Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore ICI

      n. ord. 36
2005 00228/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 MARZO 2005

(proposta dalla G.C. 18 gennaio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: MODIFICHE PARZIALI.

Proposta dell'Assessore Bonino.

Visto che le norme regolamentari in materia di Imposta Comunale sugli Immobili hanno ormai assunto carattere di stabilità, anche quest'anno si propongono interventi di tipo integrativo e chiarificativo piuttosto che vere e proprie modifiche.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente il testo degli articoli dell’attuale regolamento (colonna di sinistra) con a lato (colonna di destra) quello di cui si propone l’approvazione: in quest’ultimo sono evidenziate in neretto le modifiche proposte.
Viene modificato l’art. 6 al fine di chiarire che la base imponibile, ai fini ICI, che deve essere adottata per le costruzioni non suscettibili di utilizzazioni produttive di reddito a causa dell’elevato livello di degrado, catastalmente individuate come "unità collabenti", è costituita dal valore venale dell’area edificabile.
Viene inoltre modificato l’art. 8, comma 1, in modo da rendere più chiara e univoca la sua interpretazione, anche in adempimento alle osservazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale in merito (prot. n. 1517 del 27 maggio 2004).
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 18 gennaio 2005, i pareri alle Circoscrizioni, con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3 e 7 (all. 2-4 - nn.                                               );
- hanno espresso parere favorevole pervenuto fuori termine le Circoscrizioni 2, 6, 10 e 9 (all. 5-8 - nn. );
- le Circoscrizioni 4, 5 e 8 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2004 n. 314 pubblicato in G.U. del 31 dicembre 2004 n. 306 che proroga al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2004 n. 314 pubblicato in G.U. del 31 dicembre 2004 n. 306 che proroga al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali.
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato testo modificato del Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili (all. 1 - n.             ) composto da 2 articoli;
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all’art. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 e della Circolare 28 dicembre 2000, n. 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto, infine che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, al 1° gennaio 2005;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2005

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. L’Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, in conformità alle disposizioni di legge, nonché al contenuto della deliberazione consiliare n. 139/1999 - mecc. 9904772/67 del 16 giugno 1999 (12), con la quale sono state approvate per il territorio comunale quaranta microzone, i criteri e le procedure da utilizzare per stabilire i valori medi delle aree fabbricabili.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992 (11), non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli periodicamente individuati dall’Amministrazione a mezzo specifico provvedimento (17). In caso di mancato adeguamento dei valori delle aree fabbricabili si intendono applicabili quelli precedentemente determinati.
3. (soppresso).
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992 (13).

Articolo 8 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui gli stessi sono comunque utilizzati.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ipotesi in cui tali fabbricati siano stati accatastati antecedentemente alla data di ultimazione dei lavori o a quella di utilizzazione, gli stessi sono assoggettati all’imposta a partire dalla data di accatastamento.
3. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
Note:
(10) (11) (13) D.Lgs. 504/1992 - Art. 5, commi 7, 5, 6 - Base imponibile - ICI.
(12) Deliberazione Consiglio Comunale n. 139/1999 - mecc. 9904772/67 - Articolazione del territorio della Città di Torino in microzone omogenee. Approvazione.
(17) Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2000 07799/13 del 10 ottobre 2000; deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2003 00237/13 del 21 gennaio 2003.