Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Direzione Divisione

   n. ord. 60
2005 01961/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 APRILE 2005

(proposta dalla G.C. 24 marzo 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: AGEVOLAZIONI ICI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO E CON RIFERIMENTO DELL`ENTRATA IN VIGORE DEI COMMI 336 E 337 DELL`ART. 1 LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311. INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DELL`IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

Proposta dell'Assessore Bonino.

La Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), all’art. 13, prevede che i Comuni, con riferimento ai tributi propri, possano stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, in sede di commento della norma sopra citata, con nota del 14 maggio 2004, ha tra l’altro precisato:
- il Comune ha facoltà di definire i propri rapporti tributari e disciplinare autonomamente termini, proroghe, forme e modalità di attuazione della norma di cui al citato art. 13 della Legge Finanziaria 2003;
- per i Comuni "la forma prevista dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi" è il regolamento;
- tale regolamento deve essere emanato, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e deve essere adottato entro la data fissata per il bilancio di previsione;
- non si ravvisa alcuna ragione ostativa alla possibilità di prevedere nuove definizioni agevolate per quei contribuenti che ancora non si sono avvalsi di tale facoltà.
A maggior chiarimento di quest’ultimo punto, la stessa fonte (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali) con successiva nota (8 giugno 2004), ha precisato che non sussistono ragioni di diritto e di fatto che precludano agli enti territoriali la facoltà di deliberare in merito anche in anni successivi al 2003.
Detta facoltà potrà esplicarsi sia prorogando provvedimenti già in essere, in quanto a suo tempo deliberati, in fase di prima attuazione dell'art. 13 della Legge n. 289/2002, sia varando, ex novo, definizioni agevolate per incentivare il maggior numero di contribuenti a fruire di tali favorevoli opportunità.
La Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), all’art. 1 ha previsto:
- al comma 336 (Aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie) – "I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’art. 28 del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni";
- al comma 337 (Decorrenza degli effetti fiscali delle variazioni catastali) – "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune".
Il Direttore dell’Agenzia del Territorio, con provvedimento del 16 febbraio 2005 (in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), emanato ai sensi del comma 339 dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha fissato le modalità tecniche e operative per l’attuazione dell’art. 1, comma 336 di detta legge.
In base alle norme citate:
- il Comune, individuate le unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie richiedono ai soggetti interessati la produzione degli atti di aggiornamento catastale (si osserva al riguardo che le unità immobiliari censite a Torino sono n. 758.055, di cui n. 78.194 nelle categorie A4 e A5);
- i soggetti interessati hanno l’obbligo di presentare all’Agenzia del Territorio, entro 90 giorni dalla richiesta del Comune, gli atti di aggiornamento necessari redatti da un professionista tecnico abilitato a norma di legge;
- in mancanza di tale adempimento gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono d’ufficio all’aggiornamento ponendo a carico dell’inadempiente gli oneri per l’attività svolta dalle proprie strutture;
- gli atti attributivi delle nuove rendite sono notificati dall’Agenzia del Territorio ai soggetti interessati;
- in deroga alle disposizioni vigenti, a norma del comma 337, le nuove rendite catastali dichiarate o comunque attribuite hanno effetto fiscale retroattivo nel senso che la loro decorrenza è fissata al 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ovvero, in mancanza, al 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune;
- sono posti a carico dei contribuenti che non avevano a tempo debito adempiuto all’obbligo di dichiarare al Catasto le nuove edificazioni e/o le intervenute variazioni edilizie i tributi dovuti e le relative sanzioni.
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, Titolo 1 (imposte comunali), Capo 1 (imposta comunali sugli immobili), articolo 10 (versamenti e dichiarazioni), comma 4), stabilisce che:
- i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio;
- la dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate.
Il successivo articolo 14 del Decreto Legislativo in commento dispone:
- al comma 1. –" per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila";
- al comma 2. – "se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta".
Dove il tributo dovuto ovvero la maggiore imposta dovuta sono calcolati in base alle aliquote ICI in vigore nei singoli anni di riferimento;
- e al comma 6 – "sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto".
Nel complesso il provvedimento in esame si presenta come norma di equità fiscale nel senso e nella misura in cui è volta a riallineare il classamento catastale e la conseguente rendita alle situazioni di fatto esistenti. Non è fuor di luogo ricordare al riguardo che in base alle procedure di accatastamento si considerano nella categoria A5 – Abitazioni di tipo ultra-popolare – (ne risultano n. 14.953 unità nel catasto torinese) le unità immobiliari di 2 o 3 vani con strutture ordinarie, non sempre ben conservate, situate in fabbricati a caratteristiche infime ed in pessimo stato di conservazione con assenza di tutti gli impianti e gabinetto esterno generalmente in comunione e nella categoria A4 – Abitazioni di tipo popolare – (ne risultano n. 63.241 unità nel catasto torinese) le unità immobiliari di 3 o 4 vani simili a quelle della categoria di cui sopra, non sempre ben conservate, con opere esterne semplici, vani di dimensioni medie quasi sempre non disimpegnati con accesso a volte sul ballatoio su cortile, per lo più sprovvisti di impianti di riscaldamento e bagno interno, ma con gabinetto esterno e, laddove esistenti, sempre molto semplici e di tipo comunissimo.
L’operazione avviata dal comma 336 della Finanziaria 2005 porterà dunque ad una sostanziale bonifica delle banche dati catastali e comunali con effetti, anche fiscali, di lunga durata e, prevedibilmente, di non irrilevante peso.
Il tutto a conclusione delle complesse procedure previste dal Direttore dell’Agenzia del Territorio con il citato provvedimento del 16 febbraio 2005 che prevedono, a valle dell’individuazione da parte dei Comuni delle unità immobiliari passibili di riclassamento, onerosi adempimenti a carico sia di questi ultimi sia dell’Agenzia del Territorio.
D’altro lato è necessario evidenziare che tale operazione comporterà gravami non indifferenti per i cittadini resisi a suo tempo inadempienti nei confronti del fisco comunale in specie per l’efficacia retroattiva della norma.
Valutato tutto quanto precede si ritiene opportuno proporre, in via eccezionale e per un arco di tempo limitato, un provvedimento che agevoli la definizione dei rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate conseguenti agli obblighi posti a carico dei contribuenti dall’art. 1, commi 336 e 337 della Legge n. 311/2004 citata.
In sintesi il provvedimento prevede per i soggetti passivi ICI che prima della richiesta del Comune presentino spontaneamente all’Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994:
a) relativamente alle annualità di imposta arretrate con decorrenza dalla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e limitatamente al periodo in cui risultano essere soggetti passivi d’imposta relativamente alle annualità arretrate 2000-2001-2002-2003 e 2004, trova applicazione l’aliquota agevolata del 6‰, ovvero del 5,25‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, sull’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l’esclusione, in entrambi i casi, da sanzioni ed interessi;
b) il perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento in autoliquidazione a mezzo conto corrente postale su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione da parte dell’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994 da presentarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2005;
c) viene fatta salva la possibilità, da parte dell’Ufficio Tributi, di verificare l’esatta indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e la correttezza dei versamenti eseguiti, provvedendo in caso di versamento insufficiente alla liquidazione delle maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nonché, in caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, all’attivazione della procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 311/2004.
Si propone di inserire questo provvedimento nel Regolamento dell’Imposta comunale sugli immobili con un nuovo articolo numerato 4 ter e denominato "Agevolazioni in materia di atti di aggiornamento/attribuzione del classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311".
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 25 marzo 2005 i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- le Circoscrizioni 1, 3 e 8 hanno espresso in tempo utile parere favorevole (all. 1-3 - nn.                              ).
- Ha espresso parere pervenuto fuori tempo utile:
- la Circoscrizione 6 (all. 4 - n. );
- le Circoscrizioni 2, 4, 5, 7, 9 e 10 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’integrazione del vigente Regolamento dell’Imposta comunale sugli immobili con l’aggiunta del seguente articolo 4 ter:
Art. 4 ter: Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.
1. I soggetti passivi dell’Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, e che tali atti siano stati definitivamente accettati dall’Agenzia del Territorio in sede di verifica, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza riferite agli anni 2000-2001-2002-2003 e 2004 con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l’applicazione dell’aliquota del 6‰, ovvero del 5,25‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, all’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovuti, mentre per le annualità 2005 e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate, le aliquote determinate per ogni anno.
2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione da parte dell’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94, i quali atti sono da presentarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2005.
Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, a mezzo conto corrente postale su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi.
3. L’Ufficio Tributi provvede alla verifica dell’indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell’adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2) di dare atto che il Regolamento ICI, così modificato, verrà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della Circolare 29 dicembre 2000 n° 241/E dello stesso Ministero;
3) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all’art. 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.