Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 66
2005 02772/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 MAGGIO 2005

(proposta dalla G.C. 19 aprile 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SOCIETA' "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A." (SIGLABILE "TRM S.P.A.") - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE: APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro
di concerto con il Vice Sindaco Calgaro.

Con deliberazione n. 177 del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 08783/064) è stato deliberato l'acquisto da parte del Comune di Torino dell'intera partecipazione azionaria (pari a numero 339.756 azioni del valore nominale di Euro 10 cadauna) detenuta dalla società "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A." nella società "Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A." siglabile "TRM S.P.A.", con sede in Torino, capitale sociale di Euro 4.600.000,00, con Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 08566440015.
Quest'ultima società era stata costituita in data 24 dicembre 2002 da AMIAT S.p.A. e dai Consorzi CCS, CATN ed AISA per la realizzazione, la gestione e l'esercizio di impianti volti al recupero, al trattamento ed allo smaltimento di qualunque genere di rifiuto.
Ciò anche in ottemperanza all'impegno a realizzare un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, assunto da Amiat S.p.A. con la sottoscrizione del contratto di servizio tra la stessa società ed il Comune di Torino approvato con deliberazione n. 217 del Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11677/21).
L'acquisizione della partecipazione in TRM S.p.A. si colloca nell'iter amministrativo volto all'attuazione delle disposizioni di cui alla vigente legislazione in materia di smaltimento dei rifiuti.
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i., c.d. Decreto Ronchi, all'articolo 5 comma 3, prescrive che lo smaltimento dei rifiuti avvenga mediante il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate che non comportino costi eccessivi, al fine, tra l'altro, di realizzare l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali (criterio dell'autosufficienza), nonché di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (criterio di prossimità).
La Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" disciplina la gestione e la riduzione dei rifiuti in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i. e promuove il sistema integrato di gestione dei rifiuti, definito dall'articolo 8 della L.R. 24/2002 come "il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi ... che permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani".
Il governo del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è articolato su un duplice livello di competenze affidate a enti consortili:
- ai consorzi di bacino di cui all'articolo 11 L.R. 24/2002 spettano funzioni di governo e coordinamento per assicurare i servizi di raccolta, raccolta differenziata e di trasporto dei rifiuti;
- alle associazioni di ambito territoriale ottimale - ATO - (coincidenti con il territorio di ciascuna provincia) di cui all'articolo 12 della medesima Legge Regionale spettano funzioni di governo e coordinamento delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti sulla base dei programmi provinciali, oltre che di realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o di individuazione dei soggetti cui affidarne la realizzazione.
La Provincia di Torino promuove la realizzazione della separazione delle competenze previste dalla Legge Regionale suddetta. A tal fine tra l'altro, in data 28 maggio 2004 ha convocato la Conferenza di servizi per l'approvazione della Convenzione e dello Statuto dell'Associazione d'Ambito; il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2004 08590/112) ha approvato i relativi schemi di Convenzione e Statuto.
L'Associazione d'Ambito, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 lettera b) della suddetta Legge Regionale o, nelle more della sua costituzione, la Provincia di Torino, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, dovrà provvedere tra l'altro, all'individuazione del soggetto cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Per questa gestione l'ATO potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 113 comma 4 lettera a) T.U.E.L. della gestione così detta "in house" ovvero di società il cui capitale è interamente pubblico, sulle quali l'Ente titolare del capitale sociale esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che realizzano la parte più importante della loro attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che le controllano.
La deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2004 n. 19-13487, nell'approvare le direttive per il trasferimento ed il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio degli impianti, prevede che l'Associazione d'Ambito attesti, tra l'altro, che la società interessata all'autorizzazione sia stata individuata dalla stessa Associazione ai sensi dell'articolo 113 comma 4 lett. a) o b) del T.U.E.L..
Va, peraltro, rammentato che il Consiglio Comunale di Torino, con la mozione dal titolo "Il ruolo di AMIAT ed il ciclo integrato dei rifiuti" approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 12477/002), ha inteso ribadire il ruolo importante che AMIAT S.p.A. dovrà continuare a ricoprire nella nuova complessa architettura del ciclo dei rifiuti, rafforzando le proprie attuali competenze in stretta cooperazione con l'attività svolta anche da TRM S.p.A..
Pertanto, prefigurando un futuro affidamento diretto della realizzazione e della gestione del termovalorizzatore alla società TRM S.p.A., si ritiene necessario modificare alcune clausole dello Statuto Sociale in modo che la stessa società sia dotata di un assetto tale da far ritenere sussistente un rapporto in house tra la Città e gli altri enti pubblici soci titolari del servizio da una parte e la società individuata per la gestione dell'impianto strumentale al servizio pubblico dall'altra.
Si precisa che la gestione dell'impianto di termovalorizzazione, definito dalla D.G.R. 19 maggio 2003 n. 64-9402, come impianto a tecnologia complessa non può che legarsi inscindibilmente al suo utilizzo: in altri termini chi gestisce l'impianto gestisce anche il servizio, sia pure limitatamente a quella fase terminale e tecnologicamente avanzata che è l'incenerimento con termovalorizzazione.
Le clausole statutarie che, sulla base dei recenti orientamenti formatisi in materia, si ritiene possano permettere di realizzare un controllo in house, sono indicate nello statuto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1) e qui di seguito vengono evidenziate con riferimento alla realizzazione dei requisiti richiesti dalla norma per il controllo in house.
Quanto al requisito della "totale partecipazione pubblica", il capo II dello statuto, relativo al capitale, prevede che questo sia interamente pubblico (articolo 7) e che possono essere soci della società esclusivamente enti pubblici (articolo 8). Al riguardo si precisa che la Provincia di Torino ha sollecitato l'ingresso da parte di tutti i soggetti pubblici interessati appartenenti alla provincia stessa nella struttura societaria di TRM S.p.A., come previsto al punto 6 del Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 settembre 2004 (mecc. 2004 07426/112).
In merito al requisito del "controllo analogo", non è sufficiente il semplice esercizio degli strumenti di cui dispone il socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario, ma deve essere configurato un rapporto che determina da parte dell'amministrazione controllante, un potere di direzione e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo, come più volte espresso dalla Corte di Giustizia Europea, dal Consiglio di Stato e dalla dottrina recenti. In altri termini è necessario che l'ente o gli enti possano esercitare un controllo effettivo e preventivo sulla gestione della società, così come avviene per i servizi interni dell'ente o degli enti pubblici interessati.
Lo statuto mira a rispondere a dette esigenze, tra l'altro con le seguenti clausole.
a) clausole attinenti le scelte gestionali (articolo 12):
fermo restando che la gestione della società spetta esclusivamente agli Amministratori, si reputa opportuno che l'Assemblea Ordinaria autorizzi alcuni atti degli Amministratori quali i budget di esercizio e i piani degli investimenti, il compimento di atti negoziali di valore unitario superiore ad Euro 200.000,00 che non siano strumentali alle attività indicate nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione o non siano ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti; il compimento di atti negoziali di qualsivoglia genere di valore unitario superiore ad Euro 2.000.000,00 anche se ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti; l'acquisizione ed alienazione di partecipazioni, la costituzione di Società controllate e/o partecipate, nonché la dismissione di partecipazioni in essere; la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda.
Le clausole sopra indicate sono tali da consentire al socio-ente pubblico e quindi alla Città di avere tutte le informazioni preventive per poter intervenire nella vita sociale e per poter esercitare, sulla base delle informazioni disponibili, i correlativi interventi;
b) clausole attinenti l'elevazione dei quorum (articolo 15):
lo statuto prevede quorum più elevati sia per l'Assemblea Ordinaria che Straordinaria (quest'ultima sia in prima che in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 75 % del capitale sociale).
Dette maggioranze qualificate rendono necessario il consenso di una pluralità di enti pubblici soci, senza per questo rendere indispensabile il consenso totalitario che renderebbe difficilmente operativa la società, e consentono di instaurare il rapporto in house in presenza di più enti pubblici in modo che nessun ente può dire di trovarsi da solo in rapporto in house con la società, ma quest'ultima è certamente in rapporto in house con l'insieme degli enti pubblici che partecipano alla società;
c) clausole attinenti la nomina degli amministratori e dei sindaci (articolo 16):
viene attribuita agli enti pubblici la nomina diretta degli Amministratori ex art. 2449 e 2450 c.c.; finché detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale, la Città nomina un numero di Amministratori pari a quelli nominati dagli altri enti più uno.
Peraltro ai soci di minoranza, che detengano almeno il 3% del capitale sociale, è garantita la possibilità di nomina di un amministratore;
d) clausole di tipo informativo (art. 16 - art. 26):
è previsto statutariamente il dovere del Consiglio di Amministrazione di predisporre una relazione sullo stato della società, da allegare al budget e contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati, al numero ed alla composizione del personale dipendente con indicazione delle relative remunerazioni, alle procedure necessarie per l'affidamento della progettazione e delle opere, all'andamento delle procedure medesime, ai contratti di particolare rilevanza stipulati dalla società, al programma di investimenti.
Devono inoltre essere inviati a tutti i soci il budget ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione e ad una relazione semestrale sulla situazione economica.
E' inoltre previsto statutariamente il diritto dei soci di richiedere individualmente informazioni sull'andamento gestionale anche al di fuori di una assemblea; inoltre, preventivamente ad ogni assemblea della società TRM S.p.A., la Giunta illustrerà l'ordine del giorno relativo all'assemblea stessa alla competente commissione consiliare comunale, qualora le materie da trattare non necessitino di una previa deliberazione del Consiglio Comunale;
e) clausole di tutela dei soci enti pubblici di minoranza (articolo 13):
per compensare il socio-ente pubblico eventualmente messo in minoranza da una deliberazione assembleare, si sono inserite tra l'altro disposizioni statutarie che, abbassando le percentuali minime previste dalla legge, consentano a soci portatori di una percentuale minima di capitale (un centesimo) di ottenere la convocazione dell'assemblea; di richiedere l'annullamento delle deliberazioni assembleari.
Si ritiene che tutte le clausole esposte possano concorrere a far sì che l'ente o gli enti possano esercitare un controllo effettivo e preventivo sulla gestione della società, così come avviene per i servizi interni dell'ente o degli enti pubblici interessati.
Infine il terzo requisito secondo il quale "la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano" viene richiesto come parte integrante dello stesso oggetto sociale (articolo 5). Detto requisito è giustificato dal fatto che il servizio pubblico viene ad essere affidato in gestione "direttamente" cioè senza il previo espletamento di una pubblica gara. La norma non stabilisce espressamente cosa si debba intendere per "parte più importante della propria attività", se esso sia un concetto qualitativo o quantitativo (coincidente con il fatturato oppure con l'impiego di risorse e di mezzi). Si ritiene tuttavia applicabile in via analogica la norma di cui all'articolo 8, comma 3 lettera a), D.Lgs. 158/1995, che regola l'affidamento diretto, nei cd. Settori speciali, relativamente agli appalti di servizi, ritenendo che il presupposto indicato dall'articolo 113 (commi 4 lett. a) e 5 lett. c)) risulti integrato quando l'80 % della cifra d'affari realizzata dalla società derivi dalla fornitura dei servizi ad essa affidati da parte degli enti locali titolari del capitale (principio peraltro enunciato anche dalla Corte di Giustizia Europea C-26/03).
Le altre modificazioni che si propone di apportare allo statuto di TRM S.p.A. sono volte ad armonizzare lo statuto con quello delle altre società partecipate dalla Città i cui statuti sono stati adeguati al nuovo diritto societario introdotto con D.Lgs. 6/2003, sulla base di linee guida approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 20 settembre 2004 (mecc. 2004 7123/064). Dette clausole riguardano ad esempio, i finanziamenti, le obbligazioni, i patrimoni destinati e sono volte ad attribuire all'assemblea dei soci anche alcune materie che, se non previste in statuto sarebbero di competenza dell'organo amministrativo.
Le modificazioni esposte saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci che sarà convocata per discutere e deliberare in parte straordinaria sull'adozione del nuovo testo di statuto sociale quale risultante dall'allegato 1 alla presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si richiamano, le modificazioni statutarie volte a garantire ai soci pubblici di TRM di esercitare il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e per far sì che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano, quali requisiti previsti dall'articolo 113 comma 4 lettera b) del T.U.E.L.;
2) di approvare il nuovo Statuto Sociale della società "Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A." siglabile "TRM S.p.A.", con sede in Torino, quale risulta nella seconda colonna del testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.                          );
3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea Straordinaria che sarà convocata per approvare il nuovo testo dello statuto sociale di TRM S.p.A., con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


STATUTO DELLA SOCIETA' "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A." siglabile "TRM S.p.A."

TITOLO I
Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A.", che può essere indicata in forma abbreviata "TRM S.p.A." senza interpunzione e senza vincolo di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

1. La società ha sede legale in Torino.
2. La società può, nei modi di legge, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, agenzie ed uffici, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3 - Durata

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, termine che può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
2. L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i soci.

Articolo 4 - Domicilio

1. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.
Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.
Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R o con sistema di invio equivalente all'indirizzo risultante dal libro soci.

Articolo 5 - Oggetto

1. La società ha per oggetto:
- l'attività di gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, volti al recupero, al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere di rifiuto e segnatamente dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti speciali inerti, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, dei rifiuti ospedalieri, dei rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti produttivi, industriali e commerciali;
- l'attività di progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia complessa e di qualunque altro impianto o bene connesso o strumentale alle predette attività;
- l'attività di recupero energetico, connesso allo smaltimento a mezzo di incenerimento, con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- l'attività di trasporto e di conferimento dei rifiuti da o verso impianti di recupero, trattamento o smaltimento, nei limiti in cui siano strumentali alle attività di cui sopra;
- l'attività di gestione di discariche di rifiuti non pericolosi, compresa l'attività di captazione e recupero di biogas e ripristino ambientale;
- le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- ogni attività di ricerca e di sperimentazione studio e consulenza, direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale;
- le attività di gestione tecnico-manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale.
2. La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Le attività sociali possono essere finalizzate alla gestione ed esercizio degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di smaltimento dei rifiuti degli enti locali della Provincia di Torino facenti parte dell'Ambito territoriale Ottimale di cui alla Legge Regione Piemonte n. 24/2002 e s.m.i.. e di cui al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti vigente.
3. La Società è tenuta a realizzare e gestire la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici soci che la controllano.
4. Nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dai precedenti commi 2 e 3, la società può svolgere attività e servizi, rientranti nel proprio oggetto sociale, tanto direttamente quanto indirettamente, anche per conto di soggetti terzi, pubblici e privati, in regime di concessione, di appalto, nonché di affidamento diretto o a qualunque altro titolo nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 6 - Attività strumentali all'oggetto

1. La società può compiere, nei confronti di qualunque terzo, qualsiasi attività idonea alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti, strumentale alle attività definite nell'oggetto; in via esemplificativa qualunque attività di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziario, comunque connessa o complementare, o reputata necessaria o utile per il conseguimento, anche indiretto, degli scopi sociali, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari, nonché delle altre attività vietate o comunque riservate dalla vigente legislazione.
2. La società può altresì assumere, sempre al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale e con espressa esclusione di ogni attività che comporti l'esercizio di intenti meramente speculativi, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, tanto italiane quanto estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio; può altresì prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, anche a favore di enti o società controllati o collegati.

TITOLO II
Articolo 7 - Capitale sociale - Diritto di prelazione - Gradimento

1. Il capitale sociale, interamente pubblico, è di Euro 4.600.000,00 (Euro quattromilioniseicentomila virgola zero zero), diviso in 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) azioni, prive di indicazione del valore nominale per cui le disposizioni che si riferiscono al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.
Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. La quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere indicata sul Libro soci.
2. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti; ognuna di esse dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci.
3. Il capitale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende e di rami aziendali, di crediti. Può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
4. L'aumento di capitale a pagamento finalizzato all'ingresso di nuovi soci potrà prevedere un soprapprezzo da versarsi interamente all'atto della sottoscrizione.
5. L'assemblea straordinaria potrà istituire speciali categorie di azioni che prevedano la limitata partecipazione del socio alle perdite determinandone i diritti corporativi.

Articolo 8 - Circolazione delle azioni

1. Possono essere soci della società esclusivamente enti pubblici.
2. Ogni Comune o raggruppamento di Comuni appartenenti al medesimo bacino ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 24/2002 e s.m.i. può detenere una quota non superiore alla percentuale complessiva determinata dal rapporto della popolazione del bacino rispetto al totale della popolazione della Provincia. Finché tale assetto non sarà completamente perfezionato, i soci costituenti l'intero capitale sociale alla data di adozione del presente statuto o i Comuni da loro rappresentati sono esclusi dal suddetto vincolo di partecipazione massima.
3. La cessione delle azioni è soggetta al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
Il socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione correlati all'emissione di nuove azioni, ovvero costituire o cedere diritti di godimento o di garanzia sulle azioni, deve darne comunicazione, tramite raccomandata A.R., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà notizia, entro dieci giorni, a tutti gli altri soci, i quali, nei sessanta giorni successivi, possono comunicare al Presidente, a mezzo raccomandata A.R., la propria incondizionata volontà di acquistare le predette azioni, diritti di opzione, di godimento o di garanzia.
Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica le proposte di acquisto al cedente, che vi rimane vincolato.
Nel caso che il diritto di prelazione di cui al presente punto venga esercitato da più soci, le azioni ed i diritti di opzione, di godimento o di garanzia che ne costituiscono oggetto vengono attribuiti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale. L'esercizio del diritto di prelazione deve riguardare l'intera partecipazione azionaria e/o la totalità dei diritti di opzione, di godimento o di garanzia correlati all'emissione di nuove azioni oggetto di trasferimento.
In caso di mancato esercizio della prelazione, l'operazione di trasferimento deve essere eseguita nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione; trascorso tale ultimo termine, il socio che intenda effettuare il trasferimento è tenuto a porre nuovamente in essere la procedura di cui al presente punto.
4. Nell'ipotesi di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci nonché nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo all'acquisto, deve nondimeno ottenere dall'Assemblea ordinaria dei soci il gradimento all'ingresso del nuovo azionista. La proposta dell'offerente deve essere presentata all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta all'Organo amministrativo ed entro detto termine l'assemblea può essere convocata. L'Assemblea dei soci può rifiutare il proprio gradimento alla vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione. In caso di diniego non motivato del gradimento (ed in assenza di riscatto della partecipazione posta in vendita da parte degli altri soci), l'azionista che intende trasferire la propria partecipazione può esercitare il diritto di recesso dalla società.
5. I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci e senza il gradimento dell'assemblea di cui ai commi precedenti sono privi di effetto nei confronti della società e, pertanto, non possono essere annotati sul libro dei soci.
6. Il diritto di prelazione e gradimento non spetta in caso di trasferimento di azioni o di diritti sulle azioni tra Enti Pubblici facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale coincidente con il territorio della provincia di Torino ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002, né nel caso di trasferimento di azioni dai Consorzi ai comuni da essi rappresentati, né nell'ipotesi inversa di trasferimento di azioni dai Comuni ai consorzi, per conseguire rappresentanza unitaria.

Articolo 9 - Finanziamenti

1. I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsare loro previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.
2. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.
3. Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Articolo 10 - Obbligazioni

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

Articolo 11 - Patrimoni Destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.
2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.

TITOLO III
Articolo 12 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti del presente statuto.
2. L'Assemblea ordinaria ha competenza per le materie ad essa riservate dalla legge, e segnatamente:
a) approva il bilancio;
b) determina il numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'articolo 16 ;
c) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dello stesso e determina il loro compenso;
d) nomina i componenti il Collegio Sindacale ed il Presidente, nonché il soggetto al quale è demandato il controllo contabile e determina il loro compenso;
e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto, alla competenza dell'Assemblea.
3. L'Assemblea Ordinaria autorizza i seguenti atti degli Amministratori:
a) budget di esercizio e piano degli investimenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e corredati dalla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 16;
b) compimento di atti negoziali di valore unitario superiore ad Euro 200.000,00 che non siano strumentali alle attività indicate nella predetta relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione o non siano ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;
c) compimento di atti negoziali di qualsivoglia genere di valore unitario superiore ad Euro 2.000.000,00 anche se ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti;
d) acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di Società controllate e/o partecipate, nonché dismissione di partecipazioni in essere;
e) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda.
4. L'Assemblea straordinaria ha competenza per le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea e intervento

1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.
L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano La Stampa.
Gli Amministratori sono esonerati dalla pubblicazione nella G.U. o sul quotidiano se l'avviso è comunicato ai soci almeno venti giorni prima dell'Assemblea con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine anzidetto.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è in facoltà del Consiglio di Amministrazione prorogare tale termine fino a centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene infine convocata entro venti giorni qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un centesimo del capitale sociale, con indicazione della richiesta degli argomenti da trattare.
3. Ciascun socio può intervenire in Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un rappresentante nominato per iscritto. Il rappresentante può essere revocato o sostituito in ogni momento dal soggetto che ha effettuato la nomina.
4. L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.
Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.
Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazione sino a quel momento assunte.

Articolo 14 - Assemblea di seconda ed ulteriore convocazione - Assemblea Totalitaria

1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed una eventuale data di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.
Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.
L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.
Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del collegio sindacale.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 15 - Determinazione e computo dei quorum

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.
2. In seconda convocazione e nelle successive convocazioni l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti e delibera con il 75% del capitale sociale presente sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, fatta salva l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina e revoca delle cariche sociali per le quali è sufficiente il 51% del capitale sociale presente ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile.
Per le delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.
3. Sia in prima che in seconda o ulteriore convocazione, l'assemblea ordinaria autorizza gli atti degli amministratori di cui all'articolo 12.3, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75 % del capitale sociale.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda o ulteriore convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 19. Il Presidente nomina un segretario anche non azionista e, occorrendo, due scrutatori fra gli azionisti. Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario. I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio, anch'esso scelto dal Presidente.
6. Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si tiene sempre conto delle azioni rappresentate da qualunque azionista che, per qualsiasi ragione, si astenga dal voto.
7. Le modalità ed i termini di impugnazione delle delibere della assemblea sono previsti dalla legge; in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 2377 terzo comma Codice Civile il diritto di impugnativa viene attribuito a ciascun socio.

TITOLO IV
Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno componenti, nominati dall'Assemblea ordinaria.
2. Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al socio - Ente Pubblico, che detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale, spetta la nomina diretta di un numero di amministratori pari al numero di amministratori nominati dagli altri enti più uno. Nel caso in cui nessun socio abbia la maggioranza assoluta del Capitale Sociale, al socio di maggioranza relativa spetta un numero di consiglieri proporzionale alla propria partecipazione, fermo restando le altre regole di nomina. Conseguentemente, detto ente non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori. Gli Amministratori nominati dal predetto ente sono revocabili e sostituibili in ogni momento dall'Ente stesso.
3. Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, il socio - Ente pubblico, che detenga almeno il 3% del capitale sociale, ha il diritto di nominare un Consigliere. Conseguentemente, detto ente non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori. Gli Amministratori nominati dal predetto ente sono revocabili e sostituibili in ogni momento dall'Ente stesso.
4. Ciascun socio ente pubblico ha diritto altresì alla nomina di un altro consigliere se il proprio territorio o i comuni di suo riferimento sono stati individuati per la localizzazione di un impianto di interramento controllato o di un impianto di termovalorizzazione. Qualora i predetti impianti siano collocati nel territorio dei Comuni riferentisi al medesimo socio, questi ha diritto alla nomina di due Consiglieri.
5. Il diritto di nomina previsto al precedente comma 3 è altresì riconosciuto ai soci - Enti Pubblici che facciano parte del medesimo bacino ai sensi dell'articolo 9 della L. R. n. 24/2002 e s.m.i. e che, volontariamente raggruppatisi tra loro, raggiungano nel loro insieme perlomeno una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 3%; tali soci saranno tenuti a comunicare il nominativo dell'amministratore nominato con un unico atto scritto. Conseguentemente, detti Soci non parteciperanno alla votazione per la nomina dei restanti amministratori. Gli Amministratori nominati dai predetti Soci - Enti Pubblici sono revocabili e sostituibili in ogni momento dagli Enti stessi.
6. I Comuni facenti parte di un unico bacino, come definito dall'articolo 9 L.R. n. 24/2002 e s.m.i., possono nominare un solo consigliere ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 3 e 5.
7. In caso di nomine concorrenti in violazione del disposto del comma che precede, le nomine stesse dovranno intendersi inefficaci nei confronti della società e degli altri soci ed i Comuni interessati dovranno entro trenta giorni dall'assemblea che ha eletto il consiglio di Amministrazione nominare in via congiunta il consigliere mancante.
8. In difetto di tale nomina congiunta, i Comuni interessati perderanno il diritto di nomina per il periodo di carica del Consiglio di Amministrazione e quest'ultimo convocherà senza indugio l'assemblea ordinaria per far accertare e deliberare il nuovo numero dei componenti del Consiglio medesimo.
9. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.
10. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi finanziari e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I consiglieri sono rieleggibili.
11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.
Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva assemblea, gli azionisti diversi dal Comune di Torino.
I Consiglieri così nominati restano in carica quanto il consiglio di cui sono entrati a far parte.
12. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
13. Le cause di ineleggibilità e decadenza, incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.
14. La dolosa o negligente violazione da parte degli Amministratori di quanto previsto nel budget e nel piano degli investimenti, nonché la stipulazione di atti negoziali in violazione del disposto dell'articolo 12, costituiscono giusta causa di revoca degli Amministratori.
15. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
16. Annualmente il Consiglio di Amministrazione predispone il budget di esercizio da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci. Al budget deve essere allegata una relazione sullo stato della società, contenente informazioni relative:
- all'efficienza dei servizi prestati ;
- al numero ed alla composizione del personale dipendente con indicazione delle relative remunerazioni;
- alle procedure necessarie per l'affidamento della progettazione e delle opere;
- all'andamento delle procedure medesime;
- ai contratti di particolare rilevanza stipulati dalla società ;
- al programma di investimenti
17. La denuncia prevista dall'articolo 2409 del Codice Civile potrà essere presentata da tanti soci che rappresentino almeno un centesimo del capitale sociale.

Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal consigliere più anziano. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica ai consiglieri ed ai sindaci almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 24 ore di preavviso mediante telegramma o telefax.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno due componenti in carica. Le riunioni si svolgono presso la sede sociale o in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, e sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei consiglieri. che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 18 -Cariche sociali

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria con le modalità di cui all'articolo 12, nomina un Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 Codice Civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, e/o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche in persona diversa dai membri del Consiglio medesimo, dotata della dovuta idoneità professionale; questi avrà cura della redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario stesso.
3. Non sono delegabili, oltre quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione, le decisioni nelle seguenti materie:
(i) i piani pluriennali;
(ii) l'approvazione del budget di esercizio e del piano degli investimenti;
(iii) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
(iv) le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
(v) l'acquisto, la sottoscrizione, il trasferimento a qualunque titolo di partecipazioni in altre società o enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
(vi) l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
(vii) l'assunzione di finanziamenti;
(viii) la concessione di garanzie in favore di terzi;
(ix) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali;
(x) la redazione della relazione allegata al budget di esercizio.
4. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

Articolo 19 - Presidente

1. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.
2. Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
- ha facoltà di promuovere azioni, impugnative, istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunziare agli atti del giudizio; ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la società;
- ha facoltà di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a persone estranee alla Società;
- esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente statuto.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Presidente è sostituito dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure dal consigliere più anziano.

Articolo 20 - Amministratore delegato

1. L'Amministratore Delegato esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti e con le modalità posti dalla legge e dal presente Statuto.
2. In tale ambito l'Amministratore Delegato:
- ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio;
- ha facoltà di promuovere azioni, impugnative, istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunziare agli atti del giudizio;
- ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali;
- nomina e revoca avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la società.

Articolo 21 - Delega di attribuzioni a persone non facenti parte del Consiglio - Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui al presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.
In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 22 - Compensi

1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investititi di particolari cariche.
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO V
Articolo 23 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.
2. Il Collegio resta in carica tre esercizi finanziari. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile.
3. Al socio - Ente pubblico, che detiene la maggioranza del capitale sociale, compete la designazione di un componente effettivo con funzione di Presidente e di un sindaco supplente; gli altri soci designano a maggioranza nel loro insieme due sindaci effettivi ed uno supplente.
4. Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.
5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
6. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.
7. In espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 2408 2° comma Codice Civile il Collegio Sindacale sarà obbligato a dar corso alle iniziative citate dalla norma qualora la denunzia sia fatta da tanti soci che rappresentino perlomeno un centesimo del capitale sociale.

Articolo 24 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile della società viene esercitato in via esclusiva da un revisore contabile o società di revisione nel rispetto di quanto previsto dalla legge. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.
2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409 bis, 3 comma del Codice Civile, il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale.

TITOLO VI
Articolo 25 - Bilancio e ripartizione degli utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge, alla redazione del bilancio, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione sociale.
3. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione del cinque per cento da attribuire alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e salve le altre destinazioni obbligatorie per legge eventualmente applicabili, vengono attribuiti in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 26 - Informativa

1. Devono essere inviati a tutti i soci:
- il budget, il Piano degli investimenti ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il budget, il piano degli investimenti ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci.
Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.
Il Consiglio di Amministrazione redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata a titolo informativo ai soci.

Articolo 27 - Diritto di recesso

1. Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.
2. In particolare il socio avrà diritto di recedere nel caso in cui la modifica dell'oggetto sociale prevista ai sensi dell'articolo 2437 1° comma lettera a) Codice Civile comporti la definitiva esclusione delle prestazione dei servizi ivi previsti a favore dell'area territoriale di riferimento del socio stesso.
3. Non costituiscono cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
4. Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società un'istanza recante le generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto, il numero e la categoria delle azioni per le quali viene esercitato il recesso. Essa deve essere spedita al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza entro i termini previsti dalla legge.
5. Dal momento dell'esercizio del recesso e fino al termine del relativo procedimento, le azioni per le quali è esercitato il recesso devono restare depositate presso la sede della società.
6. Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
7. Gli amministratori devono determinare, sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto che esercita la revisione contabile della società, il valore delle azioni nonché redigere a norma dell'articolo 2437 ter del Codice Civile, apposita relazione esplicativa dei criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di prender visione della relazione e di ottenere copia della stessa a proprie spese. Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.
8. In caso di mancata determinazione da parte degli Amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle azioni determinato dall'Organo amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, detto valore viene determinato entro i novanta giorni successivi tramite relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Articolo 28 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 29 - Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.