Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 126
2005 02185/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 31 marzo 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 103 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I., CONCERNENTE GLI IMMOBILI SITI IN TORINO: VIA PISA 42 (CIRCOSCRIZIONE 7: AURORA, ROSSINI, VALDOCCO, VANCHIGLIA, MADONNA DEL PILONE). ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

L’immobile interessato dal presente provvedimento, di proprietà della società "Immobiliare San Bernardino S.r.l.", è situato in Via Pisa 42 nella Circoscrizione 7 "Aurora, Rossini, Valdocco, Vanchiglia, Madonna del Pilone", in adiacenza al presidio ospedaliero Maria Adelaide che occupa la maggior parte dell’isolato compreso tra Lungo Dora Siena, Via Catania, Via Pisa e Via Messina.
L’area interessata è pari a 609 mq. ed è destinata dal Piano Regolatore vigente ad area per Servizi pubblici "S", in particolare ad attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere "h".
L’immobile sopra richiamato risulta, inoltre, parte integrante del condominio di Via Catania angolo Via Pisa, come risulta specificato nel relativo regolamento condominiale.
La Città di Torino, con licenza edilizia n. 272, protocollo 1962 - n. 1796, rilasciava alla società di cui sopra, nel febbraio dell’anno 1963, l’autorizzazione alla costruzione di un edificio a cinque piani fuori terra ad uso residenziale con locali al piano terreno ad uso commerciale su Via Catania e di un basso fabbricato interno cortile, costituito al piano interrato da magazzini e al piano terreno da locali commerciali con ingresso da Via Pisa 42.
Il basso fabbricato (con relativo cortile) di superficie pari a circa 609 mq., dall’anno della sua costruzione fino all’anno 1973 fu utilizzato come locale adibito ad attività commerciali, a laboratori artigianali e produttivi. Dall’anno 1973 e fino a dicembre 2002 è stato locato al presidio ospedaliero "Maria Adelaide" che vi localizzava gli ambulatori per fisioterapia riabilitativa.
L’Azienda Sanitaria Ospedaliera di cui sopra, non ritenendo più opportuno occupare questo immobile, nel dicembre dell’anno 2002 rescindeva il contratto di locazione e liberava i locali nel gennaio 2003.
A seguito di specifica richiesta della Città, L’Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O., C.R.F., Maria Adelaide, con nota del 2 agosto 2004 (con prot. ST \ gm\ EZ\ 0012714), escludeva ogni suo interesse, anche in futuro, ad un possibile riutilizzo, coerente con le destinazioni d’uso previste dal Piano Regolatore, dei locali del basso fabbricato.
Come si è detto, il Piano Regolatore Generale della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 il 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 il 24 maggio 1995, confermava, per l’immobile di cui trattasi (basso fabbricato e cortile pertinenziale), la situazione in atto in quel momento e destinava, quindi, l’area a Servizi pubblici "S", in particolare ad attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere "h"; per l’edificio di cinque piani fuori terra confermava la destinazione originaria a residenza (area normativa R2).
La Superficie Lorda di Pavimento oggetto della licenza edilizia sopra richiamata pari a circa 1995 mq. è riferita all’intero lotto di Superficie Fondiaria pari a circa 947 mq. (comprendente anche il basso fabbricato ed il cortile pertinenziale con Superficie Fondiaria pari a circa 609 mq.).
Tale scelta di P.R.G., condivisibile se ricondotta all’esigenza di tutelare l’utilizzo ospedaliero presente al momento dell’apposizione del vincolo, oggi non è più supportata dalle esigenze suddette, ed anzi si scontra con le norme urbanistico edilizie ove prescrivono che i fabbricati ad uso residenziale debbano avere idonee superfici di pertinenza destinate a cortile nel rispetto dei parametri di ribaltamento, indice di copertura, distanza dai confini, ecc...
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la destinazione a servizi pubblici, lettera "h", attrezzature sanitarie e ospedaliere assegnata all’area di pertinenza del condominio risulta quindi oggi impropria.
Va altresì aggiunto che la destinazione urbanistica a servizi pubblici rende difficilmente perseguibile un qualsiasi diverso utilizzo dell’immobile in oggetto, che risulta quindi inutilizzato ed inutilizzabile.
La proprietà, alla luce di quanto sopra, ha così richiesto una variazione dell’area normativa prevista dal Piano Regolatore, che permetta il ripristino della originaria destinazione d’uso residenziale dell’immobile in parola.
La potenziale Superficie Lorda di Pavimento realizzabile ottenuta moltiplicando la Superficie fondiaria edificabile (pari a 947 mq.) con l’Indice di edificabilità fondiaria (pari a 1.35 mq/mq) è già esaurita dallo stesso fabbricato condominiale (la Superficie Lorda di Pavimento realizzata è pari a 1995 mq.).
L’attribuzione dell’area normativa R2 "Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico" ristabilirebbe quindi la destinazione storicamente consolidata, ovvero quella prevalentemente residenziale senza comportare pertanto un reale aumento degli abitanti insediabili poiché si conferma, di fatto, la consistenza quantitativa esistente in rapporto alla Superficie Lorda di Pavimento.
La tematica più generale riguardante le aree a servizi pubblici ed in particolare quelli ancora di proprietà privata, è stata oggetto di analisi condotte sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo giuridico-amministrativo.
Considerato tuttavia che ogni area presenta specifiche peculiarità che hanno in passato determinato l’attribuzione del vincolo a Servizi pubblici, l’Amministrazione ha ritenuto di valutare le istanze pervenute e di procedere alla predisposizione di variazioni al Piano non generalizzate su tutto il territorio.
L’istanza è stata quindi oggetto di puntuale valutazione del caso e rapportata ad analisi estese come sopra richiamato, al territorio comunale, condotte sulle aree a servizi.
A seguito di tali valutazioni, si ritiene che sia da apportare la modifica della destinazione urbanistica dell’immobile in quanto non compromette le previsioni generali del Piano, costituendo di fatto un minimo intervento di revisione ed aggiornamento dello Strumento Urbanistico.
Per quanto sopra, al fine di dare attuazione agli orientamenti espressi nella prima parte del provvedimento, la variante urbanistica, predisposta ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.U.R. prevede:
1) il cambiamento di destinazione urbanistica dell’area in oggetto: da area per Servizi pubblici "S", in particolare ad attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere "h" a Zona urbana consolidata residenziale mista, area normativa "R2": "Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico", coerentemente con la destinazione del fabbricato residenziale e il conseguente assoggettamento dell’immobile oggetto della variante ai disposti afferenti l’area normativa.
Il presente provvedimento comporta: decremento di aree per Servizi pubblici pari a circa 395 mq. di superficie relativamente al basso fabbricato e a circa 214 mq. di superficie relativamente al cortile, per un totale di circa 609 mq. complessivi.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dai pareri espressi dal Settore Tutela Ambiente prot. n. 8067 del 29 ottobre 2004, che si allega.
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa, unitamente al suo allegato tecnico, al Consiglio della Circoscrizione 7, per l'espressione del parere di competenza.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 12 maggio 2005, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 la variante parziale n. 103 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente le modifiche descritte in narrativa e più in dettaglio nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.                   ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2)  di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.