Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Ammin.Urbanistiche
n. ord. 71
2005 01494/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 97 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.. ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO. APPROVAZIONE.
Proposta dellAssessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 29 novembre
2004 (mecc. 2004 06817/09), esecutiva dal 13 dicembre 2004, è
stata adottata, ai sensi dell' art. 17, comma 7 della L.R. n.
56/77 e s.m.i., la Variante parziale n. 97 al vigente P.R.G.,
concernente ladeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G.
per la realizzazione dei Parcheggi di Interscambio.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi,
dal 24 gennaio al 22 febbraio 2005.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. del 3 febbraio 2005.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico
interesse.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere
previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino
che, con deliberazione in data 1° febbraio 2005 (delib. n.
60 14667 2005), ha espresso giudizio di compatibilità con
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1°
agosto 2003.
Si ritiene, pertanto, di procedere allapprovazione definitiva
della Variante parziale n. 97 al P.R.G., ai sensi dellart.
17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui in parte
si richiamano:
1) di prendere atto
che, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni nel
pubblico interesse in merito alla Variante parziale n. 97;
2) di approvare la Variante parziale n. 97 al vigente P.R.G.,
dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi
della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 156
del 24 novembre 2004 (mecc. 2004 06817/09), esecutiva dal 13 dicembre
2004.
E allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione
della Provincia (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.