Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

n. ord. 76
2005 01988/101

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 MAGGIO 2005

(proposta dalla G.C. 22 marzo 2005)

OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006. RIDEFINIZIONE INTERVENTI SULL'AREA EX STADIO COMUNALE. MODIFICA PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 17 FEBBRAIO 2003 (MECC. 2002 11926/072).

Proposta del Sindaco Chiamparino,
e degli Assessori Tessore, Peveraro, Montabone e Viano.

In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico Nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto. Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell'area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell'ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un'ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all'appuntamento olimpico, bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico ed in coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, come predisposta dal TOROC.
Successivamente, la Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 luglio 2002 (mecc. 2002 05505/108), ha preso atto dell’esito del concorso internazionale di progettazione e ha approvato il progetto preliminare dell’impianto "Hockey 1" riservandosi, peraltro, di approvare con successivi provvedimenti i progetti preliminari dei lotti definiti Piazza d’Armi, Campi Combi ed Area Stadio Comunale.
I rapporti tra Città, TOROC e Agenzia, per ciò che concerne la realizzazione dell’impianto denominato "Hockey 1", sono regolati da una specifica convenzione approvata dal Consiglio Comunale della Città con deliberazione in data 17 febbraio 2003 (mecc. 2002 11926/072). Detta convenzione prevede, in conformità a quanto già previsto nel Piano, la realizzazione – con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000 – dell’impianto "Hockey 1" in 2 lotti, di cui il lotto "A1" comprendente la costruzione dell’impianto dell’Hockey e il lotto "A2" la ristrutturazione di una porzione dei locali posti sotto la Tribuna Est di 2.500 mq. circa dello Stadio Comunale.
La Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 febbraio 2003 (mecc. 2003 00526/009), ha approvato apposita variante al vigente Piano Regolatore Generale, intesa alla trasformazione dello Stadio Comunale, dell’area di Piazza d’Armi, dell’area denominata Campi Combi, dell’area denominata Nuova Piscina Comunale.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 giugno 2003 (mecc. 2003 04189/066) la Città ha approvato, con alcune specifiche raccomandazioni ed indirizzi, il trasferimento di proprietà superficiaria e la costituzione di diritto di superficie sull’area Stadio Comunale in capo alla Torino Calcio S.p.A. ("Torino Calcio"), prevedendo a carico della Città e della Torino Calcio specifiche obbligazioni finalizzate allo svolgimento dei Giochi Olimpici.
L’atto di trasferimento di proprietà superficiaria e di costituzione del diritto di superficie in capo alla Torino Calcio, poi stipulato in data 14 luglio 2003 (rep. 26967, racc. 13469), fa riferimento all’utilizzo dello Stadio Comunale da parte del TOROC, alla ristrutturazione dei locali posti sotto la Tribuna Est e alla ristrutturazione e concessione in uso all’Istituto Medicina dello Sport di un’area all’interno dello Stadio Comunale.
Al fine di agevolare la realizzazione dell’intervento previsto nei locali di sottotribuna Nord Est, sia per ragioni legate alla tempistica sia per non creare interferenze tra gli interventi appaltati dall’Agenzia e quelli di competenza di Torino Calcio, la Città, il TOROC e l’Agenzia medesima hanno determinato di comune accordo di stralciare, mediante sottoscrizione di uno specifico atto aggiuntivo e modificativo, dalla convenzione a suo tempo sottoscritta l’intervento di ristrutturazione della porzione dei locali posti sotto la Tribuna Nord Est dello Stadio Comunale (lotto "A2"), con contestuale impegno di realizzazione dello stesso da parte del TOROC con risorse proprie (all. 1).
L’Agenzia, a fronte dello stralcio di cui sopra, si è impegnata ad eseguire, con i fondi di cui alle Legge n. 285/2000 e in conformità alle indicazioni che saranno fornite dal Comitato di Regia di cui all’articolo 1, comma 1bis, della stessa Legge n. 285/2000, interventi e/o opere nell’ambito territoriale della Città finalizzate allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.
La Città, dal canto suo, si è resa disponibile a realizzare, d’intesa con il TOROC, interventi su beni di sua proprietà ritenuti necessari anche ai fini dell’evento olimpico ed aventi carattere non temporaneo, per un importo non superiore a quello impiegato dal TOROC per la realizzazione dell’intervento a suo carico, stimabile sin d’ora in una somma comunque non superiore a Euro 961.800,00 oltre I.V.A. che corrisponde al valore degli interventi nei locali di sottotribuna Nord Est da finanziarsi a carico della Città con mutuo da contrarre a medio/lungo termine. L'erogazione della spesa è subordinata al perfezionamento del finanziamento.
Inoltre, nel caso dei lotti di ristrutturazione dei locali di sottotribuna Sud Est, da destinarsi all’Istituto di Medicina dello Sport, in seguito a specifiche indicazioni e/o richieste provenienti dallo stesso Istituto, dal Comando Vigili del Fuoco e dalla competente Azienda Sanitaria Locale, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto di ristrutturazione di tali locali da concedersi poi in uso, ai sensi di quanto previsto dall’atto di trasferimento di proprietà superficiaria e di costituzione del diritto di superficie in favore in capo alla Torino Calcio, allo stesso Istituto di Medicina dello Sport.
Tali modifiche che hanno riguardato principalmente l’aspetto impiantistico della ristrutturazione di tale porzione dello Stadio comportano un maggiore onere, rispetto a quello previsto a carico del Torino Calcio S.p.A. nel contratto tra la medesima e la Città di Torino del 14 luglio 2003, di Euro 724.630,00 IVA compresa, valore stimato dagli Uffici Tecnici della Città.
Tali maggiori interventi saranno eseguiti dal Torino Calcio S.p.A. e riconosciuti dalla Città alla società medesima secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2004 (mecc. 2004 12479/010), esecutiva dall’8 gennaio 2005.
A sua volta, l’Istituto di Medicina dello Sport riconoscerà tale importo alla Città secondo le modalità contenute in apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2004 (mecc. 2004 12479/010).
La Città e il TOROC hanno altresì ritenuto opportuno e necessario allegare alla Convenzione (all. 2 - 2sub B e 2 sub C - nn. ), per farne parte integrante, l’accordo intervenuto tra Città, TOROC e Agenzia (all. 1 - n.           ) per ciò che concerne lo stralcio dell’intervento di ristrutturazione della porzione dei locali posti sotto la Tribuna Est dello Stadio Comunale.
L’inserimento, come allegato, di tale accordo nella Convenzione è reso necessario dalla interconnessione dei vari interventi ed impegni delle parti previsti negli accordi medesimi e nella Convenzione, nonché dalla coincidenza dei beni su cui gli stessi interventi sono previsti.
In particolare, la Convenzione oggetto della presente deliberazione disciplina gli interventi preordinati all’utilizzo, da parte del TOROC, dell’area Stadio Comunale e degli impianti che su di essa insisteranno ed impegna altresì le parti ad operare in piena collaborazione al fine di favorire la realizzazione delle opere con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti nell’apposito cronoprogramma, mentre nell’accordo tra Città, TOROC e Agenzia, allegato alla Convenzione medesima, viene sottoscritta l’intesa concernente lo stralcio dei lavori di ristrutturazione dei locali posti sotto la Tribuna Est dell’ex Stadio Comunale. Ciò comporta la conseguente modifica del contratto stipulato con la Società Torino Calcio S.p.A. ex deliberazione del Consiglio Comunale del 25 giugno 2003 (mecc. 2003 04189/066). Di conseguenza il presente provvedimento dovrà essere sottoscritto dalla medesima Società per accettazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare la convenzione tra la Città di Torino, il TOROC e l’Agenzia TO2006, regolante lo stralcio dei lavori di ristrutturazione dei locali posti sotto la Tribuna Est per circa mq. 2.500 dell’ex Stadio Comunale a parziale modifica della convenzione approvata con provvedimento del Consiglio Comunale del 17 febbraio 2003 (mecc. 2002 11926/072);
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, la convenzione tra Città di Torino e TOROC disciplinante gli interventi preordinati all’utilizzo dell’area Stadio Comunale e degli impianti che su essa insisteranno;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, della Legge 285/2000 e s.m.i., le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, prevedono, in conformità alla legislazione vigente e d’intesa con il Comitato di Regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e varie comprese nel piano medesimo;
4) di prendere atto che il presente provvedimento modifica quello precedentemente approvato il 25 giugno 2003 dal Consiglio Comunale (mecc. 2003 04189/066) nelle parti incompatibili;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.