Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità Affissioni
n. ord. 29
2005 00224/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICAZIONI PARZIALI.
Proposta dell'Assessore Bonino.
L'articolato relativo al Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie, ormai consolidato da tempo, necessita di alcune modifiche motivate dal fatto che occorre: recepire la nuova normativa stabilita in tema di esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità dalla Legge Finanziaria anno 2005 (Legge n. 311 del 30 dicembre 2004); introdurre nuovi articoli per disciplinare procedure autorizzatorie particolari.
Per facilità di comprensione viene allegato il testo dei soli articoli modificati dell'attuale regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso si sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
L'articolo 4/ter - Procedura autorizzatoria semplificata - è di nuova istituzione e consente di sperimentare una nuova procedura autorizzatoria per una determinata tipologia di impianti pubblicitari, e cioè quelli ubicati presso la sede dell'esercizio dell'attività quando non vi sia vincolo ambientale o monumentale. Tale procedura, attraverso la dichiarazione di conformità al Piano Generale degli Impianti, resa dal soggetto interessato e dal professionista che ha redatto il progetto, permette di installare il mezzo pubblicitario e contestualmente presentare domanda per ottenere l'autorizzazione. Gli uffici si riservano di verificare il rispetto delle norme del Piano Generale su citato e in caso negativo di procedere con gli adempimenti conseguenti. Si sottolinea il contenuto fortemente innovativo di questa nuova procedura intesa ad agevolare il segmento di domanda interessata.
All'articolo 7 - Cessazione della pubblicità, manutenzione degli impianti e rimozione - comma 1 dopo le parole "titolare dell'autorizzazione" sono state aggiunte le parole "o comunque del soggetto interessato", questa locuzione più generale permette di intervenire anche in caso di soggetti abusivi.
All'articolo 18 - Forme pubblicitarie non assoggettate al canone - nel comma 2 sono state soppresse la lettera a) e b) in quanto il loro contenuto, a seguito della nuova disposizione dell'articolo 1 comma 480 lettera a) della Legge Finanziaria 2005 n. 311/2004, è stato trasferito nella nuova formulazione dell'articolo 19 del Regolamento.
L'articolo 19 - Esenzione del canone- è stato rinominato e completamente riformulato a seguito dell'emanazione del citato comma 480 lettera a) che ha creato nuove tipologie di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta di pubblicità. Prima della riforma, l'articolo 19 disponeva circa la sola riduzione al cinquanta per cento del canone, relativamente ad alcune tipologie di iniziative pubblicitarie. Con l'entrata in vigore della nuova normativa statale, gli stessi soggetti vengono ora considerati esenti dal pagamento. Anche con riferimento al canone sulle iniziative pubblicitarie occorre esentare la stessa tipologia di soggetti, pur mantenendo il controllo sulle iniziative attraverso il rilascio dell'autorizzazione. E' stato inserito il richiamo della nota 7/bis che cita l'articolo di legge che introduce l'esenzione dei soggetti indicati.
L'articolo 23/bis - Regolarizzazione mezzi pubblicitari - è di nuova istituzione e disciplina la procedura per la regolarizzazione di impianti pubblicitari riscontrati abusivi a seguito di accertamento da parte dei vigili o dichiarati tali dall'interessato stesso. Questa procedura consente di evitare la rimozione del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione.
L'articolo 25 - Norme transitorie e finali - comma 1 è stato soppresso in quanto il suo contenuto è ritenuto superfluo.
La nota 7/bis, collegata all'articolo 19, è di nuova istituzione e cita l'articolo della Legge Finanziaria per l'anno 2005 che ha disposto la nuova normativa in tema di esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità.
Nella nota n. 8, che va a graduare le sanzioni in funzione della gravità della violazione commessa, è stata aggiunta, quale violazione sanzionabile con un minimo da Euro 206,58 fino ad un massimo di Euro 620,00, la mancata restituzione dell'autorizzazione quando richiesta.
La nota 11, collegata all'articolo 23/bis, è di nuova istituzione e riporta il testo del comma 5/bis dell'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993.
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento
del Decentramento sono stati richiesti, in data 18 gennaio 2005
i pareri alle Circoscrizioni, con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3 e 7
(all. 2-4 - nn. );
- hanno espresso parere favorevole pervenuto fuori termine le
Circoscrizioni 2, 6, 10 e 9 (all. 5-8 - nn. );
- le Circoscrizioni 4, 5 e 8 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Legge n. 314 del 30 dicembre 2004 pubblicato in G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004 che proroga al 28 febbraio 2005 il termine di approvazione del bilancio degli Enti Locali per l'anno 2005;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse ed illustrate in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate, l'allegato testo modificato del Regolamento del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (all. 1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate il 1° gennaio 2005.
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
1. Viene stabilita, una procedura autorizzatoria,
per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti
da collocarsi presso la sede dell'attività, in ambiti non
sottoposti a tutela ambientale o monumentale. La procedura consta
delle seguenti fasi:
a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'ufficio,
con la quale si comunica il giorno in cui è avvenuta l'installazione
del/dei mezzi pubblicitari;
b) presentazione, entro sette giorni lavorativi dall'installazione
di cui sopra, della domanda redatta secondo quanto stabilito dall'articolo
4 del presente Regolamento, su apposita modulistica, accompagnata
dalla dichiarazione del tecnico, che sono state rispettate le
norme del Piano Generale degli Impianti;
c) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento
dei pareri tecnici di cui all'articolo 4 bis del presente Regolamento;
d) predisposizione atto autorizzatorio o di diniego.
In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente
i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso
di inottemperanza viene disposta la rimozione d'ufficio previa
contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità
non autorizzata;
e) il canone, se dovuto, è conteggiato dal
giorno di avvenuta installazione.
1. La denuncia di cessazione della pubblicità o la revoca dell'autorizzazione comporta lobbligo della rimozione integrale dellimpianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. Della rimozione integrale dellimpianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o lamministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 22 e 23 del presente Regolamento.
2. Sono esenti dal pagamento del canone, ma necessitano
di autorizzazione (sempreché non rientrino nei casi di
cui al comma 1):
a) (soppresso)
b) (soppresso)
1. Non è assoggettata al pagamento del canone,
ancorché soggetta ad autorizzazione, la pubblicità
effettuata dai seguenti soggetti (7/bis):
a) Stato, Enti Pubblici;
b) comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici,
sindacati ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per
lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
c) chiunque realizzi pubblicità relativa a
manifestazioni culturali e sportive, con il patrocinio o la partecipazione
degli Enti Pubblici territoriali;
d) chiunque realizzi pubblicità relativa agli
spettacoli viaggianti, di beneficenza, festeggiamenti patriottici,
religiosi.
1. Ai sensi del disposto dell'articolo 24 comma 5/bis D.Lgs 507/1993 (11), qualora il soggetto, contravvenuto per aver collocato mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può, presentare domanda, redatta ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione.
2. La sospensione della diffida alla rimozione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia e il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.
3. Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto il 1° gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposto il canone maggiorato della sanzione. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone ordinario.
4. I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma 1. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinario ed in analogia a quanto previsto nel precedente comma 3, un'indennità ragguagliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un quarto.
1. (soppresso)
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Fino allapprovazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente al bilancio di previsione, alla pubblicità temporanea si applicano le tariffe in vigore nellanno precedente. In caso di variazione delle tariffe nel corso dellesposizione pubblicitaria, lUfficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.
(7/bis) Articolo 1 comma 480 Legge 30 dicembre 2004 n. 311.
(8) Le sanzioni comminate ai sensi dellarticolo
24 comma 2 D.Lgs n.507/1993 e s.m.i. sono così quantificate,
in relazione al tipo di violazione commessa:
<omissis>
- omessa esibizione dellautorizzazione o mancata restituzione
quando richiesta: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo
di Euro 620,00.
(11) Articolo 24 comma 5bis D.Lgs 507/1993: "I comuni ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dellinstallazione di impianti pubblicitari e dellesposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dellabusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire lemersione volontaria dellabusivismo anche attraverso lapplicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui allarticolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dellazione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui allarticolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dallarticolo 145, commi 55 e 56 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.