Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità Affissioni

n. ord. 30
2005 00225/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 FEBBRAIO 2005

(proposta dalla G.C. 18 gennaio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICAZIONI PARZIALI.

   Proposta dell'Assessore Bonino.

   La Legge n. 311, approvata il 30 dicembre 2004, Legge Finanziaria per il 2005, ai commi da 480 a 483 dell’articolo 1, ha introdotto importanti novità in materia di affissione apportando significative modificazioni al D.Lgs. 507/1993 che disciplina la materia. In particolare è stato inserito al D.Lgs. citato il nuovo articolo 20 bis che prevede l’obbligo in capo ai Comuni di riservare, in regime di esenzione dal diritto, il 10% degli spazi adibiti all’affissione di manifesti ai soggetti per i quali è prevista la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni.

   In ragione di ciò si rende necessario adeguare il Regolamento in oggetto, nonché integrare l’articolato con alcune proposte di modifiche e di integrazioni che si sono rese nel frattempo necessarie alla luce delle motivazioni che si dettagliano in appresso.

   Per facilità di comprensione viene allegato alla presente il testo dei soli articoli oggetto di revisione dell’attuale regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone l’approvazione: in quest’ultimo caso sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

   Articolo 2 - Superfici - È stato aggiornato, al comma 2, lo stato di consistenza degli impianti pubblicitari gestiti dal Servizio Affissione tenendo conto delle rimozioni e nuove installazioni, nonché dell’acquisizione in proprietà di nuovi impianti come sotto specificato, effettuate dalla data di approvazione dell’ultima modifica del Regolamento. È stato aggiunto il quarto comma nel quale ai sensi del nuovo articolo 20 bis del D.Lgs. 570/1993 si stabilisce che la superficie del 10% degli impianti fissi gestiti direttamente dal Comune sono da destinarsi in esenzione dal pagamento del diritto sulla pubbliche affissioni. Nel terzo comma dell’articolo 2 sono state aggiornate le percentuali della superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale o prive di rilevanza economica in relazione a quanto previsto dall’articolo 3 comma 3 del D.Lgs. 507/1993, conseguenti il recente passaggio, decorrente dal 1° gennaio 2005, nella proprietà della Città di n. 378 impianti pubblicitari tipo poster dati in concessione a terzi, che ha incrementato la superficie complessiva degli impianti di proprietà della Città destinati ad affissioni commerciali.

   Articolo 6 - Riduzioni del diritto - E’ stato aggiunto il secondo comma, in relazione alla più volte citata modificazione del D.Lgs. 507/1993, nel quale si precisa che la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni per i soggetti aventi diritto ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 507/1993 si applica anche ai soggetti che non intendono avvalersi della possibilità di affiggere manifesti negli spazi riservati in esenzione del diritto.

   Articolo 9 - Spazi in esclusiva - comma 2. Sono state apportate alcune modifiche di carattere tecnico alle modalità di allestimento delle recinzioni di cantiere con lamiere destinate alla pubbliche affissioni. Tali modifiche sono state dettate dall’esigenza di uniformarsi alle indicazioni previste dal Manuale dei cantieri approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 27 giugno 2002 (mecc. 2002 04787/015) e consentire un più razionale utilizzo dei supporti in argomento.

   Articolo 12 - Modalità per le pubbliche affissioni - comma 1: è stata modificata la durata minima delle affissioni portandola da dieci a quindici giorni, fatto salvo quanto previsto per le affissioni sugli spazi riservati in esenzione del diritto. La determinazione della durata minima unica risulta conforme alla richiesta della maggior parte della committenza e permette inoltre di operare una razionalizzazione del sistema informatizzato. La previsione della durata minima in 15 giorni è tra l’altro conforme al dettato normativo di cui all’articolo 19 comma 2 del D.Lgs. 507/93 che disciplina la misura del diritto dovuto e non la durata minima dell’affissione, lasciata alla determinazione del Comune.

   La nota 2 bis, collegata all’articolo 2, è di nuova istituzione e richiama l'articolo della legge finanziaria per l'anno 2005 che innova la materia.

   La nota 3/bis, è collegata all’articolo 6 ed è di nuova istituzione. Richiama l'articolo della legge finanziaria per l'anno 2005 che innova la materia.

   Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 18 gennaio 2005, i pareri alle Circoscrizioni, con il seguente esito:
-   hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3 e 7 (all. 2-4 - nn. );
-   hanno espresso parere favorevole pervenuto fuori termine le Circoscrizioni 2, 6, 10 e 9 (all. 5-8 - nn. );
-   le Circoscrizioni 4, 5 e 8 non hanno espresso parere (non pervenuto).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il Decreto Legge n. 314 del 30 dicembre 2004 pubblicato in G. U. n. 306 del 31 dicembre 2004 che proroga al 28 febbraio 2005 il termine d’approvazione del Bilancio degli Enti Locali per l’anno 2005;

   Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato testo modificato del Regolamento per le Pubbliche Affissioni - Norme Tecniche per il Collocamento dei mezzi pubblicitari (all. 1 - n. );

2)   di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all’articolo 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;

3)   di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1° gennaio 2005;

4)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI
NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

<omissis>

Articolo 2 - SUPERFICI

1.   La superficie totale degli impianti permanenti per affissioni, come previsto dal Regolamento n. 248 Piano Generale degli impianti pubblicitari, non può superare i mq.85.000 (da cui sono esclusi quelli temporanei, su steccati e cantieri) così ripartiti:
-   formati grandi (cm. 400x300 e 600x300)                                                                    mq. 46.750;
-   formati medio piccoli (cm.70x100; 100x140; 140x200; 200x140; 200x280)               mq. 38.250

2.   La tipologia e la quantità degli impianti pubblici destinati alle affissioni è la seguente (1):
-   Stendardi bifacciali cm. 140x200                                  n. 2.484
-   Stendardi bifacciali cm. 200x140                                  n.    366
-   Colonnine cilindriche                                                    n.    116
-   Lamiere murali cm. 70x100                                          n.    542
-   Lamiere murali cm. 100x140                                        n.    276
-   Lamiere murali cm. 200x140                                        n. 1.356
-   Lamiere murali cm. 300x140                                        n.      21
-   Lamiere murali cm. 400x140                                        n.      75
-   Lamiere murali cm. 140x200                                        n.    458
-   Lamiere murali cm. 280x200                                        n.    341
-   Lamiere murali cm. 420x200                                        n.      41
-   Lamiere murali cm. 70x100 ad uso circoscrizionale       n.    823
-   Lamiere murali cm. 70x100 ad uso politico ideologico di cui all’articolo 1 comma 69 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549    n. 1.462
-   Poster m. 6x3 monofacciali                                           n.    303
-   Poster m. 6x3 bifacciali                                                 n.     73
-   Cassonetti luminosi m. 6x3                                            n.       2.
Per una superficie complessiva di mq. 34.464,4 che soddisfa ampiamente il limite minimo fissato dall’articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993. (2)
L’elenco di cui sopra è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità, da adottarsi tramite opportuni provvedimenti. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti previsti di cui al primo comma del presente articolo e dell’articolo 20 bis del D.Lgs. 507/1993. (2 bis)
La Città inoltre si è riservata, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del presente Regolamento, spazi di affissione in esclusiva su recinzioni di cantiere, la cui superficie è di mq. 22.955

3.   La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 55 per cento di quella degli impianti pubblici. Tale percentuale potrà essere variata mediante adozione di opportuno provvedimento.
Pertanto la superficie degli impianti di proprietà della Città che può essere attribuita a soggetti privati per l’effettuazione delle affissioni dirette non può essere più del 45 per cento.

4.   Ai soggetti di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 507/1993 sono riservati, in esenzione dal pagamento del diritto di affissione, il 10 per cento degli impianti pubblicitari fissi destinati alle pubbliche affissioni, gestiti direttamente dalla Città, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20 bis del D.Lgs. 507/1993.

<omissis>

Articolo 6 – Riduzione del diritto

1.   Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a)   i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi infra);
b)   i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c)   i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
d)   i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e)   gli annunci mortuari.

2.   Il presente articolo si applica a coloro che non intendono avvalersi della possibilità di affiggere manifesti negli spazi previsti dall’articolo 6 bis. (3/bis)

<omissis>

Articolo 9 - Spazi in esclusiva

1.   <omissis>

2.   Le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo miglioramento del decoro urbano, devono essere attrezzate con una tabella di metri 2,00 x 1,40. Dette tabelle, destinate alle affissioni comunali, dovranno essere applicate sulle strutture di recinzione, alternativamente in orizzontale e verticale, rispettando una regolare scansione con un intervallo di cm 80 tra loro e un allineamento di base compreso tra cm 40 e cm 80 dal piano di calpestio, a seconda dell’altezza della recinzione. Le tabelle dovranno inoltre avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice di cm. 5 di colore Blu Ral 5002. Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto o variazioni al posizionamento delle tabelle potranno essere concesse dal Servizio affissioni.

<omissis>

Articolo 12 – Modalità per le pubbliche affissioni

1.   La durata minima delle affissioni è di quindici giorni.

<omissis>

NOTE:

<omissis>

(2 bis)   articolo introdotto dall’articolo 1 comma 480 lettera c) Legge n. 311 del 30 dicembre 2004

(3 bis)   comma aggiunto dall'articolo 1comma 480 lettera b) Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria per l'anno 2005)

<omissis>