Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Bilanci e Rendiconti

    n. ord. 63
2005 01966/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 APRILE 2005

(proposta dalla G.C. 24 marzo 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2005 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
e degli Assessori Peveraro, Bonino, Lepri, Pozzi e Viano.

Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Lo Statuto della Città di Torino, all’articolo 36, comma 5, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l’esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare i seguenti indirizzi per l’esercizio 2005 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:
- ADDIZIONALE IRE (già IRPEF)
Per effetto del disposto della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 51, l’addizionale IRE viene confermata nello 0,3%, misura applicata fin dal 2002.
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Relativamente all’I.C.I. si stabilisce:
- di ricondurre al 6‰, quale aliquota ordinaria dell’imposta, le unità immobiliari costituite da terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati delle categorie A 10;
- di confermare le rimanenti aliquote I.C.I. e la detrazione sull'abitazione principale nelle misure in vigore nell'anno 2004;
- di adottare l’aliquota del 6‰, ovvero del 5,25‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le annualità arretrate oggetto di definizione agevolata avuto riferimento all’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, in combinato disposto con l’art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- TARSU
Le tariffe TARSU per l’anno 2005 sono ancora interessate, anche se in modo meno incisivo rispetto al passato, dal processo di allineamento alla c.d. Tariffa Ronchi (art. 49 D.Lgs. 22/1997) avviato nel 2002 e che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2006, stante le disposizioni dell’art. 1, comma 523, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, salvo indicazioni di legge.
Com’è noto il suo presupposto è la copertura dei costi, determinati secondo l’art. 65 del D.Lgs. 507/1993 ed il metodo normalizzato ex D.P.R. 158/1999, con le entrate tariffarie.
Al riguardo, per il 2005, l’Amministrazione ha deciso di contenere l’aumento della pressione fiscale in termini reali, mantenendo per quanto possibile invariate le tariffe rispetto al 2004; gli incrementi di gettito complessivo sono quindi da imputarsi principalmente ad un aumento della base imponibile quale risultato apprezzabile delle attività di recupero evasione della tassa condotte nel passato.
Tenuto conto del suddetto processo di allineamento, gli aumenti tariffari 2005 dovranno strutturarsi come segue, rispetto al 2004:
A) utenze domestiche = + 1,6% pari al tasso di inflazione programmato;
B) utenze non domestiche = + 5% per quelle categorie tariffarie che, secondo gli indici quali/quantitativi, sono ancora ad una soglia tariffaria lontana dal "Ronchi".
Il processo di cui ai precedenti punti si rende necessario in seguito allo studio contestualizzato degli indici di produzione commissionato all’AMIAT (deliberazione della Giunta Comunale del 22 giugno 2004 - mecc. 2004 05179/064).
Nel suddetto contesto va collocata l’operazione di ridefinizione delle categorie relative alle associazioni ed ai mercati all’ingrosso. Le prime vengono ricollocate secondo indici di bassa produttività che trova riscontro, peraltro, nel D.P.R. 158/1999, mentre i mercati di cui sopra subiscono una ridefinizione che tiene conto della diversa tipologia di rifiuti prodotti.
Per ciascuna fattispecie prevista nel Regolamento della TARSU, si ritiene di dover applicare percentuali di riduzione sul carico TARSU per l’anno 2005 secondo gli interventi agevolativi di seguito descritti:
- Sgravi - TARSU su grandi cantieri di opere pubbliche.
La fattispecie è descritta nell’art. 19 ter, 1° comma, lett. a) e b). In attuazione del citato articolo si è deciso di considerare i seguenti interventi:
1) il grande intervento della linea 1 (Metropolitana) sul Corso Francia, cui viene riconosciuta una riduzione pari al 50%;
2) il grande intervento sulla restante parte della linea 1 (Metropolitana) e quello del Passante Ferroviario, ad entrambi viene riconosciuta una riduzione del 100%;
3) la realizzazione dei parcheggi interrati e del rifacimento di Piazza San Carlo, di Piazza Vittorio Veneto e "Torre Romana" di Via Viotti, cui viene riconosciuta una riduzione del 100%;
4) la realizzazione dei sottopassi di Corso Spezia e Piazza Rivoli, cui viene riconosciuta una riduzione del 100%;
5) il rifacimento di Piazza della Repubblica, cui viene riconosciuta una riduzione del 100%.
Le suddette agevolazioni si applicano alle attività commerciali ed artigianali, dietro richiesta, i cui locali di esercizio sono all’interno delle aree in argomento.
Si specifica che i riferimenti territoriali relativi alle aree interessate dalle agevolazioni predette risultano definiti nelle planimetrie di cui agli Allegati (nn. 1-2-3-4-5-6-7-9 - nn.                                  ) facenti parte integrante del presente provvedimento.
- Riduzioni a favore di ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997 e delle Associazioni di cui alla Legge 383/2000.
La fattispecie è prevista dall’art. 19 ter, 1° comma, lett. c); la riduzione da attuarsi per il 2005 è la stessa dello scorso anno, pari al 30% sul pagamento annualmente dovuto dalle suddette. L’agevolazione del presente punto si applica dietro richiesta.
- Riduzioni a favore di nuclei familiari con reddito certificato da ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La fattispecie è prevista dall’art. 19 ter, 1° comma, lett. d). Il testo regolamentare rimanda alla determinazione annuale del valore ISEE che viene aggiornato, per l'anno 2005, al tasso di inflazione programmato, in Euro 11.176,00 e la riduzione rimane del 50% come lo scorso anno. La presentazione della certificazione ISEE equivale a richiesta di agevolazione.
- Riduzione relativa a locali di culto riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze.
La fattispecie è descritta nell’art. 19 ter, 1° comma, lett. e); la percentuale applicabile è del 30%. L’agevolazione del presente punto si applica dietro richiesta.
- Temporanea riduzione per emissioni olfattive provenienti dalla discarica di Basse di Stura.
La fattispecie è prevista dall’art. 19 ter, 1° comma, lett. f), del Regolamento. Nell’area si applica una riduzione del 30% per le attività commerciali ed artigianali e del 50% per le abitazioni. Le agevolazioni del presente punto si applicano alle attività commerciali ed artigianali, dietro richiesta, i cui locali di esercizio sono all’interno dell’area in argomento, mentre per le abitazioni farà fede l’iscrizione del nucleo familiare nei registri anagrafici di residenza. L’area interessata risulta definita dalla planimetria di cui all’Allegato 8 facente parte integrante del presente provvedimento (all. 8 - n. ).
- COSAP
Per il 2005 la tariffa ordinaria per l’applicazione del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche va incrementata, rispetto all’anno 2004, dell’1,6% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2005-2008. In riferimento alla determinazione della tariffa relativa alle occupazioni temporanee con parcheggi a pagamento (All. "A" del Regolamento, lettera B punto 9) il coefficiente moltiplicatore è pari allo 0,33 della tariffa ordinaria 2005.
SGRAVI COSAP PER GRANDI CANTIERI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE
Per ciascuna fattispecie prevista nel Regolamento COSAP, si ritiene di dover applicare le seguenti percentuali di riduzione sul carico COSAP per l’anno 2005 per gli interventi agevolativi di seguito descritti.
La fattispecie è descritta dall’art. 14, 2° comma lettera B) del Regolamento COSAP. In attuazione del citato articolo si è deciso di considerare i seguenti interventi:
- il grande intervento della linea 1 (Metropolitana) sul Corso Francia, cui viene riconosciuta una riduzione pari al 50%;
- il grande intervento sulla restante parte della linea 1 (Metropolitana) e quello del Passante Ferroviario, ad entrambi viene riconosciuta una riduzione del 100%;
- la realizzazione dei parcheggi interrati e del rifacimento di Piazza San Carlo, di Piazza Vittorio Veneto e "Torre Romana" di Via Viotti, cui viene riconosciuta una riduzione del 100%;
- la realizzazione dei sottopassi di Piazza Rivoli e Corso Spezia, cui viene riconosciuta una riduzione del 100%;
- il rifacimento di Piazza della Repubblica, cui viene riconosciuta una riduzione del 100%.
Le agevolazioni di cui sopra si applicano, dietro richiesta, alle attività commerciali ed artigianali i cui locali di esercizio sono all’interno delle aree in argomento.
Si specifica che i riferimenti territoriali relativi alla aree interessate dalle agevolazioni predette risultano definiti dalle planimetrie di cui agli Allegati (nn. 1-2-3-4-5-6-7-9) facenti parte integrante del presente provvedimento.
- CIMP
Nell'anno 2005 la tariffa ordinaria per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie viene aumentata, rispetto all'anno 2004, dell’1,6% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2005-2008.
Le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di pubblicità di cui al punto C dell’allegato "A" del Regolamento per l’applicazione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari vengono aumentate anch'esse, rispetto al 2004, dell'1,6%.
L'importo dovuto per i diritti di segreteria, di cui all'art. 10, comma 10, lettera c) della Legge 68/93 e s.m.i., viene aumentato dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente, nella misura del 75% della variazione, pari a 1,275%, così come previsto dal comma 11 della legge su citata.
SGRAVI CIMP SU GRANDI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE
La fattispecie è descritta nell'art. 20, comma 2, del Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. In attuazione del citato articolo si è deciso di considerare i seguenti interventi:
- il grande intervento della linea 1 (Metropolitana) sul Corso Francia, cui viene riconosciuta una riduzione pari al 50%;
- il grande intervento sulla restante parte della linea 1 (Metropolitana) e quello del Passante Ferroviario, ad entrambi viene riconosciuta una riduzione del 100%;
- la realizzazione dei parcheggi interrati e del rifacimento di Piazza San Carlo, di Piazza Vittorio Veneto e "Torre Romana" di Via Viotti, cui viene riconosciuta una riduzione del 100%;
- la realizzazione dei sottopassi di Piazza Rivoli e Corso Spezia, cui viene riconosciuta una riduzione del 100%;
- il rifacimento di Piazza della Repubblica, cui viene riconosciuta una riduzione del 100%.
Le agevolazioni di cui sopra si applicano, dietro richiesta, alle attività commerciali ed artigianali i cui locali di esercizio sono all’interno delle aree in argomento.
Si specifica che i riferimenti territoriali relativi alla aree interessate dalle agevolazioni predette risultano definiti dalle planimetrie di cui agli Allegati (nn. 1-2-3-4-5-6-7-9) facenti parte integrante del presente provvedimento.
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per l'anno 2005 vengono confermate le tariffe applicate nell'anno 2004, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione del 23 marzo 2004 (mecc. 2004 02183/013).
Si confermano anche le tariffe per la defissione del materiale pubblicitario abusivamente affisso approvate con la delibera su citata.
TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI
Nel 2005 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate dell'1,6% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2005-2008; analogamente i limiti relativi alle agevolazioni potranno essere oggetto di un incremento dell'1,6% (pari al tasso di inflazione programmato) con successivi specifici provvedimenti deliberativi.
Le tariffe relative all'uso della fototeca dell'Archivio Storico vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1994.
In merito alle tariffe relative ai servizi erogati dagli Uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, non sono apportate variazioni nel 2005 alle tariffe 2004 definite in relazione ai costi effettivamente sostenuti con la deliberazione di indirizzi del Consiglio Comunale (mecc. 2004 01224/024), mentre sono formulati i seguenti indirizzi:
- è applicata la variazione dell’1,6% delle tariffe relative ai canoni di precarietà pari al tasso di inflazione programmato dal DPEF 2005-2008;
- il diritto fisso per l’istruttoria di esposti di Euro 30,00 introdotto nel 2004 a carico delle segnalazioni di presunte irregolarità edilizie e rimborsabile in caso di positivo riscontro, in relazione alla pressoché generale fondatezza delle segnalazioni, è soppresso per ragioni di semplificazione amministrativa;
- si stabilisce inoltre che il pagamento dei diritti di segreteria previsti dal tariffario comunale per istruttorie edilizie debba essere corrisposto in linea generale all’atto della presentazione delle pratiche.
Le tariffe dei Servizi Sociali, nelle more di un generale riordino in conseguenza dell’emanazione della deliberazione che la Giunta Regionale dovrà adottare ai sensi dell’art. 40, comma 3 della Legge Regionale n. 1 dell’8 gennaio 2004, che indicherà i criteri per determinare il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni è necessario che:
- nel caso di affidamento familiare residenziale o accoglienza presso strutture residenziali per minori o per madri con figli a seguito di un provvedimento del Servizio Sociale della Città e/o dell’Autorità Giudiziaria a tutela del minore e in applicazione della Legge 184/83 così come modificata dalla Legge 149/2001 art. 4 commi 1 - 3 e 7 o dell’art. 403 c.c., i soli beneficiari dell’intervento siano tenuti a versare al Comune l’importo dei propri redditi, secondo le specificazioni di cui sotto, fino alla copertura del contributo, della tariffa o della retta previsti per l’intervento attuato. Non sono compresi tra i redditi le somme corrisposte a titolo di premio per fini di addestramento professionale quali le borse formazione dei tirocini formativi; le indennità di accompagnamento e gli assegni di frequenza limitatamente agli inserimenti in affidamento familiare residenziale in quanto gli stessi devono essere attribuiti integralmente all’affidatario ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 79-11035 del 17 novembre 2003.
Per quanto riguarda il reddito da lavoro la contribuzione è pari al 30% dello stesso.
Gli inserimenti di cui sopra possono essere, a tutela dei minori, attivati e mantenuti anche in assenza di impegno alla contribuzione da parte dei beneficiari e/o esercenti la potestà, fatta salva l’azione di rivalsa verso gli stessi.
- per gli inserimenti di persone disabili in strutture gestite sia direttamente sia da terzi è necessario dare attuazione all’allegato B della DGR 51-11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di assistenza all’area dell’integrazione socio sanitaria" ormai recepita anche mediante l’accordo convenzionale con le ASL cittadine approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2005 (mecc. 2005 01273/019).
Il punto 1 di tale documento divide le prestazioni a favore di persone disabili in tre fasce di intensità e prevede ulteriormente, all’interno di ciascuna fascia, tre livelli di complessità delle prestazioni erogate: base, medio e alto. Il punto 2 stabilisce che per il livello prestazionale alto l’incremento rispetto al livello medio (all’interno di ogni fascia) è assunto a carico del servizio sanitario.
La contribuzione a carico del cittadino, quindi, è stabilita sulla base del livello di prestazione di cui usufruisce e comunque entro il limite massimo della retta alberghiera riferita al livello prestazionale medio.
Nello specifico per i presidi a gestione diretta va avviato l’adeguamento progressivo delle tariffe, con un aumento per il 2005 del 2%, a quelle previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 5 agosto 2003 (mecc. 2003 06283/019), che definisce i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali dei presidi da inserire nell’Albo prestatori di servizi socio sanitari sezione B (Servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità), o validate in base alla stessa.
La tariffa giornaliera del soggiorno viene aggiornata in base alla medesima percentuale.
- la contribuzione relativa alle strutture per adulti in difficoltà definite convivenze guidate e comunità di accoglienza sia pari alla contribuzione prevista per i mini alloggi per l’emarginazione adulta (meglio definiti come alloggi di risocializzazione). L’obiettivo primario di tutte le strutture residenziali rivolte agli adulti in difficoltà e senza dimora è infatti quello di favorire la massima autonomia della persona a rischio di grave marginalità, anche e soprattutto attraverso la riacquisizione delle autonomie gestionali relative ad una abitazione. Risulta pertanto più funzionale perseguire il più possibile il coinvolgimento diretto dell’utenza nella gestione delle spese anziché ricorrere allo strumento della contribuzione.
- le rette relative ai presidi residenziali per anziani non autosufficienti, permanendo il principio stabilito negli anni precedenti a partire dal 2002 relativo alla necessità di un progressivo e graduale adeguamento delle tariffe a quelle previste dalle deliberazioni regionali vigenti ed in relazione al recente accordo in materia di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, vengono adeguate dell’8% circa per la tipologia RAF e del 10% circa per la tipologia RSA, mentre il supplemento per la camera singola richiesta dall’ospite viene fissato in modo uniforme nel valore massimo attualmente praticato.
- nelle more del riordino degli interventi domiciliari, il meccanismo di calcolo dell’eventuale integrazione retta per servizi semiresidenziali per anziani sia analogo a quello degli inserimenti in presidi residenziali, ma preveda una quota lasciata mensilmente all’utente pari al reddito di mantenimento più le spese per l’abitazione sino ad un massimo di 400,00 Euro.
- la quota base di piccole spese lasciata mensilmente agli ospiti di strutture residenziali per adulti, anziani e disabili sia raddoppiata nella sua entità nel mese di dicembre e di conseguenza venga rivista la modalità di conteggio della tredicesima mensilità, qualora percepita, nel calcolo della retta dovuta.
Le tariffe e le rette previste per tutte le altre prestazioni, ad eccezione dei pasti a domicilio le cui tariffe sono state integralmente ridefinite in corso 2003, vengano variate dell'1,6% per l’adeguamento al tasso di inflazione programmata con arrotondamento allo 0,50 Euro superiore.
Le tariffe dei Servizi Educativi vengono aumentate dell'1,6%, pari al tasso di inflazione programmata previsto dal DPEF 2005-2008 (con successivo arrotondamento ad 1 Euro).
Le variazioni decorrono dal 1° giugno 2005. Per la Ristorazione scolastica e la frequenza ai Nidi d'infanzia la decorrenza è prevista dal 1° settembre 2005.
A modificazione ed integrazione della deliberazione n. 675 del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002, modificata con deliberazione n. 38 del Consiglio Comunale del 22 marzo 2004 (mecc. 2004 01224/024) il punto "Nidi d’Infanzia. Tempi di frequenza" viene così sostituito:
"- L’iscrizione prevede la scelta tra la frequenza a "Tempo lungo" e quella a "Tempo breve".
- In caso di frequenza a "Tempo breve" la tariffa è pari al 60% (arrotondata ad 1 Euro) della tariffa a "Tempo Lungo".
- Nel caso in cui il "Tempo breve" abbia durata inferiore alle cinque ore e trenta, la tariffa di frequenza è pari al 45% (arrotondata ad 1 Euro) della tariffa a "Tempo Lungo".
Verranno inoltre realizzati in via sperimentale, nella fascia pomeridiana, servizi integrativi.
Vista la sperimentalità di tali servizi la definizione delle tariffe viene demandata alla Giunta Comunale."
Nella stessa deliberazione al Titolo "NORME PARTICOLARI" - punto "Refezione scolastica Scuola d’Infanzia e Scuola dell’obbligo"- dopo il primo capoverso viene aggiunta la seguente frase: "Nelle scuole d’infanzia, laddove si proceda ad addebitare il servizio di ristorazione a consumo anzichè in modo forfettario, la tariffa per ogni pasto prenotato corrisponde ad un importo pari ad un ventiduesimo della tariffa forfettaria mensile reintegrata del 17% in considerazione del numero medio di giorni in cui viene mensilmente erogato il servizio (22) e della riduzione attuata nella tariffa forfettaria per tenere conto dell’incidenza media delle assenze (17%).".
Resta per il resto invariata la normativa generale in tema di riduzioni, esenzioni e altre agevolazioni tariffarie in analogia a quanto previsto per il sistema di quote forfettarie dalla citata deliberazione ad eccezione del punto "Refezione scolastica Scuola d’infanzia e Scuola dell’obbligo – Rimborsi", che viene così sostituito: "Nel caso in cui si verifichino assenze superiori a 19 giorni consecutivi di servizio, il mese successivo sarà gratuito. Tale disposizione sarà disapplicata dal momento in cui viene introdotta la tariffazione a consumo nei plessi scolastici interessati."
Si ritiene inoltre opportuno prevedere che il ricalcolo della tariffa, derivante dalla variazione della condizione economica, previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2002 (mecc. 2002 03623/007) esecutiva dal 16 giugno 2002, abbia effetto a partire dal mese dell'anno scolastico corrente in cui è cessata l'attività lavorativa.
I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale, rimangono oggetto delle tariffe già determinate per il 2004 senza ulteriori variazioni.
Sono compresi fra detti servizi:
- i servizi di scorta per veicoli eccezionali;
- i servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche, spot pubblicitari, ecc.;
- interventi effettuati per altre iniziative a carattere non prevalentemente pubblico;
- esibizioni della banda musicale in occasione di manifestazioni ed iniziative di cui ai punti precedenti.
Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico e dunque non soggette all'obbligo di pagamento delle tariffe le seguenti iniziative:
- manifestazioni organizzate e promosse da Enti e soggetti pubblici in generale;
- manifestazioni organizzate dalla Città di Torino;
- manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative del Comune di Torino;
- manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato);
- manifestazioni promosse e organizzate da partiti e movimenti politici e sindacali;
- eventi di grande risonanza ed altre iniziative al quale venga concesso il patrocinio con deliberazione della Giunta Comunale;
- manifestazioni al quale sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni: in tal caso il patrocinio dovrà essere concesso con apposita deliberazione.
ONERI DI URBANIZZAZIONE
I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la determinazione della quota di contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi per il rilascio dei permessi di costruire vengono adeguati alle intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere di urbanizzazione rispetto all’ultimo aggiornamento effettuato, con l’identico metodo di calcolo richiamato nella citata deliberazione consiliare.
CANONI PER LE LOCAZIONI
Relativamente ai contratti ad uso abitativo si è in presenza di una pluralità di regimi contrattuali:
- alcuni contratti, rinnovati nel corso del 1997 - 1998, sono disciplinati, fino alla loro naturale scadenza, dalla Legge n. 359/92 sui "patti in deroga", e la determinazione del canone tiene conto di quanto previsto dalla "Circolare Cristofori";
- altri invece, sempre fino alla loro scadenza, sono tuttora assoggettati alla normativa dell'equo canone, in base alla Legge n. 392/78;
- i contratti scaduti dal 1998 e quelli che verranno a scadere, sono disciplinati sulla base della Legge n. 431/98, abrogativa delle due precedenti citate, così come dalla deliberazione della Giunta Comunale del 15 giugno 2004 (mecc. 2004 04851/008), esecutiva dal 3 luglio 2004 che recepisce il nuovo accordo territoriale.
Relativamente ai contratti ad uso commerciale, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 537/93, i canoni sono stati determinati sulla base dei valori correnti di mercato, mediante apposite stime analitiche.
Se ne conferma l'applicazione anche per l'anno 2005.
I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione all'interesse pubblico dell'attività svolta. La specifica disciplina, confermata anche per il 2005, è contenuta nell’apposito Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni in vigore da luglio 1995;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.