Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 75
2005 02124/064

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 MAGGIO 2005

(proposta dalla G.C. 24 marzo 2005)

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E "L'AZIENDA ENERGIA E SERVIZI TORINO S.P.A." (SIGLABILE AES TORINO S.P.A.) - PROROGA DELLA DURATA NEL PERIODO TRANSITORIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 69 L. 23 AGOSTO 2004 N. 239 (LEGGE MARZANO): APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

L’"Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A.", siglabile "AES Torino S.p.A.", costituita con atto a rogito notaio Marocco in data 27 marzo 2000 tra Italgas S.p.A. ed AEM Torino S.p.A. (che rispettivamente detengono il 49% ed il 51% del capitale sociale) a seguito del conferimento da parte di Italgas del ramo d'azienda per la distribuzione del gas, è divenuta titolare della concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas a mezzo rete (gasdotto) per tutti gli usi, nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito nell'intero territorio del Comune di Torino erogato sulla base della Convenzione sottoscritta tra la Città e l’Italgas S.p.A. in data 31 marzo 2000 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/2000 del 27 marzo 2000 (mecc. 2000 01939/64), esecutiva dal 10 aprile 2000.
La costituzione della società AES Torino S.p.A. tra Italgas ed AEM Torino S.p.A. è nata dall’opportunità di attuare nel territorio della Città di Torino un esercizio integrato dei servizi di distribuzione del gas e del teleriscaldamento al fine di esplorare e sviluppare le sinergie esistenti tra tali servizi ed allo scopo, tra l’altro, di migliorare la qualità dell’ambiente, la razionalizzazione ed il risparmio negli usi dell’energia, quali elementi portanti di una politica di sviluppo sostenibile a vantaggio della Città, il tutto come meglio evidenziato nella deliberazione della Giunta Comunale del 25 settembre 2001 (mecc. 2001 07774/64) che ha preso atto dei conferimenti dei rami aziendali gas-teleriscaldamento in AES Torino S.p.A..
La durata della predetta Convenzione è stata fissata al 31 dicembre 2010 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 23 maggio 2000 (mecc. 2000 04397/64).
L’attività di distribuzione del gas è disciplinata dal D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (cd. Decreto Letta), pubblicato in G.U. del 20 giugno 2000 n. 142 ed entrato in vigore il 21 giugno 2000 attuativo della Direttiva n. 98/30/CE, nonché dalla recente Legge 23 agosto 2004 n. 239 (così detta Legge Marzano) entrata in vigore il 28 settembre 2004.
Il Decreto Letta nel riformare la disciplina del settore gas dispone all’art. 14 che l’attività di distribuzione del gas è attività di pubblico servizio da affidare mediante gara per periodi non superiori a 12 anni, ferma restando l’attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo da parte degli enti locali sulle attività di distribuzione, che devono essere disciplinate sulla base di appositi contratti di servizio con i gestori il cui contenuto è fissato da un contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG).
L’articolo 15, commi 5-6-7-8, disciplina il regime di transizione per l’attività di distribuzione.
Il comma 5 dispone che per l’attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data del 21 giugno 2000 ….. proseguano fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio.……..
Decorso il periodo transitorio, l’ente locale procede all’affidamento del servizio secondo le modalità previste dall’art.14.
Ai sensi del comma 7 "Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un’utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l’utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all’anno, ovvero l’impresa operi in un ambito corrispondente almeno all’intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale."
Infine il comma 8 dispone che "Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati".
A seguito dell’entrata in vigore delle norme di riordino del settore energetico, di cui alla Legge 23 agosto 2004 n. 239 (cd. Legge Marzano), la durata del predetto periodo transitorio nell’attività di distribuzione del gas è stata oggetto di modifiche.
L’art. 1 comma 69 della legge Marzano stabilisce che "il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5 del D.Lgs. 164/2000, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l’Ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.……… E’ abrogato il comma 8 dell’articolo 15 dello stesso Decreto Legislativo n. 164 del 2000."
La vigenza delle predette norme ha creato difficoltà interpretative relativamente alla durata del periodo transitorio degli affidamenti e delle concessioni non attribuiti con gara.
Più precisamente si sono affermate diverse possibili interpretazioni:
1) secondo la tesi sostenuta dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e dal TAR Lombardia, Sez. Brescia - sentenza del 28 febbraio 2005 n.111, il termine ordinario del periodo transitorio resta fissato al 31 dicembre 2005; esso deve comunque terminare entro il 31 dicembre 2007 ("…termina entro…") in caso di applicazione di una delle fattispecie di proroga di cui all’art. 15, comma 7 (la proroga massima legata alla singola fattispecie è di due anni), fermo restando la proroga discrezionale di un ulteriore anno da parte dell’Ente concedente (al massimo, quindi, il periodo transitorio può spingersi sino al 31 dicembre 2008);
2) secondo la Circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 2355 dell’11 novembre 2004 (così detta circolare Garribba) il periodo transitorio è da ritenersi prorogato ex lege, per tutti gli affidamenti in corso, dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007, facendo salve anche le ulteriori proroghe di cui all’art.15, comma 7, non cumulabili, nonché la proroga discrezionale di un anno a cura dell’Ente locale (in tal caso il periodo transitorio può durare fino al 2010);
3) secondo una lettura più "espansiva" della norma, supportata anche dalla predetta circolare Garribba, la non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere "a", "b" e "c" dell’art. 15, comma 7 del Decreto Letta opera "ex nunc", quindi permane il diritto al cumulo delle ipotesi, già previsto dall’abrogato comma 8 del citato Decreto Letta, per quei soggetti che abbiano maturato i requisiti prima dell’entrata in vigore della Legge Marzano. Pertanto la durata massima del periodo transitorio può giungere al 2013.
Il Legislatore ha fissato la durata naturale del periodo transitorio al fine di contemperare distinti interessi di parte contrapposti tra loro, ossia quello della collettività rivolto ad un servizio efficiente, efficace, di qualità e possibilmente meno oneroso in uno con l’interesse dell’ente locale e dall’altro, l’interesse delle imprese di gestione del servizio a non vedersi risolvere all’improvviso un rapporto contrattuale, ma di avere il tempo per organizzarsi in vista della liberalizzazione del mercato. Lo stesso legislatore ha inoltre previsto da un lato la possibilità di incremento del periodo transitorio (art. 15 comma 7 decreto Letta) dall’altro la possibilità di una proroga unilaterale discrezionale di un anno ai sensi dell’art. 1 comma 69 della Legge n. 239 del 2004.
Per quanto riguarda la Città di Torino, per effetto delle disposizioni normative sopra richiamate, si può ragionevolmente sostenere che l’affidamento ad AES Torino del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale ai clienti finali, già fissato al 2010, è soggetto al termine anticipato di scadenza al 31 dicembre 2007, fatta salva la proroga di un anno e gli altri incrementi di legge.
Tuttavia dato atto della difficoltà interpretativa della vigente legislazione in materia di regime di transizione e considerata la continua evoluzione delle note esplicative, si reputa opportuno scindere la possibilità di proroga di un anno prevista dall’articolo 1, comma 69, della Legge 239/04, dalle possibilità di incremento dei termini di cui all’art. 15 del Decreto Letta.
La proroga di un anno prevista dalla Legge Marzano, come detto, deve essere adottata nel termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore e quindi entro il 28 marzo 2005.
Ancorché detto termine si possa ritenere non perentorio (secondo l’interpretazione del Ministero delle Attività Produttive nella sopra citata Circolare prot. 2355 dell’11 novembre 2004), pare opportuno che l’Ente locale adotti tale decisione per la necessità di dare da subito certezza operativa all’impresa di distribuzione esistente sulla durata dell’affidamento.
Detta proroga è giustificata da reali motivi di pubblico interesse che permettono alla Città e quindi alla collettività di continuare a beneficiare dei vantaggi di una gestione integrata dei servizi di distribuzione gas e teleriscaldamento, che stanno rappresentando in questi anni un fattore chiave di successo che consente sinergie, efficienza e ottimizzazione delle potenzialità del sistema distributivo nell’erogazione del servizio ai clienti, garantendo elevati livelli di qualità.
Infatti a titolo esemplificativo, nell’ambito del progetto di sviluppo del teleriscaldamento "Torino Centro" sono state attuate sinergie tra la posa della rete di teleriscaldamento e il rinnovo della rete gas. In particolare la posa della rete di teleriscaldamento è coordinata con i lavori di rinnovo della rete del gas e degli impianti di illuminazione pubblica per minimizzare i disagi ed evitare la riapertura degli scavi cittadini. AES Torino S.p.A. inoltre, ha ottenuto la certificazione integrata qualità sicurezza ambiente ed opera con attenzione alla cittadinanza ed intrattiene rapporti corretti con gli operatori del mercato. La concessione della proroga consentirebbe pertanto di portare a compimento gli investimenti e di ottimizzare lo stato della rete e degli impianti secondo i migliori standard di sicurezza, con notevoli benefici di interesse pubblico.
Si consideri ancora l’interesse dell’Ente Locale a disporre di un maggior lasso di tempo per effettuare la gara, al fine di ricercare contatti e sinergie per la creazione di aggregazioni territoriali in modo da bandire una gara che possa interessare l’area sovracomunale, con evidenti benefici in termini di efficienza ed economicità del servizio.
L’AES Torino S.p.A., dal canto suo, ha sempre assicurato una buona qualità del servizio ed un elevato impiego di risorse ed investimenti per la manutenzione in buono stato di efficienza delle reti di distribuzione e assicura al Comune la percezione in via indiretta tramite la partecipazione di AEM Torino S.p.A. di un significativo utile; inoltre la società è disponibile a proseguire l’attività di distribuzione gas sino alla scadenza del periodo transitorio, comprensivo non solo della proroga per un anno ma anche degli incrementi eventualmente concessi dalla Città ai sensi dell’art.15, comma 7 del D.Lgs.164/2000.
Ritenuto quindi che le motivazioni su esposte consentono di ravvisare la sussistenza di motivazioni di pubblico interesse per la proroga per un anno ai sensi dell’art. 1 comma 69 della Legge 239/2004, vista la predetta Circolare Ministeriale sul periodo transitorio n. 2355/94, si propone che il Comune di Torino conceda all’attuale gestore AES Torino S.p.A. una proroga per un anno dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 della Concessione in essere per l’erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas.
Valutata positivamente questa prima proroga alla luce del pubblico interesse alla prosecuzione del servizio pubblico in oggetto e, considerando che a favore della società AES Torino S.p.A. si sono verificati prima dell’entrata in vigore della Legge Marzano i presupposti di incremento dei termini previsti dalla lettera b) (gas naturale distribuito superiore a cento milioni di metri cubi all’anno) e dalla lettera c) (capitale privato costituente almeno il 40% del capitale sociale) dell’art.15 comma 7 del D.Lgs.164/2000, si ritiene inoltre opportuno confermare sin d’ora l’interesse della Città a concedere uno o più degli incrementi sopra previsti dal Decreto Letta, del periodo transitorio, di modo che l’affidamento prosegua almeno fino al 31 dicembre 2010, previa valutazione da parte del Consiglio Comunale della sussistenza dei presupposti di diritto e delle ragioni di opportunità per concedere gli incrementi stessi.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di prorogare per un anno dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art.1, comma 69 della Legge 23 agosto 2004 n. 239 (cd. Legge Marzano), per le ragioni di pubblico interesse espresse in narrativa e che qui si richiamano e vista la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 2355 del 10 novembre 2004, la durata del periodo transitorio di cui all’art. 15 comma 5 del D.Lgs. 164/2000 (Decreto Letta), confermando conseguentemente l’attuale affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas a mezzo rete (gasdotto) per tutti gli usi, nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito nell'intero territorio del Comune di Torino all’"Azienda Energia e Servizi S.p.A." fino al 31 dicembre 2008;
2) di demandare a successiva deliberazione la valutazione della sussistenza dei presupposti di diritto e delle ragioni di opportunità per concedere uno o più degli incrementi previsti dal Decreto Letta, e predisporre gli atti eventualmente necessari ad integrare il vigente rapporto contrattuale di concerto con il gestore AES Torino S.p.A., dando atto che lo stesso ha maturato prima dell’entrata in vigore della Legge Marzano entrambi i requisiti previsti dalle lettere b) e c) dell’art.15 comma 7 del D.Lgs. 164/2000 e che il Comune di Torino ha interesse alla prosecuzione della gestione del servizio pubblico in oggetto, fatte salve ulteriori diverse disposizioni al riguardo;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.