Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 82
2005 01623/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 MAGGIO 2005

(proposta dalla G.C. 22 marzo 2005)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN PIAZZA MERANO CON LA SOCIETA' BOCCIOFILA "LA TESORINA". MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del 19 gennaio 1998 (mecc. 9709215/10), esecutiva dal 2 febbraio 1998, il Consiglio Comunale ha assegnato la gestione sociale dell'impianto sportivo sito in Torino, Piazza Merano alla società bocciofila "La Tesorina" (n. ord. 156 - n. pratica patrim. 1201).

   La convenzione, sottoscritta in data 23 marzo 1998 R.C.U. n. 4543 (all. 1), con scadenza il 22 marzo 2006, prevede un canone annuo di Euro 2.169,12 I.V.A. compresa e pone tutte le utenze, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico del concessionario.

   Il concessionario, con nota del 13 gennaio 2004 (all. 2 - n.           ), evidenziava la necessità di effettuare urgenti opere di manutenzione e a tale scopo presentava un computo metrico estimativo per Euro 99.150,00 oltre I.V.A. richiedendo, nel contempo, come previsto dall'art. 2 punto b) della convenzione vigente, un prolungamento della durata della concessione al fine di poter accedere ai contributi della Regione Piemonte.

   Con deliberazione del 4 marzo 2004 (mecc. 2004 01142/091) (all. 3 - n.            ), il Consiglio di Circoscrizione n. 8, considerato che i lavori proposti dalla società bocciofila comportano la riqualificazione dell'immobile e prevedono tra l'altro la rimozione e lo smaltimento della copertura di eternit del bocciodromo e l'eliminazione delle barriere architettoniche proponeva la modifica della concessione estendendo la durata della stessa per ulteriori anni 10 dall'esecutività del provvedimento di approvazione e commisurando così l'ulteriore periodo al valore dell'investimento proposto.

   Successivamente il concessionario comunicava sopravvenute problematicità in merito all'ottenimento del contributo regionale.

   Con successiva nota in data 13 settembre 2004 (all. 4) la società "La Tesorina" comunicava quindi che, essendo venuto meno il finanziamento della Regione Piemonte, non era più in grado di eseguire tutti i lavori proposti precedentemente, ciononostante si dichiarava disponibile ad effettuare le opere, per un importo di Euro 46.000,00 per le quali la Città di Torino le riconosceva un contributo di Euro 15.493,00.

   Esaminata la deliberazione della Circoscrizione n. 8, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, si ritiene di poter accogliere la proposta della suddetta Circoscrizione prorogando per ulteriori 7 anni la durata della concessione vigente, avente scadenza il 22 marzo 2006 e così fino al 22 marzo 2013.

   Poiché la società bocciofila "La Tesorina" si è impegnata a realizzare opere per un importo di Euro 46.000,00 I.V.A. esclusa, la stessa dovrà prestare cauzione per Euro 4.600,00 pari al 10% dell'importo delle opere da realizzare e prestare cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali per Euro 1.518,37.

   Si ritiene altresì necessario, previo accordo con la Circoscrizione n. 8, sottoporre il canone alla rivalutazione in base agli aggiornamenti I.S.T.AT..

   Occorre pertanto provvedere alla modifica della convenzione vigente come specificato nel dispositivo del presente provvedimento.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, la proroga della durata della concessione (all. 1 - n.             ), approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 gennaio 1998 (mecc. 9709215/10), esecutiva dal 2 febbraio 1998 e sottoscritta in data 23 marzo 1998 R.C.U. n. 4543 con la società bocciofila "La Tesorina" per la gestione sociale dell'impianto sportivo sito in Piazza Merano, di ulteriori 7 anni a decorrere dalla data di precedente scadenza del 22 marzo 2006 e così fino al 22 marzo 2013 modificando conseguentemente la relativa convenzione;

2)   di autorizzare il concessionario a realizzare interventi di miglioria per un importo di Euro 46.000,00 oltre I.V.A. come da progetto allegato (all. 4 - n.                ). Detti lavori dovranno iniziare entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di riconoscimento contributo (all. 5 - n.              ) e dovranno essere ultimati entro un anno.
Il concessionario, a garanzia del regolare svolgimento dei lavori proposti, dovrà prestare apposita cauzione tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città di Euro 4.600,00. La predetta cauzione dovrà essere presentata agli uffici del Settore Sport e verrà svincolata alla data di ultimazione dei lavori.
A garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dalla proroga della durata della concessione, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva di Euro 1.518,37 tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città.
Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. Il concessionario in  questo caso si impegna a presentare alla Circoscrizione n. 8, prima della predetta scadenza, la polizza di rinnovo o altra polizza di durata quinquennale e così fino alla scadenza della convenzione. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, la convenzione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di cui all'art. 5 della convenzione vigente senza indennizzo alcuno a favore del concessionario;

3)   di dare atto che il canone annuo stabilito in Euro 2.169,12 I.V.A. inclusa dovrà essere rivalutato in base agli aggiornamenti I.S.T.AT. dalla scadenza della prima annualità dall'esecutività della presente deliberazione. Il canone potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città pertanto potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del c.c. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.
La convenzione sottoscritta in data 23 marzo 1998 R.C.U. n. 4543 resta salva in ogni altra sua parte.