Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
2004 11052/019
Settore Minori
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 dicembre 2004


OGGETTO: AFFIDAMENTI FAMILIARI. PROMOZIONE SOSTEGNO E GESTIONE - RECEPIMENTO, SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI LINEE GUIDA DELLA REGIONE PIEMONTE IN MATERIA DI AFFIDAMENTI E ADOZIONI DIFFICILI.

Proposta dell'Assessore Lepri.

Con deliberazione Consiglio Comunale del 14 Settembre 1976 Doc. n. 1398 la Città, anticipando le disposizioni di cui alla legge nazionale 184 del 1983, istituiva, tra l’altro, il Servizio di affidamento familiare presso volontari con il duplice obiettivo di favorire la deistituzionalizzazione dei minori ed evitare l'inserimento degli stessi presso strutture residenziali.
L'affidamento è un intervento sociale di volontariato attraverso il quale un minore, che per difficoltà temporanee della propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, viene accolto da un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue necessità di educazione, accudimento e tutela. Attraverso questo intervento il minore incontra una nuova famiglia che lo accoglie presso di sé e si impegna a dare risposte significative ai suoi bisogni evolutivi.
Sulla base dell'esperienza maturata, nel corso degli anni successivi all'emanazione del provvedimento sopra richiamato, dai servizi sociali ed anche con il fattivo contributo delle famiglie affidatarie e delle loro associazioni, tale intervento si è progressivamente articolato e diversificato. In coerenza con le linee e gli indirizzi della deliberazione già citata sono stati assunti ulteriori e più specifici provvedimenti quali l'affidamento diurno, l'affidamento a parenti, l'affidamento familiare a comunità familiari, l'affidamento familiare di minori di età 0/18 mesi attraverso il "progetto neonati", l'affidamento di minori "a rischio giuridico", la prosecuzione degli affidamenti in favore di giovani ultradiciottenni che non hanno ancora raggiunto l'autonomia e il "Progetto Autonomia" per giovani in affidamento familiare, il sostegno anche economico alle adozioni di minori invalidi con assegno di accompagnamento, gli interventi di sostegno economico per bisogni specifici.

Con recenti provvedimenti sono stati disposti ulteriori interventi finalizzati sia alla sensibilizzazione, per potenziare gli affidamenti familiari sviluppando una cultura informativa per la cittadinanza, che di riordino dell'organizzazione e delle procedure per il sostegno e la gestione degli affidamenti.
In specifico:
Con legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Diritto del minore alla propria famiglia", di modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", viene ribadito il diritto del minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. La legge afferma altresì che il minore ha diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia attraverso l'affidamento o, ove ciò non sia possibile, in comunità, qualora risulti temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto alla sua famiglia.
La legge non chiarisce il significato di tale "non possibilità" e cioè se debba intendersi come mancanza di famiglie affidatarie disponibili o anche come non opportunità, per esempio a causa del rifiuto del minore adolescente oppure perché lo stesso non è pronto a "confrontarsi e vivere" con figure genitoriali diverse dalle proprie. In effetti, la complessità dei bisogni e dei problemi/condizioni dei minori che devono essere accolti in ambiti diversi dalla propria famiglia d'origine rendono necessaria la presenza di una rete articolata di interventi e servizi che comprende anche, in modo non residuale, le comunità.
Fermo restando quanto sopra espresso, l'affidamento risulta comunque prioritario per la Città e in specifico per i bambini della fascia d'età 0/10 anni. Pertanto, al progetto neonati, attraverso il quale si è realizzata, di fatto, la non istituzionalizzazione di bambini seguiti dai Servizi della Città, dovranno far seguito iniziative mirate al superamento degli inserimenti in comunità dei bambini fino ai 5 anni e, progressivamente, fino ai 10.
Nell'ambito dei principi delle leggi sopra richiamate e al fine di favorire la diffusione sul territorio regionale dell'istituto dell'affidamento, la Regione Piemonte, attraverso la DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003, ha predisposto le linee di indirizzo per la regolamentazione e la promozione degli affidamenti familiari prevedendone il recepimento da parte degli Enti locali singoli ed associati gestori delle funzioni socio assistenziali operanti sul territorio regionale. L'intento è quello di determinare una omogenea regolamentazione degli interventi di affidamento familiare e delle adozioni difficili.
Preso atto che la maggior parte delle indicazioni delle linee guida regionali di cui alla citata D.G.R. del 17/11/2003 sono già contenute nei provvedimenti adottati dalla Città in materia, occorre ora, nell'ambito del recepimento dello stesso, procedere ad ulteriori specificazioni operando nel contempo un riordino ed integrazioni delle disposizioni finora emanate a partire dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale istitutiva dell'affidamento.
Il riordino, il recepimento e la specificazione delle linee guida della Regione, sono contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In particolare per quanto riguarda i contributi per rimborso spese per gli affidamenti residenziali e le adozioni difficili, fermo restando le attuali modalità e procedure di erogazione degli stessi:
1.Il contributo base mensile alle famiglie per l'affidamento residenziale a terzi viene elevato a euro 413,00;
2. Viene riconosciuto un contributo pari ad €. 826,00 mensili per l'affidamento di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici riconosciuti invalidi dalle apposite commissioni sanitarie previste dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 ed aventi diritto all'assegno di accompagnamento, ferma restando l'opportunità dell'assegnazione agli affidatari degli assegni previsti dalle vigenti leggi;
3. Per i minori in affidamento a rischio giuridico si conferma l'erogazione del contributo che viene riconosciuto nella stessa misura prevista per l'affidamento residenziale a terzi;
4. In applicazione dell'art. 6, comma 8, della legge 149/2001 viene erogata la quota base (1° quota) prevista per l’affidamento familiare a terzi alle famiglie residenti a Torino che adottano successivamente al presente provvedimento un minore di età superiore a dodici anni (comprese le adozioni internazionali) o con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o certificata dalle commissioni UVM/H fino all'età di diciotto anni degli adottati.

Per i minori di cui sopra adottati successivamente al presente provvedimento, già in affidamento a cura della Città presso la stessa famiglia, si riconoscono, fino al compimento del diciottesimo anno di età, i contributi precedentemente erogati.
5. Si conferma e si integra l'erogazione di contributi straordinari per esigenze specifiche del minore in affidamento residenziale previsti nella deliberazione del C.C. n. 91-10443/19 dell'11/11/91.
Per quanto riguarda, poi, le tipologie di affidamento, vengono previste oltre a quelle già consolidate, tre nuove modalità di accoglienza: pronto intervento, mamma con bambino, reti di famiglie.
Sono inoltre indicati compiti e competenze delle famiglie affidatarie, in particolare nei rapporti con i servizi sanitari, scolastici e le AA.GG. minorili. Per quanto riguarda infine i Servizi Sociali, sono forniti indirizzi di organizzazione per l'esercizio delle diverse funzioni nell'ambito degli affidi, nonché criteri per la titolarità della presa in carico.
Si fa presente che la Regione, al fine di contribuire alla maggiore spesa dovuta dal recepimento delle linee guida secondo quanto sopra specificato, ha previsto l'assegnazione di un contributo una tantum agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali che per il Comune è pari ad Euro 252.759,59, e si prende atto dell'impegno assunto, nel citato provvedimento, di reperire ulteriori risorse per gli anni successivi.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di approvare quanto espresso in narrativa, nonché l'allegato A, (all. 1 - n. ) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che riordina, coordinando e integrando, tutti i provvedimenti finora emanati dalla Città in materia di affidamenti, nonché recepisce e specifica ulteriormente le linee guida regionali sull'affidamento familiare e le adozioni difficili. Quanto previsto nella presente deliberazione troverà applicazione dal mese successivo a quello di approvazione;
2) di prendere atto dell'assegnazione del contributo una tantum da parte della Regione, pari ad Euro 252.759,59, che sarà utilizzato secondo modalità e procedure in atto per l’erogazione dei rimborsi spese , nonché dell'impegno assunto nel citato provvedimento regionale n. 79-11035 di reperire ulteriori risorse per gli anni successivi;
  1. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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