Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie
Direzione

n. ord. 43
2004 12264/012

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 MARZO 2005
(proposta dalla G.C. 14 dicembre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONVENZIONE MODIFICATIVA DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTA' E L'A.T.C. DI TORINO, PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Tricarico.

   In data 25 agosto 1999 si stipulò la convenzione tra la Città e l'ATC di Torino, per la gestione in concessione del patrimonio immobiliare comunale, precedentemente approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 dicembre 1998 (mecc. 9808901/12).

   I contenuti salienti della predetta convenzione possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
-   La Città affida in concessione all' A.T.C. la gestione del patrimonio immobiliare comunale di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) per la durata di dieci anni, fatta salva reciproca facoltà di recesso unilaterale con preavviso di 12 mesi; le condizioni, i canoni e quant'altro definito contrattualmente con gli utenti è determinato nel rispetto delle normative vigenti ed in analogia al patrimonio dell'A.T.C. medesima;
-   La concessione è gratuita; tutti i proventi derivanti dall'esercizio della concessione sono di spettanza dell' A.T.C., in quanto concessionaria, che si impegna a destinare la totalità dei proventi effettivamente incassati, al netto delle spese effettivamente pagate, al finanziamento di interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico alla vigente normativa e di manutenzione straordinaria del patrimonio concesso; di tali interventi l'A.T.C. deve fornire rendiconto annuale entro il mese di giugno dell'anno successivo;
-   Le spese devono essere rilevate in termini di cassa e sono determinate con imputazione proporzionale al numero dei vani del patrimonio comunale gestito rispetto al patrimonio complessivamente amministrato, per ciò che attiene le spese generali, di amministrazione e del personale addetto alla manutenzione ordinaria, e con imputazione diretta per ciò che riguarda le spese ripetibili, legali, fiscali, assicurative, di manutenzione ordinaria e straordinaria e ogni altra spesa attinente al solo patrimonio comunale;
-   La manutenzione straordinaria e gli eventuali interventi di adeguamento sono effettuati dall'A.T.C. nell'ambito di specifici programmi annuali o pluriennali predisposti di concerto con la Città, fissando i criteri di intervento e le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari sulla base delle effettive disponibilità contabilizzate nella gestione speciale ex art. 10 D.P.R. 1036/1972 e s.m.i., acquisita la necessaria autorizzazione regionale;
-   In caso di morosità l'A.T.C. procede nei confronti degli utenti in applicazione della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i.; la concessionaria prosegue nell'azione di recupero della morosità pregressa destinando i relativi proventi per le finalità sopra individuate;
-   La Città si riserva di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari alla tutela dei propri interessi patrimoniali; a tal fine l'A.T.C. garantisce l'accesso alla documentazione ed ai beni relativi.

   Ciò precisato, si rende oggi necessario apportare alcune modifiche alla convenzione di cui trattasi, per adeguarla ad un mutato contesto operativo.

   I mutamenti in tal senso intervenuti sono sostanzialmente riconducibili all'entità ed alla natura delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale di E.R.P.; infatti i suddetti interventi erano prima finanziati pressoché esclusivamente con i fondi della gestione speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1036/1972, (accantonamento di quota parte dei canoni di locazione, operato per legge dall'ente gestore), mentre oggi, accanto a tali risorse è stato attivato un massiccio afflusso di finanziamenti comunali.

   La Città sta infatti sviluppando un ampio programma di manutenzione straordinaria e di recupero del proprio patrimonio di edilizia pubblica, con l'obiettivo di riqualificarne a tutti i livelli, gli attuali standard abitativi. Il programma pluriennale in tal senso elaborato, prevede una spesa di oltre 50 milioni di Euro nel prossimo triennio, interamente a carico del bilancio comunale (mutui), che andrà ad incrementare i circa 30 milioni di Euro complessivamente previsti come contributi regionali e fondi della gestione speciale.

   Ciò precisato, si ritiene pertanto necessario apportare alcune modifiche alla vigente convenzione, al fine di normare diversamente le modalità di utilizzo dell'attivo di gestione, di prevedere la facoltà per il Comune di concordare in via preventiva con l'ente gestore, il massimale annuo di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria ed infine di introdurre ulteriori prescrizioni, in capo all'ente gestore, per regolamentare l'attuazione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria affidati allo stesso, indipendentemente dal tipo di finanziamento, (la vigente convenzione, regolamenta solo gli interventi finanziati con i fondi della gestione speciale).

   Nello specifico, le motivazioni di tali modifiche sono così riassumibili:
a)   L'introduzione di ulteriori prescrizioni in capo all'ente gestore, per regolamentare l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria e l'estensione di tali prescrizioni a tutti gli interventi manutentivi, indipendentemente dal tipo di finanziamento; le predette modifiche rispondono ad una duplice esigenza: è necessario innanzitutto regolamentare gli interventi manutentivi finanziati direttamente con risorse della Città, con mutui o con finanziamenti regionali, visto che tale casistica non è prevista dalla vigente convenzione, (sono contemplati unicamente gli interventi straordinari finanziati con disponibilità della gestione speciale); si ritiene inoltre opportuno ampliare le attuali prescrizioni in materia, prevedendo, nello specifico, l'impegno da parte dell'ente gestore incaricato, di predisporre e sottoporre alla Città un'analisi del fabbisogno manutentivo programmata nel triennio sulla base delle priorità ed aggiornata annualmente, nonché l'impegno di sottoporre con adeguato anticipo all'approvazione della Città le proposte e le scelte progettuali elaborate durante le fasi di redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi. Si danno infine indicazioni circa il collaudo delle opere: in tal senso per tutti gli interventi la Città si riserva la nomina del collaudatore finale o in corso d'opera.
b)   Le diverse modalità di utilizzo dell'attivo di gestione, (che la convenzione vigente prevede sia trattenuto dall'ATC per realizzare interventi di manutenzione straordinaria), consistono nel prevedere la facoltà, per il Comune, di introitare il suddetto avanzo di gestione, potendone in tal modo liberamente decidere l'utilizzo, sulla base delle esigenze di bilancio, ma con il vincolo comunque di investire in manutenzione straordinaria sul proprio patrimonio di E.R.P., risorse almeno pari a quelle introitate.
c)   La facoltà per il Comune di concordare in via preventiva con l'ente gestore il massimale annuo di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria, risponde all'esigenza di incentivare un'analitica e puntuale programmazione della manutenzione straordinaria. Si ritiene infatti che una parte del fabbisogno di manutenzione ordinaria consegua ad una inadeguata o intempestiva risposta ad esigenze manutentive di più ampia scala, configurandosi pertanto come misure "tampone" non risolutive della causa del problema.
Viste le ingenti risorse che la Città investe in manutenzione straordinaria, nel prossimo triennio, si ritiene opportuno che la Città stessa possa avvalersi della suddetta facoltà.

   Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'approvazione della schema di convenzione in allegato, a parziale modifica della convenzione tra la Città di Torino e l'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) della Provincia di Torino, per la gestione in concessione del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale, stipulata in data 25 agosto 1999.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, l'allegato schema di convenzione tra la Città e l'A.T.C. di Torino (all. 1 - n. ) a parziale modifica della convenzione per la gestione in concessione del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale, stipulata tra la Città e l'A.T.C. di Torino stesse, in data 25 agosto 1999;

2)   di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell'atto convenzionale qui approvato, autorizzando l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale, al pari giudicate opportune e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto;

3)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma , del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


CONVENZIONE MODIFICATIVA DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E L’AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO, PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE, STIPULATA IN DATA 25 AGOSTO 1999, REP. N° 1966 A.P.A.

L’anno duemilaquattro, il giorno ……….. del mese di …………. in Torino, in una sal del Palazzo Civico, sito in Piazza di Palazzo di Città n. 1, avanti a me Dottor ………………………………….., sono personalmente comparsi i Signori:

- ……………………………………, nato a …………….. il ………………………, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di …………………………………….. ed in rappresentanza del Comune di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, tale nominato dal Sindaco con provvedimento prot. n. …………….. in data ………………. a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 19 comma 2, del vigente Regolamento Contratti, approvato con deliberazione Consiglio Comunale 15 marzo 1999 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data ……………………………., n. ………….. (meccanografico n. …………………………………..), esecutiva dal ………………, che si allega al presente atto in copia autentica sotto la lettera "A";

- ………………………………, nato a ………………. il ………………, domiciliato per la carica in ……………………, …………………., il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di …………. e legale rappresentante dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (di seguito denominata A.T.C. o Agenzia o Concessionario), con sede in Torino, corso Dante n. 14, codice fiscale 00499000016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data …………………………. N. …………., che si allega al presente atto in copia autentica sotto la lettera "B".

Detti signori comparenti, della cui identità personale io, …………………….., sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO.

La Convenzione tra la Città di Torino e l’A.T.C., avente per oggetto la gestione in concessione del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale, stipulata in data 25 agosto 1999, con rogito Dott. Roberto Sbrana, Vice Segretario Generale della Città di Torino, Repertorio n. 1966 A.P.A., viene integrata e parzialmente rettificata con le pattuizioni seguenti, ferme restando tutte le altre parti della Convenzione sopra citata non espressamente modificate con il presente atto.

ART. 2 - CORRISPETTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA.

L’art. 3 "Corrispettivi" della Convenzione stipulata in data 25 agosto 1999, sopra menzionata, viene così modificato:
- il 2° comma viene soppresso;
- il 3° comma viene così integralmente riformulato:
"I proventi effettivamente incassati, derivanti dalla gestione ed al netto delle spese, potranno, in parte o nella loro totalità, su richiesta della Città, essere corrisposti a quest’ultima a fronte di specifici stanziamenti nel bilancio comunale, di entità non inferiore all’attivo di gestione introitato, finalizzati al finanziamento di interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico alla vigente normativa e di manutenzione straordinaria del patrimonio concesso e/o all'erogazione, su indicazioni del nucleo misto di valutazione Città/ATC, delle provvidenze per morosità incolpevole.";
- il 4° comma viene così integralmente riformulato:
"Le spese di cui al precedente comma sono quelle di amministrazione riconosciute al concessionario, fiscali, assicurative, di manutenzione ordinaria e per l'accantonamento al fondo per l'edilizia.
La Città si riserva la facoltà di concordare in via preventiva, ogni anno, con l’Agenzia il limite massimo di spesa, relativo agli interventi di manutenzione ordinaria.".

Il 1° comma dell’art. 4 "Manutenzione ordinaria" della Convenzione, sopra menzionata, viene così riformulato:
"Il concessionario si impegna ad effettuare, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, comma 4, la manutenzione ordinaria.".

ART. 3 - INTERVENTI STRAORDINARI FINANZIATI CON DISPONIBILITA’ DELLA GESTIONE SPECIALE, CON RISORSE COMUNALI, CON MUTUI O CON FINANZIAMENTI REGIONALI..

Il titolo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Interventi straordinari finanziati con disponibilità della gestione speciale, con risorse comunali, con mutui o con finanziamenti regionali.".

Il primo comma dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
"La Città si riserva la facoltà di incaricare l'Agenzia ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento degli edifici di cui trattasi alla normativa vigente; detti interventi saranno individuati e proposti alla Città dalla Agenzia stessa, nell'ambito di un'analisi del fabbisogno manutentivo programmata nel triennio ed aggiornata annualmente. Gli interventi stessi saranno finanziati con risorse comunali, con fondi regionali, con mutui o con le disponibilità della gestione speciale. L'Agenzia, ove accetti detto incarico, attuerà gli interventi nell'ambito di specifici programmi annuali o pluriennali, predisposti di concerto con il Comune; nel caso di programmi finanziati con disponibilità della gestione speciale, (ex art. 10 D.P.R. 30 Dicembre 1972, n. 1036 e s.m.i.), i criteri di intervento e le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari sono fissati sulla base delle effettive disponibilità contabilizzate nella gestione speciale stessa, acquisita la necessaria autorizzazione regionale.".

Per quanto riguarda i progetti finanziati con i fondi derivanti dalla Gestione Speciale ex art. 10 D.P.R. n. 1036/1972, dalla Legge n. 179/1992 e dai contributi vari Regionali, si richiama il Regolamento 4 aprile 1995, n. 2 per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato dalla Regione Piemonte e promulgato con D.P.G.R. n. 2/R del 14 aprile 2000 ed in particolare la disposizione che prevede il riconoscimento all'A.T.C., per la progettazione, appalto, direzione, sorveglianza, contabilità lavori, dell'aliquota variabile da un minimo del 13,00% ad un massimo del 1,9,00%, a seconda delle categorie di intervento e degli importi di realizzazione, comprensiva delle spese ed oneri per il collaudo, nonché dell'ulteriore rimborso spese pari all'aliquota compresa tra il minimo del 2,20% ed il massimo del 3,00% ai sensi dell'articolo 1 del predetto Regolamento.

I progetti e l'esecuzione dei lavori finanziati con i suddetti fondi, dovranno riportare il parere favorevole della Commissione Tecnica Consultiva ex art. 21 comma 2° Legge Regionale 26 aprile 1993, n. 11.

Per quanto riguarda i progetti finanziati con le disponibilità derivanti dai mezzi straordinari del bilancio comunale o tramite mutui ordinari, si riconosceranno all'A.T.C. le aliquote previste dall'art. 1 comma 1-b1) del D.P.G.R. 2/R del 14/4/2000.

Il 3° e 4° comma dell’art. 5 della Convenzione sopra menzionata, sono sostituiti dai seguenti:
"All’affidamento delle opere provvederà direttamente A.T.C. sotto l’osservanza delle norme vigenti in materia di opere pubbliche, richiamata in proposito la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tutti gli interventi da eseguirsi sul patrimonio comunale gestito, l’A.T.C. s’impegna a:
1) predisporre un'analisi del fabbisogno di manutenzione straordinaria, programmata nel triennio, in base alla scala di priorità ed aggiornata annualmente;
2) segnalare alla Città gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o adeguamento alla normativa vigente degli edifici di cui trattasi, ritenuti necessari; la Città si riserva di affidare la progettazione ed esecuzione di tali interventi all'ATC, verificandone la compatibilità, con le risorse finanziarie individuate;
3) sottoporre, durante le fasi di redazione dei progetti preliminari, definitivi/esecutivi degli interventi, con adeguato anticipo, al Settore Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica della Città, le proposte e le scelte progettuali effettuate, affinché queste ultime possano essere preventivamente verificate ed approvate dalla Città;
4) tenere la contabilità dei lavori eseguiti, verbali, stati di avanzamento lavori, certificati e collaudi o certificati di regolare esecuzione;
5) prevedere l’istituzione di un’apposita scheda tecnica (predisposta dall'A.T.C.) per ogni intervento di manutenzione straordinaria o di recupero, sulla quale vengano registrati tutti i dati tecnici relativi al progetto ed all'esecuzione dei lavori effettuati;
6) prevedere l'istituzione di un'apposita scheda tecnica, concordata con la Città, sulla quale vengano registrati tutti i dati tecnico-economici relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.
Il collaudo delle opere sarà eseguito a termini di legge. Per tutti gli interventi la Città si riserva la nomina del collaudatore finale od in corso di opera la cui relativa spesa dovrà essere prevista nel quadro economico dell’opera.
Per l’esecuzione ed il collaudo delle opere l’A.T.C. garantisce la piena osservanza della Legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche ed integrazioni.".

I programmi di intervento che prevedono l'adeguamento normativo o il recupero di complessi edilizi, concordati previamente con la Città, dovranno essere comunicati ai rispettivi Comitati Inquilini.

ART. 4 - PROPRIETA’.

L’art. 6 "Proprietà" della Convenzione stipulata in data 25 agosto 1999, sopra menzionata, viene così riformulato:
"Tutte le nuove opere realizzate sugli immobili oggetto della presente concessione utilizzando i fondi stanziati mediante il contributo di cui al comma 3 dell’art. 3 e le disponibilità contabilizzate nella gestione speciale, ai sensi dell’art.934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà della Città dal momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.".

ART. 5 - SPESE D’ATTO.

Tutte le spese d’atto, di registrazione e conseguenti alla convenzione sono a carico della Città di Torino la quale, come sopra rappresentata, chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 11 Tariffa - Parte Prima - allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

E richiesto, ricevo nella mia qualità di Pubblico Ufficiale autorizzato questo atto che leggo ai comparenti, i quali dichiarano, su mio interpello, esserne il tenore conforme alle loro volontà e con me, che omisi la lettura degli allegati per espressa dispensa dei comparenti medesimi, in segno di conferma lo sottoscrivono.

ART. 6 - COLLABORAZIONE IN CAMPO SOCIALE.

La Convenzione stipulata in data 25 agosto 1999, sopra menzionata, viene integrata con il seguente:
"Art. 5 Bis - Collaborazione in campo sociale.
La Città di Torino, assumendone i relativi oneri, potrà chiedere ad A.T.C. di collaborare ad iniziative a carattere cognitivo, sociale, formativo e culturale nell'ambito dell'edilizia sociale e dei processi di riqualificazione urbana.".

ART. 7 - COLLABORAZIONE NELLE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI DI E.R.P.

La Convenzione stipulata in data 25 agosto 1999, sopra menzionata, viene integrata con il seguente:
"Art. 7 Bis - Collaborazione nelle operazioni preliminari di vendita di immobili comunali di E.R.P.
La Città di Torino può avvalersi della collaborazione dell'A.T.C. per l'espletamento delle operazioni di natura tecnica preliminari alla vendita, ai sensi della Legge 560/1993 e successive modifiche ed integrazioni, di immobili del patrimonio comunale di E.R.P. amministrato dall'A.T.C. stessa (quali, ad esempio: verifiche ed aggiornamenti catastali, frazionamenti, stesura di regolamenti condominiali, ecc.), con riconoscimento all'Agenzia del relativo corrispettivo.".

ART. 8 - COLLABORAZIONE NELL'EVASIONE DELLE PRATICHE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 13/1989.

La Convenzione stipulata in data 25 agosto 1999, sopra menzionata, viene integrata con il seguente:
"Art. 7 Ter - Collaborazione nell'evasione delle pratiche per l'erogazione dei contributi di cui alla Legge 13/1989.
La Città di Torino può avvalersi, con riconoscimento del relativo corrispettivo, della collaborazione dell'A.T.C. nell'evasione delle domande presentate da cittadini invalidi per l'accesso al finanziamento regionale finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche in stabili privati, di cui alla Legge 13/1989 ed alla vigente normativa in materia.".