Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali
Settore Infrastrutture per il Commercio
n. ord. 14
2004 09994/106
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO. LITE N. 455/03 CITTÀ DI TORINO/SCOLAMIERI E ALTRI. SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 12511/04. IMPORTO EURO 45.334,77. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Tessore.
A seguito dellasta pubblica n. 135 del 7 dicembre 1994
venivano affidati i lavori relativi alla costruzione del mercato
coperto di corso Racconigi n. 51, alla ditta Editalia s.r.l.,
per un importo pari a Lire 4.461.470.022 (Euro 2.304.156,97) comprensivo
dellIVA 10% al netto del ribasso di gara del 21,79%, di
cui al verbale di aggiudicazione datato 7 gennaio 1995 Rep. 757
A.P.A. approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6
giugno 1995 (mecc. 9503614/03), esecutiva dal 27 giugno 1995.
In data 9 febbraio
1995 veniva redatto regolare processo verbale di consegna lavori.
Con lettera del 18 ottobre 1995 prot. n. E/205 14763
lIspettorato Provinciale del Lavoro comunicava alla Città
che la ditta Editalia s.r.l., non era in regola con il pagamento
dei contributi previdenziali assicurativi, e pertanto si procedeva
al pagamento dei mandati trattenendo, come da disposizioni di
legge il 20% sullimporto da corrispondere alla ditta.
Durante il corso dei lavori sono stati somministrati alla ditta
Editalia s.r.l. n. 3 stati di avanzamento lavori, per un totale
complessivo di Lire 1.378.999.818 (Euro 712.193,97) IVA esclusa.
Sono inoltre pervenuti allAmministrazione Comunale diversi
atti di pignoramento presso terzi intentati da ditte creditrici,
ed altre procedure di analoghi pignoramenti sono pervenute in
data successiva allemissione del terzo stato davanzamento
lavori.
In data 17 aprile 1996 la ditta Editalia s.r.l. notificava, con
atto del notaio Michele Dilegro registrato a Castellamare di Stabia
in data 3 aprile 1996 n. 127 pervenuto al Settore Tecnico I°
in data 22 aprile 1996, lavvenuta cessione di un ramo dazienda,
contenente come unico contratto in corso quello stipulato con
la Città di Torino alla ditta Orza Giuseppe.
La Civica Amministrazione, ravvisata in tale operazione una vera
e propria cessione di contratto vietata ai sensi di legge, con
deliberazione della Giunta Comunale del 30 luglio 1996 (mecc.
9604977/30), esecutiva dal 20 agosto 1996, procedeva alla risoluzione
dellaffidamento allEditalia s.r.l..
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre
1996 (mecc. 9607857/30), esecutiva dal 2 febbraio 1997, si è
provveduto ad approvare la gara per il riaffidamento dellopera
in esame.
A seguito di quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale
del 18 febbraio 1997 (mecc. 9700701/30), esecutiva dall11
marzo 1997, il Comune di Torino aveva provveduto ad elaborare
la consistenza dei lavori, quantificando il suo residuo debito
verso lEditalia s.r.l. in Euro 35.719,79 (Lire 69.163.155),
avendo dedotto le seguenti somme:
- trattenuta del 20% per pagamenti oneri contributivi sul terzo
SAL: Euro 50.272,51 (Lire 97.341.164);
- trattenuta 0,5% per infortuni: Euro 3.560,97 (Lire 6.894.999);
- IVA 10% residua: Euro 3.928,08 (Lire 7.605.816).
Nel frattempo, con sentenza n. 646/97, il Tribunale Civile di
Napoli Sezione Fallimentare, dichiarava il fallimento della
ditta Editalia S.r.l, nominando come curatore il dott. Fabrizio
Fiore, presso il quale la procedura è tuttora aperta.
Con sentenza pretorile di primo grado del 7 gennaio 1997 il Giudice
del Lavoro condannava il Comune di Torino a pagare ai sigg. Scolamieri
e altri la somma di Lire 157.858.189 (Euro 81.526,95) oltre rivalutazione
ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dal maturato
al saldo.
Tale pronuncia veniva emessa in esito al ricorso ex art. 1676
c.c. proposto dagli epigrafati creditori i quali, nella loro qualità
di ausiliari dellappaltatrice Editalia s.r.l., richiedevano,
in conformità al disposto della suddetta norma, il pagamento
delle somme dovute da questultima a titolo retributivo e
fino alla concorrenza del debito del Comune di Torino, committente
verso la ditta appaltatrice.
Con sentenza n. 8125/00 del 15 marzo 2000, la Sezione Lavoro del
Tribunale di Torino, a parziale accoglimento dellappello
proposto dal Comune di Torino, riformava in senso più favorevole
a questultimo la sentenza pretorile di primo grado del 7
gennaio 1997, limitando la condanna del Comune di Torino, in solido
con il fallimento Editalia e con la ditta Orza Giuseppe e nei
confronti dei sigg. Scolamieri Francesco, Gobbo Giacomo, Roccella
Placido, Coccia Michele, Borsellino Vincenzo, Gammino Mario, Buscemi
Rosario, Scolamieri Raffaele, Pappalardo Antonio, Tassone Bruno,
fino alla concorrenza della somma di L. 69.163.155 (Euro 35.719,79)
(corrispondente alla somma indicata come residuo debito calcolato
dalla Città di Torino verso la ditta Editalia s.r.l. nella
deliberazione sopra menzionata).
Successivamente, con sentenza n. 4927 del 25 maggio 2000, il Tribunale
di Torino condannava il Comune di Torino al pagamento in favore
della Generale Prefabbricati, cessionaria di credito dellappaltatrice
Editalia s.r.l., dellimporto di Lire171.620.238 (Euro 88.634,45)
oltre oneri accessori.
Tale pronuncia veniva emessa in esito al giudizio di opposizione
proposto dal Comune di Torino, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto
dalla sopra menzionata ditta, cessionaria pro solvendo del credito
dellEditalia s.r.l. per conseguire, in conformità
al disposto degli artt. 1260 e ss., le somme dovute dal Comune
di Torino alla ditta cedente.
Nelle more del giudizio di appello proposto dalla Città
di Torino avverso questultima sentenza, la Generale Prefabbricati
intraprendeva azione esecutiva notificando in data 11 agosto 2000
latto di precetto ed in data 27 ottobre 2000 il pignoramento
presso terzi.
Con ordinanza del 17 maggio 2002 il Giudice delle Esecuzioni,
Dott. Guerra, assegnava in favore della Generale Prefabbricati
la somma accantonata, fino alla concorrenza del credito, a favore
della Generale Prefabbricati S.p.A. e così per Euro 113.184,77.
Nel frattempo, con sentenza n. 1075 del 27 luglio 2002 la Corte
dAppello di Torino, a parziale accoglimento del gravame
interposto dal Comune di Torino, riduceva limporto debitorio
dovuto dal Comune medesimo verso la ditta Generale Prefabbricati,
rideterminandolo in Euro 39.530,27, corrispondente alla somma
indicata come residuo debito calcolato dalla Città di Torino
verso la ditta Editalia s.r.l. nella deliberazione sopra menzionata,
oltre interessi dal 13 aprile 1997 al saldo.
Al fine di evitare lesecuzione forzata, con determinazione
del 27 settembre 2002 n. 1137 e relativo mandato n. 67199 del
21 ottobre 2002, il Comune di Torino, provvedeva e dava esecuzione
alla suddetta ordinanza, deliberando in favore della ditta Generale
Prefabbricati il pagamento della minore somma di Euro 46.052,23,
corrispondente agli importi rideterminati in senso più
favorevole al Comune, oltre interessi legali sino al 30 ottobre
2002.
Relativamente invece alla sentenza n. 8125/00 citata in premessa,
oggetto della presente deliberazione, con atto di precetto notificato
alla Città in data 24 luglio 2003 i sigg. Scolamieri Francesco,
Gobbo Giacomo, Roccella Placido, Coccia Michele, Borsellino Vincenzo,
Gammino Mario, Buscemi Rosario, Scolamieri Raffaele, Pappalardo
Antonio, Tassone Bruno, portavano ad esecuzione la sentenza n.
8125/00 suindicata, intimando al Comune di Torino di pagare la
complessiva somma di Euro 49.830,94, oltre rivatulazione monetaria
ed interessi legali dal sorgere del credito al saldo, oltre alle
spese di notifica ed ulteriori occorrenti.
Avverso detto nuovo atto di precetto il Comune di Torino proponeva
opposizione, sostenendo in proposito che, nelle more tra la pubblicazione
della sentenza n. 8125/00 e la notificazione del precetto del
24 luglio 2003, le somme corrispondenti al residuo debito nei
confronti dellEditalia, che erano state calcolate dal Comune
di Torino nella deliberazione Giunta Comunale (mecc. 9700701/30)
sopra menzionata, si erano esaurite per effetto dellazione
esecutiva intrapresa dalla Generale Prefabbricati S.p.A., a cui
la Città non aveva potuto sottrarsi.
In esito a tale giudizio, con sentenza n. 12511 del 12 luglio
2004, con parziale accoglimento dellopposizione proposta
dal Comune di Torino, il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro,
riduceva il credito portato nellatto di precetto sopra menzionato,
limitando la condanna del Comune di Torino al pagamento della
somma di Euro 35.719,79 oltre agli interessi legali dal 7 gennaio
1997, data di pronuncia della sentenza di condanna di 1° grado,
oltre alle spese legali.
Tale sentenza veniva trasmessa dalla Civica Avvocatura alla Divisione
Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali Sociali
Commerciali con nota del 2 settembre 2004 prot. n. 6588,
nella quale veniva segnalata, quale scelta più opportuna
stante il carattere immediatamente esecutivo della stessa ai sensi
dellart. 431 c.p.c., quella di dare comunque esecuzione
alla sentenza di cui sopra e, impregiudicata la volontà
di interporre appello, tentare la via dellinsinuazione tardiva
in surroga del credito dei sopra elencati lavoratori nei confronti
del fallimento Editalia.
A riscontro di quanto sopra, la Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia
per i Servizi Culturali Sociali Commerciali, con
nota del 15 settembre 2004 prot. n. 1590, autorizzava il Servizio
Centrale Affari Legali a procedere in tal senso.
Nel frattempo in data 6 settembre 2004 la sopra menzionata sentenza
n. 12511/04 veniva notificata al Comune di Torino in forma esecutiva,
e di tale circostanza il Servizio Centrale Affari Legali dava
comunicazione con nota dell8 settembre 2004 prot. n. 1544,
segnalando come tale atto preludesse, con ogni probabilità,
alla volontà dei creditori di portare ad esecuzione la
sentenza.
Dalla medesima data del 6 settembre 2004 decorre, altresì,
il termine di 120 giorni, stabilito dallart. 14 del D.Lgs.
31 dicembre 1996 n. 669 convertito in Legge 28 febbraio 1997 n.
30, come modificato dallart. 147 della Legge 23 dicembre
2000 n. 388, per il pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso, con atto del 24 settembre 2004 il Comune di Torino
ha proposto istanza di insinuazione fallimentare tardiva in surrogazione
di pagamento al Fallimento Editalia pendente presso il Tribunale
di Napoli, incaricando come domiciliatario per la difesa della
Città di Torino lavv. Donato Pascucci del Foro di
Napoli.
Ludienza di comparizione è stata fissata per il 18
febbraio 2005 e, per quella data, la Città di Torino dovrà
produrre attestazione di avvenuto pagamento delle somme in favore
dei sopra elencati lavoratori surrogati, in esecuzione della sopra
citata sentenza.
In data 5 ottobre 2004 il Comune di Torino ha depositato altresì
atto di appello avverso la sentenza n. 12511/04, con udienza fissata
all11 febbraio 2005, giusta decreto presidenziale dell8
ottobre 2004.
Per i motivi sopra esposti, al fine pertanto di non subire una
più onerosa azione esecutiva e, al contempo, di vedersi
accolta listanza di insinuazione tardiva per surrogazione
di pagamento proposta avanti il Tribunale Fallimentare di Napoli,
occorre in ogni caso dare esecuzione alla sentenza n. 12511/04,
notificata in forma esecutiva in data 6 settembre 2004, impregiudicato
lappello proposto avverso la medesima dal Comune di Torino
con udienza fissata avanti la Corte di Appello Sezione Lavoro
all11 febbraio 2005.
Pertanto si rende necessario corrispondere ai sigg. Scolamieri
Francesco, Gobbo Giacomo, Roccella Placido, Coccia Michele, Borsellino
Vincenzo, Gammino Mario, Buscemi Rosario, Scolamieri Raffaele,
Pappalardo Antonio, Tassone Bruno limporto complessivo di
Euro 45.334,77, corrispondente alla somma complessiva di Euro
35.719,79 oltre agli interessi legali dal 7 gennaio 1997 al 31
dicembre 2004 per Euro 9.614,98, ricorrendo al riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dellart.
194, c.1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, dando atto che le spese
di giudizio saranno fronteggiate con utilizzo di fondi alluopo
stanziati e impegnati dal Servizio Centrale Affari Legali.
Il riconoscimento di debito fuori bilancio summenzionato risulta
un atto dovuto e vincolato come indicato da una pronuncia della
Cassazione (Cass. Civ. Sez. 1, 16 giugno 2000 n. 8223), secondo
cui "ladeguamento alle statuizioni di una sentenza
esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto
non si configura come comportamento idoneo ad escludere lammissibilità
della impugnazione. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile
limpugnazione proposta da un comune avverso una sentenza
esecutiva che lo condanni al pagamento di una somma di denaro
anche quando il suddetto comune abbia, con proprie delibere, riconosciuto
ai sensi e per gli effetti dellart. 37 D.Lgs. del 25 febbraio
1995 n. 77 la legittimità del debito fuori bilancio, accertata
in sentenza, atteso che così agendo il comune si è
meramente adeguato alle statuizioni della sentenza esecutiva,
nella valutazione dellinteresse pubblico di non gravare
il debito di maturandi accessori, e che il riconoscimento della
legittimità del debito risulta un necessario incombente,
essendo imposto dalla norma citata per ladeguamento del
debito fuori bilancio".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per le motivazioni espresse in narrativa, e che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto della sentenza del Tribunale di Torino n.
12511/04 (all. 1 - n. )
con la quale , in parziale accoglimento dellopposizione
proposta dal Comune di Torino, il Tribunale di Torino, Sezione
Lavoro, riduceva il credito portato nellatto di precetto
sopra menzionato, limitando la condanna del Comune di Torino al
pagamento della somma di Euro 35.719,79 oltre agli interessi legali
dal 7 gennaio 1997, data di pronuncia della sentenza di condanna
di 1° grado oltre alle spese legali e conseguentemente, per
le motivazioni espresse in narrativa ed impregiudicato lappello
proposto dal Comune di Torino con udienza fissata avanti la Corte
di Appello Sezione Lavoro all11 febbraio 2005, dare esecuzione
al suddetto pronunciamento, notificato in forma esecutiva in data
6 settembre 2004. Pertanto si rende necessario corrispondere ai
sigg. Scolamieri Francesco, Gobbo Giacomo, Roccella Placido, Coccia
Michele, Borsellino Vincenzo, Gammino Mario, Buscemi Rosario,
Scolamieri Raffaele, Pappalardo Antonio, Tassone Bruno limporto
complessivo di Euro 45.334,77, corrispondente alla somma complessiva
di Euro 35.719,79 oltre agli interessi legali dal 7 gennaio 1997
fino al momento del pagamento, ipotizzato al 31 dicembre 2004
per Euro 9.614,98, ricorrendo al riconoscimento della legittimità
del debito fuori bilancio, ai sensi dellart. 194, c. 1,
lett. a) del D.Lgs. 267/2000, dando atto che le spese di giudizio
saranno fronteggiate con utilizzo di fondi alluopo stanziati
e impegnati dal Servizio Centrale Affari Legali;
2) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui
integralmente si richiamano, il riconoscimento della legittimità
del debito fuori Bilancio, ai sensi dellart. 194, c. 1,
lett. a) del D.Lgs. 267/2000, relativo alla corresponsione della
somma di complessivi Euro 45.334,77 (comprensivi degli interessi
legali dal 7 gennaio 1997 al 31 dicembre 2004) dovuta ai Sigg.
Scolamieri e altri, quale pagamento in forma ridotta delle somme
spettanti a titolo di differenze contributive non corrisposte
dalla società Editalia s.r.l. summenzionata al gruppo di
propri operai sopracitati;
3) di demandare ad apposita determinazione dirigenziale limpegno
della spesa complessiva di Euro 45.334,77, non imponibile IVA
ai sensi dellart. 15, comma 1, D.P.R. 633/72, che verrà
finanziata con lutilizzo di fondi derivanti da oneri di
urbanizzazione come risulta dal parere favorevole a tale utilizzo
del Vice Direttore Generale Servizi Tecnici del 14 ottobre 2004
prot. 1467;
4) di dare atto che le spese di giudizio saranno fronteggiate
con utilizzo dei fondi alluopo stanziati e impegnati dal
Servizio Centrale Affari Legali;
5) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.