Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie
Settore Convenzioni e Contratti
n. ord. 26
2005 00529/104
OGGETTO: CONVENZIONAMENTI SPECIALI EX ART. 32 LEGGE 457/78 PREVISTI NEL NUOVO P.R.G. PER GLI INTERVENTI DI RILEVANTE ENTITÀ - DI COMPLETAMENTO E NELLE AREE DI TRASFORMAZIONE - DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 MAGGIO 1996 (MECC. 9602388/12) - RETTIFICHE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Tricarico,
di concerto con lAssessore Viano.
Il Piano Regolatore Generale della Città, approvato
dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale
in data 21 aprile 1995, n. 3-45091, prevede che lattuazione
degli interventi, definiti di rilevante entità, ricadenti
in zone residenziali consolidate e miste e in zone urbane storico-ambientali,
nonché in zone di trasformazione, sia subordinata alla
stipulazione con il Comune di una Convenzione speciale ai sensi
dellart. 32 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
Con deliberazione n. 119 assunta dal Consiglio Comunale in data
6 maggio 1996 (mecc. 9602388/12), esecutiva in data 31 maggio
1996, la Città ha approvato i criteri di massima e lo schema
di convenzione-tipo in relazione agli interventi di rilevante
entità ricadenti nelle zone suddette.
Con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale in data 5 marzo
2001, è stata adottata la modifica alle norme urbanistico-edilizie
di attuazione del P.R.G., costituente la variante n. 37 al P.R.G.
ai sensi dellart. 17, commi 3 e 7 della L.U.R..
Le norme urbanistico-edilizie di attuazione del P.R.G., come risultanti
dalla variante n. 37 stabiliscono che per gli interventi di completamento,
ristrutturazione urbanistica, nuovo impianto (art. 6, comma 10
bis), eccedenti i 4000 mq. di S.L.P. e ricadenti in zone urbane
storico ambientali e consolidate residenziali miste, nonché
per l'attuazione delle zone di trasformazione (art. 7, comma 16)
una quota pari al 10% della S.L.P. residenziale è destinata
ad edilizia convenzionata. La SLP residenziale di riferimento
è quella effettiva al netto di una franchigia pari alla
differenza fra 4000 mq. e della S.L.P. non residenziale totale
prevista. Su tale quota la Città può esercitare
al momento dell'approvazione della Convenzione Urbanistica il
diritto di acquisto. Qualora la Città non eserciti tale
diritto o lo eserciti in parte, gli interventi di cui sopra dovranno
essere accompagnati da una convenzione o da atto unilaterale d'obbligo,
da parte dei proprietari che assumono l'impegno, anche per i loro
aventi causa, a dare in locazione, ai sensi dell'art. 32 Legge
457/78, la quota di S.L.P. da destinare ad edilizia convenzionata
per la quale la Città non si è avvalsa dellopzione
allacquisto, a soggetti appartenenti a categorie indicate
dalla Città stessa, con modalità da definire con
successivi provvedimenti.
La Città si riserva di valutare eventuali proposte di localizzazione
delle suddette quantità di SLP all'esterno dell'area di
intervento. Tale proposta dovrà riguardare alloggi le cui
caratteristiche siano conformi a quanto previsto dalle convenzioni
di recepimento della normativa in materia di edilizia agevolata
- convenzionata, siano essi nuovi o ristrutturati in modo da garantire
uno stato conservativo equiparabile al nuovo, con interventi di
recupero e adeguamento impiantistico documentabili. In tal caso
la proposta dovrà comunque essere approvata dal Consiglio
Comunale contestualmente all'approvazione della Convenzione.
Tale variante, approvata in data 25 marzo 2002 (mecc. 2001 11925/09),
per quanto attiene lEdilizia residenziale convenzionata,
ha precisato, nelle diverse disposizioni normative, che il 10%
della superficie lorda di pavimento da destinarsi ad edilizia
convenzionata, è riferito esclusivamente alla destinazione
residenziale: lesigenza sociale che si vuole soddisfare
con tale norma è, infatti, come noto, quella relativa allemergenza
abitativa nonché quella di garantire, nel tempo, un modello
di compresenza e convivenza delle varie tipologie abitative onde
evitare il riproporsi dei cd. quartieri "ghetto".
Tale quota deve essere applicata alla sola superficie residenziale
realizzata, ferma restando la possibilità di estenderne
la portata in sede convenzionale previo accordo con singoli proponenti.
Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni contenute
nella suddetta variante n. 37 è necessario procedere alla
revisione della deliberazione assunta in data 6 maggio 1996, sopra
citata, adeguandola ai nuovi dettati normativi in materia di locazione
ed alle nuove norme di attuazione del P.R.G. risultanti dalla
variante medesima.
In particolare occorre procedere alle seguenti rettifiche:
1) modalità di calcolo del canone di locazione e durata
contrattuale:
le modalità attualmente previste e, cioè, il calcolo
del canone di locazione sulla base della Legge 392/78 oppure lapplicazione
del 4,5% della rendita catastale, appaiono anacronistiche e superate
dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha regolamentato le locazioni
private; pertanto, si ritiene opportuno che la determinazione
del canone, i termini e la durata contrattuale siano normati dallart.
2, comma 3 della predetta Legge, applicando i valori massimi al
metro quadrato previsti in sede di accordo territoriale tra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative, con una durata contrattuale
massima di sei anni più due;
2) individuazione dei beneficiari degli alloggi da locare:
attualmente i beneficiari sono scelti direttamente dalloperatore,
attraverso avviso pubblico a cui gli interessati (occupanti di
alloggi da ristrutturare allinterno dellarea di intervento,
pensionati, nubendi, disabili e, per il 30%, famiglie incluse
nelle graduatorie comunali) devono rispondere entro 20 giorni
dalla pubblicazione dellavviso, con lettera raccomandata
di richiesta; espletate senza esito tali procedure, loperatore
potrà offrire gli alloggi a libero mercato.
Si è riscontrato che tali clausole non agevolano il pieno
utilizzo degli alloggi disponibili a favore di soggetti in condizioni
di disagio abitativo; pertanto, è opportuno prevedere che,
fatta salva la priorità di eventuali occupanti di alloggi
da demolire o ristrutturare allinterno dellarea di
intervento, loperatore debba necessariamente offrire in
locazione gli alloggi convenzionati a famiglie ricomprese in elenchi
a tal fine trasmessi dalla Città.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi indicati in narrativa, che integralmente
si richiamano, le seguenti rettifiche alla deliberazione n. 119
assunta dal Consiglio Comunale in data 6 maggio 1996 (mecc. 9602388/12),
esecutiva in data 31 maggio 1996 ed allo schema di convenzione
ad essa allegato:
a) le prescrizioni delle N.U.E.A. e la percentuale di S.L.P. da
convenzionare, indicate nel predetto provvedimento deliberativo
e nello schema di convenzione tipo a questultimo allegato,
devono intendersi adeguate con quanto stabilito dalla variante
n. 37 al P.R.G. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 25 marzo 2002 (mecc. 2001 11925/09);
b) lopzione prevista per la locazione di alloggi esterni
o interni allarea di intervento così come ogni altra
comunicazione prevista dal provvedimento sopra citato e dal relativo
schema di convenzione tipo dovrà essere comunicata alla
Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie, anziché
al Settore Amm.vo XXI Edilizia Abitativa;
c) di riformulare (al fine di adeguarne i contenuti ai disposti
di cui allart. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n.
431) i primi due capoversi dellart. 2 del suddetto schema
di convenzione tipo nel seguente modo:
"Art. 2 - Il proponente, tenuto conto delle possibili opzioni
previste dalle citate deliberazioni del Consiglio Comunale
..
in allegato, accetta di vincolare alla locazione la S.L.P. di
mq.
. per 8 anni, con lobbligo, nel caso
di modesto superamento dei limiti di franchigia, di mettere a
disposizione per la locazione almeno una unità immobiliare
con una superficie non inferiore a 45 mq.
Il proponente assume tale vincolo per sé e per i suoi aventi
causa".
d) le disposizioni di cui allart. 4 del suddetto schema
di convenzione tipo sono così integralmente sostituite:
"Art. 4 - La determinazione del canone, i termini e la durata
contrattuale relativi agli alloggi convenzionati vengono normati
dallart. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431,
applicando i valori massimi al metro quadrato previsti in sede
di accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,
con una durata contrattuale di sei anni più due";
e) loperatore deve offrire in locazione gli alloggi convenzionati,
con la priorità di eventuali occupanti di alloggi da demolire
o ristrutturare allinterno dellarea di intervento,
a famiglie ricomprese in elenchi a tal fine trasmessi dalla Città;
pertanto, lart. 5 del suddetto schema di convenzione tipo
viene interamente sostituito con il seguente testo:
"Art. 5 - Gli alloggi soggetti ai vincoli di cui ai punti
precedenti devono essere offerti in locazione agli occupanti degli
alloggi da demolire o da ristrutturare, interni allarea
dintervento.
Qualora lofferta non esaurisca gli alloggi, i residui sono
offerti a nuclei familiari in condizioni di disagio abitativo,
ricompresi in uno specifico elenco trasmesso dalla Città.
I soggetti inseriti in detto elenco supereranno di non più
di cinque volte il numero degli alloggi da locare e saranno stati
preventivamente selezionati dalle graduatorie comunali in essere,
con attenzione alla sostenibilità dei canoni previsti,
in rapporto ai redditi fruiti nonché alladeguata
composizione dei nuclei familiari rispetto alla tipologia degli
alloggi offerti.
Entro 30 giorni dal ricevimento dellelenco lOperatore
dovrà individuare i soggetti locatari, indipendentemente
dalleventuale ordine di elencazione nellelenco stesso;
entro 15 giorni dallindividuazione dovrà trasmettere
ai competenti Uffici comunali lelenco dei soggetti individuati
come locatari e copia dei relativi contratti stipulati o la dichiarazione
che è stata espletata, senza esito, la procedura dellofferta,
avendo interpellato tutti i soggetti ricompresi nellelenco
comunale.
Espletate senza esito le procedure previste dalla convenzione
per garantire lofferta degli alloggi ai soggetti indicati,
il proponente potrà offrire detti alloggi a libero mercato
in locazione per la durata prevista in convenzione; è in
ogni caso ammessa lofferta dellalloggio a riscatto";
2) di dare atto che rimane inalterata ogni altra parte del provvedimento
n. 119 (mecc. 9602388/12), sopra citato, non espressamente rettificata
dalla presente deliberazione;
3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la stesura
di un nuovo schema tipo di convenzione, coerente con quanto stabilito
nel presente provvedimento, il cui contenuto dovrà essere
riportato nelle convenzioni o negli atti unilaterali d'obbligo,
con i quali gli operatori assumeranno l'impegno, anche per i loro
aventi causa, a dare in locazione gli alloggi vincolati, ai sensi
dell'art. 32 Legge 457/1978;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.