Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Settore Educazione al Patrimonio Culturale

  n. ord. 37
2005 00220/026

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 MARZO 2005

(proposta dalla G.C. 25 gennaio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ E PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO IN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE. APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

Proposta dell'Assessore Alfieri.

La costituzione del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà nasce dalla confluenza di due distinti progetti intorno ai quali la Città è stata impegnata negli scorsi anni, in attuazione di due differenti mozioni del Consiglio Comunale approvate, rispettivamente, nel novembre 1997 e nel gennaio 1998.
Il primo progetto riguardava la realizzazione a Torino di un museo dedicato ai temi della Seconda Guerra Mondiale e delle sue conseguenze (Resistenza, Deportazione ecc.). Il secondo era finalizzato a individuare gli strumenti più utili di cui dotarsi per documentare permanentemente i crimini contro l’umanità. In entrambi i casi, la fase di elaborazione progettuale è stata coordinata dalla Città di Torino con l'attiva partecipazione del Comitato di Coordinamento fra le Associazioni della Resistenza del Piemonte, dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea (ISTORETO), dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (ANCR), dell'Università di Torino - Dipartimento di Storia e in stretta e costante collaborazione con la Provincia di Torino.
Per quanto riguarda il primo progetto, è stata innanzitutto condotta una verifica delle sedi disponibili e della consistenza delle collezioni, unitamente a una riflessione su quale fosse lo strumento migliore per comunicare i temi in oggetto. Si è quindi scelto di lavorare nella direzione di un "museo diffuso", che facesse dei luoghi di memoria del territorio cittadino e provinciale altrettanti elementi di un percorso museale, demandando a un "centro d’interpretazione" il compito di fornire l'informazione di base sul periodo e sui temi presi in esame. Il progetto di "museo diffuso" ha iniziato a prendere vita e a condurre una prima verifica delle proprie ipotesi di lavoro attraverso le iniziative organizzate a partire dal 1999 in occasione della ricorrenza del 25 aprile ("Festa della Liberazione") e, dal 2001, del Giorno della Memoria (27 gennaio).
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 maggio 1995 (mecc. 9503427/60), la Città aveva stabilito di destinare il palazzo comunale di via del Carmine 13 a nuova sede dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea (ISTORETO) e dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (ANCR). L’intervento di restauro del fabbricato juvarriano di via del Carmine ha consentito di dare vita a una importante opportunità: localizzare nello stesso edificio un centro espositivo e due istituti di ricerca e conservazione, integrando e arricchendo reciprocamente due ambiti di attività autonomi ma complementari, quello divulgativo del Museo Diffuso e quello di studio e approfondimento dei due Istituti.
Verificata la disponibilità di spazi, è stata quindi unanimemente accettata la proposta che parte dei locali dell’edificio fossero destinati ad accogliere il Centro di interpretazione del Museo Diffuso. A tale scopo, con la stipulazione di una convenzione (approvata con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 maggio 2001 - mecc. 2001 04052/26) sono stati precisati gli spazi assegnati rispettivamente a ANCR, ISTORETO e Centro di interpretazione del Museo Diffuso, gli spazi comuni, gli impegni della Città e dei concessionari. Con tale atto, la Città ha concesso in uso gratuito ai due istituti gli spazi loro attribuiti (art. 2), prevedendo inoltre che la gestione complessiva del palazzo fosse affidata ad un soggetto unico (art. 3).
L'avanzare della riflessione sui due progetti - inizialmente distinti - aveva nel frattempo evidenziato l'esigenza di legare la ricerca storica ad una riflessione sulla contemporaneità e di estendere il campo di attenzione del Museo alla documentazione e alla riflessione intorno a tutte le esperienze dittatoriali e totalitarie che hanno così fortemente segnato la storia del Novecento.
È parso dunque naturale che il palazzo di via del Carmine fosse dedicato anche ai grandi temi dei diritti e delle libertà: per affermare con forza quei valori che costituiscono l’eredità positiva che la stagione tragica del secondo conflitto mondiale e dei totalitarismi ci ha consegnato.
L'apertura al presente e a temi di portata più generale consentiva così di rispondere alle esigenze evidenziate dal secondo progetto ricordato sopra, relativo alla costituzione di un centro di documentazione sui crimini contro l'umanità.
Gli spazi del Museo Diffuso nel palazzo di via del Carmine sono stati inaugurati e aperti al pubblico il 30 maggio 2003. Non si tratta di un museo convenzionale, ma di un centro che basa la sua attività sulla programmazione integrata di mostre temporanee, di proiezioni di materiali documentari, d'incontri, di corsi di formazione e d'aggiornamento, assicurando un rinvio costante sia ai luoghi di memoria presenti sul territorio cittadino e provinciale, sia a eventi e attività che potranno svolgersi in altri spazi.
Il Museo, inoltre, intende promuovere attive collaborazioni con l'Università di Torino che saranno estese, in prospettiva, anche alle Università, ai Centri di Documentazione, agli Enti ed ai Musei che operano su analoghe tematiche, con l'obiettivo di creare una rete che consenta di collegare la scala cittadina e provinciale dal suo raggio d'azione diretta ad una dimensione nazionale ed europea.
Nel primo anno di attività, il Museo Diffuso ha ospitato cinque mostre e molteplici iniziative (cicli di proiezioni, conferenze, seminari, convegni, presentazioni di volumi, spettacoli) che danno conto dell'ampiezza dei temi presi in considerazione: dalla rivisitazione di una mostra storica sulla Resistenza italiana alla riflessione sull'universo dei Gulag; dall'azione umanitaria ed in favore dei diritti umani, oggi, alle testimonianze sulla deportazione.
In considerazione dell’organicità che un tale centro possiede con le vocazioni dei due Istituti e della concreta collaborazione che essi possono fornire, il problema della forma di gestione del nuovo Museo è stato affrontato e discusso collegialmente. In seguito a tale discussione ed all'analisi comparativa delle differenti forme di gestione, si è ritenuto di dare vita ad un'associazione senza fini di lucro che prevede quali soci fondatori la Città di Torino, la Provincia di Torino, l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, garantendo la possibilità ad altri enti e soggetti - pubblici e privati - di aderire in seguito all'associazione, come previsto dall'art. 6 dello schema di statuto allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante.
La scelta della forma associativa consente, infatti:
- di garantire al nuovo ente tanto la piena autonomia scientifica, culturale e gestionale, quanto la costante partecipazione dei soci alla sua attività;
- di sancire lo stretto collegamento con la Provincia, in accordo con la dimensione del museo stesso che è innanzitutto cittadina e provinciale;
- di promuovere l'adesione di Comuni, Comunità Montane, enti e istituzioni pubblici e privati, singoli cittadini che - condividendo le finalità del Museo - desiderino creare a nuclei museali, valorizzazione di luoghi di memoria, attività culturali;
- di far convergere verso uno scopo comune, espresso nelle finalità dell'Associazione stessa, l'azione di soggetti con missioni molteplici; in particolare, potranno confluire nel Museo Diffuso un insieme di attività coerenti con l'ambito d'azione del Museo stesso e finora svolte da altri soggetti (quali la Città di Torino e la Provincia di Torino, in particolare attraverso i centri ecomuseali di Coazze, del Colle del Lys e della Val Pellice);
- di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione dei servizi.
Considerato pertanto:
1) che la scelta della forma associativa e lo schema di statuto sono coerenti con la legislazione vigente e con quanto disposto dagli artt. 3, commi i) e j), e 71 dello Statuto della Città di Torino;
2) che, in applicazione degli artt. 28 (comma 3) e 42 (comma 10) dello Statuto della Città di Torino è garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e consuntivo, nonché della versione finale di tali documenti così come approvata dagli organi dell'Associazione; è inoltre garantita la trasmissione da parte del Presidente degli ulteriori documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziative e/o procedura dell'Associazione;
3) che l'obiettivo principale è la gestione comune e integrata di una serie di attività;
4) che il concorso di più soggetti è in relazione al perseguimento di uno scopo comune, ciò che corrisponde alla forma giuridica dell'associazione;
5) che tale forma giuridica rende possibile la partecipazione successiva di altri soggetti che potranno aderire a norma dall'art. 7 dello Statuto dell'Associazione stessa.
La Città di Torino ritiene opportuno costituire l'Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà in veste di socio fondatore, giudicando tale soluzione come la più opportuna alla gestione del Museo in oggetto. Lo schema di deliberazione è stato esaminato dalla V Commissione Consiliare Permanente, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale, in data 12 novembre 2004 e dalla Conferenza dei Capogruppo in data 17 dicembre 2004.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la costituzione dell'Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;
2) di approvare lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. );
3) di autorizzare la partecipazione della Città di Torino a tale associazione in veste di socio fondatore;
4) di dare mandato al Sindaco - o suo delegato - di sottoscrivere l'atto costitutivo, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante ad apportare, ove occorra, quelle modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie;
5) di individuare il Sindaco della Città di Torino, o suo delegato, quale rappresentante della Città di Torino in seno all'Associazione, così come previsto dall'art. 10 dello schema di Statuto allegato alla presente deliberazione;
6) di impegnare il rappresentante della Città di Torino in seno all'Associazione a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio Comunale la relazione di cui all'art. 42, comma 6, dello Statuto della Città di Torino e a procedere a eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione previa deliberazione del Consiglio Comunale;
7) di impegnare il rappresentante della Città di Torino in seno all'Associazione - in applicazione degli artt. 28, comma 3, e 42, comma 10, dello Statuto della Città di Torino a trasmettere i progetti di bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, nonché la versione finale di tali documenti così come approvata dagli organi dell'Associazione;
8) di impegnare il rappresentante della Città di Torino in seno all'Associazione a trasmettere alla Commissione Consiliare competente tutte le documentazioni richieste di volta in volta anche dai singoli Consiglieri Comunali relativamente a qualsiasi procedura e/o iniziativa dell'Associazione;
9) di impegnare il rappresentante della Città di Torino in seno all'Associazione a far sì che ogni socio fondatore abbia la garanzia di essere rappresentato nel Consiglio Direttivo;
10) di dare atto che le spese di costituzione dell'Associazione saranno a carico dell'Associazione stessa;
11) di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale del 23 maggio 1995 (mecc. 9503427/60) con la quale venivano stabilite le destinazioni del palazzo comunale di via del Carmine 13 e della deliberazione dell'11 maggio 2001 (mecc. 2001 04052/26) con la quale sono stati precisati gli spazi assegnati rispettivamente a ANCR, Istoreto e Centro di interpretazione del Museo diffuso.


STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE
"MUSEO DIFFUSO
DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE,
DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ"

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Associazione denominata
"Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione,
della Guerra, dei Diritti e della Libertà
".

Art. 2 - Sede - Durata

L’Associazione ha sede in Torino, corso Valdocco 4a.
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2013.
L’Associazione è prorogata automaticamente di ulteriori 10 anni, e così di seguito, se l’Assemblea dei Soci non delibera lo scioglimento dell’Associazione almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.

Art. 3 - Scopo

3.1 L’Associazione, che non ha fini di lucro e opera nell'ambito della regione Piemonte, ha lo scopo di:
a) gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;
b) realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della storia della città di Torino e del territorio della sua provincia durante il XX secolo, con particolare riferimento al periodo 1938/45;
c) promuovere e sostenere la valorizzazione e l'apertura al pubblico dei più significativi luoghi della memoria di Torino e della sua provincia, destinati a divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;
d) sviluppare la vocazione del Museo Diffuso a divenire polo di ricerca e divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di riflessione sull'attualità e sui temi e i valori della libertà, della democrazia e della pace;
e) favorire forme di collegamento e interazione fra tutti i soggetti interessati e le risorse individuate e individuabili sul territorio in modo tale che le diverse autonome entità possano essere fruite come un sistema organico di opportunità inserite in un articolato ma coerente percorso museale.
3.2 Al fine di raggiungere il proprio scopo e quindi in via meramente strumentale e complementare, l’Associazione potrà, fra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
d) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte di attività;
e) istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione, e in particolare:
- il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni storici e culturali, operando anche quale casa editrice;
- i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni;
- la gestione delle raccolte di diapoteche e biblioteche museali;
- la gestione di punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida, di assistenza didattica, i centri di incontro;
- l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali;
- qualsiasi altra attività commerciale funzionalmente connessa agli scopi dell'Associazione.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate.

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) da quanto conferito dai Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
b) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio.
4.2 Le entrate sono costituite:
a) dalle quote associative annuali dei soci;
b) dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione;
c) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;
d) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali, anche di natura commerciale;
e) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.
4.3 All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
4.4 I soci potranno inoltre mettere a disposizione dell’Associazione a qualsiasi titolo, per l’organizzazione e la gestione del Museo Diffuso e delle iniziative collegate, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti e servizi.

Art. 5 - Soci Fondatori

5.1 Sono Soci Fondatori dell’Associazione la Città di Torino, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea.
5.2 Possono acquisire la qualifica di Soci Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che vengano ammesse come tali con deliberazione dell’Assemblea entro un anno dalla costituzione dell’Associazione.

Art. 6 - Aderenti

6.1 Assumono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e giuridiche che, avendone fatta domanda al Consiglio Direttivo dietro presentazione di uno dei Soci Fondatori, sono ammessi all’Associazione con tale qualifica con deliberazione dell’Assemblea e, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con attività - anche professionali - di particolare rilievo.
6.2 Agli Aderenti spetta il diritto di nominare tre membri del Consiglio Direttivo e tre membri del Comitato Operativo.

Art. 7 - Quote associative

7.1 Le quote associative, tanto dei soci Fondatori quanto degli Aderenti, sono stabilite anno per anno dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa verifica delle disponibilità finanziarie dei Soci.
7.2 Ogni Socio è tenuto a versare la quota minima stabilita dall’Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Recesso, decadenza e diritti sul patrimonio.

8.1 I Soci possono liberamente recedere dall’Associazione con la procedura prevista dall’art. 24 c.c..
8.2 Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato Operativo;
e) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

10.1 L’Assemblea è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell’Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.
10.2 L’Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci.
10.3 L’Assemblea in particolare:
a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo designati, rispettivamente, da ciascuno dei Soci Fondatori e dal Comitato degli Aderenti;
b) nomina il Presidente dell’Associazione ed il Vice Presidente, scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo;
c) ratifica la nomina dei membri designati dai Soci Fondatori e dagli Aderenti a far parte del Comitato Operativo;
d) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali a carico dei Soci;
e) nomina il Collegio dei Revisori Contabili;
f) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
g) approva il Piano annuale ed il Piano pluriennale di gestione nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso di esercizio;
h) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
i) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
j) approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;
k) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

Art. 11 - Convocazione dell’assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

11.1 Le riunioni dell’Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione, purché nel territorio della regione Piemonte.
11.2 L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del Piano annuale e del Piano pluriennale di gestione.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità ad istanza di almeno due dei soci fondatori o su richiesta del Presidente per motivi urgenti.
11.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l’elencazione dettagliata degli argomenti all’ordine del giorno, da inviare ai Soci Fondatori e ai Revisori Contabili.
11.4 L’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la maggioranza dei due terzi.
11.5 Ogni Socio Fondatore ha diritto ad un voto.
11.6 L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, tranne nei casi sotto elencati; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
11.7 L’Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci nei seguenti casi:
a) per approvare ogni modifica dello Statuto;
b) per nominare e revocare il Presidente;
c) per l'ammissione degli aderenti.
11.8 Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.
11.9 Alle riunioni dell’Assemblea partecipa senza diritto di voto il Direttore che assolve a funzioni di segretario dell’Assemblea stessa;
11.10 Nel caso di cui all'art. 5.2, l'Assemblea delibera all'unanimità.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente della Associazione:
a) è eletto dall’Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere rieletto;
b) ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati;
c) vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea;
d) convoca l'Assemblea dei Soci;
e) sottoscrive gli atti adottati dall'Assemblea;
f) assume, in caso d'urgenza, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno ratificate dall'Assemblea entro 60 giorni.
Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell’Assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell’Associazione.
Al Presidente saranno rimborsate le spese sostenute in ragione della carica.
In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:
- i rappresentanti di ciascuno dei Soci fondatori, da questi designati secondo le specifiche normative previste dai propri regolamenti, la cui nomina è ratificata dall’Assemblea;
- tre rappresentanti designati dall'insieme degli Aderenti, la cui nomina è ratificata dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare:
a) nomina il Direttore, che deve essere in possesso di speciale competenza, comprovata esperienza e specializzazione professionale nei settori di attività dell’Associazione, le cui attribuzioni saranno stabilite dal Regolamento approvato dall’Assemblea;
b) nomina l'eventuale Vicedirettore;
c) nomina il Comitato Scientifico;
d) ratifica la nomina dei membri designati dai Soci e dagli Aderenti a far parte del Comitato Operativo;
e) delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
f) delibera per gli atti di straordinaria amministrazione;
g) delibera sulle spese e approva i contratti;
h) le relative deliberazioni di cui ai commi e), f) e g) del presente articolo saranno ratificate dall’Assemblea entro 60 giorni.
13.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi con almeno quattro giorni di anticipo, presso la sede dell’Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
13.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
13.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il Direttore.
13.7 La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.
13.8 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dotarsi di un Comitato Scientifico. Tale Comitato dura in carica quattro anni ed elegge al suo interno il proprio Presidente, che ne convoca le riunioni. Il Comitato Scientifico può inoltre essere convocato su richiesta dell'Assemblea e del Comitato Operativo. È formato da membri designati dall'Assemblea sentito il parere non vincolante degli Aderenti, in numero da sette a nove, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei nonché da altri esperti che l’assemblea riterrà necessari per lo sviluppo del progetto.
13.9 Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive nei riguardi dell’Associazione, con particolare riferimento ai seguenti settori:
- individuazione degli ambiti di realizzazione e di sviluppo dell'attività del Museo Diffuso e delle sue linee culturali;
- attivazione degli opportuni collegamenti con altre associazioni e istituzioni museali, di ricerca e di studio, italiane e straniere;
- formulazione di proposte e pareri in ordine alle attività dell’Associazione.
13.10 Ai membri del Comitato Scientifico possono essere attribuiti gettoni di presenza e rimborsi spese per l'attività svolta.

Art. 14 - Direttore

14.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e può essere confermato.
14.2 Il Direttore opera secondo le norme stabilite dal regolamento approvato dall’Assemblea e può essere revocato dal Consiglio Direttivo per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell’Assemblea ed in ogni altro caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed all’efficienza dell’Associazione.

Art. 15 - Comitato Operativo

15.1 Il Comitato Operativo è composto dal Direttore, da quattro membri designati dai Soci e da tre membri designati dagli Aderenti, tali designazioni devono essere ratificate dall’Assemblea dei Soci.
15.2 Tutti i membri del Comitato Operativo devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza, specializzazione professionale e specifica competenza nelle materie oggetto dell’attività dell’Associazione.
15.3 Il Comitato Operativo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.
15.4 Il Comitato Operativo viene convocato dal Direttore ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta l'Assemblea dei soci ovvero almeno due dei componenti, è presieduto dal componente più anziano d’età e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
15.5 Il Comitato Operativo, che ha esclusivamente funzioni consultive, sovrintende e sorveglia la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni, nell'osservanza delle norme dettate dal presente statuto.
15.6 Il Comitato Operativo in particolare:
a) coadiuva ed assiste il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti;
b) riferisce al Presidente in merito al buon andamento della gestione operativa dell’Associazione informandolo anche circa eventuali inadempienze, ritardi, imprevisti ed indicando - ove possibile - le iniziative volte a rimuovere le difficoltà e/o proponendo le azioni da intraprendere con lo stesso fine;
c) esprime un parere, non vincolante, sul Piano annuale e sul Piano pluriennale di gestione.
15.7 La carica di componente del Comitato Operativo è gratuita, fatto salvo il diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute.

Art. 16 - Collegio dei Revisori Contabili

16.1 Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri effettivi di indiscussa capacità professionale e dirittura morale, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
16.2 Il Collegio dei Revisori Contabili provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio annuale della Associazione, con facoltà di controllo.
16.3 I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Bilancio

17.1 L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
17.2 Il Direttore dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno.
17.3 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Direttore dovrà predisporre il bilancio preventivo per l’esercizio successivo da sottoporre entro 15 giorni all’approvazione dell’Assemblea.
17.4 L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale e di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.
17.5 L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 18 - Informativa

18.1 I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell’espressione dell’avviso sugli stessi da parte dell’Assemblea dei Fondatori, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvati dal Consiglio Direttivo, saranno inviati a tutti i soci fondatori.
18.2 Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Associazione.

Art. 19 - Scioglimento

L’Associazione si scioglie:
a) nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità;
b) per scadenza del termine qualora la maggioranza dei soci abbia dichiarato di essere contraria al rinnovo;
c) in caso di delibera di scioglimento anticipato;
d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione, esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad ente senza fine di lucro avente analoga finalità.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci ed Aderenti o fra l'Associazione ed i Soci/Aderenti, anche se promosse da Amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, ex bono et aequo, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell’arbitrato.
Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 21 - Norma transitoria

In sede di atto costitutivo viene nominato un Consiglio Direttivo di soli tre membri designati dai Soci Fondatori; il Consiglio Direttivo, che è comunque costituito con pienezza di funzioni, verrà integrato dalle persone designate dagli Aderenti.

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