Consiglio Comunale

2005 00798/002

C I T T À D I T O R I N O

MOZIONE N. 15

Approvata dal Consiglio Comunale in data 23 marzo 2005

OGGETTO: ACCESSO A LOCARE DEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 18 DI "PROTEZIONE SOCIALE".

"Il Consiglio Comunale di Torino,

CONSIDERATO CHE

- il permesso di soggiorno per protezione sociale, previsto dall'articolo18 del T.U. 286/1998, si pone come significativa e rilevante novità nel panorama giuridico, non solo nazionale ma anche europeo;
- l’introduzione di questo articolo nel nostro ordinamento ha costituito un momento di svolta essenziale nell’approccio al fenomeno, consentendo di porre l’accento sull’aiuto nei confronti delle vittime e garantendo loro un maggiore sostegno sul versante dell’inserimento sociale;
- il contenuto dell’articolo 18, fra l’altro, appare essere in linea con le indicazioni più avanzate esistenti in materia a livello internazionale, come, ad esempio, il Protocollo delle Nazioni Unite contro il traffico di esseri umani, entrato in vigore il 25 dicembre 2003;
- all’articolo 18 vanno poi correlate altre disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) del Testo Unico. Tra queste merita una menzione l’articolo 27 che, insieme ad alcune circolari governative, ha contribuito a sancire, con certezza, l’avvenuto passaggio, all’interno del nostro sistema, da una previsione premiale e che legava in modo biunivoco il permesso di soggiorno alla collaborazione processuale, ad una che ne prevede il rilascio sulla base di due distinti percorsi: l’uno "giudiziario", caratterizzato da un ruolo preminente del PM; l’altro "sociale", dove sono i servizi sociali, le associazioni e l’Ente Locale a svolgerle detto vincolo. I due percorsi, alla loro conclusione, consentono di ottenere un titolo di soggiorno per motivi di studio o di lavoro e quindi la permanenza in Italia;
- il Comune di Torino, titolare del progetto denominato Freedom e partner del progetto Equal denominato Li.fe, ha in carico, direttamente o in collaborazione con enti e associazioni accreditate, donne vittime di tratta. Spesso anche se il loro inserimento si conclude positivamente nell’ambito lavorativo però continuano a essere ospitate in strutture di accoglienza per difficoltà ad inserirsi nel mercato privato della locazione;
- le donne (monoreddito e spesso senza nessuna rete di sostegno), in carico ai servizi hanno, nella quasi totalità dei casi, solo il domicilio presso le strutture d’accoglienza e non la residenza;

RITENUTO CHE

- ciò costituisce un elemento di assoluta importanza dal momento che, in tal modo, è possibile porre l’accento sulla protezione delle vittime, valorizzando i percorsi di uscita dallo sfruttamento sessuale o lavorativo; e, dall’altro, riuscendo a ottenere la fiducia della persona sfruttata (garantendole l’opportunità di una nuova vita nel nostro Paese e aiutandola, così, a vincere la paura per le minacce di ritorsioni da parte dei trafficanti, la diffidenza verso le istituzioni e il timore di una possibile espulsione), contribuisce, in modo decisivo, alla lotta nei confronti della criminalità organizzata;
- la concessione dello "speciale permesso di soggiorno" è subordinata all’accettazione da parte dello straniero di "un programma di assistenza e di integrazione sociale", gestito dai servizi sociali di un Ente locale, direttamente o avvalendosi della collaborazione di soggetti privati iscritti in un apposito registro e convenzionati sotto la supervisione e sulla base degli indirizzi fissati da un’apposita "Commissione Interministeriale per l’attuazione dell’articolo 18 del Testo Unico composta dai rappresentanti dei Ministri per le Pari Opportunità, per la Solidarietà Sociale, dell’Interno, e di Grazia e Giustizia";

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a concedere alle persone che si trovano nelle condizioni sopra esposte, che sono in carico a progetti della Città o di Enti accreditati, di poter accedere ai contributi di Locare per affittare un appartamento anche con il solo domicilio previa segnalazione dell’ente titolare della presa in carico."