Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Tempo Libero

n. ord. 49
2005 00135/107

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 FEBBRAIO 2006

(proposta dalla G.C. 25 gennaio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, CIRCHI E SIMILI.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   La Città di Torino, in osservanza alla Legge 337/1968 che disciplina, a livello nazionale, l'attività di spettacolo viaggiante ed in ottemperanza al disposto dell'articolo 9 della stessa, si è dotata, fin dall'anno 1979, di un apposito regolamento comunale.

   Con deliberazione del 7 ottobre 1996 (mecc. 9605228/10) il Consiglio Comunale, ha approvato un nuovo testo di regolamento, in quanto il precedente, ritenuto ormai obsoleto, non risultava più funzionale all'Amministrazione e non rispondeva più alle esigenze degli operatori del settore.

   Successivamente all'approvazione del nuovo regolamento, sono intervenute sostanziali modificazioni legislative, tra cui la Legge 15 marzo 1997 n. 59, il D.L. 8 gennaio 1998 n. 3, il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, che hanno comportato la necessità di adeguare le procedure amministrative alle nuove disposizioni.

   In particolare l'articolo 46 del Decreto Legislativo 112/1998, abrogando l'articolo 6 del D.P.R. 394/1994, che prevedeva il rilascio di un'autorizzazione ministeriale per l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante ed il rilascio di un contrassegno metallico ad ogni attrazione autorizzata, previa approvazione da parte di una specifica Commissione ministeriale, ha determinato un vuoto normativo, che occorre temporaneamente colmare recependo alcuni dei criteri adottati dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, con circolare n. 4803 del 27 settembre 1989 e fissandone di nuovi, tali da fornire un più valido strumento di lavoro per gli Uffici preposti ed una maggior tutela della Categoria interessata, in attesa di specifica regolamentazione che attualmente, a quanto consta, é in fase di elaborazione da parte del Comitato tecnico scientifico del Ministero dell'Interno.

   Per le motivazioni suesposte, nell'elaborazione dei vari articoli dell'allegato regolamento si è tenuto conto, tra l'altro, anche della necessità di fissare i requisiti necessari per ottenere il rilascio della licenza comunale, ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che attualmente è la sola autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di spettacolo

viaggiante, e viene rilasciata dal Comune di residenza degli operatori ed é valida su tutto il territorio nazionale, mentre fino al 1998 la stessa era subordinata al rilascio di specifico nulla osta ministeriale.

   Conseguentemente all'evoluzione delle nuove tecnologie ed alla commercializzazione di attrazioni innovative, si rende anche necessaria una revisione degli organici dei vari luna park, oltreché una riclassificazione delle attrazioni conseguente alle ultime variazioni ministeriali apportate all'elenco delle attività spettacolari.

   Si ritiene inoltre utile accorpare le varie attrazioni, tenendo conto delle analogie delle stesse e suddividendo le categorie già individuate dal Ministero competente in Settori e Raggruppamenti, con conseguente ridefinizione, entro tre mesi dall'approvazione del regolamento, del punteggio assegnato ai cambi di mestiere effettuati dopo il 1° gennaio 1997, data di entrata in vigore del precedente regolamento.

   Preso atto, infine, che la Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente (Servizio della conservazione della Natura-Autorità Scientifica Cites) ha emanato, il 15 ottobre 2000, un documento che reca criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi delle Leggi 150/1992 e 426/1998, si sono opportunamente integrati gli articoli 25.5 e 28.

   L'articolato del presente regolamento è stato sottoposto alle valutazioni delle Organizzazioni Sindacali della categoria dello spettacolo viaggiante e dell'Ente Nazionale Circhi.

   Nella seduta conclusiva del 24 novembre 2003 le anzidette Organizzazioni sindacali hanno espresso parere favorevole, analogamente a quanto espresso dall'Ente Nazionale Circhi con nota in data 3 dicembre 2003.

   E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Su richiesta di alcune Circoscrizioni è stata concessa una proroga fino al 7 aprile 2005.

Hanno espresso parere entro il termine previsto le seguenti Circoscrizioni: 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 (all. 2-8 - nn.                                               ).

La Circoscrizione 9 non ha espresso parere entro il termine previsto (all. 9 - n. ).

Le Circoscrizioni 4 e 8 non hanno espresso alcun parere.

Le Circoscrizioni 3, 6, 7 e 10 hanno espresso parere favorevole.

La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole suggerendo di utilizzare "come area per la concessione temporanea di giostre per bambini l'Aiuola Balbo in alternativa a piazza Cavour" e di "ampliare il 1° periodo di possibile utilizzo inserendo anche il mese giugno/luglio".

Si ritiene di accettare il primo suggerimento, come indicato in successivo e separato emendamento.

In merito al secondo suggerimento, relativo all'ampliamento del periodo di utilizzo, si evidenzia che il periodo attualmente concesso è previsto tra i mesi di maggio e agosto, per cui comprende già l'ampliamento richiesto di giugno/luglio.

La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole richiedendo di "individuare una collocazione alternativa per la giostra per bambini di piazza Livio Bianco, attualmente posta di fronte all'ingresso delle Sale polivalenti concesse in comodato alla Circoscrizione".

Si ritiene di non accettare la richiesta, giudicando di poter ovviare al problema segnalato con uno spostamento dell'attrazione all'interno della stessa piazza Livio Bianco. Tale spostamento non comporta modificazioni all'interno dell'elenco delle aree destinate all'attività di spettacolo viaggiante.

La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti modificazioni/integrazioni:

-   Articolo 1 (del Regolamento): "si chiede l'inserimento di un comma che preveda per le Circoscrizioni la possibilità di proporre la creazione di nuove aree, l'estensione, la riduzione o l'eliminazione di aree esistenti, a fronte della semplice eventualità di essere sentite in occasione di decisioni della Città".

Si ritiene di non accettare la proposta per le seguenti motivazioni: l'articolo 1 del Regolamento prevede già la possibilità di modificare, con determina dirigenziale, l'attuale elenco delle aree utilizzate dallo spettacolo viaggiante dopo aver acquisito i pareri dei Settori Tecnici e delle Circoscrizioni. Tali modifiche possono rendersi necessarie perché richieste dalle Circoscrizioni, dai Settori Tecnici che intervengono per motivi vari sul suolo pubblico oppure dagli stessi esercenti l'attività di spettacolo viaggiante. Si ritiene comunque indispensabile un coordinamento centrale ed unificato per l'esame delle problematiche e delle possibili soluzioni, con l'intento di fornire agli esercenti un unico punto di riferimento, anche sulla scorta dei più recenti modelli di semplificazione amministrativa.

Si specifica che il ricorso a determina dirigenziale è previsto solo a fronte di modificazioni caratterizzate dall'urgenza e dalla temporaneità, come evidenziato in successivo e separato emendamento.

-   Articolo 24 (del Regolamento): "non è chiaramente esposta la procedura di contestazione delle violazioni, delle controdeduzioni e di applicazione delle sanzioni con relativi termini; non è chiaro chi debba procedere ai controlli, alle contestazioni, e all'applicazione delle sanzioni; manca una clausola generale sanzionatoria del tipo: comportano l'applicazione delle sanzioni le violazioni agli artt. del presente Regolamento; inoltre le previsioni dei detti articoli non precludono alla Civica Amministrazione di applicare sanzioni per situazioni comunque gravi e rilevanti rispetto alla corretta conduzione degli spettacoli viaggianti, circhi e simili".

Si ritiene di non accettare la proposta per le seguenti motivazioni: il citato articolo 24 rimanda chiaramente al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed al Regolamento di Polizia Urbana in caso di violazioni delle disposizioni di legge e/o di regolamenti. Le sanzioni previste dall'articolo 24 sono esclusivamente di carattere disciplinare. Sono state concordate, nella loro stesura, con le Associazioni Sindacali di categoria e vengono utilizzate esclusivamente per regolamentare l'attività e la permanenza con i mezzi abitativi sul territorio cittadino degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.

In merito ai soggetti abilitati ai controlli, si rimanda al successivo e separato emendamento.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il nuovo testo regolamentare "Regolamento sull'attività di spettacolo viaggiante, circhi e simili" nonché l'elenco delle aree da utilizzare per lo svolgimento di tale attività (all. 1 - n.          ). Il nuovo testo sostituisce integralmente quello precedente.


REGOLAMENTO SULL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, CIRCHI E SIMILI

Finalità

1.   Il presente Regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale.

2.   La Città di Torino, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria, può istituire parchi permanenti di divertimento senza essere tenuta all'osservanza delle norme ivi contenute.

Articolo 1 - Elenco aree e calendario attività

1.   Ai sensi degli articoli 1 e 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 la Città di Torino, ha definito l'allegato elenco delle aree cittadine da utilizzare per le installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi, delle esibizioni di auto moto acrobatiche, fissandone il periodo di utilizzo. Eventuali modifiche che si renderanno necessarie, per motivi di urgenza ed a carattere di temporaneità, saranno approvate con determinazione dirigenziale, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria, dopo aver acquisito i pareri dei Settori Tecnici e delle Circoscrizioni. Le modifiche aventi carattere definitivo saranno adottate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Qualora le aree utilizzate in occasione del Carnevale e dei principali Luna park cittadini non potessero più essere agibili per un qualsivoglia motivo, la Città si impegna a trasferire tutte le attività presenti alle manifestazioni suddette in altre aree sul territorio cittadino. Per tutte le altre aree in cui si svolgono attività varie di spettacolo viaggiante, compresi gli insediamenti annuali, l'eventuale spostamento dovrà avvenire, prioritariamente, nell'ambito territoriale della stessa Circoscrizione. Durante la manifestazione del Carnevale non vengono concessi altri insediamenti né rilasciate autorizzazioni a svolgere l'attività su aree pubbliche e/o su aree private, onde evitare l'eccessiva concorrenza con la manifestazione principale, fatto salvo per le concessioni di cui all'articolo 14. Negli altri periodi, su aree private o/o in occasione delle manifestazioni di cui al successivo articolo 3, può essere autorizzata l'attività alle attrazioni singole ed a quelle appartenenti alle categorie a) e b) di cui al seguente articolo 4, con esclusione delle attrazioni grandi e medie per adulti.

Articolo 2 - Parchi su aree private

1.   Può essere autorizzata la costituzione di parchi e/o autorizzata l'attività a singole attrazioni su terreni e in strutture private, a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi avranno diritto di precedenza rispetto ai primi. I parchi allestiti su aree private sono messi a calendario analogamente a quelli su aree pubbliche, come previsto dall'articolo 1 del presente regolamento. Vista la Legge n. 337/1968 articolo 7 e successive Circolari Ministeriali, l'Organizzatore, per la definizione della pratica relativa al rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza, onde esercitare in aree e/o strutture private, deve far pervenire almeno 30 giorni prima della data di apertura del parco, l'elenco dei Concessionari con l'indicazione delle relative attrazioni. Contestualmente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui si intende svolgere l'attività. Dovrà inoltre produrre, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 337/1968 e successive modificazioni, la prescritta autorizzazione ministeriale all'esercizio dei parchi di divertimento, in corso di validità.

Articolo 3 - Parchi non programmabili

1.   Le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere quali: festival, feste di Circoscrizione e simili, possono derogare al calendario di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, pur nel rispetto dell'articolo 2.

2.   In occasione di manifestazioni private su suolo pubblico quali festival politici, fiere, feste di via, ecc. l'attività' di spettacolo viaggiante può essere autorizzata per un massimo di cinque attrazioni e l'Organizzatore della manifestazione dovrà presentare la relativa richiesta all'Ufficio comunale competente almeno 10 giorni prima della manifestazione stessa, indicando i nominativi degli esercenti e le relative attrazioni e allegando le singole domande degli interessati, redatte secondo quanto indicato al successivo articolo 8.

3.   Non saranno concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nelle aree occupate dalle manifestazioni di cui sopra qualora, nel raggio di 1 km., sia in corso di svolgimento un luna park o ne sia prevista l'apertura entro i successivi 30 giorni. Tale diniego è limitato alle attrazioni inserite nella sezione 1, 4 e 5 dell'elenco delle attività' spettacolari di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968. Non saranno inoltre concesse autorizzazioni per l'inserimento nelle manifestazioni di cui trattasi di giostre per bambini uguali a quelle già eventualmente installate, nel raggio di 500 metri, con concessione annuale.

4.   Per manifestazioni organizzate, patrocinate o finanziate dal Comune di Torino (es. Giorni d'Estate, Punti Verdi ecc.), in collaborazione con Enti vari, qualora gli Organizzatori delle stesse intendano inserire anche attività di Spettacoli Viaggianti, dovranno farne richiesta all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio delle stesse. L'Ufficio provvederà alle assegnazioni, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, limitatamente alle attrazioni singole ed a quelle di cui al punto a) dell'articolo 4.

Articolo 4 - Classificazione e dimensione dei parchi

1.   L'organico funzionale è la composizione quantitativa e qualitativa di un parco in ordine alle attrazioni che lo compongono, in modo che lo stesso sia in armonia con le attese del pubblico e con gli interessi economici degli operatori.

2.   L'attività di spettacolo viaggiante sul territorio cittadino può essere svolta da singole giostre per bambini o da attrazioni raggruppate secondo la seguente classificazione:

a)   Piccolissimi parchi: insieme composto da due a cinque attrazioni, di tipologia diversa tra loro;

b)   Piccoli parchi: insieme composto da sei a quattordici attrazioni, di cui almeno una grande o almeno due medie. Le attrazioni devono essere di tipologia diversa;

c)   Parchi medi: insieme composto da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno una grande o almeno due medie. Le attrazioni devono essere di tipologia diversa, ad eccezione delle piccole attrazioni che potranno invece essere presenti in numero di due per tipologia;

d)   Parchi grandi: insieme composto da trenta a sessanta attrazioni, di cui almeno una grande per tipologia, una media per adulti per tipologia, una media per bambini per tipologia, fatta eccezione per le giostrine a motore tradizionali, che potranno invece essere presenti in numero di due per tipologia;

e)   Parchi extragrandi: insieme composto da sessantuno a più attrazioni, la cui tipologia verrà stabilita di volta in volta dalla Civica Amministrazione, in accordo con le OO.SS. di Categoria.

3.   Qualora, alla data di approvazione del presente Regolamento i parchi previsti dal presente articolo fossero formati in maniera difforme da quanto suesposto, le attrazioni in eventuale eccesso, potranno continuare ad operare.

4.   Ai fini del presente articolo, per la determinazione della tipologia dell'attrazione, è necessario far riferimento al successivo articolo 5.

Articolo 5 - Classificazione delle attrazioni

1.   Le attrazioni di spettacolo viaggiante, classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 337/1968, approvato con Decreti Interministeriali del 23 aprile 1969, 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, e successive integrazioni, ai fini del presente regolamento sono accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse e suddivise come in appresso indicato:

CATEGORIE:                  Piccole, medie e grandi attrazioni, come da suddivisione dell'elenco ministeriale di cui all'articolo                                          4 della Legge 337/1968;

SETTORI:                        Suddivisioni interne delle varie categorie (tiri, rotonde, medie adulti, medie bambini);

RAGGRUPPAMENTI:    Suddivisioni interne ai vari Settori in base ai tipi di attrazione, come da elenco ministeriale di cui                                         all'articolo 4 della Legge 337/1968.

2.   Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale addetto e che non abbiano ingombro superiore a mq. 1,5 (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente Regolamento sono considerate "attrazioni minori" esclusivamente qualora non entrino in concorrenza con attrazioni già presenti nell'organico di parco. Le attrazioni minori non sono soggette a particolari limitazioni quantitative, vanno posizionate secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti e danno luogo unicamente al diritto di frequenza.

Articolo 6 - Regolamentazione di una o più concessioni

1.   Ogni titolare può avere una o più concessioni, anche contemporaneamente. Per ognuna di esse deve però concretizzare i requisiti dell'articolo 7 e per ognuna totalizzerà i punteggi di cui all'articolo 12.

2.   Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 3 della circolare n. 4803/TB30 del 27 settembre 1989 dell'ex Ministero del Turismo e dello spettacolo e successive modificazioni, è consentito l'accorpamento su unico titolare delle attrazioni di un nucleo famigliare convivente, già intestate ai componenti del nucleo stesso, a prescindere dal grado di parentela. Il titolare richiedente accorpa su di sé le singole anzianità di ogni attrazione.

3.   Ad ogni Esercente, per ogni singolo parco, fanno capo i seguenti punteggi:

-   Punteggio generale: sommatoria dei punteggi personali e di frequenza maturati nel corso dell'attività lavorativa;

-   Punteggio personale: sommatoria dei punteggi di anzianità di residenza e anzianità di categoria;

-   Punteggio di frequenza: sommatoria dei punteggi assegnati per ogni anno di frequenza e per ogni anno di anzianità di mestiere;

-   Punteggio di posizionamento: punteggio provvisorio attribuito agli Esercenti solo in caso di cambio di mestiere derivante dalle formule ed alle condizioni espresse nel successivo articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 7 - Requisiti per la partecipazione ad ogni singolo parco cittadino

1.   Concorrono alla formazione della graduatoria per la scelta dei posti in ogni singolo luna park in allestimento gli Esercenti che abbiano presentato regolare domanda in carta legale e che abbiano frequentato quel parco negli anni precedenti a pieno titolo e senza interruzioni non autorizzate a norma di regolamento.

2.   Concorrono all'assegnazione dei posti risultanti vacanti in ogni singolo parco o alla formazione della graduatoria in caso di apertura di un nuovo luna park, gli Esercenti che abbiano presentato regolare domanda in carta legale e siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti in ordine di priorità:

1)   maggiore anzianità di frequenza ininterrotta (fatte salve le interruzioni autorizzate a norma di regolamento) ai parchi rionali cittadini. In tal caso la priorità nell'assegnazione sarà riconosciuta all'Esercente che ha maturato il maggior punteggio generale;

2)   maggior numero di frequenze consecutive al parco in questione, in qualità di sostituzione di operatori assenti;

3)   maggiore anzianità del mestiere per il quale si richiede l'ingresso, rilevabile dalla licenza comunale o da documentazione in possesso dell'interessato;

4)   maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, rilevabile dalla licenza comunale o da documentazione in possesso dell'interessato.

3.   Le Società, in ogni modo costituite, possono accedere alla formazione dei parchi in base ai criteri suesposti e concretizzano i punteggi di cui all'articolo 12, a prescindere dai requisiti e dai punteggi del legale rappresentante e/o dei Soci delle stesse. Per le stesse non è consentita l'acquisizione di diritti maturati da persona fisica né la concessione a persona fisica dei diritti maturati dalla Società stessa.

4.   Gli inserimenti di nuovi operatori saranno consentiti solo a copertura dei posti effettivamente disponibili in organico.

Articolo 8 - Domanda e documentazione per la partecipazione

1.   Ogni Esercente interessato all'installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante e di banchi commerciali da inserire all'interno dei luna park sul territorio comunale deve presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, secondo il seguente calendario:

-   entro il 30 giugno di ogni anno per la partecipazione ai luna park autunnali dell'anno in corso e per il Carnevale dell'anno successivo;

-   entro il 31 dicembre di ogni anno per la partecipazione ai luna park del periodo primaverile ed estivo dell'anno successivo.

2.   Esclusivamente per i parchi definiti piccolissimi e piccoli dal precedente articolo 4, é ammessa la presentazione delle domande anche successivamente alle date di cui sopra, purché non oltre i 30 giorni precedenti l'apertura del parco.

3.   Nella domanda devono sempre essere specificati:

a)   generalità del titolare dell'attrazione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché recapito presso cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza (facoltativa l'indicazione del recapito telefonico);

b)   numero di Partita I.V.A. dell'Azienda e codice fiscale;

c)   precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare, nonché, per le piccole attrazioni, l'esatta tipologia di gioco e di premio offerto in caso di vincita. Tale dato risulta indispensabile al fine di stabilire i raggruppamenti di cui all'art, 5 del presente regolamento;

d)   precise misure delle attrazioni che si intendono installare, nonché le misure di ogni altro ingombro relativo alle stesse (pedane, casse, tettoie, ecc.). Dovrà inoltre essere indicata la posizione della cassa, rispetto all'attrazione;

e)   indicazione di eventuale necessità di variazione della metratura dell'attrazione e/o dell'ingombro delle pedane (in aumento o in diminuzione) rispetto agli anni precedenti. al fine di essere opportunamente vagliate dall'ufficio preposto;

f)   eventuale richiesta di cambio di attrazione, con l'indicazione di quanto previsto ai punti c), e d);

g) numero dei componenti il nucleo famigliare, dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane-abitazione per cui si chiede l'autorizzazione alla sosta;

h)   la proprietà dell'attrazione che si intende installare;

i)   per gli Artisti di Strada, l'iscrizione alla Camera di Commercio, la dichiarazione del numero degli addetti e delle rappresentazioni effettuate nell'arco dell'anno.

4.   Ogni anno, all'atto della presentazione della prima domanda, devono essere allegati:

1)   copia autenticata del collaudo annuale delle attrazioni che si intendono installare e copia autenticata della licenza d'esercizio (solo per i non residenti in Torino). All'autenticazione potrà provvedere l'Ufficio competente a ricevere la documentazione ed il collaudo dovrà essere sostituito alla scadenza, se in corso d'anno;

2)   due fotografie frontali a colori dell'attrazione in posizione di esercizio (di cui una sarà restituita, vidimata dall'Ufficio competente, al titolare che dovrà trattenerla all'interno dell'attrazione e l'altra archiviata agli atti dell'Ufficio competente).

(Qualora le fotografie fossero già in possesso dell'ufficio competente, dovrà essere espressamente dichiarata in domanda l'assenza di modificazioni di qualsivoglia tipo rispetto alle fotografie già assunte agli atti; in caso di modificazioni, dovrà invece essere depositata nuova documentazione fotografica, unitamente alla descrizione delle modificazioni intervenute);

3)   elenco e numero dei giochi presenti nell'attrazione di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione (solo nel caso di attrazioni con più' giochi presenti, quali sale giochi, tiri vari, giochi al gettone, ruspe, ecc.);

4)   elenco (nome, cognome e data di nascita) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza temporanea, come da successivo articolo 18 del presente regolamento.

5.   Eventuali integrazioni riferite esclusivamente alle specifiche di cui alle precedenti lettere d), e), nonché la documentazione richiesta a corredo della domanda di cui ai precedenti punti 1) e 2), dovranno essere prodotte entro i 60 giorni precedenti l'apertura del luna park. Quelle riferite ai suddetti punti g), 3), 4), dovranno pervenire entro 30 giorni dall'apertura del luna park.

6.   Le domande incomplete, non integrate nei modi e tempi stabiliti oppure pervenute fuori termine, non saranno accolte e non daranno diritto alla frequenza del luna park in formazione, senza peraltro la perdita dei diritti acquisiti.

7.   Ogni Esercente potrà installare esclusivamente attrazioni di sua proprietà e rispondenti alla documentazione fotografica di cui al punto 2) del presente articolo; ogni situazione difforme da tali disposizioni, sarà sanzionata secondo quanto stabilito dal seguente articolo 24.

8.   Ogni Esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite alla stessa manifestazione. Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento e alla disponibilità dell'organico.

9.   Prima dell'apertura al pubblico delle singole attrazioni devono essere ritirate le previste autorizzazioni previa presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un professionista abilitato oppure, ove richiesto, previo verbale rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente prevista dalle norme vigenti

10.   Le domande, se non presentate personalmente all'Ufficio preposto a ricevere la documentazione, devono obbligatoriamente essere corredate da copia del documento di riconoscimento del richiedente, pena la nullità dell'istanza.

Articolo 9 - Successione

1.   In caso di completa cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso sono trasferiti integralmente al famigliare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio che ne facciano regolare richiesta e che documentino il diritto acquisito (dichiarazione di successione, atto di donazione ecc.).

Articolo 10 - Cessione dell'attività

1.   Premesso che il presente articolo si applica a favore dei soggetti non ricompresi nel precedente articolo 9, se chi acquisisce l'attività (o un ramo di attività) è un famigliare o affine fino al terzo grado o convivente more uxorio, gli viene riconosciuto il 70% del punteggio di frequenza maturato dal dante causa; in ogni altro caso, il 50%. E' indispensabile produrre documentazione del diritto acquisito al fine di veder riconosciuta la quota di punteggio.

2.   Il riconoscimento del 50% del punteggio potrà essere applicato esclusivamente qualora le attrazioni cedute non siano, al momento della cessione, in esubero rispetto all'organico di parco (in caso di esubero sarà riconosciuto esclusivamente il diritto alla frequenza, con partenza da zero del punteggio).

3.   Il cedente può continuare a svolgere attività di spettacolo viaggiante, ma ripartendo da zero nel punteggio riferito al parco nel quale eserciva con l'attrazione ceduta.

4.   I requisiti e i punteggi acquisiti dalle persone fisiche non possono essere ceduti a Società e viceversa.

Articolo 11 - Cambio di attrazione

1.   Fermo restando il disposto dell'articolo 4 del presente Regolamento, il cambio di attrazione può essere richiesto solo dalla Ditta che abbia frequentato il parco preso in esame a pieno titolo, con la stessa attrazione e consecutivamente almeno per i due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di cambio.

2.   La concessione di cambio di attrazione può avvenire purché la nuova attrazione non impedisca o intralci il posizionamento delle altre già presenti nel parco.

3.   Qualora nel parco di cui trattasi siano già presenti attrazioni uguali (a prescindere dal tipo di scenografia) ma l'organico consenta il cambio richiesto, la Ditta stessa sarà collocata secondo le seguenti evenienze:

4.   La Ditta che chiede il cambio di attrazione uscendo dalla Categoria di appartenenza per inserirsi in un'altra, va in coda alle attrazioni del Settore in cui si presenta e il suo punteggio sarà decurtato all'unità inferiore dell'ultima Ditta presente in quel Settore (qualora il suo punteggio fosse superiore).

5.   La Ditta che chiede il cambio all'interno della stessa Categoria, ma varia il Settore di appartenenza, va in coda alle attrazioni del Settore in cui si presenta e il suo punteggio sarà decurtato all'unità inferiore dell'ultima Ditta presente in quel Settore (qualora il suo punteggio fosse superiore).

6.   La Ditta che cambia attrazione all'interno della stessa Categoria e dello stesso Settore con un'attrazione completamente (e non solo scenograficamente) diversa e quindi non presente nel Settore stesso, mantiene lo stesso punteggio.

7.   La Ditta che cambia attrazione all'interno della stessa Categoria e nello stesso Settore con un'attrazione già presente nel Settore stesso, avrà il punteggio decurtato all'unità inferiore dell'Esercente presente con la stessa attrazione nello stesso raggruppamento.

8.   Il titolare di cambio di attrazione manterrà in ogni modo il proprio punteggio generale riferito alla frequenza dei parchi cittadini, utile ai fini dell'applicazione del precedente articolo 7.

9.   Qualora, durante la formazione di ogni singolo parco, si verifichi la contemporaneità di richiesta di cambio di mestiere e di un nuovo inserimento teso alla copertura dell'organico, sarà data la precedenza al primo.

10.   Qualora si presenti l'eventualità di un cambio di mestiere presentato contemporaneamente da due esercenti per una stessa attrazione, sarà data precedenza all'esercente che vanta un maggior numero di anni di frequenza ininterrotta sul parco in questione.

11.   Qualora infine il cambio di attrazione sia concesso per un'attrazione non prevista nell'organico, si procederà all'automatico inserimento della nuova attrazione nell'organico stesso ed alla contestuale cancellazione e/o riduzione dell'organico dell'attrazione che ha originato il cambio.

Articolo 12 - Graduatorie e punteggi

1.   Ad ogni Esercente, secondo quanto previsto dai precedenti articoli del presente Regolamento, viene attribuita per ogni attrazione e per ogni singolo parco la posizione in graduatoria secondo i seguenti criteri:

1)   in caso di formazione di un nuovo luna park, la posizione in graduatoria degli ammessi verrà determinata dalla sommatoria dei punteggi generali maturati a seguito della partecipazione degli stessi ai vari luna park cittadini (punteggi personali e punteggi di frequenza);

2)   ogni anno, ad ogni Esercente inserito in graduatoria, per ogni attrazione e per ogni singolo parco, verranno attribuiti, a partire dal secondo anno di frequenza, i seguenti punteggi:

-   Frequenza: punti 2 attribuibili solo in caso di effettiva partecipazione;

-   Anzianità di mestiere: punti 0,25 attribuibili solo in caso di effettiva partecipazione;

-   Residenza: punti 0,10 attribuibili solo ai residenti nel Comune di Torino;

-   Anzianità di categoria: punti 0,10 attribuibili indipendentemente dalla effettiva partecipazione.

Articolo 13 - Attrazioni costituenti "novità" o attrazioni di particolare interesse

1.   Al fine di consentire un aumento di interesse nei luna park cittadini, può essere consentita l'installazione da una a due attrazioni consistenti in strutture di particolare pregio e normalmente non presenti nei luna park cittadini. Tale concessione può prescindere da quanto stabilito dagli articoli 4 e 7 del presente Regolamento, purché siano state soddisfatte le richieste di partecipazione degli Esercenti aventi i diritti sanciti dagli stessi articoli 4 e 7. Sarà data precedenza alle attrazioni costituenti novità assoluta per la Città di Torino. Le concessioni di cui al presente articolo potranno essere accordate anche in deroga all'organico stabilito. La partecipazione al luna park ai sensi del presente articolo, oltre a non comportare l'acquisizione di alcun punteggio, non consente la ripetizione della concessione con lo stesso titolo per almeno due anni.

2.   Il richiedente deve presentare, nei modi e tempi di cui al precedente articolo 8, idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione delle particolari caratteristiche dell'attrazione, che dovrà comunque essere conforme alla descrizione fornita dall'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968.

Articolo 14 - Concessioni annuali

1.   La Città rilascia concessioni annuali ad Esercenti di spettacolo viaggiante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, limitatamente a piccole e medie attrazioni dedicate esclusivamente al divertimento dei bambini. La concessione viene rilasciata dalla Civica Amministrazione, su specifica richiesta dell'interessato, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, dopo aver valutato l'opportunità dell'installazione nel luogo prescelto.

2.   E' indispensabile che il richiedente presenti documentazione fotografica dell'attrazione che intende installare, onde valutare il decoro e l'estetica della stessa. All'atto dell'installazione deve essere prodotta dall'Esercente idonea certificazione, comprovante il corretto montaggio e l'idoneità degli impianti elettrici rilasciata da un tecnico abilitato. Sara' cura dell'Esercente presentare, ogni anno, al momento del rinnovo della concessione, una dichiarazione che comprovi la sussistenza di tale idoneità, rilasciata dallo stesso o da altro tecnico abilitato. Il titolare di posto fisso non può partecipare con la stessa o con altra attrazione ai parchi cittadini, fatti salvi i diritti preesistenti all'approvazione del presente Regolamento, finche' non intervengano modificazioni di titolarità o di attrazione.

3.   Laddove siano programmate occupazioni per luna park e/o giostrine e simili, non sarà consentita un'occupazione annuale.

4.   Qualora un concessionario di posto annuale presenti istanza per aggiungere nuove attrazioni, potrà' ottenere la/le nuova/e concessione/i solo se tali attrazioni saranno ubicate in modo tale da non creare, per la vicinanza, eccessiva concorrenza ad eventuali luna park esistenti.

5.   Qualora, nel raggio di un km., sia presente un'attrazione con concessione annuale, non ne verra' autorizzata una nuova.

Articolo 15 - Durata ed orario dei parchi

1.   La durata ed il giorno di apertura di ogni singolo parco, vincolante per tutti i partecipanti, è stabilita d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di Categoria almeno 60 giorni prima dell'apertura del parco stesso per i parchi di tipo C, D, E e almeno 30 giorni per gli altri, tenendo conto anzitutto della consuetudinarietà dei periodi delle manifestazioni ed in secondo luogo della maggioranza delle specifiche richieste dei frequentatori del parco. In particolari occasioni potrà essere prorogata per un massimo di una settimana, a condizione che la proroga sia prevista al momento della definizione del periodo di attività e richiesta dai singoli interessati prima dell'apertura del parco.

2.   Non è consentito lo smontaggio anticipato delle attrazioni ad eccezione di eventuali casi straordinari di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco. In tal caso il richiedente dovrà presentare dichiarazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno, nonché l'impossibilità di ripararlo in loco. Dovrà altresì essere presentata, entro trenta giorni dallo smontaggio, idonea dichiarazione della Ditta scelta per effettuare la riparazione con specifica del danno riparato, nonché certificato di idoneità e sicurezza all'uso rilasciata da professionista abilitato.

3.   L'orario dell'attività sarà stabilito, per ogni singolo parco, tenendo conto delle indicazioni dei Rappresentanti di Categoria e dei frequentatori del luna park, al fine di addivenire ad un orario ottimale sia per gli operatori sia per i fruitori del parco, ferme restando le limitazioni imposte dai regolamenti vigenti e/o da ordinanze specifiche.

4.   Altri casi non previsti dal presente articolo, saranno vagliati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 23 del presente Regolamento.

Articolo 16 - Obbligo di frequenza e sospensive

1.   La frequenza ai parchi é obbligatoria per tutte le Ditte assegnatarie.

2.   Può essere concesso, dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno cinque giorni prima della data di apertura del parco, un anno di sospensiva per gravi e non prevedibili motivi determinati da cause di forza maggiore quali ricoveri ospedalieri o gravi malattie invalidanti, certificate da medici del Servizio Sanitario Pubblico, con prognosi superiore ai 30 giorni del titolare, dei parenti di primo grado o del convivente more uxorio, oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa. Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate (non oltre il decimo giorno dall'apertura del parco). In particolare, per quanto attiene agli eventuali guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto, il titolare deve presentare opportuna relazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione oppure dichiarazione della Ditta presso la quale sarà effettuata la riparazione del mezzo di trasporto attestante l'entità del danno e l'impossibilità di circolazione del mezzo. Il Titolare dovrà inoltre presentare documento fiscale o idonea dichiarazione della Ditta attestante la riparazione effettuata. (La riammissione dell'attrazione a eventuali successivi luna park, avverrà subordinatamente alla presentazione di certificazione di idoneità all'uso e di sicurezza dell'attrazione riparata rilasciata da tecnico abilitato).

3.   Non è ammessa la restituzione del canone di occupazione di suolo pubblico eventualmente già versato.

4.   Può essere inoltre concesso un anno di sospensiva, senza perdita dei punteggi maturati, su richiesta dell'Esercente che intenda non partecipare per motivi diversi da quelli di forza maggiore ad un parco di cui sia già frequentatore abituale. La richiesta, che deve pervenire almeno sessanta giorni prima della data di apertura del parco, non è più ripetibile per i cinque anni successivi. L'assenza verrà però conteggiata e, qualora sommata ad altri due anni di "non frequenza" per qualsivoglia motivo, determinerà la perdita totale del punteggio e della priorità di frequenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del presente Regolamento.

Articolo 17 - Prescrizioni per la consegna delle autorizzazioni

1.   La consegna del permesso di occupazione di suolo pubblico e delle necessarie autorizzazioni é subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che devono risultare soddisfatte all'atto della consegna delle medesime:

1)   versamento, almeno trenta giorni prima dell'apertura del parco, della cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni al suolo ed alle infrastrutture per ogni attrazione secondo il seguente prospetto:

Euro 400,00   per le attrazioni definite GRANDI secondo l'elenco delle attività spettacolari di cui all'articolo 4 della Legge                       337/1968;

Euro 250,00   per le attrazioni definite MEDIE secondo l'elenco delle attività spettacolari di cui all'articolo 4 della Legge                       337/1968, per i BANCHI GASTRONOMICI e per i PADIGLIONI DOLCIARI;

Euro 100,00   per le attrazioni definite PICCOLE secondo l'elenco delle attività spettacolari di cui all'articolo 4 della Legge                       337/1968, per le POSTAZIONI DI VENDITA DI GIOCATTOLI E ARTICOLI CARNEVALESCHI e                        per le PICCOLE POSTAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI UN SOLO ALIMENTO                        con ingombro massimo di mq. 1,5;

2)   versamento del canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (COTSP) e di quello per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU).

Tale versamento dovrà essere effettuato 30 giorni prima della data di apertura dei parchi di categoria C, D E e 10 giorni prima per i parchi di categoria A e B e per gli insediamenti di singole attrazioni;

3)   presentazione del contratto con l'Azienda scelta per la pulizia finale dell'area;

4)   presentazione di copia autenticata della licenza d'esercizio o dell'autorizzazione commerciale.

In caso di licenze o autorizzazioni rilasciate dal Comune di Torino, sarà sufficiente presentare un'autodichiarazione contenente gli estremi del rilascio del documento

5)   presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato, in corso di validità per tutta la durata della manifestazione.

6)   consegna di fotocopia autenticata del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica.

7)   consegna di fotocopia di polizza assicurativa di R.C. verso terzi.

2.   La documentazione di cui ai precedenti punti 6 e 7 può essere consegnata al momento della prima partecipazione dei parchi cittadini di ogni anno, mentre la restante viene richiesta ad ogni apertura di parco.

3.   All'autenticazione delle fotocopie potrà provvedere l'Ufficio competente a ricevere la documentazione, previa esibizione degli originali.

4.   La mancata consegna o presentazione della documentazione di cui ai punti 5 e 6 sopra comporta l'esclusione dalla frequenza del parco.

5.   Entro la settimana successiva alla chiusura del parco deve essere effettuato apposito sopralluogo onde verificare lo stato di idoneità e pulizia dell'area. A tale sopralluogo, al termine del quale viene stilato regolare verbale, deve partecipare quantomeno un rappresentante della Categoria ed uno della Civica Amministrazione. In caso di constatazione di danni di qualsivoglia natura, in attesa dell'identificazione del responsabile e/o di verifiche tecniche, vengono sospesi i rimborsi delle cauzioni di cui al punto 1 del presente articolo a tutti i partecipanti al parco.

Articolo 18 - Prescrizioni per l'esercizio

1.   Ciascun titolare di attrazione é tenuto ad operare direttamente o tramite un addetto o un rappresentante, come previsto all'articolo 26 del presente regolamento, oppure, in caso di breve assenza temporanea ed imprevista e ferme restando le sue responsabilità' civili, penali e amministrative, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori, a condizione che almeno uno dei presenti nell'attrazione sia maggiorenne:

-   parenti o affini fino al terzo grado o convivente more uxorio;

-   terze persone purché conviventi con il titolare dell'attrazione e inserite nello stesso foglio di famiglia;

-   dipendenti.

2.   I nominativi di tali collaboratori devono essere segnalati preventivamente all'Amministrazione all'atto della domanda di partecipazione.

3.   I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività alla pulizia della zona perimetrale all'area occupata per almeno 5 metri, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.

4.   A fine occupazione le Ditte concessionarie devono provvedere alla pulizia finale dell'area occupata, comprese le zone in comune ed i passaggi interni. A tal fine le stesse devono attivare, per ogni parco e/o occupazione, apposito contratto con un'unica impresa di pulizia pubblica o privata.

5.   L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo i casi di assoluto divieto ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale) è autorizzato secondo i limiti imposti dalla Legge, dal Regolamento di Polizia Urbana e da ordinanze successive. Vengono in ogni modo sempre autorizzati gli annunci microfonici di servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità' del pubblico.

 

Articolo 19 - Obblighi dell'esercente durante l'apertura

1.   Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico é fatto obbligo ad ogni titolare di tenere a disposizione, all'interno dell'attrazione, per i controlli degli Organi competenti e dell'Ufficio incaricato al rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico e licenze d'esercizio, la seguente documentazione:

-   permesso di occupazione di suolo pubblico

-   licenza d'esercizio o licenza commerciale e, se del caso, autorizzazione sanitaria

-   documento di riconoscimento dell'Esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio

-   fotografia (vidimata dal competente Ufficio) dell'attrazione, come previsto dall'articolo 8 punto 2) del presente Regolamento.

Articolo 20 - Assegnazione dei posteggi

1.   La Civica Amministrazione, prima dell'apertura dei parchi, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di Categoria, provvede a redigere, in base agli organici, apposita pianta dell'area con determinazione del posizionamento delle varie attrazioni e dei passaggi centrali comuni, tenendo conto del seguente ordine:

-   attrazioni con dimensioni eccezionalmente grandi;

-   attrazioni con particolari dimensioni di ingombro;

-   attrazioni grandi e medie (a parità' di ingombro in ordine di punteggio);

-   piccole attrazioni - tiri - (in ordine di punteggio);

-   piccole attrazioni - rotonde - (in ordine di punteggio);

-   banchi gastronomici (in ordine di punteggio);

-   padiglioni dolciari (in ordine di punteggio) ;

-   piccole postazioni per la somministrazione di un solo alimento e con ingombro massimo di mq. 1,50;

-   piccoli padiglioni e postazioni commerciali per la vendita di giocattoli e articoli carnevaleschi.

2.   La scelta del posto in cui collocare la propria attrazione potrà avvenire, in ordine di punteggio, esclusivamente in caso di parità di ingombro e di caratteristiche delle attrazioni, all'interno della suddivisione preventivamente predisposta in pianta (es. fila dei tiri, delle rotonde, giostre chiuse o aperte ecc.). Contestualmente alla predisposizione della pianta dell'area sono assegnati d'ufficio i posti delle attrazioni con dimensioni eccezionalmente grandi e quelle con particolari dimensioni di ingombro, che non potranno in alcun caso essere soggette a scelta da parte degli interessati.

3.   La convocazione degli Esercenti per la scelta del posto é effettuata dall'Ufficio comunale competente, con preavviso di almeno cinque giorni, alle Organizzazioni Sindacali di Categoria e affissione dell'avviso nella bacheca dello stesso, almeno 20 giorni prima della data di apertura del parco.

4.   L'Esercente impossibilitato ad essere presente al momento dell'assegnazione, può incaricare un suo sostituto, con delega scritta redatta in carta semplice.

5.   In caso di assenza del titolare o del delegato, la scelta può essere effettuata, con assunzione di piena responsabilità, dal Rappresentante Sindacale dell'eventuale Associazione di Categoria di appartenenza. In caso negativo, l'assegnazione procederà secondo l'ordine stabilito. Ultimata l'assegnazione a tutti i presenti, si riprenderà l'assegnazione come sopra previsto per i ritardatari e, se ancora assenti, si procederà all'assegnazione d'ufficio dei posti rimasti vacanti.

Articolo 21 - Banchi commerciali

1.   Di norma, l'organico dei parchi di cui all'articolo 4 del presente regolamento prevede anche la presenza di padiglioni per la somministrazione di alimenti e bevande e banchi commerciali, che sono classificati secondo le seguenti tipologie:

-   banchi gastronomici per vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le crêpes, con esclusione degli altri prodotti dolciari;

-   banchi dolciumi per la vendita di prodotti dolciari (compreso zucchero filato, pop-corn, crêpes) e bevande da asporto, con esclusione dell'attività di "bar";

-   piccole postazioni con ingombro massimo di mq. 1,5, per somministrazione di non più di uno specifico alimento (es: caldarroste);

-   piccoli padiglioni e postazioni commerciali per la vendita di giocattoli e articoli carnevaleschi (palloncini, maschere, coriandoli, ecc.).

2.   Alle suddette attività commerciali si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 22 - Carovane e carriaggi

1.   La sosta delle carovane e dei carriaggi viene autorizzata esclusivamente nei luoghi indicati dalla Civica Amministrazione.

2.   La richiesta di autorizzazione deve contenere chiaramente l'indicazione del tipo di mezzo, della targa e delle relative misure.

3.   Ogni Esercente, durante lo svolgimento della propria attività sul territorio comunale, potrà sostare con un massimo di due mezzi abitativi, che dovranno essere collocati nei luoghi e nella posizione indicata dalla Civica Amministrazione.

4.   Non saranno concesse autorizzazioni alla sosta ad Esercenti non in regola con la licenza d'esercizio rilasciata dal Comune di residenza né a quelli residenti fuori Torino che non svolgono la propria attività sul territorio cittadino.

5.   Agli Esercenti residenti in Torino non saranno rilasciate autorizzazioni alla sosta qualora gli stessi risultino svolgere la propria attività al di fuori dei Comuni dell'Area metropolitana.

6.   Agli Esercenti residenti in Torino in attesa di trasferirsi in altri Comuni o in attesa di partecipare ai parchi cittadini, verrà concessa l'autorizzazione alla sosta (per un periodo, di norma, non superiore a quattro settimane) previa valutazione dell'Amministrazione Comunale e sulla scorta di debita documentazione.

7.   L'Esercente, residente in Torino da almeno tre anni, che cessi la propria attività per collocamento a riposo e risulti titolare di pensione o ne abbia fatto richiesta avendone i requisiti di legge, potrà ottenere l'autorizzazione alla sosta (limitatamente ad un mezzo abitativo e con esclusione dei carriaggi), a condizione che abbia frequentato negli ultimi tre anni almeno un parco cittadino all'anno. In caso di decesso di titolari del permesso di cui sopra, il diritto alla sosta sarà riconosciuto al coniuge superstite o al convivente more uxorio, purché effettivamente conviventi al momento del decesso.

8.   Sarà mantenuta l'autorizzazione alla sosta a coloro che, all'entrata in vigore del presente regolamento, saranno in possesso di permesso in qualità di pensionati, anche in assenza delle condizioni suesposte.

9.   Ogni Esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza, incolumità ed igiene.

Sarà revocata l'autorizzazione in caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle norme comportamentali che saranno determinate con atto dirigenziale entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento.

10.   Saranno immediatamente allontanati, tramite sgombero coatto, tutti i mezzi in sosta sul territorio cittadino sprovvisti d'autorizzazione alla sosta o scaduta da più di 15 giorni e, se recidivi, verrà preclusa, oltre che la sosta sul territorio cittadino, anche l'eventuale partecipazione ai parchi cittadini per un periodo variabile da uno e tre anni, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione.

11.   Richieste particolari verranno di volta in volta esaminate a giudizio esclusivo dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 23 - Commissione consultiva

1.   E' istituita una Commissione Consultiva per l'esame e lo studio di ogni problema riguardante l'attività di spettacolo viaggiante, tra cui anche la composizione e la durata dei parchi e gli orari d'apertura degli esercizi. La Commissione ha inoltre il compito di coadiuvare l'ufficio comunale preposto nei lavori preparatori alla predisposizione dei luna park cittadini.

2.   La Commissione Consultiva, nominata con determinazione dirigenziale ogni tre anni, si riunisce, di norma, una volta al mese ed é composta da:

-   dirigente del Settore Amministrativo competente in materia di spettacolo viaggiante o un suo delegato;

-   funzionario responsabile dello specifico Servizio Spettacoli Viaggianti o un suo delegato;

-   gli addetti dell'Ufficio competente di volta in volta interessati, di cui uno con funzioni di Segretario e con il compito di redigere apposito verbale;

-   due rappresentanti effettivi più' un supplente per ogni Organizzazione Sindacale di Categoria legalmente costituita. I rappresentanti supplenti possono presenziare alle sedute della Commissione senza diritto di parola; hanno diritto d'intervento solo quando sostituiscono un rappresentante effettivo assente. E' fatto obbligo a tutti i rappresentanti di assentarsi dalla seduta in occasione dell'esame di questioni che li riguardino direttamente o che interessino parenti di primo grado o convivente more uxorio;

3.   Nulla é dovuto ai componenti la Commissione per l'espletamento dei lavori della Commissione.

Articolo 24 - Sanzioni

1.   Premesso che in caso di violazioni al presente Regolamento, nonché a quello di Polizia Municipale e alle disposizioni di legge saranno applicate le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, oltre alle eventuali denunce all'Autorità Giudiziaria, e che, fatta salva l'applicazione di speciali disposizioni di leggi e regolamenti, le violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00.

2.   A fronte di particolari violazioni saranno applicate le sottoelencate sanzioni disciplinari:

1)   costituisce motivo di perdita della priorità di frequenza al luna park con conseguente perdita totale del punteggio maturato in quel parco il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

-   l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione;

-   l'assenza consecutiva dal luna park per tre edizioni, determinata da qualsivoglia motivo (penalizzazioni, sospensive ecc.);

-   la mancata presentazione della domanda di partecipazione entro la data di apertura del parco (ad esclusione dei Titolari penalizzati che sono esentati dall'obbligo di presentazione della domanda);

-   La mancata presentazione della documentazione a corredo di una richiesta di sospensiva;

2)   costituiscono motivo di esclusione dal parco e comportano l'immediata chiusura dell'attrazione seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione, nonché l'esclusione per un anno dalla partecipazione a tutti i parchi cittadini, compreso quello analogo dell'anno successivo:

-   l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata;

-   l'installazione e l'esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata e non corrispondente alla fotografia depositata presso il competente ufficio;

-   la cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione;

3)   costituisce motivo di esclusione dal medesimo parco dell'anno successivo, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

-   il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito;

-   la presentazione della domanda di partecipazione oltre il periodo stabilito (e comunque entro la data di apertura del parco);

-   l'installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata;

4)   costituisce motivo di esclusione dal medesimo parco dell'anno successivo, il verificarsi, nonostante una prima contestazione all'interessato, di una delle seguenti condizioni:

-   l'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti di emissioni sonore;

-   la mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante,

5)   comporterà l'esclusione dalla frequenza dei parchi cittadini da uno a tre anni, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

-   la sosta di mezzi abitativi e/o di carriaggi in assenza di permessi o con permessi scaduti da oltre 15 giorni (per lo stesso periodo di tempo verrà preclusa anche la sosta dei mezzi);

-   la mancata occupazione del posto assegnato;

-   la mancata presentazione della richiesta di sospensiva nei modi e tempi stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento;

-   la presentazione di incompleta documentazione a corredo di una richiesta di sospensiva;

-   la mancata stipula del contratto di fornitura di energia elettrica a seguito dell'assegnazione di un posteggio per la carovana o dell'installazione di un'attrazione;

-   la fornitura di energia elettrica a terzi;

6)   non sarà ammesso alla frequenza del luna park in allestimento il concessionario che si trovi in una delle seguenti condizioni:

-   presentazione della domanda di partecipazione oltre il periodo stabilito;

-   mancato pagamento nei modi e tempi stabiliti dei canoni (o delle quote di canone) dovuti a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, anche se non riferiti al luna park in allestimento;

-   mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento;

7)   costituisce motivo di esclusione da tutti i luna park cittadini per un anno (e fintanto che perduri la situazione) oltre alla perdita totale dei punteggi maturati nel luna park in questione, l'aver gestito con un'attrazione non di proprietà, ovvero l'aver posto in atto forme di qualsivoglia natura, tese ad eludere tale requisito richiamato espressamente dall'articolo 8 del presente Regolamento;

8)   costituisce motivo di diniego al rilascio del permesso di occupazione di suolo pubblico e di licenza temporanea d'esercizio sul territorio cittadino da uno a tre anni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione.

3.   Le sanzioni di cui sopra e quelle previste nei vari articoli del presente Regolamento saranno adottate, previa comunicazione agli interessati, a seguito di contestazioni effettuate dalle Forze di Pubblica Sicurezza, dal Corpo di Polizia Municipale e dal personale dell'Ufficio preposto al rilascio del permesso di occupazione suolo pubblico e della licenza di esercizio.

4.   In presenza di violazioni o abusi diversi da quelli suesposti, la Civica Amministrazione ha facoltà di applicare eventuali sanzioni, dopo aver sentito in merito il parere della Commissione di cui al precedente articolo 23.

Articolo 25 - Complessi circensi e simili

1.   Per complessi circensi e simili, ai fini del presente regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nelle Sezioni da II a V dell'elenco ministeriale di cui alla Legge 337/1968 approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e successive integrazioni.

2.   In particolare quelli compresi nella Sezione IV - Circhi Equestri e ginnastici - e nella Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche.

Articolo 25.1 - Elenco aree e calendario annuale

1.   L'esercizio dell'attività per spettacoli circensi e per esibizioni moto-auto acrobatiche di cui alla sezione IV e V dell'elenco delle attività spettacolari previsto dall'articolo 4 della Legge 337/1968, è consentito esclusivamente nei periodi e sulle aree pubbliche all'uopo destinate ed attrezzate ai sensi dell'articolo 9 della Legge 337/1968 e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero degli Interni con circolare del 19 luglio 1995 e successive integrazioni.

2.   Al momento dell'approvazione del presente regolamento, tali aree sono:

1)   pellerina (Parco Carrara) nel quadrilatero compreso tra i Corsi Regina Margherita, Lecce ed Appio Claudio.

Utilizzabile per attività circense in primavera (purché compresa la domenica di Pasqua) e in autunno/inverno (tra il 1 novembre e la seconda domenica di dicembre e/o tra la terza domenica di dicembre ed il 6 gennaio dell'anno successivo).

2)   Via Traves.

   Utilizzabile per esibizioni moto-auto acrobatiche nel periodo estivo (luglio o agosto).

3.   Eventuali modificazioni alle aree ed ai periodi suesposti saranno approvate con determinazione dirigenziale, e non costituiranno variazioni al presente regolamento.

4.   L'esercizio delle attrazioni di cui alle Sezioni II e III (Teatri Viaggianti e Teatrini di burattini) potrà essere consentito anche in deroga alla suddetta calendarizzazione e l'attività verrà autorizzata, di volta in volta, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione.

Articolo 25.2 - Classificazione complessi circensi

1.   I complessi Circensi si intendono classificati analogamente alla suddivisione adottata dall'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo, di cui alla Circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 4804 del 27 settembre 1989 e suddivisi nelle seguenti categorie:

1a categoria: tendone con asse maggiore superiore a 44 metri;

2a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri;

3a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri;

4a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri;

5a categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri;

2.   Per il riconoscimento dell'appartenenza alle categorie di cui sopra, i complessi circensi dovranno soddisfare a tutti e tre i requisiti previsti da ciascuna.

Articolo 25.3 - Presentazione delle domande

1.   Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno per l'attività da svolgere nel periodo primaverile dell'anno successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno per l'attività da svolgersi nel periodo autunno/inverno dello stesso anno.

2.   Nelle domande dovranno essere specificati:

-   il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;

-   la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;

-   la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;

-   le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;

-   il numero e le dimensioni delle carovane abitazione e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;

-   il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività nell'ambito di quelli di cui al precedente articolo 25.1, con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.

3.   Alla domanda dovrà essere sempre allegata:

-   fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;

-   fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;

-   fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;

-   autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense, di cui al precedente articolo 25.2.

4.   All'autenticazione dei documenti potrà provvedere, previa presentazione degli originali, direttamente il personale dell'ufficio competente a ricevere la documentazione.

5.   Qualora l'istanza non venga presentata personalmente dal titolare della licenza, alla stessa dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

6.   Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.

Articolo 25.4 - Assegnazione delle aree

1.   Nelle aree e nei periodi di cui all'articolo 24.1 saranno autorizzati a svolgere la loro attività, di norma per quattro settimane per ogni periodo, i Circhi di prima o seconda categoria che ne facciano regolare richiesta. A parità di categoria di appartenenza, avrà precedenza il complesso che non si è mai esibito in Città e, in subordine, quello che non si è esibito da un maggior numero di anni. In ambedue i casi, condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.

2.   Sulle aree e/o nei periodi non assegnati a Circhi di prima e seconda categoria, potranno essere autorizzati complessi di categoria inferiore, con gli stessi criteri di preferenza suesposti.

Articolo 25.5 - Prescrizioni cui è subordinata la concessione

1.   L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere soddisfatte almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:

a)   aver versato la cauzione o stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i Circhi di prima e seconda categoria e per le esibizioni auto moto acrobatiche, di Euro 3.000,00 per i Circhi di terza e quarta categoria e di Euro 1.500,00 per i Circhi di categoria inferiore;

b)   aver effettuato il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e quello relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

c)   aver stipulato apposito contratto con un'impresa di pulizia pubblica o privata per la pulizia finale dell'area nonché apposito contratto per l'allontanamento giornaliero dei rifiuti speciali (liquami e stallaggio), garantendo altresì l'osservanza degli obblighi in materia di rifiuti solidi urbani;

d)   aver presentato istanza di visita tecnica della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli o Commissione Comunale per il relativo sopralluogo ed il conseguente rilascio di nulla osta di agibilità;

e)   aver presentato, per l'inoltro al competente Ufficio Veterinario dell'ASL, il piano di emergenza in caso di fuga degli animali pericolosi, l'elenco degli animali presenti, indicandone la specie e il numero di esemplari, il nominativo del medico veterinario che ne assicura l'assistenza e quello del responsabile della custodia, dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura e che vengono rispettati i criteri emanati dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, oltreché ogni altra dichiarazione o documentazione integrativa richiesta al momento dell'assegnazione relativamente alla salute ed al benessere degli animali stessi;

f)   aver accettato le disposizioni impartire dal competente Ufficio Comunale in merito alla collocazione degli impianti, delle strutture e dei mezzi abitativi sull'area in concessione.

Articolo 25.6 - Sanzioni

1.   Il complesso di prima e seconda categoria che non occuperà l'area concessa nel periodo assegnato non potrà ottenere altre concessioni né licenze d'esercizio sul territorio cittadino per i successivi cinque anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi non imputabili alla volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.

2.   In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta. Sara' invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

Articolo 26 - Rilascio della licenza d'esercizio

1.   L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato alla preventiva autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e solo per le attrazioni comprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968.

2.   Detta autorizzazione può essere rilasciata a soggetti di età non inferiore ad anni diciotto, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e compresi nelle seguenti categorie:

a)   componenti il nucleo familiare di titolari di attrazioni già in possesso di autorizzazione da almeno cinque anni e che abbiano prestato la propria opera nell'impresa gestita dalla famiglia di provenienza per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di decesso del titolare, la licenza può essere concessa al coniuge superstite o ai figli che abbiano prestato la propria attività nell'impresa di famiglia per almeno tre anni, a prescindere dal numero di anni di attività del titolare della licenza. Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui il richiedente costituisca nucleo famigliare a se stante, ferma restando la condizione di aver lavorato negli ultimi tre anni nell'impresa di famiglia;

b)   lavoratori che nel corso degli ultimi cinque anni abbiano collaborato in modo non    occasionale e con prestazioni d'opera qualificata con titolari di attività autorizzate;

c)   società legalmente costituite, alle quali va riferita la disponibilità degli impianti, purché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b);

d)   artisti di strada che svolgano l'attività, singolarmente o in gruppi di numero inferiore ad otto, senza l'impiego di palcoscenico, platea e apprezzabili attrezzature. Il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco di un anno deve essere inferiore a 150.

3.   Fanno eccezione le Associazioni senza fini di lucro che potranno ottenere l'autorizzazione a gestire i "Balli a palchetto" di cui alla sezione II dell'elenco delle attività spettacolari, in considerazione del valore sociale e aggregativo delle manifestazioni dalle stesse organizzate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e quelle contenute nel presente regolamento.

4.   Ai fini del rilascio della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare regolare richiesta in carta legale corredata da attestazioni e/o documentazione comprovante i requisiti suesposti e, se trattasi di Società, anche copia dell'atto costitutivo della stessa. Dovrà inoltre essere allegata, sia alla prima istanza, sia alle eventuali successive richieste di integrazione e/o modificazione, adeguata documentazione al fine di dimostrare la proprietà e/o disponibilità legale della/e attrazioni da inserire in licenza, nonché fotografia e collaudo della/e stesse.

5.   L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico é da ritenersi valida, ai sensi del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, fino a che non intervengano modificazioni di qualsivoglia natura e/o trasferimenti di attività, anche parziali. All'autorizzazione dovrà in ogni modo essere sempre allegato, per ogni attrazione, il collaudo annuale rilasciato da un tecnico abilitato, pena la nullità della stessa.

6.   L'autorizzazione non può essere concessa allo stesso richiedente per più di un'attrazione di grandi dimensioni, ovvero due attrazioni di medie dimensioni (oppure una media e due piccole), ovvero tre attrazioni di piccole dimensioni. I mestieri considerati "piccolissimi" ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 5 saranno autorizzati in un numero massimo di due se aggiunti ad altri mestieri ed in un numero massimo di cinque se nell'autorizzazione non sono inserite altre attrazioni. Eventuali autorizzazioni difformi da quanto precedentemente disposto, saranno ritenute valide fintanto che non interverranno modificazioni nella proprietà delle stesse.

7.   Nel caso di richieste di inserimento in licenza di un numero maggiore di attrazioni, è indispensabile che alle attrazioni in eccesso sia adibito in modo permanente ed esclusivo un addetto (dipendente o famigliare convivente con il titolare) oppure un rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001. I predetti soggetti devono essere in possesso dei suesposti requisiti richiesti al titolare della licenza, non devono essere titolari di autorizzazione propria né svolgere professionalmente altra attività, neppure similare. I dati dei rappresentanti verranno annotati sulla licenza del titolare.

Articolo 27 - Norme transitorie

1.   Entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento, si procederà alla riclassificazione delle attrazioni secondo quanto stabilito dall'articolo 5, alla revisione e conseguente aggiornamento degli organici di parco, nonché alla ridefinizione del punteggio assegnato ai cambi di mestiere effettuati dall'anno 1997, data di entrata in vigore del precedente regolamento.

Articolo 28 - Norme finali

1.   Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento al Regolamento di Polizia Urbana, al Regolamento di Igiene Urbana e ad ogni altra norma e disposizione tendente a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali eventualmente utilizzati durante lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante.

2.   Eventuali casi e situazioni particolari saranno esaminati di volta in volta da parte della Commissione di cui all'articolo 23.


ELENCO AREE PER CONCESSIONI TEMPORANEE GIOSTRE PER BAMBINI

CIRC.

SITO

PRIMO PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO

SECONDO PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO

1
Aiuola Balbo maggio/agosto ottobre/dicembre
Piazza Solferino (aiuola nord e/o sud) dicembre/gennaio
Piazzale Duca d'Aosta aprile/maggio ottobre/novembre

2
Corso Cosenza / Via Gorizia agosto settembre/ottobre
Parco Cavalieri di Vittorio Veneto ANNUALE
Parco Rignon ANNUALE
Via Gorizia (fronte civico 164) marzo/aprile/maggio ottobre/novembre
Piazza Santa Rita aprile/maggio/giugno novembre/dicembre
Piazza Livio Bianco marzo/aprile/maggio ottobre/novembre
Via Castelgomberto / Corso Correnti aprile/maggio/giugno ottobre/novembre/dicembre

3
Giardini Artiglieri da Montagna ANNUALE
Parco Ruffini - Viale Hugues / Corso d'Albertis ANNUALE
Parco Ruffini - Viale Hugues / Viale Bistolfi ANNUALE
Piazza Robilant ANNUALE
Via Chanoux / Via Vandalino marzo/aprile ottobre/novembre/dicembre

4
Corso B. Telesio / Corso Francia ANNUALE
Parco Carrara (lato chiosco) ANNUALE
Parco Carrara (lato piscina) da marzo a settembre
Parco Villa Tesoriera ANNUALE
Piazza Campanella marzo/aprile/maggio novembre/dicembre
Piazza Risorgimento aprile/maggio/giugno dicembre/gennaio
Piazza Umbria aprile/maggio/giugno

5
Corso Cincinnato / Corso Toscana aprile/maggio ottobre/novembre
Piazza Bonghi giugno/luglio ottobre
Piazza Villari aprile/maggio/giugno ottobre/novembre/dicembre
Piazzale Allievo (Via Bibiana / Via Vibò) ANNUALE
Via Chiesa della Salute / Via Vibò maggio/giugno ottobre/novembre
Via Fossata marzo/aprile/maggio novembre/dicembre
Via Gandino / Via Rovasenda aprile/maggio dicembre/gennaio
Via Livorno / Corso Mortara marzo/aprile/maggio novembre/dicembre
Via Massari marzo/aprile ottobre/novembre
Via Sospello (Giardini Don Gnocchi) marzo/aprile ottobre/novembre/dicembre

6
Giardini Jaquerio (piazza Derna) marzo /dicembre
Largo Sempione ANNUALE
Piazza Bottesini ottobre/novembre
Piazza Sofia marzo/aprile/maggio novembre/dicembre/gennaio
Piazzale Abba aprile/maggio ottobre/novembre
Via Cruto / Via Petrella maggio/giugno/luglio
Via Porpora gennaio

 

7
Corso Belgio / Via Pallanza maggio/giugno
Corso Casale (ex Zoo - civico 34) aprile/maggio ottobre/novembre
Corso Palermo / Via Novi aprile/maggio/giugno novembre/dicembre
Lungo Po Antonelli / Ponte Sassi ANNUALE
Piazza Sassari ottobre/novembre
Piazza Toti aprile/maggio/giugno novembre/dicembre/gennaio

8
Piazza Zara aprile/maggio/giugno settembre/ottobre
Viale Ceppi ANNUALE

9
Corso Unità d'Italia (zona laghetto) giugno/luglio
Giardini Battistini ANNUALE
Parco Di Vittorio (tra le vie Sidoli e Monti) ANNUALE
Piazza Galimberti ANNUALE
Via Piobesi marzo/aprile/maggio settembre/ottobre/novembre

10
Corso Caio Plinio / Corso Traiano marzo/aprile/maggio
Via Farinelli aprile/maggio novembre/dicembre
Parco Colonnetti (pressi via Panetti) giugno/luglio

AREE PER LUNA PARK

CIRC.

SITO

ANNOTAZIONI

1° PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO

2° PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO

3
Parco Ruffini - Area parcheggio (C. Piaggia/ Lione) massimo 30 giorni per ogni periodo indicato marzo/aprile settembre
Via Osasco (area parcheggio) massimo 30 giorni per ogni periodo indicato aprile/maggio ottobre/novembre

4
Corso B. Telesio (Corso Francia - area parcheggio) massimo 30 giorni settembre/ottobre
Parco Carrara (Corsi Appio Claudio, Lecce e Regina Margherita) massimo 30 giorni ad esclusione del Carnevale giugno ottobre/novembre/carnevale

5
Via Sospello (Giardini Don Gnocchi) massimo 30 giorni maggio/giugno

6
Strada della Verna segnalato dalla circ. in sostituzione di Palazzo a Vela. Massimo 30 giorni. maggio/giugno/luglio
Corso Cadore/Via Oslavia piccolissimo luna park. Massimo 30 giorni per ogni periodo. marzo/aprile settembre/ottobre

10
Via Roveda solo in occasione della Festa di San Luca settembre

LUNA PARK AD ORGANIZZAZIONE PRIVATA

MANIFESTAZIONE

PERIODO
NATALE IN GIOSTRA novembre/dicembre/gennaio
MERCANTE IN GIOSTRA dicembre/gennaio

AREE PER ATTIVITA' CIRCENSE

SITO

PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO
Parco Carrara (fronte Corsi Appio Claudio, Lecce e Regina Margherita) Primaverile (Pasqua) e autunnale/invernale

AREE PER AUTOMOTOACROBATICHE

SITO

ANNOTAZIONI

PERIODO DI POSSIBILE UTILIZZO
VIA TRAVES (fronte ex mattatoio) massimo 30 gg. luglio/agosto