Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 45
2005 01166/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 1 marzo 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO MAMIANI N. 5 ALL`ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA BOCCIOFILA ROSSINI. RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 31 marzo 1992 (mecc. 9203899/08), esecutiva dal 21 aprile 1992, la Giunta Comunale affidava all’Associazione Dilettantistica Sportiva Bocciofila Rossini, per la durata di anni dieci a decorrere dal 1° gennaio 1992, la gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Torino corso Mamiani n. 5, (n. ord. 113 - pratica patrim. n. 1373).

La convenzione, scaduta il 31 dicembre 2001, prevedeva un canone annuo di Euro 764,35 e poneva le spese relative alle utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria. Le spese di energia elettrica e riscaldamento relative al bocciodromo coperto erano poste a carico della Città.

Il concessionario, con lettera del 28 gennaio 2002, ne chiedeva il rinnovo.

Il Consiglio di Circoscrizione n. 6 in data 27 marzo 2003 approvava la proposta di rinnovo, per cinque anni, della concessione dell'impianto sportivo in oggetto.

Da verifiche effettuate si riscontrava l'insolvenza del concessionario relativamente al pagamento del consumo idrico e con nota del 15 luglio 2003 (all. 1 - n.             ) si invitava la Circoscrizione n. 6 a provvedere affinchè il concessionario ottemperasse a quanto previsto dalla convenzione in scadenza.

La Divisione Patrimonio - Settore Edifici a Reddito, con nota dell'11 novembre 2003 (all. 2 - n.            ) comunicava l'importo del consumo dell'acqua per il periodo 1995/2002 e la Circoscrizione n. 6 con nota del 29 dicembre 2003 (all. 3 - n.            ) quantificava in Euro 7.000,00 l'ammontare del debito che il concessionario provvedeva a sanare in data 8 marzo 2004 (all. 4 - n.               ).

Con deliberazione in data 22 luglio 2004 (mecc. 2004 06074/089) (all. 5 - n.      ), il Consiglio di Circoscrizione n. 6 rivedeva le condizioni di rinnovo previste nel precedente atto (mecc. 2003 02012/089) e, tenuto conto che il concessionario aveva provveduto, oltre che a regolarizzare le pendenze anche a realizzare opere, proponeva di rinnovare la concessione per la durata di anni 7 ad un canone annuo di Euro 900,00 I.V.A. compresa alle condizioni contenute nel disciplinare allegato con deliberazione sopracitata.

Relativamente alle utenze la Circoscrizione proponeva:

- a carico del Concessionario: acqua, energia elettrica, riscaldamento relativamente alla sede sociale, oltre alle spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- a carico della Città: energia elettrica e riscaldamento relativi al bocciodromo coperto.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sportivo era posta a carico del concessionario.

In attesa di ottenere l'ammontare dei suddetti interventi ed il relativo computo metrico si apprendeva che il concessionario aveva ultimato i lavori proposti (all. 6 - n.             ) e che la società aveva modificato la denominazione sociale da "Società Bocciofila Borgo Rossini" a "Associazione Dilettantistica Sportiva Bocciofila Rossini". Nel mese di dicembre 2004 si riceveva la relativa documentazione (all. 7 - n.          ).

Esaminata pertanto la proposta della Circoscrizione n. 6, al fine di garantire la continuità dell’attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l’impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, tenuto altresì conto che il concessionario ha provveduto al pagamento di quanto dovuto ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, pare opportuno provvedere al rinnovo della convenzione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni cinque e ad un canone annuo di Euro 1.697,70 I.V.A. compresa, all’Associazione Dilettantistica Sportiva Bocciofila Rossini, P.IVA 04309050013 con sede in Torino, Corso Mamiani n. 5, rappresentata dal Presidente signor Torraco Umberto, nato a Torino il 18 novembre 1939 e residente a Torino, via Vanchiglia n. 22 (C.F. TRR MRT 39S18 L219I) alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare (all. 8) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il canone è stato ottenuto abbattendo del 90% il canone valutato dal Settore Valutazioni Immobiliari. Relativamente alla durata della convenzione, si ritiene di non poter considerare i lavori di miglioria apportati all’impianto sportivo in quanto rientranti in parte nella manutenzione posta a carico del concessionario dalla precedente convenzione e il cui importo totale ammontante ad Euro 5.670,00 oltre I.V.A. comunque non giustifica una durata superiore.

Si propone di suddividere le utenze come segue:

1. Relativamente al bocciodromo:
- a carico del concessionario: il 20% dei costi relativi all’energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento. Tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall’esecutività del presente provvedimento;
- a carico della Città: il 80% dei costi relativi all’energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.
2. Relativamente alla bocciofila:
- a carico del concessionario: il 20% dei costi relativi all’energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento. Tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall’esecutività del presente provvedimento;
- a carico della Città: l’80% dei costi relativi all’energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.

Saranno interamente a carico del concessionario le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall’art. 14 della convenzione allegata. Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale, di complessivi mq. 2.960, all’Associazione Dilettantistica Sportiva Bocciofila Rossini - P.IVA 04309050013 - con sede in Torino, corso Mamiani n. 5, rappresentata dal Presidente signor Torraco Umberto, nato a Torino il 18 novembre 1939 e residente a Torino, via Vanchiglia n. 22 (C.F. TRR MRT 39S18 L219I), per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento che approva la convenzione allegata. Attualmente l'impianto di complessivi mq. 2.960 è costituito da n. 9 campi bocce illuminati ed in terra con manto superficiale in selce, un fabbricato adibito a sede sociale di mq. 200, un bocciodromo coperto ed illuminato con n. 5 campi bocce di mq. 805 (m. cubi 5.191,875), n. 2 campi da gioco per la Petanque in terra battuta, illuminati di riflesso in quanto limitrofi con i campi bocce scoperti;

2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 8 - n.         ), con l’Associazione Dilettantistica Sportiva Bocciofila Rossini alle condizioni ivi contenute.

Il canone annuo è determinato in Euro 1.697,70 I.V.A. compresa e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione n. 6 in quattro rate anticipate. Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.

Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.

Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.


CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO MAMIANI N. 5 ALL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA BOCCIOFILA ROSSINI.

Premesso che la Città ha l’interesse di rinnovare la convenzione dell’impianto sportivo sito in corso Mamiani n. 5; con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 19 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e l’Associazione Dilettantistica Sportiva Bocciofila Rossini (P. IVA 04309050013), rappresentata dal Presidente sig. Umberto TORRACO nato a Torino il 18 novembre 1939 e residente in Torino, via Vanchiglia n. 22, C.F. TRR MRT 39S18 L219I, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal _________________, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1
Descrizione dell’impianto

La Città di Torino assegna all’Associazione Dilettantistica Sportiva Bocciofila Rossini, di seguito denominato concessionario, la gestione dell’impianto sportivo di complessivi mq. 2.960, costituito da n. 9 campi bocce illuminati ed in terra con manto superficiale in selce, un fabbricato adibito a sede sociale di mq. 200, un bocciodromo coperto ed illuminato con n. 5 campi bocce di mq. 805 (m. cubi 5.191,875), n. 2 campi da gioco per la Petanque in terra battuta illuminati di riflesso in quanto limitrofi con i campi bocce scoperti.

Il concessionario effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ARTICOLO 2
Lavori di adeguamento e miglioria - Nuove Opere

Il concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all’eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall’impianto nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva.

Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici tecnici comunali si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell’art. 934 C.C., senza che competa al gestore alcuna delle indennità o compensi previsti dall’art. 936 C.C.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

ARTICOLO 3
Durata

La convenzione avrà la durata di anni 5 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ARTICOLO 4
Canone

Il canone annuo per l’utilizzo dell’impianto è fissato in ragione di Euro 1.697,70 I.V.A. compresa da versare in quattro rate anticipate al Cassiere della Circoscrizione n. 6, a partire dalla data di esecutività della deliberazione che approva la presente convenzione.

Il concessionario, contestualmente al pagamento della prima rata, dovrà provvedere al versamento dell’indennità di occupazione dovuta a far tempo dal 1° gennaio 2002 calcolata sulla base del canone della precedente convenzione.

Il canone è stato stabilito valutando:
- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell’impianto;
- la collocazione territoriale.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

ARTICOLO 5
Finalità sociali

Il concessionario metterà gratuitamente a disposizione della Città, della Circoscrizione n. 6 e per le scuole cittadine il complesso sportivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

La Società Bocciofila metterà a disposizione il Bocciodromo per attività federali, associazioni e cittadini, nei seguenti giorni:

- il sabato pomeriggio e la domenica mattina a disposizione della Federazione Italiana Bocce per le gare di campionato;
- n. 5 campi dovranno essere messi a disposizione delle società bocciofile che non sono in possesso di campi coperti e che faranno pervenire le richieste presso l’Ufficio Concessioni Locali della Circoscrizione entro il 31 marzo, nelle giornate di lunedì e sabato;
- i pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, per un minimo di 2 campi, dovrà essere consentito il libero accesso ai cittadini della zona;
- in giorni da concordarsi con la Circoscrizione (massimo 4 mensili) in caso di manifestazioni organizzate dalla Circoscrizione stessa;
- per le scuole nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

La Civica Amministrazione e la Circoscrizione si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di sei giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l’attività ufficiale del concessionario.

ARTICOLO 6
Orario di apertura

L’orario di apertura dell’impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggior richiesta.

In ossequio al disposto della Legge 447/1995 sull’inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e degli articoli 44 e 45 (titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l’orario di conclusione dell’attività sportiva svolta nell’impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L’impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del convenzionato, di richiesta scritta per l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ARTICOLO 7
Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza dalla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ARTICOLO 8
Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma anticendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il concessionario responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l’Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l’impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all’interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportanti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ARTICOLO 9
Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs 626/1994, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione n. 6 prima della stipula.

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inoltre inviare alla Circoscrizione n. 6 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ARTICOLO 10
Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all’apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11
Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell’elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ARTICOLO 12
Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell’impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ARTICOLO 13
Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l’Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

ARTICOLO 14
Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione della stessa.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori…). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà posta a totale carico del convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27, comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli appartai radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ARTICOLO 15
Utenze e tassa raccolta rifiuti

Le utenze saranno così suddivise:

1. Relativamente al bocciodromo:

- a carico del concessionario: il 20% dei costi relativi all’energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento. Tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall’esecutività del provvedimento di concessione;
- a carico della Città: l'80% dei costi relativi all’energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.

2. Relativamente alla bocciofila:

- a carico del concessionario: il 20% dei costi relativi all’energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento. Tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall’esecutività del provvedimento di concessione;
- a carico della Città: l’80% dei costi relativi all’energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.

Le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti sono interamente a carico del concessionario.

ARTICOLO 16
Controlli

I Funzionari della Circoscrizione n. 6 e della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d’opera.

ARTICOLO 17
Penali e Revoca

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo. In caso di reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare previa diffida da parte degli Uffici Circoscrizionali, con adozione di delibera di Consiglio Comunale, previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all’attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ARTICOLO 18
Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all’incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all’impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato all'ultimo capoverso del precedente art. 4.

ARTICOLO 19
Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l’impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All’atto della restituzione dell’impianto da parte del convenzionato sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre la consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constatare da apposito verbale, anche un’annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato al Servizio Centrale Risorse Finanziarie – Settore Ispettorato.

ARTICOLO 20
Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione n. 6 entro 180 giorni dalla scadenza della convenzione.

ARTICOLO 21
Cauzione definitiva

Il concessionario costituisce cauzione definitiva di Euro 849,00, tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLI 22
Spese d’atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.