Divisione Commercio
Settore Urbanistica Commerciale

n. ord. 47
2004 10873/122

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 MARZO 2005
(proposta dalla G.C. 1 dicembre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ "GARIBALDI - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA". APPROVAZIONE STATUTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ.

   Proposta dell'Assessore Tessore.

   La Città di Torino, con provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale del 22 marzo 2004 (mecc. 2003 11369/101), ha approvato la promozione sul territorio dei Centri Commerciali Naturali, aggregazioni di operatori del settore commerciale che agiscono con il preciso scopo di costituire un sistema di offerta commerciale integrata.

   Con la presente deliberazione si intende procedere alla costituzione del primo Centro Commerciale Naturale così come definito nell’atto succitato, che interesserà una zona specifica della città, peraltro già individuata nella summenzionata deliberazione: l’area commerciale il cui asse principale è via Garibaldi, con l'impegno a valutare e sostenere le altre esperienze della stessa natura che si presenteranno in futuro.

   La scelta di questo ambito come sito ideale su cui avviare la prima esperienza di costituzione del Centro Commerciale Naturale è dettata da obiettive motivazioni. Tra queste: la presenza di un buon numero di attività commerciali che operano in un ambito territoriale circoscritto, rispondendo alle richieste dei consumatori con un’offerta commerciale ampia e diversificata, l’esistenza del divieto di circolazione alle auto lunga tutta la via Garibaldi che la rende luogo ideale per la riscoperta dei sistemi di consumo tradizionali. E ancora, la presenza di un’Associazione di via particolarmente dinamica e vivace, che già lavora attivamente alla promozione dell’area.

   Per tutte le ragioni suddette, l’Amministrazione ha deciso di coinvolgere gli esercenti di via Garibaldi nella creazione del Centro Commerciale Naturale, conscia del fatto che solo la gestione integrata dell’offerta commerciale potrà garantire ai piccoli commercianti reali opportunità di successo nella competizione con altre tipologie di organizzazione della distribuzione al minuto.

   Tale aggregazione, operando come soggetto unico, potrà richiedere e ottenere finanziamenti e realizzare iniziative di promozione della realtà commerciale, adottare piani di marketing commerciale, organizzare eventi, fiere e manifestazioni e offrire servizi complementari che non sono tipici di un’area commerciale all’aria aperta (la possibilità di poter usufruire di carrelli, di un servizio di assistenza ai bambini o ancora di realizzare iniziative di fidelizzazione della clientela).

   Il Centro Commerciale Naturale si ispira, dunque, all’organizzazione dei centri commerciali convenzionali per poter fornire alla clientela dei servizi a cui la grande distribuzione l’ha ormai abituata. In questo modo anche i piccoli commercianti potranno rispondere con iniziative concrete alla concorrenza di altre strutture di vendita.

   Il Centro Commerciale Naturale nella zona di via Garibaldi, permetterebbe dunque di assicurare un migliore equilibrio tra le diverse strutture distributive attive sul territorio, valorizzando il ruolo di quegli esercizi commerciali che oggi stanno riscontrando le maggiori difficoltà nell’affrontare la crisi dei consumi in atto, ovvero le piccole e medie strutture di vendita.

   L’Amministrazione comunale intende favorire queste aggregazioni di esercizi commerciali anche per un’altra ragione che scaturisce dalla convinzione che promuovere il commercio significa anche valorizzare il territorio. Si crede infatti che le attività e le iniziative dei Centri Commerciali Naturali possano contribuire alla promozione dei tessuti commerciali, creando occasioni di attrazione per i consumatori torinesi e contrastando dunque quelle tendenze centrifughe innescate dalla dislocazione di grandi centri commerciali nelle aree periferiche.

   Sarà quindi cura ed impegno della Città promuovere e sostenere tutte le iniziative che si muovono all'interno delle prospettive già definite nella delibera del Consiglio Comunale del 22 marzo 2004 (mecc. 2003 11369/101).

   La Città di Torino intende promuovere l'iniziativa della costituzione del Centro Commerciale Naturale Garibaldi, che sarà configurato come Società Consortile a responsabilità limitata, con il preciso scopo di coinvolgere i commercianti in questo progetto. In particolare si ritiene che tale iniziativa possa avere un rilevante interesse pubblico, contribuendo ad innalzare in modo significativo la qualità ambientale nonché migliorando i livelli di efficacia e di efficienza relativa agli interventi e ai servizi di manutenzione dello spazio pubblico a carico della Città.

   La "Società consortile a responsabilità limitata" è stata individuata come la forma giuridica più idonea alla gestione del Centro Commerciale Naturale poiché trattasi di soggetto in cui il ruolo fondamentale sarà svolto dagli operatori commerciali, con trattamento paritetico tra gli stessi, consentendo la partecipazione, a regime, di minoranza, della Città di Torino e di altri soci pubblici e privati istituzionali.

   Sulla base di quanto previsto dallo Schema di Statuto che si allega, saranno soci fondatori della Società: l’Associazione di Torino via Garibaldi, la Città di Torino che intende, almeno nel periodo iniziale svolgere un ruolo di motore e di forte indirizzo del progetto, mantenendo la quota maggioritaria, la Confesercenti e l’Ascom.

   Questi assicureranno il capitale sociale iniziale di Euro 25.000,00, suddiviso in quote del valore nominale di Euro 1,00, ripartite come segue tra i 4 soci: Comune di Torino 51%, Associazione di Torino via Garibaldi 47%, Ascom 1%, Confesercenti 1%.

   Ogni nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dallo Statuto.

   Come si evince altresì dallo schema di Statuto, l’oggetto sociale è la promozione dell’area di via Garibaldi e zone limitrofe ad essa collegate. In conseguenza del carattere consortile e dell’oggetto sociale, la Società non persegue fini di lucro e svolge le seguenti attività:
-   la promozione delle attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere, nell’area del Centro Commerciale Naturale di via Garibaldi;
-   la creazione e la promozione di uno o più marchi che raccolgano sotto un’unica immagine gli operatori commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere dell’area del Centro Commerciale Naturale;
-   l'adozione di azioni informative chiare e trasparenti, sia in materia di prezzi che in relazione alla qualità ed alla provenienza delle merci;
-   l’organizzazione di manifestazioni culturali e promozionali che diano lustro e forniscano una buona immagine del Centro Commerciale Naturale e dei suoi operatori;
-   la promozione di progetti di riqualificazione dello spazio pubblico, in particolare di Progetti Integrati d'Ambito;
-   la promozione di accordi volti a migliorare l’accessibilità al Centro Commerciale Naturale;
-   la gestione di attività di animazione territoriale e turistica;
-   la promozione di servizi pubblici connessi all’area di interesse;
-   l’impostazione di politiche comuni di marketing territoriale e il coordinamento degli orari dei servizi;
-   la predisposizione di iniziative atte a fornire un servizio alla clientela attraverso la gestione di servizi comuni tra gli operatori aderenti all’iniziativa;
-   la promozione e la gestione di spazi espositivi, fiere, mostre ed altre manifestazioni volte a valorizzare le attività site nel Centro Commerciale Naturale.

   Nello Statuto, inoltre, è previsto che il Presidente del Consiglio d'Amministrazione sia il Sindaco della Città o un suo delegato.

   Considerato che il Comune di Torino ha tra le proprie finalità la realizzazione di un equilibrato sviluppo economico, così come previsto dall’art. 2 comma 1 lett.c) dello Statuto Comunale e che l’iniziativa sopra descritta presenta caratteristiche tali da poter incidere positivamente sul tessuto economico dell’area, tenendo conto che la Città ha capacità giuridica di diritto privato e può quindi partecipare in qualità di socio fondatore alla costituenda Società consortile, occorre approvare sia la partecipazione della Città alla "Società Consortile a responsabilità limitata Garibaldi", autorizzando il Sindaco o suo delegato alla firma al momento della costituzione, sia lo stanziamento della quota di partecipazione della Città secondo quanto sopra indicato e quindi nella misura di Euro 12.750,00.

   Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento è stato chiesto il parere alla Circoscrizione 1 che ha espresso parere favorevole, nei termini previsti (all. 2 - n.  ).

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, che qui integralmente si richiamano, la partecipazione della Città alla costituzione della Società da denominarsi "Garibaldi - Società consortile a responsabilità limitata";

2)   di approvare lo schema di Statuto della costituenda società, allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ), per farne parte integrante e sostanziale;

3)   di stabilire che il Comune di Torino partecipi alla suddetta Società mediante sottoscrizione di una quota di partecipazione nella società consortile "Garibaldi S.C.A.R.L." di Euro 12.750,00;

4)   di impegnare il Presidente, nonché i rappresentanti della Città nella Società consortile, a relazionare annualmente all’Amministrazione Comunale e alla Commissione Consiliare Permanente competente, circa le attività svolte dalla Società;

5)   di rimandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa previsto nella misura di Euro 12.750,00 quale quota di partecipazione della Città di Torino al capitale sociale della Società;

6)   di affidare l’Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 17 dello schema di Statuto allegato, ad un Consiglio di Amministrazione, 3 membri del quale, oltre al Presidente, fino a che la Città sarà socia di maggioranza, sono da nominarsi su designazione del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con provvedimento di iniziativa consiliare del 4 ottobre 1993 (mecc. 1993 07634/01), per la prima volta nell’atto costitutivo;

7)   di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere l’atto costitutivo della Società con facoltà di apportare a quest’ultimo eventuali modificazioni non sostanziali;

8)   di stabilire che la Città, entro diciotto mesi dall'Atto costitutivo della Società, receda completamente o mantenga una partecipazione minoritaria e che le quote cedute siano uniformemente ripartite tra le Associazioni di Via in quel momento socie del Consorzio;

9)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.


STATUTO di "GARIBALDI - Società Consortile a Responsabilità limitata"

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi dell’articolo 2615 ter Codice Civile, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata "GARIBALDI Società consortile a responsabilità limitata".

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Torino, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese. Essa potrà istituire e chiudere sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, anche all’estero, nel rispetto delle vigenti leggi.

Articolo 3 - Durata

La società ha durata fino al 31/12/2020 (trentuno dicembre duemila venti).

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società ha finalità consortili e, quindi, non ha scopo di lucro.

La Società ha per oggetto la promozione dell’area di Torino, via Garibaldi e zone limitrofe ad essa collegate; tale area è caratterizzata dal complesso degli esercizi commerciali e di ogni altro tipo di attività, avente anche fine sociale, presenti nella suddetta zona. Tale area viene identificata come Centro Commerciale Naturale.

La società consortile si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
1.   migliorare e favorire la qualità del territorio, in particolare promuovere attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere, nell'area del Centro Commerciale Naturale di Torino, via Garibaldi e nelle zone limitrofe ad essa collegate;
2.   identificare e promuovere uno o più marchi che raccolgano sotto una unica immagine gli operatori commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere, dell'area del Centro Commerciale Naturale;
3.   favorire, promuovere ed organizzare, anche mediante accordi con operatori del settore turistico - alberghiero e di altri settori o con imprenditori interessati, manifestazioni culturali e promozionali che diano lustro e forniscano una buona immagine del Centro Commerciale Naturale e, di conseguenza, dei commercianti e degli operatori che vi lavorano;
4.   promuovere e coordinare attività di riqualificazione ambientale dello spazio pubblico;
5.   promuovere accordi al fine di migliorare l’accessibilità al Centro Commerciale Naturale, anche mediante convenzioni o attraverso la gestione di aree destinate ai posteggi o di mezzi di locomozione alternativi;
6.   gestire e coordinare, anche attraverso contributi, attività di animazione territoriale e turistica;
7.   promuovere servizi pubblici connessi all’area di interesse;
8.   coordinare ed impostare politiche comuni di marketing territoriale e politiche sugli orari dei servizi;
9.   predisporre iniziative atte a fornire una serie di servizi alla clientela quali, a titolo esemplificativo, possono essere il servizio di animazione e assistenza ai bambini, il servizio di assistenza post - vendita, il servizio carrelli per mercato e negozi, la realizzazione di tessere per sconti, benefits e regali;
10.   realizzare iniziative promozionali da attuarsi mediante punti fissi di informazione, canali telematici di informazione e materiale informativo e pubblicitario;
11.   promuovere programmi formativi indirizzati ad operatori del settore commerciale, artigianale ed imprenditoriale in genere, ubicati nell'area del Centro Commerciale Naturale;
12.   svolgere attività di promozione e di marketing mirante a valorizzare le attività ubicate nella zona del Centro Commerciale Naturale;
13.   promuovere, e gestire direttamente spazi espositivi, fiere, mostre ed altre manifestazioni mirate alla promozione delle imprese associate o convenzionate e comunque delle attività site nel Centro Commerciale Naturale.

La società inoltre può:
14.   compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque funzionalmente connesse all’oggetto consortile;
15.   assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio ed eventualmente anche in imprese di settore diversi, purché tali operazioni siano utili al conseguimento dei fini sociali;
16.   richiedere la concessione di brevetti e di marchi, provvedendo a definire i regolamenti per l'uso del marchio e le relative procedure di controllo;
17.   promuovere e gestire pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione dell’area del Centro Commerciale Naturale o comunque al raggiungimento dello scopo sociale, su qualsiasi supporto.

Sono tassativamente escluse le attività per le quali il D.L. 58/1998, o successive modifiche ed integrazioni, richiede requisiti diversi da quelli di cui alla presente società, quali l'attività bancaria, l'attività assicurativa, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente e futura legislazione a società aventi requisiti diversi da quelli delle presente, oltre alle attività riservate agli iscritti in albi professionali.

Articolo 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci della Società consortile i soggetti giuridici direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo dell’area del Centro Commerciale Naturale, tra i quali è possibile identificare:
-   la Città di Torino, anche attraverso la Circoscrizione ;
-   l’Associazione di Torino via Garibaldi riconosciuta dalla Città di Torino;
-   le altre Associazioni di via riconosciute dalla Città di Torino, insistenti sull’area centrale e storica;
-   gli operatori dei mercati presenti nell’area, attraverso loro associazioni;
-   le Associazioni di categoria del Commercio e dell’Artigianato;
-   altri soggetti di diritto pubblico;
-   altri soggetti di diritto privato che svolgano attività di interesse pubblico (es.: gestori di parcheggi, fondazioni culturali);
-   fondazioni bancarie, istituti di credito;
-   altre associazioni con sede all’interno dell’area interessata;
-   condomini insistenti sull’area interessata, attraverso loro associazioni.

Stante le finalità della società consortile, inscindibilmente legate all’area del Centro Commerciale Naturale, così come meglio individuato all’articolo 4 che precede, i soggetti pubblici e privati che non siano la Città di Torino, l’associazione di Torino via Garibaldi e le altre associazioni di via come in precedenza descritte, non potranno cumulativamente possedere un numero di quote superiore al 25% (venticinque per cento) dell’intero capitale sociale.

Articolo 6 - Ammissione dei soci

Per l’ammissione alla Società successivamente alla sua costituzione, anche nell’ipotesi di aumento di capitale sociale, gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che investirà l’Assemblea della relativa decisione. Nella domanda gli aspiranti soci devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni, impegnandosi ad osservarli nella loro integrità. I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con l’integrale versamento della partecipazione sottoscritta e con l’adempimento degli altri oneri, nei tempi stabiliti dall’Assemblea.

Articolo 7 - Corrispettivi e contribuzioni

I soci saranno tenuti a versare alla Società un corrispettivo annuo commisurato alle quote sociali possedute e stabilito, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea dei soci, preferibilmente in sede di approvazione del bilancio. L’Assemblea dei soci, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, definirà altresì i corrispettivi, o comunque le modalità di individuazione dei corrispettivi dovuti dai soci a fronte delle prestazioni specifiche di cui i medesimi potranno usufruire. Le modalità di utilizzo di tali prestazioni, ivi compreso il versamento del corrispettivo, saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di eventuali Regolamenti Interni. I soci potranno inoltre provvedere, anche non proporzionalmente alle quote di partecipazione, alle necessità finanziarie della Società. La Società potrà ricevere contribuzioni e liberalità a qualunque titolo, una tantum o annuali, da istituti di credito e/o loro fondazioni, da organismi economici che condividano gli scopi sociali della Società, da enti e società sia pubblici (territoriali e non) che privati.

Articolo 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:
-   dal capitale sociale pari ad euro 25.000,00 (venticinque mila euro / zero cent.), diviso in quote di un euro o di un multiplo di un euro;
-   dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dalle eventuali contribuzioni in conto capitale.

I soci potranno inoltre eseguire finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Articolo 9 - Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dall’articolo 2473 C.C. e negli altri casi previsti dalla legge.

Ogni socio potrà recedere dalla Società con un preavviso di almeno 12 mesi, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., al Consiglio di Amministrazione.

Il socio receduto sarà tenuto all’adempimento di ogni onere posto a suo carico nel periodo del preavviso o, comunque, temporalmente riferibile al periodo medesimo quale, a titolo esemplificativo, il pagamento del corrispettivo annuo percentuale e di quelli relativi alle prestazioni specifiche fornite dalla Società.

Il socio receduto avrà diritto esclusivamente, trattandosi di un ente senza scopo di lucro, alla restituzione del capitale sottoscritto e versato.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10 - Esclusione del socio

Il socio può essere escluso:
-   in conseguenza del venire meno dell’interesse di cui all’articolo 5;
-   in caso di inosservanza di qualsiasi delle disposizioni statutarie;
-   qualora, per fatti sopravvenuti, possa ledere gli interessi o l’immagine della Società.

L’esclusione del socio dovrà preventivamente essere valutata dal Consiglio di Amministrazione il quale, ove ritenga ne sussistano i presupposti, con parere motivato, la sottoporrà all’Assemblea per la decisione. Deliberata l’esclusione, per la quota di partecipazione del socio uscente si applicherà l’articolo 9.

Articolo 11 - Trasferimento delle quote

Il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dell’Assemblea dei soci secondo la seguente procedura:
-   il socio che intende cedere, in tutto o in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione indicando il nominativo dell’eventuale acquirente;
-   il Consiglio di Amministrazione indirà, entro un congruo termine, un’apposita riunione, nel corso della quale verrà espresso un parere motivato da sottoporre all’Assemblea sei soci;
-   l’Assemblea delibererà in merito al gradimento.

Nell’ipotesi in cui il gradimento venga negato, il socio sarà libero di esercitare o meno il recesso.

Articolo 12 - Competenze dell’Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che un terzo degli amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a)   l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d’esercizio;
b)   la nomina degli amministratori e la loro revoca;
c)   la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore e la loro revoca;
d)   le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto); tali modificazioni potranno comunque esser espletate solamente dopo una specifica deliberazione in merito da parte del Consiglio Comunale della città di Torino, almeno fino a quando tale Ente farà parte della compagine sociale;
e)   la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le deliberazioni dei soci devono essere adottate esclusivamente con il metodo assembleare, non essendo contemplato il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle deliberazioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle assemblee, i soci morosi (ai sensi dell'articolo 2466 Codice Civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 13 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è tenuta presso la sede sociale oppure in altro luogo, comunque in Italia, indicato nell'avviso di convocazione da spedirsi agli aventi diritto per lettera raccomandata o a mezzo di telegramma o telefax o e-mail firmata digitalmente, almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono comunicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.. L'Assemblea è convocata dagli amministratori. L'avviso di convocazione dovrà essere sottoscritto dal presidente del Consiglio di Amministrazione o anche da un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano tale termine potrà essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni. L'Assemblea sarà tuttavia valida, anche senza l'avviso di cui al comma precedente, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi (o il revisore), se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 14 - Deleghe

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Articolo 15 - Presidenza dell’Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza, dal consigliere con maggiore anzianità di carica o in caso di parità dal più anziano (di età) tra questi o in mancanza da altra persona designata dall'Assemblea. Essa nominerà altresì il segretario qualora il verbale non sia redatto da notaio. È devoluta al presidente dell'Assemblea la constatazione del diritto del socio a parteciparvi e dei voti a lui spettanti in proprio e per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea. Il presidente regola la procedura delle discussioni e delle votazioni.

Articolo 16 - Deliberazioni - Quorum

L'Assemblea delibera con il voto favorevole del 65% (sessanta cinque per cento) del capitale sociale.

I quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per al seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Articolo17 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che viene eletto dall’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, del quale potranno fare parte anche non soci, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri e dura in carica per tre anni.

La designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta alla Città di Torino che provvederà a ciò indicando il Sindaco il quale avrà la facoltà di nominare in sua vece un delegato permanente; qualora la Città di Torino, non fosse più socio, ovvero fosse socio non di maggioranza, la designazione spetterà all’associazione commercianti di Torino via Garibaldi.

I soci che possiedono almeno il 26% (ventisei per cento delle quote) delle quote del capitale hanno titolo a designare almeno un consigliere ciascuno. I restanti consiglieri da nominare, qualora l’Assemblea decidesse di nominarne più di tre, verranno eletti previa presentazione delle candidature, a mani del Presidente uscente, almeno tre giorni prima dell’Assemblea. I primi consiglieri verranno eletti direttamente in Assemblea.

Ai singoli membri del Consiglio d’Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; potrà inoltre spettare per deliberazione dell'Assemblea un emolumento in misura fissa e, ove previsto in sede di nomina, un'indennità di fine mandato da corrispondere all'atto della cessazione della carica.

Articolo 18 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio sarà convocato dal Presidente, con raccomandata ovvero a mezzo di telegramma o telefax o e-mail firmata digitalmente o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della ricezione, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio può riunirsi fuori della sede sociale purché in Italia.

Non sarà necessaria la convocazione qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati. Le riunioni saranno valide qualora sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed a voto palese. Le votazioni delle cariche sociali si fanno sempre a voto palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del Consiglio d’Amministrazione.

Articolo 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società nulla escluso od eccettuato, salvo le operazioni devolute alla competenza inderogabile dell'Assemblea dei soci. L'organo amministrativo può nominare e revocare mandatari e procuratori per specifici atti o categorie di atti.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre vigenti leggi. Le cariche di Presidente e di amministratore delegato sono cumulabili.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre emanare Regolamenti Interni per l’ordinario funzionamento della Società, nonché nominare - anche tra soggetti non soci - un eventuale Direttore della Società, stabilendone funzioni e attribuzioni, e revocare il medesimo.

Articolo 20 - Legale rappresentante

La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche momentaneo di questi, al Consigliere più anziano.

Articolo 21 - Controllo sulla gestione - Revisione contabile

La società, mediante decisione dei soci, può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dai commi secondo e terzo dell’articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è ricostituito. I soci determinano la retribuzione dei sindaci secondo la tariffa dei dottori commercialisti. Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il collegio sindacale o il revisore esercitano le funzioni di controllo contabile previste dall’Articolo 2409-ter C.C.. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria esso vigila anche sull’osservanza della legge e delle norme per il funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento, ai sensi dell'articolo 2403 e 2403 bis. Si applicano le disposizioni degli articoli 2406, 2407, 2408 I° comma del Codice Civile. Il collegio sindacale è convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Al collegio sindacale e al revisore si applicano, ove non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti C.C.

Articolo 22 - Controllo del singolo socio

I soci che non partecipano all’amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti della società.

Fino a quando la Città di Torino risultasse socia della presente Società, tutti i documenti e gli atti della Società Consortile saranno forniti al Comune di Torino, su richiesta dell’Amministrazione.

Articolo 23 - Esercizio sociale - Bilancio

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con l’osservanza della disposizioni di legge, alla redazione del bilancio e del conto economico preventivo e consuntivo, corredandoli di una relazione sull’andamento della gestione sociale.

Articolo 24 - Riparto degli utili

Stante lo scopo consortile, gli utili netti, dopo che si è provveduto a destinare quanto dovuto per la riserva di legge, dovranno essere accantonati in un apposito fondo riserva, salvo diversa delibera assembleare.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai soci.

Articolo 25 - Scioglimento della Società

In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea nominerà il liquidatore determinandone le competenze e l’emolumento, stabilendo altresì le direttive cui dovrà attenersi

Articolo 26 - Richiami di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alla normativa vigente.