Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 149
2005 01718/009
OGGETTO: VARIANTE N. 100 AL P.R.G. AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 17 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. - ADEGUAMENTO ALLA CIRCOLARE P.G.R. 8 MAGGIO 1996 N. 7/LAP ED AL PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - P.A.I. - ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento di variante al PRG del 1995 costituisce
adeguamento del PRG (in attuazione di specifiche disposizioni
regionali: circolare 7/LAP e seguenti) sulla base delle indicazioni
emerse da una serie di studi specialistici svolti in questi anni
sulle parti di territorio comunale in condizione di rischio idrogeologico:
sostanzialmente le fasce spondali e le aree collinari riconosciute
in condizioni di dissesto.
La variante costituisce inoltre anche adeguamento al Piano Stralcio
per lAssetto Idrogeologico (PAI), piano di settore per il
Bacino del Po che fissa criteri e norme generali per disciplinare
le parti di territorio in condizioni di rischio idrogeologico
(sostanzialmente aree esondabili ed aree soggette a dissesti e
valanghe).
Con riferimento in particolare al tema della esondabilità
e al trattamento delle fasce spondali dei fiumi, gli studi condotti
in questi anni dalla Città sono stati riconosciuti dalla
Regione "analisi di maggior dettaglio" rispetto al livello
di conoscenza espresso dalla documentazione del PAI approvato
e quindi si è svolto di fatto un processo "inverso"
di adeguamento del PAI alle indicazioni emerse da tali studi,
sulla cui base è stata elaborata la variante al PRG che
risulta pertanto già adeguata al PAI modificato.
Anche per quanto riguarda le aree collinari in condizioni di dissesto
e franosità, gli studi svolti dalla Città sono stati
riconosciuti dalla Regione "di maggior dettaglio" rispetto
alla documentazione del PAI, che verrà perciò aggiornato
alla luce di detti studi contestualmente allapprovazione
della presente variante, ad opera della Regione. Infatti ai sensi
del 4° comma dellart. 18 delle N.d.A. di PAI allatto
di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti
le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche
ivi comprese, aggiornano ed integrano le prescrizioni del PAI.
In termini estremamente sintetici questo è il senso di
questo provvedimento che è il frutto di un lungo e complesso
iter, avviato quasi subito dopo lapprovazione del nuovo
PRG (1995) con lobiettivo, inizialmente più limitato,
di porre rimedio ad alcune incongruenze del Piano determinatesi
dopo le modifiche di ufficio introdotte dalla Regione in sede
di approvazione dellatto stesso.
Sembra perciò necessario ripercorrere in breve la complessa
vicenda di formazione del presente atto.
Lattuale strumento urbanistico della Città di Torino
ha disciplinato la materia dellassetto idrogeomorfologico
del territorio mediante un complesso di norme contenute nelle
NUEA al titolo IV "ambiente e paesaggio urbano" e allallegato
B "Studio geologico parte di collina - Analisi dei dissesti
", nonché in alcuni allegati tecnici prescrittivi
che trattano, da un lato, la "esondabilità" delle
fasce spondali lungo i fiumi e, dallaltro, le condizioni
geomorfologiche del territorio collinare.
Le possibilità edificatorie del Piano sono perciò
da valutare sulla base di due tipi di documentazione: da un lato
le tavole di azzonamento che definiscono le destinazioni duso,
gli indici e gli altri parametri edificatori, che non vengono
in alcun modo modificati dalla presente variante, dallaltro
gli allegati tecnici prescrittivi che introducono specifiche limitazioni
e condizionamenti allattività edificatoria.
Tale impostazione del progetto definitivo di P.R.G. adottato nel
dicembre 1993, è stata confermata, pur con alcune modifiche
agli allegati tecnici citati, con la deliberazione del dicembre
1994 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate
dalla Regione Piemonte nellottobre dello stesso anno.
Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino è
stato successivamente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 3-45091 in data 21 aprile 1995. In tale sede, tuttavia, considerato
che il Settore Prevenzione del Rischio Geologico, Meteorologico
e Sismico della Regione Piemonte aveva ritenuto non esaustive
le analisi idrogeologiche condotte per la stesura del Piano, sono
state introdotte "ex-officio" dalla stessa Regione,
modificazioni di carattere normativo e cartografico.
Tali modificazioni riguardano linserimento, nelle Norme
di un nuovo articolo 30 bis "Aree esondabili e tutela degli
acquiferi" (con allegata tavola n. 1) e di prescrizioni aggiuntive
in premessa dellallegato "Studio geologico parte di
collina: Analisi dei dissesti -
".
In sintesi, con lintroduzione dellart. 30 bis, tutte
le aree definite esondabili negli specifici elaborati di Piano,
nonché le aree individuate come tali nella Tavola n. 1
allegata allarticolo 30 bis, sono assoggettate alla disciplina
prevista dal comma 5 dellart. 30 della L.R. 56/77, così
come sono state assoggettate alla stessa disciplina le aree situate
nella collina torinese, individuate tra le classi a maggiore rischio
geologico.
Rispetto al P.R.G. adottato dalla Città le modifiche sostanziali
introdotte riguardano lestensione della condizione di area
esondabile ad un'ampia porzione del territorio a nord del Po alla
confluenza con la Stura (Zona Barca e Bertolla) e laccorpamento
di quattro classi di stabilità individuate dal piano in
collina (cui corrispondevano diverse possibili modalità
di intervento) in un'unica situazione "di rischio" per
la quale viene vietata sostanzialmente la realizzazione di nuove
costruzioni e di opere di urbanizzazione.
Tali disposizioni, come specificato nel suddetto articolo, "prevalgono
sulle prescrizioni contenute ai punti successivi nonché
su diverse previsioni planimetriche e/o normative contenute negli
elaborati di P.R.G.". Si è pertanto verificata, nella
fase di attuazione del Piano, una contraddittorietà tra
i diversi elaborati grafici e alcune prescrizioni contenute nelle
Norme Urbanistiche Edilizie dAttuazione, che contengono,
rispetto alle indicazioni del P.R.G. approvato, una severa limitazione
alle possibilità di realizzare nelle aree interessate qualsiasi
intervento sia pubblico sia privato, compresa lattuazione
di opere intese ad apportare migliorie sotto il profilo idrogeologico.
Pertanto, al fine di pervenire al superamento di tale situazione,
lAmministrazione Comunale, ha avviato la predisposizione
di specifica variante urbanistica che per la natura delle problematiche
trattate ha reso necessario l'avvio preliminare di un programma
complesso e mirato di indagini idrogeomorfologiche per il quale
veniva affidato, nel dicembre del 1996, un incarico di consulenza
specialistica esteso alle aree spondali e collinari, ai professori
Ing. Virgilio Anselmo, Geol. Francesco Carraro, Geol. Franco Grasso
e al Dott. Geol. Eugenio Zanella.
Tali indagini hanno anche comportato lo svolgimento di una campagna
di rilievi puntuali sul territorio collinare con oltre 140 sondaggi,
prelievi di materiali e successivi esami di laboratorio e la posa
di oltre 50 apparecchiature di controllo.
Gli studi, svolti tra il 1997 e il 1999, si sono conclusi con
un primo rapporto consegnato nei primi mesi del 2000.
Va detto che in quegli stessi anni, in relazione ad una crescente
attenzione alle tematiche ambientali ed idrogeologiche in particolare,
stimolata dai gravi dissesti che si sono verificati in varie parti
del Paese, sono state emanate normative nazionali e regionali
ed adottati piani di settore, volti ad approfondire le problematiche
relative e a proporre un riferimento uniforme di criteri ed indirizzi
fondamentali per riconsiderare concretamente la rilevanza della
componente idrogeomorfologica nella pianificazione territoriale.
A tal riguardo si richiamano gli atti normativi e pianificatori
che costituiscono riferimento fondamentale nellapproccio
alla materia.
In primo luogo la Legge 18 maggio 1989 n. 183 e s.m.i., finalizzata
ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque,
la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di
razionale sviluppo economico e sociale, nonché la tutela
degli aspetti ambientali ad essi connessi, ha previsto per il
territorio del bacino del Po, riconosciuto quale bacino di rilievo
nazionale, la costituzione di Piani di bacino Idrografici redatti
ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a specifici
settori funzionali.
La Regione Piemonte, in data 8 maggio 1996, ha inoltre, per quanto
di sua competenza, emanato la Circolare 7/LAP: "Specifiche
tecniche per lelaborazione degli studi geologici a supporto
degli strumenti urbanistici", nella quale si prevedono metodologie
univoche per la valutazione del livello di pericolosità
delle aree oggetto di studio, seguita, nel febbraio 2000, dalla
"Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP", con
lintento di fornire indirizzi e chiarimenti tecnici su alcuni
aspetti della citata Circolare 7/LAP, e di orientare la formazione
di Piani Regolatori (e la revisione di quelli esistenti).
In attuazione dei contenuti della Legge 183/1989 sono stati predisposti
il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, nonché il successivo
Piano di Assetto Idrogeologico relativi a specifici settori funzionali.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), approvato con
D.P.C.M. in data 24 luglio 1998, prevede tre gradi di pericolosità
(fasce A, B e C) in rapporto alle condizioni di esondabilità
dei corsi dacqua.
La fascia A, fascia di deflusso della piena e la fascia B, fascia
di esondazione, sono sottoposte a prescrizioni immediatamente
vincolanti. La fascia C, rappresenta invece le "aree di inondazione
per piena catastrofica", per le quali la normativa del P.S.F.F.
sulla base di indirizzi generali, delega agli Enti locali la competenza
a regolamentare, nellambito degli strumenti di pianificazione
locale, le attività consentite, i limiti e i divieti.
Il Piano stralcio per lAssetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato
dallAutorità di Bacino, con deliberazione n. 1 del
maggio 1999, si configura quale secondo stralcio del Piano di
Bacino del fiume Po.
Il P.A.I. introduce alcune modifiche alla delimitazione delle
fasce fluviali individuate dal Piano Stralcio Fasce Fluviali ed
alle relative norme, individuando altresì le aree interessate
da dissesti sui versanti.
Con Legge n. 365/2000, veniva fissato al 30 aprile 2001 il termine
perentorio per procedere alladozione definitiva dei Piani
di Bacino.
Al fine di garantire entro tale scadenza lattuazione dei
Piani suddetti, la Regione Piemonte ha poi attivato le procedure
necessarie per indire le "conferenze programmatiche",
propedeutiche alladozione definitiva.
Alla luce della delicatezza delle tematiche trattate e della complessa
evoluzione in atto nel quadro di riferimento generale, si è
ritenuto opportuno, prima di procedere alla stesura della variante
urbanistica, attivare una fase di confronto con la Direzione Regionale
Servizi Tecnici di Prevenzione sulla documentazione tecnica prodotta
con lo studio idrogeologico precedentemente citato, che è
stata trasmessa l11 aprile 2000 al Settore Regionale Prevenzione
Territoriale del Rischio Geologico - Area di Torino, Novara e
Verbania, con successivi incontri di approfondimento con i tecnici
consulenti della Città, a seguito dei quali il servizio
Geologico Regionale ha formulato una serie di osservazioni trasmesse
il 23 settembre 2000, che hanno reso necessari alcuni approfondimenti
ed integrazioni.
Nel frattempo si è verificato levento alluvionale
dellottobre 2000 che ha determinato la necessità
di una sostanziale riconsiderazione delle problematiche connesse
alla esondabilità delle fasce spondali che interessano
parti urbane anche centrali e consolidate.
Levento, certamente eccezionale nelle sue dimensioni, ha
infatti messo in luce linsufficienza degli strumenti di
controllo e governo del territorio, dal momento che lesondazione,
in particolare lungo alcuni tratti della Dora, ha assunto proporzioni
rilevanti, ben al di là di quanto si poteva prevedere sulla
base dei documenti disponibili.
Ritenendo quindi necessari ulteriori approfondimenti in merito,
è stato affidato un primo incarico aggiuntivo di consulenza
specialistica agli esperti già incaricati dei precedenti
studi (deliberazione Giunta Comunale n. 2567 del 6 dicembre
2000) con lobiettivo di sviluppare le analisi di compatibilità
idraulica e idrogeologica del P.R.G. più urgenti sia in
relazione agli esiti del citato evento alluvionale, sia rispetto
alle indicazioni del P.A.I. adottato nel 1999.
Un ulteriore integrazione di incarico si è ancora resa
necessaria (con deliberazione della Giunta Comunale n. 2058 del
4 dicembre 2001), in accoglimento di alcune richieste della Regione
Piemonte, che hanno comportato lestensione delle indagini
geomorfologiche ed idrogeologiche allintero territorio comunale
(in adeguamento alla Circ. 7/LAP) e la revisione complessiva della
documentazione prodotta con riferimento agli aggiornamenti legislativi
e di pianificazione nel frattempo intercorsi.
Da questo momento liter di formazione della variante urbanistica
relativa alle aree a rischio idrogeologico si è inevitabilmente
intrecciata con liter di approvazione del PAI, con una serie
di confronti tecnici e formulazione di osservazioni al PAI stesso
che la Citta di Torino ha basato sulle risultanze degli studi
condotti dai propri consulenti.
In particolare queste analisi hanno evidenziato, lungo le sponde
fluviali, una diversa estensione di aree in condizioni di rischio
rispetto a quelle rappresentate nel P.A.I. in corso di approvazione.
Nellaprile 2001, quindi, lAutorità di Bacino
ha adottato in via definitiva il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico
- (P.A.I.), adottando però, contestualmente, il Piano Stralcio
di Integrazione (P.S.I.) al Piano per lAssetto Idrogeologico
che integra e modifica significativamente alcuni contenuti del
P.A.I., relativi alle fasce fluviali, sulla base di specifiche
osservazioni avanzate dalla Città di Torino e da altri
Comuni.
Il Piano Stralcio integrativo è stato infine adottato in
via definitiva in data 31 luglio 2003 con deliberazione n. 11/03
dellAutorità di Bacino, e si è ora in attesa
dellapprovazione ad opera di specifico provvedimento ministeriale.
Durante il complesso iter di formazione e approvazione del P.A.I.
ed in relazione alla necessità di adeguare le strumentazioni
urbanistiche dei Comuni al nuovo assetto idrogeologico in via
di definizione, la Regione Piemonte ha introdotto nuove procedure
(tramite gruppi interdisciplinari) da seguire per addivenire alla
definizione di una valutazione condivisa dagli Enti interessati
circa le condizioni di rischio idrogeologico dei rispettivi territori.
Nel corso del 2002 è stato quindi costituito un "Gruppo
Interdisciplinare", con la partecipazione dei tecnici di
Regione, ARPA e Comune per lesame della estesa e articolata
documentazione prodotta dalla Città di Torino.
Nel corso del 2002 si concludevano sostanzialmente gli studi svolti,
con la consegna finale del 15 gennaio 2003 di tutta la documentazione,
e presa datto della Giunta Comunale (deliberazione mecc.
2003 03720/009 del 27 maggio 2003).
Data la natura delle problematiche trattate, che comportano il
riconoscimento di condizioni di "rischio" per determinate
parti del territorio della Città, è parso opportuno
rendere pubbliche le informazioni raccolte, pur non essendo ancora
concluso liter tecnico-amministrativo di approvazione degli
atti connessi agli studi svolti.
Inoltre, in considerazione del fatto che ladozione definitiva
del Piano Stralcio Integrativo del P.A.I. (del 31 luglio 2003)
non è stata accompagnata dalladozione di misure di
salvaguardia, la Città ha ritenuto necessario introdurre
delle "linee guida", basate sugli studi svolti, cui
riferirsi nella valutazione del rischio idrogeomorfologico ai
fini della definizione degli interventi edilizi ammessi in aree
urbane per le quali sono state riconosciute determinate condizioni
di rischio (deliberazione Giunta Comunale mecc. 2003 08991/009
del 4 novembre 2003).
Infine, nel giugno 2004, a seguito degli incontri tecnici effettuati
nel frattempo e sulla base della documentazione integrata e aggiornata,
si anche è conclusa la procedura regionale di esame del
dissesto risultante dalla verifica di compatibilità effettuata
dai professionisti incaricati dalla Città, con un parere
espresso dal Gruppo Interdisciplinare nellincontro conclusivo
che costituisce "idoneità del quadro del dissesto
locale", al fine dellaggiornamento delle indicazioni
del PAI e delladeguamento dello strumento urbanistico comunale.
Il citato parere evidenzia la necessità di approfondire
e sviluppare alcune problematiche emerse durante la riunione conclusiva,
con la conseguente redazione di nuovi elaborati e la revisione
di altri da parte degli uffici e degli esperti incaricati che
hanno inoltrato nuova documentazione - a recepimento del parere
espresso dal Gruppo Interdisciplinare - depositata, presso il
Settore Strumentazione Urbanistica, in data 8 ottobre 2004.
Quello descritto è stato il complesso e articolato percorso
istruttorio che, a partire dall'approvazione del P.R.G., ha portato
alla redazione del presente provvedimento urbanistico, il quale
costituisce quindi variante obbligatoria di adeguamento al PAI,
alla Circolare 7/LAP e alle relative norme correlate e non modifica
le scelte urbanistiche e le previsioni del Piano Regolatore, se
non nella misura necessaria ad apportare gli adeguamenti di cui
sopra.
Si ridefiniscono pertanto le attività e gli interventi
ammessi, pubblici e privati, nelle aree riconosciute "a rischio"
sulla base del nuovo quadro conoscitivo risultante dalle analisi
e dallo studio sull'assetto idrogeomorfologico le cui conclusioni,
come già anticipato, sono state avallate nel 2004 dalla
Regione.
In sostanza rispetto al Progetto Definitivo del Piano Regolatore
approvato dal Consiglio Comunale nel 1993, la variante introduce
limitazioni e cautele all'attività edificatoria diversamente
calibrate in rapporto alla natura del territorio e, conseguentemente,
al tipo ed al livello di rischio riconosciuto dallo studio idrogeologico.
Un aspetto particolarmente significativo, è rappresentato
dall'individuazione di maggiori aree interessate dal rischio di
esondazione lungo le aste fluviali. In particolare per le aree
limitrofe al Fiume Dora - intensamente edificate e oggetto di
rilevanti trasformazioni urbanistiche - viene riconosciuto il
possibile rischio di esondazione e la conseguente necessità
di realizzare opere di difesa idraulica e di adottare misure cautelative
nell'attuazione degli interventi edilizi. Un rischio più
elevato viene individuato lungo i corsi dei Fiumi Po e del Torrente
Stura, ma in questo caso il territorio interessato è prevalentemente
destinato a Parco.
Altro elemento di rilievo è rappresentato dalla classificazione
geologica attribuita alla zona di Barca e Bertolla, per la quale
viene riconosciuto il rischio di esondazione ipotizzato dalla
regione in fase di approvazione del P.R.G., ma ravvisandone una
minore gravità. Per tale zona la variante prevede in ogni
caso precauzioni specifiche per l'attuazione degli interventi.
Anche per quanto attiene i dissesti collinari, vengono introdotte
norme maggiormente cautelative rispetto al Progetto Definitivo
di P.R.G.. L'estensione delle aree rese inedificabili dalle modifiche
regionali (comprendente la maggior parte del territorio collinare)
viene ridotta sulla base delle analisi di dettaglio, mentre le
restanti porzioni vengono assoggettate a specifiche prescrizioni
cautelative variamente articolate.
In sintesi la Variante prevede:
1) la modificazione e conseguente sostituzione dei seguenti elaborati:
a) N.U.E.A. fascicolo I - articoli 1, 2, 5, 6, 8, 10, 21,23, 27,
30, 30bis, e allegato B;
b) Tavola di Piano n. 1 "Azzonamento - Aree normative e destinazioni
duso"- scala 1:5.000 - 27 fogli a colori, Legenda;
c) Allegato Tecnico n. 7 "Fasce di rispetto" - scala
1:5.000 - 27 fogli a colori;
d) Tavola illustrativa n. 1 " Planimetria sintetica del P.R.G.
con le previsioni dei comuni contermini" - scala 1:25.000
- foglio unico a colori;
2) lintroduzione dei seguenti nuovi elaborati:
a) Tavola di Piano n. 1bis "Azzonamento con sovrapposizione
della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica
e dellidoneità allutilizzazione urbanistica"
- scala 1:5.000 - 27 fogli a colori;
b) Allegato Tecnico n. 3 "Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dellidoneità allutilizzazione
urbanistica" - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori, in sostituzione
dellAllegato Tecnico n. 2 "Carta geologico-tecnica.
Stabilità geomorfologica" e dellAllegato Tecnico
n. 3 "Carta geologico-tecnica. Interventi ammissibili";
c) Allegato Tecnico n. 3bis "Quote di riferimento" -
scala 1:5.000 - 7 fogli a colori;
d) Allegato Tecnico n. 7bis "Fasce fluviali e fasce di rispetto
fluviali" - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori;
e) Relazioni: "Studio idrogelogico a supporto della Variante
oggetto del Tavolo di Lavoro Regionale" elaborati raccolti
nelle cartelle n. 1, 2, 3, 3bis, 3ter, 3quater, 4, 5, 6, 7, 8
in sostituzione di "Studio geologico parte di collina. Analisi
dei dissesti" e "Studio geologico parte di pianura.
Analisi di vulnerabilità";
f) Relazioni Elab. F) "Relazione geologico - tecnica";
g) Tavola illustrativa n. 1bis - Elab. H) "Carta di sintesi"
- scala 1:20.000 - foglio unico a colori;
h) Tavola illustrativa Elab. E) "Planimetria sintetica di
inquadramento territoriale della pericolosità geomorfologica
con i comuni contermini" - scala 1:25.000 - foglio unico
a colori;
3) la conseguente eliminazione dei seguenti elaborati:
i) Allegato Tecnico n. 2 "Carta geologico-tecnica. Stabilità
geomorfologica" - scala 1:5.000 - 6 fogli in bianco e nero;
j) Allegato Tecnico n. 3 "Carta geologico-tecnica. Interventi
ammissibili" - scala 1.5.000 - 6 fogli in bianco e nero;
k) "Studio geologico parte di collina. Analisi dei dissesti";
l) "Studio geologico parte di pianura. Analisi di vulnerabilità".
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si
procederà all'aggiornamento del Piano Regolatore Generale
in conformità alla variante precedentemente descritta.
Il presente provvedimento risulta coerente con il Piano di Zonizzazione
Acustica, avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del
26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/21) "in quanto le variazioni
proposte non risultano rilevanti" così come risulta
dal parere redatto dalla Divisione Ambiente e Verde - Settore
Ambiente e Territorio.
Il presente provvedimento costituisce variante strutturale al
Piano Regolatore, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della Legge Urbanistica
Regionale.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli
articoli 43-44 del regolamento sul decentramento a tutte le Circoscrizioni
per lacquisizione del relativo parere.
Le Circoscrizioni n. 1, 4, 5, 6, 7 e 9 hanno espresso parere favorevole
con rispettive deliberazioni di Consiglio Circoscrizionale che
si allegano (all. 352-357 - nn. ).
Infine, le Circoscrizioni 2, 3 e 10 non si sono espresse (all.
358-360 - nn. ).
La Circoscrizione n. 8 ha deliberato (all. 361 - n. ) esprimendo
parere favorevole condizionato allaccoglimento di n. 4 osservazioni
alle quali si controdeduce come segue:
1) Sottoclasse IIIa1 (C ) e sottoclasse IIIb1 (C)
I risultati del monitoraggio effettuato sulle aree classificate
come sottoclassi IIIa1 e IIIb1 sono attendibili a condizione che
il monitoraggio venga effettuato per alcuni anni e che in tale
lasso di tempo si verifichino eventi climatici calamitosi significativi
quali nubifragi e alluvioni; successivamente, sulla base dei risultati
derivanti dalla lettura strumentale sarà possibile individuare
le diverse casistiche che permetteranno l'eventuale riclassificazione
delle aree in oggetto con specifico provvedimento urbanistico.
L'osservazione pertanto non viene accolta.
2) Sottoclasse IIIa (C) e sottoclasse IIIb3 (C)
L'osservazione riguarda le sottoclassi IIIa e IIIb3 dell'area
collinare: in tali sottoclassi in realtà la pericolosità
è stata indicata "tra media ed elevata"; non
si tratta pertanto di aree a modesta pericolosità come
indicato nell'osservazione, ma aree nelle quali il grado di pericolosità
riscontrato è molto variabile.
Nonostante ciò in tali sottoclassi la norma ammette interventi
fino alla ristrutturazione edilizia (R.E.) di cui all'art. 4 lett.
d3) e d4) delle N.U.E.A.. In particolare la R.E. di tipo d3) ammette
modifiche interne di fabbricati (entro volumi e sagome esistenti)
comportanti aumenti delle S.L.P., purché non vengano superati
gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria consentiti:
si ritiene pertanto che sugli edifici compresi all'interno di
tali sottoclassi siano ammessi interventi che consentono il "recupero
dei fabbricati esistenti" ammettendo altresì, un seppur
limitato incremento del carico antropico.
Pertanto i tipi di intervento ammessi consentono di effettuare
sugli immobili esistenti gli interventi necessari per sicurezza
e la manutenzione.
L'intervento della ristrutturazione edilizia non esclude comunque
i frazionamenti degli immobili esistenti. Resta comunque inteso
che la valutazione sull'opportunità di trasformazione di
un immobile è in ogni caso subordinata agli esiti di specifico
studio idrogeologico e geotecnico ai sensi del D.M. 11 marzo 1988.
Per quanto riguarda la realizzazione di piscine si fa presente
che tale tipologia di intervento comporta ordinariamente modifiche
della sezione dei terreni con apporto di un peso proprio considerevole;
per questo motivo sono considerati interventi estremamente delicati
tali da compromettere il complesso equilibrio della stabilità
dei siti collinari. Coerentemente con le prescrizioni contenute
nelle "norme geologiche generali di tutela, PAI e vincolo
idrogeologico" (allegato B delle N.U.E.A.) si ritiene pertanto
di non ammettere la realizzazione di piscine.
L'osservazione pertanto non viene accolta.
3) Fiume Po - sponda destra - argine a protezione dellarea
urbanizzata del Fioccardo
In considerazione dei tempi tecnici e procedurali per l'approvazione
definitiva della variante n. 100 (variante di carattere strutturale),
tenuto conto della delicatezza e complessità del territorio
nel quale sono previste le opere di difesa idraulica e considerata
infine la complessiva programmazione delle Opere Pubbliche si
ritiene che la tempistica ipotizzata nel cronoprogramma allegato
al provvedimento urbanistico sia quella necessaria.
4) Argomento: sottoclasse III b4 (P)
L'osservazione non è pertinente, tuttavia la comunicazione
viene inoltrata all'Assessorato competente che sta valutando eventuali
proposte di rilocalizzazione di tali manufatti.
Premesso quanto sopra si sottolinea che gli studi di carattere
idrogeomorfologico sulle cui risultanze si fonda la presente variante,
elaborati da esperti incaricati, quali i geologi e un ingegnere
idraulico, sono stati oggetto di un approfondito esame da parte
della Regione Piemonte e dell'ARPA. Infatti a partire dal 2002
su specifica richiesta dell'Amministrazione è stato costituito
un "Gruppo Interdisciplinare" con la partecipazione
dei tecnici di Regione, ARPA e Comune, finalizzato all'esame della
estesa e articolata documentazione prodotta dalla Città.
Pertanto il Gruppo interdisciplinare ha valutato la coerenza tra
la documentazione prodotta e le indicazioni contenute nella D.G.R.
del 6 agosto 2001 n. 31-3749 e nella D.G.R. del 15 luglio 2002
n. 45-6656 ed ha, in ultimo, validato il quadro del dissesto derivante
dagli studi e dalle analisi svolte dal Comune proponente nonché
emesso parere geomorfologico ed idraulico a supporto delle scelte
urbanistiche effettuate con la presente variante.
Nel merito delle osservazioni puntuali proposte si ritiene necessario
che le valutazioni di merito vengano esaminate contestualmente
alle eventuali ulteriori osservazioni che potranno pervenire da
enti e privati successivamente all'adozione del Progetto Preliminare
di variante da parte del Consiglio Comunale.
Si dà mandato agli uffici comunali, al fine di rendere
più agevole la consultazione in sede di pubblicazione,
di predisporre il testo coordinato delle N.U.E.A., come modificate
a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi degli artt. 15 e 17, comma 4, della L.R.
56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della variante strutturale
n. 100 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, consistente
nelle variazioni e modificazioni descritte in narrativa e, in
dettaglio indicate negli elaborati costituenti parte integrante
del presente provvedimento.
Gli elaborati della Variante sono i seguenti (all. da 1 a 351):
v1)/ v2) - Elaborato A) "Relazione illustrativa" ed
Elaborato B) "Criteri generali" (all. 1 - n. );
v3) - Elaborato C) "Aree sottoposte a limitazioni ai sensi
dellart. 30 bis e dellallegato B delle N.U.E.A."
- scala 1:40.000 - foglio unico a colori (all. 2 - n. );
v4) - Elaborato D) "Cronoprogramma degli interventi di riassetto
per la mitigazione del rischio (allegato n. 9 delle N.T.E. della
circolare n. 7 /LAP)" (all. 3 - n. );
v5) - Elaborato E) "Planimetria sintetica di inquadramento
territoriale della pericolosità geomorfologica con i Comuni
contermini " - scala 1:25.000 - foglio
unico a colori -VARIANTE (all. 4 - n. );
v6) - "Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - Volume
I - Testo coordinato al 31 ottobre 2004" - STATO ATTUALE
(all. 5 - n. );
v7) - "Allegato B alle N.U.E.A. - Norme sullassetto
idrogeologico e di adeguamento al P.A.I. e Modifiche al volume
I delle N.U.E.A" - VARIANTE (all. 6 - n. );
v8) - Tavola di Piano n. 1 "Azzonamento - Aree normative
e destinazioni d'uso" - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori,
Legenda - STATO ATTUALE (all. dal 7 al 34 - nn. );
v9.1) - Tavola di Piano n. 1 "Azzonamento - Aree normative
e destinazioni d'uso" aggiornata con le variazioni approvate
alla data del 31 ottobre 2004 - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori,
Legenda - VARIANTE (all. 362-389 - nn. );
v10.1) - Tavola di Piano n. 1 bis "Azzonamento con sovrapposizione
della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica
e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" scala
1:5.000 - 27 fogli a colori - VARIANTE (all. 390-417 - nn. );
v11) - Allegato Tecnico n. 2 "Carta geologico-tecnica. Stabilità
geomorfologica" - scala 1:5.000 - 6 fogli in bianco e nero
- STATO ATTUALE (all. dal 91 al 96 - nn. );
v12) - Allegato Tecnico n. 3 "Carta geologico-tecnica. Interventi
ammissibili"- scala 1:5.000 - 6 fogli in bianco e nero -
STATO ATTUALE (all. dal 97 al 102 - n. );
v13) - Allegato Tecnico n. 3 "Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"
- scala 1:5.000 - 27 fogli a colori - VARIANTE (all. dal 103 al
129 - nn. );
v14) - Allegato Tecnico n. 3 bis "Quote di riferimento"
- scala 1:5.000 - 7 fogli a colori - VARIANTE (all. dal 130 al
138 - nn. );
v15) - Allegato Tecnico n. 7 "Fasce di rispetto" - scala
1:5.000 - 17 fogli in bianco e nero - STATO ATTUALE (all. dal
139 al 155 - nn. );
v16) - Allegato Tecnico n. 7 "Fasce di rispetto"- scala 1:5.000 - 27 fogli a colori - VARIANTE
(all. dal 156 al 182 - nn. );
v17) - Allegato Tecnico n. 7 bis "Fasce fluviali e fasce
di rispetto fluviali" - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori
- VARIANTE (all. dal 183 al 209 - nn. );
v18) - B: Relazioni "Studio geologico parte di collina analisi
dei dissesti; Studio geologico parte di pianura. Analisi di vulnerabilità"
- STATO ATTUALE (all. dal 210 al 211 - nn. );
v19) - Elaborato F) "Relazione geologico - tecnica"
- VARIANTE (all. 212 - n. );
v20) - "Studio idrogelogico a supporto della Variante oggetto
del Tavolo di Lavoro Regionale" - VARIANTE (all. da 213 a
347 - nn. );
v21) - Elaborato G) "Parere del Gruppo Interdisciplinare
di Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 31 - 3749 del 6 agosto 2001"
(all. 348 - n. );
v22) - Tavola di Piano Illustrativa n. 1 - "Planimetria sintetica
del P.R.G. con le previsioni dei Comuni contermini" - scala
1:25.000 - foglio unico a colori - STATO ATTUALE (all. 349 - n.
);
v23) - Tavola di Piano Illustrativa n. 1 - "Planimetria sintetica
del P.R.G. con le previsioni dei Comuni contermini" - scala
1:25.000 - foglio unico a colori - VARIANTE (all. 350 - n. );
v24) - Elaborato H) - Tavola di Piano Illustrativa n. 1 bis -
"Carta di sintesi" - scala 1:20.000 - foglio unico a
colori - VARIANTE (all. 351 - n. );
v25) - Tavola illustrativa C1 - "Aree a Parco con utilizzazione
edificatoria 0,01 mq SLP/mq ST" - scala 1:30.000 - foglio
unico (all. 418 - n. );
2) di dare mandato agli uffici comunali, al fine di rendere più
agevole la consultazione in sede di pubblicazione, di predisporre
il testo coordinato delle N.U.E.A. come modificate a seguito degli
emendamenti approvati dal Consiglio Comunale;
3) di dare atto che ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. di PAI,
con l'approvazione regionale della presente variante, le delimitazioni
delle aree in dissesto aggiorneranno ed integreranno le prescrizioni
del PAI.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio.
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti:
Emendamenti all'allegato 1 - (V01/V02), Elaborato B - Criteri generali:
Nell'INDICE, Parte A) Criteri generali:
Al punto 1.1), le parole: "non edificabili." sono sostituite dal seguente testo: "a parco con utilizzazione edificatoria 0,01 mq SLP/mq ST.".
Al punto 2.1), le parole: "Esclusione dell'attribuzione" sono sotituite dalla seguente: "Attribuzione".
Al punto 2.1), le parole: "di proprietà comunale" sono sostituite dalla seguente: ": specificazioni"
Nell'INDICE Parte B) Elaborati della Variante:
Al punto 3.1), dopo le parole: "All. 3", inserire le seguenti: "ed Elab. H)".
Al punto B2) Altri elaborati, dopo il punto 3), inserire il seguente:
"3bis) Elab. - C1) Aree a parco con utilizzazione edificatoria 0,01 mq SLP/mq ST.".
Nella Parte A) Criteri generali:
A pagina 4, nel punto 1.1), le parole: "NON EDIFICABILI" sono sostituite dalle seguenti: "A PARCO CON UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA 0,01 MQ SLP/MQ ST.".
A pagina 4, al punto 1.1), il paragrafo: "Viene modificata .. Elaborati della variante)." è sostituito dal seguente:
"Lindividuazione delle aree a Parco con indice
ridotto (0,01 mq SLP/mq ST) è stata ottenuta nel P.R.G.
vigente attraverso linclusione di aree esondabili, di classi
geologiche a rischio e dei boschi risultanti dagli specifici allegati
tecnici.
In relazione al recepimento dei nuovi studi idrogeologici risulta
indispensabile procedere ad allineare i contenuti del PRG con
le risultanze degli studi stessi, modificando conseguentemente
lindividuazione delle superfici con le caratteristiche descritte
negli allegati tecnici corrispondenti (vedi parte B Elaborati
della variante).
Il criterio adottato per l'attribuzione degli indici di edificabilità
nelle aree a Parco urbano e fluviale e nelle aree a Parco naturale
della Collina viene esplicitato all'interno degli articoli 21
e 22 delle N.U.E.A. le aree esondabili corrispondono a quelle
incluse allinterno delle fasce A e B così come individuate
dal P.A.I., mentre le classi geologiche a rischio sono aggiornate
in base alla nuova classificazione). Nellarticolo 21, nel
contempo, si specifica che per lArea denominata Basse di
Stura (P 17) si deve fare riferimento alle specifiche prescrizioni
relative allambito, così come descritte nellapposita
scheda normativa.
Viene contestualmente eliminata la relativa rappresentazione grafica
sulla tavola dell'azzonamento in quanto superata dalla puntuale
definizione a livello normativo.".
A pagina 5, prima riga del punto 2.1), le parole: "ESCLUSIONE DELL'ATTRIBUZIONE" sono sostituite dalla seguente: "ATTRIBUZIONE".
A pagina 5, seconda riga del punto 2.1), le parole: "DI PROPRIETA' COMUNALE" sono sostituite dalla seguente: ": SPECIFICAZIONI".
Alle pagine 5 e 6, al punto 2.1), il paragrafo: "In riferimento a quanto .. da indicazioni cartografiche." è sostituito dal seguente:
"Come noto lacquisizione delle aree a parco può
avvenire tramite esproprio o in alternativa tramite cessione gratuita
delle aree, con attribuzione di utilizzazioni edificatorie per
le quali è previsto il trasferimento in ambiti di trasformazione
stabiliti dal P.R.G. (il cosiddetto "doppio regime"
di acquisizione pubblica delle aree a parco).
Tale principio non trova di fatto applicazione nelle aree a parco
già di proprietà della Città in quanto ente
istituzionalmente competente ad acquisire le aree per lattuazione
dei parchi urbani fluviali e collinari.
La scelta del Piano Regolatore è stata quella di predeterminare
i parchi urbani-fluviali e collinari ai quali attribuire il "doppio
regime", individuati da un perimetro rosso e da un codice
nella tavola 1 "Azzonamento" del PRG e richiamati agli
articoli 21 e 22 delle NUEA del piano, escludendo quindi le aree
pubbliche (di norma già sistemate a parco) prive di codice
e perimetro rosso.
Dalla fase di elaborazione e approvazione del P.R.G. ad oggi si
è riscontrato che tale impostazione pur rimanendo in linea
teorica valida, ha portato ad una serie di incongruenze in merito
alla effettiva corrispondenza tra le aree di proprietà
pubblica graficamente rappresentate e leffettivo stato di
fatto patrimoniale in evoluzione.
Il criterio adottato per l'attribuzione degli indici di edificabilità
nelle aree a Parco urbano e fluviale e nelle aree a Parco naturale
della Collina viene esplicitato all'interno degli articoli 21
e 22 delle N.U.E.A..
In merito allattribuzione degli indici edificatori alle
aree a parco, lart. 21 - relativo ai parchi fluviali, chiarisce
in modo espresso che la stessa è esclusivamente riferita
al caso di utilizzazioni private, mentre lart. 22 - relativo
ai parchi collinari non esplicita tale rilevante contenuto.
Pertanto si provvede a inserire la medesima precisazione in coerenza
con lart. 21.
La puntuale verifica della proprietà delle aree rimane
in ogni caso demandata al momento della cessione e viene pertanto
disgiunta da indicazioni cartografiche.".
A pagina 6, al punto 2.2), il paragrafo: "Sempre nell'ottica .. appositi allegati tecnici." è sostituito dal seguente:
"Sempre nellottica di eliminare alcuni elementi
di scarsa chiarezza si è riscontrata la necessità
di provvedere alleliminazione delle "aree non edificabili"
nella legenda della tavola relativa allazzonamento (tav.
1), in quanto definizione superflua e contraddittoria per la corretta
interpretazione del P.R.G..
Il P.R.G. vigente individua tra le prescrizioni particolari le
"aree non edificabili", individuate con apposita simbologia
nella tavola di "Azzonamento", simbologia che è
anche utilizzata per individuare la parte di aree a parco con
indice ridotto in caso di cessione.
La medesima simbologia è quindi utilizzata per dare due
informazioni diverse (se pur tra di loro correlate).
In particolare lindividuazione delle aree che risultano
limitate nella loro potenzialità edificatoria a causa delle
loro caratteristiche idrogeomorfologiche e dalla presenza di boschi
risulta apparentemente un "doppione" delle indicazioni
contenute negli specifici allegati tecnici prescrittivi del Piano
Regolatore vigente, quali la carta geologica tecnica - interventi
ammissibili, boschi e vincolo idrogeologico, fasce di rispetto,
etc.
Inoltre come già detto il criterio adottato per l'attribuzione
degli indici di edificabilità nelle aree a Parco viene
esplicitato a livello normativo (artt. 21 e 22 delle N.U.E.A.),
pertanto viene contestualmente eliminata la relativa rappresentazione
grafica sulla tavola dell'azzonamento.
Lesclusione delle "aree non edificabili" dalla
tavola 1 "azzonamento" elimina quindi i problemi citati
di errata interpretazione, e nel contempo non modifica la lettura
generale del Piano, riportando semplicemente le informazioni relative
allidoneità di utilizzazione dei suoli sugli appositi
allegati tecnici.".
A pagina 6, ultimo capoverso del punto 3), prima riga, la parola: "importanti" è soppressa.
A pagina 7, punto 3), seconda riga, il numero: "75300" è sostituito dal seguente: "38.500".
A pagina 7, punto 3), terza riga, il numero: "63300" è sostituito dal seguente: "26.500".
Nella Parte B) Elaborati della Variante:
A pagina 10, Art. 21 "Parchi urbani fluviali" e Art. 22 "Aree a Parco naturale della collina", il paragrafo: "Per le ragioni espresse .. dalle indicazioni cartografiche." è sostituito dal seguente:
"Per le ragioni espresse ai precedenti punti 1.1 e
2.1 (parte A), all'interno degli articoli relativi alle aree a
Parco fluviale e collinare (artt. 21 e 22 delle N.U.E.A.), vengono
dettati i criteri adottati per l'attribuzione degli indici di
edificabilità.
Contestualmente allart. 22, coerentemente con lart.
21, viene specificato che tale criterio è riferito al caso
delle utilizzazioni private.
Per quanto riguarda lArea destinata a Parco Urbano e fluviale
denominata Basse di Stura (P17), viene specificato che gli indici
di utilizzazione edificatoria sono quelli stabiliti nella specifica
scheda normativa.".
A pagina 10, al punto 2.1) TAV. 1 - AZZONAMENTO (LEGGENDA E FOGLI SEGUENTI), il paragrafo: "Al fine di dare corso .. approvate alla data del 31.10.2004." è sostituito dal seguente:
"Al fine di dare corso alle modifiche esplicitate ai
precedenti punti 1.1, 2.1 e 2.2 (parte A), viene modificata la
tavola n. 1 "Azzonamento" e relativa legenda, eliminando
l'indicazione grafica riferita alle "aree non edificabili"
e alle aree con indice ridotto dei Parchi urbani e fluviali e
della collina.
La tavola n. 1 oggetto di modifica utilizza la base cartografica
aggiornata a giugno 2004 e riporta le variazioni del P.R.G. approvate
alla data del 31.10.2004."
A pagina 11, al punto 3.1), dopo le parole: "ALL. 3", inserire le seguenti: "ED ELAB. H)".
A pagina 11, al termine del punto 3.1), dopo le parole: "su foglio unico" aggiungere le seguenti: "(Elaborato H)".
A pagina 11, al punto 3.3), primo comma, seconda riga, le parole: "ex art. 29 della L.U.R." sono sostituite dalla seguente: "fluviale".
A pagina 12, al punto 1), ELAB. A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA, quarta riga, la parola: "riverberazioni" è sostituita dalla seguente: "ricadute".
A pagina 12, al termine del punto 3): "ELAB. C) - AREE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30BIS E DELL'ALLEGATO B DELLE N.U.E.A.", inserire il seguente:
"3bis) ELAB. C1) - AREE A PARCO CON UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA 0,01 mq SLP/mq ST.
Al fine di rappresentare le aree a parco con utilizzazione edificatoria 0,01 come risultanti a seguito degli adeguamenti esplicitati al precedente punto 1.1 (parte A) si introduce un elaborato cartografico in scala 1:30.000, a titolo illustrativo.".
A pagina 13, il secondo capoverso: "Nel contempo viene relazionato .. alle problematiche idrogeomorfologiche." è soppresso.
Nella Parte C) Modifiche introdotte dalla Variante, a pagina 14, "L'introduzione dei seguenti nuovi elaborati:", punto d), prima riga, la parola: "fluviali" è sostituita dalla seguente: "fluviale".
Nella Parte C) Modifiche introdotte dalla Variante, a pagina 14, "La conseguente eliminazione dei seguenti elaborati:", al termine del punto l), aggiungere il seguente:
"m) Tavola illustrativa Elab. C1) "Aree a parco con utilizzazione edificatorie 0,01 mq SLP/mq ST."".
Nella Parte C) Modifiche introdotte dalla Variante, a pagina 15, C2 Elaborati costitutivi della Variante:
- punto v3) - Elaborato C), prima riga, le parole: "e dell'allegato" sono sostituite dalle seguenti: "ed allegato";
- punto v5) - Elaborato E), seconda riga, la parola: "geomorfologica" è sostituita dalla seguente: "idrogeomorfologica";
- punto v5) - Elaborato E), seconda riga, i numeri: "1:25.000" sono sostituiti dai seguenti: "1:40.000";
- punto v7), prima e seconda riga, il testo: "Allegato B alle N.U.E.A. - Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I. e Modifiche al volume I delle N.U.E.A." è sostituito dal seguente: "Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - Volume I - Testo coordinato al 31 ottobre";
- punto v10) - Tavola di Piano n. 1 bis, terza riga, dopo le parole: "27 fogli a colori" inserire la seguente: ", legenda";
- punto v14) - Allegato Tecnico n. 3 bis, prima riga, il numero: "7" è sostituito dal seguente: "9";
- punto v17) - Allegato Tecnico n. 7 bis, pima riga, la parola: "fluviali" è sostituita dalla seguente: "fluviale".
Nella Parte C) Modifiche introdotte dalla Variante, pagina 16, C2 Elaborati costitutivi della Variante:
- punto v24) - Elaborato H), prima riga, le parole: "di Piano" e "n. 1 bis" sono soppresse;
- punto v24) - Elaborato H), prima riga, dopo le parole: "Carta di sintesi" inserire le seguenti: "della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica";
- al termine del punto v24), inserire il seguente:
"v25) - Elaborato C1) - "Aree a parco con utilizzazione edificatoria 0,01 mq SLP/mq ST"."
Emendamenti all'allegato 6 - (V07), PROGETTO PRELIMINARE:
Art. 1 - Finalità, obiettivi, criteri del Piano e della normativa:
A pagina 1, comma 3, punto 1 bis), prima riga, le parole: "scala 1:5.000, 27 fogli, a colori. Legenda" sono soppresse.
A pagina 1, comma 3, al termine del punto 1 bis) dopo la parola: "urbanistica", aggiungere le seguenti: "scala 1:5.000, 27 fogli, a colori. Legenda".
A pagina 2, punto 7bis), prima riga, la parola: "fluviali" è sostituita dalla seguente: "fluviale".
Art. 2 - Definizioni:
A pagina 14, comma 61, Fascia C, prima riga, la parola: "area" è sostituita dalla seguente: "Area".
A pagina 14, comma 61, Limite di progetto tra Fascia B e Fascia C:, prima riga, la parola: "corrisponde" è sostituita dalla seguente: "Corrisponde".
A pagina 14, comma 61, Quota di riferimento: prima riga, la parola: "quota" è sostituita dalla seguente: "Quota".
Art. 21 - Parchi urbani e fluviali
A pagina 98, comma 4, seconda riga, le parole: "(nel caso di utilizzazioni private)" sono sostituite dalle seguenti: "(nel caso di utilizzazioni private)".
A pagina 98, comma 4, terza riga, il testo: "e a
0,01 mq S.L.P./mq S.T. come indicato nelle tavole di piano in
scala 1:5000." è sostituito dal seguente: "Le
aree dei parchi urbani e fluviali hanno indice di edificabilità
(nel caso di utilizzazioni private) pari a 0,05 mq S.L.P./mq S.T.
salvo quelle ricomprese all'interno delle fasce fluviali A e B
del P.A.I., individuate nello specifico allegato tecnico 7bis
"Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviale", che hanno
indice 0,01 mq S.L.P./mq S.T..
Gli indici di edificabilità relativi all'ambito P17 sono
definiti nella scheda normativa allegata
alle N.U.E.A.".
Art. 22 - Aree a parco naturale della collina
A pagina 106, comma 10, il testo: "Le aree del parco collinare .. tavole di piano in scala 1:5000." è sostituito dal seguente: "Le aree del parco collinare hanno indice di edificabilità (nel caso di utilizzazioni private) 0,03 mq SLP/mq ST salvo quelle classificate come boschi nello specifico allegato tecnico n. 6 "Boschi e vincolo idrogeologico - Parchi regionali" e quelle ricomprese nelle sottoclassi IIIa(C), IIIa1(C), IIIb1(C), IIIb4(C) e III4(C) della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, che hanno indice 0,01 mq SLP/mq ST.".
A pagina 5, parte allegato B), Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I., comma 11, seconda riga, la parola: "comma" è sostituita dalla seguente: "allegato".
A pagina 7, parte allegato B), Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I., il comma 24: "All'interno delle fasce fluviali in materia sanitaria e ambientale." è sostituito dal seguente: "Ferme restando le limitazioni ai tipi di intervento ammessi nelle singole classi di idoneità allutilizzazione urbanistica, allinterno delle fasce fluviali A e B (vedi art. 2 comma 6) è comunque vietato insediare attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/99, quelle insalubri di prima classe di cui al D.M. 5.9.94, quelle soggette alla procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. 40/98 e quelle inerenti la gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97.".
A pagina 7, parte allegato B), Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I., il comma 25: "Nella fascia C il territorio comunale." è sostituito dal seguente: "Nella fascia C è vietato l'insediamento delle attività soggette al D.Lgs. 334/99. Le attività insalubri, quelle soggette alle procedure di V.I.A. e quelle inerenti la gestione dei rifiuti, sopra citate, sono ammesse nella fascia C, a condizione che ne sia accertata la compatibilità tramite apposita verifica idrogeologica, condotta da professionista abilitato, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della mitigazione del rischio.".
A pagina 10, parte allegato B), Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I., il disegno è soppresso.
A pagina 11, parte allegato B), Norme sull'assetto idrogeologico
e di adeguamento al P.A.I., penultima riga del comma 2, le parole:
"a titolo illustrativo," sono soppresse.