Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite Acquisti Rapporti Istituzionali

n. ord. 168
2004 09449/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 DICEMBRE 2004

(proposta dalla G.C. 23 novembre 2004)

OGGETTO: BENI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO OGGETTO DEL LEGATO DISPOSTO DAL MARCHESE GIOVANNI VISCONTI VENOSTA. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI CON LA FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR E LA CITTÀ DI SANTENA. APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con gli Assessori Alfieri e Ortolano.

Il Marchese Giovanni Visconti Venosta, deceduto il 14 novembre 1947, ultimo erede diretto di Camillo Benso Conte di Cavour, legò con disposizione testamentaria olografa, datata Roma 30 maggio 1946, a favore della Città di Torino, la nuda proprietà dei beni mobili ed immobili ubicati nel Comune di Santena, comprendenti in particolare la Villa Cavour con annesso parco, la cascina, i terreni agricoli, la torre, la cappella mortuaria dei Benso di Cavour, l’archivio, i cimeli storici, i beni mobili ivi esistenti.
Il legato di detti beni, gravati dai diritti reali di uso e usufrutto a favore della Marchesa Margherita Pallavicino Mossi e dal vincolo di inalienabilità, venne accettato dalla Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 10 luglio 1950.
Il 18 aprile 1955 la Marchesa promosse la creazione di una Fondazione denominata "Camillo Cavour" cui conferì l’uso dei citati beni.
In data 24 settembre 1958, la Marchesa addivenne con la Città di Torino ad un accordo - che avrebbe spiegato i suoi effetti nei trenta anni successivi la sua morte, avvenuta il 12 dicembre 1982 - che prevedeva a favore della Fondazione la costituzione del diritto d’uso su tutti i beni oggetto del legato del Marchese Visconti Venosta, ad eccezione del terreno agricolo e della Cascina Nuova sui quali venne costituito, sempre a favore della Fondazione, un usufrutto per un periodo di anni trenta.
In data 5 novembre 1981, la Fondazione Cavour rinunciò al diritto d'uso sul Parco che ritornò pertanto alla marchesa Pallavicino, titolare del più ampio diritto di usufrutto sul medesimo, la quale ne concesse l’uso alla Città di Torino che ne acquisì quindi la piena proprietà per il consolidamento del diritto d’uso con la nuda proprietà.
In data 14 aprile 1987 (Atto in data 28 ottobre 1988) il Consiglio Comunale approvò una Convenzione che, confermando le intese oggetto dell’atto stipulato in data 24 settembre 1958, concesse in uso gratuito il Parco storico fino all’11 dicembre 2012 in parte alla Fondazione Cavour, in parte al Comune di Santena con obbligo di utilizzo rispettivamente ai fini di rappresentanza e di parco pubblico. La Città di Torino concesse inoltre al Comune di Santena, previa rinuncia della Fondazione, l’uso di alcuni locali del complesso Cavouriano da destinarsi a Biblioteca Comunale.
È emersa ora la volontà da parte della Città di Torino, della Città di Santena e della Fondazione Camillo Cavour di procedere alla revisione delle citate Convenzioni attraverso l’approvazione di nuovi accordi da formalizzarsi mediante l’approvazione di due distinte Convenzioni trasmesse ai due Enti in data 14 giugno 2004 per la formale accettazione.
La Convenzione con la Città di Santena prevede la concessione in uso alla medesima previa rinuncia, da parte della Fondazione Cavour, ai diritti reali costituiti su beni di cui alla Convenzione stipulata in data 24 settembre 1958, cioè parte dei terreni agricoli e parte del fabbricato denominato Ex Asilo con l’impegno di destinare i primi a zona verde attrezzata - parco fluviale secondo il progetto che dovrà essere approvato dalla Città di Santena entro 18 mesi dalla stipula della Convenzione; il secondo ad usi rispondenti alle funzioni istituzionali della Città di Santena.
Nelle more del perfezionamento degli accordi oggetto del presente atto deliberativo, la Città di Santena ha presentato richiesta di finanziamenti nell’ambito del DOCUP 2000/2006 alla Regione Piemonte la quale, con deliberazione della Giunta Regionale n. 83/4858 del 17 dicembre 2001, ha approvato, nell’ambito del più vasto Asse 3 di intervento (Sviluppo locale e valorizzazione del territorio), lo schema di indirizzo per l’attuazione della misura 3.1 a) "Progetti Integrati di sviluppo socio economico di area", affidando alle Province Piemontesi uno specifico ruolo di impulso, coordinamento, assistenza, monitoraggio e controllo sia nella fase di definizione che in quella di attuazione dei Progetti Integrati.
Con deliberazione n. 491-93126 del 30 aprile 2002 la Provincia di Torino ha successivamente approvato la definizione di sei Progetti Integrati di Area (P.I.A.), tra i quali il P.I.A. TORINO-SUD all’interno del quale è stato inserito l’intervento presentato dal Comune di Santena riguardante il recupero funzionale e riqualificazione ambientale del Parco e degli edifici minori del complesso storico - monumentale di Villa Cavour.
Inizialmente era stato previsto un primo lotto di intervento su una porzione della Cascina Nuova; successivamente, con il raggiungimento degli accordi sopradescritti, i lavori di ristrutturazione e riqualificazione, gia avviati dalla Fondazione Cavour, sono stati eseguiti sull’edificio denominato ex asilo.
Il progetto esecutivo di completamento della ristrutturazione e del restauro conservativo dell’edificio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Santena nella seduta del 17 marzo 2003, aveva previsto inizialmente un importo lavori al lordo delle somme a disposizione pari a Euro 357.000,00.
A seguito dell’aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso del 14,822% e ad una voce aggiuntiva lavori resasi necessaria successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, detta somma è stata rideterminata in Euro 258.114,39.
L’opera ha ottenuto un finanziamento di Euro 239.500,00 con fondi DOCUP 2000/2006, Regione Piemonte misura 3.1A; il completamento dell’opera, per un importo di Euro 107.000,00 verrà finanziato con fondi propri del Comune di Santena (mutuo ordinario Cassa DD.PP).
In conformità alla destinazione pubblica degli immobili concessi, nonché alle spese di investimento programmate dalla Città di Santena, la concessione degli immobili di cui sopra è stata assentita a titolo gratuito per 20 anni.
È posto a carico della Città di Santena ogni onere derivante dell’uso dei beni, quali il pagamento delle utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
In caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dall’approvazione della Convenzione o qualora i beni venissero adibiti ad usi diversi da quelli rispondenti alle finalità istituzionali della Città di Santena, la Città di Torino potrà revocare la concessione ed esigere la restituzione immediata dei beni, oltre alla possibilità di richiedere il risarcimento degli eventuali danni conseguenti l'inadempimento.
Per quanto attiene la gestione e cura delle collezioni e la valorizzazione e fruizione dei beni culturali di proprietà della Città, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in particolare all’art. 115, la convenzione ha valore di contratto di servizio, specificando - tra l’altro - i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti alla Civica Amministrazione.
La gestione del complesso Cavouriano di Santena da parte della Fondazione si fonda sui Piani annuali e pluriennali che individuano gli impegni relativi alla gestione ordinaria e straordinaria dei beni, i tempi e le esatte modalità per la loro attuazione, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento previste per la copertura degli oneri. La Città di Torino coopera alla definizione dei programmi inerenti la conservazione, la gestione e la valorizzazione dei beni, assiste e sostiene - ove necessario - la Fondazione nella loro attuazione e vigila sulla loro realizzazione, secondo procedure definite dalla convenzione.
La convenzione individua in dettaglio, con modalità analoghe a quanto previsto dalla convenzione fra la Città e la Fondazione Torino Musei, gli impegni della Fondazione, richiamandosi per quanto attiene la gestione del patrimonio culturale all’"Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard per i musei italiani" approvato con D.M. 10 maggio 2001. Norme e procedure specifiche sono individuate in materia di inventario dei beni, di strutture e sicurezza, di gestione e cura delle collezioni, di "Carta dei servizi" e regolamenti della Fondazione, di servizi al pubblico.
La Città di Torino, tramite i propri servizi - e in particolare la Divisione Servizi Culturali e il Settore Musei, assicura inoltre alla Fondazione, con riferimento alla gestione museale, la collaborazione del proprio personale tecnico e scientifico e amministrativo, coaudiuvando attivamente nella predisposizione di tutti gli atti istruttori necessari al buon funzionamento del complesso Cavouriano, nelle materie di propria competenza e attivandosi nei confronti degli altri Settori della Civica Amministrazione eventualmente competenti.
Le modalità di fruizione e di accesso al Parco Storico da parte dei cittadini di Santena saranno oggetto di specifica Convenzione tra la Fondazione Cavour e la Città di Santena, da stipularsi contestualmente alla definitiva approvazione del regolamento e dei programmi annuali e pluriennali che la Fondazione Cavour dovrà presentare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione delle Convenzioni.
Detto Accordo dovrà contenere esplicita clausola di esclusione di responsabilità a carico della Città di Torino per ogni danno derivante alle persone e alle cose dall’attività connessa all’uso e alla gestione del Parco.
I predetti documenti dovranno essere approvati dalla Città di Torino, sentita la Città di Santena, entro 3 mesi dal loro ricevimento.
Preso atto che la Città di Santena con delibera del Consiglio Comunale in data 27 settembre 2004 ha manifestato la volontà di recedere dall’atto stipulato in data 28 ottobre 1988 rinunciando quindi alla concessione d’uso gratuito dei locali facenti parte del complesso Cavouriano individuati a Catasto al foglio X n. 267 (art. 9 atto 28 ottobre 1988) oltre che alla porzione del Parco del Complesso di Santena individuato al Catasto al foglio X nn. 268 - 930 parte - 938 (art. 1 atto 28 ottobre 1988).
Preso atto che la Fondazione Camillo Cavour con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2004 ha approvato la Convenzione di cui all’allegato n. 2 rinunciando ai diritti reali costituiti con atto sottoscritto in data 24 settembre 1958 di cui in premessa.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1) di approvare le Convenzioni da stipularsi con la Città di Santena (all. 1 - n. ) e la Fondazione Cavour (all. 2 - n. ) a cui sono allegate le planimetrie contrassegnate con le lettere A - B - C per la definizione dei rapporti giuridici, patrimoniali e gestionali in merito all’utilizzo dei beni di proprietà del Comune di Torino oggetto del legato disposto dal Marchese Giovanni Visconti Venosta;
2) i succitati allegati A - B - C delle Convenzioni costituiscono parte integrante e sostanziale delle medesime Convenzioni;
3) di prendere atto che a decorrere dalla data della stipula delle Convenzioni di cui al punto 1 tutte le Convenzioni precedentemente stipulate dal Comune di Torino con la Fondazione Cavour e la Città di Santena aventi ad oggetto i beni di cui in premessa, sono da considerarsi annullate e sostituite dai nuovi accordi assunti dalle parti;
4) di demandare ai Dirigenti competenti l’assunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari sotto il profilo fiscale e contabile;
5) di autorizzare l’ufficiale rogante ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere non essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.