Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo
Libero Settore Sport

n. ord. 42
2005 00174/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 MARZO 2005
(proposta dalla G.C. 25 gennaio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN VIALE CEPPI N. 5. CONCESSIONE AL CLUB DI SCHERMA TORINO. RINNOVO.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con atto del 5 agosto 1954, rogito Piccioni - rep. 1015 - stipulato in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 maggio 1954 sono state perfezionate le intese tra la Città di Torino ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per l'esecuzione di un prototipo di impianto per la Scherma e di due campi da tennis sul terreno municipale sito in viale Ceppi n. 5.

   Dette intese prevedevano, fra l'altro, l'impegno della Città a conservare la destinazione sportiva dell'immobile per anni 25 e l'obbligo del C.O.N.I. ad eseguire a propria cura e spese, entro un anno dalla data di consegna dell'immobile, un prototipo di impianto per la scherma e due campi da tennis. Il C.O.N.I. consegnò alla Città, in data 8 febbraio 1957, l'immobile in completo stato di efficienza, sia nella struttura che nelle attrezzature. Lo stesso, nel 1971, realizzò inoltre un'altra palestra con tribunetta, al piano interrato, adibita di massima allo sport della scherma.

   Con deliberazione del 26 marzo 1985 (mecc. 8504122/08) il Consiglio Comunale ha approvato una nuova concessione, previo benestare del C.O.N.I., a favore del Club di Scherma Torino, ente gestore dell'immobile in oggetto, per la durata di anni 19 a decorrere dal 1° maggio 1985. Il gestore si impegnava a versare alla Città una somma annua di Lire 10.000.000 a titolo di corrispettivo. La manutenzione ordinaria del terreno, del fabbricato e degli impianti, la manutenzione straordinaria del terreno e delle attrezzature, le spese di riscaldamento, luce e acqua, proporzionalmente ridotte in base ai tempi di utilizzo degli impianti da parte della Città, erano poste a carico del gestore mentre, la manutenzione straordinaria del fabbricato e degli impianti rimanevano a carico della Città.

   In prossimità alla scadenza della concessione (1° maggio 2004) la Divisione Gestione e Manutenzione Patrimonio - Settore Edifici a Reddito - con lettera del 21 giugno 2002 demandava al Settore Sport l'eventuale rinnovo della concessione, trattandosi di struttura specificatamente destinata a pratiche sportive.

   Tutto ciò premesso, al fine di garantire la continuità dell’attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l’impianto ha assunto per i cittadini in questi anni e stante il fatto che il Club di Scherma Torino ha concordato con la Divisione Gestione e Manutenzione Patrimonio un piano di rientro, a favore della Città, per il pagamento delle spese e dei canoni di concessione pregressi pare opportuno provvedere, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, al rinnovo della convenzione dell’area in oggetto, per anni 10 ad un canone annuo di Euro 10.500,00 I.V.A. compresa, per i primi 5 anni e di Euro 11.500,00 IVA compresa a partire dal sesto anno, al Club di Scherma Torino con sede in Torino, viale Ceppi n. 5 (P. IVA 03649090010) rappresentato dall'Avvocato signor Mario Vecchione nato a Brescia il 20 marzo 1937 e residente a Torino strada del Nobile n. 73 (C.F. VCC MRA 37C20 B157E) alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Il canone è stato ottenuto abbattendo il canone complessivo patrimoniale valutato dal Settore Logistica e Valutazioni Patrimoniali in Euro 75.000,00 come segue:
-   del 90% relativamente alla parte sportiva dell'impianto, valutata in Euro 59.500,00;
-   in misura del 70,64% per i primi 5 anni e del 64,19% a partire dal sesto anno, per la restante parte commerciale, valutata in Euro 15.500,00.

Quanto sopra è stato stabilito stante la valenza sociale dell'attività praticata, nonché al fine di permettere al concessionario, nel primo periodo, di recuperare sufficienti risorse per adempiere altresì all'assolvimento degli oneri derivanti dalla precedente gestione e, nel contempo, dalla necessità, per la Città, di recuperare, durante la attuale gestione, un canone che tenga conto almeno della rivalutazione monetaria della lira con l'attualizzazione del precedente canone corrisposto dal Concessionario; la durata della convenzione è stata stabilita tenendo conto dei lavori di miglioria che il Club di Scherma ha proposto di fare che ammontano complessivamente ad Euro 80.019,87 oltre IVA. Si è tenuto altresì conto dello stato di fatto dell’impianto nonché dello stato di manutenzione e conservazione dello stesso.

   Le utenze saranno così ripartite:
-   a carico del Club convenzionato: il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento e consumo idrico; interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti, nonché tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sala riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro 3 mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento, trasmettendone copia alla Direzione Sport e Tempo Libero - Settore Sport;
-   a carico della Città: l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento e consumo idrico della parte sportiva.

   La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione allegata. Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

   favorevole sulla regolarità tecnica;

   favorevole sulla regolarità contabile;

   con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà municipale, sito in viale Ceppi n. 5 (Palazzina delle Glicini), al Club di Scherma Torino con sede in Torino, viale Ceppi n. 5 (P. IVA 03649090010) rappresentato dall'Avvocato signor Mario Vecchione nato a Brescia il 20 marzo 1937 e residente a Torino strada del Nobile n. 73 (C.F. VCC MRA 37C20 B157E) per un periodo di anni 10 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata.
L'impianto, di mq. 4.983 costituito da fabbricati la cui superficie, al netto delle murature, è di mq. 2.295 e mc. 9.765 è attualmente costituito da n. 2 campi tennis in terra rossa, scoperti ed illuminati e dotati di copertura invernale con pallone pressostatico, n. 1 campo da calcetto in tartan, scoperto ed illuminato, n. 1 piscina scoperta e n. 2 palestre (una interrata ed una collocata al primo piano della palazzina ad uso sala riunioni);

2)   di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con il Club di Scherma Torino alle condizioni ivi contenute;

3)   Il canone annuo, determinato in Euro 10.500,00 IVA compresa, per i primi 5 anni e in Euro 11.500,00 IVA compresa a partire dal sesto anno, da pagarsi in quattro rate anticipate, dovrà essere versato al cassiere del Settore Sport della Direzione Sport e Tempo Libero. Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. E’ altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno;

4)   Il Club di Scherma Torino si impegna a rispettare i tempi e le modalità di pagamento del piano di rientro delle morosità per spese e canoni di concessione come indicato nell'atto di impegno sottoscritto in data 11 maggio 2004 (all. 1 - n. );

5)   Il Club di Scherma Torino si impegna a realizzare le opere relative al sottotetto della palazzina Villa Glicini di cui al preventivo di Euro 80.019,87 oltre IVA allegato (all. 3 - n.                 ).
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.


Sono inotre stati approvati i seguenti emendamenti all'allegato 2 - Schema di Convenzione - al provvedimento:

A pagina 2, ART. 4 - Canone, seconda riga, dopo la parola: "compresa" inserire la seguente frase: ", per i primi 5 anni e di Euro 11.500,00 IVA compresa a partire dal sesto anno,".

A pagina 3, ART 5 - Finalità sociali ed educative, quarta riga, dopo le parole: "tennis invernale ed estivo" inserire le seguenti: "e campo da calcetto".

A pagina 3, ART. 5 - Finalità sociali ed educative, dopo la nona riga: "dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 12.00" inserire il seguente testo:
"   Il Club di Scherma si impegna altresì a mettere a disposizione gratuitamente, in orario mattutino, istruttori qualificati, le attrezzature ed il materiale occorrente per lo svolgimento di n. 10 lezioni annue a favore delle scolaresche che ne facciano richiesta. Lo svolgimento delle succitate lezioni sarà concordato con le scuole richiedenti compatibilmente con le attività programmate nell'ambito dei progetti cittadini di promozione della pratica sportiva.".