Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale
Settore Lavoro

n. ord. 50
2004 12376/023

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 31 MARZO 2005
(proposta dalla G.C. 14 dicembre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO.

Proposta dell'Assessore Dealessandri.

La Città di Torino, impegnata in un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, ha, come obiettivo prioritario delle politiche attive del lavoro, l'inserimento occupazionale delle persone svantaggiate e diversamente abili (di seguito chiamate "disabili" in coerenza con le normative vigenti) di cui al Regolamento CE 2204/2002.
Nel perseguimento di tale finalità, l'Amministrazione Comunale ha riconosciuto un importante ruolo di collaborazione alle Cooperative sociali, dando attuazione alla Legge 381/1991 ed alla L.R. 18/1994 attraverso:
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998 (mecc. 9805514/03) nella quale veniva approvato il Regolamento delle procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro (Regolamento n. 258/1998);
- la deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00114/023) nella quale venivano perfezionate le modalità di gestione del citato Regolamento n. 258/1998.
L’esperienza di questi anni ha dimostrato ampiamente come la scelta dell’Amministrazione Comunale di favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati del mercato del lavoro anche attraverso l’utilizzo della Cooperazione Sociale, abbia generato effetti positivi, in termini di convenienza per la Città, in considerazione dei minori costi sostenuti dalla collettività per servizi assistenziali, sanitari e di avviamento al lavoro ed analoghi effetti in termini di benefici molto rilevanti sia dal punto di vista della qualità della vita dei soggetti svantaggiati che delle loro famiglie.
L’introduzione nel complesso delle procedure comunali del Regolamento n. 258/1998 sul tema delle procedure contrattuali, ha segnato un punto di svolta a favore della possibilità di trattare con logiche di sistema il tema del rapporto fra forniture alla Civica Amministrazione e problema sociale delle fasce deboli del mercato del lavoro.
Le scelte allora fatte dalla Civica Amministrazione hanno da un lato fatto da apripista per numerose altre Pubbliche Amministrazioni e dall’altro preconizzato quelli che sono stati gli assi fondanti della Legge 68/1999.
Il Regolamento 258/1998 organizza il tema degli inserimenti lavorativi attraverso tre titoli:
- il Titolo I si riferisce ai contratti di fornitura per il servizio di inserimento lavorativo;
- il Titolo II si riferisce ai contratti di fornitura che siano al di sotto degli importi previsti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici ed alle convenzioni con le Cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 381/1991;
- il Titolo III si riferisce ai contratti di cui all’art. 5, comma 4 della Legge 381/1991.
Dal 1999 al 2003, attraverso questo strumento regolamentare, sono stati effettuati complessivamente n. 1916 inserimenti pari ad una media di circa 380 persone stabilmente occupate. I lavoratori, 56% maschi e 44% femmine, sono stati inseriti come soci o soci lavoratori nelle Cooperative sociali nell’85% dei casi, mentre gli inserimenti in qualità di dipendenti rappresentano solo il 15% del totale. La prevalenza dei contratti è sotto la forma del part-time, che consente l’impiego di soggetti non in grado di reggere l’orario lavorativo pieno. In molti casi l’orario part-time è stato progressivamente ampliato di pari passo con la capacità lavorativa del soggetto inserito.
Il 75% dei soggetti inseriti sono invalidi con una preponderante presenza di soggetti affetti da patologia psichica o psichiatrica (oltre il 60% del totale); una quota significativa è rappresentata da ex-tossicodipendenti. Sono presenti in misura minore altre categorie di soggetti svantaggiati. Non si sono effettuati rilievi circa la presenza dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro che pure sono stati assunti in questi anni.
Gli inserimenti effettuati sono avvenuti in massima parte nel rispetto del Titolo II (Convenzioni con Cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 c. 1 della Legge 381/1991) del Regolamento stesso, mentre è stato meno rilevante l’utilizzo del Titolo I (Contratti per il servizio di inserimento lavorativo) e irrilevante l’utilizzo del Titolo III (Contratti di cui all’art. 5 c. 4 della Legge 381/1991).
Gli oggetti più frequenti degli appalti hanno riguardato il servizio di pulizia dei locali comunali, la manutenzione di aree verdi, la piccola manutenzione di fabbricati e impianti sportivi. Altri appalti sono stati destinati alle potature o ai servizi di lavaggio e stiratura della biancheria.
Il Regolamento 258/1998 ha trovato una più che positiva accoglienza da parte delle Circoscrizioni, infatti sono più frequenti gli appalti che riguardano i servizi presso le stesse rispetto a quelli di rango cittadino, benché questi ultimi siano di maggiore importo.
A distanza di alcuni anni dalla sua approvazione, si rende ora necessario apportare alcune modifiche al regolamento stesso per migliorarne l’impatto sulla struttura operativa della Città e per adattare i contenuti alle modificazioni legislative nel frattempo intervenute.
Le modificazioni più significative introdotte nel Regolamento (all. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) sono le seguenti:
- la definizione di un obiettivo di almeno il 3% dell'importo complessivo delle forniture di beni o servizi da destinare al tema;
- la definizione, a cura della Divisione Lavoro, sentite le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni, dell’elenco non esaustivo dei beni e servizi da destinare alle convenzioni con le Cooperative Sociali e le imprese per contratti di inserimento lavorativo, da proporre annualmente al CODIR, per l’inserimento nel PEG;
- l’estensione dei soggetti oggetto di attenzione, al di sopra delle quote obbligatorie di soggetti svantaggiati previste dalla Legge 381/1991 per le cooperative sociali, per l’inserimento lavorativo alle categorie previste dall’art. 2, lettera f) del Regolamento CE 2204/2002 del 5 dicembre 2002, su elenchi forniti dalla Divisione Lavoro;
- la tutela dei lavoratori attraverso l’applicazione delle condizioni previste dal CCNL di categoria delle Cooperative Sociali per i lavoratori oggetto di inserimento lavorativo;
- una flessibilizzazione dei criteri di valutazione e dei punteggi.
E’ intenzione della Giunta Comunale procedere alla successiva redazione di "Linee Guida" per la redazione dei capitolati e la valutazione dei progetti di inserimento sociale contenuti nelle offerte.
Ai sensi dell'articolo 43 lettera c) del Regolamento del Decentramento, sono stati richiesti in data 14 gennaio 2005 i pareri alle Circoscrizioni (all. 2-11 - nn.                                                                    ).
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole.
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole con l'auspicio che venga modificato l'articolo 5 (inserire nei Capitolati l'obbligo di inserire quote di disabili intellettivi), l'articolo 8 (premiare l'inserimento di soggetti con svantaggio intellettivo), l'articolo 10 (quota 20% per disabili intellettivi o fisici con ridotta autonomia) e l'articolo 16 (diminuire la quota di possibile sub-appalto).
La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole a condizione che venga modificato l'articolo 5 (inserire nei Capitolati l'obbligo di inserire quote di disabili intellettivi), l'articolo 8 (premiare l'inserimento di soggetti con svantaggio intellettivo), l'articolo 10 (quota 20% per disabili intellettivi o fisici con ridotta autonomia).
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole vincolato alla modifica dell'articolo 4 (inserire lettera "g" dell'articolo 2 del Regolamento CE 2204/2002), dell'articolo 5 (inserire nei Capitolati l'obbligo di inserire quote di disabili intellettivi), dell'articolo 8 (premiare l'inserimento di soggetti con svantaggio intellettivo) e dell'articolo 10 (quota 20% per disabili intellettivi o fisici con ridotta autonomia).
La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole con segnalazione di possibili modifiche: articolo 4 (mantenere i soggetti previsti dal precedente regolamento - togliere "anche" rispetto alla collaborazione con i CPI), articolo 8 (togliere "eventualmente" alla dichiarazione dei servizi sociali), articolo 10 (togliere "anche" alla lista di presentazione dei documenti - Riserva del 20% per gli inserimenti di disabili intellettivi o fisici con ridotta autonomia), articolo 12 (mantenere la richiesta di almeno 5 preventivi).
La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole a condizione che venga modificato l'articolo 5 (inserire nei Capitolati l'obbligo di inserire quote di disabili intellettivi), l'articolo 8 (premiare l'inserimento di soggetti con svantaggio intellettivo), l'articolo 10 (quota 20% per disabili intellettivi o fisici con ridotta autonomia).
La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole a condizione che vanga modificato l'articolo 10 (quota 20% per disabili intellettivi o fisici con ridotta autonomia).
La Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole.
La Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole a condizione che venga modificato l'articolo 10 (quota 20% per disabili intellettivi o fisici con ridotta autonomia).
La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole a condizione che venga modificato l'articolo 10 (quota 20% per disabili intellettivi o fisici con ridotta autonomia - costituzione di una Commissione Tecnica di Monitoraggio).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di sopprimere il Regolamento Municipale n. 258 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998 (mecc. 9805514/03);
2) di approvare il Regolamento allegato al presente provvedimento (all. 1 bis - n.             ), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa. Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto con comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
4) di demandare alla Giunta, su proposta del CODIR, sentita la Divisione Lavoro, con la collaborazione delle Divisioni, dei Servizi Centrali e delle Circoscrizioni, la definizione annuale, con proprio provvedimento, nell'ambito del P.E.G., dell'elenco dei beni e servizi da destinare alle convenzioni per contratti di inserimento lavorativo garantendo una misura minima del 30% di assegnazioni a valere sul Titolo II del regolamento;
5) di dare atto che nella stessa sede vengono identificate le convenzioni nelle quali, oltre all'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, si prevede anche lo svolgimento di lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e del D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia del 26 marzo 2001;
6) di dare atto che il Regolamento n. 258 resta applicato per i Contratti di Appalto e le Forniture già in essere alla data di approvazione della presente deliberazione fino al termine della loro validità;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E DISABILI

Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Nell'ambito di un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, la Città di Torino, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi, promuove l'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili, come definiti nel successivo articolo 4, comma 1, utilizzando i seguenti strumenti:
a) contratti per il servizio di inserimento lavorativo;
b) convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, Legge 381/1991;
c) contratti di cui all'articolo 5, comma 4, Legge 381/1991.
2. I capitolati di gara, ovvero le richieste di offerta saranno formulate tenendo conto delle linee guida predisposte dalla Giunta Comunale su proposta della Divisione Lavoro.

Articolo 2 - Stanziamenti di Bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Come previsto dalla normativa regionale (L.R. 18 articolo 13 comma 1), il Comune di Torino destina agli affidamenti di cui all’articolo 1 una percentuale di almeno il 3% dell’importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi. Analoghe condizioni potranno essere definite con il rinnovo dei contratti di servizio.
2. La Divisione Lavoro, sentite le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni, propone annualmente al CODIR, per l’inserimento nel PEG, l’elenco di beni e servizi da destinare alle convenzioni con Cooperative Sociali ed ai contratti per il servizio di inserimento lavorativo.
3. Il Direttore Generale, con il supporto della Divisione Lavoro, garantisce il raggiungimento della percentuale stabilita.
Nel corso dell’anno dovranno essere comunicati alla Divisione Lavoro i nuovi appalti di fornitura che le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni del Comune intendono attivare, intendendosi per tali sia i servizi esternalizzati per la prima volta, sia i servizi già esternalizzati ma non affidati secondo le procedure previste dal presente regolamento.

Articolo 3 - Trattamento del personale destinatario dell’inserimento lavorativo

1. Ai lavoratori disabili e svantaggiati, come definiti dall’articolo 4, comma 1, del presente Regolamento, inseriti in aziende che hanno in essere contratti di fornitura di beni o servizi con la Città di Torino, dovrà essere assicurato l’inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, essa può inquadrare le persone inserite come soci lavoratori purché lo statuto od il regolamento prevedano:
a) condizioni retributive e previdenziali non peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti (in ogni caso le condizioni normative, retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto nazionale delle cooperative sociali); i titolari di borse lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio, gli obiettori di coscienza, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all’ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio;
b) che il mancato pagamento di tasse di ammissione e la mancata sottoscrizione di quote sociali eccedenti il minimo previsto per le società cooperative non possano costituire causa di risoluzione del rapporto.
3. Nel caso l’impresa aggiudicataria subentri ad una impresa ove erano avviati inserimenti lavorativi di cui al presente regolamento, la nuova impresa si impegna ad assumere i lavoratori già inseriti con progetto sociale alle condizioni di miglior favore contrattuale.
4. L’impresa aggiudicataria, se cooperativa, si impegna a non applicare ai lavoratori impegnati nella esecuzione della prestazione il regime previdenziale di cui al D.P.R. 602/1970, integrato dal Decreto Legislativo 6 novembre 2003 n. 423 ed il salario medio convenzionale.

TITOLO I: CONTRATTI PER IL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Articolo 4 - Destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo

1. Sono destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo le persone di cui all’articolo 2, lettera k) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e più precisamente:
a) i soggetti di cui all’articolo 4 della Legge 381/1991;
b) i soggetti di cui all’articolo 2, lettera f) e g) del Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002.
2. L’individuazione dei soggetti da inserire avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Divisione Lavoro, di concerto con i Servizi Socio-Assistenziali cittadini, comprendente le varie tipologie di svantaggio e in collaborazione con i Centri per l’Impiego e le ASL cittadine.
3. La gestione degli elenchi avviene nel rispetto:
- dei principi di cui alla Legge 125/1991;
- di quanto disposto agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 3003 n. 196.

Articolo 5 - Contenuto del capitolato speciale di gara relativamente al progetto sociale

1. Il capitolato speciale di gara contiene, in ordine al progetto sociale, l'indicazione della percentuale di soggetti da inserire in misura non inferiore al 30% dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione della prestazione: tale percentuale è riferita all'appalto nel caso di fornitura di servizi, mentre è riferita all'azienda nel suo complesso per le forniture di beni. Il capitolato definisce altresì le specifiche tipologie di soggetti da inserire al fine di assicurare il rispetto dei criteri di cui all’articolo 10, comma 1.
2. Per quanto concerne le forniture di beni e servizi in precedenza affidate a cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, Legge 381/1991, la percentuale di soggetti svantaggiati da inserire non è inferiore al 30%. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad assumere le persone svantaggiate già utilizzate dalle cooperative sociali, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali di maggior favore.

Articolo 6 - Modalità di gara

1. I contratti per il servizio di inserimento lavorativo sono conclusi in esito a gara pubblica, in applicazione delle vigenti norme nazionali od europee a seconda dell'importo, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 8 del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, della Legge Regionale 1/2004.
2. Le imprese partecipanti alla gara devono attestare, sotto forma di dichiarazione successivamente verificabile, di essere in regola con la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999 e s.m.i.).

Articolo 7 - Contenuto delle offerte relativamente al progetto sociale ed alle potenzialità operative dell'impresa

1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le seguenti indicazioni:
a) numero, tipologia e residenza dei soggetti da inserire;
b) obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
c) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane e monte ore complessivo dei lavoratori inseriti;
d) mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore complessivo per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per l'esecuzione delle prestazioni);
e) metodologia applicata nelle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;
f) metodologia di accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro;
g) percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
h) referenti dell'inserimento lavorativo, con i relativi curricula;
i) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro.
2. Nel caso in cui non si effettuino nuovi inserimenti, ma si ampli l'orario di lavoro di persone già inserite, senza superare i limiti di orario previsti dal contratto nazionale di riferimento, l’offerta è corredata da una relazione illustrante lo stato di attuazione del progetto individuale relativamente alle persone interessate, con puntuale indicazione degli orari in atto e futuri.
3. Le offerte possono contenere, in ordine alle potenzialità operative dell'impresa, dichiarazioni di positiva collaborazione con enti pubblici.
4. L'offerta può essere presentata da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o da consorzi. In tal caso essa contiene specificazioni in ordine al progetto sociale ed alle potenzialità operative di ciascuna impresa.

Articolo 8 - Criteri di scelta del contraente

1. Il contratto è stipulato con l'impresa che abbia presentato l'offerta migliore sotto il profilo tecnico-economico, tenendo conto dei seguenti elementi, da indicare nel bando, nel rispetto dei limiti seguenti:
1) qualora non si richieda la presentazione di un progetto tecnico:
progetto sociale: da 30 a 50 punti;
potenzialità di integrazione sociale offerte dall'impresa: da 5 a 15 punti;
prezzo: da 40 a 60 punti;
2) qualora si richieda la presentazione di un progetto tecnico:
progetto tecnico: da 15 a 25 punti;
progetto sociale: da 25 a 40 punti;
potenzialità integrazione sociale offerte dall'impresa: da 5 a 15 punti;
prezzo: da 30 a 50 punti.
In ogni caso la sommatoria dei punteggi previsti dal bando deve essere pari a 100.
2. La valutazione del progetto sociale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:
a) incidenza occupazionale relativamente ai soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento: da 5 a 15 punti nell'ipotesi sub 1); da 6 a 13 punti nell'ipotesi sub 2);
b) progetto di inserimento lavorativo: da 5 a 15 punti nell'ipotesi sub 1); da 6 a 13 punti nell'ipotesi sub 2);
c) organizzazione del lavoro, orari e monte ore, e sistema di gestione delle risorse umane: da 5 a 15 punti nell'ipotesi sub 1); da 5 a 13 punti nell'ipotesi sub 2);
d) curricula dei responsabili degli inserimenti lavorativi: da 4 a 9 punti nell'ipotesi sub 1); da 4 a 10 punti nell'ipotesi sub 2).
3. La valutazione delle potenzialità integrazione sociale offerte dall'impresa è effettuata sulla base dei seguenti elementi:
a) precedenti esperienze nell'ambito degli inserimenti lavorativi, autocertificate per il Comune di Torino e corredati da dichiarazioni dei Servizi assistenziali e sanitari per gli altri Enti che abbiano in carico le persone interessate: da 5 a 13 punti;
b) occasioni di integrazione sociale offerte alle persone inserite: da 1 a 5 punti.
4. Della commissione di gara fa parte un esperto in inserimenti lavorativi designato all’interno dell’Amministrazione Comunale, dal Direttore della Divisione Lavoro.
5. Per quanto concerne il prezzo, il punteggio massimo è assegnato all'offerta con il prezzo più basso, la quale costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte secondo la seguente equazione: punteggio = (punteggio del prezzo)*A/B, dove A = offerta economicamente più vantaggiosa; B = offerta in esame.

Articolo 9 - Rinnovi e nuovi affidamenti

1. Il bando può prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 157/1995.
2. Qualora l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l'impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto per l'inserimento lavorativo è tenuta ad assumere le persone svantaggiate e appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere qualora più favorevoli.

Articolo 10 - Monitoraggio degli inserimenti

1. La Divisione Lavoro opera un costante monitoraggio delle persone inserite, contribuendo ad indicare nei capitolati, tra le categorie di cui all’articolo 4, quelle destinatarie di specifici interventi, al fine di:
a) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese un equilibrato inserimento delle diverse categorie di soggetti svantaggiati e disabili;
b) offrire adeguate risposte a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;
c) assicurare, in collaborazione con i servizi di provenienza del soggetto, la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le progettualità in atto dei soggetti da inserire;
d) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l’inserimento di portatori di handicap intellettivo o fisico con limitata autonomia o psichiatrico in misura non inferiore al 20% delle persone inserite.
2. I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni inviano alla Divisione Lavoro copia del progetto sociale presentato dall’aggiudicatario, del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso conseguenti, al fine di consentire l’effettuazione di azioni di monitoraggio, controllo e verifica.
3. Individuate le persone che saranno inserite, l'impresa aggiudicataria invia alla Divisione Lavoro, nel rispetto della normativa sulla privacy, i progetti individuali di inserimento lavorativo.
4. L'impresa invia alla Divisione Lavoro relazioni entro il 30 giugno di ciascun anno sugli inserimenti realizzati, siglate dai Servizi di cui al comma 2.
5. La Divisione Lavoro verifica l'adempimento degli obblighi relativi agli inserimenti lavorativi, anche attraverso colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate. L'impresa aggiudicataria fornisce alla Divisione Lavoro per iscritto le informazioni richieste a tale scopo.
6. La violazione dell'obbligo di inserire la prevista percentuale di soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro comporta la risoluzione del contratto.
7. L’impresa aggiudicataria deve fornire alla Divisione Lavoro i seguenti dati:
a) elenco di tutti i lavoratori (utilizzando le forme di crittografia previste dal Decreto Legislativo 196/2003 ed adottate dalla Città di Torino nel Documento Programmatico sulla Sicurezza) e relativo numero di matricola INPS;
b) copia del modello DM 10;
c) copia del modello CUD.
8. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto sociale comporta l'applicazione di una penale da determinarsi ad opera del Dirigente del settore interessato, di concerto con il Direttore della Divisione Lavoro, nella misura non inferiore al 2l (due per mille) e non superiore al 2% dell'importo del contratto. Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.
9. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999 e s.m.i.). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO II: CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LEGGE 381/1991

Articolo 11 - Individuazione di beni e servizi

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge Regionale n. 18/1994 la Divisione Lavoro riceve, istruisce e valuta proposte di cooperative sociali indicanti gli ambiti in cui stipulare le suddette convenzioni, verificandone la realizzabilità con i Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni interessate.
2. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.
3. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati:
a) alta incidenza di manodopera;
b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;
c) idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.
4. Forniture di beni e servizi precedentemente aggiudicate in applicazione della ordinaria disciplina sui contratti dell'Amministrazione possono essere affidate a cooperative sociali solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 381/1991 non comporti una diminuzione dei livelli occupazionali presso le imprese già aggiudicatarie.

Articolo 12 - Individuazione delle cooperative sociali da interpellare

1. I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni inviano la richiesta di offerta, ove possibile, ad almeno tre cooperative sociali in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Albo regionale, sezione provinciale di Torino, delle Cooperative Sociali;
b) esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
c) sede operativa in Torino o nei Comuni limitrofi specificamente indicati nella richiesta di offerta.
2. E' possibile interpellare un'unica cooperativa sociale qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il valore dei beni o dei servizi non superi Euro 25.000;
b) ricorrano particolari condizioni di unicità del prestatore di servizio.

Articolo 13 - Elementi della richiesta di offerta e condizioni di ammissione alla gara

1. La richiesta di offerta indica i tempi e le modalità di pagamento delle prestazioni eseguite dalla cooperativa sociale.
2. Il legale rappresentante della cooperativa sociale invitata attesta sotto la propria responsabilità l'assenza delle cause di esclusione e la presenza dei requisiti di ammissione a pubblici appalti indicati nella richiesta di offerta. La documentazione comprovante la sussistenza di tali condizioni è acquisita d’ufficio dalla Civica Amministrazione ed è preliminare alla stipulazione della convenzione.

Articolo 14 - Contenuto delle offerte relativamente al progetto sociale ed alle potenzialità operative della cooperativa

1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le indicazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 15 - Valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa

1. Per la valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa il Dirigente del Servizio Centrale, della Divisione o della Circoscrizione si avvale della consulenza di un esperto in inserimenti lavorativi designato, all’interno dell’Amministrazione Comunale, dal Direttore della Divisione Lavoro.

Articolo 16 - Subappalto

1. La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportino l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità, purché il valore di tali attività non superi il 10% dell'importo complessivo della convenzione.
2. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 17 - Norme applicabili

1. Per quanto concerne l'inquadramento delle persone inserite, i criteri di scelta del contraente, i rinnovi ed i nuovi affidamenti, il monitoraggio degli inserimenti, si applicano, rispettivamente, gli articoli 3, 8 (commi 1, 2, 3 e 5), 9 e 10 del presente regolamento.

TITOLO III: CONTRATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 4, LEGGE 381/1991

Articolo 18 - Bandi di gara e capitolati

1. Per le forniture di beni e servizi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore alle somme stabilite dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, il Comune di Torino, nel bando di gara e nei capitolati d'oneri, può introdurre tra le condizioni di esecuzione l'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate come individuate dall’articolo 4 del presente regolamento.
2. Il capitolato speciale di gara contiene l'indicazione della percentuale di soggetti da inserire in misura non inferiore al 20% dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione della prestazione. In caso di forniture di beni e servizi in precedenza affidate a cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, Legge 381/1991, si applica il disposto dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 19 - Progetto sociale e monitoraggio degli inserimenti

1. L'impresa aggiudicataria presenta un progetto sociale contenente le indicazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Un esperto in inserimenti lavorativi, designato all’interno dell’Amministrazione Comunale dal Direttore della Divisione Lavoro, valuta la congruità del progetto sociale rispetto alle indicazioni contenute nel capitolato speciale di gara, indicando all'impresa le integrazioni e le modifiche eventualmente necessarie.
3. Il mancato accoglimento di tali indicazioni entro il termine indicato è condizione ostativa alla stipulazione del contratto. In tal caso, si procede alla valutazione delle ulteriori offerte secondo l'ordine della graduatoria di gara.
4. Per quanto concerne il monitoraggio degli inserimenti, si applica l'articolo 10 del presente regolamento.

Articolo 20 - Esecuzione di lavori

1. Sulla base di un espresso richiamo contenuto nel capitolato speciale di gara, la disciplina di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento può applicarsi anche all'esecuzione di lavori di qualsiasi importo.