento ammessi negli edifici esistenti
risultano spesso insufficienti rispetto alle concrete esigenze
dei soggetti portatori di handicap.
Si evidenzia pertanto la necessità di
proporre una modifica alle Norme vigenti prevedendo, anche in
deroga agli indici di edificabilità del Piano, particolari
disposizioni finalizzate a migliorare la fruibilità degli
edifici interessati, con interventi di limitato impatto urbanistico,
in linea con gli obiettivi della già richiamata Legge 13/1989.
Considerato che, data la finalità, la
variante costituisce interesse per la pubblica collettività,
si ritiene di proporre variante urbanistica ai sensi dell'art.
17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Per quanto sopra esposto si propone pertanto
di apportare allo strumento urbanistico generale, in particolare
alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, alcune modifiche
che riguardano sostanzialmente:
- all'art. 4 delle N.U.E.A., nell'ambito della
definizione degli interventi di completamento, l'inserimento di
specifico comma finalizzato a consentire, negli edifici mono e
bifamigliari, occupati da persone con handicap grave, ampliamenti
fino a 25 mq. in deroga agli indici di edificabilità della
zona normativa in cui ricadono. Al fine di garantire il rispetto
sostanziale della norma, si specifica che la deroga sarà
consentita "una tantum" e non è quindi reiterabile.
Al fine di evitare eventuali abusi, all'atto del rilascio del
titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi in deroga,
si prevede la stipula di un atto di impegno, di durata triennale,
di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione
e non locazione a soggetti non disabili.
Per i rimanenti edifici, sempre a destinazione residenziale, l'ampliamento
di cui sopra è ammesso unicamente se realizzato all'interno
della proiezione del fabbricato, con chiusura di spazi esistenti
dell'edificio, fatti salvi i limiti, le finalità e le condizioni
di cui sopra.
Tali nuove disposizioni, al fine di salvaguardare gli edifici
di particolare interesse storico - architettonico, vengono estese
anche agli immobili vincolati ai sensi dell'art. 26 delle N.U.E.A.
limitatamente a quelli appartenenti al gruppo 3 "Edifici
di valore storico - ambientale", gruppo 4 "Edifici di
valore documentario" e gli "Edifici caratterizzanti
il tessuto storico" limitatamente alle fronti prospettanti
i cortili con l'impegno, da parte del richiedente, del ripristino dello stato originario
qualora ne decada l'esigenza.
- All'art. 8 delle N.U.E.A., nelle aree normative
R1, R2, R3, R9 e M1,
l'inserimento di specifico comma al fine di consentire, in presenza
di interventi di ristrutturazione edilizia e completamento, il
mantenimento dei bassi fabbricati esistenti ad uso autorimessa,
qualora utilizzati da portatori di handicap.
- Al medesimo art. 8, al punto 20 "Parcheggi,
cabine e impianti tecnologici" si propone infine di integrare
la norma ove esclude espressamente la possibilità di realizzare
parcheggi a raso nelle aree di pertinenza di talune aree normative.
La modifica introduce la possibilità di realizzare tali
parcheggi purchè a esclusivo servizio di invalidi residenti.
La variante pertanto prevede quanto segue:
A) all'art. 4 delle N.U.E.A., dopo il comma 42quater,
inserire i seguenti nuovi commi:
"43 Ampliamenti fino a 25 mq. di edifici
unifamigliari e bifamigliari strettamente necessari per migliorarne
la fruibilità da parte di portatori di handicap possono
essere realizzati, una tantum, anche in deroga all'indice di edificabilità,
fermo restando il rispetto degli altri parametri edilizi ed urbanistici
relativi a detta tipologia di intervento, fatto salvo quanto specificato
al comma 43ter.
Detti ampliamenti sono ammessi previo rilascio di atto di impegno
di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione
e non locazione a nuclei familiari privi di soggetti portatori
di handicap per un periodo di tre anni. Il predetto atto di impegno
dovrà essere stipulato al momento del rilascio dell'idoneo
titolo abilitativo e trascritto presso la Conservatoria dei registri
immobiliari.
43bis Per i rimanenti edifici - ad uso residenziale
- detti ampliamenti (con gli stessi limiti, finalità e
condizioni) possono essere attuati unicamente mediante la realizzazione
di verande o la chiusura di superfici ricomprese all'interno della
proiezione dell'edificio (compresi balconi, terrazzi, ecc.), fatto
salvo quanto specificato al comma 43ter. L'intervento dovrà
riguardare le fronti verso i cortili e, nel caso di chiusura di
volumi, è soggetto al parere della Commissione Edilizia.
Solo in caso di dimostrata impossibilità, tale intervento
è ammesso sulle fronti con affaccio su spazi pubblici e
pubbliche vie, previo parere della Commissione Edilizia.
La chiusura di superfici per la realizzazione di volumi è
comunque subordinata a verifica statica.
43ter Negli edifici soggetti allart. 26,
limitatamente a quelli appartenenti al gruppo 3 "Edifici
di valore storico - ambientale", al gruppo 4 "Edifici
di valore documentario" e gli "Edifici caratterizzanti
il tessuto storico", sono consentiti ampliamenti secondo
le modalità del comma 43bis, con obbligo al ripristino
dello stato originario una volta cessato lutilizzo del bene
da parte dei soggetti aventi diritto.
B) all'art. 8 delle N.U.E.A., in calce ai commi
6, 11, 14, 33 e 36, aggiungere il seguente testo:
"In ogni caso, possono essere mantenuti i bassi fabbricati
esistenti ad uso autorimessa al servizio esclusivo di portatori
di handicap.".
All'art. 8 in calce al comma 75 inserire il seguente nuovo comma:
C) "75bis Nelle aree di
pertinenza degli edifici esistenti è comunque ammessa l'individuazione
di un posto auto ad esclusivo servizio di portatori di handicap.".
D) Allart. 26 al comma 14 "Tipi
di intervento" dopo le parole: "in cui sono stati contraddistinti
gli edifici" aggiungere: ", fatto salvo quanto specificato
allart. 4 comma 43ter".
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi
dell' art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto inoltre non comporta
decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che
per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per
effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate
e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G.,
compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti
di cui al comma 4 dell'art. 17 della Legge Regionale 56/1977 e
s.m.i..
Tale provvedimento risulta infine coerente con
il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale
con Deliberazione (mecc. 2002 10032/21) del 26 novembre 2002,
così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela
Ambiente in data 22 aprile 2004, prot. n. 0614, vedi allegato
d.
Gli elaborati del provvedimento sono i seguenti:
a) Relazione illustrativa;
b) Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. interessate
dalla variante - STATO ATTUALE (art. 4, art. 8 e art. 26);
c) Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - VARIANTE
(art. 4, art. 8 e art. 26);
d) Parere di coerenza con il Piano di zonizzazione
acustica del Settore Tutela Ambiente prot. n. 0614 del 22 aprile
2004.
Successivamente all'approvazione della variante
si procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione - parte prima - del Piano Regolatore Generale
in conformità alla variante precedentemente descritta.