Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 165
2005 03022/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 NOVEMBRE 2005
(proposta dalla G.C. 11 maggio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "TENNIS, PIASTRA POLIVALENTE E TERRAZZA" SITO IN CORSO MONCALIERI N.18. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del 26 gennaio 2005 (mecc. 2005 00158/091), esecutiva dal 5 febbraio 2005 (all. 1 - n. ), il Consiglio Circoscrizionale ha approvato l'attivazione della procedura per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo "Tennis, piastra polivalente e Terrazza" sito in corso Moncalieri n.18.

   La proposta di concessione e gestione del complesso sportivo riguarda un'area di superficie complessiva di circa mq. 3.675,50, di cui coperti circa mq. 341,50 e comprendente:
a)   al piano terra dell'immobile Presidio Circoscrizionale:
      -   spogliatoio con servizi igienici e docce reparto maschile e femminile, comprensivo di spogliatoio arbitri;
      -   spazi relativi all'ingresso, disimpegno e corridoi, fermo restando l'utilizzo degli stessi in comunione con gestori degli altri locali;
b)   all'esterno:
      -   tre campi da tennis in terra rossa illuminati e recintati;
      -   una piastra polivalente in materiale sintetico illuminata e recintata, ferma restando la destinazione ad uso pubblico e ad accesso gratuito dalle ore 10.00 alle ore 16.30;
      -   la "Terrazza" antistante il foyer, nonché l'area antistante l'immobile Presidio Circoscrizionale, da destinare per la realizzazione di iniziative culturali, sportive e ricreative, che non dovrà essere delimitata e sulla quale potranno essere temporaneamente installate strutture mobili solamente nella parte adiacente la piastra polivalente, lasciando libera una superficie della larghezza di 5 metri dal marciapiede dell'immobile, che resterà pertanto in capo alla Circoscrizione;
      -   un locale ex rimessa ristrutturato da adibire a punto ristoro, con relativa terrazza sovrastante ristrutturata;
      -   locale guardiola sito su passo carraio ristrutturato.

   Il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo pari ad Euro 13.450,90 ottenuto abbattendo il canone complessivo patrimoniale stimato dal Settore Logistica e Valutazioni Patrimoniali in Euro 55.355,00 come segue: del 90% la parte sportiva (spogliatoi, n. 3 campi tennis, piastra polivalente, guardiola, terrazza antistante il foyer, cortile antistante immobile Presidio Circoscrizionale) valutata in Euro 15.778,00; del 70% la parte commerciale (locale ex rimessa da adibire a punto ristoro escluso il terrazzo) valutata in Euro 39.577,00.

   Detto canone, che potrà essere ulteriormente abbattuto dalla Commissione Giudicatrice fino al 5% se l'investimento proposto dal gestore supererà il valore patrimoniale dell'impianto, dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate al Cassiere della Circoscrizione.

   Saranno a carico del concessionario le spese riferite alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la messa a norma degli impianti e dei locali, nonché:
-   il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva;
-   tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristoro per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione;
-   le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

   Restano a carico della Città l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva.

   La concessione potrà avere una durata da 5 a 20 anni e sarà determinata dalla Commissione Giudicatrice, parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria. Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini. In ogni caso la concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

   La gestione del complesso sportivo dovrà, inoltre, prevedere:
-   il funzionamento dei campi da tennis per almeno 6 mesi annui, nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di settembre;
-   la messa a disposizione, a titolo gratuito, di tale complesso per le attività scolastiche e circoscrizionali, con le modalità di cui all'articolo 10 del disciplinare di gara allegato;
-   la destinazione d'uso della piastra polivalente ad uso pubblico e ad accesso gratuito dalle ore 10.00 alle ore 16.30.

   Posto che l'affidamento della gestione in convenzione dell'impianto sportivo suindicato, in conformità agli indirizzi generali previsti dal "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", approvato il 18 ottobre 2004 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 03053/010) esecutiva dal 1° novembre 2004, si ritiene lo strumento più idoneo ad assicurare funzionalità, efficienza ed economicità di gestione, nonché la soluzione più efficace per la riqualificazione sociale ed ambientale della zona interessata.

   Stante la peculiarità del mondo sportivo e del servizio richiesto ad operatori non economici, dotati di specificità tecniche diverse dall'imprenditorialità, la selezione avverrà mediante adozione di trattativa negoziata con pubblicazione di bando, applicando l'art. 7, punto 1, del D.Lgs. n. 157/1995, ed adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 8 D.P.R. n. 573/1994.

   La gara sarà espletata secondo le disposizioni di cui al suddetto nuovo regolamento e come previsto all'articolo 2, comma 9, l'iter procedurale proseguirà con la determinazione dirigenziale di indizione della gara, esperimento della gara, determinazione dirigenziale di concessione dell'impianto, approvazione della convenzione nonché comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari dell'avvenuta concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale.

   Occorre pertanto procedere ed approvare l'esternalizzazione dell'impianto in oggetto con lo schema di disciplinare di gara allegato alla presente deliberazione (all. 2) in ottemperanza al Nuovo Regolamento sopra citato.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevoli sulla regolarità tecnica;
   favorevoli sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'esternalizzazione della gestione sociale dell'impianto sportivo comunale "Tennis, piastra polivalente e Terrazza" sito in Corso Moncalieri n. 18;

2)   di affidare la gestione sociale del suddetto impianto secondo i criteri indicati nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010) esecutiva dal 1° novembre 2004, individuando il concessionario a mezzo delle procedure ivi previste;

3)   di approvare lo schema di disciplinare di gara (all. 2 - n. );

4)   di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della gara e i conseguenti atti necessari.


SCHEMA DI BANDO PER LA GESTIONE IN REGIME DI CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE
"TENNIS, PIASTRA POLIVALENTE E TERRAZZA"
SITO IN CORSO MONCALIERI 18

ART. 1
Finalità ed oggetto

   La Città di Torino intende concedere a Federazioni, Enti, Società sportive e Associazioni sportive la gestione dell'impianto sportivo municipale "Tennis, piastra polivalente e terrazza", sito in Corso Moncalieri n. 18, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 03053/10, esecutiva dal 1° novembre 2004, e in esecuzione della deliberazione n.mecc.__________________ del Consiglio Comunale del _____________________ esecutiva dal ______________, secondo quanto di seguito articolato.

   Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo sito in Corso Moncalieri n. 18 da destinare ad attività sportive, previa ristrutturazione e nuove opere dello stesso.

   L'attuale consistenza risulta, come da documentazione planimetrica allegata:

al piano terra immobile presidio circoscrizionale:

A)   Spogliatoio con servizi igienici e docce reparto maschile e femminile ristrutturato comprensivo di spogliatoio denominato arbitri;

(mq. 118,00)

-   spazi relativi all'ingresso, disimpegno e corridoi

fermo restando l'utilizzo degli stessi in comunione con i gestori degli altri locali non rientranti nel presente disciplinare

(mq. 41,00)

all'esterno:

B)   tre campi da tennis in terra rossa illuminati e recintati.

(mq 1.600,00)

C)   una piastra polivalente in materiale sintetico illuminata e recintata, ferma restando la destinazione a uso pubblico e ad accesso gratuito dalle ore 10.00 alle ore 16.30;

(mq 590,00)

D)   la "Terrazza" antistante il Foyer

-   area cortile antistante immobile Presidio circoscrizionale, da destinare per la realizzazione di iniziative culturali, sportive e ricreative, che non dovrà essere delimitata e sulla quale potranno essere temporaneamente installate strutture mobili solamente nella parte adiacente la piastra polivalente, lasciando libera una superficie della larghezza 5 mt. dal marciapiede dell'immobile, che resterà pertanto in capo alla Circoscrizione e garantendo comunque l'accesso delle scalinate agli hangar ed al bordo fiume ai gestori dell'impianto sportivo limitrofo;

(mq. 332,10)

 

 

 

(mq 637,00)

E)   un locale ex rimessa ristrutturato da adibire a punto ristoro con relativa terrazza sovrastante ristrutturata

(mq 175,00)
(mq 175,00)

F)   locale guardiola sito su passo carraio ristrutturato

(mq 7,50)

La superficie totale dell'impianto è circa 3.675,50 mq, di cui coperti circa 341,50 mq.

ART. 2
Modalità di partecipazione

   Per l'individuazione del concessionario, stante la peculiarità del mondo sportivo e del servizio richiesto ad operatori non economici, dotati di specificità tecniche diverse dall'imprenditorialità, si procederà mediante il sistema della trattativa negoziata con pubblicazione di bando, applicando, in assenza di una specifica norma di riferimento, per analogia, l'articolo 7, punto 1, del D.Lgs. n. 157/1995, ed adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 573/1994. L'indizione del bando avrà ampia e capillare pubblicità sul territorio cittadino, con pubblicazione sul sito Internet della Città oltre che all'Albo Pretorio ed agli Albi locali e circoscrizionali.

Al bando potranno concorrere, anche in forma aggregata, le Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

   Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta. In tal caso:
-   ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni;
-   l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
-   ciascun soggetto dovrà dichiarare l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità qui precisate:
1)   ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice (Busta A);
2)   PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (Busta B) che illustri:
      -   eventuali nuove opere e/o interventi di ristrutturazione dell'impianto (descrizione, progetto di massima, tempistica di intervento, spesa presunta dell'intervento), secondo le prescrizioni enunciate dal successivo art.4; il mancato rispetto di anche una sola di dette prescrizioni sarà motivo di esclusione dalla gara;
      -   le modalità di attuazione della gestione del servizio, fermo restando che il concessionario dovrà effettuare la gestione destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere a carico della Città e garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì alla domenica e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità. Dovranno inoltre essere garantiti il funzionamento dei campi da tennis per almeno 6 mesi annui, nel periodo da aprile a settembre compresi, nonchè la destinazione d'uso della piastra polivalente ad uso pubblico e ad accesso gratuito dalle ore 10.00 alle ore 16.30. La Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di sei giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario.

   L'istanza dovrà contenere:
-   l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
-   l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
-   l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni;
-   in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'incarico, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun prestatore di servizi facente parte del raggruppamento.

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate a pena di esclusione da:
-   Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
-   Curriculum indicante il numero degli associati, attività svolta, le esperienze maturate e le eventuali collaborazioni con Enti Pubblici.
L'istanza dovrà altresì contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000):
-   denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
-   l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i. (stato di fallimento, condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, ecc.);
-   l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e successive modificazioni (normativa antimafia);
-   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999), ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e essere accompagnata dalla fotocopia ancorché non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38 comma 1 e 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000.

La busta "A" dovrà contenere l'istanza con la documentazione richiesta e la busta "B" sigillata (contenente il progetto ed il programma organizzativo e gestionale). Entrambe le buste dovranno riportare la seguente dicitura: "Offerta per la concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo comunale tennis di corso Moncalieri, 18".

Il piego così formato dovrà pervenire all'ufficio protocollo della Circoscrizione VIII

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno __________________

a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo:

"Città di Torino - Circoscrizione VIII - Ufficio Protocollo - Via Ormea, 45 - 10125 Torino"

Oltre detto termine non sarà valida alcun altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

ART. 3
Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

   Un'apposita Commissione, composta ai sensi del vigente Regolamento, esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario.

   Con determina dirigenziale si procederà alla concessione dell'impianto ed all'approvazione del disciplinare di concessione.

   L'individuazione del concessionario sarà effettuata in base ai criteri di seguito riportati:
1)   PROGETTO TECNICO fino ad un massimo di 50 punti:
      a)   proposta progettuale (max 20 punti);
      b)   investimenti economici (max 20 punti);
      c)   coerenza tra progetto ed esigenze socio-ambientali del territorio (max 10 punti).
2)   PROGETTO SOCIALE fino ad un massimo di 10 punti
      Spazi ed orari garantiti per utenze sociali (max 10 punti).
3)   CURRICULUM fino ad un massimo di 16 punti:
      a)   numero associati della Società (max 5 punti);
      b)   periodo di vita della Società (max 3 punti);
      c)   grado di radicamento nel territorio circoscrizionale (max 8 punti).
4)   ESPERIENZA fino ad un massimo di 16 punti:
      a)   coerenza tra il tipo d'impianto e l'attività praticata dai proponenti (max 8 punti);
      b)   esperienza maturata nell'ambito sportivo/garanzia (max 8 punti).
5)   CONSORZI E POOL TRA ASSOCIAZIONI E/O SOCIETÀ SPORTIVE: 3 punti.
6)   Verrà inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo di 5 punti a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, ai sensi dell'art. 90, comma 25, della Legge 289/2002 - Finanziaria 2003.

ART. 4
Lavori di adeguamento e miglioria

   Il progetto, che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, potrà prevedere opere di ristrutturazione e/o la realizzazione di nuove opere che il concessionario intende realizzare. Il concessionario dovrà provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dell'impianto sportivo. L'eventuale copertura dei campi da tennis, se proposta, dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente ed in particolare delle autorità di Bacino, trattandosi di area rientrante nella fascia di esondabilità.

   Gli eventuali lavori dovranno essere eseguiti a totale cura e spese del concessionario entro il termine massimo di 12 mesi dal rilascio della concessione edilizia la cui istanza, che dovrà essere richiesta al più tardi entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto, dovrà essere inviata in copia alla Circoscrizione, previa esecutività della relativa deliberazione assunta dal Consiglio Comunale.

   Il concessionario potrà autonomamente presentare istanza all'Istituto per il Credito Sportivo previsto dalla Legge n. 1295 del 24 dicembre 1957 al fine di ottenere, ai sensi dell' art. 10 del D.P.R. 20 ottobre 2000 n. 453 (Regolamento per il riordino dell'Istituto per il Credito Sportivo a norma dell' art. 157 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112), un contributo per le spese sostenute per la ristrutturazione dell'impianto.

   La Città revocherà la concessione nel caso in cui non venga richiesta la concessione edilizia e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabilito dal presente articolo e provvederà alla concessione dell'impianto al secondo miglior offerente. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate. Il concessionario potrà attivare nel locale "ex rimessa" l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto, ai sensi dell' art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Il concessionario dovrà realizzare i lavori attraverso le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

   La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

   I lavori dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza assicurativa o fideiussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del Concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

   La suddetta polizza fideiussoria dovrà essere presentata agli Uffici della Circoscrizione 8 entro i medesimi termini assegnati per la richiesta della necessaria concessione edilizia.

   La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

   Resta a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile.

   Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

   Le nuove strutture e opere di miglioria, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell' art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall' art. 936 del Codice Civile.

   Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Il progetto relativo ai lavori a carico del concessionario dovrà essere sottoposto al parere tecnico del "Settore Edilizia Sportiva".

   Il concessionario è tenuto a comunicare alla Circoscrizione il raggiungimento del 50% dello stato d'avanzamento lavori al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo.

ART. 5
Durata della concessione

   La concessione potrà avere la durata da 5 anni a 20 anni in base agli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data del verbale di consegna dell'impianto.

   La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.

   La durata superiore ai 15 anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza.

ART. 6
Canone di concessione

   Sarà dovuto dal concessionario alla Città un canone annuo pari ad Euro 13.450,90, da versare anticipatamente in rate trimestrali all'Ufficio Cassa della Circoscrizione.

   Il canone è stato stabilito sulla base di vari parametri:
-   il contenuto "sociale" della concessione;
-   superficie utilizzata ad uso commerciale e ad uso sportivo;
-   la collocazione territoriale;
-   analogia con impianti similari.

   Il canone potrà essere ulteriormente abbattuto, fino al 5%, se l'investimento proposto dal gestore supera il valore patrimoniale dell'impianto stimato in Euro 55.355,00.

   Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte della Città relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente convenzione.

   La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell' articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal concessionario e non ancora ammortizzati.

ART. 7
Utenze e tassa raccolta rifiuti

   Saranno a carico del concessionario:
-   il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva;
-   tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristoro e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione;
-   le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

   Restano a carico della Città:
-   l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva.

Il concessionario si dovrà intestare, a proprie spese, i contratti di fornitura delle utenze.

La Civica Amministrazione provvederà al rimborso delle percentuali di competenza.

ART. 8
Tariffe

   Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale della Città di Torino, nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

   Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione .

   In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

   I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

   Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 9
Orario di apertura

   Il concessionario effettuerà la gestione destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere a carico della Città e garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì al venerdì e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità

   In ossequio al disposto della Legge 447/1995 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e agli articoli 44 e 45 (titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, l'orario di conclusione dell'attività sportiva dovrà avvenire entro le ore 22.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

   Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 10
Finalità sociali

   Il concessionario metterà a disposizione della Città, della Circoscrizione e delle scuole cittadine, il complesso sportivo con le seguenti modalità:
-   le scuole cittadine, con priorità per quelle della Circoscrizione VIII, un giorno alla settimana, da concordare con la Circoscrizione, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
-   rimane invariata l'attuale destinazione d'uso della piastra polivalente ad uso pubblico e ad accesso gratuito dalle ore 10.00 alle ore 17.00;
-   la Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di sei giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario;
-   altre eventuali proposte di utilizzo sociali oggetto del progetto di gestione presentate dal concessionario.

ART. 11
Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale. Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 12
Manutenzione

   Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l'utilizzo della struttura sono a carico del gestore. Saranno a carico della Città eventuali altre spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi di adeguamento e/o manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

   Durante la concessione sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso nonché gli interventi di messa a norma della struttura e degli impianti secondo la normativa vigente, con esclusione dell'intervento annuale di risistemazione della superficie in terra rossa dei campi tennis che rimane in capo alla Città.

   Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

   La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del soggetto convenzionato.

   Qualora il gestore non rispetti tale condizione, il Settore Tecnico competente non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al soggetto convenzionato.

   Il Settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del soggetto convenzionato nella tutela delle specie pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti.

   Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 13
Pubblicità e segnaletica

   La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. In linea generale si stabilisce comunque che:
-   il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto nè usato come arma impropria;
-   il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
-   l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

   La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

   Il gestore dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

   Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

   Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

   Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 14
Assicurazioni

   La società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

   Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

   Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
a)   contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile;
b)   relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

   Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a Terzi, considerando Terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

   Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino.

   Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

   Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali dopo la stipula del contratto.

   Con cadenza annuale, il concessionario invia ai competenti uffici circoscrizionali copia delle quietanze dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 15
Obblighi previdenziali

   Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

   La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 16
Divieto di subconcessione

   Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

   Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

ART. 17
Bar ed esercizi pubblici

   Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Città per la necessaria e preventiva autorizzazione.

   Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

   L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 18
Controlli

   Apposita Commissione di controllo verificherà la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione.

   I Funzionari della Circoscrizione e della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

   Il concessionario è tenuto a presentare annualmente il rendiconto consuntivo di tutti i movimenti finanziari; la Città in seguito all'analisi contabile si riserva di rivedere le condizioni economiche in relazione alla conduzione.

ART. 19
Penali e revoca

   Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 18 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la commissione appositamente costituita.

   In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente regolamento la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, con adozione di delibera del Consiglio Comunale e previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

   Possono essere considerati motivi di revoca:
-   reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
-   grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
-   gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
-   reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
-   altri eventuali.

   Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 20
Recesso

   Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

   Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.

   E' altresì previsto il recesso della Città così come indicato all'ultimo capoverso dell'articolo 6.

ART. 21
Presa in consegna e restituzione dell'impianto

   All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del soggetto convenzionato, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico- edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

   Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale. La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi. all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti dell'immobile.

   Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature ed arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose, queste ultime non di proprietà della Città, entro tre mesi.

ART. 22
Rinnovo

   La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

   Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

   La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione n. 8 entro 180 giorni dalla scadenza della convenzione.

ART. 23
Cauzione definitiva

   Relativamente alla gestione dell'impianto, prima della stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva tramite polizza fideiussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città pari al 5% dell'importo del canone moltiplicato per il numero degli anni di concessione.

   Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 24
Spese d'atto

   Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.