Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 164
2005 03020/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 NOVEMBRE 2005
(proposta dalla G.C. 11 maggio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI STRADA ALTESSANO N. 45. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Considerato che con deliberazione del 4 ottobre 2004 (mecc. 2004 07658/088) il Consiglio Circoscrizionale n. 5 ha approvato l'attivazione della procedura per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo di Str. Altessano n. 45 secondo la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995.

   Preso atto che in data 22 novembre 2004 si è tenuta l'assemblea pubblica prevista ai sensi dell' art. 35 del Regolamento del Decentramento durante la quale è stato illustrato lo schema di bando della concessione sopracitata ed è stata ribadita l'utilità di procedere per la concessione in gestione sociale, per attività sportive innovative, dell'intero complesso (palestra ed area esterna di pertinenza) con le necessarie opere di miglioria, sia all'interno che all'esterno della palestra.

   Posto che l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di Strada Altessano n. 45 in regime di convenzione a Federazioni, Enti e Società sportive pare lo strumento più idoneo ad assicurare funzionalità, efficienza ed economicità di gestione nonché la soluzione più efficace per la riqualificazione sociale e ambientale della zona interessata.

   Tenuto conto che l'impianto sportivo di Strada Altessano n. 45, di complessivi mq. 2.750,75 comprende: una palestra di mq. 484 con annessi spogliatoi, servizi, deposito e vano scala per complessivi mq. 108,85, uno spazio adibile a locale bar riunioni di mq. 87,90 ed un'area esterna di pertinenza di mq. 2.070 circa, attualmente occupata da tre piastre delimitate da cordoli, utilizzabili, con le necessarie migliorie, per attività ricreativo - sportive all'aperto.

   Preso atto che con deliberazione del 16 dicembre 2004 (mecc. 2004 11615/088) esecutiva dall'11 gennaio 2005 (all. 1 - n.          ) il Consiglio di Circoscrizione 5 ha approvato la proposta di concessione in gestione dell'impianto sportivo di Strada Altessano n. 45 ed il relativo schema di bando.

   Occorre ora procedere ad approvare l'esternalizzazione dell'impianto in oggetto con lo schema di disciplinare di gara, allegato alla presente deliberazione (all. 2), in ottemperanza, altresì, al nuovo Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali che nel contempo è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010) esecutiva dal 1° novembre 2004.

   La concessione, nel rispetto del suddetto Regolamento, potrà avere durata da 5 a 20 anni in base agli investimenti proposti. Il concessionario dovrà realizzare le opere di miglioria proposte secondo il progetto.

   Il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo pari ad Euro 3.866,40 ottenuto abbattendo il canone complessivo, stimato dal Settore Logistica e Valutazioni Patrimoniali, in Euro 36.480,00 come segue: del 90% la parte sportiva valutata Euro 34.296,00; dell'80% la restante parte commerciale valutata Euro 2.184,00.

   Detto canone potrà essere ulteriormente abbattuto fino al 5% se l'investimento proposto dal gestore supererà il valore patrimoniale dell'impianto.

   I costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento saranno a carico del Concessionario nella misura del 20%; saranno interamente a carico del concessionario le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti come anche tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante e sale riunioni.

   Per l'utilizzo dell'impianto il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città.

   Il concessionario metterà l'impianto a disposizione delle scuole cittadine il mattino dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì e a disposizione della Circoscrizione per sei giorni l'anno.

   Il concessionario dovrà provvedere alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, agli obblighi assicurativi e previdenziali; dovrà consentire i controlli della Città e della Circoscrizione; a seconda delle inadempienze potranno intervenire le penalità o la revoca. A garanzia degli obblighi contrattuali occorrerà la costituzione di una cauzione definitiva, così come per la realizzazione delle opere di miglioria occorrerà il deposito di idonea polizza fidejussoria.

   Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini. In ogni caso la concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

   La gara sarà espletata secondo le disposizioni di cui al suddetto nuovo Regolamento ed al medesimo dovrà essere uniformata la conseguente gestione.

   Come previsto all'art. 2, comma 9, del citato Regolamento, l'iter procedurale proseguirà con la determinazione dirigenziale di indizione della gara, esperimento della gara, determinazione dirigenziale di concessione dell'impianto e approvazione della convenzione nonché comunicazione al Settore Sport ed ai Capi Gruppi Consiliari dell'avvenuta concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevoli sulla regolarità tecnica;
   favorevoli sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'esternalizzazione dell'impianto sportivo di Strada Altessano n. 45;

2)   di affidare la gestione sociale del suddetto impianto secondo i criteri indicati nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, individuando il concessionario a mezzo delle procedure ivi previste;

3)   di approvare lo schema di disciplinare di gara (all. 2 - n.          );

4)   di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della gara e i conseguenti atti necessari.


DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN STRADA ALTESSANO 45

ART. 1
Finalità ed oggetto

   La Città di Torino intende concedere a Federazioni, Enti, Società e Associazioni sportive la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Strada Altessano 45, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 03053/010, esecutiva dal 1° novembre 2004, e in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____ esecutiva dal _____, secondo quanto di seguito articolato.

   L'attuale consistenza dell'impianto sportivo sito in strada Altessano n. 45 di complessivi mq. 2750,75 e mc. 3700,99, risulta:
al piano terra:
      palestra                                                  (mq. 484,00 - mc. 2996,84),
      spogliatoi, servizi, deposito e vano scala (per complessivi mq. 108,85 - mc.317,67);
al primo piano:
      spazio adibibile a locale bar/riunioni        (mq.87,90 - mc.386,48);
all'esterno:
      area di pertinenza mq. 2070,00 circa

   Oggetto della concessione è la gestione sociale dell'intero complesso, con le necessarie opere di miglioria, per attività sportive innovative, sia all'interno della palestra che all'esterno, nell'area di pertinenza. La concessione infatti è finalizzata alla promozione e alla pratica di sport innovativi non ancora diffusi in Città.

   Per la concessione si adotterà la trattativa privata con pubblicazione di bando ex art. 7 punto 1 del D. Lgs 157/1995 - con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 573/1994. L'indizione del bando avrà ampia e capillare pubblicità sul territorio cittadino, con pubblicazione sul sito Internet della Città oltre all'Albo Pretorio ed agli Albi locali e circoscrizionali.

ART. 2
Modalità di partecipazione

   Al bando possono partecipare Federazioni, Enti, Società e Associazioni sportive, Enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

   Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta. In tal caso:
-   ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni;
-   l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
-   ciascun soggetto dovrà dichiarare l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità qui precisate:
1)   ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice (Busta A);
2)   PROGETTO (Busta B) con :
      -   relazione illustrativa delle opere che si intendono realizzare, corredata da disegni e computo metrico di massima(tenuto conto che una porzione dell'area esterna alla palestra, in base agli standards urbanistici, può essere utilizzata come parcheggio);
      -   piano economico-finanziario con l'indicazione delle spese che si intendono effettuare e della tempistica di realizzazione dei lavori;
      -   piano di gestione che si intende condurre per l'impianto (uso dell'impianto, attività che si intendono svolgere, prospettive a breve e a lungo termine, ecc.).

L'istanza dovrà contenere:
-   l'accettazione espressa delle condizioni previste del presente bando;
-   l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
-   l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni;
-   in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'indicazione del capogruppo, nonché delle parti del servizio che saranno eseguiti da ciascun prestatore di servizi facente parte del raggruppamento.

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate a pena di esclusione da:
-   atto costitutivo e statuto dell'associazione/società;
-   scheda di presentazione dell'associazione/società (curriculum) indicante il numero degli associati, gli anni di pratica sportiva, le attività svolte, le esperienze maturate, gli enti di affiliazione, le eventuali collaborazioni con Enti Pubblici.

L'istanza dovrà altresì contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R.445/2000):
-   denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
-   l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 12 del D.L.gs. 157/1995 e s.m.i. (stato di fallimento, condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, ecc.);
-   l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e successive modificazioni (normativa antimafia),
-   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n.68 del 12 marzo 1999, ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/1999.

   L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla vericidità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

   L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e essere accompagnata dalla fotocopia ancorchè non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi degli art. 38 comma 1 e 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000.

   La busta A dovrà contenere l'istanza con la documentazione richiesta e la busta B sigillata il progetto. Entrambe le buste dovranno riportare la seguente dicitura: "offerta per la concessione in gestione dell'impianto sportivo comunale di strada Altessano 45".

   Il piego cosi formato dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione Amministrativa 5 a mezzo raccomandata o direttamente a mano al seguente indirizzo:
"Circoscrizione Amm.va 5 - Ufficio Protocollo - Via Stradella 192 - 10147 Torino".

Gli orari dell'Uff. Protocollo sono: dal lunedì al giovedì 9-12/14-15,30 e il venerdì 9-12, oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

   Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

ART. 3
Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

   Un'apposita Commissione, composta ai sensi del vigente Regolamento, esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario.

   Con determina dirigenziale si procederà alla concessione dell'impianto ed all'approvazione del disciplinare di concessione.

   L'individuazione del concessionario sarà effettuata in base ai criteri di seguito riportati:
1)   PROGETTO TECNICO fino ad un massimo di 32 punti:
      a)   proposta progettuale (max 16 punti);
      b)   investimenti economici (max 10 punti);
      c)   coerenza tra progetto ed esigenze socio-ambientali del territorio (max 6 punti).
2)   PROGETTO SOCIALE fino ad un massimo di 22 punti
      Spazi ed orari garantiti per utenze sociali (max 22 punti).
3)   CURRICULUM fino ad un massimo di 22 punti:
      a)   numero associati della Società (max 6 punti);
      b)   periodo di vita della Società (max 6 punti);
      c)   grado di radicamento nel territorio circoscrizionale (max 10 punti).
4)   ESPERIENZA fino ad un massimo di 16 punti:
      a)   coerenza tra il tipo d'impianto e l'attività praticata dai proponenti (max 8 punti);
      b)   esperienza maturata nell'ambito sportivo/garanzia (max 8 punti).
5)   CONSORZI E POOL TRA ASSOCIAZIONI E/O SOCIETÀ SPORTIVE: 3 punti.
6)   Verrà inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo di 5 punti a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, ai sensi dell'art. 90, comma 25, della Legge 289/2002 - Finanziaria 2003.

ART. 4
Durata della concessione

   La concessione potrà avere la durata da 5 anni a 20 anni, in base agli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data del verbale di consegna dell'impianto.

   La durata della concessione superiore ai 5 anni sarà calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.

   La durata superiore ai 15 anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza .

ART. 5
Lavori di adeguamento e miglioria

   Il concessionario dovrà realizzare le opere nei modi e nei tempi previsti nel progetto presentato e provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche e alla messa a norma dell'impianto sportivo, munendosi delle necessarie autorizzazioni.

   I lavori dovranno essere iniziati entro 45 giorni dal rilascio delle necessarie autorizzazioni che dovranno essere richieste entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Detti lavori dovranno essere ultimati entro il termine previsto dal cronoprogramma presentato in sede di gara. e comunque entro 12 mesi dalla data di inizio.

   I lavori dovranno essere garantiti tramite fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'investimento proposto, che sarà svincolata solo al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Città con spese a carico del concessionario.

   La suddetta polizza fideiussoria dovrà essere presentata agli Uffici Circoscrizionali entro i medesimi termini assegnati per la richiesta della necessaria autorizzazione .

   La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

   Le nuove strutture realizzate si intendono acquisite in proprietà al Comune di Torino per accessione ai sensi dell'art. 934 codice civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma. 3 lett. c del D.P.R. 380/2001.

   Il progetto relativo ai lavori dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica.

   Il concessionario è tenuto a comunicare alla Circoscrizione il raggiungimento del 50% dello stato d'avanzamento lavori al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo.

ART. 6
Canone di concessione

   Sarà dovuto dal concessionario alla Città un canone pari a Euro 3.866,40 annui I.V.A. inclusa da versare anticipatamente in rate trimestrali all'Ufficio Cassa della Circoscrizione.

   Il canone è stato stabilito sulla base di vari parametri:
-   il contenuto sociale della concessione;
-   superficie utilizzata ad uso commerciale e ad uso sportivo;
-   la collocazione territoriale;
-   analogia con impianti similari.

   Il canone potrà essere ulteriormente abbattuto, fino al 5%, se l'investimento proposto dal gestore supera il valore patrimoniale dell'impianto stimato in Euro 36.480,00.

   Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di Regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte della Città relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente convenzione. La Città, pertanto, di concerto con la Circoscrizione 5, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal concessionario e non ancora ammortizzati.

ART. 7
Utenze e tassa raccolta rifiuti

   L'onere relativo alle utenze verrà ripartito secondo le seguenti modalità.

A carico del concessionario:
-   le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
-   il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva;
-   tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristoro e sale riunioni, per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati.

A carico della Città:
-   l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva.

   Le utenze saranno intestate alla Civica Amministrazione che provvederà al recupero delle percentuali di competenza del concessionario.

ART. 8
Tariffe

   Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale della Città di Torino nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. I relativi importi saranno introitati dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

   In ottemperanza della normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

   I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

   Spetta al soggetto convenzionato esporre ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 9
Orario di apertura

   Il concessionario effettuerà la gestione destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere a carico della Città e garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì al venerdì e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità

    In ossequio al disposto della Legge 447/1995 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e agli articoli 44 e 45 (titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, l'orario di conclusione dell'attività sportiva dovrà avvenire entro le ore 22.

   L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

   Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 10
Finalità sociali

   Il concessionario, mediante appositi protocolli d'intesa, metterà a disposizione della Città, della Circoscrizione e delle Scuole cittadine, il complesso sportivo con le seguenti modalità:
-   le Scuole cittadine, con priorità per quelle della Circoscrizione 5, avranno disponibilità di utilizzo gratuito dell'impianto nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
-   la Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di sei giornate annue, feriali e/o festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività del concessionario;
-   altre eventuali proposte di utilizzo sociale oggetto del progetto di gestione presentate dal concessionario.

ART. 11
Custodia

   Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

   Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dell'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

ART. 12
Manutenzione

   Durante la concessione sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso nonché gli interventi di messa a norma della struttura e degli impianti secondo la normativa vigente.

   Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

   La manutenzione ordinaria del verde, compresa la potatura delle piante a basso fusto, compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura delle piante ad alto fusto e l'esercizio dei diritti che ad essa competono in quanto proprietaria. Affinchè il Settore Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi. Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Tecnico non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione ritornerà in carico al concessionario.

   Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 c. 11 delle N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le alberature di alto fusto esistenti; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione di lavori di risistemazione dell'impianto.

   Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 13

Pubblicità e segnaletica

   La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno che all'esterno dell'impianto nell'area di pertinenza, deve essere preventivamente autorizzata dalla Città ed è consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente.

   In linea generale si stabilisce comunque che:
-   il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori, né essere divelto e usato come arma impropria;
-   il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione e del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, esonerando la Civica Amministrazione da ogni responsabilità;
-   l'Amministrazione ha diritto di far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o di esporre cartellonistica.

   La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui. al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.

   Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere all'ingresso dell'impianto, un cartello recante dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e chiusura, il numero verde del Settore Sport, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

   Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto striscioni, manifesti o cartelloni con il logo della Città e/o della Circoscrizione, in numero concordato con la Città. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

   Eventuali orari di apertura dell'impianto riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

   Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della sede sociale, copia dello statuto, del regolamento di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte di partecipanti e frequentatori in genere.

ART. 14
Assicurazioni

   Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci, o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

   Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

   Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
a)   contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile;
b)   relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza dell'impianto.

   Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a Terzi, considerando Terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

   Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

   Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali dopo la stipula del contratto. Con cadenza annuale dovranno essere inviate agli uffici circoscrizionali le copie delle quietanze dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 15
Obblighi previdenziali

   Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione.

   La Civica Amministrativa annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

   La Civica Amministrazione potrà revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad alto titolo).

ART. 16
Divieto di subconcessione

   Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

   Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

ART. 17
Bar ed esercizi pubblici

   Ove il concessionario decida di attivare un servizio bar e/o ristoro all'interno dell'impianto, potrà gestirlo direttamente od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione alla Circoscrizione per la preventiva autorizzazione.

   L'autorizzazione è vincolata, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) Legge 25 agosto 1991 n. 287, unicamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto.

   Qualora l'esercizio di somministrazione bevande ed alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 18
Controlli

   Apposita Commissione di controllo verificherà la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione.

   I Funzionari della Città e della Circoscrizione 5 avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, sullo stato manutentivo e sui lavori di miglioria in corso d'opera.

   Il concessionario è tenuto a presentare annualmente una relazione dettagliata sull'utilizzo dell'impianto e sulle attività svolte.

ART. 19
Penali e revoca

   Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente articolo 18 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo.

   In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione e di persistente attività lucrativa o fallimento il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la revoca della convenzione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

   Possono essere considerati motivi di revoca :
-   reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
-   grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
-   gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
-   reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze
-   altri eventuali.

   Per esigenze di interesse pubblico, la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto e non ancora ammortizzate.

ART. 20
Recesso

   Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei.

   In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione è avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate.

   Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.

   E' altresì previsto il recesso della Città così come indicato all'ultimo capoverso dell'articolo 6.

ART. 21
Presa in consegna e restituzione impianto

   L'immobile è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

   Alla consegna dell'impianto, verrà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

   La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi. all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti dell'immobile.

   Analogo verbale verrà redatto al termine della concessione.

   Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione e libero da cose o persone entro tre mesi.

ART. 22
Rinnovo

   La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

   Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo.

   La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 5 entro 180 giorni dalla scadenza della convenzione.

ART. 23
Cauzione definitiva

   A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva tramite polizza fideussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al civico Tesoriere della Città pari al 10% dell'importo del canone moltiplicato per il numero degli anni di concessione; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni.

    Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 24
Spese d'atto

   Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.