Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

    n. ord. 90
2005 02965/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MAGGIO 2005

(proposta dalla G.C. 27 aprile 2005)

OGGETTO: REALIZZAZIONE SOTTOPASSO TRA I CORSI SPEZIA E SEBASTOPOLI - ACQUISTO AREA DI PROPRIETA` SIG.RI BARRERI / REINAUD SITA IN C.SO SPEZIA FRONTE CIVICO N. 1 - IMPORTO EURO 55.000,00 - COMPLETAMENTO COMUNALIZZAZIONE SEDIME STRADALE DI C.SO SPEZIA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l’Assessora Sestero.

Com’è noto, la realizzazione del sottopasso stradale di collegamento tra i corsi Spezia e Sebastopoli rientra tra le principali opere infrastrutturali previste dal nuovo Piano Regolatore Generale della Città per migliorare la mobilità pubblica e privata nell'area torinese.
L’esecuzione della suddetta opera è stata inoltre prevista anche dal nuovo Piano Generale del Traffico Urbano e della Mobilità dell'Area Metropolitana (P.G.T.U.), approvato con Accordo di Programma nel 2000 tra la Città di Torino, la Provincia di Torino, la Regione Piemonte e 25 Comuni limitrofi, nonché dal nuovo Piano Urbano del Traffico (PUT 2001), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 19 giugno 2002 (mecc. 2002 00155/06).
L’opera riveste carattere di complementarietà rispetto alle opere previste per le Olimpiadi del 2006, essendo tale collegamento funzionale al miglioramento dell'accessibilità alla zona del Lingotto, cuore del distretto olimpico e sede delle gare di velocità su ghiaccio (stadio Oval) e corso Unità d'Italia, dove sono localizzati i siti olimpici del pattinaggio artistico presso il Palavela ed il villaggio dei media.
Al fine di dare attuazione ai programmi di cui sopra, con deliberazione della Giunta Comunale del 18 febbraio 2003 (mecc. 2003 01090/022) veniva riapprovato, ai sensi della Legge 109/94 e s.m.i., il nuovo progetto preliminare relativo alla costruzione del primo lotto del sottopassaggio viabile Spezia - Sebastopoli inerente il tracciato del corso Spezia da corso Unità d’Italia al Centro Polifunzionale Lingotto, mentre con successiva deliberazione dello stesso Organo in data 4 giugno 2003 (mecc. 2003 04211/022) veniva approvato il progetto definitivo.
In tale ultima deliberazione veniva attestato che le aree necessarie all’esecuzione delle opere erano di proprietà della Città, eccezion fatta per i sedimi interessati dalla realizzazione del tratto relativo alla viabilità a raso verso Lingotto, occupati dall’insediamento produttivo della Società Borello & Maffiotto S.p.A.. Per quanto concerneva l’area sita nel tratto terminale di corso Spezia, all’altezza dei numeri civici 1 e 2 (erroneamente indicata come individuata al Catasto Terreni al F. 1377 "Strade Pubbliche" – essendo in realtà descritta al C.T. al Fg. 1378 "Strade Pubbliche parte") sussistendo incertezza circa la proprietà (pur presumendosi la titolarità in capo alla Città), al fine di verificare l’eventuale esistenza di diritti da parte di terzi, l’ufficio espropri della Divisione Urbanistica procedeva a pubblicare un apposito avviso all’Albo Pretorio del Comune dal 13 al 28 marzo 2003 e sul giornale "La Stampa" in data 8 marzo 2003, secondo quanto prescritto dall’art. 8 della Legge n. 241/1990. Tale forma di pubblicità aveva il duplice obiettivo di rendere note al pubblico l’approvazione del primo lotto del progetto preliminare dell’opera e l’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità nel caso fosse stata comprovata la titolarità dell’area sopra individuata in capo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione. Il procedimento espropriativo non veniva tuttavia avviato, in quanto entro i termini fissati nell’avviso (venti giorni dalla pubblicazione dello stesso) non era giunta alcuna comunicazione all’Ufficio Espropri della Città circa la terzietà del bene.
In data 28 febbraio 2005 perveniva tuttavia alla Direzione Patrimonio una nota da parte dei sig.ri Barreri Chiaffredo e Reinaud Margherita, con la quale gli stessi, nel dichiararsi proprietari dell’area in questione (meglio individuata con campitura in colore rosso nell’allegata planimetria – all. 1), manifestavano la propria disponibilità alla cessione in favore della Città a condizioni da definirsi.
L’area misura mq. 485 circa ed è descritta al C.T. al Fg. 1378 - Strade Pubbliche parte.
A seguito delle trattative il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari provvedeva ad effettuare la valutazione del bene, determinando in Euro 55.000,00 in cifra tonda il valore dello stesso. Detto importo veniva accettato dai sig.ri Barreri e Reinaud con lettera in data 18 aprile 2005; nella stessa nota veniva dai medesimi richiesto alla Civica Amministrazione, oltre che di addivenire alla stipulazione dell’atto di vendita entro il 31 dicembre c.a., anche di farsi carico del riposizionamento del cancello attualmente posto a chiusura della proprietà, nonché dello sgombero dell’area e dell’esecuzione delle opere eventualmente occorrenti per rendere il sito conforme alle esigenze della Città, autorizzando gli uffici tecnici dell’Amministrazione comunale a procedere alla rimozione di quanto ivi insistente prima della formalizzazione del passaggio di proprietà.
Al fine di consentire la sollecita esecuzione dell’opera pubblica i sig.ri Barreri e Reinaud hanno inoltre manifestato la propria disponibilità ad effettuare la consegna anticipata dell’area nelle more della stipulazione dell’atto di vendita.
La restante parte delle aree interessate dall’intervento non risulta attualmente classificata tra le vie comunali. Tali porzioni, infatti, sono collocate nell’ultimo tratto del c.so Spezia non ancora comunalizzato e specificatamente compreso fra l’incrocio con la via Bizzozero e il termine ovest dello stesso corso. Il sedime di tale tratto, tuttavia è destinato a pubblico transito e risulta essere stato, in concreto, utilizzato in conformità. Gli accertamenti condotti hanno consentito di verificare che tali aree risultano catastalmente classificate come strade, che il Piano Regolatore destina le aree medesime a viabilità e che, come appurato da rilievi aerofotogrammetrici risalenti a oltre vent’anni addietro, esse erano destinate a vie ed aree di transito pubblico fin da allora.
Tali circostanze consentono di ritenere integrati i presupposti per la comunalizzazione di tali sedimi attraverso l’attribuzione della qualifica di strada pubblica alle porzioni già di proprietà della Città, in forza di legittimi titoli, colorate in tinta verde nell’allegata planimetria (all. 1) e mediante l’accertamento in via amministrativa della proprietà della Città a seguito d’intervenuta usucapione per le restanti aree, tratteggiate in tinta blu, nella planimetria medesima.
Ciò considerato, attesa l’esigenza di portare a compimento le operazioni intese ad acquisire la disponibilità del sedime stradale nel tratto terminale di c.so Spezia, al fine di evitare sospensioni o ritardi nella realizzazione del sottopasso Spezia / Sebastopoli e garantire in tal modo l’esecuzione dell’opera di pubblica utilità nei tempi preventivati, appare necessario acquisire la proprietà dell’area di cui sopra dai sig.ri Barreri e Reinaud e provvedere alla contestuale comunalizzazione delle aree succitate, secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1) di approvare l’acquisto dell’area di cui in premessa, di proprietà dei sig.ri Barreri Chiaffredo e Reinaud Margherita alle seguenti condizioni:
a) i sig.ri Barreri Chiaffredo, nato a Oncino (CN) il 9 maggio 1929, codice fiscale n. BRR CFF 29E09 G066N e Reinaud Margherita, nata a Torino il 26 aprile 1936, codice fiscale n. RND MGH 36D66 L219L, coniugati in regime di comunione dei beni, entrambi residenti in Torino, via Bizzozero n. 7, trasferiscono in proprietà alla Città l’area della superficie complessiva di mq. 485 circa, sita nel tratto terminale di corso Spezia, all’altezza del numero civico 1, ed indicata con campitura in colore rosso nell’allegata planimetria (all.1 - n.           ). Tale area è attualmente descritta al N.C.T. al Fg. 1378 - Strade Pubbliche parte;
b) l’area viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera, all’atto, da persone, pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, arretrati d’imposta, rapporti locativi e liti pendenti, garantendone la proprietà ogni evizione a norma di legge;
c) il corrispettivo di alienazione per tale area resta stabilito in Euro. 55.000,00 fuori campo I.V.A., che la Città verserà integralmente in sede di formalizzazione dell’atto, che dovrà essere stipulato entro e non oltre il 31 dicembre p.v.;
d) la spesa verrà finanziata con entrate straordinarie; conseguentemente verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti entrate;
e) le spese di rogito e conseguenti sono a carico della Città acquirente e saranno sostenute dal Settore competente; viceversa, saranno economicamente a carico della parte venditrice e verranno effettuate a cura della stessa, le operazioni catastali che eventualmente si rendessero necessarie al fine della corretta trascrizione dell’atto presso i pubblici registri immobiliari;
2) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’adozione degli atti necessari ad addivenire all’immissione anticipata della Città nel possesso dell’area, nelle more della formalizzazione dell’atto di vendita;
3) di attribuire la qualifica di strada pubblica alle porzioni di aree già di proprietà della Città colorate in tinta verde nell’unita planimetria (all. 1), facenti parte del sedime di c.so Spezia, dalla via Bizzozero al termine ovest dello stesso;
4) di approvare l’accertamento in via amministrativa della proprietà della Città per usucapione (art. 1158 Cod.Civ.) delle aree di sedime stradale di c.so Spezia, dalla via Bizzozero al termine ovest dello stesso, tratteggiate in tinta blu nell’unita planimetria (all. 1) e descritte al C.T. al Fg. 1378 – Strade Pubbliche parte;
5) di dare atto che, a seguito dei disposti di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4), e della conseguente comunalizzazione del tratto stradale di C.so Spezia compreso fra la via Bizzozero e il termine ovest dello stesso, l’intero sedime di c.so Spezia dovrà essere inserito nell’elenco delle vie comunali della Città di Torino;
6) di dare atto che l’accertamento di cui al precedente punto 4) sarà formalizzato mediante atto pubblico unilaterale da trascriversi a cura dei competenti uffici presso l’Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare;
7) di dare atto che le suddette aree sono già identificate a Catasto come "strade pubbliche", per cui non occorre effettuare alcuna operazione catastale;
8) di dare atto che, ai fini della classificazione della strada di cui ai punti precedenti, il presente provvedimento viene adottato in attuazione della delega accordata alle Province e ai Comuni con Legge Regionale 21 novembre 1996, n. 86;
9) di dare atto che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione all’Albo Pretorio, chiunque può presentare motivata opposizione avverso le disposizioni della presente deliberazione concernenti la comunalizzazione, da redigersi in bollo e da trasmettersi con lettera raccomandata A.R. al Comune di Torino – Divisione Patrimonio – Settore Rapporti con Aziende Pubbliche e Inventario – Piazza Palazzo di Città n. 7. Sulle eventuali opposizioni deciderà in via definitiva il Consiglio Comunale;
10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta modificazioni urbanistiche ed edilizie poiché le aree di cui si tratta sono già destinate a viabilità nel Piano Regolatore Generale;
11) di dare atto che il presente provvedimento, divenuto definitivo, sarà trasmesso alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul B.U.R. ed avrà efficacia a decorrere dall’inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione;
12) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.