Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 70
2004 10900/009
OGGETTO: VARIANTE N. 110 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DELLE N.U.E.A. RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ PER LO SPETTACOLO - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda immobili del territorio
cittadino nei quali sono in atto attività per lo spettacolo
come cinema, teatri ecc, o immobili dismessi che hanno avuto come
ultima destinazione duso le stesse attività.
Nel corso degli ultimi venti anni si è registrata una crisi
delle tradizionali sale adibite ad attività per lo spettacolo
e cinematografiche, in particolare a seguito sia di mutamenti
nei comportamenti degli utenti, in particolare nelle grandi città,
sia del cambiamento nei modelli gestionali di tali strutture,
crisi aggravata, nel caso torinese, da note vicende (Cine Statuto)
che hanno imposto anche ladeguamento radicale degli impianti
esistenti.
Già negli anni della formazione del Piano erano evidenti
i segni di questa crisi con la tendenza a chiudere numerose sale
per sostituirle con altre attività più remunerative.
Per fermare questa tendenza il Piano ha ritenuto di assegnare
a questi edifici una specifica destinazione duso (attrezzature
per lo spettacolo: teatri, cinema, ecc
, art. 3 p. 11 e 19
bis NUEA), che non ammette altri tipi di attività, nei
casi in cui gli edifici stessi corrispondevano ad unità
immobiliari autonome.
Negli altri casi, dove le sale cinematografiche occupavano solo
una parte di edifici con altre destinazioni duso (residenza,
commercio e servizi in genere), il piano ha ricompreso le sale
per spettacoli in aree normative che consentono usi diversi: in
prevalenza residenziale, ma anche terziario, commercio, ecc..
Negli anni successivi allapprovazione del PRG (1995) i processi
di trasformazione prima richiamati non sono cessati, portando
a rilevanti innovazioni nelle tipologie delle sale per spettacoli,
alle quali si è data una regolamentazione con gli adeguamenti
normativi del D.P.C.M. 29 settembre 1998, n. 391 che ha introdotto
le nuove tipologie insediative delle cosiddette "multisale"
e dei "multiplex".
Le multisale cinematografiche, sono costituite dall'insieme di
due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni
multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale
e tra loro comunicanti.
I complessi multiplex, invece sono quelle strutture che ricomprendono
più sale cinematografiche collegate tra loro secondo lo
schema di complessi multisale di notevolissime dimensioni a valenza
sia urbana che extraurbana.
Con la variante n. 8 al Piano Regolatore Generale (deliberazione
di approvazione Consiglio Comunale dell'11 ottobre 1999 mecc.
1999 07238/09) sono state introdotte modifiche alle Norme Urbanistico
edilizie di Attuazione in recepimento delle disposizioni del D.P.C.M.
29 settembre 1998, n. 391 che disciplinava a livello nazionale
la diffusione di questo tipo di organizzazione, soprattutto in
riferimento alla tipologia multiplex, sconosciuto in allora alle
nostre esperienze locali.
Da allora nel territorio cittadino si sono attuate varie trasformazioni
delle tradizionali sale cinematografiche, che hanno via via adeguato
gli spazi, rapportandoli alle nuove esigenze; parallelamente sono
state realizzate anche strutture multiplex ex-novo di notevoli
dimensioni, a loro volta inserite in complessi polifunzionali.
Le strutture multiplex con servizi diversificati hanno altresì
assunto nuove denominazioni come i Cityplex e/o Palazzi del Cinema
con oltre otto schermi, ubicati generalmente nelle zone consolidate
urbane e per la maggior parte localizzate nelle zone centrali
e semicentrali, derivanti da ristrutturazioni di locali di ampie
dimensioni; i Megaplex, strutture multiplex con oltre 16 schermi;
le Imax, sale cinematografiche concepite per proiezioni speciali
in tre dimensioni, grazie a una tecnologia che si serve di tre
proiettori contemporaneamente ecc.
Tali strutture rappresentano, per la gamma di funzioni offerte,
una notevole attrattività anche perché, oltre alla
tradizionale sala cinematografica o sala per spettacoli teatrali,
sono presenti attività commerciali, terziarie, pubblici
esercizi con ristorazione e bar, altre attività di intrattenimento
ecc. creando così delle strutture polifunzionali, come
sopra detto di grande attrazione.
Si è così creata una concorrenza sempre più
difficilmente arginabile per le sale cinematografiche tradizionali.
Va inoltre segnalato che, per effetto della impostazione assunta
dal P.R.G. di Torino prima descritta, le sale cinematografiche
inserite in edifici ad usi misti hanno di norma destinazioni urbanistiche
che consentono ai piani terra e primo anche destinazioni duso
diverse, di tipo commerciale, più remunerative di locali
per lo spettacolo a gestione tradizionale, che tendono quindi
a cedere il passo a queste attività.
Nel complesso panorama cittadino sono ormai presenti molte sale
cinematografiche e teatri dismessi, e altri che rischiano la chiusura,
perché da un lato non sono in grado di reggere lonere
di una ristrutturazione funzionale necessaria per un possibile
rilancio, in relazione alle loro ridotte dimensioni e alle attuali
modalità di trasformazione ora consentite dalle norme di
Piano Regolatore, e dallaltro risentono della spinta verso
usi di tipo commerciale.
Se non si introducono nuovi correttivi di carattere normativo,
finalizzati a rendere più competitive le strutture tradizionali
per resistere alla concorrenza dei complessi multiplex, si potrebbero
verificare altre chiusure definitive con sostituzioni degli attuali
usi con nuove attività contribuendo al degrado fisico e
funzionale di ambiti cittadini anche centrali, impoveriti di strutture
che, in passato, hanno costituito un importante punto di aggregazione
e di vitalità allinterno della trama urbana.
LAmministrazione, ritenendo di notevole importanza salvaguardare
la presenza diffusa delle attività per lo spettacolo nel
tessuto urbano consolidato, ha avviato la predisposizione di modifiche
normative volte a favorirne il mantenimento e il potenziamento
di tali strutture negli immobili attuali.
Le modifiche normative della presente variante sono finalizzate
da un lato a favorire il mantenimento delle attività per
lo spettacolo attuali, limitando il cambio duso solo per
linserimento di attività accessorie e complementari
e dallaltra a regolamentare, tramite unapposita Convenzione,
gli interventi previsti qualora le attività accessorie
superino la misura del 10% della superficie lorda di pavimento
consentita.
Altre modifiche riguardano infine lart. 3, punto 11, comma
19bis (Attività per lo spettacolo: cinema, teatri, ecc.)
volte a riformulare per una miglior comprensione la definizione
delle attività per lo spettacolo di cui alla lettera A)
e allo stesso tempo stabilire la quota massima di S.L.P. destinata
ad attività accessorie.
In relazione a quanto sopra, l'Amministrazione ha ritenuto di
procedere all'adozione del presente provvedimento, con variante
parziale ai sensi dell'art. 17, comma 7 della LUR , al fine di
adeguare e uniformare le Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.
La variante pertanto prevede di apportare al fascicolo delle Norme
Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. le seguenti modifiche
e integrazioni:
a) Allarticolo 2 - Definizioni, al punto 8 Destinazioni,
in calce al comma 13 dopo le parole: "regolamenti comunali."
inserire le seguenti parole:
"Per gli immobili utilizzati da attività per lo spettacolo,
anche se non più in esercizio, e a prescindere dalla destinazione
urbanistica dell'immobile stesso, non è ammesso il cambiamento
di destinazione d'uso di cui al precedente comma 12; è
comunque consentito linserimento di attività accessorie
con le modalità specificate al successivo art. 3 punto
11 comma 19bis."
b) All'art. 3 - Destinazioni d'uso, comma 19bis, punto 11. "Attività
per lo Spettacolo, cinema, teatri, ecc." cancellare dal suddetto
titolo le parole ":cinema, teatri, ecc. " e sostituire
il testo del punto A) con il seguente nuovo testo:
"Attrezzature con una capienza massima di 1300 posti e una
SLP complessiva massima di mq. 4.000.
Sono ammesse le seguenti attività accessorie: attività
commerciali al dettaglio, per la ristorazione, pubblici esercizi
(v. punti 4A1a, 4A1b1 e 4A2 nei limiti e nel rispetto di quanto
disposto nell'allegato C) e uffici pertinenti e connessi con le
attività principali, ferma restando la prevalenza delle
attività per lo spettacolo.
Qualora si prevedano cambi di destinazione d'uso ai fini della
realizzazione delle destinazioni accessorie in misura superiore
al 10% della SLP, dovrà essere stipulata apposita convenzione
in sede attuativa degli interventi e prima del rilascio dei titoli
abilitativi, fondata su uno studio unitario volto a comprovare
la stretta connessione tipologica e funzionale delle nuove destinazioni
previste con l'attività principale; lo studio unitario
dovrà contenere altresì le necessarie indicazioni
di carattere gestionale che configurino l'iniziativa come integrazione
e arricchimento funzionale dell'attività principale.
La S.L.P. può essere estesa fino a mq 5.000 esclusivamente
per ospitare le attività accessorie nel rispetto dei limiti
di cui sopra;"
Con D.C.C. del 29 maggio 1999 n. 109/1999 (Variante parziale n.
8 - Attrezzature per lo spettacolo) era stato introdotto in calce
al comma 64 dell'art. 8 delle N.U.E.A. il punto o) "Attrezzature
per lo spettacolo: cinema, teatri, ecc. (v. art. 3 punto 11 A)";
per un errore materiale nel testo vigente, nel riferimento al
punto 11 A è stato aggiunto il numero 3, che occorre eliminare.
Pertanto, nel testo delle NUEA di P.R.G., art. 8, comma 64, punto
o) "Attrezzature per lo spettacolo
": sostituire
le parole "cinema, teatri, ecc. (v. art. 3 punto 11 A3)",
con "teatri, cinema (art. 3 punto 11 A)".
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento non comporta decremento della dotazione
di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla
quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti
parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento
in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4° comma
dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con
il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale
con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002,
così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela
Ambiente prot. n. 8746 del 25 novembre 2004, che si allega.
Successivamente all'approvazione della variante si procederà
all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione
(articoli 2 e 3) del Piano Regolatore Generale in conformità
alla presente variante.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli
articoli 43-44 del Regolamento sul Decentramento a tutte le Circoscrizioni
per l'acquisizione del relativo parere.
Le Circoscrizioni n. 1, 5, 6, 7, 8 e 9, hanno espresso parere
favorevole con rispettive deliberazioni di Consiglio Circoscrizionale
che si allegano (all. 2-7 - nn.
).
La Circoscrizione n. 2 ha deliberato oltre i termini (all. 8 -
n.
), esprimendo parere favorevole condizionato "purché
la finalità della variante sia garantita da un reale vincolo
tra l'attività commerciale da avviare e quella cinematografica;
in particolare nel caso degli immobili dismessi, il ripristino
della attività cinematografica o comunque artistica deve
essere condizione necessaria per l'insediamento di altre attività
produttive".
In merito alla presente osservazione non si può che esprimere
piena condivisione, ribadendo che coincide con la volontà
della Variante.
Infine, le Circoscrizioni n. 3, 4 e 10 non si sono espresse.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica.
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare il provvedimento di variante parziale al P.R.G.
ai sensi dellart. 17, comma 7, della L.U.R. 56/77 e s.m.i
concernente le modificazioni descritte in narrativa e indicate
in dettaglio nell'elaborato, parte integrante del presente provvedimento
(all. 1 - n. ),
che comprende:
- Relazione illustrativa;
- Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. interessate dalla variante
- STATO ATTUALE (artt. 2 e 3);
- Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - VARIANTE (artt. 2 e 3);
- Parere di coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica del
Settore Tutela Ambiente prot. n. 8746 del 25 novembre 2004.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.
2) di dichiarare attesa lurgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo
Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
A pagina 4, punto b), prima e seconda riga, le parole: ":cinema, teatri, ecc." sono soppresse.
A pagina 4, punto b), quarta riga, il testo: ""Attrezzature
con una capienza massima di 1300 posti
e connessi con le
attività principali.", è sostituito dal
seguente:
" "Attrezzature con una capienza massima di 1300
posti e una SLP complessiva massima di mq. 4.000.
Sono ammesse le seguenti attività accessorie: attività
commerciali al dettaglio, per la ristorazione, pubblici esercizi
(v. punti 4A1a, 4A1b1 e 4A2 nei limiti e nel rispetto di quanto
disposto nell'allegato C) e uffici pertinenti e connessi con le
attività principali, ferma restando la prevalenza delle
attività per lo spettacolo.".
Art.3 - Destinazioni d'uso, comma 15, punto 7., Attività di servizio, lettera o), le parole: ", ecc. (vedi punto" sono sostituite dalla seguente: "(punto".
Art.3 - Destinazioni d'uso, comma 19bis, prima riga, le parole: ": cinema, teatri, ecc." sono soppresse.
Art.3 - Destinazioni d'uso, comma 19bis, punto
A), il testo: "Attrezzature con una capienza massima di
1300 posti
e connessi con le attività principali.",
è sostituito dal seguente:
" Attrezzature con una capienza massima di 1300 posti
e una SLP complessiva massima di mq. 4.000.
Sono ammesse le seguenti attività accessorie: attività
commerciali al dettaglio, per la ristorazione, pubblici esercizi
(v. punti 4A1a, 4A1b1 e 4A2 nei limiti e nel rispetto di quanto
disposto nell'allegato C) e uffici pertinenti e connessi con le
attività principali, ferma restando la prevalenza delle
attività per lo spettacolo.".