Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 126
2005 02185/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 103 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I., CONCERNENTE GLI IMMOBILI SITI IN TORINO: VIA PISA 42 (CIRCOSCRIZIONE 7: AURORA, ROSSINI, VALDOCCO, VANCHIGLIA, MADONNA DEL PILONE). ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Limmobile interessato dal presente provvedimento, di
proprietà della società "Immobiliare San Bernardino
S.r.l.", è situato in Via Pisa 42 nella Circoscrizione
7 "Aurora, Rossini, Valdocco, Vanchiglia, Madonna del Pilone",
in adiacenza al presidio ospedaliero Maria Adelaide che occupa
la maggior parte dellisolato compreso tra Lungo Dora Siena,
Via Catania, Via Pisa e Via Messina.
Larea interessata è pari a 609 mq. ed è destinata
dal Piano Regolatore vigente ad area per Servizi pubblici "S",
in particolare ad attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere
"h".
Limmobile sopra richiamato risulta, inoltre, parte integrante
del condominio di Via Catania angolo Via Pisa, come risulta specificato
nel relativo regolamento condominiale.
La Città di Torino, con licenza edilizia n. 272, protocollo
1962 - n. 1796, rilasciava alla società di cui sopra, nel
febbraio dellanno 1963, lautorizzazione alla costruzione
di un edificio a cinque piani fuori terra ad uso residenziale
con locali al piano terreno ad uso commerciale su Via Catania
e di un basso fabbricato interno cortile, costituito al piano
interrato da magazzini e al piano terreno da locali commerciali
con ingresso da Via Pisa 42.
Il basso fabbricato (con relativo cortile) di superficie pari
a circa 609 mq., dallanno della sua costruzione fino allanno
1973 fu utilizzato come locale adibito ad attività commerciali,
a laboratori artigianali e produttivi. Dallanno 1973 e fino
a dicembre 2002 è stato locato al presidio ospedaliero
"Maria Adelaide" che vi localizzava gli ambulatori per
fisioterapia riabilitativa.
LAzienda Sanitaria Ospedaliera di cui sopra, non ritenendo
più opportuno occupare questo immobile, nel dicembre dellanno
2002 rescindeva il contratto di locazione e liberava i locali
nel gennaio 2003.
A seguito di specifica richiesta della Città, LAzienda
Sanitaria Ospedaliera C.T.O., C.R.F., Maria Adelaide, con nota
del 2 agosto 2004 (con prot. ST \ gm\ EZ\ 0012714), escludeva
ogni suo interesse, anche in futuro, ad un possibile riutilizzo,
coerente con le destinazioni duso previste dal Piano Regolatore,
dei locali del basso fabbricato.
Come si è detto, il Piano Regolatore Generale della Città
di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3 - 45091 il 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 il
24 maggio 1995, confermava, per limmobile di cui trattasi
(basso fabbricato e cortile pertinenziale), la situazione in atto
in quel momento e destinava, quindi, larea a Servizi pubblici
"S", in particolare ad attrezzature sociali, sanitarie
e ospedaliere "h"; per ledificio di cinque piani
fuori terra confermava la destinazione originaria a residenza
(area normativa R2).
La Superficie Lorda di Pavimento oggetto della licenza edilizia
sopra richiamata pari a circa 1995 mq. è riferita allintero
lotto di Superficie Fondiaria pari a circa 947 mq. (comprendente
anche il basso fabbricato ed il cortile pertinenziale con Superficie
Fondiaria pari a circa 609 mq.).
Tale scelta di P.R.G., condivisibile se ricondotta allesigenza
di tutelare lutilizzo ospedaliero presente al momento dellapposizione
del vincolo, oggi non è più supportata dalle esigenze
suddette, ed anzi si scontra con le norme urbanistico edilizie
ove prescrivono che i fabbricati ad uso residenziale debbano avere
idonee superfici di pertinenza destinate a cortile nel rispetto
dei parametri di ribaltamento, indice di copertura, distanza dai
confini, ecc...
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la destinazione
a servizi pubblici, lettera "h", attrezzature sanitarie
e ospedaliere assegnata allarea di pertinenza del condominio
risulta quindi oggi impropria.
Va altresì aggiunto che la destinazione urbanistica a servizi
pubblici rende difficilmente perseguibile un qualsiasi diverso
utilizzo dellimmobile in oggetto, che risulta quindi inutilizzato
ed inutilizzabile.
La proprietà, alla luce di quanto sopra, ha così
richiesto una variazione dellarea normativa prevista dal
Piano Regolatore, che permetta il ripristino della originaria
destinazione duso residenziale dellimmobile in parola.
La potenziale Superficie Lorda di Pavimento realizzabile ottenuta
moltiplicando la Superficie fondiaria edificabile (pari a 947
mq.) con lIndice di edificabilità fondiaria (pari
a 1.35 mq/mq) è già esaurita dallo stesso fabbricato
condominiale (la Superficie Lorda di Pavimento realizzata è
pari a 1995 mq.).
Lattribuzione dellarea normativa R2 "Isolati
residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico" ristabilirebbe
quindi la destinazione storicamente consolidata, ovvero quella
prevalentemente residenziale senza comportare pertanto un reale
aumento degli abitanti insediabili poiché si conferma,
di fatto, la consistenza quantitativa esistente in rapporto alla
Superficie Lorda di Pavimento.
La tematica più generale riguardante le aree a servizi
pubblici ed in particolare quelli ancora di proprietà privata,
è stata oggetto di analisi condotte sia sotto il profilo
tecnico sia sotto il profilo giuridico-amministrativo.
Considerato tuttavia che ogni area presenta specifiche peculiarità
che hanno in passato determinato lattribuzione del vincolo
a Servizi pubblici, lAmministrazione ha ritenuto di valutare
le istanze pervenute e di procedere alla predisposizione di variazioni
al Piano non generalizzate su tutto il territorio.
Listanza è stata quindi oggetto di puntuale valutazione
del caso e rapportata ad analisi estese come sopra richiamato,
al territorio comunale, condotte sulle aree a servizi.
A seguito di tali valutazioni, si ritiene che sia da apportare
la modifica della destinazione urbanistica dellimmobile
in quanto non compromette le previsioni generali del Piano, costituendo
di fatto un minimo intervento di revisione ed aggiornamento dello
Strumento Urbanistico.
Per quanto sopra, al fine di dare attuazione agli orientamenti
espressi nella prima parte del provvedimento, la variante urbanistica,
predisposta ai sensi dellarticolo 17, comma 7 della L.U.R.
prevede:
1) il cambiamento di destinazione urbanistica dellarea in
oggetto: da area per Servizi pubblici "S", in particolare
ad attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere "h"
a Zona urbana consolidata residenziale mista, area normativa "R2":
"Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico",
coerentemente con la destinazione del fabbricato residenziale
e il conseguente assoggettamento dellimmobile oggetto della
variante ai disposti afferenti larea normativa.
Il presente provvedimento comporta: decremento di aree per Servizi
pubblici pari a circa 395 mq. di superficie relativamente al basso
fabbricato e a circa 214 mq. di superficie relativamente al cortile,
per un totale di circa 609 mq. complessivi.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17
della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con
il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale
con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021),
così come risulta dai pareri espressi dal Settore Tutela
Ambiente prot. n. 8067 del 29 ottobre 2004, che si allega.
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa, unitamente
al suo allegato tecnico, al Consiglio della Circoscrizione 7,
per l'espressione del parere di competenza.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data
12 maggio 2005, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere
favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77
la variante parziale n. 103 al vigente Piano Regolatore Generale
di Torino, concernente le modifiche descritte in narrativa e più
in dettaglio nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.