Divisione Ambiente e Verde
Settore Gestione Verde

n. ord. 22
2004 10738/046

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 FEBBRAIO 2005

(proposta dalla G.C. 7 dicembre 2004)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERDE PUBBLICO A SEGUITO DI MANOMISSIONE - COOPERATIVA S.C.S. I.C.S. A R.L. - IMPORTO EURO 39.617,73 IVA 20% COMPRESA.

   Proposta dell'Assessore Ortolano.

   A seguito di realizzazione di infrastrutture consistenti nella posa di cavi in fibra ottica in località via Castello di Mirafiori, da via Artom a strada delle Cacce, regolarmente autorizzati dalla Città di Torino, la società E-VIA con sede in Milano, via Casati 16, ha provveduto ad eseguire i relativi scavi all'interno di aree verdi di proprietà della Città.

   Come previsto dall'art. 13 del "Regolamento dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate" approvato dal Consiglio Comunale in data 13 dicembre 1993 con deliberazione (mecc. 9307498/46) esecutiva dal 4 febbraio 1994, i lavori di ripristino furono eseguiti su ordinativo del Settore Verde Pubblico Gestione dalla Società Cooperativa Sociale I.C.S. a r.l. - Imprese Cooperative Sociali - cui era stato rinnovato l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del Verde Pubblico della Circoscrizione 10 con determinazione dirigenziale n. cronologico 914 del 25 maggio 2001 (mecc. 2001 04734/46), esecutiva dal 1° giugno 2001.

   Il Regolamento citato prevede, con riferimento alle modalità di pagamento, che "l'importo dei lavori di ripristino sia addebitato all'autore della manomissione" per cui, in data 18 dicembre 2001, il Settore Verde Pubblico provvide a trasmettere alla società E-VIA e per conoscenza al Società Cooperativa Sociale I.C.S. a r.l., il deconto dei lavori eseguiti, ammontanti ad Euro 66.029,55 IVA 20% compresa (all. 1 - n. ) a seguito del quale il Consorzio I.C.S. a r.l. inoltrò fattura n. 15 del 29 gennaio 2002 per pari importo alla società E-VIA (all. 2 - n. ) al cui pagamento non fu dato corso da parte della società debitrice.

   In seguito, la società E-VIA venne sottoposta a concordato preventivo, omologato dal Tribunale di Milano in data 27 settembre 2002 con sentenza n.11382/02 e ai sensi dell'art. 160 - art. 1 § 2 - del Regio Decreto 267/1942, pagò il credito nella misura di Euro 26.411,82 (40% del capitale IVA 20% compresa) alla Società Cooperativa Sociale I.C.S. a r.l. quale creditore chirografario, nell'ambito della procedura concordataria, come da copia di richiesta bonifico bancario allegato (all. 3 - n. ).

   La Società cooperativa sociale ICS a r.l., tramite il suo patrocinante avvocato Claudio Olivetti dello Studio Avvocato Colonna, richiese quindi alla Città di Torino il pagamento del residuo 60% del credito, ammontante ad Euro 39.617,73 IVA 20% compresa, con raccomandata in data 29 gennaio 2004 (all. 4 - n. ).

   La richiesta avanzata trae fondamento dalle seguenti considerazioni:
-   i lavori di ripristino sono stati effettuati su incarico della stessa Città di Torino;
-   la fatturazione da parte dell'ICS a carico della società E-VIA concretizza solo una modalità di pagamento relativa a rapporti interni fra la Città di Torino e la stessa E-VIA;
-   in ogni caso, i benefici dell'opera prestata sono andati a vantaggio della Città di Torino.

Sentito il parere del Servizio Centrale Affari Legali, le argomentazioni in essa contenute appaiono condivisibili, soprattutto relativamente al configurarsi di una delegazione di pagamento perfezionata tra il medesimo Comune di Torino in veste di delegante, quale debitore originario, e la società E-VIA quale nuovo debitore delegato.

   Pertanto risulta sussistere quanto contemplato dall'art. 1269, I comma del codice civile in quanto il Comune di Torino (in veste di delegante-debitore della Cooperativa Sociale I.C.S.) ha impartito alla Società E-VIA (quale terzo delegato) l'ordine di eseguire il pagamento alla Cooperativa Sociale I.C.S. (creditore - delegatario).

   L'istituto della delegazione di pagamento si caratterizza per "la finalità di rendere possibile l'adempimento di una obbligazione già scaduta ad opera di un terzo (delegato) anziché ad opera di un debitore (delegante) con funzione immediatamente solutoria" (Codice Civile annotato con la giurisprudenza a cura di F. Caringella, G. De Marzo e F. Izzo, 1999). Nella fattispecie, il delegato (qui rappresentato dalla Società E-VIA) salvo patto contrario, non diviene debitore del creditore-delegatario (la Cooperativa Sociale I.C.S.) e pertanto risulta che il Comune di Torino è rimasto comunque obbligato nei confronti del creditore, proprio in virtù del fatto che dai documenti non risulta che la Cooperativa I.C.S. abbia espressamente dichiarato di voler liberare il Comune di Torino dal rapporto obbligatorio.

   Infatti, secondo la giurisprudenza "per il perfezionamento della delegazione di pagamento è richiesta la sola partecipazione del delegante (debitore) e del delegato (terzo), esaurendosi tale negozio nella indicazione al creditore della persona alla quale il debitore ordina di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria la partecipazione fin dall'origine del creditore delegatario" (Cassazione 23 marzo 1991 - n. 3179).

   Da quanto sopra esposto ne consegue che la richiesta della Cooperativa I.C.S. vada accolta e che il residuo 60% di tale credito debba essere liquidato proprio dalla Città di Torino, fatti salvi i diritti della Città di agire nei confronti della Società E -VIA nei limiti del 40% dell'importo, anche se è già avvenuta la chiusura della procedura.

   Tenuto conto che, dall’esame dei fatti, non si ravvisa colpa o dolo nel comportamento dei funzionari comunali né danni ascrivibili a terzi, è necessario pertanto il riconoscimento di debito fuori bilancio del rimanente importo pari a Euro 39.617,73 IVA 20% compresa.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati ai sensi dell'art. 194 § 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, il riconoscimento di debito fuori bilancio, per una spesa complessiva di Euro 39.617,73 IVA 20% compresa, a favore della Società Cooperativa Sociale I.C.S. Imprese Cooperative Sociali a r.l. corrente in Torino, sede legale via Bobbio 21/3 P.IVA 06322090017, fatti salvi i diritti della Città di agire nei confronti della Società E -VIA nei limiti del 40% dell'importo;

2)   di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa di Euro 39.617,73 IVA 20% compresa, che trova copertura negli stanziamenti in parte corrente presenti nel Bilancio di Previsione 2004;

3)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.