Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 75
2005 02124/064
OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E "L'AZIENDA ENERGIA E SERVIZI TORINO S.P.A." (SIGLABILE AES TORINO S.P.A.) - PROROGA DELLA DURATA NEL PERIODO TRANSITORIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 69 L. 23 AGOSTO 2004 N. 239 (LEGGE MARZANO): APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
L"Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A.",
siglabile "AES Torino S.p.A.", costituita con atto a
rogito notaio Marocco in data 27 marzo 2000 tra Italgas S.p.A.
ed AEM Torino S.p.A. (che rispettivamente detengono il 49% ed
il 51% del capitale sociale) a seguito del conferimento da parte
di Italgas del ramo d'azienda per la distribuzione del gas, è
divenuta titolare della concessione del pubblico servizio di distribuzione
del gas a mezzo rete (gasdotto) per tutti gli usi, nelle applicazioni
termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito nell'intero
territorio del Comune di Torino erogato sulla base della Convenzione
sottoscritta tra la Città e lItalgas S.p.A. in data
31 marzo 2000 in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 63/2000 del 27 marzo 2000 (mecc. 2000 01939/64), esecutiva
dal 10 aprile 2000.
La costituzione della società AES Torino S.p.A. tra Italgas
ed AEM Torino S.p.A. è nata dallopportunità
di attuare nel territorio della Città di Torino un esercizio
integrato dei servizi di distribuzione del gas e del teleriscaldamento
al fine di esplorare e sviluppare le sinergie esistenti tra tali
servizi ed allo scopo, tra laltro, di migliorare la qualità
dellambiente, la razionalizzazione ed il risparmio negli
usi dellenergia, quali elementi portanti di una politica
di sviluppo sostenibile a vantaggio della Città, il tutto
come meglio evidenziato nella deliberazione della Giunta Comunale
del 25 settembre 2001 (mecc. 2001 07774/64) che ha preso atto
dei conferimenti dei rami aziendali gas-teleriscaldamento in AES
Torino S.p.A..
La durata della predetta Convenzione è stata fissata al
31 dicembre 2010 in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 93 del 23 maggio 2000 (mecc. 2000 04397/64).
Lattività di distribuzione del gas è disciplinata
dal D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (cd. Decreto Letta), pubblicato
in G.U. del 20 giugno 2000 n. 142 ed entrato in vigore il 21 giugno
2000 attuativo della Direttiva n. 98/30/CE, nonché dalla
recente Legge 23 agosto 2004 n. 239 (così detta Legge Marzano)
entrata in vigore il 28 settembre 2004.
Il Decreto Letta nel riformare la disciplina del settore gas dispone
allart. 14 che lattività di distribuzione del
gas è attività di pubblico servizio da affidare
mediante gara per periodi non superiori a 12 anni, ferma restando
lattività di indirizzo, vigilanza, programmazione
e controllo da parte degli enti locali sulle attività di
distribuzione, che devono essere disciplinate sulla base di appositi
contratti di servizio con i gestori il cui contenuto è
fissato da un contratto tipo predisposto dallAutorità
per lEnergia Elettrica ed il Gas (AEEG).
Larticolo 15, commi 5-6-7-8, disciplina il regime di transizione
per lattività di distribuzione.
Il comma 5 dispone che per lattività di distribuzione
del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
del 21 giugno 2000
.. proseguano fino alla scadenza stabilita,
se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo
transitorio.
..
Decorso il periodo transitorio, lente locale procede allaffidamento
del servizio secondo le modalità previste dallart.14.
Ai sensi del comma 7 "Il periodo transitorio di cui al comma
5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre
2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni
sotto indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere
dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta
di servire unutenza complessivamente non inferiore a due
volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società
oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera
a), lutenza servita risulti superiore a centomila clienti
finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di
metri cubi allanno, ovvero limpresa operi in un ambito
corrispondente almeno allintero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera
a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale
sociale."
Infine il comma 8 dispone che "Ove ricorra più di
una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi
possono essere sommati".
A seguito dellentrata in vigore delle norme di riordino
del settore energetico, di cui alla Legge 23 agosto 2004 n. 239
(cd. Legge Marzano), la durata del predetto periodo transitorio
nellattività di distribuzione del gas è stata
oggetto di modifiche.
Lart. 1 comma 69 della legge Marzano stabilisce che "il
periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5 del
D.Lgs. 164/2000, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva
la facoltà per lEnte locale affidante o concedente
di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio,
qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.
E abrogato il comma 8 dellarticolo 15 dello stesso
Decreto Legislativo n. 164 del 2000."
La vigenza delle predette norme ha creato difficoltà interpretative
relativamente alla durata del periodo transitorio degli affidamenti
e delle concessioni non attribuiti con gara.
Più precisamente si sono affermate diverse possibili interpretazioni:
1) secondo la tesi sostenuta dallAutorità per lEnergia
Elettrica ed il Gas e dal TAR Lombardia, Sez. Brescia - sentenza
del 28 febbraio 2005 n.111, il termine ordinario del periodo transitorio
resta fissato al 31 dicembre 2005; esso deve comunque terminare
entro il 31 dicembre 2007 ("
termina entro
")
in caso di applicazione di una delle fattispecie di proroga di
cui allart. 15, comma 7 (la proroga massima legata alla
singola fattispecie è di due anni), fermo restando la proroga
discrezionale di un ulteriore anno da parte dellEnte concedente
(al massimo, quindi, il periodo transitorio può spingersi
sino al 31 dicembre 2008);
2) secondo la Circolare del Ministero delle Attività Produttive
prot. n. 2355 dell11 novembre 2004 (così detta circolare
Garribba) il periodo transitorio è da ritenersi prorogato
ex lege, per tutti gli affidamenti in corso, dal 31 dicembre 2005
al 31 dicembre 2007, facendo salve anche le ulteriori proroghe
di cui allart.15, comma 7, non cumulabili, nonché
la proroga discrezionale di un anno a cura dellEnte locale
(in tal caso il periodo transitorio può durare fino al
2010);
3) secondo una lettura più "espansiva" della
norma, supportata anche dalla predetta circolare Garribba, la
non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere "a",
"b" e "c" dellart. 15, comma 7 del Decreto
Letta opera "ex nunc", quindi permane il diritto al
cumulo delle ipotesi, già previsto dallabrogato comma
8 del citato Decreto Letta, per quei soggetti che abbiano maturato
i requisiti prima dellentrata in vigore della Legge Marzano.
Pertanto la durata massima del periodo transitorio può
giungere al 2013.
Il Legislatore ha fissato la durata naturale del periodo transitorio
al fine di contemperare distinti interessi di parte contrapposti
tra loro, ossia quello della collettività rivolto ad un
servizio efficiente, efficace, di qualità e possibilmente
meno oneroso in uno con linteresse dellente locale
e dallaltro, linteresse delle imprese di gestione
del servizio a non vedersi risolvere allimprovviso un rapporto
contrattuale, ma di avere il tempo per organizzarsi in vista della
liberalizzazione del mercato. Lo stesso legislatore ha inoltre
previsto da un lato la possibilità di incremento del periodo
transitorio (art. 15 comma 7 decreto Letta) dallaltro la
possibilità di una proroga unilaterale discrezionale di
un anno ai sensi dellart. 1 comma 69 della Legge n. 239
del 2004.
Per quanto riguarda la Città di Torino, per effetto delle
disposizioni normative sopra richiamate, si può ragionevolmente
sostenere che laffidamento ad AES Torino del servizio pubblico
locale di distribuzione del gas naturale ai clienti finali, già
fissato al 2010, è soggetto al termine anticipato di scadenza
al 31 dicembre 2007, fatta salva la proroga di un anno e gli altri
incrementi di legge.
Tuttavia dato atto della difficoltà interpretativa della
vigente legislazione in materia di regime di transizione e considerata
la continua evoluzione delle note esplicative, si reputa opportuno
scindere la possibilità di proroga di un anno prevista
dallarticolo 1, comma 69, della Legge 239/04, dalle possibilità
di incremento dei termini di cui allart. 15 del Decreto
Letta.
La proroga di un anno prevista dalla Legge Marzano, come detto,
deve essere adottata nel termine di sei mesi dalla sua entrata
in vigore e quindi entro il 28 marzo 2005.
Ancorché detto termine si possa ritenere non perentorio
(secondo linterpretazione del Ministero delle Attività
Produttive nella sopra citata Circolare prot. 2355 dell11
novembre 2004), pare opportuno che lEnte locale adotti tale
decisione per la necessità di dare da subito certezza operativa
allimpresa di distribuzione esistente sulla durata dellaffidamento.
Detta proroga è giustificata da reali motivi di pubblico
interesse che permettono alla Città e quindi alla collettività
di continuare a beneficiare dei vantaggi di una gestione integrata
dei servizi di distribuzione gas e teleriscaldamento, che stanno
rappresentando in questi anni un fattore chiave di successo che
consente sinergie, efficienza e ottimizzazione delle potenzialità
del sistema distributivo nellerogazione del servizio ai
clienti, garantendo elevati livelli di qualità.
Infatti a titolo esemplificativo, nellambito del progetto
di sviluppo del teleriscaldamento "Torino Centro" sono
state attuate sinergie tra la posa della rete di teleriscaldamento
e il rinnovo della rete gas. In particolare la posa della rete
di teleriscaldamento è coordinata con i lavori di rinnovo
della rete del gas e degli impianti di illuminazione pubblica
per minimizzare i disagi ed evitare la riapertura degli scavi
cittadini. AES Torino S.p.A. inoltre, ha ottenuto la certificazione
integrata qualità sicurezza ambiente ed opera con attenzione
alla cittadinanza ed intrattiene rapporti corretti con gli operatori
del mercato. La concessione della proroga consentirebbe pertanto
di portare a compimento gli investimenti e di ottimizzare lo stato
della rete e degli impianti secondo i migliori standard di sicurezza,
con notevoli benefici di interesse pubblico.
Si consideri ancora linteresse dellEnte Locale a disporre
di un maggior lasso di tempo per effettuare la gara, al fine di
ricercare contatti e sinergie per la creazione di aggregazioni
territoriali in modo da bandire una gara che possa interessare
larea sovracomunale, con evidenti benefici in termini di
efficienza ed economicità del servizio.
LAES Torino S.p.A., dal canto suo, ha sempre assicurato
una buona qualità del servizio ed un elevato impiego di
risorse ed investimenti per la manutenzione in buono stato di
efficienza delle reti di distribuzione e assicura al Comune la
percezione in via indiretta tramite la partecipazione di AEM Torino
S.p.A. di un significativo utile; inoltre la società è
disponibile a proseguire lattività di distribuzione
gas sino alla scadenza del periodo transitorio, comprensivo non
solo della proroga per un anno ma anche degli incrementi eventualmente
concessi dalla Città ai sensi dellart.15, comma 7
del D.Lgs.164/2000.
Ritenuto quindi che le motivazioni su esposte consentono di ravvisare
la sussistenza di motivazioni di pubblico interesse per la proroga
per un anno ai sensi dellart. 1 comma 69 della Legge 239/2004,
vista la predetta Circolare Ministeriale sul periodo transitorio
n. 2355/94, si propone che il Comune di Torino conceda allattuale
gestore AES Torino S.p.A. una proroga per un anno dal 31 dicembre
2007 al 31 dicembre 2008 della Concessione in essere per lerogazione
del pubblico servizio di distribuzione del gas.
Valutata positivamente questa prima proroga alla luce del pubblico
interesse alla prosecuzione del servizio pubblico in oggetto e,
considerando che a favore della società AES Torino S.p.A.
si sono verificati prima dellentrata in vigore della Legge
Marzano i presupposti di incremento dei termini previsti dalla
lettera b) (gas naturale distribuito superiore a cento milioni
di metri cubi allanno) e dalla lettera c) (capitale privato
costituente almeno il 40% del capitale sociale) dellart.15
comma 7 del D.Lgs.164/2000, si ritiene inoltre opportuno confermare
sin dora linteresse della Città a concedere
uno o più degli incrementi sopra previsti dal Decreto Letta,
del periodo transitorio, di modo che laffidamento prosegua
almeno fino al 31 dicembre 2010, previa valutazione da parte del
Consiglio Comunale della sussistenza dei presupposti di diritto
e delle ragioni di opportunità per concedere gli incrementi
stessi.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di prorogare per un anno dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre
2008, ai sensi dellart.1, comma 69 della Legge 23 agosto
2004 n. 239 (cd. Legge Marzano), per le ragioni di pubblico interesse
espresse in narrativa e che qui si richiamano e vista la Circolare
del Ministero delle Attività Produttive n. 2355 del 10
novembre 2004, la durata del periodo transitorio di cui allart.
15 comma 5 del D.Lgs. 164/2000 (Decreto Letta), confermando conseguentemente
lattuale affidamento del servizio pubblico di distribuzione
del gas a mezzo rete (gasdotto) per tutti gli usi, nelle applicazioni
termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito nell'intero
territorio del Comune di Torino all"Azienda Energia
e Servizi S.p.A." fino al 31 dicembre 2008;
2) di demandare a successiva deliberazione la valutazione della
sussistenza dei presupposti di diritto e delle ragioni di opportunità
per concedere uno o più degli incrementi previsti dal Decreto
Letta, e predisporre gli atti eventualmente necessari ad integrare
il vigente rapporto contrattuale di concerto con il gestore AES
Torino S.p.A., dando atto che lo stesso ha maturato prima dellentrata
in vigore della Legge Marzano entrambi i requisiti previsti dalle
lettere b) e c) dellart.15 comma 7 del D.Lgs. 164/2000 e
che il Comune di Torino ha interesse alla prosecuzione della gestione
del servizio pubblico in oggetto, fatte salve ulteriori diverse
disposizioni al riguardo;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.