Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 149
2005 01718/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 OTTOBRE 2005

(proposta dalla G.C. 15 marzo 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 100 AL P.R.G. AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 17 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. - ADEGUAMENTO ALLA CIRCOLARE P.G.R. 8 MAGGIO 1996 N. 7/LAP ED AL PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - P.A.I. - ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento di variante al PRG del 1995 costituisce adeguamento del PRG (in attuazione di specifiche disposizioni regionali: circolare 7/LAP e seguenti) sulla base delle indicazioni emerse da una serie di studi specialistici svolti in questi anni sulle parti di territorio comunale in condizione di rischio idrogeologico: sostanzialmente le fasce spondali e le aree collinari riconosciute in condizioni di dissesto.
La variante costituisce inoltre anche adeguamento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), piano di settore per il Bacino del Po che fissa criteri e norme generali per disciplinare le parti di territorio in condizioni di rischio idrogeologico (sostanzialmente aree esondabili ed aree soggette a dissesti e valanghe).
Con riferimento in particolare al tema della esondabilità e al trattamento delle fasce spondali dei fiumi, gli studi condotti in questi anni dalla Città sono stati riconosciuti dalla Regione "analisi di maggior dettaglio" rispetto al livello di conoscenza espresso dalla documentazione del PAI approvato e quindi si è svolto di fatto un processo "inverso" di adeguamento del PAI alle indicazioni emerse da tali studi, sulla cui base è stata elaborata la variante al PRG che risulta pertanto già adeguata al PAI modificato.
Anche per quanto riguarda le aree collinari in condizioni di dissesto e franosità, gli studi svolti dalla Città sono stati riconosciuti dalla Regione "di maggior dettaglio" rispetto alla documentazione del PAI, che verrà perciò aggiornato alla luce di detti studi contestualmente all’approvazione della presente variante, ad opera della Regione. Infatti ai sensi del 4° comma dell’art. 18 delle N.d.A. di PAI all’atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, aggiornano ed integrano le prescrizioni del PAI.
In termini estremamente sintetici questo è il senso di questo provvedimento che è il frutto di un lungo e complesso iter, avviato quasi subito dopo l’approvazione del nuovo PRG (1995) con l’obiettivo, inizialmente più limitato, di porre rimedio ad alcune incongruenze del Piano determinatesi dopo le modifiche di ufficio introdotte dalla Regione in sede di approvazione dell’atto stesso.
Sembra perciò necessario ripercorrere in breve la complessa vicenda di formazione del presente atto.
L’attuale strumento urbanistico della Città di Torino ha disciplinato la materia dell’assetto idrogeomorfologico del territorio mediante un complesso di norme contenute nelle NUEA al titolo IV "ambiente e paesaggio urbano" e all’allegato B "Studio geologico parte di collina - Analisi dei dissesti …", nonché in alcuni allegati tecnici prescrittivi che trattano, da un lato, la "esondabilità" delle fasce spondali lungo i fiumi e, dall’altro, le condizioni geomorfologiche del territorio collinare.
Le possibilità edificatorie del Piano sono perciò da valutare sulla base di due tipi di documentazione: da un lato le tavole di azzonamento che definiscono le destinazioni d’uso, gli indici e gli altri parametri edificatori, che non vengono in alcun modo modificati dalla presente variante, dall’altro gli allegati tecnici prescrittivi che introducono specifiche limitazioni e condizionamenti all’attività edificatoria.
Tale impostazione del progetto definitivo di P.R.G. adottato nel dicembre 1993, è stata confermata, pur con alcune modifiche agli allegati tecnici citati, con la deliberazione del dicembre 1994 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Regione Piemonte nell’ottobre dello stesso anno.
Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino è stato successivamente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3-45091 in data 21 aprile 1995. In tale sede, tuttavia, considerato che il Settore Prevenzione del Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico della Regione Piemonte aveva ritenuto non esaustive le analisi idrogeologiche condotte per la stesura del Piano, sono state introdotte "ex-officio" dalla stessa Regione, modificazioni di carattere normativo e cartografico.
Tali modificazioni riguardano l’inserimento, nelle Norme di un nuovo articolo 30 bis "Aree esondabili e tutela degli acquiferi" (con allegata tavola n. 1) e di prescrizioni aggiuntive in premessa dell’allegato "Studio geologico parte di collina: Analisi dei dissesti -…".
In sintesi, con l’introduzione dell’art. 30 bis, tutte le aree definite esondabili negli specifici elaborati di Piano, nonché le aree individuate come tali nella Tavola n. 1 allegata all’articolo 30 bis, sono assoggettate alla disciplina prevista dal comma 5 dell’art. 30 della L.R. 56/77, così come sono state assoggettate alla stessa disciplina le aree situate nella collina torinese, individuate tra le classi a maggiore rischio geologico.
Rispetto al P.R.G. adottato dalla Città le modifiche sostanziali introdotte riguardano l’estensione della condizione di area esondabile ad un'ampia porzione del territorio a nord del Po alla confluenza con la Stura (Zona Barca e Bertolla) e l’accorpamento di quattro classi di stabilità individuate dal piano in collina (cui corrispondevano diverse possibili modalità di intervento) in un'unica situazione "di rischio" per la quale viene vietata sostanzialmente la realizzazione di nuove costruzioni e di opere di urbanizzazione.
Tali disposizioni, come specificato nel suddetto articolo, "prevalgono sulle prescrizioni contenute ai punti successivi nonché su diverse previsioni planimetriche e/o normative contenute negli elaborati di P.R.G.". Si è pertanto verificata, nella fase di attuazione del Piano, una contraddittorietà tra i diversi elaborati grafici e alcune prescrizioni contenute nelle Norme Urbanistiche Edilizie d’Attuazione, che contengono, rispetto alle indicazioni del P.R.G. approvato, una severa limitazione alle possibilità di realizzare nelle aree interessate qualsiasi intervento sia pubblico sia privato, compresa l’attuazione di opere intese ad apportare migliorie sotto il profilo idrogeologico.
Pertanto, al fine di pervenire al superamento di tale situazione, l’Amministrazione Comunale, ha avviato la predisposizione di specifica variante urbanistica che per la natura delle problematiche trattate ha reso necessario l'avvio preliminare di un programma complesso e mirato di indagini idrogeomorfologiche per il quale veniva affidato, nel dicembre del 1996, un incarico di consulenza specialistica esteso alle aree spondali e collinari, ai professori Ing. Virgilio Anselmo, Geol. Francesco Carraro, Geol. Franco Grasso e al Dott. Geol. Eugenio Zanella.
Tali indagini hanno anche comportato lo svolgimento di una campagna di rilievi puntuali sul territorio collinare con oltre 140 sondaggi, prelievi di materiali e successivi esami di laboratorio e la posa di oltre 50 apparecchiature di controllo.
Gli studi, svolti tra il 1997 e il 1999, si sono conclusi con un primo rapporto consegnato nei primi mesi del 2000.
Va detto che in quegli stessi anni, in relazione ad una crescente attenzione alle tematiche ambientali ed idrogeologiche in particolare, stimolata dai gravi dissesti che si sono verificati in varie parti del Paese, sono state emanate normative nazionali e regionali ed adottati piani di settore, volti ad approfondire le problematiche relative e a proporre un riferimento uniforme di criteri ed indirizzi fondamentali per riconsiderare concretamente la rilevanza della componente idrogeomorfologica nella pianificazione territoriale.
A tal riguardo si richiamano gli atti normativi e pianificatori che costituiscono riferimento fondamentale nell’approccio alla materia.
In primo luogo la Legge 18 maggio 1989 n. 183 e s.m.i., finalizzata ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, ha previsto per il territorio del bacino del Po, riconosciuto quale bacino di rilievo nazionale, la costituzione di Piani di bacino Idrografici redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a specifici settori funzionali.
La Regione Piemonte, in data 8 maggio 1996, ha inoltre, per quanto di sua competenza, emanato la Circolare 7/LAP: "Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici", nella quale si prevedono metodologie univoche per la valutazione del livello di pericolosità delle aree oggetto di studio, seguita, nel febbraio 2000, dalla "Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP", con l’intento di fornire indirizzi e chiarimenti tecnici su alcuni aspetti della citata Circolare 7/LAP, e di orientare la formazione di Piani Regolatori (e la revisione di quelli esistenti).
In attuazione dei contenuti della Legge 183/1989 sono stati predisposti il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, nonché il successivo Piano di Assetto Idrogeologico relativi a specifici settori funzionali.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), approvato con D.P.C.M. in data 24 luglio 1998, prevede tre gradi di pericolosità (fasce A, B e C) in rapporto alle condizioni di esondabilità dei corsi d’acqua.
La fascia A, fascia di deflusso della piena e la fascia B, fascia di esondazione, sono sottoposte a prescrizioni immediatamente vincolanti. La fascia C, rappresenta invece le "aree di inondazione per piena catastrofica", per le quali la normativa del P.S.F.F. sulla base di indirizzi generali, delega agli Enti locali la competenza a regolamentare, nell’ambito degli strumenti di pianificazione locale, le attività consentite, i limiti e i divieti.
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato dall’Autorità di Bacino, con deliberazione n. 1 del maggio 1999, si configura quale secondo stralcio del Piano di Bacino del fiume Po.
Il P.A.I. introduce alcune modifiche alla delimitazione delle fasce fluviali individuate dal Piano Stralcio Fasce Fluviali ed alle relative norme, individuando altresì le aree interessate da dissesti sui versanti.
Con Legge n. 365/2000, veniva fissato al 30 aprile 2001 il termine perentorio per procedere all’adozione definitiva dei Piani di Bacino.
Al fine di garantire entro tale scadenza l’attuazione dei Piani suddetti, la Regione Piemonte ha poi attivato le procedure necessarie per indire le "conferenze programmatiche", propedeutiche all’adozione definitiva.
Alla luce della delicatezza delle tematiche trattate e della complessa evoluzione in atto nel quadro di riferimento generale, si è ritenuto opportuno, prima di procedere alla stesura della variante urbanistica, attivare una fase di confronto con la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione sulla documentazione tecnica prodotta con lo studio idrogeologico precedentemente citato, che è stata trasmessa l’11 aprile 2000 al Settore Regionale Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Torino, Novara e Verbania, con successivi incontri di approfondimento con i tecnici consulenti della Città, a seguito dei quali il servizio Geologico Regionale ha formulato una serie di osservazioni trasmesse il 23 settembre 2000, che hanno reso necessari alcuni approfondimenti ed integrazioni.
Nel frattempo si è verificato l’evento alluvionale dell’ottobre 2000 che ha determinato la necessità di una sostanziale riconsiderazione delle problematiche connesse alla esondabilità delle fasce spondali che interessano parti urbane anche centrali e consolidate.
L’evento, certamente eccezionale nelle sue dimensioni, ha infatti messo in luce l’insufficienza degli strumenti di controllo e governo del territorio, dal momento che l’esondazione, in particolare lungo alcuni tratti della Dora, ha assunto proporzioni rilevanti, ben al di là di quanto si poteva prevedere sulla base dei documenti disponibili.
Ritenendo quindi necessari ulteriori approfondimenti in merito, è stato affidato un primo incarico aggiuntivo di consulenza specialistica agli esperti già incaricati dei precedenti studi (deliberazione Giunta Comunale n. 2567 del 6 dicembre 2000) con l’obiettivo di sviluppare le analisi di compatibilità idraulica e idrogeologica del P.R.G. più urgenti sia in relazione agli esiti del citato evento alluvionale, sia rispetto alle indicazioni del P.A.I. adottato nel 1999.
Un ulteriore integrazione di incarico si è ancora resa necessaria (con deliberazione della Giunta Comunale n. 2058 del 4 dicembre 2001), in accoglimento di alcune richieste della Regione Piemonte, che hanno comportato l’estensione delle indagini geomorfologiche ed idrogeologiche all’intero territorio comunale (in adeguamento alla Circ. 7/LAP) e la revisione complessiva della documentazione prodotta con riferimento agli aggiornamenti legislativi e di pianificazione nel frattempo intercorsi.
Da questo momento l’iter di formazione della variante urbanistica relativa alle aree a rischio idrogeologico si è inevitabilmente intrecciata con l’iter di approvazione del PAI, con una serie di confronti tecnici e formulazione di osservazioni al PAI stesso che la Citta di Torino ha basato sulle risultanze degli studi condotti dai propri consulenti.
In particolare queste analisi hanno evidenziato, lungo le sponde fluviali, una diversa estensione di aree in condizioni di rischio rispetto a quelle rappresentate nel P.A.I. in corso di approvazione.
Nell’aprile 2001, quindi, l’Autorità di Bacino ha adottato in via definitiva il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico - (P.A.I.), adottando però, contestualmente, il Piano Stralcio di Integrazione (P.S.I.) al Piano per l’Assetto Idrogeologico che integra e modifica significativamente alcuni contenuti del P.A.I., relativi alle fasce fluviali, sulla base di specifiche osservazioni avanzate dalla Città di Torino e da altri Comuni.
Il Piano Stralcio integrativo è stato infine adottato in via definitiva in data 31 luglio 2003 con deliberazione n. 11/03 dell’Autorità di Bacino, e si è ora in attesa dell’approvazione ad opera di specifico provvedimento ministeriale.
Durante il complesso iter di formazione e approvazione del P.A.I. ed in relazione alla necessità di adeguare le strumentazioni urbanistiche dei Comuni al nuovo assetto idrogeologico in via di definizione, la Regione Piemonte ha introdotto nuove procedure (tramite gruppi interdisciplinari) da seguire per addivenire alla definizione di una valutazione condivisa dagli Enti interessati circa le condizioni di rischio idrogeologico dei rispettivi territori.
Nel corso del 2002 è stato quindi costituito un "Gruppo Interdisciplinare", con la partecipazione dei tecnici di Regione, ARPA e Comune per l’esame della estesa e articolata documentazione prodotta dalla Città di Torino.
Nel corso del 2002 si concludevano sostanzialmente gli studi svolti, con la consegna finale del 15 gennaio 2003 di tutta la documentazione, e presa d’atto della Giunta Comunale (deliberazione mecc. 2003 03720/009 del 27 maggio 2003).
Data la natura delle problematiche trattate, che comportano il riconoscimento di condizioni di "rischio" per determinate parti del territorio della Città, è parso opportuno rendere pubbliche le informazioni raccolte, pur non essendo ancora concluso l’iter tecnico-amministrativo di approvazione degli atti connessi agli studi svolti.
Inoltre, in considerazione del fatto che l’adozione definitiva del Piano Stralcio Integrativo del P.A.I. (del 31 luglio 2003) non è stata accompagnata dall’adozione di misure di salvaguardia, la Città ha ritenuto necessario introdurre delle "linee guida", basate sugli studi svolti, cui riferirsi nella valutazione del rischio idrogeomorfologico ai fini della definizione degli interventi edilizi ammessi in aree urbane per le quali sono state riconosciute determinate condizioni di rischio (deliberazione Giunta Comunale mecc. 2003 08991/009 del 4 novembre 2003).
Infine, nel giugno 2004, a seguito degli incontri tecnici effettuati nel frattempo e sulla base della documentazione integrata e aggiornata, si anche è conclusa la procedura regionale di esame del dissesto risultante dalla verifica di compatibilità effettuata dai professionisti incaricati dalla Città, con un parere espresso dal Gruppo Interdisciplinare nell’incontro conclusivo che costituisce "idoneità del quadro del dissesto locale", al fine dell’aggiornamento delle indicazioni del PAI e dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale.
Il citato parere evidenzia la necessità di approfondire e sviluppare alcune problematiche emerse durante la riunione conclusiva, con la conseguente redazione di nuovi elaborati e la revisione di altri da parte degli uffici e degli esperti incaricati che hanno inoltrato nuova documentazione - a recepimento del parere espresso dal Gruppo Interdisciplinare - depositata, presso il Settore Strumentazione Urbanistica, in data 8 ottobre 2004.
Quello descritto è stato il complesso e articolato percorso istruttorio che, a partire dall'approvazione del P.R.G., ha portato alla redazione del presente provvedimento urbanistico, il quale costituisce quindi variante obbligatoria di adeguamento al PAI, alla Circolare 7/LAP e alle relative norme correlate e non modifica le scelte urbanistiche e le previsioni del Piano Regolatore, se non nella misura necessaria ad apportare gli adeguamenti di cui sopra.
Si ridefiniscono pertanto le attività e gli interventi ammessi, pubblici e privati, nelle aree riconosciute "a rischio" sulla base del nuovo quadro conoscitivo risultante dalle analisi e dallo studio sull'assetto idrogeomorfologico le cui conclusioni, come già anticipato, sono state avallate nel 2004 dalla Regione.
In sostanza rispetto al Progetto Definitivo del Piano Regolatore approvato dal Consiglio Comunale nel 1993, la variante introduce limitazioni e cautele all'attività edificatoria diversamente calibrate in rapporto alla natura del territorio e, conseguentemente, al tipo ed al livello di rischio riconosciuto dallo studio idrogeologico.
Un aspetto particolarmente significativo, è rappresentato dall'individuazione di maggiori aree interessate dal rischio di esondazione lungo le aste fluviali. In particolare per le aree limitrofe al Fiume Dora - intensamente edificate e oggetto di rilevanti trasformazioni urbanistiche - viene riconosciuto il possibile rischio di esondazione e la conseguente necessità di realizzare opere di difesa idraulica e di adottare misure cautelative nell'attuazione degli interventi edilizi. Un rischio più elevato viene individuato lungo i corsi dei Fiumi Po e del Torrente Stura, ma in questo caso il territorio interessato è prevalentemente destinato a Parco.
Altro elemento di rilievo è rappresentato dalla classificazione geologica attribuita alla zona di Barca e Bertolla, per la quale viene riconosciuto il rischio di esondazione ipotizzato dalla regione in fase di approvazione del P.R.G., ma ravvisandone una minore gravità. Per tale zona la variante prevede in ogni caso precauzioni specifiche per l'attuazione degli interventi.
Anche per quanto attiene i dissesti collinari, vengono introdotte norme maggiormente cautelative rispetto al Progetto Definitivo di P.R.G.. L'estensione delle aree rese inedificabili dalle modifiche regionali (comprendente la maggior parte del territorio collinare) viene ridotta sulla base delle analisi di dettaglio, mentre le restanti porzioni vengono assoggettate a specifiche prescrizioni cautelative variamente articolate.
In sintesi la Variante prevede:
1) la modificazione e conseguente sostituzione dei seguenti elaborati:
a) N.U.E.A. fascicolo I - articoli 1, 2, 5, 6, 8, 10, 21,23, 27, 30, 30bis, e allegato B;
b) Tavola di Piano n. 1 "Azzonamento - Aree normative e destinazioni d’uso"- scala 1:5.000 - 27 fogli a colori, Legenda;
c) Allegato Tecnico n. 7 "Fasce di rispetto" - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori;
d) Tavola illustrativa n. 1 " Planimetria sintetica del P.R.G. con le previsioni dei comuni contermini" - scala 1:25.000 - foglio unico a colori;
2) l’introduzione dei seguenti nuovi elaborati:
a) Tavola di Piano n. 1bis "Azzonamento con sovrapposizione della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica" - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori;
b) Allegato Tecnico n. 3 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica" - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori, in sostituzione dell’Allegato Tecnico n. 2 "Carta geologico-tecnica. Stabilità geomorfologica" e dell’Allegato Tecnico n. 3 "Carta geologico-tecnica. Interventi ammissibili";
c) Allegato Tecnico n. 3bis "Quote di riferimento" - scala 1:5.000 - 7 fogli a colori;
d) Allegato Tecnico n. 7bis "Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviali" - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori;
e) Relazioni: "Studio idrogelogico a supporto della Variante oggetto del Tavolo di Lavoro Regionale" elaborati raccolti nelle cartelle n. 1, 2, 3, 3bis, 3ter, 3quater, 4, 5, 6, 7, 8 in sostituzione di "Studio geologico parte di collina. Analisi dei dissesti" e "Studio geologico parte di pianura. Analisi di vulnerabilità";
f) Relazioni Elab. F) "Relazione geologico - tecnica";
g) Tavola illustrativa n. 1bis - Elab. H) "Carta di sintesi" - scala 1:20.000 - foglio unico a colori;
h) Tavola illustrativa Elab. E) "Planimetria sintetica di inquadramento territoriale della pericolosità geomorfologica con i comuni contermini" - scala 1:25.000 - foglio unico a colori;
3) la conseguente eliminazione dei seguenti elaborati:
i) Allegato Tecnico n. 2 "Carta geologico-tecnica. Stabilità geomorfologica" - scala 1:5.000 - 6 fogli in bianco e nero;
j) Allegato Tecnico n. 3 "Carta geologico-tecnica. Interventi ammissibili" - scala 1.5.000 - 6 fogli in bianco e nero;
k) "Studio geologico parte di collina. Analisi dei dissesti";
l) "Studio geologico parte di pianura. Analisi di vulnerabilità".
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante precedentemente descritta.
Il presente provvedimento risulta coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica, avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/21) "in quanto le variazioni proposte non risultano rilevanti" così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Ambiente e Verde - Settore Ambiente e Territorio.
Il presente provvedimento costituisce variante strutturale al Piano Regolatore, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della Legge Urbanistica Regionale.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43-44 del regolamento sul decentramento a tutte le Circoscrizioni per l’acquisizione del relativo parere.
Le Circoscrizioni n. 1, 4, 5, 6, 7 e 9 hanno espresso parere favorevole con rispettive deliberazioni di Consiglio Circoscrizionale che si allegano (all. 352-357 - nn. ).
Infine, le Circoscrizioni 2, 3 e 10 non si sono espresse (all. 358-360 - nn. ).
La Circoscrizione n. 8 ha deliberato (all. 361 - n. ) esprimendo parere favorevole condizionato all’accoglimento di n. 4 osservazioni alle quali si controdeduce come segue:
1) Sottoclasse IIIa1 (C ) e sottoclasse IIIb1 (C)
I risultati del monitoraggio effettuato sulle aree classificate come sottoclassi IIIa1 e IIIb1 sono attendibili a condizione che il monitoraggio venga effettuato per alcuni anni e che in tale lasso di tempo si verifichino eventi climatici calamitosi significativi quali nubifragi e alluvioni; successivamente, sulla base dei risultati derivanti dalla lettura strumentale sarà possibile individuare le diverse casistiche che permetteranno l'eventuale riclassificazione delle aree in oggetto con specifico provvedimento urbanistico.
L'osservazione pertanto non viene accolta.
2) Sottoclasse IIIa (C) e sottoclasse IIIb3 (C)
L'osservazione riguarda le sottoclassi IIIa e IIIb3 dell'area collinare: in tali sottoclassi in realtà la pericolosità è stata indicata "tra media ed elevata"; non si tratta pertanto di aree a modesta pericolosità come indicato nell'osservazione, ma aree nelle quali il grado di pericolosità riscontrato è molto variabile.
Nonostante ciò in tali sottoclassi la norma ammette interventi fino alla ristrutturazione edilizia (R.E.) di cui all'art. 4 lett. d3) e d4) delle N.U.E.A.. In particolare la R.E. di tipo d3) ammette modifiche interne di fabbricati (entro volumi e sagome esistenti) comportanti aumenti delle S.L.P., purché non vengano superati gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria consentiti: si ritiene pertanto che sugli edifici compresi all'interno di tali sottoclassi siano ammessi interventi che consentono il "recupero dei fabbricati esistenti" ammettendo altresì, un seppur limitato incremento del carico antropico.
Pertanto i tipi di intervento ammessi consentono di effettuare sugli immobili esistenti gli interventi necessari per sicurezza e la manutenzione.
L'intervento della ristrutturazione edilizia non esclude comunque i frazionamenti degli immobili esistenti. Resta comunque inteso che la valutazione sull'opportunità di trasformazione di un immobile è in ogni caso subordinata agli esiti di specifico studio idrogeologico e geotecnico ai sensi del D.M. 11 marzo 1988.
Per quanto riguarda la realizzazione di piscine si fa presente che tale tipologia di intervento comporta ordinariamente modifiche della sezione dei terreni con apporto di un peso proprio considerevole; per questo motivo sono considerati interventi estremamente delicati tali da compromettere il complesso equilibrio della stabilità dei siti collinari. Coerentemente con le prescrizioni contenute nelle "norme geologiche generali di tutela, PAI e vincolo idrogeologico" (allegato B delle N.U.E.A.) si ritiene pertanto di non ammettere la realizzazione di piscine.
L'osservazione pertanto non viene accolta.
3) Fiume Po - sponda destra - argine a protezione dell’area urbanizzata del Fioccardo
In considerazione dei tempi tecnici e procedurali per l'approvazione definitiva della variante n. 100 (variante di carattere strutturale), tenuto conto della delicatezza e complessità del territorio nel quale sono previste le opere di difesa idraulica e considerata infine la complessiva programmazione delle Opere Pubbliche si ritiene che la tempistica ipotizzata nel cronoprogramma allegato al provvedimento urbanistico sia quella necessaria.
4) Argomento: sottoclasse III b4 (P)
L'osservazione non è pertinente, tuttavia la comunicazione viene inoltrata all'Assessorato competente che sta valutando eventuali proposte di rilocalizzazione di tali manufatti.
Premesso quanto sopra si sottolinea che gli studi di carattere idrogeomorfologico sulle cui risultanze si fonda la presente variante, elaborati da esperti incaricati, quali i geologi e un ingegnere idraulico, sono stati oggetto di un approfondito esame da parte della Regione Piemonte e dell'ARPA. Infatti a partire dal 2002 su specifica richiesta dell'Amministrazione è stato costituito un "Gruppo Interdisciplinare" con la partecipazione dei tecnici di Regione, ARPA e Comune, finalizzato all'esame della estesa e articolata documentazione prodotta dalla Città. Pertanto il Gruppo interdisciplinare ha valutato la coerenza tra la documentazione prodotta e le indicazioni contenute nella D.G.R. del 6 agosto 2001 n. 31-3749 e nella D.G.R. del 15 luglio 2002 n. 45-6656 ed ha, in ultimo, validato il quadro del dissesto derivante dagli studi e dalle analisi svolte dal Comune proponente nonché emesso parere geomorfologico ed idraulico a supporto delle scelte urbanistiche effettuate con la presente variante.
Nel merito delle osservazioni puntuali proposte si ritiene necessario che le valutazioni di merito vengano esaminate contestualmente alle eventuali ulteriori osservazioni che potranno pervenire da enti e privati successivamente all'adozione del Progetto Preliminare di variante da parte del Consiglio Comunale.
Si dà mandato agli uffici comunali, al fine di rendere più agevole la consultazione in sede di pubblicazione, di predisporre il testo coordinato delle N.U.E.A., come modificate a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi degli artt. 15 e 17, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della variante strutturale n. 100 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, consistente nelle variazioni e modificazioni descritte in narrativa e, in dettaglio indicate negli elaborati costituenti parte integrante del presente provvedimento.
Gli elaborati della Variante sono i seguenti (all. da 1 a 351):
v1)/ v2) - Elaborato A) "Relazione illustrativa" ed Elaborato B) "Criteri generali" (all. 1 - n. );
v3) - Elaborato C) "Aree sottoposte a limitazioni ai sensi dell’art. 30 bis e dell’allegato B delle N.U.E.A." - scala 1:40.000 - foglio unico a colori (all. 2 - n. );
v4) - Elaborato D) "Cronoprogramma degli interventi di riassetto per la mitigazione del rischio (allegato n. 9 delle N.T.E. della circolare n. 7 /LAP)" (all. 3 - n. );
v5) - Elaborato E) "Planimetria sintetica di inquadramento territoriale della pericolosità geomorfologica con i Comuni contermini " - scala 1:25.000 - foglio unico a colori -VARIANTE (all. 4 - n. );
v6) - "Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - Volume I - Testo coordinato al 31 ottobre 2004" - STATO ATTUALE (all. 5 - n. );
v7) - "Allegato B alle N.U.E.A. - Norme sull’assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I. e Modifiche al volume I delle N.U.E.A" - VARIANTE (all. 6 - n. );
v8) - Tavola di Piano n. 1 "Azzonamento - Aree normative e destinazioni d'uso" - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori, Legenda - STATO ATTUALE (all. dal 7 al 34 - nn.                                               );
v9.1) - Tavola di Piano n. 1 "Azzonamento - Aree normative e destinazioni d'uso" aggiornata con le variazioni approvate alla data del 31 ottobre 2004 - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori, Legenda - VARIANTE (all. 362-389 - nn. );
v10.1) - Tavola di Piano n. 1 bis "Azzonamento con sovrapposizione della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" scala 1:5.000 - 27 fogli a colori - VARIANTE (all. 390-417 - nn. );
v11) - Allegato Tecnico n. 2 "Carta geologico-tecnica. Stabilità geomorfologica" - scala 1:5.000 - 6 fogli in bianco e nero - STATO ATTUALE (all. dal 91 al 96 - nn.                                              );
v12) - Allegato Tecnico n. 3 "Carta geologico-tecnica. Interventi ammissibili"- scala 1:5.000 - 6 fogli in bianco e nero - STATO ATTUALE (all. dal 97 al 102 - n.                                                );
v13) - Allegato Tecnico n. 3 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori - VARIANTE (all. dal 103 al 129 - nn. );
v14) - Allegato Tecnico n. 3 bis "Quote di riferimento" - scala 1:5.000 - 7 fogli a colori - VARIANTE (all. dal 130 al 138 - nn. );
v15) - Allegato Tecnico n. 7 "Fasce di rispetto" - scala 1:5.000 - 17 fogli in bianco e nero - STATO ATTUALE (all. dal 139 al 155 - nn. );
v16) - Allegato Tecnico n. 7 "Fasce di rispetto"- scala 1:5.000 - 27 fogli a colori - VARIANTE (all. dal 156 al 182 - nn. );
v17) - Allegato Tecnico n. 7 bis "Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviali" - scala 1:5.000 - 27 fogli a colori - VARIANTE (all. dal 183 al 209 - nn. );
v18) - B: Relazioni "Studio geologico parte di collina analisi dei dissesti; Studio geologico parte di pianura. Analisi di vulnerabilità" - STATO ATTUALE (all. dal 210 al 211 - nn.                                         );
v19) - Elaborato F) "Relazione geologico - tecnica" - VARIANTE (all. 212 - n. );
v20) - "Studio idrogelogico a supporto della Variante oggetto del Tavolo di Lavoro Regionale" - VARIANTE (all. da 213 a 347 - nn. );
v21) - Elaborato G) "Parere del Gruppo Interdisciplinare di Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 31 - 3749 del 6 agosto 2001" (all. 348 - n. );
v22) - Tavola di Piano Illustrativa n. 1 - "Planimetria sintetica del P.R.G. con le previsioni dei Comuni contermini" - scala 1:25.000 - foglio unico a colori - STATO ATTUALE (all. 349 - n. );
v23) - Tavola di Piano Illustrativa n. 1 - "Planimetria sintetica del P.R.G. con le previsioni dei Comuni contermini" - scala 1:25.000 - foglio unico a colori - VARIANTE (all. 350 - n. );
v24) - Elaborato H) - Tavola di Piano Illustrativa n. 1 bis - "Carta di sintesi" - scala 1:20.000 - foglio unico a colori - VARIANTE (all. 351 - n. );
v25) - Tavola illustrativa C1 - "Aree a Parco con utilizzazione edificatoria 0,01 mq SLP/mq ST" - scala 1:30.000 - foglio unico (all. 418 - n. );
2) di dare mandato agli uffici comunali, al fine di rendere più agevole la consultazione in sede di pubblicazione, di predisporre il testo coordinato delle N.U.E.A. come modificate a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale;
3) di dare atto che ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. di PAI, con l'approvazione regionale della presente variante, le delimitazioni delle aree in dissesto aggiorneranno ed integreranno le prescrizioni del PAI.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti:

Emendamenti all'allegato 1 - (V01/V02), Elaborato B - Criteri generali:

Nell'INDICE, Parte A) Criteri generali:

Al punto 1.1), le parole: "non edificabili." sono sostituite dal seguente testo: "a parco con utilizzazione edificatoria 0,01 mq SLP/mq ST.".

Al punto 2.1), le parole: "Esclusione dell'attribuzione" sono sotituite dalla seguente: "Attribuzione".

Al punto 2.1), le parole: "di proprietà comunale" sono sostituite dalla seguente: ": specificazioni"

Nell'INDICE Parte B) Elaborati della Variante:

Al punto 3.1), dopo le parole: "All. 3", inserire le seguenti: "ed Elab. H)".

Al punto B2) Altri elaborati, dopo il punto 3), inserire il seguente:

"3bis) Elab. - C1) Aree a parco con utilizzazione edificatoria 0,01 mq SLP/mq ST.".

Nella Parte A) Criteri generali:

A pagina 4, nel punto 1.1), le parole: "NON EDIFICABILI" sono sostituite dalle seguenti: "A PARCO CON UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA 0,01 MQ SLP/MQ ST.".

A pagina 4, al punto 1.1), il paragrafo: "Viene modificata ….. Elaborati della variante)." è sostituito dal seguente:

"L’individuazione delle aree a Parco con indice ridotto (0,01 mq SLP/mq ST) è stata ottenuta nel P.R.G. vigente attraverso l’inclusione di aree esondabili, di classi geologiche a rischio e dei boschi risultanti dagli specifici allegati tecnici.
In relazione al recepimento dei nuovi studi idrogeologici risulta indispensabile procedere ad allineare i contenuti del PRG con le risultanze degli studi stessi, modificando conseguentemente l’individuazione delle superfici con le caratteristiche descritte negli allegati tecnici corrispondenti (vedi parte B Elaborati della variante).
Il criterio adottato per l'attribuzione degli indici di edificabilità nelle aree a Parco urbano e fluviale e nelle aree a Parco naturale della Collina viene esplicitato all'interno degli articoli 21 e 22 delle N.U.E.A. le aree esondabili corrispondono a quelle incluse all’interno delle fasce A e B così come individuate dal P.A.I., mentre le classi geologiche a rischio sono aggiornate in base alla nuova classificazione). Nell’articolo 21, nel contempo, si specifica che per l’Area denominata Basse di Stura (P 17) si deve fare riferimento alle specifiche prescrizioni relative all’ambito, così come descritte nell’apposita scheda normativa.
Viene contestualmente eliminata la relativa rappresentazione grafica sulla tavola dell'azzonamento in quanto superata dalla puntuale definizione a livello normativo.
".

A pagina 5, prima riga del punto 2.1), le parole: "ESCLUSIONE DELL'ATTRIBUZIONE" sono sostituite dalla seguente: "ATTRIBUZIONE".

A pagina 5, seconda riga del punto 2.1), le parole: "DI PROPRIETA' COMUNALE" sono sostituite dalla seguente: ": SPECIFICAZIONI".

Alle pagine 5 e 6, al punto 2.1), il paragrafo: "In riferimento a quanto ….. da indicazioni cartografiche." è sostituito dal seguente:

"Come noto l’acquisizione delle aree a parco può avvenire tramite esproprio o in alternativa tramite cessione gratuita delle aree, con attribuzione di utilizzazioni edificatorie per le quali è previsto il trasferimento in ambiti di trasformazione stabiliti dal P.R.G. (il cosiddetto "doppio regime" di acquisizione pubblica delle aree a parco).
Tale principio non trova di fatto applicazione nelle aree a parco già di proprietà della Città in quanto ente istituzionalmente competente ad acquisire le aree per l’attuazione dei parchi urbani fluviali e collinari.
La scelta del Piano Regolatore è stata quella di predeterminare i parchi urbani-fluviali e collinari ai quali attribuire il "doppio regime", individuati da un perimetro rosso e da un codice nella tavola 1 "Azzonamento" del PRG e richiamati agli articoli 21 e 22 delle NUEA del piano, escludendo quindi le aree pubbliche (di norma già sistemate a parco) prive di codice e perimetro rosso.
Dalla fase di elaborazione e approvazione del P.R.G. ad oggi si è riscontrato che tale impostazione pur rimanendo in linea teorica valida, ha portato ad una serie di incongruenze in merito alla effettiva corrispondenza tra le aree di proprietà pubblica graficamente rappresentate e l’effettivo stato di fatto patrimoniale in evoluzione.
Il criterio adottato per l'attribuzione degli indici di edificabilità nelle aree a Parco urbano e fluviale e nelle aree a Parco naturale della Collina viene esplicitato all'interno degli articoli 21 e 22 delle N.U.E.A..
In merito all’attribuzione degli indici edificatori alle aree a parco, l’art. 21 - relativo ai parchi fluviali, chiarisce in modo espresso che la stessa è esclusivamente riferita al caso di utilizzazioni private, mentre l’art. 22 - relativo ai parchi collinari non esplicita tale rilevante contenuto.
Pertanto si provvede a inserire la medesima precisazione in coerenza con l’art. 21.
La puntuale verifica della proprietà delle aree rimane in ogni caso demandata al momento della cessione e viene pertanto disgiunta da indicazioni cartografiche.
".

A pagina 6, al punto 2.2), il paragrafo: "Sempre nell'ottica ….. appositi allegati tecnici." è sostituito dal seguente:

"Sempre nell’ottica di eliminare alcuni elementi di scarsa chiarezza si è riscontrata la necessità di provvedere all’eliminazione delle "aree non edificabili" nella legenda della tavola relativa all’azzonamento (tav. 1), in quanto definizione superflua e contraddittoria per la corretta interpretazione del P.R.G..
Il P.R.G. vigente individua tra le prescrizioni particolari le "aree non edificabili", individuate con apposita simbologia nella tavola di "Azzonamento", simbologia che è anche utilizzata per individuare la parte di aree a parco con indice ridotto in caso di cessione.
La medesima simbologia è quindi utilizzata per dare due informazioni diverse (se pur tra di loro correlate).
In particolare l’individuazione delle aree che risultano limitate nella loro potenzialità edificatoria a causa delle loro caratteristiche idrogeomorfologiche e dalla presenza di boschi risulta apparentemente un "doppione" delle indicazioni contenute negli specifici allegati tecnici prescrittivi del Piano Regolatore vigente, quali la carta geologica tecnica - interventi ammissibili, boschi e vincolo idrogeologico, fasce di rispetto, etc.
Inoltre come già detto il criterio adottato per l'attribuzione degli indici di edificabilità nelle aree a Parco viene esplicitato a livello normativo (artt. 21 e 22 delle N.U.E.A.), pertanto viene contestualmente eliminata la relativa rappresentazione grafica sulla tavola dell'azzonamento.
L’esclusione delle "aree non edificabili" dalla tavola 1 "azzonamento" elimina quindi i problemi citati di errata interpretazione, e nel contempo non modifica la lettura generale del Piano, riportando semplicemente le informazioni relative all’idoneità di utilizzazione dei suoli sugli appositi allegati tecnici.
".

A pagina 6, ultimo capoverso del punto 3), prima riga, la parola: "importanti" è soppressa.

A pagina 7, punto 3), seconda riga, il numero: "75300" è sostituito dal seguente: "38.500".

A pagina 7, punto 3), terza riga, il numero: "63300" è sostituito dal seguente: "26.500".

Nella Parte B) Elaborati della Variante:

A pagina 10, Art. 21 "Parchi urbani fluviali" e Art. 22 "Aree a Parco naturale della collina", il paragrafo: "Per le ragioni espresse ….. dalle indicazioni cartografiche." è sostituito dal seguente:

"Per le ragioni espresse ai precedenti punti 1.1 e 2.1 (parte A), all'interno degli articoli relativi alle aree a Parco fluviale e collinare (artt. 21 e 22 delle N.U.E.A.), vengono dettati i criteri adottati per l'attribuzione degli indici di edificabilità.
Contestualmente all’art. 22, coerentemente con l’art. 21, viene specificato che tale criterio è riferito al caso delle utilizzazioni private.
Per quanto riguarda l’Area destinata a Parco Urbano e fluviale denominata Basse di Stura (P17), viene specificato che gli indici di utilizzazione edificatoria sono quelli stabiliti nella specifica scheda normativa.
".

A pagina 10, al punto 2.1) TAV. 1 - AZZONAMENTO (LEGGENDA E FOGLI SEGUENTI), il paragrafo: "Al fine di dare corso ….. approvate alla data del 31.10.2004." è sostituito dal seguente:

"Al fine di dare corso alle modifiche esplicitate ai precedenti punti 1.1, 2.1 e 2.2 (parte A), viene modificata la tavola n. 1 "Azzonamento" e relativa legenda, eliminando l'indicazione grafica riferita alle "aree non edificabili" e alle aree con indice ridotto dei Parchi urbani e fluviali e della collina.
La tavola n. 1 oggetto di modifica utilizza la base cartografica aggiornata a giugno 2004 e riporta le variazioni del P.R.G. approvate alla data del 31.10.2004.
"

A pagina 11, al punto 3.1), dopo le parole: "ALL. 3", inserire le seguenti: "ED ELAB. H)".

A pagina 11, al termine del punto 3.1), dopo le parole: "su foglio unico" aggiungere le seguenti: "(Elaborato H)".

A pagina 11, al punto 3.3), primo comma, seconda riga, le parole: "ex art. 29 della L.U.R." sono sostituite dalla seguente: "fluviale".

A pagina 12, al punto 1), ELAB. A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA, quarta riga, la parola: "riverberazioni" è sostituita dalla seguente: "ricadute".

A pagina 12, al termine del punto 3): "ELAB. C) - AREE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30BIS E DELL'ALLEGATO B DELLE N.U.E.A.", inserire il seguente:

"3bis) ELAB. C1) - AREE A PARCO CON UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA 0,01 mq SLP/mq ST.

Al fine di rappresentare le aree a parco con utilizzazione edificatoria 0,01 come risultanti a seguito degli adeguamenti esplicitati al precedente punto 1.1 (parte A) si introduce un elaborato cartografico in scala 1:30.000, a titolo illustrativo.".

A pagina 13, il secondo capoverso: "Nel contempo viene relazionato ….. alle problematiche idrogeomorfologiche." è soppresso.

Nella Parte C) Modifiche introdotte dalla Variante, a pagina 14, "L'introduzione dei seguenti nuovi elaborati:", punto d), prima riga, la parola: "fluviali" è sostituita dalla seguente: "fluviale".

Nella Parte C) Modifiche introdotte dalla Variante, a pagina 14, "La conseguente eliminazione dei seguenti elaborati:", al termine del punto l), aggiungere il seguente:

"m) Tavola illustrativa Elab. C1) "Aree a parco con utilizzazione edificatorie 0,01 mq SLP/mq ST."".

Nella Parte C) Modifiche introdotte dalla Variante, a pagina 15, C2 Elaborati costitutivi della Variante:

- punto v3) - Elaborato C), prima riga, le parole: "e dell'allegato" sono sostituite dalle seguenti: "ed allegato";

- punto v5) - Elaborato E), seconda riga, la parola: "geomorfologica" è sostituita dalla seguente: "idrogeomorfologica";

- punto v5) - Elaborato E), seconda riga, i numeri: "1:25.000" sono sostituiti dai seguenti: "1:40.000";

- punto v7), prima e seconda riga, il testo: "Allegato B alle N.U.E.A. - Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I. e Modifiche al volume I delle N.U.E.A." è sostituito dal seguente: "Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - Volume I - Testo coordinato al 31 ottobre";

- punto v10) - Tavola di Piano n. 1 bis, terza riga, dopo le parole: "27 fogli a colori" inserire la seguente: ", legenda";

- punto v14) - Allegato Tecnico n. 3 bis, prima riga, il numero: "7" è sostituito dal seguente: "9";

- punto v17) - Allegato Tecnico n. 7 bis, pima riga, la parola: "fluviali" è sostituita dalla seguente: "fluviale".

Nella Parte C) Modifiche introdotte dalla Variante, pagina 16, C2 Elaborati costitutivi della Variante:

- punto v24) - Elaborato H), prima riga, le parole: "di Piano" e "n. 1 bis" sono soppresse;

- punto v24) - Elaborato H), prima riga, dopo le parole: "Carta di sintesi" inserire le seguenti: "della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica";

- al termine del punto v24), inserire il seguente:

"v25) - Elaborato C1) - "Aree a parco con utilizzazione edificatoria 0,01 mq SLP/mq ST"."

Emendamenti all'allegato 6 - (V07), PROGETTO PRELIMINARE:

Art. 1 - Finalità, obiettivi, criteri del Piano e della normativa:

A pagina 1, comma 3, punto 1 bis), prima riga, le parole: "scala 1:5.000, 27 fogli, a colori. Legenda" sono soppresse.

A pagina 1, comma 3, al termine del punto 1 bis) dopo la parola: "urbanistica", aggiungere le seguenti: "scala 1:5.000, 27 fogli, a colori. Legenda".

A pagina 2, punto 7bis), prima riga, la parola: "fluviali" è sostituita dalla seguente: "fluviale".

Art. 2 - Definizioni:

A pagina 14, comma 61, Fascia C, prima riga, la parola: "area" è sostituita dalla seguente: "Area".

A pagina 14, comma 61, Limite di progetto tra Fascia B e Fascia C:, prima riga, la parola: "corrisponde" è sostituita dalla seguente: "Corrisponde".

A pagina 14, comma 61, Quota di riferimento: prima riga, la parola: "quota" è sostituita dalla seguente: "Quota".

Art. 21 - Parchi urbani e fluviali

A pagina 98, comma 4, seconda riga, le parole: "(nel caso di utilizzazioni private)" sono sostituite dalle seguenti: "(nel caso di utilizzazioni private)".

A pagina 98, comma 4, terza riga, il testo: "e a 0,01 mq S.L.P./mq S.T. come indicato nelle tavole di piano in scala 1:5000." è sostituito dal seguente: "Le aree dei parchi urbani e fluviali hanno indice di edificabilità (nel caso di utilizzazioni private) pari a 0,05 mq S.L.P./mq S.T. salvo quelle ricomprese all'interno delle fasce fluviali A e B del P.A.I., individuate nello specifico allegato tecnico 7bis "Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviale", che hanno indice 0,01 mq S.L.P./mq S.T..
Gli indici di edificabilità relativi all'ambito P17 sono definiti nella scheda normativa allegata alle N.U.E.A.
".

Art. 22 - Aree a parco naturale della collina

A pagina 106, comma 10, il testo: "Le aree del parco collinare ….. tavole di piano in scala 1:5000." è sostituito dal seguente: "Le aree del parco collinare hanno indice di edificabilità (nel caso di utilizzazioni private) 0,03 mq SLP/mq ST salvo quelle classificate come boschi nello specifico allegato tecnico n. 6 "Boschi e vincolo idrogeologico - Parchi regionali" e quelle ricomprese nelle sottoclassi IIIa(C), IIIa1(C), IIIb1(C), IIIb4(C) e III4(C) della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, che hanno indice 0,01 mq SLP/mq ST.".

A pagina 5, parte allegato B), Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I., comma 11, seconda riga, la parola: "comma" è sostituita dalla seguente: "allegato".

A pagina 7, parte allegato B), Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I., il comma 24: "All'interno delle fasce fluviali … in materia sanitaria e ambientale." è sostituito dal seguente: "Ferme restando le limitazioni ai tipi di intervento ammessi nelle singole classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica, all’interno delle fasce fluviali A e B (vedi art. 2 comma 6) è comunque vietato insediare attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/99, quelle insalubri di prima classe di cui al D.M. 5.9.94, quelle soggette alla procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. 40/98 e quelle inerenti la gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97.".

A pagina 7, parte allegato B), Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I., il comma 25: "Nella fascia C …… il territorio comunale." è sostituito dal seguente: "Nella fascia C è vietato l'insediamento delle attività soggette al D.Lgs. 334/99. Le attività insalubri, quelle soggette alle procedure di V.I.A. e quelle inerenti la gestione dei rifiuti, sopra citate, sono ammesse nella fascia C, a condizione che ne sia accertata la compatibilità tramite apposita verifica idrogeologica, condotta da professionista abilitato, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della mitigazione del rischio.".

A pagina 10, parte allegato B), Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I., il disegno è soppresso.

A pagina 11, parte allegato B), Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I., penultima riga del comma 2, le parole: "a titolo illustrativo," sono soppresse.