Divisione Funzioni
Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n.
ord. 86
2005 02601/010
OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'AREA ESTERNA E LOCALI SITI IN CORSO MONCALIERI N. 18 AL CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione (mecc. 9701695/10) del 3 novembre 1997, esecutiva dal 17 novembre 1997, il Consiglio Comunale affidava al Circolo Sportivo "Amici del Fiume" per la durata di sette anni, la gestione dell'area municipale di complessivi mq. 1024,18, costituita da mq. 367,28 di immobili, mq. 252,17 di magazzini e mq. 404,73 di terreno sita in Torino - corso Moncalieri n. 18.
La convenzione, scaduta il 18 dicembre 2004, prevedeva un canone annuo pari a lire 2.000.000 (Euro 1.032,92) e poneva le utenze e la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario.
Con lettera del 12 marzo 2004 il concessionario ne ha chiesto il rinnovo, presentando contestualmente alla Circoscrizione n. 8 un progetto di ristrutturazione dell'area per un importo di Euro 62.500,00 oltre I.V.A..
A seguito di intese intercorse
con il Circolo Sportivo "Amici del Fiume" la Circoscrizione
n. 8 ridefiniva l'area da affidare in gestione sociale, riducendola
a mq. 911,04 che risulta pertanto composta da:
- area imbarcadero coperta;
- area imbarcadero all'aperto;
- bassi fabbricati nel perimetro interno all'area;
- area esterna rimessaggio imbarcazioni;
- ex alloggio custode;
- n. 2 spogliatoi con docce reparto maschile
e femminile adiacenti alla palestra;
- n. 1 palestra;
- n. 1 ufficio spogliatoio per personale di servizio;
- spazi relativi all'ingresso, disimpegno e corridoi
antistanti spogliatoi docce, fermo restando l'utilizzo degli stessi
in comunione con i gestori degli altri locali non rientranti nella
concessione.
Il Consiglio Circoscrizionale n. 8, con deliberazione del 17 novembre 2004 (mecc. 2004 09714/091), proponeva il rinnovo della concessione a favore del predetto Circolo per la durata di anni 9 ad un canone annuo pari ad Euro 2.900,00 I.V.A. compresa, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Esaminata la proposta della Circoscrizione n. 8, al fine di garantire la continuità dellattività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che limpianto ha assunto per i cittadini in questi anni pare opportuno provvedere, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, al rinnovo della concessione dellarea in oggetto, per anni nove, al Circolo Amici del Fiume Associazione Sportiva Dilettantistica, alle condizioni riportate nellallegato disciplinare (all. 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Si ritiene di stabilire un canone annuo di Euro 2.891,10 I.V.A. compresa ottenuto abbattendo del 90% il canone patrimoniale valutato dal competente Settore Logistica e Valutazioni Patrimoniali e considerando lo stato di fatto dellimpianto nonché dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso. La durata della convenzione è stata stabilita in base al progetto di ristrutturazione presentato dal concessionario al Settore Sport in data 31 marzo 2005 (all. 3 - n. ) che ammonta complessivamente ad Euro 62.500,00 oltre I.V.A..
Le utenze saranno così
ripartite:
a carico del convenzionato:
- il 20% delle spese relative
a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte
sportiva;
- tutte le spese relative alle
utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante e
sale riunioni per le quali il convenzionato dovrà installare
contatori separati;
- interamente le spese telefoniche
e la tassa raccolta rifiuti;
a carico Città:
- l'80% delle spese relative
a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte
sportiva.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del concessionario nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione allegata. Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di
assegnare in gestione sociale l'area esterna e locali siti in
corso Moncalieri n. 18, della superficie complessiva di mq. 911,04,
metri cubi 847,2, costituita da:
- area imbarcadero coperta;
- area imbarcadero all'aperto;
- bassi fabbricati nel perimetro interno all'area;
- area esterna rimessaggio imbarcazioni;
- ex alloggio custode;
- n. 2 spogliatoi con docce reparto maschile
e femminile adiacenti alla palestra;
- n. 1 palestra;
- n. 1 ufficio spogliatoio per personale di servizio;
- spazi relativi all'ingresso, disimpegno e corridoi
antistanti spogliatoi docce, fermo restando l'utilizzo degli stessi
in comunione con i gestori degli altri locali non rientranti nella
concessione;
all' Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Amici
del Fiume, con sede in corso Moncalieri n. 18, P. IVA 05471410018
- C.F. 97501460014, per un periodo di anni nove a decorrere dalla
data di esecutività del presente provvedimento che approva
la convenzione allegata;
2) di
approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante
della presente deliberazione (all. 2 - n. )
con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Amici
del Fiume alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo, determinato in Euro 2.891,10 I.V.A. compresa,
da pagarsi in rate trimestrali anticipate, dovrà essere
versato al cassiere della Circoscrizione n. 8. Detto canone sarà
rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere
oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero
di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti
amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti
sportivi.
E altresì previsto che nel caso la Città effettui
opere di miglioria nellimpianto in convenzione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto. La Città,
pertanto, potrà ridefinire con il gestore limporto
del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi
dellart. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi,
in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo
alcuno.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico
del concessionario nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione
allegata.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto
non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere
rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15
dellallegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.