Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore C.O.S.A.P.

   n. ord. 35
2005 00223/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 MARZO 2005

(proposta dalla G.C. 18 gennaio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI.

Proposta dell'Assessore Bonino,

L’articolato relativo al Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è ormai consolidato da tempo, più che modificazioni, quelle proposte sono semplici integrazioni, precisazioni e specificazioni delle relative norme.
Per facilità di comprensione è allegato alla presente deliberazione il testo degli articoli dell’attuale regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello dei quali si propone l’approvazione: in quest’ultimo caso sono evidenziate in neretto le proposte da inserire (in aggiunta o modifica), mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
Si riportano di seguito le modificazioni proposte.
All’art. 2, 4° comma si specifica che l’assoggettamento a C.O.S.A.P. per i passi carrai a raso è possibile solo quando questi sono identificati con segnale di divieto di sosta.
All’art. 10, è soppresso il comma 5° che disciplina l’approvazione della tariffa ordinaria C.O.S.A.P.. Tale soppressione è motivata dal fatto che l’approvazione della citata tariffa da parte del Consiglio Comunale è già contemplata nel Regolamento C.O.S.A.P. all’art. 14, comma 2°.
Di conseguenza è soppressa anche la nota n. 5 relativa all’articolo citato.
L’art. 13, 1° comma, lettera C include, per analogia a quelle già contemplate nel citato articolo, fra le occupazioni oggettivamente escluse dal C.O.S.A.P. anche le rampe e gli scivoli d’accesso per disabili.
L’art. 13, 2° comma, lettera B prevede la soppressione delle aziende speciali fra gli enti soggettivamente esclusi dall’applicazione del canone. L’eliminazione di tali enti risulta giustificata dalla circostanza che gli stessi non sono più esistenti come tipologia di ente strumentale del Comune di Torino avendo assunto un diversa natura giuridica.
L’art. 14, 10° comma rimanda per la determinazione del canone relativo all’occupazione per dehors a quanto approvato dal nuovo Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors stagionali e continuativi. Viene introdotta la nota n. 9 contenente l’approvazione del Regolamento citato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016), esecutiva dal 15 marzo 2004.
L’art. 17 contempla l’applicazione nella misura massima prevista dalla legge anche delle indennità da applicarsi in caso di sanzionamento delle occupazioni abusive di suolo pubblico.
L’art. 20, 1° comma è stato soppresso in quanto il suo contenuto risulta superfluo.
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 18 gennaio 2005, i pareri alle Circoscrizioni, con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3 e 7 (all. 2-4 - nn. );
- hanno espresso parere favorevole pervenuto fuori termine le Circoscrizioni 2, 6, 10 e 9 (all. 5-8 - nn. );
- le Circoscrizioni 4, 5 e 8 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2004 n. 314 pubblicato in G.U. n. 306 che proroga al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali per l’anno 2005;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato testo contenente le modifiche agli articoli del Regolamento per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (all. 1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all’art. 43 lett. e) e all’art. 44 del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1° gennaio 2005;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO COSAP

ART. 2 - NATURA ED OGGETTO DEL CANONE

1. Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dal Comune di Torino che gli consente di occupare un determinato spazio od area pubblica.
2. L’oggetto del canone è qualsiasi occupazione per l’utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione, se date in concessione, delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se esse sono di norma aperte all’uso pubblico.
3. Sono equiparate alle aree di cui al comma precedente i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco.
4. E’ ugualmente presupposto del canone l’utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l’autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell’area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l’area, al valore economico della disponibilità dell’area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell’area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all’applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell’allegato A del presente regolamento.
5. (soppresso)
6. L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 13 - OCCUPAZIONI NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1. Sono oggettivamente escluse dall’applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
A) i balconi, le verande, i bow window, mensola e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;
B) le occupazioni di aree cimiteriali;
C) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d’accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
D) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
E) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
F) fossa biologica, cavalcafosso e/o ponticello, dissuasore, serie di dissuasori, paracarro;
G) bocca di lupo, copertura bealera;
H) le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
I) le occupazioni per l’esercizio di mestieri girovaghi nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
L) (soppresso);
M) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
N) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;
O) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
P) (soppresso);
Q) le attrezzature necessarie per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
R) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4.
2. Sono soggettivamente escluse dall’applicazione del canone:
A) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all’art. 87, c. 1 lettera c del D.P.R. 917/1986 nonché da Enti registrati dall’anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti. L’esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico nonché agli interventi edilizi attuati per la costruzione e/o manutenzione degli edifici di proprietà o in uso a tali Enti;
B) tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Torino ed alle sue istituzioni nonché ad associazioni, consorzi e comitati in cui la Città di Torino figuri tra i soci fondatori;
C) (soppresso);
D) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l’esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
E) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l’ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 gg. continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l’attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal 6° giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
F) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l’area non superi i 10 metri quadrati;
G) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
H) le occupazioni di suolo pubblico per le quali le leggi dello Stato o della Regione prevedevano l’esenzione dalla ‘TOSAP’ per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento.

ART. 14 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
A) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
B) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell’occupazione;
C) determinare riduzioni o la esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;
D) in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell’offerta più vantaggiosa.
1.bis Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l’importo relativo al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà imputato dal Settore che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio del Settore COSAP della Divisione Tributi;
2. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
A) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
B) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi 2006 ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera A), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l’incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell’accessibilità dell’area preclusa. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione di cui all’articolo 172 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 (deliberazione quadro delle tariffe).
3. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell’ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l’attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di 2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all’esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
4. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all’intera superficie del suolo pubblico occupato. Non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo, ma sono oggetto del canone previsto gli eventuali accessi all’area con passi carrabili o svasi di profondità minima di mt. 2,80. Per i distributori di carburante siti nella prima categoria viaria, tenuto conto delle limitazioni al traffico previste nella zona centrale, si applica la tariffa relativa alla 2a categoria viaria.
5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:
- del 20% se viene occupata una corsia di marcia ovvero un controviale;
- del 40% se viene interrotto un senso di marcia;
- del 60% se l’occupazione comporta la chiusura della strada;
- del 50% per lavori edili a carattere d’urgenza.
6. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione:
- se l’area è recintata il canone dovuto è quello previsto nell’atto di concessione;
- se l’area concessa è quella stradale il canone è corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato alla intera superficie soggetta a vincolo, applicando, per ogni giorno di sospensione del pagamento della sosta, il coefficiente dello 0,0365. La particolare tariffa prevista nell’allegato A è applicata in base a 12 ore giornaliere e per 365 giorni all’anno. Il pagamento del canone avviene sulla base di conteggi mensili che tengono conto del variare della superficie e dell’applicazione eventuale del coefficiente giornaliero. Il variare della tariffa in corso d’anno o negli anni successivi, determina l’applicazione di coefficienti di maggiorazione determinati in base al peso dell’incidenza della variazione sul gettito complessivo del canone.
7. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai mq. effettivamente occupati dalle singole attrazioni e la tariffa è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori ed è applicata prendendo a base quella ordinaria prevista per la 3a categoria del viario cittadino.
8. Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l’intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.
9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali e per le aree adibite al deposito dei banchi e delle attrezzature la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la 3a categoria del viario cittadino.
10. Il canone relativo all’occupazione con dehors è determinato secondo quanto previsto dal Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors stagionali e continuativi (9). La tariffa prevista per i dehors è maggiorata del 50 per cento qualora questi siano verandati.
11. Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la III categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un’occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo, si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio dell’autorizzazione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell’autorizzazione ed essa è valida per le due località interessate dal trasloco. L’Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco iscritte all’apposito Albo, dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità d’eccedenza non superiore al 25 per cento e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle autorizzazioni.
12. Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano carattere d’urgenza, rilasciate dalle Sezioni del C.P.M. fino ad un massimo di 2 giorni, la tariffa è determinata aumentando del 50% la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell’autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L’eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
13. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi effettuate da Ditte operative nel Settore iscritte in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e in osservanza delle prescrizioni date dalla Civica Amministrazione. L’adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo.
14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall’art. 32 R.P.U. si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7/bis dell’allegato "A" del presente Regolamento.
15. La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle tariffe in ore, è ammessa soltanto per le occupazioni di cui alle tariffe n. 5 - 7 - 9 - 10 dell’allegato tariffario.
16. Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica il seguente criterio di calcolo: tariffa cantieri di cui all’all. A lett. b punto 4) del presente Regolamento - Euro mq./g. x lunghezza intervento bolla x larghezza ripristino definitivo (valore medio scritto nella bolla) x giorni bolla x 20%; comunque viene fissato il valore minimo di Euro 50,00. Nel caso in cui nella bolla siano presenti più vie appartenenti a diverse categorie viarie, si applica il coefficiente viario della categoria più alta. Sono escluse dall’applicazione del suddetto criterio le aree occupate con mezzi e strutture di supporto all’attività di scavo, per le quali necessita apposita autorizzazione per occupazione temporanea.

ART. 17 - SANZIONI E INDENNITA’ DI MORA

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell’osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981.(7).
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dalla legge (D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.) e precisamente: art.63 c.2 D.Lgs 446/1997 lett. g) applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; lett. g bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare della somma di cui al punto g) né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell’attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all’occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 500 Euro, con contestazione a partire dalla rendicontazione da parte del Concessionario o altro preposto. (8)

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. (soppresso).
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E’ disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Fino all’approvazione delle nuove tariffe, all’occupazione temporanea si applicano quelle in vigore nell’anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l’Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

NOTE:

(5) (soppressa)

(9) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 marzo 2004 (mecc. 2003 08479/16) esecutiva dal 15 marzo 2004.