Divisione Servizi Educativi
Gestione Patrimonio

n. ord. 51
2005 01713/007

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2005

(proposta dalla G.C. 15 marzo 2005)

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA PROVINCIA DI TORINO PER L'UTILIZZO DI LOCALI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BERTOLA 10, CON INGRESSO DA VIA SAN TOMMASO 17.

   Proposta dell'Assessore Pozzi.

   La fornitura delle sedi per gli Uffici scolastici regionali e provinciali compete alle Province ai sensi dell’art. 2, II comma della Legge 23/96 e degli artt. 613 e 614 del D.Lgs. 297/1994 come modificati dal D.P.R. 437/2000.

   L’Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte ha espresso la necessità di acquisire spazi aggiuntivi per ampliare la propria sede di via Pietro Micca, ed in tal senso ha richiesto di poter utilizzare i locali rilasciati dalla Scuola Media succ. Meucci di via San Tommaso 17.

   Si propone, pertanto, di accogliere tale richiesta e di concedere in comodato gratuito alla Provincia di Torino nove locali al terzo piano dell’edificio di via Bertola 10, con ingresso da via San Tommaso 17.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare per i motivi espressi in narrativa l’utilizzo, in comodato gratuito, per 15 anni di nove locali siti al terzo piano dell’edificio di Via Bertola 10, con ingresso da via San Tommaso 17 (mq. 653) secondo lo schema di convenzione allegato (all. 1 - n. ) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tra la Città di Torino e la Provincia di Torino;

2)   di dare atto che le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi sono a carico della Provincia di Torino;

3)   di dare atto che le spese relative ai consumi di acqua potabile, energia elettrica, gas, riscaldamento, pulizia pro quota delle parti comuni, tassa raccolta rifiuti, nonché ad ogni altra spesa si rendesse necessaria per la gestione dei locali concessi sono assunte direttamente dall’Ufficio Scolastico Regionale che aderisce formalmente alla allegata convenzione, di cui rimane comunque garante la Provincia di Torino;

4)   di dare atto che le spese di manutenzione straordinaria dell’edificio sono a carico della Città e trovano capienza nei fondi impegnati dai servizi competenti;

5)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.