Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 40
2005 00232/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 MARZO 2005
(proposta dalla G.C. 18 gennaio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 9 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLE ZONE URBANE DI TRASFORMAZIONE AMBITO "12.29 FILADELFIA" E AMBITO "12.14 DOGANA (PARTE)", LOCALIZZATE TRA LE VIE GIORDANO BRUNO, MONTEVIDEO, TAGGIA, FILADELFIA, TUNISI E SPANO - APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano,
   di concerto con l’Assessore Peveraro.

   Le aree interessate dal Piano Esecutivo Convenzionato sono classificate nel P.R.G. vigente come Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.) la cui attuazione è regolata dalle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 15 delle N.U.E.A. del P.R.G..

   In particolare, l’ambito di trasformazione "12.29 Filadelfia" è localizzato all’interno dell’isolato compreso tra le vie Filadelfia, Tunisi, Spano e Giordano Bruno, mentre l’ambito "12.14 Dogana (parte)" è compreso tra le vie Taggia, Filadelfia, Giordano Bruno e Montevideo.

   Con deliberazione n. 269 della Giunta Comunale del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01436/066), esecutiva dal 19 marzo 2003 la Città di Torino ha approvato un protocollo d’intesa con la Società Torino Calcio S.p.A. volto a disciplinare il complesso intervento di recupero delle aree dello Stadio Comunale e dello Stadio Filadelfia.

   Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 giugno 2003 (mecc. 2003 04189/066), esecutiva dall’8 luglio 2003 la Città di Torino ha disposto, tra l’altro, che la Società Torino Calcio S.p.A. assuma impegno formale di realizzare nell’area dello stadio Filadelfia un impianto sportivo che includa un regolamentare campo di calcio, dotato dei necessari servizi, di una adeguata tribuna spettatori, e un Museo della storia del Torino Calcio.

   Con deliberazioni n. 120 del 28 luglio 2003 (mecc. 2003 04276/009), esecutiva dall’11 agosto 2003 (adozione) e n. 176 del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 09051/009), esecutiva dal 12 dicembre 2003 (approvazione) il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 59 al P.R.G. inerente gli ambiti sopra indicati "12.29 Filadelfia" e "12.14 Dogana (parte)".

   La predetta variante n. 59 al PRG, in sintesi, ha:
-   individuato un nuovo ambito di trasformazione denominato "12.29 Filadelfia";
-   adeguato l'adiacente ambito "12.14 Dogana", prevedendo il trasferimento dei diritti edificatori generati dall'area ex Chinino sulla parte di ambito 12.14 posta a est di via G. Bruno, al fine di consentire il trasferimento di mq. 10.000 di SLP generati dall'ambito "12.29 Filadelfia" e destinati ad ASPI sull'area dell'ex Chinino.

   La realizzazione degli interventi, da attuarsi mediante strumento urbanistico esecutivo (SUE) di iniziativa pubblica o privata, vede la formazione del presente Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.), disciplinato dalla variante n. 59 al P.R.G., in particolare per l’ambito "12.29 Filadelfia" la previsione di due edifici di nuovo impianto a prevalente destinazione residenziale, la ricostruzione ed il recupero dell’ex Campo Filadelfia, e per l’ambito "12.14 Dogane (parte)" l’insediamento di attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI) in area ex Chinino.

   Si rileva che, al fine di consentire l’approvazione del presente provvedimento, sono stati altresì predisposti ed approvati dagli organi competenti dell’Amministrazione i seguenti atti:
-   con deliberazione n. 50 del Consiglio Comunale in data 17 maggio 2004 (mecc. 2004 03250/008), esecutiva dal 31 maggio 2004 l’acquisizione a titolo gratuito, dal Torino Calcio S.p.A. alla Città, della proprietà dell’area denominata "Impianto Sportivo Filadelfia" di superficie di circa 13.000 mq. e la contestuale costituzione, senza corrispettivo in denaro, di un diritto di superficie novantanovennale, con decorrenza dalla stipulazione del rogito notarile, a favore del Torino Calcio S.p.A. sull’area di cui sopra "Impianto Sportivo Filadelfia" di superficie pari a circa 13.000 mq., nonché sulle residue porzioni di fabbricati;
-   con deliberazione n. 1452 della Giunta Comunale in data 1° ottobre 2004 (mecc. 2004 07921/009), esecutiva dal 19 ottobre 2004 è stato approvato il progetto relativo agli interventi a carico della Società Torino Calcio S.p.A. da realizzare presso lo Stadio Filadelfia;
-   con deliberazione n. 174 del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 10587/009), esecutiva dal 3 gennaio 2005 è stato approvato, ai sensi dell’art. 17 comma 8 lettera g) della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., in particolare, l’adeguamento della scheda normativa dell’ambito "12.29 Filadelfia" precisando che nel nuovo impianto sportivo si potrà prevedere l’insediamento di attività connesse all’impianto quali museo storico-tematico, sede sociale del Torino Calcio nonché relativi servizi di supporto.

   A seguito di tali provvedimenti, in data 17 dicembre 2004, a rogito notaio Mazzucco repertorio n. 27829 raccolta n. 13944, registrato in data 22 dicembre 2004, è stata stipulata tra la Città di Torino e la società Torino Calcio S.p.A. la seguente permuta:
-   la Città di Torino ha acquisito dalla società Torino Calcio S.p.A. la proprietà dell’area denominata "Impianto Sportivo Filadelfia" sita in Torino nell’ambito "12.29 Filadelfia" all’interno dell’isolato compreso tra via G. Bruno, via Spano e via Tunisi, avente una superficie pari a mq. 13.000 individuata al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1400 part. 47 ed ha costituito a favore della stessa società Torino Calcio S.p.A. un diritto di superficie novantanovennale su tale medesima area. Tale area concorre a determinare i servizi pubblici afferenti la trasformazione urbanistica dell’ambito "12.14 Dogana";
-   la società Torino Calcio S.p.A. ha acquisito dalla Città di Torino un diritto di superficie novantanovennale sull’area denominata "ex Chinino di Stato" sita in Torino nell’ambito "12.14 Dogana (parte)" all’interno dell’isolato compreso tra via G. Bruno, via Montevideo e via Taggia, avente una superficie pari a mq. 13.000 individuata al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1422 part. 170 e foglio 1400 part. 108 e 109.

   Le capacità edificatorie generate da quest’ultima area rimangono di proprietà della Città e verranno utilizzate nella futura attuazione dell’ambito "12.14 Dogana".

   Il presente P.E.C., pertanto, propone di articolare l'attuazione degli interventi in 4 lotti come sotto specificato:
Lotto 1:      area dell'ex Chinino (mq. 13.000), destinata ad accogliere mq. 10.000 di SLP- ASPI, generata dall'ambito "12.29 Filadelfia";
Lotti 2 e 3:      due aree di concentrazione dell’edificato attestate su Via Tunisi destinate prevalentemente alla residenza per un totale di mq. 10.678 di SLP (di cui mq. 739 ASPI);
Lotto 4:      area Stadio Filadelfia destinata alla realizzazione di un impianto sportivo per lo svolgimento dell'attività calcistica e relative attività di servizio, con salvaguardia e conservazione di alcune residue emergenze architettoniche dell'edificio storico.

   I dati tecnici fondamentali dell’intervento, che troveranno attuazione mediante il rilascio di n. 4 permessi a costruire, sono i seguenti:
Superficie territoriale (ST)                                         mq. 42.540
Sup. Fondiaria                                                          mq. 17.480
Superficie Lorda di Pavimento (SLP) totale               mq. 20.678
           di cui:
           SLP Residenziale                                           mq.   9.939
           SLP ASPI                                                     mq. 10.739
Superficie aree servizi totale                                      mq. 25.877
           di cui:
           Sup. aree da cedere                                       mq. 10.080
           Sup. aree da assoggettare all’uso pubblico     mq. 15.797
Abitanti insediabili                                                          n.   292
Superficie alloggi edilizia convenzionata                     mq.      994

   Per l’individuazione esatta delle proprietà e della titolarità dei diritti di superficie, si rimanda agli allegati della presente deliberazione: relazione illustrativa-norme tecniche di attuazione (all. 1) e progetto planovolumetrico (all. 2).

   In particolare la presente proposta di PEC al fine di consentire la realizzazione del progetto dell’impianto sportivo Filadelfia, assentito con deliberazione della Giunta Comunale in data 1° ottobre 2004, già citata, prevede agli articoli 5 e 6 dello schema di convenzione la cessione di aree a servizi pubblici a raso pari a mq. 3.722 per impianti sportivi sull’ambito Filadelfia.

   Sulla suddetta area di mq. 3.722 si costituisce un diritto di superficie a favore della Società Torino Calcio S.p.A. della durata di novantanove anni ed alle stesse condizioni previste per il diritto di superficie costituito a favore della medesima società con l’atto di permuta in data 17 dicembre 2004 sull’area denominata Impianto sportivo Filadelfia.

   Il progetto relativo al lotto 1 prevede di realizzare un centro commerciale (mq. 10.000 di SLP) organizzato su tre livelli: il piano terreno dell'edificio è attraversato da una galleria pedonale, che unisce gli accessi principali posti sulle vie Taggia e Giordano Bruno, sulla quale affacciano una grande struttura di vendita alimentare e una media struttura extra-alimentare; il piano interrato è destinato a parcheggio, assoggettato all'uso pubblico, con accesso carraio dalla via Giordano Bruno; il piano copertura, destinato a parcheggio privato, risulta accessibile dalla corte interna con ingresso da via Taggia.

   Il progetto relativo ai lotti d'intervento 2 e 3 prevede la realizzazione, nelle aree di concentrazione dell'edificato poste sull'asse di simmetria dello Stadio Filadelfia, di due distinti blocchi edilizi con tipologia a corte chiusa e numero dei piani dei fabbricati variabili fra 3 e 5 f.t., con possibilità di aumentare o diminuire di una unità.

   Il sottosuolo ospita le rispettive dotazioni di parcheggi pertinenziali.

   Il fabbisogno di parcheggi pubblici relativi alla struttura commerciale prevista nell'area ex Chinino deve assolvere ai requisiti di cui all'art. 25 DCR 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i. secondo le quantità derivate dalle tipologie commerciali di vendita.

   La relativa Conferenza di Servizi Regionale ha definito una quantità di servizi pari a mq. 11.732, mentre il progetto di P.E.C. ne propone mq. 12.487, assoggettati all'uso pubblico ed ubicati nel sottosuolo del centro commerciale.

   Nell’ambito "12.29 Filadelfia" la dotazione di servizi pubblici è inoltre di mq. 12.060, di cui mq. 8.750 da cedere gratuitamente alla Città e mq. 3.310 da assoggettare all'uso pubblico. In eccedenza al fabbisogno di servizi pubblici verrà realizzato e ceduto alla Città un parcheggio interrato di mq. 1.330, posto in fregio a via G. Bruno e gestito dalla Società Torino Calcio S.p.A. secondo le modalità previste dalla Convenzione.

   L'area corrispondente all’ex Stadio Filadelfia di mq. 13.000 soddisfa, come già sopra indicato, una parte di aree a servizi anticipate rispetto alla futura attuazione dell'ambito "12.14 Dogana".

   Le opere di urbanizzazione proposte dai soggetti attuatori riguardano realizzazioni in parte a totale cura e spese dei proponenti e in parte a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti. Le prime sono relative alla sistemazione di tutte le aree da assoggettare all'uso pubblico, mentre le opere a scomputo sono relative alla realizzazione di opere sulle aree a servizi pubblici da cedere alla Città nelle aree comprese nel P.E.C. nonché su aree limitrofe.

   Queste ultime in particolare consistono nella realizzazione di un bocciodromo sull'area SMAT (in sostituzione di quello preesistente sull'ex Chinino) e nella sistemazione delle corti di pertinenza degli edifici pubblici esistenti facenti parte del complesso ex Chinino.

   Pertanto il progetto di massima delle opere di urbanizzazione previste, parte integrante del P.E.C. e della relativa convenzione attuativa, è articolato in tre settori:
-   Settore 1: opere a scomputo previste all'interno dell'area di intervento soggetta a PEC e corrispondente alla realizzazione dell'area verde/piazza, del parcheggio a raso, del parcheggio interrato su via G. Bruno;
-   Settore 2: opere a scomputo previste esternamente all'area oggetto di PEC relative alla realizzazione di un bocciodromo, alla sistemazione delle aree a cortile ex Chinino e al ripristino dei marciapiedi perimetrali;
-   Settore 3: opere a cura e spese dei Proponenti, interne ed esterne all'area d'intervento del P.E.C. corrispondenti alla realizzazione di tutte le opere relative alle aree da assoggettare all'uso pubblico, alle sistemazioni afferenti la viabilità, nonché dell'impianto semaforico all'intersezione con via Filadelfia.

   La stima del costo complessivo delle opere soggette a scomputo degli oneri ammonta a Euro 2.487.480,00, mentre le opere a cura e spese dei proponenti a circa Euro 5.025.620,00.

   L'importo delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti, individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti e al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57), è di Euro 2.487.480,00 salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti. In tale sede verrà altresì adeguato il computo metrico estimativo, facente parte del progetto di massima delle opere di urbanizzazione allegato al presente provvedimento, ai nuovi prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi in vigore al momento della stipula della convenzione.

   I Proponenti si obbligano a corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti da valutare al momento del rilascio del permesso a costruire che ammontano oggi a Euro 2.481.282,72 di cui Euro 1.697.125,68 per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 784.157,04 per gli oneri di urbanizzazione secondaria.

   Pertanto:
-  importo oneri di urbanizzazione (circa)                                                Euro 2.481.282,72
-  costo totale opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo (circa)   Euro 2.487.480,00
-  differenza da versare in sede di permesso a costruire (circa )               Euro           ----

   Il quadro economico sarà redatto ai sensi del Collegato fiscale alla Legge Finanziaria n. 342 del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, che prevede all’art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione.

   Il costo di costruzione previsto dal D.P.R. n. 380/2001 non è definibile in sede di convenzione in quanto il progetto planovolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc..) per la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata al momento del rilascio dei permessi di costruire.

   Per le modalità di attuazione degli interventi relativi al P.E.C. sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento (all. 3).

   Secondo quanto previsto nello schema di convenzione i Proponenti il presente P.E.C. si impegnano, inoltre, a garantire la quantità di edilizia convenzionata, per mq. 994 di S.L.P., ai sensi dell’art. 7 comma 16 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, con proposte di vendita di unità immobiliari all’interno o all’esterno dell’ambito di intervento, da presentarsi da parte della società Dasit (mq. 424 riferiti alla SLP del Lotto 2) e da parte della società Torino Calcio (mq. 570 riferiti alla SLP del Lotto 3) entro la presentazione della domanda del permesso di costruire degli edifici.

   Qualora la Città non esercitasse nel termine fissato il diritto all’acquisto, gli stessi soggetti Proponenti si impegnano a dare in locazione per un periodo di otto anni, all’interno o all’esterno dell’ambito di intervento, ai sensi dell’art. 32 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. e in conformità all’art. 7 comma 16 delle N.U.E.A. del P.R.G., un numero di alloggi, corrispondente alla medesima quantità di S.L.P. suddetta. In sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario si fornirà il quadro riepilogativo dello stato di attuazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 delle NUEA in materia di quote minime di edilizia convenzionata negli interventi di completamento e di trasformazione. In particolare, in sede di bilancio di previsione si indicherà, per gli interventi di cui si prevede la conclusione nell’esercizio di riferimento, se si intenda procedere all’acquisto degli alloggi convenzionati.

   Il progetto del Piano Esecutivo Convenzionato è stato sottoposto all’esame della Commissione Edilizia, che, in data 9 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

   Il progetto di massima delle opere di urbanizzazione (all. 4) è stato valutato in sede di conferenza dei servizi presso il Settore Urbanizzazioni, in data 20 dicembre 2004, ottenendo un parere complessivamente favorevole, condizionato alle prescrizioni indicate dai Settori ed Enti competenti, da perfezionare nelle successive fasi progettuali.

   Il Settore Tutela Ambiente, vista la classificazione acustica attribuita agli Ambiti "12.29 Filadelfia" e "12.14 Dogana (parte)", in data 3 agosto 2004 ha espresso il parere di coerenza del presente Piano Esecutivo Convenzionato con il Piano di Zonizzazione Acustica.

   Dato atto che all'Albo Pretorio della Città di Torino, cui la documentazione completa del Piano Esecutivo Convenzionato è stata inviata in data 20 gennaio 2005, e pubblicata per affissione dal 24 gennaio 2005 al 22 febbraio 2005, non sono pervenute osservazioni e proposte scritte nei termini prescritti.

   Rilevato che la Circoscrizione n. 9, cui il Piano Esecutivo Convenzionato unitamente alla relazione illustrativa - norme tecniche di attuazione, allo schema di convenzione ed al progetto di massima delle opere di urbanizzazione sono stati inviati in data 24 gennaio 2005, nella seduta del 21 febbraio 2005, con deliberazione consiliare n. 17/2005 - mecc. 2005 01144/092, ha espresso parere sfavorevole (all. 5 - n. ), evidenziando come il progetto preveda la costruzione di un centro commerciale che relegherà il "glorioso" Campo Filadelfia ad un'importanza di assoluto secondo piano, che non terrà conto della richiesta di creazione di un centro diurno per anziani, che contribuirà alla chiusura di molteplici attività al piccolo dettaglio e che diminuirà le aree verdi ed alberate preesistenti. Inoltre, il progetto di insediamento residenziale su via Tunisi andrà ad incrementare ulteriormente l'edificazione della zona già interessata dai cantieri olimpici.

   A tali richieste si controdeduce quanto segue.

   Il P.E.C, oggetto del presente provvedimento è meramente attuativo delle previsioni urbanistiche già approvate con la variante parziale al P.R.G. n. 59, deliberata in data 9 dicembre 2003 dal Consiglio Comunale. Le considerazioni sfavorevoli del Consiglio Circoscrizionale n. 9 sono sostanzialmente quelle già formulate in sede di adozione ed approvazione della suddetta variante, pertanto, si richiamano le controdeduzioni già in allora espresse, in particolare, si osserva che per quanto concerne il soddisfacimento di servizi pubblici (centro diurno per anziani e bocciodromo) si conferma la volontà di realizzarli in aree limitrofe, tali da soddisfare le esigenze della Circoscrizione.

   Si evidenzia, altresì, che il P.E.C, dovrà essere attuato con la cura del "verde" e nel pieno rispetto della memoria storica del complesso sportivo stadio Filadelfia, conservandone le parti di valore storico.

   Infine, in osservanza dell’art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, si prende atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui allo stesso articolo del D.P.R. n. 380/2001 in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;

   Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

   Visto il parere favorevole sul progetto di massima delle opere di urbanizzazione espresso in data 20 dicembre 2004;

   Visto il parere di conformità al Piano di zonizzazione acustica espresso in data 3 agosto 2004;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1)   il Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., relativo alle zone urbane di trasformazione del P.R.G. denominate "Ambito 12.29 Filadelfia", e "Ambito 12.14 Dogana (parte)" che si compone dei seguenti elaborati:
-   Relazione Illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione    (all. 1 - n. );
-   Progetto Planovolumetrico                                            (all. 2 - n. );
-   Schema di Convenzione                                                (all. 3 - n. );
-   Progetto di massima delle opere di urbanizzazione         (all. 4 - n. );

2)   prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico;

3)   di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto di massima ad Euro 2.487.480,00 per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo. L’eventuale entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico dei Proponenti verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;

4)   di impegnare la Giunta Comunale a fornire, in sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, il quadro riepilogativo dello stato di attuazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 delle NUEA in materia di quote minime di edilizia convenzionata negli interventi di completamento e di trasformazione. In particolare, in sede di bilancio di previsione si dovrà indicare, per gli interventi di cui si prevede la conclusione nell’esercizio di riferimento, se si intenda procedere all’acquisto degli alloggi convenzionati;

5)   di approvare il trasferimento alla Società Torino Calcio S.p.A. del diritto di superficie sull’area a servizi pubblici a raso pari a mq. 3.722 per la durata di anni novantanove nei termini e modi previsti agli artt. 5 e 6 dello schema di Convenzione allegato;

6)   di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e:
-   la Società "Torino Calcio S.p.A." con sede in Torino, via del Carmine n. 29/E, cod. fiscale 01721390019, nella persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, sig. Cimminelli Francesco nato a Montegiordano (CS) il 20 luglio 1936, C.F. CMN FNC 36L20 F519S, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra;
-   la Società "Dasit s.s." con sede in Torino, via San Secondo n. 15, cod. fiscale 80173140015, nella persona del legale rappresentante, sig.ra Emanuela Recchi nata a Torino il 3 febbraio 1957, C.F. RCC MNL 57B43 L219X, domiciliata per la carica presso la sede della società di cui infra;
-   la Società "Bennet S.p.A." con sede in Milano, via Carlo Goldoni n. 11, C.F. 07071700152, nella persona del legale rappresentante, sig. Luigi Erba nato a Monza il 18 settembre 1929, domiciliato per la carica in Montano Lucino (CO) via Enzo Ratti n. 2, presso la sede operativa della società di cui infra;
con l'autorizzazione all’ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;

7)   di prendere atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.


Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 3 - Schema di convenzione - al provvedimento:

Pagina 19, articolo 19, prima riga del primo capoverso, le parole: "10 anni", sono sostituite dalle seguenti: "8 anni".

Pagina 19, articolo 19, quinta riga del primo capoverso, dopo le parole "della presente convenzione", inserire il seguente testo: ", mentre la realizzazione dell'Impianto Sportivo Filadelfia e delle opere di urbanizzazione ad esso connesse, anche esterne all'area concessa in diritto di superficie, dovrà avvenire entro il termine di 18 mesi dal rilascio, da parte della Città, delle licenze edilizie commerciali, secondo quanto convenuto all'articolo 16 dell'atto di cessione di proprietà e diritti superficiari di cui al punto 6) delle premesse".