Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

  n. ord. 99
2005 01689/ 009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 GIUGNO 2005

(proposta dalla G.C. 15 marzo 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 10 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI AMBITO "16 D CACCE" - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

L’ambito oggetto del presente provvedimento, pari a mq. 2.039, è localizzato nella X Circoscrizione Amministrativa "Mirafiori Sud" in Strada delle Cacce ed è di proprietà della Ditta individuale Capello Bartolomeo, Via Calvino 12 - 10043 Orbassano (TO); - P. IVA 05943170018.
Per tali ambiti, in alternativa all'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione secondo le modalità di esproprio, il P.R.G. prevede che una parte dell'area possa essere trasformata per utilizzazioni private e la rimanente parte (80% della superficie territoriale di proprietà privata) ceduta gratuitamente alla Città per la realizzazione dei servizi pubblici. In questo caso la trasformazione dell’ambito è regolata dall’art. 7 delle N.U.E.A. e dalle prescrizioni contenute nella relativa scheda normativa.
L'indice di edificabilità è pari a 0,7/3 mq. SLP/mq. ST, le destinazioni d'uso sono per l'80% (minimo) a residenza e 20% (massimo) ad attività di servizio alle persone ed alle imprese (ASPI).
Con deliberazione in data 8 luglio 2003 (mecc. 2003 05163/009) la Giunta Comunale proponeva al Consiglio Comunale di approvare la Concessione Convenzionata relativa all'area da trasformare per servizi di cui sopra.
Il Consiglio della Circoscrizione n. 10 nella seduta del 15 ottobre 2004 nell’espressione del parere di competenza chiedeva di arretrare la palazzina in progetto sul fondo del lotto, parallelamente a Strada delle Cacce, quindi non allineata sulla via stessa come previsto dal P.R.G., con cessione dell’area antistante da destinarsi a parcheggio pubblico.
Al proponente era stato, pertanto, richiesto di rivedere il progetto iniziale a seguito di quanto avanzato dalla Circoscrizione. Recependo le indicazioni e le necessità della Città il Proponente si è dimostrato disponibile ad apportare le modifiche richieste ed è stata pertanto revocata con deliberazione della Giunta Comunale in data 18 gennaio 2005 (mecc. 2005 00046/009) esecutiva dal 5 febbraio 2005 la deliberazione (mecc. 2003 05163/009) sopracitata.
In data 13 agosto 2004 è stata presentata nuova proposta di convenzione relativa all’area da trasformare per servizi (ATS) denominata "Ambito 16 d Cacce" ed il relativo piano esecutivo convenzionato, ai sensi dell’art. 43 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Il progetto presentato non prevede l’utilizzazione della complessiva S.L.P. realizzabile, ma una S.L.P. pari a mq. 475,15 a destinazione totalmente residenziale, per l’edificazione di una palazzina a 4 piani f.t. (di cui piano terra a pilotis) con autorimessa interrata pertinenziale.
Il lotto confina a destra con un’area definita nel P.R.G., quale mista M 1 in cui si sviluppano edifici da 1 a 5 piani f.t. a destinazione prevalentemente residenziale, mentre a sinistra confina con un’area attualmente libera e definita nel P.R.G. quale area per servizi all’istruzione superiore, infine sul lato opposto a Strada delle Cacce confina con un’area definita nel P.R.G. quale R 1 in cui si sviluppano edifici residenziali a 7 piani f.t..
Data la conformazione del lotto, nel rispetto delle distanze dai confini laterali, del ribaltamento rispetto al confine retrostante e della ripartizione della superficie (area di concentrazione dell’edificio = 407,80 mq. pari al 20% della superficie totale; area per servizi = 1.631,20 mq. pari all’80% della superficie), l’area di concentrazione dell’edificio si incunea nell’area per servizi. In particolare, la necessità di portare il filo posteriore dell’edificio a 9,44 m. di distanza dal confine per rispettare il ribaltamento regolamentare, obbliga ad inserire le fasce laterali dell’edificio nell’area per servizi e ad utilizzare la fascia lato nord quale unico possibile accesso ai locali dell’autorimessa del piano interrato.
Tutte le opere relative a queste due fasce sono previste interamente a carico del Proponente.
I dati tecnici fondamentali, relativi al dimensionamento dell'intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di n.1 permesso a costruire, sono i seguenti:
- Superficie Territoriale (ST)                            mq. 2.039
- SLP edificabile (0,7/3 mq. SLP/mq. ST)        mq.    475,77
- Area concentrazione edificato (max 20%)      mq.    407,80
- Aree da cedere per servizi (80% ST)             mq. 1.631,20
- Abitanti teorici insediabili (SLP/34)                   n.           14
In base allo schema di convenzione ed alle modalità in esso contenute, il Proponente si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Torino, entro un anno dalla stipulazione della convenzione e comunque prima del rilascio del permesso a costruire, la proprietà dell’area per la realizzazione dei servizi pubblici per complessivi mq. 1.631,20.
In considerazione del recepimento da parte del Proponente delle esigenze della Città, come esposto in premessa, viene costituita sull’area ceduta per servizi una servitù di passaggio per consentire l’accesso pedonale e carrabile alla residenza in progetto.
Si precisa, inoltre, che il proponente realizzerà a proprie cure e spese, le opere relative alla canalizzazione per il passaggio delle acque meteoriche e reflue.
Il Proponente si impegna, inoltre, a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (art. 11 Legge 10/1977 e s.m.i.) le opere di urbanizzazione previste dai progetti di massima, che fanno parte integrante del presente PEC e dai futuri progetti preliminari ed esecutivi delle opere stesse.
Tali opere sono legate all’intervento da attuarsi e sono descritte negli allegati 3 e 4 della presente deliberazione di cui formano parte integrante.
Tutte le opere inerenti la sistemazione delle aree a servizi verranno eseguite dal Proponente entro 3 anni dall’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed in ogni caso non oltre 4 anni dalla stipulazione della Convenzione, mentre le opere inerenti l’intervento edilizio dovranno essere ultimate entro il termine massimo di 5 anni dalla stipulazione della convenzione, corrispondente al termine di validità del PEC.
L'importo complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti, individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti, al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57) è di circa Euro 50.239,60, salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti.
In tale sede verrà altresì adeguato il computo metrico Estimativo, facente parte del progetto di massima delle opere di urbanizzazione allegato al presente provvedimento, ai nuovi prezzi di cui all’Elenco prezzi in vigore al momento della stipula della convenzione.
Il proponente si obbliga a corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti, da valutare al momento del rilascio del permesso di costruire, che ammontano ad oggi a Euro 49.006,97, di cui Euro 23.320,36 per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 25.686,61 per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- Importo oneri di urbanizzazione dovuti (circa)                                 Euro 49.006,97
- costo totale delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo Euro 50.239,60
- differenza da versare in sede di permesso a costruire                      Euro          0
Il quadro economico sarà redatto ai sensi del Collegato fiscale alla Legge Finanziaria n. 342 del 21 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 276 del 25 novembre 2000 che prevede all’art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione.
Il costo di costruzione, previsto dal D.P.R. n. 380/2001 non è definibile in sede di convenzione in quanto il progetto planovolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc.) per la sua corretta definizione, che è pertanto demandata al momento del rilascio del permesso di costruire.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi al PEC sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
Il progetto di massima relativo alle opere di urbanizzazione primaria, comprensivo del computo metrico estimativo, è stato trasmesso al Settore Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità che ha provveduto a raccogliere in merito i pareri dei competenti Settori ottenendo parere favorevole, in data 16 settembre 2004, a seguito di Conferenza di Servizi.
Il progetto del Piano Esecutivo Convenzionato è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia che, nella seduta del 23 settembre 2004, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
Il Piano Esecutivo Convenzionato risulta, altresì, conforme con il Piano di Zonizzazione Acustica, come da Parere di Conformità espresso dal Settore Tutela Ambiente in data 15 settembre 2004, nel quale si richiama la necessità di predisporre la valutazione previsionale del clima acustico ex Lege 447/1995.
Dato atto che all'Albo Pretorio della Città di Torino, cui la documentazione completa del Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'ambito "16 d Cacce" è stata inviata in data 16 marzo 2005, e pubblicata per affissione dal 21 marzo 2005 al 19 aprile 2005, non sono pervenute osservazioni e proposte scritte nei termini prescritti.
Rilevato che la Circoscrizione n. 10, cui il Piano Esecutivo Convenzionato unitamente allo schema di convenzione ed al progetto di massima delle opere di urbanizzazione sono stati inviati in data 17 marzo 2005, nella seduta del 12 maggio 2005, con deliberazione consiliare n. 41 (mecc. 2005 03160/093), ha espresso parere favorevole, chiedendo, nel contempo di "procedere, a cura del proponente, ad una piantumazione sul lato nord di confine con l'adiacente proprietà al fine di costituire un'ulteriore barriera di salvaguardia di rispetto al futuro parcheggio pubblico" (all. 5 - n.                            ).
A tale richiesta si controdeduce quanto segue:

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la proposta della Circoscrizione n. 10 e, pertanto, in fase di progettazione esecutiva si individuerà la miglior localizzazione per la piantumazione richiesta, a schermatura del parcheggio pubblico in progetto, nel rispetto delle distanze dai confini prescritte dal C.C. (art. 892) e dai Regolamenti vigenti in materia e dal mantenimento dell'esistente canale per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche.
Infine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, si prende atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui allo stesso articolo del D.P.R. n. 380/2001 in materia di sostituzione di permesso a costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Visto il parere favorevole sul progetto di massima delle opere di urbanizzazione espresso in data 29 settembre 2004;
Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione Acustica espresso in data 15 settembre 2004;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1) il Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., relativo all’attuazione dell’Ambito "16 d Cacce", che si compone dei seguenti elaborati:
- Progetto Planovolumetrico (all. 1 - n. );
- Schema di Convenzione (all. 2 - n. );
- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione (all. 3 - n. );
- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione non a scomputo ed a carico del proponente (all. 4 - n. );
2) di prendere atto che l’introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico;
3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione contabile relativa all’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa, corrispondente nel progetto di massima a Euro 50.239,60 per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo nell’ambito di intervento. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico del Proponente verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
4) di approvare l’attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di un anno dalla data di esecutività della presente deliberazione, a norma della stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la ditta individuale "Capello Bartolomeo" con sede legale in Orbassano (TO) Via Italo Calvino 12 - P.IVA 05943170018, iscritta al Registro delle Imprese di Torino - Albo Artigiani n. 212592, con l’autorizzazione all’ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;
5) di prendere atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 22 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.