Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

      n. ord. 89
2005 02138/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MAGGIO 2005

(proposta dalla G.C. 31 marzo 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMMOBILI DI PROPRIETA` COMUNALE SITI NELL`ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE S. DOMENICO, BELLEZIA, S.CHIARA, S. AGOSTINO (S. LIBORIO 1 E 2). COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE EX ART. 952 1° E 2° COMMA A FAVORE DELL`EDISU. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l’Assessore Tricarico.

L’intervento oggetto della presente deliberazione costituisce il punto di arrivo di iniziative della Città volte a potenziare le strutture di accoglienza per gli studenti universitari; nello specifico, la destinazione a residenza universitaria del complesso San Liborio costituisce una scelta dell’Amministrazione Comunale che risale alla seconda metà degli anni novanta, come verrà più in dettaglio illustrato nel prosieguo della premessa.
Dalla metà degli anni ’90 è in atto una profonda trasformazione della nostra città: il sistema economico torinese, da sempre basato sull’industria tradizionale, negli ultimi tempi sta orientandosi verso una politica di sviluppo volta a valorizzare l’innovazione, la ricerca e a stimolare le attività culturali e la cultura in genere.
Già nel 2000, con la stesura del Piano strategico per la promozione della Città, l’Amministrazione Comunale ha sancito che lo sviluppo della formazione e della ricerca rappresentano una risorsa fondamentale per Torino. Infatti, il primo obiettivo di tale linea strategica è rappresentato dal potenziamento del polo universitario cittadino, così da garantire al medesimo un livello ed una attrattività internazionale.
Una delle azioni per raggiungere tale risultato è quella di potenziare le strutture universitarie e le possibilità residenziali per gli studenti che necessitano di una sistemazione abitativa durante gli anni dell’università.
Al fine di dare una risposta a quest’ultima necessità, l’Amministrazione Regionale ha attivato programmi di intervento per la realizzazione di residenze universitarie da parte dell’EDISU Piemonte - Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
Allo stato attuale, la disponibilità offerta dall’EDISU agli studenti iscritti agli Atenei torinesi nelle nove residenze ubicate in Torino ammonta complessivamente a 942 posti letto, così ripartiti:

- Residenza universitaria Verdi (via Verdi 15): 211 posti letto;
- Residenza universitaria Giulia di Barolo (via Verdi 26): 59 posti letto;
- Residenza universitaria Cavour (via Cavour 32): 174 posti letto;
- Residenza universitaria Madama Cristina (via Madama Cristina 83): 22 posti letto;
- Residenza universitaria Cappel Verde (via Cappel Verde 5): 156 posti letto;
- Residenza universitaria San Domenico (via San Domenico 34): 75 posti letto;
- Residenza universitaria Turati (corso Turati 6): 24 posti letto;
- Residenza universitaria Cercenasco (via Cercenasco 17): 92 posti letto;
- Residenza universitaria Paoli (via Rosario Santa Fè 18): 129 posti letto.

A partire dall’a.a. 2006/07, si renderanno disponibili ulteriori 1240 posti letto nei tre "Villaggi Media", che durante i Giochi Olimpici Invernali del 2006 accoglieranno i giornalisti e gli operatori dell’informazione e che successivamente sono destinati a residenzialità universitaria. Nello specifico, a Torino saranno disponibili 404 posti letto in via Boggio e 413 posti letto sull’area Italgas e a Grugliasco 423 posti letto, nell’area di Villa Claretta.
Nell’ambito del proprio programma di interventi per lo sviluppo della residenzialità universitaria, con nota prot. n. 18372/31.4, in data 20 ottobre 1999 la Regione Piemonte ha chiesto alla Città di Torino di prendere in considerazione la possibilità di destinare a residenze universitarie il compendio di proprietà comunale ubicato in via Bellezia 21, 23, 25, motivando tale richiesta con l’opportunità di poter completare gli interventi riguardanti la residenzialità universitaria già precedentemente definiti e finanziati nel contiguo complesso immobiliare di proprietà comunale di via Santa Chiara e via San Domenico n. 10, di seguito denominato San Liborio 1, e di consentire nel contempo un importante recupero urbanistico dell’intero isolato di San Liborio, sito nel centro storico di Torino.
La scelta di destinare a residenzialità universitaria il complesso San Liborio si inserisce nel piano regionale di interventi mirante ad alloggiare gli studenti nel centro storico di Torino. La collocazione dell’isolato San Liborio nel centro cittadino offre allo studente la vicinanza con alcune sedi universitarie e l’opportunità di fruire dei servizi delle maggiori istituzioni culturali della Città, oltre a favorire occasioni di aggregazione e a contribuire a riqualificare il contesto sociale del centro storico.
Con deliberazione del 12 giugno 2000 (mecc. 2000 04229/12), esecutiva dal 26 giugno 2000, il Consiglio Comunale ha accolto la richiesta sopra citata, deliberando di destinare a residenza universitaria anche l’immobile comunale di via Bellezia 21, 23, 25, di seguito denominato San Liborio 2, richiedendo alla Regione Piemonte di procedere, non appena definito il relativo progetto, ad un provvedimento di intesa relativamente all’intero intervento di edilizia residenziale universitaria, comprendente il già avviato San Liborio 1.
In applicazione della Legge Regionale 29/99 recante "Interventi per l’Università e il Diritto allo Studio universitario", la Giunta Regionale del Piemonte, con propria deliberazione n. 18-1440 del 27 novembre 2000 ha approvato il piano di interventi per la realizzazione da parte dell’EDISU di residenze universitarie, inserendo tra gli altri l’intervento relativo a San Liborio 2.
Ai sensi della citata L.R. 29/1999 la Giunta Regionale del Piemonte ha provveduto, in data 17 maggio 2001, a stipulare apposita convenzione con l’EDISU, per la realizzazione di tale piano.
La Legge14 novembre 2000 n. 338 recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" e l’art. 144 comma 18 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 prevedono la possibilità che lo Stato cofinanzi interventi per il recupero e la ristrutturazione di immobili da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari: in particolare, l’art. 1 comma 2 della Legge 338/2000 prevede un cofinanziamento statale "attraverso un contributo non superiore al 50% del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili".
Il D.M. 9 maggio 2001 n. 116 stabilisce le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei cofinanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari.
L’art. 2 di tale decreto individua, alla lettera C), tra i soggetti che possono presentare richiesta, gli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario, istituiti secondo quanto previsto dall’art. 25 della Legge n. 390/91; il comma 1, lett. B dell’art. 3 stabilisce che sono ammissibili al cofinanziamento statale gli interventi di ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari, mentre il comma 6 dello stesso articolo detta una serie di obblighi che gravano sulle strutture finanziate e che dovranno essere riportati nell’apposita convenzione da sottoscrivere con i soggetti destinatari del finanziamento.
L’Assessore regionale competente, con propria nota del 18 settembre 2002, prot. n. 15590/31.4, ha quindi richiesto al Sindaco della Città di Torino di voler favorire l’assunzione da parte dell’Amministrazione Comunale degli atti necessari a consentire all’EDISU - l’Ente Regionale di gestione in Piemonte del diritto allo studio universitario, istituito con L.R. 16/1992, ai sensi dell’art. 25 della citata Legge n. 390/1991 - la presentazione al M.I.U.R. della domanda di finanziamento oltre che ad assicurare la sussistenza, ai sensi della Legge n. 338/2000 e del D.M. n. 116/2001, dei requisiti richiesti per l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento relativo all’immobile di via Bellezia 21, 23, 25 di proprietà comunale (San Liborio 2).
A seguito di tale richiesta la Giunta Comunale, con deliberazione (mecc. 2002 07263/047) approvata in data 25 settembre 2002, ha autorizzato l’EDISU a presentare domanda di cofinanziamento per la ristrutturazione, quale residenza universitaria, dell’immobile sito in via Bellezia 21, 23, 25 denominato San Liborio 2, demandando ad un successivo provvedimento comunale l’approvazione dei relativi adempimenti patrimoniali. Con il medesimo provvedimento deliberativo la Giunta si è altresì impegnata a concedere all’EDISU, in uso gratuito trentennale anche San Liborio 1 - di cui San Liborio 2 costituisce ampliamento e completamento - con decorrenza dalla conclusione dei lavori in corso di realizzazione da parte del Comune di Torino. Viene inoltre precisato in detto provvedimento che la Città non avrebbe dovuto sopportare alcun ulteriore onere, peso, spesa per dar corso a tale operazione e che la costituzione del diritto reale su San Liborio 1 sarebbe decorsa dalla conclusione dei lavori in corso di realizzazione da parte del Comune.
Con comunicazione prot. 235/R del 14 aprile 2004, il M.I.U.R. ha informato l’EDISU che la Commissione, istituita con il D.M. 9 maggio 2001 n. 117, ha ritenuto che il progetto relativo al San Liborio 2 sia ammesso ad un cofinanziamento (nella tipologia di intervento B), per un importo pari ad Euro 1.937.531,00.
Con nota prot. 245/R del 30 luglio 2004 il Direttore Generale del M.I.U.R. ha quindi comunicato all’EDISU che per l’intervento relativo al San Liborio 2 non è stata formulata alcuna prescrizione da parte della Commissione; ha inoltre reso noto che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha concesso il mutuo per il cofinanziamento degli interventi ammessi.
L’intervento di San Liborio 2 che, come sopra indicato, rientra nel piano di interventi approvato dalla Regione Piemonte, consente di completare gli esistenti 78 posti letto di San Liborio 1 con la realizzazione di ulteriori 26 posti letto, per un totale di 104 e, soprattutto, di allestire alcuni dei servizi comuni all’intero complesso (palestra, lavanderia, sale studio ecc.), che sono stati previsti in sede progettuale proprio all’interno di San Liborio 2.
La relazione illustrativa del progetto ha inoltre evidenziato come l’intervento proposto rappresenti un importante investimento per la Regione e per il Comune per il conseguimento di alcuni ulteriori significativi obiettivi:

- completamento di un rilevante intervento di recupero e riqualificazione di un’area degradata del centro storico di Torino;
- felice collocazione del compendio, ubicato in posizione strategica rispetto alle facoltà umanistiche dell’Università degli Studi di Torino collocate in via S. Ottavio nella sede denominata "Palazzo Nuovo", e quindi facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta. Per altro verso, anche il Politecnico, sito in corso Duca degli Abruzzi, dista circa 2 km dalla residenza in oggetto ed è facilmente raggiungibile grazie ad una efficiente rete di mezzi pubblici di trasporto; lo stesso discorso vale per la facoltà di Architettura, adiacente al centro della Città e raggiungibile in 10 minuti di bus o di bicicletta;
- incremento della disponibilità complessiva di posti letto per gli studenti delle università torinesi - in particolare per gli aventi diritto ai sensi di legge, capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi – attualmente al di sotto delle necessità.

Come si evince dai progetti riguardanti l’intero complesso immobiliare, oltre ai sopra citati posti letto, per ciò che concerne San Liborio 1 si prevede la realizzazione dei seguenti posti auto:

- 46 posti auto pubblici a rotazione (n. 22 al 1° piano interrato e n. 24 al 2° piano interrato);
- 32 posti auto pertinenziali alla residenza universitaria, salva diversa consistenza risultante a fine lavori.

Per quanto concerne San Liborio 2 è prevista, nella porzione entrostante il fabbricato oggetto di recupero e trasformazione di proprietà della Città, la realizzazione dell’asilo comunale e dei seguenti posti auto:

- 16 posti auto pertinenziali alla residenza universitaria;
- 6 posti auto pertinenziali all’asilo comunale.

Dei 32 posti auto in via di realizzazione sull’immobile denominato San Liborio 1, 24 posti verranno assegnati al Comune di Torino in comodato gratuito trentennale, mentre i restanti 8 posti saranno utilizzati quali parcheggi pertinenziali alla residenza universitaria ed andranno a sommarsi ai 16 posti auto di pertinenza alla residenza universitaria dell’immobile San Liborio 2, garantendo così, al pari di quanto indicato nella richiesta di finanziamento al MIUR, la disponibilità complessiva, per la residenza San Liborio unitariamente considerata, di 24 posti auto pertinenziali; infine, i restanti 6 posti auto del San Liborio 2 dovranno essere considerati quali pertinenza dell’asilo comunale.
L’area in cui è ricompreso l’intervento di San Liborio 1 è destinata dal PRG a "Area da trasformare", mentre l’area in cui verrà realizzato il complesso San Liborio 2 è destinata dal PRG ad "Edifici di rilevante interesse e tessuti ‘minori’ residui".
Fatto salvo l’intervento per la residenza universitaria, oggetto di richiesta di cofinanziamento al MIUR da parte dell’EDISU, gli altri interventi sull’area dell’isolato San Liborio sono finanziati nel seguente modo:

- San Liborio 1 Euro 4.380.692,78 con fondi di cui alla Legge 179/1992, Euro 1.372.106,43 con fondi assegnati dall’EDISU, Euro 864.597,14 con economie di mutui già perfezionati, Euro 454.482,07 con fondi derivanti dal contributo ex Legge Tognoli di cui alla L.R. 18/84;
- San Liborio 2 Euro 963.870,52 con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire, da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione dell’asilo comunale di cui sopra.

Ai soli fini fiscali, al diritto di superficie trentennale su San Liborio 1 viene attribuito il valore di Euro 597.517,00, mentre a quello su San Liborio 2 il valore di Euro 342.957,00.
Secondo l’art. 6 del D.M. 116/2001, l’intervento oggetto della domanda di cofinanziamento al MIUR deve rispondere ad una serie di requisiti, richiesti a pena di esclusione, tra i quali:

- la presenza di un progetto allegato alla domanda di livello esecutivo o definitivo da integrarsi entro il termine di cui all’art. 5 comma 2 del D.M. 116/2001;
- la piena disponibilità (proprietà o diritto reale di godimento) da parte del richiedente dell’area e dell’immobile oggetto dell’intervento;
- il mantenimento della proprietà o del diritto reale di godimento e della destinazione d’uso almeno per i venti anni successivi all’intervento.

Nel caso in esame, il soggetto richiedente il cofinanziamento a valere sui fondi di cui alla Legge n. 338/2000 è l’EDISU, che ha presentato al MIUR regolare domanda di finanziamento entro la data scadenza prevista ex lege (settembre 2002).
L’intervento su San Liborio 2 comporta il recupero della porzione di fabbricato ancora esistente e la ricostruzione della volumetria demolita a cura dell’EDISU, mentre quello su San Liborio 1 concerne la ricostruzione totale a seguito di precedente demolizione dell’edificio a cura della Città, che ha provveduto alla progettazione e alla realizzazione mediante gara d’appalto e che ne sta ultimando l’edificazione.
Il progetto definitivo dell’intervento di ristrutturazione dell’immobile di via Bellezia 21, 23, 25 (San Liborio 2) è stato predisposto dagli uffici comunali competenti e, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2002 11550/047), approvata in data 27 dicembre 2002 dal Settore Edilizia Residenziale Pubblica, ed è stato dato in disponibilità all’EDISU, per essere allegato alla domanda per la richiesta di finanziamento. A tal proposito si precisa che, con nota prot. PS/12648 del 14 agosto 2002, la Soprintendenza per i Beni e le attività culturali ha espresso parere positivo al progetto di recupero e ricostruzione del fabbricato sito in via Bellezia 21, 23, 25. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. cron. 652 (mecc. 2004 12284/121) del 10 dicembre 2004, esecutiva dal 31 dicembre 2004, è stato approvato il progetto esecutivo. La spesa è stata impegnata con la determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2003 (mecc. 2003 11994/031) esecutiva dal 31 dicembre 2003.
Per l’ammissione definitiva della richiesta di cofinanziamento presentata dall’EDISU al MIUR, si rende ora necessario che la Città di Torino conceda a favore dell’EDISU, in quanto soggetto richiedente il cofinanziamento statale su San Liborio 2, la piena disponibilità delle aree e degli immobili; si intende quindi costituire sugli stessi, senza corrispettivo in denaro, in luogo della concessione in uso gratuito trentennale prevista dalla precedente deliberazione della Giunta Comunale del 25 settembre 2002, (mecc. 2002 07263/047 ) un diritto di superficie di pari durata che viene a configurarsi quale ius aedificandi ai sensi e per gli effetti dell’art. 952, 1° comma, c.c. per l’area e per l’immobile di San Liborio 2 e, quale diritto di superficie nonché proprietà superficiaria con decorrenza differita (a far tempo, cioè, dalla data del collaudo), ai sensi e per gli effetti dell’art. 952 c.c. per San Liborio 1.
Infatti, nell’ambito dei diritti reali di godimento che il D.M. sopra citato prevede, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno optare per il diritto di superficie in quanto in tal modo, alla scadenza dello stesso, la Città potrà acquisire gli accrescimenti, le attrezzature, gli impianti e le migliorie apportate dal superficiario all’immobile senza dover corrispondere alcun compenso o indennità di sorta. Inoltre, a differenza dell’uso e dell’usufrutto, con la costituzione di tale diritto, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del superficiario medesimo che comunque sopporta anche gli altri oneri afferenti la proprietà del fabbricato (quali, ad esempio, le imposizioni fiscali).
Il diritto di superficie sarà esercitato secondo i principi generali e le norme vigenti in materia. In particolare, per quanto concerne l’isolato denominato San Liborio 1, la proprietà superficiaria verrà costituita sui fabbricati insistenti sull’area raffigurata nell’unita planimetria (allegato 1 bis) con perimetro azzurro ed attualmente censita al C.T. al foglio 1245 particelle 1 parte, 2, 10 parte, 17 e 18 (salvo migliori e più precisi dati catastali che verranno resi al rogito).
Occorre precisare, al riguardo, che, per quanto concerne le porzioni immobiliari evidenziate con retino marrone nella planimetria costituente l'allegato 1, la proprietà superficiaria verrà costituita per il mantenimento dei pilastri d’appoggio e delle volte dei fabbricati soprastanti (compresi all’interno del retino marrone sopra citato) nonché, in altezza, a partire dalla quota di 4 metri circa fuori terra, per il fabbricato di via San Domenico e dalla quota di 7 metri circa fuori terra per l’edificio di via Santa Chiara, in quanto il suolo sottostante è costituito da camminamenti che conducono ai giardini pubblici adiacenti nonché dalla piattaforma di accesso al parcheggio pubblico ed è, pertanto, opportuno che rimanga di proprietà comunale. Per il fabbricato che si sviluppa all’interno del fronte di via San Domenico, inoltre, la proprietà superficiaria non si estenderà al sottosuolo (diversamente dal fabbricato che si attesta su via Santa Chiara, al di sotto del quale sono ubicate cantine e locali tecnici), poiché, come si evince dalla planimetria allegato 2, quest’ultimo è interessato dalla realizzazione dell’autorimessa pubblica a rotazione. L’autorimessa interrata di pertinenza alla residenza di San Liborio 1, invece, verrà a collocarsi nel sottosuolo del giardino pubblico posto tra via Santa Chiara e via San Domenico. Di conseguenza, la proprietà superficiaria in favore dell’EDISU dovrà essere costituita, a tal fine, esclusivamente sul parcheggio sottostante all’area perimetrata con colore marrone nella planimetria allegato 2.
Per quanto attiene al diritto di superficie sull’isolato denominato San Liborio 2, lo stesso verrà costituito sul soprassuolo e nel sottosuolo dell’area - con sovrastante fabbricato oggetto di futura ristrutturazione - raffigurata con colore giallo nelle planimetrie costituenti allegato 1 bis e 2 ed attualmente censita al C.T. al foglio 1245 particelle 3, 4, 6 parte e 7 (salvo migliori e più precisi dati catastali che verranno resi al rogito); per la realizzazione della relativa autorimessa interrata di pertinenza, infatti, è necessario che il diritto venga esteso al sottosuolo dell’area suddetta. Qualora, al termine dei lavori dell’asilo comunale (individuato nell’allegato 1 bis con perimetro fucsia) venisse constatata l’impossibilità di realizzare parte dei 6 parcheggi ad esso pertinenziali al di sotto dell’area di insistenza dell’asilo medesimo, è fatto obbligo all’EDISU. di mettere a disposizione della Città, senza corrispettivo in denaro, i posti auto non realizzati.
Tutti i fabbricati dovranno essere accatastati o catastalmente ridenunciati nella consistenza definitiva a cura e spese dell’EDISU, cui faranno altresì carico le spese per la definizione congiunta delle parti comuni (quali, ad esempio, la rampa, i locali tecnici e la scala di sicurezza) e delle servitù reciproche, da farsi constare con apposito atto di regolamentazione.
La durata del diritto di superficie viene stabilita in 30 anni con decorrenza dalla stipulazione del rogito notarile; poiché peraltro si ritiene di dover equiparare la scadenza dei diritti su entrambi gli isolati, si conviene che lo ius aedificandi su San Liborio 2 decorra dalla data di stipulazione e si estingua dopo 30 anni, data costituente termine finale anche per il diritto di superficie e la proprietà superficiaria su San Liborio 1. Inoltre, alla scadenza del termine sopra indicato i diritti si estingueranno e le aree torneranno in piena proprietà della Città. Parimenti gli edifici di nuova costruzione, gli accrescimenti, le attrezzature, gli impianti e le infrastrutture apportate diverranno proprietà della Città senza che da quest’ultima sia dovuto compenso, corrispettivo o indennità di sorta.
La Città potrà rinnovare, nell’osservanza delle norme che saranno allora vigenti, la convenzione costitutiva dei diritti alla loro scadenza per pari periodo, previa richiesta scritta dell’EDISU, che pervenga almeno un anno prima.
In ogni caso è fatto divieto all’EDISU, a pena di risoluzione del contratto, non solo di modificare la destinazione d’uso degli immobili per tutta la durata del diritto, ma altresì di cedere il diritto di superficie/proprietà superficiaria salvo, compatibilmente con i vincoli di cui al D.M. 116/2001, che si tratti di trasferimento a favore di soggetto giuridico nel quale il precitato Ente si sia trasformato, incorporato, fuso e scisso, che persegua i medesimi fini istituzionali e che comunque configuri la continuità soggettiva e la prosecuzione della sua attività. Alla scadenza del diritto di superficie il compendio dovrà essere riconsegnato alla Città libero da pesi, pegni, ipoteche, obblighi contrattuali, privilegi anche fiscali, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, liti pendenti e vincoli di qualsiasi natura.
L’EDISU dovrà riconsegnare le aree e quanto realizzato sulle stesse alla Città in buone condizioni di manutenzione. A tal fine, due anni prima della riconsegna alla Città lo stato degli immobili verrà accertato in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese:

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1) di approvare la costituzione senza corrispettivo in denaro, a favore dell’EDISU, del diritto di superficie trentennale su San Liborio 2, cioè sull’area compresa tra via Bellezia 21, 23, 25 e via Santa Chiara con entrostante fabbricato oggetto di recupero e trasformazione di proprietà della Città, subordinatamente all’erogazione del finanziamento statale quale indicato in premessa alle condizioni e con le modalità indicate in narrativa che qui si danno per riportate e trascritte;
2) di approvare, analogamente, la cessione della proprietà superficiaria con efficacia differita dalla data di fine lavori (fatta constare con apposito verbale) e con scadenza della stessa al termine del diritto di cui al punto 1 del presente dispositivo, senza corrispettivo in denaro, sui fabbricati in corso di ultimazione da parte della Città così come individuati nelle planimetrie allegate (all. 1 bis e 2 - nn. ) e compresi all’interno dell’isolato denominato San Liborio 1, alle condizioni e con le modalità indicate in narrativa che qui si danno per riportate e trascritte. Resta inteso che dalla data di fine lavori alla data del collaudo la Città avrà diritto di accesso agli immobili per l’esecuzione del collaudo stesso;
3) di rimandare a successivi provvedimenti della Giunta Comunale gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, compresa la sottoscrizione del contratto di comodato a favore del Comune di Torino riguardante i 24 posti auto pertinenziali di San Liborio 1, oltre ai posti auto di pertinenza dell'asilo comunale non realizzabili al di sotto dello stesso;
4) di approvare che le spese relative e conseguenti alla costituzione del diritto di superficie su San Liborio 2 e del diritto di superficie/proprietà superficiaria su San Liborio 1, ivi comprese le pratiche catastali ed igienico edilizie occorrenti, siano a carico dell’EDISU;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.