Divisione Commercio
Settore Attività economiche e di Servizio

n. ord. 103
2005 00131/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 GIUGNO 2005

(proposta dalla G.C. 18 gennaio 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA DELLA CITTÀ DI TORINO.

Proposta dell'Assessore Tessore.

Il regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16) esecutiva dal 15 dicembre 1999, ha sottoposto alla disciplina dell’attività di estetica l’utilizzo delle lampade UVA consentendo agli esercizi già in essere, di poter regolarizzare la loro attività dal punto di vista igienico-sanitario ed anche amministrativo.
Nel corso dei trascorsi 5 anni di applicazione del suddetto regolamento le Associazioni di categoria, sia delle attività di parrucchiere che di estetista, hanno rilevato i consistenti costi che gli esercenti devono sostenere per poter adeguare i locali ai requisiti igienico-sanitari, chiedendo alla Civica Amministrazione di verificare la possibilità di apportare delle modifiche tali da rendere meno onerosi gli interventi e garantire comunque la salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari necessari al regolare esercizio dell’attività.
Per affrontare la suddetta problematica, in data 16 luglio 2001 è stata convocata la Commissione Comunale Consultiva di cui fa parte anche l’ASL di Torino e nel corso di tale incontro sono state individuate le modifiche che possono essere effettuate al vigente regolamento relativamente agli aspetti igienico-sanitari al fine di rendere meno onerosi i costi degli esercenti e garantire comunque la salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari.
Tra le modifiche più rilevanti si segnalano: in riferimento ai servizi igienici si è concordato che il pavimento sia costituito da materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile sostituendo la precedente prescrizione che richiedeva l’utilizzo di piastrelle greificate, inoltre è stata sostituita la precedente prescrizione che richiedeva per i locali ad uso dell’esercizio e degli accessori che gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento fossero arrotondati, mentre la modifica proposta non richiede tale requisito in quanto la lavabilità e la disinfettabilità nelle zone di raccordo fra le pareti e il pavimento è garantita anche nel caso in cui non vi siano dei raccordi arrotondati.
Inoltre si prevede che l’obbligatorietà di disporre di una cappa o di altre idonee apparecchiature per l’aspirazione dei vapori sia collegata con il tipo e le modalità di utilizzo dei prodotti cosmetici impiegati. Le modifiche recepiscono inoltre anche le disposizioni regionali vigenti in materia che per i gestori e per gli addetti all’attività, non prevedono più l’obbligo di munirsi del libretto di idoneità sanitaria.
Infine per la salvaguardia dei centri storici si è convenuto di modificare le prescrizioni relative ai servizi igienici prevedendo la possibilità che gli stessi possano essere ubicati anche all’esterno dell’edificio in comune con altre attività solo nel caso i cui i locali siano soggetti a vincoli storici o architettonici; mentre la previgente disposizione non prevedeva specificamente i casi in cui era ammessa tale possibilità.
Nel corso di ulteriori incontri, le Associazioni di categoria hanno chiesto di apportare delle modifiche alle disposizioni che disciplinano il trasferimento delle attività, al fine di reintrodurre una disposizione esistente nel previgente regolamento, e segnatamente la possibilità per i titolari di attività di potersi trasferire nella stessa zona purché la distanza tra la sede originaria e quella oggetto del trasferimento non sia superiore a 50 mt..
Appare inoltre necessario regolamentare anche le attività di sauna e bagno turco svolte nelle palestre, per le quali seppur risulta necessaria l’autorizzazione amministrativa per l’attività di estetica, nonché la conformità igienico-sanitaria dei locali, si ritiene opportuno non applicare il requisito delle distanze minime fra gli esercizi e tanto in conformità a quanto già dispone l’articolo 5 comma 14 dell’attuale regolamento per le attività svolte all’interno di ospedali, caserme, alberghi, centri commerciali e discoteche.
Infine, si è ritenuto necessario individuare come criterio per la definizione delle attività che hanno finalità terapeutiche e come tali non soggette alla normativa sull'esercizio dell'attività di estetica, quelle indicate nel Nomenclatore Ufficiale della Regione Piemonte.
Il testo del regolamento coordinato con le modifiche sopra indicate è riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione, regolamento che pertanto nel suo nuovo testo definitivo è riportato nell'allegato B.
La proposta di modifica è stata inviata alle Circoscrizioni per il parere di competenza.
Le Circoscrizioni 1, 2, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole (all. C-H - nn. ).
Le Circoscrizioni 4, 5 e 6 non hanno espresso parere.
La Circoscrizione 3 (all. I - n. ) ha espresso parere favorevole "condizionato alla riformulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), quinto capoverso in modo tale che non risulti più restrittivo rispetto alla normativa nazionale e regionale di riferimento, in particolare la Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54", ma tale eccezione non è accoglibile in quanto già il regolamento prevede una applicazione favorevole atteso che in base alla Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 ed alla Legge Regionale n. 54 del 9 dicembre 1992 l'attività non puo' essere condotta senza la presenza del Direttore Tecnico.
Tutto cio' premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di modificare il regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere e di estetica in attuazione della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e della Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16) esecutiva dal 15 novembre 1999 omologazione regionale 7 febbraio 2000:
- all'articolo 1 comma 3 lettera b) riga 10 viene aggiunto: "indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte" alla riga 14 viene aggiunto: "ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative";
- l'articolo 2 comma 6 lettera b) è riformulato nel modo seguente: "i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non eseguano le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione";
- l'articolo 3 comma 1 lettera c) quinto capoverso è riformulato nel modo seguente: "in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda. Il soggetto in possesso della qualifica professionale che assume la direzione dell'azienda deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia il direttore tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo";
- l'articolo 3 comma 6 è riformulato nel modo seguente: "In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di parrucchiere sia quella di estetista, la voltura della relativa autorizzazione è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali in capo al richiedente (in caso di ditta individuale) o al/ai direttore/i d'azienda (in caso di Società).Qualora manchi la qualifica professionale per l'attività di parrucchiere è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell’autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività. Qualora manchi la qualifica professionale per l'esercizio all'attività di estetica è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell’autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito e senza che sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione quest'ultima decade";
- l'articolo 4 comma 8 è riformulato nel modo seguente: "La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a redazione del regolamento e sue modifiche e per ogni questione riguardante le problematiche relative all’applicazione del presente regolamento e della normativa di settore";
- l'articolo 5 comma 7 è riformulato nel modo seguente: "La distanza minima, determinata a norma del presente articolo, e' accertata in metri lineari seguendo il più breve percorso pedonale, misurato secondo quanto previsto dall'articolo 190 comma 2 del Codice della Strada, dalla metà dell’ingresso della sede richiesta a quella dell’ingresso dell'esercizio avente la medesima tipologia, anche se ubicato in altra zona; si considerano esercizi con medesima tipologia quelli autorizzati a svolgere in tutto o in parte le attività oggetto della richiesta";
- l'articolo 5 comma 9 è riformulato nel modo seguente: "I trasferimenti nella stessa zona sono concessi se la distanza tra la nuova sede e la vecchia sede è inferiore a 50 metri, qualora la distanza tra la vecchia sede e la nuova sede sia superiore a 50 metri, deve essere rispettata una distanza minima di 20 metri dall’esercizio più vicino con medesima tipologia";
- l'articolo 5 comma 10 è riformulato nel seguente modo: "è consentito, a chi e' titolare di un'autorizzazione da almeno 3 anni nella stessa sede, il trasferimento in altra zona purchè la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore a 20 metri";
- l'articolo 5 comma 14 dopo la parola "convivenze" è aggiunto: "Alle attività di sauna e bagno turco accessorie ad attività di palestra";
- all'articolo 8 comma 2 riga 2 dopo le parole "sono ammessi in" è aggiunto: "edifici storici soggetti a vincoli architettonici" e sono soppresse le parole "particolari casi (centri storici)";
- all'articolo 8 comma 2 terzo capoverso il periodo "il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all’azione dei comuni detergenti e disinfettanti)" in sostituzione del: "pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili";
- all’articolo 8 comma 2 terzo capoverso il periodo "le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50" in sostituzione del "le pareti ricoperte di piastrelle o idoneo materiale lavabile fino a metri 1,50";
- l'articolo 8 comma 5 è riformulato nel seguente modo: "Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido ben connesso liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo";
- l'articolo 8 comma 11 lettera g) viene riformulato nel modo seguente: "tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio e asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati";
- i rasoi (lama normale e lunga) e gli altri ferri taglienti devono essere di tipo monouso; essi vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. Le forbici e gli strumenti metallici non taglienti devono essere disinfettati per mezzo di calore o raggi ultravioletti. La disinfezione mediante raggi ultravioletti avviene in appositi apparecchi: gli strumenti vi devono essere collocati aperti e in modo che la radiazione ultravioletta incida direttamente sulla superficie disinfettante.
Per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per 2 ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;
- l'articolo 8 comma 11 lettera h) viene riformulato nel modo seguente: "è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione";
- all'articolo 8 comma 11 lettera q) riga 4 dopo le parole "con cappa chiusa;" viene aggiunto: "in caso di esercizi che non hanno dipendenti, l'obbligatorietà di disporre di una cappa o di altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei vapori è collegata con il tipo e le modalità di utilizzo (e frequenza) dei prodotti cosmetici impiegati. In ogni caso le modalità di lavorazione ed i relativi rischi vanno esplicitamente dichiarati sul documento di valutazione del rischio, sotto la completa responsabilità del gestore";
- all'articolo 8 comma 11 lettera s) la parola "attraverso" è sostituita con la parola "in";
- l'articolo 8 bis comma 2 viene riformulato nel modo seguente: "Le attività di parrucchiere possono esercitarsi anche su ammalati, a domicilio o presso luoghi di cura, purché non siano affetti da malattia infettiva in fase contagiosa e previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica medico di base per i malati a domicilio o del Direttore Sanitario per i ricoverati";
- all'articolo 8 bis comma 4 riga 3 l’acronimo "U.S.L" è sostituito con "A.S.L.";
- all'articolo 8 ter comma 1 lettera b) vengono modificate le parole: "da piastrella a piastrellata e da sporgere a sporgente";
- all'articolo 8 quater comma 1 riga 2 l’acronimo "U.S.L" è sostituito con "A.S.L.";
- all'articolo 9 comma 3 riga 2 dopo la parola "autorizzazione" viene aggiunto: "coloro che divengono titolari dell'azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative vigenti" e dopo la parola "minorenni", è aggiunto "o, in mancanza di questi, gli eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione dell'azienda";
- all'articolo 11 comma 4 dopo la parola "anno" è aggiunto: "i titolari di esercizi che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno precedente o che hanno apportato variazioni al numero degli addetti rispetto all'anno precedente sono tenuti ad inviare";
- all'articolo 11 comma 4 terza riga sono soppresse le parole "deve essere inviata";
- all’articolo 12 comma 2 seconda riga dopo la parola "pecuniarie", è aggiunto: "da Euro 50 a Euro 500" e sono soppresse le parole: "previste dagli articoli 106 e seguenti del Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali";
- all'articolo 5 il comma 15 così scritto:
"15. Le disposizioni relative alle distanze non si applicano inoltre, per una e una sola autorizzazione, in ambiti ZUT o ATS, come definiti dal vigente PRG, soggetti a programma di attuazione che verifichino almeno uno dei seguenti criteri:
- almeno 1.200 mq. di superficie di vendita complessiva organizzata in esercizi di superficie massima di 250 mq. e non più di due di 400 mq.;
- almeno 10 esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 250 mq. la cui superficie totale di vendita sia di almeno 600 mq.;
- almeno 25.000 mq. di SLP destinata ad uso residenziale;
- almeno 60.000 mq. di SLP complessiva.
I parametri sopra definiti devono essere verificati nella stessa UMI (unità minima di intervento) o nella stessa UMCP (unità minima di coordinamento progettuale) e che il procedimento deve essere perfezionato con deliberazione della Giunta Comunale che approva specifico protocollo d'intesa.
Tali autorizzazioni non possono essere trasferite.".
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di approvare il regolamento coordinato con le modifiche sopra indicate e riportate nell'allegato A (all. A - n. ) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, regolamento che pertanto nel suo nuovo testo definitivo è riportato nell'allegato B (all, B - n. ).


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA

ARTICOLO 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

2. É necessario il possesso dell'autorizzazione amministrativa per svolgere le attività predette sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell'impresa).

3.  L'autorizzazione é rilasciata per una o più delle seguenti tipologie:
a)  parrucchiere. L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività indifferentemente su uomo e donna, e riguarda il taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare teso al mantenimento e miglioramento dell'aspetto estetico della cute, ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetica;
b)  estetica. Tale autorizzazione consente l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte. Sono comunque soggette al presente regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 54/1992, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla Legge 1/1990, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative.

4.  L'autorizzazione é valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati.

ARTICOLO 2 - AUTORIZZAZIONE: LIMITI

1.   Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Nel caso di coesistenza di un'attività regolata dal presente regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse, gli ingressi degli esercizi devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.

2.   Le stesse attività possono essere autorizzate anche se svolte in locali di abitazione dell'esercente a condizione che il richiedente ottenga la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 8 del presente regolamento e consenta i controlli da parte degli Organi competenti. Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre e discoteche, sempreché sia stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.

3.   Le autorizzazioni rilasciate all'interno di istituti di ricovero, ospedali, convivenze, caserme e Enti non possono essere oggetto di subingresso e di trasferimento, mentre le autorizzazioni rilasciate all'interno di alberghi, centri commerciali e discoteche, possono essere oggetto di subingresso ma non di trasferimento.

4.   Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.

5.   Negli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.

6.   Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi alle seguenti condizioni:
a)   che siano presenti tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1, con esclusione di quello di cui alle lettere d) ed e);
b)   i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non eseguano le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
c)   che i locali e le attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi. La certificazione relativa deve essere allegata alla domanda di autorizzazione;
d)   che le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).

7.   I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l'autorizzazione ad effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:
-   oggetto e caratteristiche del corso;
-   data inizio e fine corso;
-   orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
-   nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.
Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

8.   Le attività di cui al presente regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa Comunale, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi a norma del successivo articolo 3 comma 1 con esclusione delle lettere d), e) e dei commi 2 e 3 con istanza da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della Qualifica Professionale.
In occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario, é sufficiente una comunicazione al Comune da parte degli interessati.
Il regime autorizzatorio non si applica in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle Associazioni del comparto.

9.   I Parrucchieri possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

10.   Le imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE: REQUISITI, PROCEDURE

1.   L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate all'articolo 1, o al trasferimento di esercizi preesistenti, o all'aggiunta o modifica di attività, é rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:
a)   requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio;
b)   dei requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (articolo 8 e seguenti);
c)   il requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:
     -   in caso di impresa individuale in capo al richiedente;
     -   in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);
     -   in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all'unico socio;
     -   in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;
    -   in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda. Il soggetto in possesso della qualifica professionale che assume la direzione dell'azienda deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia il direttore tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo;
d)   della distanza minima, come precisato al successivo articolo 5, dagli esercizi con medesima tipologia;
e)   superficie minima dei locali a norma del successivo articolo 7.

2.   Una persona fisica non puo' essere intestataria, quale titolare o Direttore d'Azienda, di più di una autorizzazione. In deroga, puo' tuttavia essere rilasciata ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

3.   In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997, il numero di autorizzazioni rilasciabili non puo' essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4.   Tutte le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa, alle condizioni di cui al precedente articolo 2, purché i locali siano distinti e separati.
In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione alle seguenti condizioni:
a)   in caso di subingresso vi é l'obbligo di trasferimento di sede di una delle due attività;
b)   che siano rispettati tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 5.

5.   Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più della attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione é sospesa per tali attività con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 10.

6.   In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di parrucchiere sia quella di estetista, la voltura della relativa autorizzazione è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali in capo al richiedente (in caso di ditta individuale) o al/ai direttore/i d'azienda (in caso di società). Qualora manchi la qualifica professionale per l'attività di parrucchiere è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell’autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività. Qualora manchi la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetica è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito e senza che sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione quest'ultima decade.

ARTICOLO 4 - COMMISSIONE COMUNALE

1.   La Commissione consultiva é composta da:
-   il Sindaco o suo delegato che la presiede;
-   tre rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria dei parrucchieri;
-   due rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria degli estetisti;
-   tre rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
-   il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente sul territorio o suo delegato;
-   il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani o suo delegato;
-   un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato.

2.   La funzione di Segretario della Commissione é svolta da un funzionario del Settore Amministrativo competente.

3.   La Commissione é nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni: i suoi membri possono essere rieletti.

4.   I rappresentanti delle categorie artigianali e dei sindacati sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

5.   I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

6.   La riunione della Commissione é valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7.   La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta: in caso di parità prevale il voto del presidente.

8.   La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a redazione del regolamento e sue modifiche e per ogni questione riguardante le problematiche relative all'applicazione del presente regolamento e della normativa di settore.

ARTICOLO 5 - DISTANZA TRA ESERCIZI

1.   La distanza minima da rispettare per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività appartenenti alla medesima tipologia viene determinata per ciascuna zona della Città tenendo conto dei dati relativi alla superficie abitata (v. allegato B), alla popolazione, al numero degli addetti in attività e al numero addetti ritenuti necessari.

2.   La popolazione di riferimento é quella residente in ciascuna Zona al 31 dicembre dell'anno precedente. Per la Zona 1A (Centro Storico), corrispondente alla parte di Circoscrizione 1 a nord di corso Vittorio Emanuele II, il dato della popolazione é aumentato del 50% poiché si considera anche quella gravitante sulla zona pur non essendo residente.

3.   Ai fini del calcolo delle distanze minime sono considerati addetti: il titolare; i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società avente i requisiti previsti dalla Legge 443/1985; il direttore tecnico in caso di società non aventi i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997; i dipendenti; i coadiuvanti.

4.   Il numero degli addetti in attività è accertato con una dichiarazione annuale di attività con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero degli addetti in relazione alla popolazione è di:
-   1 addetto ogni 900 persone per le attività di parrucchiere;
-   1 addetto ogni 3000 persone per l'attività di estetista (per la zona 1/A "Centro Storico" 1 addetto ogni 1800 persone).

5.   La distanza minima di cui al comma 1, corrispondente al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio, si determina dividendo la superficie abitata della zona (così come indicata nell'allegato B) per il numero degli esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione e alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero é dato dal rapporto fra il numero degli addetti necessari, di cui al comma precedente, e la media degli addetti per esercizio in attività. In concreto la distanza predetta é data dalla seguente formula:

 /

 

  superficie abitata della zona
-------------------------------------------------------------------------------------
numero abitanti della zona numero addetti in esercizio nella zona
---------------------------------- : --------------------------------------------- = distanza minima
numero abitanti per addetto numero esercizi in attività nella zona

6.   Il calcolo della distanza minima per ciascun tipo di esercizio e per ogni zona, é approvato annualmente con Determinazione Dirigenziale di norma entro il mese di giugno, sentita la Commissione Comunale ed é applicata nell'esame delle domande presentate entro il mese di maggio dell'anno successivo.

7.   La distanza minima, determinata a norma del presente articolo, é accertata in metri lineari seguendo il più breve percorso pedonale, misurato secondo quanto previsto dall'articolo 190 comma 2 del Codice della Strada, dalla metà dell’ingresso della sede richiesta a quella dell’ingresso dell'esercizio avente la medesima tipologia, anche se ubicato in altra zona; si considerano esercizi con medesima tipologia quelli autorizzati a svolgere in tutto o in parte le attività oggetto della richiesta.

8.   Gli esercizi di cui all'articolo 1 comma 3 lett. b) (attività di estetica) sono considerati aventi la medesima tipologia anche se autorizzati per una o più specializzazioni di estetica (esclusa quelle di manicure o pedicure abbinate a parrucchiere). Tali esercizi potranno ottenere l'estensione all'autorizzazione di "estetica", purché sussistano i requisiti indicati all'articolo 3 comma 1 lett. b) e c).

9.   I trasferimenti nella stessa zona sono concessi se la distanza tra la nuova sede e la vecchia sede è inferiore a 50 metri, qualora tra la vecchia sede e la nuova sede sia superiore a 50 metri, deve essere rispettata una distanza minima di 20 metri dall'esercizio più vicino con medesima tipologia.

10.   E' consentito, a chi è titolare di un'autorizzazione da almeno 3 anni nella stessa sede, il trasferimento in altra zona purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore a 20 metri.

11.   Puo' essere consentito il trasferimento in altra zona anche prima dei tre anni quando sia dovuto a cause di forza maggiore (es.: crolli, incendi, demolizioni, sfratti esecutivi non determinati da morosità) o legato ad altri gravi motivi non imputabili al soggetto autorizzato, purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore al 30% della distanza minima calcolata ai sensi del precedente comma 6.

12.   Le distanze stabilite dal presente articolo sono valutate con una tolleranza del 10% escluse quelle previste nei precedenti commi 9 e 10 del presente articolo.

13.   Debbono essere rispettate le distanze minime richieste per le nuove aperture in caso di richiesta di trasferimento di esercizi i quali risultino non aver mai iniziato l'attività a seguito di accertamento da parte della Polizia Municipale.

14.   Le disposizioni relative alle distanze non si applicano con riferimento all'esercizio delle attività di parrucchiere e di estetica all'interno di alberghi, discoteche, centri commerciali, istituti di ricovero, ospedali, caserme, case di cura, istituti di pena e convivenze alle attività di sauna e bagno turco accessorie ad attività di palestra.

15.   Le disposizioni relative alle distanze non si applicano inoltre, per una e una sola autorizzazione, in ambiti ZUT o ATS, come definiti dal vigente PRG, soggetti a programma di attuazione che verifichino almeno uno dei seguenti criteri:
-   almeno 1200 mq. di superficie di vendita complessiva organizzata in esercizi di superficie massima di 250 mq. e non più di due di 400 mq.;
-   meno 10 esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 250 mq. la cui superficie totale di vendita sia di almeno 600 mq.;
-   almeno 25.000 mq. di SLP destinata ad uso residenziale;
-   almeno 60.000 mq. di SLP complessiva.
I parametri sopra definiti devono essere verificati nella stessa UMI (unità minima di intervento) o nella stessa UMCP (unità minima di coordinamento progettuale) e che il procedimento deve essere perfezionato con deliberazione della Giunta Comunale che approva specifico protocollo d’intesa.
Tali autorizzazioni non possono essere trasferite.

ARTICOLO 6 - PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E COMUNICAZIONI

1.  I provvedimenti di diniego delle domande di autorizzazione devono essere motivati e sono comunicati per iscritto ai richiedenti.

2.  Nella comunicazione di accoglimento, da notificarsi agli interessati, vengono indicati gli incombenti necessari per la consegna dell'autorizzazione. L'esecuzione di tali incombenti, consistenti tra l'altro nel conseguimento dell'effettiva disponibilità dei locali, nel possesso del nullaosta igienico sanitario relativo ai medesimi e nell'inizio dell'attività, successivo al rilascio dell'autorizzazione, deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione di accoglimento, salvo proroga in caso di motivata necessità.

ARTICOLO 7 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 3 e 5, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):
a) parrucchieri: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
b) estetisti: mq. 14.
2. Per l'esercizio delle attività di estetista, é necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

ARTICOLO 8 - IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE

1.   I locali adibiti all'esercizio delle attività di parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a m 2,70;
b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione puo' essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, articolo 10);
c) nei locali deve comunque, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria.

2.   I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi in edifici storici soggetti a vincoli architettonici anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività. Qualora per gli esercizi già autorizzati, non muniti di proprio servizio igienico esclusivo, intervenga un cambiamento di titolarità, al subentrante potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione alla esplicita condizione che:
a) il servizio igienico non sia in uso comune con l'alloggio occupato per civile abitazione;
b) gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio medesimo siano posti in capo all'esercente l'attività di parrucchiere e affini, quale che sia la proprietà del locale destinato a servizio igienico, il numero degli utenti del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o di accordi esterni fra privati.
Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:
- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a m 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza.
Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetica e parrucchiere, di antilatrina ventilata con porta a chiusura automatica.

3.   Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3 maggio 1990 n. 46.
4. Nel caso di locali interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ex articolo 8 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
a)  separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità; che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
b)  presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
c)  rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
d)  impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5.   Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido ben connesso liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo.

6.   Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.
I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.
Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso il parrucchiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7.   Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.
Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303).

8.   Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.
In relazione alla particolare attività svolta puo' essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9.   Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.
Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10.   Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di parrucchiere devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.
Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

11.   Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:
a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio e asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati. I rasoi (lama normale e lunga) e gli altri ferri taglienti devono essere di tipo monouso; essi vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. Le forbici e gli strumenti metallici non taglienti devono essere disinfettati per mezzo di calore o raggi ultravioletti. La disinfezione mediante raggi ultravioletti avviene in appositi apparecchi: gli strumenti vi devono essere collocati aperti e in modo che la radiazione ultravioletta incida direttamente sulla superficie disinfettante; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121EC per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170EC per 2 ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;
h) è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l’avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 metri/secondo alla cappa e possibilmente con cappa chiusa; in caso di esercizi che non hanno dipendenti, l'obbligatorietà di disporre di una cappa o di altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei vapori è collegata con il tipo e le modalità di utilizzo (e frequenza) dei prodotti cosmetici impiegati. In ogni caso le modalità di lavorazione ed i relativi rischi vanno esplicitamente dichiarati sul documento di valutazione del rischio, sotto la completa responsabilità del gestore;
r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi.

12.   Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria.
Il personale di minore età o in condizioni di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17 ottobre 1967, n. 977.
I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nei commi precedenti, devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità secondo le disposizioni dei competenti organi sanitari.

13.   Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere o estetica debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 - secondo comma, punto B della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

14.   Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

15.   Ai titolari degli esercizi già esistenti ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della Legge Regionale n. 54/1992, è concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per adeguarsi alle disposizioni di cui sopra.

ARTICOLO 8 BIS - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI

1.   Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.

2.   Le attività di parrucchiere possono esercitarsi anche su ammalati, a domicilio o presso luoghi di cura, purché non siano affetti da malattia infettiva in fase contagiosa e previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica medico di base per i malati a domicilio o del Direttore Sanitario per i ricoverati.

3.   Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

4.   Le attività di parrucchiere possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

5.   Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 8 TER - REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA A DOMICILIO

1.   Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:
a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'articolo 8, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza;
b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo su parete piastrellata fino a m. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di m. 0,30.
I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'articolo 8 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 devono essere rispettate.

2.   Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

3.   Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 8 QUATER - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

1.   Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 9 - SUBINGRESSO

1.   Il subingresso nell'esercizio delle attività di parrucchiere e di estetica, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, é subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 3, comma 1. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, puo' iniziare l'attività non appena presentata la denuncia inizio attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui agli articolo 8 e seguenti del presente regolamento.
2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità' dell'esercizio. Qualora il subentrante non faccia richiesta di voltura entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività.
3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, coloro che divengono titolari dell'azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative vigenti, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, o, in mancanza di questi, gli eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione dell'azienda, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell'autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 10 - CHIUSURA PER FERIE - SOSPENSIONE E DECADENZA - CESSAZIONE

1.   Il Sindaco, puo' stabilire, con propria ordinanza, le modalità per la sospensione delle attività durante il periodo estivo.

2.   Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Sindaco nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; contestualmente alla comunicazione deve essere depositata l'autorizzazione; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

3.   Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

4.   L'autorizzazione puo' essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla Legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

5.   L'autorizzazione é altresì revocata qualora:
a)   l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Sindaco;
b)   l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
c)   l'esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza é limitata alla tipologia non esercitata.

6  . Nel caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI, DICHIARAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ

1.   Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

2.   L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.

3.   Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, puo' autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

4.   Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di esercizi che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno precedente o che hanno apportato variazioni al numero degli addetti rispetto all'anno precedente sono tenuti ad inviare agli uffici comunali competenti una dichiarazione, su apposito modulo, relativa all'esercizio, con indicazione del numero degli addetti in attività nell'esercizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 12 - VIGILANZA - SANZIONI

1.   Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

2.   L'inosservanza delle norme del presente regolamento é punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 50 a Euro 500 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3.   In caso di particolare gravita' o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, puo' essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni.

4.   Il Sindaco ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione.

5.   Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Sindaco dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

6.   Per l'attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

ARTICOLO 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1.   I soggetti che dimostrino, sulla base dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte, di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, attività di estetica riconducibili alla disciplina di detta Legge, ma non ritenute, sulla base della normativa precedente, soggette all'autorizzazione comunale prevista dalla Legge 14 gennaio 1963, n. 161, modificata ed integrata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, potranno ottenere l'autorizzazione, di cui all'articolo 1 comma 3 lettera b) del presente regolamento, qualora sussistano i requisiti previsti dal regolamento stesso, escluso quello delle distanze previsto dall'articolo 5.
Gli esercizi predetti possono continuare l'attività medesima a norma dell'articolo 11 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, per novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, decorsi i quali qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà entro 120 giorni dalla richiesta di autorizzazione, a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

2.   Le attività, in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le quali risultino utilizzare anche solo una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (solarium, bagno turco, sauna, centri di dimagrimento ecc.), sono assoggettate al presente regolamento, salvo per quanto riguarda il requisito delle distanze previsto dall'articolo 5, ed entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore il titolare o il Legale Rappresentante, in caso di società, è tenuto a richiedere al Sindaco un'autorizzazione provvisoria per l'esercizio dell'attività di estetica, che sarà rilasciata, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, con rilascio del relativo certificato da parte dell'A.S.L., entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda; tale autorizzazione decade se entro 12 mesi dal suo rilascio non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c) del presente regolamento. Le autorizzazioni provvisorie summenzionate, nell'arco dei suddetti mesi, non possono essere oggetto di subingresso e/o di trasferimento in altra zona.

3.   Sono escluse dall'applicazione del precedente punto 2, le attività che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultassero utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, i cui titolari siano in possesso di autorizzazione comunale per l'attività di estetica in sospensione per gli stessi locali.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua omologazione da parte della Giunta Regionale. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 settembre 1986 e successive modifiche e integrazioni.


ALLEGATO A

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetica:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per inoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centrimetri quadrati.
- Depilatori elettrici elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.


ALLEGATO B

Superficie abitata di ciascuna zona (in mq)

 

 

 

ZONE

 

SUPERFICIE

TOTALE

Superficie occupata: da spazi pubblici, gioco e sport e parchi pubblici urbani e comprensoriali; cimiteri; residenze rade frammiste a prati, orti, frutteti; impianti produttivi e delle attrezzature a tipologia industriale; terreni messi a coltura; lotti inedificati, incolti, boschi, cave, gerbidi.

 

Superficie abitata (base per il calcolo della distanza minima, vedi articolo 5).

 

A

B

A - B

1/A

1/B

2

3

4

5

6/A

6/B

7/A

7/B

8/A

8/B

9

10

3.809.000

3.197.000

7.327.000

8.623.000

9.183.000

15.583.000

7.019.000

18.187.000

6.452.000

16.130.000

2.627.000

13.970.000

6.568.000

11.491.000

257.000

129.000

1.664.000

2.373.000

3.628.000

7.669.000

3.934.000

12.898.000

2.194.000

9.676.000

463.000

7.636.000

1.379.000

8.133.000

3.552.000

3.068.000

5.663.000

6.250.000

5.555.000

7.914.000

3.085.000

5.289.000

4.258.000

6.454.000

2.164.000

6.334.000

5.189.000

3.358.000

Totale Città

130.166.000

62.033.000

68.133.000

N O T E

Le zone corrispondono alla Circoscrizioni, salvo le seguenti:

ZONA 1/A corrispondente alla parte della Circoscrizione 1 a Nord di Corso Vittorio Emanuele II

ZONA 1/B corrispondente alla parte della Circoscrizione 1 a Sud del Corso Vittorio Emanuele II

ZONA 6/A corrispondente alla parte della Circoscrizione 6 a Sud del torrente Stura

ZONA 6/B corrispondente alla parte della Circoscrizione 6 a Nord del torrente Stura

ZONA 7/A corrispondente alla parte della Circoscrizione 7 a Ovest del fiume Po

ZONA 7/B corrispondente alla parte della Circoscrizione 7 a Est del fiume Po

ZONA 8/A corrispondente alla parte della Circoscrizione 8 a Ovest del fiume Po