Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Edilizia Privata

n. ord. 48
2005 02356/038

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 5 aprile 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   I permessi di costruire aventi per oggetto la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comportano la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché di un contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia).

   I contributi dovuti per gli interventi oggetto di concessioni edilizie (ora permessi di costruire) sono stati determinati dal Comune con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1465 del 26 luglio 1977 (mecc. 7704223/20) sulla base dei criteri e delle tabelle parametriche approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 179-4170 del 26 maggio 1977, in osservanza delle prescrizioni normative allora introdotte dagli artt. 5, 6 e 10 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.

   Con deliberazioni del Consiglio Comunale del 12 febbraio 1990 (mecc. 8915274/38 e mecc. 9000431/20), entrambe esecutive dal 22 marzo 1990 e del 12 marzo 1990 (mecc. 9001328/38), esecutiva dal 12 aprile 1990, sono stati definiti i criteri di aggiornamento annuale del valore dei contributi di urbanizzazione in relazione all'aumento dei costi delle varie categorie di opere di urbanizzazione. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 1996 (mecc 9607218/20) esecutiva dal 12 dicembre 1996, è stato aggiornato il parametro relativo all'andamento demografico della Città sulla base della variazione della popolazione residente registrata negli ultimi quindici anni, sospendendo inoltre l'aggiornamento annuale automatico dei costi delle opere di urbanizzazione per un quinquennio dall'ultimo effettuato (1995), conformemente alla previsione dell'art. 7 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 (Finanziaria '94).

   Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38) si è attuato un intervento di revisione più organica e sistematica del meccanismo oneri adottando nuovi criteri nell'applicazione dei parametri e dei principi fondamentali fissati dalla Regione, più adeguati alle previsioni del nuovo P.R.G. in relazione sia alle stime di abitanti insediabili, sia al reale fabbisogno di nuove urbanizzazioni in rapporto a quelle già esistenti nelle diverse aree urbane, sia ad una nuova articolazione in aree omogenee del territorio.

   Ed infine con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2004 (mecc. 2004 01514/114), si è provveduto a ridefinire la soglia dimensionale degli interventi di modesta entità per i quali, ai sensi del citato provvedimento regionale, è prevista l'applicazione di un contributo ridotto.

   Tuttavia i criteri e le tipologie dei vari parametri di cui alla citata deliberazione del Consiglio Regionale e dei successivi provvedimenti deliberativi del Consiglio Comunale appaiono ancora non del tutto adeguati ad affrontare in modo esauriente l'ampia varietà dei casi trattati.

   Le difficoltà incontrate sono state affrontate caso per caso con interpretazioni condotte dagli uffici sulla scorta di pareri legali e con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali più consolidati.

   Appare però opportuno ricondurre ad un organico "regolamento" l'insieme delle discipline e modalità applicative che si sono consolidate nella prassi, in modo da offrire agli operatori un riferimento univoco per quanto concerne gli oneri dovuti.

   Valendosi anche di qualificate collaborazioni gli uffici hanno quindi predisposto il testo del "Regolamento Oneri" proposto all'approvazione del Consiglio che articola la disciplina nei seguenti titoli:

-   Disciplina generale oneri in riferimento al tempo di determinazione del contributo, procedimento, tempi e modalità di pagamento;

-   Determinazione dell'importo del contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria con riferimento alle diverse tipologie d'intervento e attività e casi di esclusione dal pagamento del contributo;

-   Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione;

-   Determinazione degli oneri di urbanizzazione in casi specifici (piani esecutivi convenzionati, permessi di costruire convenzionati, strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, edilizia economica e popolare e piani per insediamenti produttivi, agevolazioni in caso di adozione di soluzioni volte a minimizzare i consumi energetici e l'impatto ambientale degli edifici residenziali rispondenti ai requisiti richiesti dall'Allegato Energia al Regolamento Edilizio);

-   Determinazione e disciplina del costo di costruzione per i nuovi edifici e per quelli già esistenti e casi di esclusione dal pagamento del relativo contributo;

-   Restituzione del contributo, sanzioni amministrative in caso di ritardato od omesso versamento del contributo e permessi di costruire in sanatoria.

   Il suddetto regolamento è stato inviato ai Consigli Circoscrizionali per l'acquisizione dei pareri di competenza ai sensi dell'art. 43 lett. e) del regolamento del decentramento della Città i quali si sono espressi nel seguente modo (all. 2/1-2/10 – nn.                                   ):

-   Circoscrizione I: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 30 maggio 2005 mecc. 2005 04087/084 - "parere favorevole";

-   Circoscrizione II: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 13 giugno 2005 mecc. 2005 04626/085 - "parere favorevole a condizione che si studino gli opportuni strumenti per favorire la riqualificazione e il miglioramento delle zone che ne hanno maggior bisogno, in particolare le periferie: si richiede pertanto che siano privilegiate le opere a scomputo solo nelle zone perifieriche, optando invece, per quanto riguarda le zone già caratterizzate da una buona qualità urbanistica, per la completa riscossione degli oneri di urbanizzazione, auspicando un loro investimento razionalmente ridistribuito sul territorio cittadino. Si ritiene inoltre fondamentale, anche in campo edilizio, la minimizzazione dei consumi energetici e dell'impatto ambientale, pertanto si approva quanto previsto in merito e si suggerisce di ampliare il più possibile le incentivazioni previste";

-   Circoscrizione III: proveddimento del Consiglio Circoscrizionale del 17 maggio 2005 mecc. 2005 03474/086 - "parere favorevole a condizione che la Giunta Comunale si attivi per ridurre in modo congruo gli oneri concessori e di urbanizzazione per favorire gli insediamenti di nuove attività produttive e di terziario che creeranno nuovi posti di lavoro";

-   Circoscrizione IV: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 16 maggio 2005 mecc. 2005 03587/087 - "parere favorevole";

-   Circoscrizione V: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 23 maggio 2005 mecc. 2005 03838/088 - "parere favorevole ritenendo indispensabile che diventi buona pratica, far realizzare a scomputo per gli interventi edilizi, soprattutto residenziali, strade e marciapiedi …".

Nel merito si osserva che la facoltà di eseguire opere di urbanizzazione a scomputo è consentita dalla legge con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune ma prioritariamente è diretta a realizzare le opere di urbanizzazione indotte dall'intervento per il quale si rilascia il permesso; l'investimento delle somme introitate riguarda comunque indifferentemente tutto il territorio cittadino;

-   Circoscrizione VI: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 19 maggio 2005 mecc. 2005 03206/089 - "parere favorevole";

-   Circoscrizione VII: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 12 maggio 2005 mecc. 2005 03409/090 - "parere favorevole";

-   Circoscrizione VIII: nota prot. 6849 del 20 luglio 2005 - "parere favorevole";

-   Circoscrizione IX: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 28 giugno 2005 mecc. 2005 05123/092 - "parere sfavorevole" a causa della tematica troppo complessa;

-   Circoscrizione X: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale dell'1 giugno 2005 mecc. 2005 04001/093 - "parere favorevole".

   A seguito di invito rivolto alle varie categorie professionali ed economiche maggiormente interessate al tema trattato, hanno presentato osservazioni il Collegio dei Geometri di Torino, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino e il Collegio dei Costruttori Edili di Torino.

Le osservazioni e le relative controdeduzioni sono così sintetizzabili:

Modalità di rateizzazione del contributo - art. 4

Il Collegio Costruttori rileva difficoltà di lettura univoca delle disposizioni contenute nell'art. 4 e ne chiede una riformulazione semplificata. L'osservazione è accolta.

Responsabilità in solido dell'originario titolare e del nuovo titolare in caso di voltura - art. 4

Il Collegio dei Geometri, l'Ordine degli Ingegneri, e il Collegio Costruttori chiede di sopprimere l'obbligo di assunzione di responsabilità da parte dell'originario titolare in caso di trasferimento di proprietà. L'osservazione è accolta.

Garanzia fidejussoria maggiorata del 40% a copertura anche delle somme eventualmente dovute a titolo di sanzione per ritardato o mancato pagamento - art. 4

Il Collegio Costruttori chiede di sopprimere tale maggiorazione. L'osservazione è ritenuta accoglibile in quanto la prescrizione non trova piena giustificazione nella normativa di riferimento.

Corresponsione di interessi legali sulla somme rateizzate - art. 4

Il Collegio dei Costruttori Edili richiede che non si debbano corrispondere gli interessi nella misura del tasso legale nel caso di rateizzazione del contributo di costruzione. L'osservazione non è accolta. Si rileva che gli stessi sono dovuti ai sensi dell'art. 1282 comma 1 del Codice Civile, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto. Detti interessi devono essere corrisposti in funzione del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere somme di denaro che avrebbe dovuto pagare.

Adeguamento annuale degli oneri di urbanizzazione - art. 5

Il Collegio Costruttori chiede di sopprimere la previsione di tale adeguamento. L'osservazione non è accolta in quanto unicamente riferito all'aggiornamento dei valori tabellari secondo l'intervenuta variazione dei prezzi delle varie categorie di materiali e opere elementari desunta dai bollettini ufficiali della Regione. L'aggiornamento quinquennale previsto dal Testo Unico dell'Edilizia "…in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale." deve invece intendersi riferito all'effettivo costo delle opere di urbanizzazione in relazione al fabbisogno preventivabile sul territorio sulla base delle previsioni di PRG e del suo grado di attuazione.

Il Collegio dei Geometri propone di ampliare la casistica delle agevolazioni oltre a quelle previste dall'art. 29 comma 1. La proposta non può essere accolta in quanto l'estensione di tali agevolazioni oltre l'ambito del contenimento dei consumi energetici non risponde a precisi e attuali obiettivi di legge ma potrà essere oggetto di futuri successivi approfondimenti.

Il Collegio dei Geometri e il Collegio dei Costruttori Edili in riferimento agli artt. 6 e 31 "Esclusioni" richiedono una puntuale elencazione delle opere e interventi per i quali è prevista riduzione o esonero del contributo di costruzione. L'osservazione non è accolta in quanto la casistica è talmente ampia e variabile da non rendere esaustiva qualsiasi elencazione.

Il Collegio dei Geometri relativamente all'art. 34 comma 2 richiede di precisare quali documenti debbano accompagnare la richiesta di restituzione del contributo. La richiesta non viene accolta in quanto è prassi che i rimborsi siano effettuati solo a seguito di puntuali verifiche da parte degli uffici che possono in caso di necessità richiedere eventuale documentazione integrativa.

In esito ad un riesame da parte degli uffici si rende altresì necessario introdurre opportune misure cautelative a garanzia dell'effettiva esecuzione delle opere di miglioramento del rendimento energetico globale degli edifici che beneficiano delle agevolazioni previste dall'art. 29 semplificando nel contempo il metodo di determinazione dell'entità dell'agevolazione.

In accoglimento infine delle osservazioni presentate è necessario apportare correzioni di lievi errori materiali quali erronee indicazioni di articoli e riferimenti legislativi non aggiornati.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
   Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1)   di approvare nel testo che si allega al presente atto (all. 1 - n. ) il Regolamento Comunale relativo alla disciplina del contributo di costruzione con gli allegati;

2)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1 - Oggetto

1.   Le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono sottoposte al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa.

Articolo 2 - Tempo della determinazione del contributo

1.   Il contributo è determinato con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, ovvero al trentesimo giorno successivo alla data della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 3 - Procedimento

1.   Alla domanda di permesso di costruire ed alla denuncia di inizio attività sono allegati il computo metrico ed il preventivo di spesa dell'intervento basato sui prezzi del più recente prezziario della Regione Piemonte, nonché, per gli edifici residenziali, le tabelle di determinazione della classe di appartenenza, sottoscritti dal progettista e dal richiedente.

2.   Alla domanda di permesso di costruire ed alla denuncia di inizio attività è altresì allegato il prospetto della determinazione del contributo il quale deve ritenersi approvato, salva diversa determinazione del Comune da notificare al richiedente rispettivamente entro il termine per il rilascio del permesso a costruire ovvero entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività.

3.   In ogni caso, il Comune può effettuare una ulteriore verifica del costo dell'intervento dopo l'ultimazione dei lavori. Ove in esito a tale verifica sia determinato un importo del contributo superiore a quello richiesto, sarà dovuta la maggior somma.

Articolo 4 - Tempi e modalità di pagamento

1.   Il pagamento della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione, ove sia determinato in misura non superiore a 1000,00 Euro, deve avvenire al momento del rilascio del permesso di costruire, ovvero, per la denuncia d'inizio attività, entro trenta giorni dalla richiesta di pagamento.

2.   Il pagamento della quota del contributo per il costo di costruzione, ove sia determinato in misura non superiore a 1000,00 Euro, deve avvenire alla data di presentazione della comunicazione di inizio lavori relativi al permesso di costruire, ovvero, per la denuncia d'inizio attività, entro trenta giorni dalla richiesta di pagamento.

3.   Qualora l'importo della quota del contributo di costruzione, derivante dalla somma dei due contributi sopra specificati, superi il valore di Euro 2000,00, l'interessato può chiedere che lo stesso venga corrisposto in quattro rate eguali; la prima rata da versare al momento del rilascio del permesso di costruire, la seconda entro sei mesi dal rilascio, la terza entro dodici mesi dal rilascio, la quarta entro sessanta giorni dalla comunicazione di fine lavori, e comunque non oltre diciotto mesi dal rilascio del permesso di costruire.

4.   Qualora l'importo della quota del contributo di costruzione, derivante dalla somma dei due contributi sopra specificati, relativo ad opere oggetto di denuncia di inizio attività superi la somma di Euro 2000,00, l'interessato può chiedere che lo stesso venga corrisposto in quattro rate eguali; la prima rata da versare entro trenta giorni dalla richiesta di pagamento, la seconda entro sei mesi dal pagamento della prima rata, la terza entro dodici mesi dal pagamento della prima rata, la quarta entro sessanta giorni dalla comunicazione di fine lavori e comunque non oltre diciotto mesi dal pagamento della prima rata.

5.   La rateizzazione di cui ai precedenti commi dà luogo alla corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale.

6.   Nel caso di rateizzazione, nel provvedimento che la concede, devono essere indicate le date di scadenza delle singole rate e l'importo di ciascuna.

7.   Nel caso di rateizzazione, il pagamento del contributo deve essere garantito da apposita fidejussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 e l'eccezione di cui all'art. 1952 C.C., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune.

8.   L'importo oggetto della garanzia deve essere pari all'importo non versato al Comune per il pagamento del contributo di costruzione e comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale.

9.   Le garanzie fidejussorie dovranno essere valide sino al momento della restituzione della polizza originale da parte del Comune, che avverrà successivamente al pagamento dell'intero importo dovuto.

10.   L'eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato alla assunzione della fidejussione a carico del nuovo obbligato principale.

TITOLO II - DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Capo I - Degli oneri tabellari

Articolo 5 - Determinazione dell'importo

1.   Il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinato in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle tabelle allegate (allegati A, B, C), redatte sulla base delle tabelle parametriche regionali definite ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16.

2.   Il contributo di cui al precendente comma 1 è annualmente adeguato all'intervenuto aumento dei costi delle varie categorie di opere e materiali.

3.   Ogni cinque anni il Comune aggiorna gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

Articolo 6 - Esclusioni

1.   Il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione non è dovuto nelle ipotesi previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 17.

2.   Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono considerati Enti istituzionalmente competenti anche i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Articolo 7 - Mutamento della destinazione d'uso in assenza di opere edilizie

1.   Il mutamento della destinazione d'uso che comporta il passaggio dell'immobile dall'una all'altra delle categorie elencate nella Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, art. 8, è oneroso e, in assenza di opere edilizie, determina la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione pari alla differenza tra il contributo dovuto per la nuova destinazione d'uso e quello dovuto per la legittima destinazione in atto, con applicazione dei coefficienti riduttivi di cui alla tabella "C" regionale ai valori tabellari relativi alla nuova destinazione d'uso.

2.   A tal fine gli oneri per l'urbanizzazione primaria e secondaria sono calcolati separatamente e gli importi negativi non danno luogo a rimborsi da parte del Comune.

3.   E' fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 48, comma 1, lett. a).

4.   Si richiamano infine le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia).

Articolo 8 - Mutamento della destinazione d'uso in presenza di opere edilizie

1.   Gli interventi di ristrutturazione od ampliamento con mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, onerosa ai sensi del precedente art. 7, comma 1, comportano la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione pari alla differenza tra il contributo dovuto per la nuova destinazione d'uso e quello dovuto per la legittima destinazione in atto e la corresponsione del contributo dovuto per la ristrutturazione o l'ampliamento considerando la nuova destinazione.

2.   A tal fine gli oneri per l'urbanizzazione primaria e secondaria sono calcolati separatamente e gli importi negativi non danno luogo a rimborsi da parte del Comune.

Articolo 9 - Varianti al permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività

1.   Le varianti al permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività che comportano la modificazione della volumetria o della superficie, nonché il mutamento della destinazione d'uso, determinano l'adeguamento del contributo ai mutamenti anzidetti.

2.   Per le varianti corrispondenti alle variazioni essenziali ai sensi della Legge Regionale del Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, art. 6, si applicano le tariffe vigenti alla data del rilascio del permesso di costruire in variante ovvero del compimento del trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di attività in variante; per le altre si applicano le tariffe sulla base delle quali era stato rilasciato il titolo originario.

Articolo 10 - Interventi residenziali

1.   Per gli interventi residenziali, il contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla base del volume reale dell'intervento ottenuto dal prodotto della Sul per l'altezza convenzionale di 3 m., in conformità alle tabelle A e C.

2.   Per gli interventi di ristrutturazione, che interessino solo una parte del fabbricato e per i quali non sia possibile individuare il volume reale di cui al precedente comma 1, il contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione è computato su un volume virtuale dato dal rapporto tra il costo dell'intervento e il costo unitario medio di un edificio residenziale, stabilito annualmente con determinazione dirigenziale.

3.   Nell'ipotesi di interventi caratterizzati da modesta entità, e cioè che non comportino carico aggiuntivo di popolazione, e, quindi un incremento non superiore a 34 mq. di superficie utile lorda, il contributo si applica nella misura di un terzo del contributo sintetico per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria stimato per le zone di espansione dalle tabelle parametriche della Regione Piemonte, adeguato al parametro del Comune ed aggiornato.

4.   Sono considerati interventi residenziali ai fini del presente regolamento quelli corrispondenti alle destinazioni d'uso indicate nelle N.U.E.A. del P.R.G.C, all'art. 3, con la dizione Residenza (1) e con la dizione Attività terziarie (5) limitatamente a quelle sotto le lettere A1 (studi professionali) purchè conservino i requisiti propri delle abitazioni e non superino la superficie utile lorda di 200 mq. (studi tecnici, legali, amministrativi, medici etc.).

Articolo 11 - Interventi non residenziali

1.   Per gli interventi non residenziali di cui ai successivi articoli, il contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla base della superficie utile lorda dell'intervento.

2.   Per gli interventi di ristrutturazione che interessino solo una parte del fabbricato, e per i quali non sia possibile individuare la superficie di cui al precedente comma 1, il contributo è computato sulla superficie virtuale data dal rapporto tra il costo dell'intervento e il costo unitario medio di un edificio non residenziale, stabilito annualmente con determinazione dirigenziale.

Articolo 12 - Interventi per attività produttive

1.   Il contributo per gli interventi per attività produttive, artigianali e industriali, è calcolato sulla base delle allegate tabelle B e C.

2.   Per gli interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività artigianali o industriali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, oltre alla corresponsione del contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, è dovuto un contributo pari alla incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

3.   Il contributo di cui al precedente comma 2 è determinato con riferimento alla stima dei costi reali, ovvero, nel caso di impossibilità tecnica di determinare l'importo suddetto, è dovuto un contributo pari al 50 % delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4.   Per gli interventi di cui al presente articolo di modesta entità, e cioè di superficie non superiore a 75 mq. di superficie utile lorda, il contributo è pari alla metà di quello dovuto per le zone di nuovo impianto in base alle tabelle della Regione, adeguato al parametro del Comune ed aggiornato.

5.   Sono considerati interventi per attività produttive ai fini del presente regolamento quelli corrispondenti alle destinazioni d'uso indicate nelle N.U.E.A. del P.R.G.C, all'art. 3, con la dizione Attività produttive (3), nonchè con la dizione Attività terziarie (5), limitatamente al punto A4 (attività associative e culturali), compresi gli istituti religiosi senza scopo di lucro, nonchè con la dizione Centri di Ricerca (8).

6.   Sono altresì ricondotti alla disciplina degli interventi per attività produttive le case di cura private, le residenze per anziani, ed in generale tutte le attività private di produzione di servizi convenzionate con enti pubblici.

7.   Sono infine ricondotti alla disciplina degli interventi per attività produttive gli impianti sportivi che sono ordinariamente destinati ad ospitare pubbliche manifestazioni, quali gli stadi e i palazzetti dello sport.

Articolo 13 - Interventi per attività commerciali

1.   Il contributo per gli interventi per attività commerciali è calcolato sulla base delle allegate tabelle A e C.

2.   Sono considerati interventi per attività commerciali ai fini del presente regolamento quelli corrispondenti alle destinazioni d'uso indicate nelle N.U.E.A. del P.R.G., all'art. 3, con la dizione Attività commerciali (4), con la dizione Attività terziarie (5) limitatamente a quelle sotto la lettera A2.

Articolo 14 - Interventi per attività turistico - ricettive

1.   Il contributo per gli interventi per attività turistico - ricettive è calcolato sulla base delle allegate tabelle A e C.

2.   Sono considerati interventi per attività turistico - ricettive ai fini del presente regolamento quelli corrispondenti alle destinazioni d'uso indicate nelle N.U.E.A. del P.R.G.C., all'art. 3, con la dizione Attività turistico - ricettive (2) fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12, comma 6, con la dizione Attività espositive, congressuali e fieristiche (6), con la dizione Attività per lo spettacolo (11), compresi i cinema, i teatri, le discoteche e le sale da ballo, gli impianti per l'impiego del tempo libero, e gli impianti per la pratica sportiva che non rientrino nell'ipotesi di cui al precedente art. 12, comma 7.

Articolo 15 - Interventi per attività direzionali

1.   Il contributo per gli interventi per attività direzionali è calcolato sulla base delle allegate tabelle A e C.

2.   Sono considerati interventi per attività direzionali ai fini del presente regolamento quelli corrispondenti alle destinazioni d'uso indicate nelle N.U.E.A. del P.R.G.C., all'art. 3, con la dizione Attività terziarie (5) limitatamente a quelle indicate alla lettera B, nonché a quelle indicate sotto la lettera A1 (studi professionali) non previste dal precedente art. 10, comma 4.

Articolo 16 - Attività di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio

1.   Il contributo per le attività di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio è calcolato sulla base dell'allegata tabella A.

Articolo 17 - Destinazioni miste

1.   Quando sono realizzati interventi che comprendono diverse destinazioni d'uso il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato con riferimento a ciascuna di esse.

2.   Quando la disciplina urbanistica ammette destinazioni d'uso accessorie diverse da quella principale, esse sono considerate, i fini della determinazione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, con riferimento alla specifica categoria di appartenenza.

Articolo 18 - Riduzione per dismissione di aree a standard

1.   Quando siano cedute gratuitamente, assoggettate all'uso pubblico ovvero monetizzate, in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale, aree per standard di servizi, il contributo è calcolato secondo quanto previsto al presente capo I al netto della quota parte corrispondente al costo di esproprio delle aree previsto nelle tabelle parametriche regionali.

2.   Il contributo è calcolato sulla base delle allegate tabelle D ed E, adeguate e modificate secondo quanto previsto dal precedente art. 5.

Capo II - Della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

Articolo 19 - Scomputo e realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

1.   Il Comune può autorizzare il titolare del permesso di costruire ad obbligarsi a realizzare direttamente, a scomputo totale o parziale del contributo pari alla incidenza degli oneri di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione connesse con l'intervento edilizio ancorchè esterne all'ambito di intervento.

2.   A tal fine, il Comune ed il soggetto richiedente il permesso di costruire disciplinano, nell'ambito delle convenzioni di cui ai successivi articoli 24 e 25, le obbligazioni indicate al precedente comma.

Articolo 20 - Calcolo degli oneri di urbanizzazione in caso di scomputo

1.   L'importo dello scomputo, totale o parziale, del contributo è dato dal costo delle opere di urbanizzazione per le quali è autorizzata la realizzazione diretta.

2.   Nel caso in cui il costo delle opere realizzate direttamente superi l'ammontare degli oneri tabellari, non è dovuto alcun conguaglio da parte del Comune a favore del titolare del permesso di costruire.

3.   Nell'ipotesi in cui, invece, l'importo delle opere realizzate direttamente sia inferiore a quello degli oneri tabellari, il titolare del permesso di costruire dovrà corrispondere la differenza a favore del Comune, nei termini e con le modalità stabilite nel precedente art. 4.

4.   La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione per le quali è autorizzata l'esecuzione diretta a scomputo, nei termini previsti, determina l'obbligo da parte del titolare del permesso di costruire di corrispondere al Comune l'importo pari al costo delle stesse, oltre interessi legali a decorrere dalla data prevista di ultimazione dei lavori.

Articolo 21 - Garanzie per il pagamento degli oneri in caso di scomputo

1.   Il titolare del permesso di costruire garantisce a favore del Comune l'esatta esecuzione delle opere da eseguire a scomputo del contributo con apposita fidejussione rilasciata, con le modalità di cui al precedente art. 4, anteriormente al rilascio del permesso di costruire.

2.   La fidejussione è data per una somma pari al costo delle opere da realizzare e, comunque, non inferiore all'importo degli oneri tabellari, maggiorata del 30 %, a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere nel corso dell'esecuzione, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell'obbligato.

Capo III - Della determinazione degli oneri di urbanizzazione in casi specifici

Articolo 22 - Trasformazione di sottotetti all'uso abitativo

1.   La corresponsione del contributo per interventi finalizzati al recupero dei sottotetti all'uso abitativo è calcolata secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 5 e 6 della Legge Regionale del Piemonte 6 agosto 1998, n. 21.

2.   Non sono applicabili le ipotesi di esclusione dal pagamento del contributo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 23 - Impianti di distribuzione carburanti su aree private a destinazione compatibile

1.   La corresponsione del contributo per interventi relativi agli impianti di distribuzione carburanti su aree private a destinazione compatibile è calcolata: secondo quanto previsto per le attività commerciali relativamente alle superfici ad uso chiosco, locale gestore, vendita accessori, area erogazione carburanti riferita al valore maggiore tra la superficie della proiezione in piante delle pensiline e la superficie degli stalli (somma della superficie delle banchine sopraelevate di erogazione e della superficie di stazionamento veicoli pari al prodotto della lunghezza delle banchine per una larghezza convenzionale di m. 2,50 per ogni lato di accesso delle banchine stesse); secondo quanto previsto per le attività produttive relativamente alle superfici ad uso autofficina, autolavaggio anche se autonomo (superficie occupata dall'impianto), riparazione pneumatici, locali deposito ecc.

Articolo 24 - Piani esecutivi convenzionati

1.   La convenzione dei piani esecutivi di cui agli articoli 43 e 44 della Legge Regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, definisce gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, ferma restando la possibilità di esecuzione diretta a scomputo.

2.   Il contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria è computato sulla base della stima effettuata sui progetti delle opere poste a carico del soggetto attuatore dell'intervento, intese quali opere di urbanizzazione primaria effettivamente occorrenti in base alle previsioni del piano esecutivo convenzionato. Tale contributo non può essere in ogni caso inferiore a quello degli oneri tabellari.

3.   La Giunta comunale stabilisce le caratteristiche minime delle opere di cui al precedente comma e le modalità di esecuzione delle opere a scomputo.

4.   Nell'ipotesi in cui il P.R.G.C. preveda la cessione di aree per servizi destinate ad urbanizzazioni primarie in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla Legge Regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 21, il costo delle opere di urbanizzazione primaria eseguite sulla quota eccedente potrà essere computato a scomputo del contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria.

5.   Il contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria e indotta è determinato secondo quanto previsto dal titolo II, capo I, del presente regolamento, all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire ovvero al compimento del termine di trenta giorni dalla presentazione delle denuncie di inizio attività.

6.   Nel caso in cui il piano esecutivo si realizzi mediante il rilascio di più atti, la convenzione definisce l'incidenza percentuale degli oneri di urbanizzazione rispetto al progetto esecutivo, per ogni singolo lotto, in modo tale da consentire di determinare, all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire ovvero al compimento del termine di trenta giorni dalla data di presentazione delle denuncie di inizio attività eventuali pagamenti a saldo.

7.   Anteriormente alla stipulazione della convenzione dovranno essere rilasciate le fidejussioni a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligo di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, secondo le modalità previste al precedente articolo 4.

Articolo 25 - Permesso di costruire convenzionati

1.   Ai permessi di costruire convenzionati si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 24.

Articolo 26 - Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica

1.   Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli. 27 e 28, per gli interventi realizzati in attuazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica il contributo è calcolato secondo le disposizioni di cui al presente capo II, salvo diverse previsioni contenute negli stessi strumenti esecutivi.

Articolo 27 - Edilizia economica e popolare

1.   Nelle aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, il contributo, disciplinato nel rispetto della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 dell'art. 3, comma 63, è determinato secondo quanto previsto al titolo II, capo I del presente regolamento con applicazione del coefficiente di riduzione 0,7 per gli interventi residenziali eseguiti in diritto di superficie, 0,8 per gli interventi residenziali eseguiti su aree in proprietà, 0,9 per gli interventi direzionali e commerciali.

2.   Per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata, fatta salva l'applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, art. 17, comma 1, il contributo è determinato secondo quanto previsto al titolo II, capo I del presente regolamento con applicazione del coefficiente di riduzione 0,8.

Articolo 28 - Piani per insediamenti produttivi

1.   Per gli interventi ricadenti nelle aree previste dalla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27 (Piani Insediamenti Produttivi), il contributo è determinato secondo quanto previsto al titolo II, capo I del presente regolamento, con applicazione dei coefficienti di riduzione per interventi su aree pubbliche pari a 0,8 per le aree concesse in diritto di superficie e 0,9 per le aree cedute in proprietà.

Articolo 29 - Agevolazioni

1.   L'Allegato Energia al Regolamento Edilizio individua i requisiti progettuali finalizzati a minimizzare i consumi energetici e l'impatto ambientale degli edifici, nonché i relativi punteggi ai quali corrisponde un'agevolazione consistente in una riduzione percentuale del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione. L'agevolazione è determinata nella misura dell'1% per ogni punto, sino alla misura massima del 50%.

2.   Chi intenda usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, unitamente alla domanda di permesso di costruire, presenta una apposita relazione tecnica descrittiva delle soluzioni proposte in relazione ai requisiti progettuali richiesti dall'Allegato Energia al Regolamento Edilizio.

3.   Il Comune, nei termini per la determinazione del contributo, ove accerti la sussistenza dei necessari requisiti, ammette il richiedente all'agevolazione e ne determina l'entità, ferma restando l'applicazione del precedente articolo 3, comma 3 e previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia, a garanzia della esecuzione delle opere in conformità alla predetta relazione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo. La suddetta polizza dovrà coprire l'importo corrispondente alla riduzione del contributo per oneri di urbanizzazione più gli interessi nella misura del tasso legale calcolati per un periodo di quattro anni.

TITOLO III - DEL COSTO DI COSTRUZIONE

Articolo 30 - Quota di contributo afferente al costo di costruzione

1.   E' dovuto il contributo per il costo di costruzione per gli interventi residenziali, nonché per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività turistica, commerciale, direzionale o allo svolgimento di servizi.

Articolo 31 - Esclusioni

1.   Non sono soggetti al contributo per il costo di costruzione:

-   gli interventi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 17;

-   gli interventi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 , comma 1.

Articolo 32 - Costo di costruzione relativo a nuovi edifici

1.   Il contributo per il costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali è determinato dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2.   Con provvedimento dirigenziale, il Comune provvede annualmente ad adeguare il costo di costruzione, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

3.   Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali, direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione del contributo per il costo di costruzione computato sul costo documentato dell'intervento, nella misura di seguito indicata:

-   edifici di interesse turistico non di lusso: 5 %;

-   edifici di interesse turistico di lusso: 6 %;

-   edifici commerciali: 5 %;

-   edifici a carattere direzionale: 10 %.

4.   Nelle costruzioni miste il contributo deve determinarsi applicando al fabbricato i criteri rispettivamente previsti per le diverse destinazioni.

5.   Per le varianti ai permessi di costruire è dovuto il contributo per il costo di costruzione corrispondente all'aumento della volumetria residenziale, ovvero della superficie non residenziale, nonché alla nuova destinazione d'uso.

6.   Per gli impianti di distribuzione carburanti di cui al precedente art. 23 la corresponsione del contributo per il costo di costruzione è computato sul costo documentato dell'intervento nella misura del 5% per gli interventi riconducibili ad attività commerciale e nella misura del 50% del contributo per urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art.12 comma 3 per gli interventi riconducibili all'attività produttiva.

Articolo 33 - Costo di costruzione relativo ad edifici esistenti

1.   Per gli interventi su edifici esistenti il contributo per il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, calcolato secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

2.   Il costo di costruzione dovuto per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non può superare il costo per le nuove costruzioni.

3.   Gli interventi di ristrutturazione od ampliamento con mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, onerosi ai sensi del precedente art. 7, comma 1, comportano la corresponsione del contributo per il costo di costruzione determinato ai sensi del precedente art. 8.

TITOLO IV - DELLA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE CONCESSIONI IN SANATORIA

Articolo 34 - Restituzione del contributo

1.   Qualora non vengano realizzati gli interventi per i quali sia stato versato il contributo, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme; gli interessi decorrono dal compimento del sessantesimo giorno dalla data della presentazione della domanda di restituzione.

2.   In caso di realizzazione parziale degli interventi è dovuta la restituzione del contributo relativo alla parte non realizzata.

3.   Non deve essere restituito il contributo corrispondente ai costi delle opere realizzate direttamente ai sensi del titolo II, capo II del presente regolamento.

4.   In caso di concessione convenzionata o Piani esecutivi convenzionati, l'eventuale rimborso delle somme pagate può essere determinato dalla convenzione.

Articolo 35 - Sanzioni per il ritardato od omesso versamento del contributo

1.   Nel caso di ritardo nel versamento del contributo, sono dovuti:

a)   per un ritardo fino a 120 giorni un aumento del 10 % del contributo;

b)   per un ritardo da 121 a 180 giorni un aumento del 20 % del contributo;

c)    per un ritardo da 181 a 240 giorni un aumento del 40 % del contributo.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente, non sono tra loro cumulabili.

3.   Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4.   Decorsi inutilmente i termini di cui alla lettera c del comma 1, il Comune procede in via coattiva al recupero del contributo e delle relative sanzioni.

Articolo 36 - Permesso di costruire in sanatoria

1.   Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, delle somme ivi previste e rapportate al contributo.

2.   Per la determinazione del costo di costruzione, il computo metrico deve riferirsi a tutte le opere realizzate abusivamente, sia di demolizione che di nuova esecuzione. Il computo metrico deve, inoltre, riferirsi alle opere difformemente eseguite, rilevate mediante la comparazione tra il progetto presentato in sede di domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività e lo stato di fatto delle opere.

3.   La quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione deve essere corrisposta per intero prima del rilascio del provvedimento in sanatoria.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 37 - Disposizioni transitorie

1.   Sino alla nuova adozione da parte della Regione Piemonte dei provvedimenti di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 4, per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione si applicano le tabelle parametriche adottate con deliberazione del Consiglio Regionale 26 maggio 1977, n. 179 e s.m.i..

2.   Sino alla nuova adozione da parte della Regione Piemonte dei provvedimenti di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 9, per la determinazione del costo di costruzione per edifici residenziali si applica il costo stabilito con la D.C.R. 19 dicembre 1996, n. 345 – 19066 e successivi aggiornamenti, nonché si applicano le aliquote ed i parametri approvati con la D.C.R. 21 giugno 1994, n. 817 - 8294.


Allegati:

A   Oneri attività residenziale, commerciale, direzionale, turistico - ricettiva (tabella).

B   Oneri attività produttive (tabella).

C   Parametri (tabella).

D   Oneri attività residenziale, commerciale, direzionale, turistico – ricettiva; riduzione (tabella).

E   Oneri attività produttive; riduzione (tabella).

F   Soppresso.

G   Costo costruzione edifici residenziali.

       a   Aliquote e parametri (tabella).

       b   Sviluppo applicativo (tabella).

Disciplina del contributo di costruzione - Allegato A

AGGIORNAMENTO 2005

ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ATTIVITA' RESIDENZIALE - COMMERCIALE - DIREZIONALE - TURISTICO RICETTIVA - CONCESSIONE SINGOLA

Tipi di attività

superficie netta

OO.UU primaria Euro/mq.

OO.UU secondaria Euro/mq.

OO.UU totali Euro/mq.
Attività Commerciali S<=200 mq.

  85,67

  26,35

112,01
200 mq.<S<= 2000mq.

102,80

  26,35

129,15
S > 2000 mq.

128,50

  26,35

154,85
Attività Direzionali

128,50

  26,35

154,85
Attività Turistico-Ricettive

  85,67

105,38

191,05
Attività residenziale

Euro/mc.

Euro/mc.

Euro/mc.

  17.52

  21.31

  38.83
Attività di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio

Euro/mq.

    1,32
Onere forfettario ridotto per interventi residenziali di superficie effettiva o virtuale non superiore a 34 mq.

Euro/mq.

  15,92
Costo unitario di un edificio residenziale da utilizzarsi per la determinazione dei volumi virtuali

Euro/mq.

267,79
Costo unitario di un edificio produttivo/terziario da utilizzarsi per la determinazione delle superficii virtuali

Euro/mq.

903,79

Disciplina del contributo di costruzione - Allegato B

AGGIORNAMENTO 2005

ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - CONCESSIONE SINGOLA
Classificazione per tipi di attività produttive in relazione alla sup. di calpestio per addetto (mq./add.)

costo OO.UU. Primaria Euro/mq.

costo OO.UU. Secondaria
Euro/mq.

oneri totali di urbanizzazione prim. e second.
Euro/mq.

n. di addetti

< 50

50-200

200-1000

>1000

< 50

50-200

200-1000

>1000

Classe A:
densità <150 mq./add.
1 densità <40mq./add.
1.1 Ind. Trasf. mat. prime

27,41

10,12

10,12

11,24

11,24

37,53

37,53

38,65

38,65

1.2 Ind. Meccaniche

22,84

6,56

7,49

8,43

9,37

29,4

30,34

31,28

32,21

1.3 Ind. Meccaniche di precisione elettronica, ottica

20,56

5,90

6,74

7,59

8,43

26,46

27,30

28,15

28,99

2 densità 40-70 mq./add.
2.1 Ind. Trasf. mat. prime

18,28

7,49

7,49

7,49

7,49

25,77

25,77

25,77

25,77

2.2 Ind. Manifatturiere varie

15,99

4,59

5,25

5,90

6,56

20,58

21,24

21,89

22,55

3 densità 70-150 mq./add.
3.1 Ind. Trasf. mat. prime

13,71

5,62

5,62

5,62

5,62

19,33

19,33

19,33

19,33

3.2 Ind. Manifatturiere varie

11,42

3,20

3,75

4,22

4,68

14,70

15,17

15,64

16,11

Classe B:
densità >150 mq./add.
1.1 Ind. Trasf. mat. prime

5,71

2,34

2,34

2,34

2,34

8,05

8,05

8,05

8,05

1.2 Ind. Manifatturiere varie

5,71

2,34

2,34

2,34

2,34

8,05

8,05

8,05

8,05

Onere forfetario ridotto al 50% per interventi produttivi di superficie effettiva o virtuale non superiore a 75 mq.

Disciplina del contributo di costruzione - Allegato C

AGGIORNAMENTO 2005

Tabella C - Parametri da applicare in relazione alle destinazioni di zona e ai tipi di intervento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti

classi di destinazioni d'uso

classi di intervento definite negli strumenti urbanistici generali

parametri

coefficienti di riduzione per interventi su aree pubbliche

OO.UU primaria

OO.UU. secondaria

tipi di intervento

coeff.
Insediamenti residenziali a) aree in tessuto edilizio esistente soggetto ad operazioni di conservazione, risanamento e ristrutturazione    

 

 

 

interventi ricadenti in aree "167" con diritto di superficie

 

 

 

 

 

 

 

interventi ricadenti in aree "167" con diritto di proprietà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interventi non ricadenti in aree "167" ma convenzionati ai sensi dell'art. 7 legge 28/1/1977 n. 10

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8
1) interne al centro storico: interventi limitati al solo restauro conservativo e al miglioramento degli impianti igienici e tecnologici, senza variazione del carico urbanistico e della preesistente destinazione d'uso

0,5

0,5
2) interne al centro storico: interventi non limitati al restauro conservativo e al miglioramento degli impianti igienici e tecnologici, nonché interventi che presentano variazioni del carico urbanistico e della preesistente destinazione d'uso

0,8

0,8
3) esterne al centro storico: interventi limitati al solo restauro conservativo e al miglioramento degli impianti igienici e tecnologici, senza variazione del carico urbanistico e della preesistente destinazione d'uso

0,5

0,5
4) esterne al centro storico: interventi non limitati al restauro conservativo e al miglioramento degli impianti igienici e tecnologici, nonché interventi che presentano variazioni del carico urbanistico e della preesistente destinazione d'uso

0,8

0,8
b) aree di completamento: con ifn (indice fondiario netto)    

ifn < 1,00 mc./mq.

1

1

1,00 < ifn < 2,00 mc./mq.

0,8

0,8

ifn > 2,00 mc./mq.

1

1
g) aree di espansione: con it (indice territoriale)    

it < 1 mc./mq.

1,5

1

1 < it < 1,5 mc./mq.

1

1

it > 1,5 mc./mq.

1,5

1
destinazioni rurali speciali edifici rurali per interventi che non rientrano negli esoneri previsti dall'art, 9 della legge 28/1/1977 n. 10

1

1
insediamenti turistici a tipologia di impresta turistica e di tempo libero di cui alla L.R. 8/7/1999 n. 98 nuovi interventi di tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico

0,3

0.3
ristrutturazione in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico

0,25

0,25
insediamenti direzionali nuovi interventi in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico

1

1
interventi ricadenti in aree "167"

0.9
ristrutturazione in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico

0,5

0,5
insediamenti commerciali nuovi interventi in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico

1

1
Interventi ricadenti in aree "167"

0,9
ristrutturazione in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico

0,5

0,5

insediamenti produttivi
industriali zone industriali di riordino

0,8

0,8

interventi ricadenti in aree ex art. 27 Legge 865/1971

con diritto di superficie

con diritto di proprietà

 

 

 

 

0,8

 

0,9
zone industriali di nuovo impianto attrezzato

1

1
artigianali impianti artigianali in tessuto edilizio esistente (ove ammesso dagli strumenti urbanistici)

0,8

0,8
zone artigianali di riordino

0,8

0,8
zone artigianali di nuovo impianto attrezzato

1

1

Disciplina del contributo di costruzione - Allegato D

AGGIORNAMENTO 2005

OO.UU. SECONDARIA - COMMERCIALE - DIREZIONALE - TURISTICO RICETTIVO - interventi con dismissione/monetizzazione di aree per standards

OO.UU. URBANIZZAZIONE SECONDARIA RESIDENZIALE - interventi con dismissione/monetizzazione di aree per standards

Euro/mq.

Euro/mq.
Attività Commerciali S<=200 mq.

24,23

19,57
200 mq.<S<= 2000 mq.

24,23
S > 2000 mq.

24,23
Attività Direzionali

24,23
Attività Turistico-Ricettive

96,91

Disciplina del contributo di costruzione - Allegato E

AGGIORNAMENTO 2005

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PRODUTTIVO -
interventi con dismissione/monetizzazione di aree per standards

classificazione per tipi di attività produttive in relazione alla sup. di calpestio per addetto (mq./add.)

costo OO.UU. Secondaria Euro/mq.

ADDETTI N.

< 50

50-200

200-1000

>1000

Classe A:densità <150 mq./add.
1 densità <40mq./add.
1.1 Ind. trasf. mat. prime

9,30

9,30

10,34

10,34

1.2 Ind. meccaniche

6,03

6,89

7,75

8,61

1.3 Ind. meccaniche di precisione elettronica, ottica

5,43

6,20

6,98

7,75

2 densità 40-70 mq./add.
2.1 Ind. trasf. mat. prime

6,89

6,89

6,89

6,89

2.2 Ind. manifatturiere varie

4,22

4,82

5,43

6,03

3 densità 70-150 mq./add.
3.1 Ind. trasf. mat. prime

5,17

5,17

5,17

5,17

3.2 Ind. manifatturiere varie

3,02

3,45

3,88

4,31

Classe B:densità >150 mq./add.
1.1 Ind. trasf. mat. prime

2,15

2,15

2,15

2,15

1.2 Ind. manifatturiere varie

2,15

2,15

2,15

2,15

Disciplina del contributo di costruzione - Allegato G / a

ALIQUOTE PER CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E PARAMETRI FUNZIONALI

Caratteristiche (D.M. 10 maggio 1977)

Tipologia residenziale

Ubicazione
Indice fondiario del progetto oggetto della richiesta di concessione (1)

Classi (2)

Aliquote

Definizione

Parametri

Definizione

Parametri

Definizione

Parametri

I - V

A1

5%

Unifamiliare bifamiliare

B1

1,00

All'interno del perimetro (art. 18, legge 22 ottobre 1971, n. 865)

C1

0,90

if<1mc./mq.

D1

1,10

VI - VIII

A2

6%

1< if < 2 mc./mq.

D1

1,00

IX - X

A3

8%

Condominiale

B2

1,10

All'esterno del perimetro (art. 18, legge 22 ottobre 1971, n. 865)

C2

1,00

if > 2 mc./mq.

D1

1,10

XI

A4

12%

(1) Ai fini della classificazione della destinazione si assume l'indice fondiario come indicatore delle differenti caratteristiche di zona
(2) Classi di edifici stabilite dall'art. 4 D.M. 10 maggio 1977.

Disciplina del contributo di costruzione - Allegato G / b

SVILUPPO APPLICATIVO (*)

Tipologia

Ubicazione

Caratteristiche %

Indice fondiario

%

Indice fondiario

%

1

2

3

4

5=1x2x3x4

6

7=1x2x3x6

Uni-Bifamiliare

B1 = 1,0

Entro perimetro

C1 = 0,90

A1 = 5

if < 1 mc./mq. o if > 2 mc./mq.

1,10

5,00

1 mc.7 mq. < if < 2 mc./mq.

1,00

5,00

A2 = 6

5,94

5,40

A3 = 8

7,92

7,20

A4 = 12

11,88

10,80

Fuori perimetro

C2 = 1,00

A1 = 5

5,50

5,00

A2 = 6

6,60

6,00

A3 = 8

8,80

8,00

A4 = 12

12,00

12,00

Tipologia

Ubicazione

Caratteristiche %

Indice fondiario

%

Indice fondiario

%

1

2

3

4

5=1x2x3x4

6

7=1x2x3x6

Condominiale

B2 = 1,10

Entro perimetro

C1 = 0,90

A1 = 5

if < 1 mc./mq. o if > 2 mc./mq.

1,10

5,44

1 mc.7 mq. < if < 2 mc./mq.

1,00

5,00

A2 = 6

6,53

5,94

A3 = 8

8,71

7,92

A4 = 12

12,00

11,88

Fuori perimetro

C2 = 1,00

A1 = 5

6,05

5,50

A2 = 6

7,26

6,60

A3 = 8

9,68

8,80

A4 = 12

12,00

12,00

(*) Nelle colonne 5 e 7 i valori percentuali risultanti minori di 5 o maggiori di 12 sono riportati rispettivamente a 5 e 12.