Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

      n. ord. 58
2005 02031/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 APRILE 2005

(proposta dalla G.C. 22 marzo 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REALIZZAZIONE NELL'IMMOBILE EX CARPANO DI UN PARCO ENOGASTRONOMICO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 7 LETTERA D E 19 COMMA 5 DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Tessore.

Con deliberazione n. 117 del 24 luglio 2003 il Consiglio Comunale di Torino ha approvato la variante parziale n. 65 al P.R.G. ai sensi dell’art. 17, comma 7, L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, relativa alle aree Carpano ed ex Pastificio Italiano, a fini di complessiva riqualificazione dell’area limitrofa al centro Lingotto, con previsione di una nuova Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.30 Carpano".
La variante approvata individua quale area a servizi dell'Ambito una porzione del complesso Carpano con destinazione attrezzature di interesse comune (sedi per associazionismo, centri civici e sedi amministrative decentrate), fondazioni culturali; attività di interesse pubblico generale (attrezzature fieristiche e commerciali), centri commerciali pubblici, manifestazioni temporanee culturali, ricreative e fieristico-espositive, parcheggi.
In via anticipata rispetto alla trasformazione dell'Ambito e in previsione dell'evento olimpico è pervenuta alla Città, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 comma 5 delle N.U.E.A. del P.R.G., una proposta di realizzazione nella porzione dell’immobile ex Carpano summenzionato di un Parco Enogastronomico, conforme alla destinazione d’uso a servizi pubblici da parte della Società Eataly s.r.l., in qualità di operatore specializzato nel settore, d’intesa con la Società Finam s.r.l., attuale proprietaria dell’immobile.
L'art. 19 comma 5 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente ammette, infatti, l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico, previa stipulazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2004 (mecc. 2004 05552/069) si è preso atto della proposta e dell’interesse pubblico della stessa, tenuto conto che il Parco Enogastronomico risponde alle finalità già rappresentate nell'elaborazione della variante Carpano, volte a garantire una valorizzazione dello storico stabilimento, sia in termini di recupero fisico-funzionale, sia in termini di usi coerenti con la destinazione storica dell'edificio, e considerato anche il rilevante incremento di attrattività che un insediamento di questo tipo esercita nell'ambito territoriale Lingotto/Carpano in via di complessiva riqualificazione.
La proposta ha l'obiettivo di promuovere la diffusione di alimenti caratterizzati dall’elevata qualità in un ambiente informale e a prezzi accessibili coniugando promozione e formazione di una sana ed avanzata cultura alimentare e attività didattiche di servizio pubblico che saranno rivolte alla collettività. In particolare, le aree didattico-culturali in senso stretto occuperanno fisicamente oltre un terzo del complesso e saranno a disposizione delle scuole secondo termini e modalità da concordarsi e la Sala Conferenze sarà messa a disposizione della Città gratuitamente ogni volta che verrà richiesta.
Al fine di verificare l'esistenza di eventuali altri operatori interessati all'operazione, si è provveduto a pubblicare sul quotidiano "La Repubblica" in data 12 settembre 2004 la proposta pervenuta, per consentire, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, la presentazione di progetti conformi alla destinazione d’uso del P.R.G. vigente.
In esito a tale pubblicazione nessuna ulteriore proposta è pervenuta alla Città.
Ciò premesso, si è ritenuto di poter definire i rapporti con il soggetto gestore, quale sopra individuato, con apposita convenzione che disciplini il regime giuridico del bene e la sua fruibilità pubblica in coerenza con il vincolo di destinazione a servizio pubblico, che costituisce oggetto di approvazione del presente provvedimento. Prima della sottoscrizione di detta convenzione, il soggetto gestore acquisirà altresì la proprietà dell'immobile da mettere a disposizione della Città.
Fermi restando gli usi specificamente indicati e rappresentati nella convenzione, l'intervento di restauro dello stabilimento ex Carpano sarà integralmente realizzato a cura e spese della Eataly s.r.l. sulla base di progetti approvati dalla Città e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle planimetrie allegate alla convenzione.
Tenuto conto degli investimenti effettuati dall'operatore privato e della messa a disposizione a titolo gratuito per l'intera durata della convenzione degli spazi a servizio pubblico, si è ritenuto congruo che la proprietà assoggetti all'uso pubblico in favore della Città di Torino per la durata di 60 anni la porzione del complesso Carpano destinato a servizi pubblici.
Alla scadenza dei 60 anni l'immobile passerà in proprietà a titolo gratuito alla Città, previa verifica tecnica del buono stato manutentivo dello stesso.
La stipula della convenzione dovrà avvenire nel termine di 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.
E', infatti, attualmente in corso di adozione la modifica e il completamento del Piano Particolareggiato Lingotto che comprende una porzione dell’ "Ambito 12.30 Carpano" e che prevede la realizzazione, sulla porzione ovest del complesso Carpano e su una parte dell’attuale parcheggio Lingotto, di una SLP pari a 10.500 mq., di cui mq. 8.320 derivanti dai diritti edificatori dell’"Ambito 12.30 Carpano" e mq. 2180 derivanti dall’edificabilità residua del Piano Particolareggiato Lingotto.
L'intervento edilizio comporterà, inoltre, per la Società Eataly s.r.l. la corresponsione di oneri di urbanizzazione nella misura prevista per i servizi pubblici convenzionati.
A scomputo di tali oneri saranno realizzate opere di sistemazione della piazza pedonale fronteggiante il lato sud del complesso Carpano di proprietà della Città secondo le modalità ordinarie precisate dalla Città con apposito provvedimento.
Per gli ulteriori aspetti si rimanda allo schema di convenzione allegato quale parte integrante della presente deliberazione (all. 1).
A norma dell'art. 43, 1° comma, del Regolamento Comunale sul Decentramento, la proposta di deliberazione è stata trasmessa per il prescritto parere al Consiglio della Circoscrizione 9 che, nella seduta del 18 aprile 2005, con deliberazione atto n. 34 (mecc. 2005 02702/092), ha espresso parere favorevole (all. 2 - n. ) subordinato al mantenimento delle quattro cisterne e delle scalette a chiocciola da cui sono fiancheggiate, alla creazione di un "presidio ecomuseale" e alla gratuità della Sala Conferenze per la Circoscrizione 9.
A tali richieste si controdeduce quanto segue.
Il progetto di recupero della parte storica dello stabilimento Carpano, finalizzato alla realizzazione del Parco Enogastronomico, pone particolare attenzione alla preservazione del carattere architettonico unitario del complesso valorizzandone nel contempo gli elementi peculiari quali le articolate corti interne (che diventano spazio coperto fruibile collegato con la nuova piazza pedonale) e lo spazio "monumentale" a doppia altezza che ospita le cisterne fiancheggiate dalle scalette in ghisa.
Tale progetto è stato elaborato dalla proprietà in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte che ha convenuto sull’opportunità di ridurre il numero delle cisterne a due ritenendolo sufficiente per mantenere la memoria di tali strutture e considerando corretto "liberare" lo spazio centrale per permettere la giusta valorizzazione percettiva della doppia altezza.
Le due cisterne mantenute nel progetto risultano essere le più interessanti dal punto di vista architettonico e conservativo, mentre le cisterne che saranno rimosse presentano caratteristiche meno significative.
La riduzione del numero delle cisterne è, altresì, necessaria per la distribuzione funzionale delle attività previste e per consentire la realizzazione del principale passaggio di collegamento tra la piazza esterna e il cortile coperto.
Le scalette in ghisa verranno tutte mantenute e opportunamente ricollocate all’interno del complesso.
Riguardo la creazione di un "presidio ecomuseale" all’interno del Parco Enogastronomico è già previsto al piano primo uno spazio museale che dovrebbe ospitare attrezzature e elementi attinenti alle attività storiche ospitate nell’edificio, integrate con tematiche inerenti il Parco Enogastronomico. Tale spazio museale dovrebbe essere organizzato all’interno della rete degli Ecomusei della Città. Pertanto, sarà cura degli uffici competenti intraprendere tale iniziativa di concerto con la Circoscrizione interessata con la quale sarà esaminata la proposta avanzata.
Infine, l'art. 5 dello schema di Convenzione allegato alla deliberazione in oggetto prevede espressamente che la Sala Conferenze venga messa a disposizione del Territorio ed in particolare della Città di Torino gratuitamente ogni volta che verrà richiesta.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (all. 1 - 1/1 - 1/2 - 1/3 - nn.                          ), da stipularsi tra la Città di Torino e la Società Eataly s.r.l. avente ad oggetto la realizzazione nell’immobile ex Carpano di un Parco Enogastronomico, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 lett. D e 19 comma 5 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale, conforme alla destinazione d’uso a servizi pubblici prevista dalla Variante n. 65;
2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra la Città di Torino e la Società Eataly s.r.l., e ognuna in persona del proprio legale rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante ed al rappresentante della Città di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico - formale al pari giudicate opportune e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
3) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.