Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

 n. ord. 100
2005 02034/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 GIUGNO 2005

(proposta dalla G.C. 31 marzo 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 114 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'AREA COMPRESA TRA LE VIE MONTEPONI, MONTE SEI BUSI E IL PIAZZALE POLA. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda un’area ubicata nella Circoscrizione Amministrativa 10 Mirafiori Sud, delimitata dalle vie Monteponi, Monte Sei Busi e dal Piazzale Pola, destinata dal Piano Regolatore Generale a Servizi Pubblici S lettera "i" - Istruzione inferiore.
La Circoscrizione 10, a seguito dell’abbattimento degli edifici scolastici esistenti sulla predetta area (succursale della scuola media Salvemini), ha manifestato l’intenzione di utilizzare la stessa in modo differente rispetto a quanto originariamente prescritto dal Piano Regolatore.
Rilevata la carenza, nella zona, di impianti sportivi di medie dimensioni, è stata ipotizzata la realizzazione di una grande palestra in grado di ospitare vari giochi al coperto, dalla palla a volo al calcetto, con una tribuna sufficientemente ampia da accogliere un considerevole numero di spettatori.
La Circoscrizione 10 ha, pertanto, aderito alla proposta dell’Assessorato allo Sport di destinare tale area ad impiantistica sportiva con eventuali parcheggi nel sottosuolo e ha, quindi, richiesto di predisporre la necessaria variazione urbanistica.
La Divisione Grandi Opere ed Edilizia per i Servizi Educativi - Sportivi ed Olimpici, interpellata in merito dal Settore Strumentazione Urbanistica, ha dato il nulla osta alla predisposizione di una variante urbanistica al fine di attuare sull’area in questione attrezzature sportive e parcheggi pubblici, specificando che sulla stessa non esistono progetti o interessi da parte del Settore competente in materia di Edilizia Scolastica.
Da un sopralluogo effettuato è stata rilevata la presenza sull’area di un elettrodotto in esercizio denominato "Nichelino - Collegno" Terna A e Terna B, la cui tensione è di 66 KV della Reti Ferroviarie Italiane (R.F.I.). A questo proposito, al fine della pubblica incolumità, si sottolinea che di tale presenza si dovrà tenere conto già nella fase progettuale e prima dell’attuazione degli interventi, nel rispetto del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile a cui sono sottoposte le aree con la presenza di tali infrastrutture.
Premesso quanto sopra, considerate le mutate esigenze sociali, al fine di perseguire gli obiettivi evidenziati dalla Circoscrizione 10, ritenuti di pubblico interesse, si rende necessario fare ricorso ad una variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art.17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
La variante prevede :
a) la variazione di destinazione urbanistica da area a Servizi Pubblici "S", lettera "i" istruzione inferiore ad area a Servizi Pubblici "S", lettere "v" aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport e "p" parcheggi;
b) la conseguente variazione nella tavola n. 1 di azzonamento del P.R.G. alla scala 1:5.000 con l’introduzione delle lettere "v" e "p" in sostituzione della lettera "i" – istruzione inferiore.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici, poiché viene modificata la tipologia di servizi nell’ambito di quelli richiesti come fabbisogno standard ai sensi dell’articolo 21 della L.U.R.. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, le Varianti parziali al P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G. stesso, non producono gli effetti di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Il provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente che è parte sostanziale e integrante dell’allegato 1.
Si rammenta che per i nuovi impianti sportivi vi è l’obbligo di redigere una valutazione di impatto acustico (ex art. 8, comma 2 L. 447/1995 e art. 10, L.R. 52/2000) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5 febbraio 2004, SO n. 2) e che le componenti in opera e gli impianti tecnologici devono rispettare i requisiti acustici passivi stabiliti dal D.M. 5 dicembre 1997.
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa, unitamente al suo allegato tecnico, al Consiglio della Circoscrizione 10, per l'espressione del parere di competenza.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 12 maggio 2005 che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per quanto espresso in narrativa qui integralmente richiamato:
1) di adottare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. la Variante parziale n. 114 al vigente P.R.G. concernente l’area delimitata da via Monteponi, via Monte Sei Busi e piazzale Pola, già occupata da una succursale della scuola media Salvemini, come illustrato in dettaglio nell’elaborato che costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione (all. 1 - n.              ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.