Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord.
102
2005 03023/009
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8 LETTERA C) DELLA L.U.R. - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "SPINA 2" - AREA COMPRESA NELL'ISOLATO DELIMITATO DA C.SO FERRUCCI, C.SO VITTORIO EMANUELE II, VIA PAOLO BORSELLINO E VIA VOCHIERI. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Larea oggetto del presente provvedimento è ubicata
nella Circoscrizione Amministrativa n. 3, in particolare tra C.so
Ferrucci, C.so Vittorio Emanuele II, Via Paolo Borsellino e Via
Vochieri.
Il Piano Regolatore Generale della Città approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 in data 21 aprile
1995, e pubblicato sul B.U.R. il 24 maggio 1995, destinava larea
in oggetto a Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 8.18 Spina
2".
In data 23 novembre 1998 è stato sottoscritto lAccordo
di Programma tra la Regione Piemonte e la Città di Torino
per lapprovazione del Programma Integrato di Intervento
(art. 16, Legge 179/92; deliberazione CIPE 16 marzo 1994) al fine
di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale
delle aree Lancia, Spina 2 e Framtek.
Laccordo è stato ratificato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 399 in data 21 dicembre 1998 ed approvato
con D.P.G.R. n. 5 in data 8 febbraio 1999.
Con tale accordo veniva individuato, tra laltro, un sub-ambito
di attuazione dell"Ambito 8.18 Spina" , della
dimensione di mq. 133.030 di superficie territoriale, posto a
sud-ovest dellambito localizzato su C.so Ferrucci tra le
Vie Vochieri, Paolo Borsellino ed il C.so Vittorio Emanuele II.
Il sub-ambito sopradescritto comprende aree di proprietà
privata per mq. 51.625 di S.T. ed aree di proprietà comunale,
con indice territoriale massimo di 0,7 mq./mq., pari a mq. 81.405
di ST che generano, rispettivamente, mq. 36.137 e mq. 56.984 di
S.L.P.. Di tali diritti la quota pari alla ST x 0,1 mq./mq. è
stata trasferita nellambito Spina 2, fuori dal perimetro
del PR.IN, in linea con le indicazioni contenute nella deliberazione
inerente gli "Indirizzi programmatici per la revisione delle
indicazioni di P.R.G. relative alla Spina Centrale" (deliberazione
del Consiglio Comunale 19 ottobre 1998 - mecc. 9808096/09), puntualmente
recepiti nella Variante n. 35 relativa alla "Spina Centrale"
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18
marzo 2002 (mecc. 2001 11054/09).
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 2001 (mecc.
200105883/01), veniva approvato il piano delle localizzazioni
degli impianti e delle infrastrutture olimpiche, ricadenti entro
il territorio cittadino, tra i quali è compresa la previsione
di realizzazione, nellambito Spina 2, di uno dei Villaggi
Media per le Olimpiadi, destinato in fase post olimpica ad ospitare
un insediamento di edilizia residenziale universitaria.
Nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dellart. 9
della Legge n. 285/2000, per lapprovazione del progetto
del Villaggio, si è evidenziata la necessità di
variare la destinazione duso dellarea interessata
allintervento.
La variazione ha determinato lindividuazione di una nuova
Unità di Intervento (n. 5) alla quale è stata attribuita
una SLP pari a mq. 14.250 mentre è stata confermata nella
porzione residua della nuova Unità di Intervento n. 2 la
restante parte di SLP pari a mq. 4.593. La configurazione planovolumetrica
dellintervento olimpico ha comportato, inoltre, leliminazione
di una modesta porzione di aree destinate a servizi pubblici (per
mq. 556) che è stata reperita per la stessa superficie
allinterno delle aree a servizi del PR.IN, già nella
titolarità della Città.
Lintervento olimpico ha per dimensione una superficie fondiaria
di mq. 5.876 su cui insistono mq. 12.670 di SLP destinati a residenza
e mq. 1.580 di SLP destinati ad attività di servizio alle
persone e alle imprese (ASPI). La relativa area a servizi di mq.
15.330 individuata allinterno delle aree a servizi del PR.IN
vigente è già nella disponibilità nel patrimonio
comunale.
La variazione stessa è stata approvata con determinazione
dirigenziale della Regione Piemonte in data 26 novembre 2003 n.
662 pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 4 dicembre 2003.
Le modifiche apportate con il provvedimento sopracitato comportano
pertanto la presa datto delle variazioni urbanistiche approvate
relative alle Unità di Intervento n. 2 e 5 e la conseguente
rimodulazione dei lotti di concentrazione edificatoria e di parte
delle aree a servizi, secondo le disposizioni di cui allart.
17 comma 8, lettera c) della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tali modifiche riguardano, in particolare, la riorganizzazione
planivolumetrica riferita all'Unità di Intervento n. 2
ove è prevista la localizzazione della SLP di proprietà
della Città, per la maggior parte già assegnata
ad operatori pubblici e privati. La consistenza complessiva di
tale SLP è pari a mq. 4.593 articolata nei seguenti interventi
edilizi:
1. per mq. 2.217 già assegnati alla Società Edilgros
S.p.A. con la deliberazione della Giunta Comunale in data 24 maggio
2001 (mecc. 2001 04384/12) ed in corso di realizzazione con destinazione
a edilizia residenziale sovvenzionata in locazione temporanea;
2. per mq. 1.800 di SLP già assegnata all'Azienda Territoriale
per la Casa (ATC) con deliberazione della Giunta Comunale in data
2 luglio 2002 (mecc. 2002 04833/10), per la realizzazione di edilizia
residenziale sovvenzionata in locazione permanente ed ancora da
autorizzare come provvedimento edilizio;
per i rimanenti mq. 576 di SLP ancora da assegnare a soggetti
pubblici o privati.
Conseguentemente, con la seguente variazione, viene eliminata
nellUnità di Intervento n. 2 la restante porzione
di area destinata a pubblici servizi: tale area pari a mq. 356
sarà reperita allinterno del perimetro del programma
integrato su aree a servizi, già di proprietà della
Città.
Restano invariate le previsioni originarie riferite alle Unità
di Intervento n. 1 - 3 (diritti edificatori privati) e n. 4 (diritti
edificatori della Città).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di approvare il provvedimento di variazione al PRG ai sensi
dellart. 17, comma 8, lettera c) della L.U.R. 56/77 e s.m.i.
a seguito delle modificazioni descritte in narrativa e indicate
in dettaglio nell'elaborato che fa parte integrante del presente
provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.