Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali
Settore Infrastrutture per il Commercio

    n. ord. 14
2004 09994/106

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2005

(proposta dalla G.C. 29 novembre 2004)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO. LITE N. 455/03 CITTÀ DI TORINO/SCOLAMIERI E ALTRI. SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 12511/04. IMPORTO EURO 45.334,77. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tessore.

A seguito dell’asta pubblica n. 135 del 7 dicembre 1994 venivano affidati i lavori relativi alla costruzione del mercato coperto di corso Racconigi n. 51, alla ditta Editalia s.r.l., per un importo pari a Lire 4.461.470.022 (Euro 2.304.156,97) comprensivo dell’IVA 10% al netto del ribasso di gara del 21,79%, di cui al verbale di aggiudicazione datato 7 gennaio 1995 Rep. 757 A.P.A. approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 giugno 1995 (mecc. 9503614/03), esecutiva dal 27 giugno 1995.
In data 9 febbraio 1995 veniva redatto regolare processo verbale di consegna lavori.
Con lettera del 18 ottobre 1995 prot. n. E/205 – 14763 l’Ispettorato Provinciale del Lavoro comunicava alla Città che la ditta Editalia s.r.l., non era in regola con il pagamento dei contributi previdenziali assicurativi, e pertanto si procedeva al pagamento dei mandati trattenendo, come da disposizioni di legge il 20% sull’importo da corrispondere alla ditta.
Durante il corso dei lavori sono stati somministrati alla ditta Editalia s.r.l. n. 3 stati di avanzamento lavori, per un totale complessivo di Lire 1.378.999.818 (Euro 712.193,97) IVA esclusa.
Sono inoltre pervenuti all’Amministrazione Comunale diversi atti di pignoramento presso terzi intentati da ditte creditrici, ed altre procedure di analoghi pignoramenti sono pervenute in data successiva all’emissione del terzo stato d’avanzamento lavori.
In data 17 aprile 1996 la ditta Editalia s.r.l. notificava, con atto del notaio Michele Dilegro registrato a Castellamare di Stabia in data 3 aprile 1996 n. 127 pervenuto al Settore Tecnico I° in data 22 aprile 1996, l’avvenuta cessione di un ramo d’azienda, contenente come unico contratto in corso quello stipulato con la Città di Torino alla ditta Orza Giuseppe.
La Civica Amministrazione, ravvisata in tale operazione una vera e propria cessione di contratto vietata ai sensi di legge, con deliberazione della Giunta Comunale del 30 luglio 1996 (mecc. 9604977/30), esecutiva dal 20 agosto 1996, procedeva alla risoluzione dell’affidamento all’Editalia s.r.l..
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 1996 (mecc. 9607857/30), esecutiva dal 2 febbraio 1997, si è provveduto ad approvare la gara per il riaffidamento dell’opera in esame.
A seguito di quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale del 18 febbraio 1997 (mecc. 9700701/30), esecutiva dall’11 marzo 1997, il Comune di Torino aveva provveduto ad elaborare la consistenza dei lavori, quantificando il suo residuo debito verso l’Editalia s.r.l. in Euro 35.719,79 (Lire 69.163.155), avendo dedotto le seguenti somme:
- trattenuta del 20% per pagamenti oneri contributivi sul terzo SAL: Euro 50.272,51 (Lire 97.341.164);
- trattenuta 0,5% per infortuni: Euro 3.560,97 (Lire 6.894.999);
- IVA 10% residua: Euro 3.928,08 (Lire 7.605.816).
Nel frattempo, con sentenza n. 646/97, il Tribunale Civile di Napoli – Sezione Fallimentare, dichiarava il fallimento della ditta Editalia S.r.l, nominando come curatore il dott. Fabrizio Fiore, presso il quale la procedura è tutt’ora aperta.
Con sentenza pretorile di primo grado del 7 gennaio 1997 il Giudice del Lavoro condannava il Comune di Torino a pagare ai sigg. Scolamieri e altri la somma di Lire 157.858.189 (Euro 81.526,95) oltre rivalutazione ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dal maturato al saldo.
Tale pronuncia veniva emessa in esito al ricorso ex art. 1676 c.c. proposto dagli epigrafati creditori i quali, nella loro qualità di ausiliari dell’appaltatrice Editalia s.r.l., richiedevano, in conformità al disposto della suddetta norma, il pagamento delle somme dovute da quest’ultima a titolo retributivo e fino alla concorrenza del debito del Comune di Torino, committente verso la ditta appaltatrice.
Con sentenza n. 8125/00 del 15 marzo 2000, la Sezione Lavoro del Tribunale di Torino, a parziale accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Torino, riformava in senso più favorevole a quest’ultimo la sentenza pretorile di primo grado del 7 gennaio 1997, limitando la condanna del Comune di Torino, in solido con il fallimento Editalia e con la ditta Orza Giuseppe e nei confronti dei sigg. Scolamieri Francesco, Gobbo Giacomo, Roccella Placido, Coccia Michele, Borsellino Vincenzo, Gammino Mario, Buscemi Rosario, Scolamieri Raffaele, Pappalardo Antonio, Tassone Bruno, fino alla concorrenza della somma di L. 69.163.155 (Euro 35.719,79) (corrispondente alla somma indicata come residuo debito calcolato dalla Città di Torino verso la ditta Editalia s.r.l. nella deliberazione sopra menzionata).
Successivamente, con sentenza n. 4927 del 25 maggio 2000, il Tribunale di Torino condannava il Comune di Torino al pagamento in favore della Generale Prefabbricati, cessionaria di credito dell’appaltatrice Editalia s.r.l., dell’importo di Lire171.620.238 (Euro 88.634,45) oltre oneri accessori.
Tale pronuncia veniva emessa in esito al giudizio di opposizione proposto dal Comune di Torino, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla sopra menzionata ditta, cessionaria pro solvendo del credito dell’Editalia s.r.l. per conseguire, in conformità al disposto degli artt. 1260 e ss., le somme dovute dal Comune di Torino alla ditta cedente.
Nelle more del giudizio di appello proposto dalla Città di Torino avverso quest’ultima sentenza, la Generale Prefabbricati intraprendeva azione esecutiva notificando in data 11 agosto 2000 l’atto di precetto ed in data 27 ottobre 2000 il pignoramento presso terzi.
Con ordinanza del 17 maggio 2002 il Giudice delle Esecuzioni, Dott. Guerra, assegnava in favore della Generale Prefabbricati la somma accantonata, fino alla concorrenza del credito, a favore della Generale Prefabbricati S.p.A. e così per Euro 113.184,77.
Nel frattempo, con sentenza n. 1075 del 27 luglio 2002 la Corte d’Appello di Torino, a parziale accoglimento del gravame interposto dal Comune di Torino, riduceva l’importo debitorio dovuto dal Comune medesimo verso la ditta Generale Prefabbricati, rideterminandolo in Euro 39.530,27, corrispondente alla somma indicata come residuo debito calcolato dalla Città di Torino verso la ditta Editalia s.r.l. nella deliberazione sopra menzionata, oltre interessi dal 13 aprile 1997 al saldo.
Al fine di evitare l’esecuzione forzata, con determinazione del 27 settembre 2002 n. 1137 e relativo mandato n. 67199 del 21 ottobre 2002, il Comune di Torino, provvedeva e dava esecuzione alla suddetta ordinanza, deliberando in favore della ditta Generale Prefabbricati il pagamento della minore somma di Euro 46.052,23, corrispondente agli importi rideterminati in senso più favorevole al Comune, oltre interessi legali sino al 30 ottobre 2002.
Relativamente invece alla sentenza n. 8125/00 citata in premessa, oggetto della presente deliberazione, con atto di precetto notificato alla Città in data 24 luglio 2003 i sigg. Scolamieri Francesco, Gobbo Giacomo, Roccella Placido, Coccia Michele, Borsellino Vincenzo, Gammino Mario, Buscemi Rosario, Scolamieri Raffaele, Pappalardo Antonio, Tassone Bruno, portavano ad esecuzione la sentenza n. 8125/00 suindicata, intimando al Comune di Torino di pagare la complessiva somma di Euro 49.830,94, oltre rivatulazione monetaria ed interessi legali dal sorgere del credito al saldo, oltre alle spese di notifica ed ulteriori occorrenti.
Avverso detto nuovo atto di precetto il Comune di Torino proponeva opposizione, sostenendo in proposito che, nelle more tra la pubblicazione della sentenza n. 8125/00 e la notificazione del precetto del 24 luglio 2003, le somme corrispondenti al residuo debito nei confronti dell’Editalia, che erano state calcolate dal Comune di Torino nella deliberazione Giunta Comunale (mecc. 9700701/30) sopra menzionata, si erano esaurite per effetto dell’azione esecutiva intrapresa dalla Generale Prefabbricati S.p.A., a cui la Città non aveva potuto sottrarsi.
In esito a tale giudizio, con sentenza n. 12511 del 12 luglio 2004, con parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal Comune di Torino, il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, riduceva il credito portato nell’atto di precetto sopra menzionato, limitando la condanna del Comune di Torino al pagamento della somma di Euro 35.719,79 oltre agli interessi legali dal 7 gennaio 1997, data di pronuncia della sentenza di condanna di 1° grado, oltre alle spese legali.
Tale sentenza veniva trasmessa dalla Civica Avvocatura alla Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali – Sociali – Commerciali con nota del 2 settembre 2004 prot. n. 6588, nella quale veniva segnalata, quale scelta più opportuna stante il carattere immediatamente esecutivo della stessa ai sensi dell’art. 431 c.p.c., quella di dare comunque esecuzione alla sentenza di cui sopra e, impregiudicata la volontà di interporre appello, tentare la via dell’insinuazione tardiva in surroga del credito dei sopra elencati lavoratori nei confronti del fallimento Editalia.
A riscontro di quanto sopra, la Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali – Sociali – Commerciali, con nota del 15 settembre 2004 prot. n. 1590, autorizzava il Servizio Centrale Affari Legali a procedere in tal senso.
Nel frattempo in data 6 settembre 2004 la sopra menzionata sentenza n. 12511/04 veniva notificata al Comune di Torino in forma esecutiva, e di tale circostanza il Servizio Centrale Affari Legali dava comunicazione con nota dell’8 settembre 2004 prot. n. 1544, segnalando come tale atto preludesse, con ogni probabilità, alla volontà dei creditori di portare ad esecuzione la sentenza.
Dalla medesima data del 6 settembre 2004 decorre, altresì, il termine di 120 giorni, stabilito dall’art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1996 n. 669 convertito in Legge 28 febbraio 1997 n. 30, come modificato dall’art. 147 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, per il pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso, con atto del 24 settembre 2004 il Comune di Torino ha proposto istanza di insinuazione fallimentare tardiva in surrogazione di pagamento al Fallimento Editalia pendente presso il Tribunale di Napoli, incaricando come domiciliatario per la difesa della Città di Torino l’avv. Donato Pascucci del Foro di Napoli.
L’udienza di comparizione è stata fissata per il 18 febbraio 2005 e, per quella data, la Città di Torino dovrà produrre attestazione di avvenuto pagamento delle somme in favore dei sopra elencati lavoratori surrogati, in esecuzione della sopra citata sentenza.
In data 5 ottobre 2004 il Comune di Torino ha depositato altresì atto di appello avverso la sentenza n. 12511/04, con udienza fissata all’11 febbraio 2005, giusta decreto presidenziale dell’8 ottobre 2004.
Per i motivi sopra esposti, al fine pertanto di non subire una più onerosa azione esecutiva e, al contempo, di vedersi accolta l’istanza di insinuazione tardiva per surrogazione di pagamento proposta avanti il Tribunale Fallimentare di Napoli, occorre in ogni caso dare esecuzione alla sentenza n. 12511/04, notificata in forma esecutiva in data 6 settembre 2004, impregiudicato l’appello proposto avverso la medesima dal Comune di Torino con udienza fissata avanti la Corte di Appello Sezione Lavoro all’11 febbraio 2005.
Pertanto si rende necessario corrispondere ai sigg. Scolamieri Francesco, Gobbo Giacomo, Roccella Placido, Coccia Michele, Borsellino Vincenzo, Gammino Mario, Buscemi Rosario, Scolamieri Raffaele, Pappalardo Antonio, Tassone Bruno l’importo complessivo di Euro 45.334,77, corrispondente alla somma complessiva di Euro 35.719,79 oltre agli interessi legali dal 7 gennaio 1997 al 31 dicembre 2004 per Euro 9.614,98, ricorrendo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, c.1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, dando atto che le spese di giudizio saranno fronteggiate con utilizzo di fondi all’uopo stanziati e impegnati dal Servizio Centrale Affari Legali.
Il riconoscimento di debito fuori bilancio summenzionato risulta un atto dovuto e vincolato come indicato da una pronuncia della Cassazione (Cass. Civ. Sez. 1, 16 giugno 2000 n. 8223), secondo cui "l’adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l’ammissibilità della impugnazione. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile l’impugnazione proposta da un comune avverso una sentenza esecutiva che lo condanni al pagamento di una somma di denaro anche quando il suddetto comune abbia, con proprie delibere, riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 D.Lgs. del 25 febbraio 1995 n. 77 la legittimità del debito fuori bilancio, accertata in sentenza, atteso che così agendo il comune si è meramente adeguato alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito di maturandi accessori, e che il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dalla norma citata per l’adeguamento del debito fuori bilancio".
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in narrativa, e che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto della sentenza del Tribunale di Torino n. 12511/04 (all. 1 - n.                      ) con la quale , in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal Comune di Torino, il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, riduceva il credito portato nell’atto di precetto sopra menzionato, limitando la condanna del Comune di Torino al pagamento della somma di Euro 35.719,79 oltre agli interessi legali dal 7 gennaio 1997, data di pronuncia della sentenza di condanna di 1° grado oltre alle spese legali e conseguentemente, per le motivazioni espresse in narrativa ed impregiudicato l’appello proposto dal Comune di Torino con udienza fissata avanti la Corte di Appello Sezione Lavoro all’11 febbraio 2005, dare esecuzione al suddetto pronunciamento, notificato in forma esecutiva in data 6 settembre 2004. Pertanto si rende necessario corrispondere ai sigg. Scolamieri Francesco, Gobbo Giacomo, Roccella Placido, Coccia Michele, Borsellino Vincenzo, Gammino Mario, Buscemi Rosario, Scolamieri Raffaele, Pappalardo Antonio, Tassone Bruno l’importo complessivo di Euro 45.334,77, corrispondente alla somma complessiva di Euro 35.719,79 oltre agli interessi legali dal 7 gennaio 1997 fino al momento del pagamento, ipotizzato al 31 dicembre 2004 per Euro 9.614,98, ricorrendo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, dando atto che le spese di giudizio saranno fronteggiate con utilizzo di fondi all’uopo stanziati e impegnati dal Servizio Centrale Affari Legali;
2) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, il riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, relativo alla corresponsione della somma di complessivi Euro 45.334,77 (comprensivi degli interessi legali dal 7 gennaio 1997 al 31 dicembre 2004) dovuta ai Sigg. Scolamieri e altri, quale pagamento in forma ridotta delle somme spettanti a titolo di differenze contributive non corrisposte dalla società Editalia s.r.l. summenzionata al gruppo di propri operai sopracitati;
3) di demandare ad apposita determinazione dirigenziale l’impegno della spesa complessiva di Euro 45.334,77, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, D.P.R. 633/72, che verrà finanziata con l’utilizzo di fondi derivanti da oneri di urbanizzazione come risulta dal parere favorevole a tale utilizzo del Vice Direttore Generale Servizi Tecnici del 14 ottobre 2004 prot. 1467;
4) di dare atto che le spese di giudizio saranno fronteggiate con utilizzo dei fondi all’uopo stanziati e impegnati dal Servizio Centrale Affari Legali;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.