Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende
Sanitarie
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
7 dicembre 2004
OGGETTO: AFFIDAMENTI FAMILIARI. PROMOZIONE SOSTEGNO E GESTIONE -
RECEPIMENTO, SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI LINEE GUIDA DELLA REGIONE PIEMONTE
IN MATERIA DI AFFIDAMENTI E ADOZIONI DIFFICILI.
Proposta dell'Assessore
Lepri.
Con deliberazione Consiglio Comunale del
14 Settembre 1976 Doc. n. 1398 la Città, anticipando le disposizioni di
cui alla legge nazionale 184 del 1983, istituiva, tra l’altro, il Servizio
di affidamento familiare presso volontari con il duplice obiettivo di favorire
la deistituzionalizzazione dei minori ed evitare l'inserimento degli stessi
presso strutture residenziali.
L'affidamento è un intervento sociale
di volontariato attraverso il quale un minore, che per difficoltà
temporanee della propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, viene
accolto da un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue
necessità di educazione, accudimento e tutela. Attraverso questo
intervento il minore incontra una nuova famiglia che lo accoglie presso di
sé e si impegna a dare risposte significative ai suoi bisogni evolutivi.
Sulla base dell'esperienza maturata, nel corso degli anni successivi
all'emanazione del provvedimento sopra richiamato, dai servizi sociali ed anche
con il fattivo contributo delle famiglie affidatarie e delle loro associazioni,
tale intervento si è progressivamente articolato e diversificato. In
coerenza con le linee e gli indirizzi della deliberazione già citata sono
stati assunti ulteriori e più specifici provvedimenti quali
l'affidamento diurno, l'affidamento a parenti, l'affidamento familiare a
comunità familiari, l'affidamento familiare di minori di età 0/18
mesi attraverso il "progetto neonati", l'affidamento di minori "a rischio
giuridico", la prosecuzione degli affidamenti in favore di giovani
ultradiciottenni che non hanno ancora
raggiunto l'autonomia e il
"Progetto Autonomia" per giovani in affidamento familiare, il sostegno anche
economico alle adozioni di minori invalidi con assegno di accompagnamento, gli
interventi di sostegno economico per bisogni specifici.
Con recenti
provvedimenti sono stati disposti ulteriori interventi finalizzati sia alla
sensibilizzazione, per potenziare gli affidamenti familiari sviluppando una
cultura informativa per la cittadinanza, che di riordino dell'organizzazione e
delle procedure per il sostegno e la gestione degli affidamenti.
In
specifico:
- Determinazione n. 25/00 del 20 luglio 2000, adottata dal Direttore Generale,
che prevede l'attuazione di un progetto di implementazione dell'affidamento
familiare attraverso l'individuazione, per ogni circoscrizione, di un assistente
sociale referente avente la funzione di organizzare le attività di
sensibilizzazione, accoglienza, valutazione e sostegno alle famiglie affidatarie
assicurando nel contempo il collegamento tra le Circoscrizioni e la Divisione
competente;
- - Campagna affidamenti del dicembre 2000 avente l'obiettivo di
sensibilizzare ed informare la cittadinanza sull'affidamento al fine di reperire
nuove risorse;
- - Apertura della "Casa dell'affidamento", ora sita in via S. Domenico 28,
quale principale riferimento cittadino per l'accoglienza e l'accompagnamento
delle famiglie che si avvicinano per la prima volta all'affidamento e strumento
fondamentale per attività di sensibilizzazione permanente. Tale servizio
deve inoltre caratterizzarsi come polo di ricerca, centro di documentazione ed
informazione generale e coordinamento di tutte le attività relative alla
materia;
- - "Rilancio" dell'affidamento familiare di bambini molto piccoli (di
età 0-24 mesi) a brevissimo termine attraverso il "progetto neonati" che
ha previsto la stipula di un'apposita convenzione con le
AA.SS.LL. cittadine per la definizione delle modalità di
intervento integrato relativamente alle procedure, le funzioni ed i compiti
legati al progetto. Il progetto, attivo da tre anni (Deliberazione G.C. del
13/12/2001 mecc. n. 01 03392/19), prevede inoltre, a supporto delle famiglie
naturali ed affidatarie, attività di accompagnamento ed osservazione
effettuate da un'equipe di educatori della Città.
Con
legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Diritto del minore alla propria famiglia", di
modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori", viene ribadito il diritto del minore di crescere e
di essere educato nell'ambito della propria famiglia. La legge afferma
altresì che il minore ha diritto a vivere,
crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia attraverso l'affidamento
o, ove ciò non sia possibile, in comunità, qualora risulti
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi
di sostegno e aiuto alla sua famiglia.
La legge non chiarisce il significato
di tale "non possibilità" e cioè se debba intendersi come mancanza
di famiglie affidatarie disponibili o anche come non opportunità, per
esempio a causa del rifiuto del minore adolescente oppure perché lo
stesso non è pronto a "confrontarsi e vivere" con figure genitoriali
diverse dalle proprie. In effetti, la complessità dei bisogni e dei
problemi/condizioni dei minori che devono essere accolti in ambiti diversi dalla
propria famiglia d'origine rendono necessaria la presenza di una rete articolata
di interventi e servizi che comprende anche, in modo non residuale, le
comunità.
Fermo restando quanto sopra espresso, l'affidamento risulta
comunque prioritario per la Città e in specifico per i bambini della
fascia d'età 0/10 anni. Pertanto, al progetto neonati, attraverso il
quale si è realizzata, di fatto, la non istituzionalizzazione di bambini
seguiti dai Servizi della Città, dovranno far seguito iniziative mirate
al superamento degli inserimenti in comunità dei bambini fino ai 5 anni
e, progressivamente, fino ai 10.
Nell'ambito dei principi delle leggi sopra
richiamate e al fine di favorire la diffusione sul territorio regionale
dell'istituto dell'affidamento, la Regione Piemonte, attraverso la DGR n.
79-11035 del 17 novembre 2003, ha predisposto le linee di indirizzo per la
regolamentazione e la promozione degli affidamenti familiari prevedendone il
recepimento da parte degli Enti locali singoli ed associati gestori delle
funzioni socio assistenziali operanti sul territorio regionale. L'intento
è quello di determinare una omogenea regolamentazione degli interventi di
affidamento familiare e delle adozioni difficili.
Preso atto che la maggior
parte delle indicazioni delle linee guida regionali di cui alla citata D.G.R.
del 17/11/2003 sono già contenute nei provvedimenti adottati dalla
Città in materia, occorre ora, nell'ambito del recepimento dello stesso,
procedere ad ulteriori specificazioni operando nel contempo un riordino ed
integrazioni delle disposizioni finora emanate a partire dalla citata
deliberazione del Consiglio Comunale istitutiva dell'affidamento.
Il
riordino, il recepimento e la specificazione delle linee guida della Regione,
sono contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
In particolare per quanto riguarda i
contributi per rimborso spese per gli affidamenti residenziali e le adozioni
difficili, fermo restando le attuali modalità e procedure di erogazione
degli stessi:
1.Il contributo base mensile alle famiglie per l'affidamento
residenziale a terzi viene elevato a euro 413,00;
2. Viene riconosciuto un
contributo pari ad €. 826,00 mensili per l'affidamento di minori non
deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici
riconosciuti invalidi dalle apposite commissioni sanitarie previste dalla legge
30 marzo 1971 n. 118 ed aventi diritto all'assegno di accompagnamento, ferma
restando l'opportunità dell'assegnazione agli affidatari degli assegni
previsti dalle vigenti leggi;
3. Per i minori in affidamento a rischio
giuridico si conferma l'erogazione del contributo che viene riconosciuto nella
stessa misura prevista per l'affidamento residenziale a terzi;
4. In
applicazione dell'art. 6, comma 8, della legge 149/2001 viene erogata la quota
base (1° quota) prevista per l’affidamento familiare a terzi alle
famiglie residenti a Torino che adottano successivamente al presente
provvedimento un minore di età superiore a dodici anni (comprese le
adozioni internazionali) o con disabilità accertata ai sensi
dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o certificata dalle
commissioni UVM/H fino all'età di diciotto anni degli
adottati.
Per i minori di cui sopra adottati successivamente al presente
provvedimento, già in affidamento a cura della Città presso la
stessa famiglia, si riconoscono, fino al compimento del diciottesimo anno di
età, i contributi precedentemente erogati.
5. Si conferma e si integra
l'erogazione di contributi straordinari per esigenze specifiche del minore in
affidamento residenziale previsti nella deliberazione del C.C. n. 91-10443/19
dell'11/11/91.
Per quanto riguarda, poi, le tipologie di affidamento, vengono
previste oltre a quelle già consolidate, tre nuove modalità di
accoglienza: pronto intervento, mamma con bambino, reti di famiglie.
Sono
inoltre indicati compiti e competenze delle famiglie affidatarie, in particolare
nei rapporti con i servizi sanitari, scolastici e le AA.GG. minorili. Per quanto
riguarda infine i Servizi Sociali, sono forniti indirizzi di organizzazione per
l'esercizio delle diverse funzioni nell'ambito degli affidi, nonché
criteri per la titolarità della presa in carico.
Si fa presente che
la Regione, al fine di contribuire alla maggiore spesa dovuta dal recepimento
delle linee guida secondo quanto sopra specificato, ha previsto l'assegnazione
di un contributo una tantum agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali
che per il Comune è pari ad Euro 252.759,59, e si prende atto
dell'impegno assunto, nel citato provvedimento, di reperire ulteriori risorse
per gli anni successivi.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) di approvare quanto espresso in narrativa,
nonché l'allegato A, (all. 1 - n. ) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento che riordina, coordinando e integrando,
tutti i provvedimenti finora emanati dalla Città in materia di
affidamenti, nonché recepisce e specifica ulteriormente le linee guida
regionali sull'affidamento familiare e le adozioni difficili. Quanto previsto
nella presente deliberazione troverà applicazione dal mese successivo a
quello di approvazione;
2) di prendere atto dell'assegnazione del contributo
una tantum da parte della Regione, pari ad Euro 252.759,59, che sarà
utilizzato secondo modalità e procedure in atto per l’erogazione
dei rimborsi spese , nonché dell'impegno assunto nel citato
provvedimento regionale n. 79-11035 di reperire ulteriori risorse per gli anni
successivi;
- di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto
palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n.
267.
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