OGGETTO: CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E AZIENDE SANITARIE
LOCALI 1, 2, 3, 4. RECEPIMENTO D.G.R. 51 - 11389 DEL 23 DICEMBRE 2003 "D.P.C.M.
29 NOVEMBRE 2001, ALLEGATO 1, PUNTO 1.C. APPLICAZIONE LIVELLI ESSENZIALI DI
ASSISTENZA ALL'AREA DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA". ANNI 2005, 2006, 2007.
Proposta dell'Assessore
Lepri.
Il lavoro di programmazione e di
pianificazione socio sanitaria condotto congiuntamente tra l'Amministrazione
comunale, le Aziende Sanitarie e i diversi protagonisti - famiglie, terzo
settore, volontariato, rappresentanze sindacali - ha visto nel corso di questi
ultimi anni una progressione e uno sviluppo basati su un duplice assunto:
rispondere ai bisogni espressi dai cittadini, delineare priorità e
strategie di intervento in termini di politica della salute.
Il raccordo
interistituzionale tra Amministrazione comunale e Aziende Sanitarie Locali in
ordine all’integrazione degli interventi e delle azioni svolti
congiuntamente e in modo coordinato nel comune campo d’azione definito
“area dell’integrazione sociosanitaria”, ha potuto contare su
precedenti atti convenzionali (deliberazione della Giunta Comunale mecc.
200008339/19 del 26 settembre 2000, deliberazione della Giunta Comunale mecc.
200302432/19 del 2 aprile 2003, Protocollo d'Intesa 1° aprile 2004) che
hanno consentito, oltre alla definizione dei rapporti contrattuali tra gli enti,
di dare continuità e spessore ad una politica di miglioramento della
qualità della vita dei cittadini, andando nella direzione del
perseguimento di obiettivi di salute, che coinvolgano tutti i soggetti della
comunità locale a vario titolo interessati.
Ha significato anche
promuovere la relazione fra i diversi interlocutori, costruendo, implementando e
sviluppando una rete e un percorso che si possano consolidare sempre più
nel corso del tempo, arrivando a stabilire un vero e proprio patto fra tutti i
soggetti per realizzare azioni concertate e sinergiche.
In considerazione di
quanto su espresso e in aderenza all'emanazione in particolare del D.P.C.M. del
29 novembre 2001
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza
(L.E.A.)”, della D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003
“D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli
Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione
socio-sanitaria”, della L.R. 01 del 08 gennaio 2004
“Norme
per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi
sociali e riordino della legislazione di riferimento” e degli
“Indirizzi Programmatici alle Aziende Sanitarie Locali cittadine
priorità attuative anno 2004” da parte delle
Conferenze
dei Presidenti di Circoscrizione, l’Amministrazione comunale e le Aziende
Sanitarie, sulla base del confronto e del lavoro congiunto, convengono di dare
attuazione alla D.C.C. del 17 novembre 2003 “Piano dei Servizi Sociali
2003 – 2006” e agli “Indirizzi Programmatici delle Conferenze
dei Presidenti alle Aziende Sanitarie Locali” periodo 2003 – 2006 e
di recepire la D.G.R. 51 – 11389 del 23 dicembre 2003 “D.P.C.M. 29
novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di
Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria, secondo i
contenuti dell’allegato A, che forma parte integrante del presente
provvedimento, per il triennio 2005, 2006, 2007.
Viene così a
definirsi un sistema integrato socio sanitario di servizi e interventi atto a
programmare, connettere e regolare le risposte in ordine agli interventi
sociosanitari da attivarsi congiuntamente in un percorso di collaborazione e di
confronto che affronta il tema della disabilità in modo organico e
complessivo.
Tutto ciò premesso,
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese;
1) di approvare il testo della convenzione da
stipulare con le Aziende Sanitarie Locali 1, 2, 3, 4, che forma parte integrante
della presente deliberazione (allegato A) “Convenzione tra Città di
Torino e Aziende Sanitarie Locali 1, 2, 3, 4. Recepimento D.G.R. 29 novembre
2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di assistenza
all’area dell’integrazione socio - sanitaria”. Anni 2005,
2006, 2007 (all. 1 – n. );