Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite Acquisti Rapporti Istituzionali
n. ord. 168
2004 09449/008
OGGETTO: BENI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO OGGETTO DEL LEGATO DISPOSTO DAL MARCHESE GIOVANNI VISCONTI VENOSTA. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI CON LA FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR E LA CITTÀ DI SANTENA. APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con gli Assessori Alfieri e Ortolano.
Il Marchese Giovanni Visconti Venosta, deceduto il 14 novembre
1947, ultimo erede diretto di Camillo Benso Conte di Cavour, legò
con disposizione testamentaria olografa, datata Roma 30 maggio
1946, a favore della Città di Torino, la nuda proprietà
dei beni mobili ed immobili ubicati nel Comune di Santena, comprendenti
in particolare la Villa Cavour con annesso parco, la cascina,
i terreni agricoli, la torre, la cappella mortuaria dei Benso
di Cavour, larchivio, i cimeli storici, i beni mobili ivi
esistenti.
Il legato di detti beni, gravati dai diritti reali di uso e usufrutto
a favore della Marchesa Margherita Pallavicino Mossi e dal vincolo
di inalienabilità, venne accettato dalla Città di
Torino con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data
10 luglio 1950.
Il 18 aprile 1955 la Marchesa promosse la creazione di una Fondazione
denominata "Camillo Cavour" cui conferì luso
dei citati beni.
In data 24 settembre 1958, la Marchesa addivenne con la Città
di Torino ad un accordo - che avrebbe spiegato i suoi effetti
nei trenta anni successivi la sua morte, avvenuta il 12 dicembre
1982 - che prevedeva a favore della Fondazione la costituzione
del diritto duso su tutti i beni oggetto del legato del
Marchese Visconti Venosta, ad eccezione del terreno agricolo e
della Cascina Nuova sui quali venne costituito, sempre a favore
della Fondazione, un usufrutto per un periodo di anni trenta.
In data 5 novembre 1981, la Fondazione Cavour rinunciò
al diritto d'uso sul Parco che ritornò pertanto alla marchesa
Pallavicino, titolare del più ampio diritto di usufrutto
sul medesimo, la quale ne concesse luso alla Città
di Torino che ne acquisì quindi la piena proprietà
per il consolidamento del diritto duso con la nuda proprietà.
In data 14 aprile 1987 (Atto in data 28 ottobre 1988) il Consiglio
Comunale approvò una Convenzione che, confermando le intese
oggetto dellatto stipulato in data 24 settembre 1958, concesse
in uso gratuito il Parco storico fino all11 dicembre 2012
in parte alla Fondazione Cavour, in parte al Comune di Santena
con obbligo di utilizzo rispettivamente ai fini di rappresentanza
e di parco pubblico. La Città di Torino concesse inoltre
al Comune di Santena, previa rinuncia della Fondazione, luso
di alcuni locali del complesso Cavouriano da destinarsi a Biblioteca
Comunale.
È emersa ora la volontà da parte della Città
di Torino, della Città di Santena e della Fondazione Camillo
Cavour di procedere alla revisione delle citate Convenzioni attraverso
lapprovazione di nuovi accordi da formalizzarsi mediante
lapprovazione di due distinte Convenzioni trasmesse ai due
Enti in data 14 giugno 2004 per la formale accettazione.
La Convenzione con la Città di Santena prevede la concessione
in uso alla medesima previa rinuncia, da parte della Fondazione
Cavour, ai diritti reali costituiti su beni di cui alla Convenzione
stipulata in data 24 settembre 1958, cioè parte dei terreni
agricoli e parte del fabbricato denominato Ex Asilo con limpegno
di destinare i primi a zona verde attrezzata - parco fluviale
secondo il progetto che dovrà essere approvato dalla Città
di Santena entro 18 mesi dalla stipula della Convenzione; il secondo
ad usi rispondenti alle funzioni istituzionali della Città
di Santena.
Nelle more del perfezionamento degli accordi oggetto del presente
atto deliberativo, la Città di Santena ha presentato richiesta
di finanziamenti nellambito del DOCUP 2000/2006 alla Regione
Piemonte la quale, con deliberazione della Giunta Regionale n.
83/4858 del 17 dicembre 2001, ha approvato, nellambito del
più vasto Asse 3 di intervento (Sviluppo locale e valorizzazione
del territorio), lo schema di indirizzo per lattuazione
della misura 3.1 a) "Progetti Integrati di sviluppo socio
economico di area", affidando alle Province Piemontesi uno
specifico ruolo di impulso, coordinamento, assistenza, monitoraggio
e controllo sia nella fase di definizione che in quella di attuazione
dei Progetti Integrati.
Con deliberazione n. 491-93126 del 30 aprile 2002 la Provincia
di Torino ha successivamente approvato la definizione di sei Progetti
Integrati di Area (P.I.A.), tra i quali il P.I.A. TORINO-SUD allinterno
del quale è stato inserito lintervento presentato
dal Comune di Santena riguardante il recupero funzionale e riqualificazione
ambientale del Parco e degli edifici minori del complesso storico
- monumentale di Villa Cavour.
Inizialmente era stato previsto un primo lotto di intervento su
una porzione della Cascina Nuova; successivamente, con il raggiungimento
degli accordi sopradescritti, i lavori di ristrutturazione e riqualificazione,
gia avviati dalla Fondazione Cavour, sono stati eseguiti sulledificio
denominato ex asilo.
Il progetto esecutivo di completamento della ristrutturazione
e del restauro conservativo delledificio, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Santena nella
seduta del 17 marzo 2003, aveva previsto inizialmente un importo
lavori al lordo delle somme a disposizione pari a Euro 357.000,00.
A seguito dellaggiudicazione dei lavori al netto del ribasso
del 14,822% e ad una voce aggiuntiva lavori resasi necessaria
successivamente allapprovazione del progetto esecutivo,
detta somma è stata rideterminata in Euro 258.114,39.
Lopera ha ottenuto un finanziamento di Euro 239.500,00 con
fondi DOCUP 2000/2006, Regione Piemonte misura 3.1A; il completamento
dellopera, per un importo di Euro 107.000,00 verrà
finanziato con fondi propri del Comune di Santena (mutuo ordinario
Cassa DD.PP).
In conformità alla destinazione pubblica degli immobili
concessi, nonché alle spese di investimento programmate
dalla Città di Santena, la concessione degli immobili di
cui sopra è stata assentita a titolo gratuito per 20 anni.
È posto a carico della Città di Santena ogni onere
derivante delluso dei beni, quali il pagamento delle utenze,
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
In caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dallapprovazione
della Convenzione o qualora i beni venissero adibiti ad usi diversi
da quelli rispondenti alle finalità istituzionali della
Città di Santena, la Città di Torino potrà
revocare la concessione ed esigere la restituzione immediata dei
beni, oltre alla possibilità di richiedere il risarcimento
degli eventuali danni conseguenti l'inadempimento.
Per quanto attiene la gestione e cura delle collezioni e la valorizzazione
e fruizione dei beni culturali di proprietà della Città,
in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 42/04 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio", in particolare allart.
115, la convenzione ha valore di contratto di servizio, specificando
- tra laltro - i livelli qualitativi di erogazione del servizio
e di professionalità degli addetti nonché i poteri
di indirizzo e controllo spettanti alla Civica Amministrazione.
La gestione del complesso Cavouriano di Santena da parte della
Fondazione si fonda sui Piani annuali e pluriennali che individuano
gli impegni relativi alla gestione ordinaria e straordinaria dei
beni, i tempi e le esatte modalità per la loro attuazione,
le risorse necessarie e le fonti di finanziamento previste per
la copertura degli oneri. La Città di Torino coopera alla
definizione dei programmi inerenti la conservazione, la gestione
e la valorizzazione dei beni, assiste e sostiene - ove necessario
- la Fondazione nella loro attuazione e vigila sulla loro realizzazione,
secondo procedure definite dalla convenzione.
La convenzione individua in dettaglio, con modalità analoghe
a quanto previsto dalla convenzione fra la Città e la Fondazione
Torino Musei, gli impegni della Fondazione, richiamandosi per
quanto attiene la gestione del patrimonio culturale all"Atto
di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard
per i musei italiani" approvato con D.M. 10 maggio 2001.
Norme e procedure specifiche sono individuate in materia di inventario
dei beni, di strutture e sicurezza, di gestione e cura delle collezioni,
di "Carta dei servizi" e regolamenti della Fondazione,
di servizi al pubblico.
La Città di Torino, tramite i propri servizi - e in particolare
la Divisione Servizi Culturali e il Settore Musei, assicura inoltre
alla Fondazione, con riferimento alla gestione museale, la collaborazione
del proprio personale tecnico e scientifico e amministrativo,
coaudiuvando attivamente nella predisposizione di tutti gli atti
istruttori necessari al buon funzionamento del complesso Cavouriano,
nelle materie di propria competenza e attivandosi nei confronti
degli altri Settori della Civica Amministrazione eventualmente
competenti.
Le modalità di fruizione e di accesso al Parco Storico
da parte dei cittadini di Santena saranno oggetto di specifica
Convenzione tra la Fondazione Cavour e la Città di Santena,
da stipularsi contestualmente alla definitiva approvazione del
regolamento e dei programmi annuali e pluriennali che la Fondazione
Cavour dovrà presentare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione
delle Convenzioni.
Detto Accordo dovrà contenere esplicita clausola di esclusione
di responsabilità a carico della Città di Torino
per ogni danno derivante alle persone e alle cose dallattività
connessa alluso e alla gestione del Parco.
I predetti documenti dovranno essere approvati dalla Città
di Torino, sentita la Città di Santena, entro 3 mesi dal
loro ricevimento.
Preso atto che la Città di Santena con delibera del Consiglio
Comunale in data 27 settembre 2004 ha manifestato la volontà
di recedere dallatto stipulato in data 28 ottobre 1988 rinunciando
quindi alla concessione duso gratuito dei locali facenti
parte del complesso Cavouriano individuati a Catasto al foglio
X n. 267 (art. 9 atto 28 ottobre 1988) oltre che alla porzione
del Parco del Complesso di Santena individuato al Catasto al foglio
X nn. 268 - 930 parte - 938 (art. 1 atto 28 ottobre 1988).
Preso atto che la Fondazione Camillo Cavour con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2004 ha approvato
la Convenzione di cui allallegato n. 2 rinunciando ai diritti
reali costituiti con atto sottoscritto in data 24 settembre 1958
di cui in premessa.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente
si richiamano per farne parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) di approvare le Convenzioni da stipularsi con la Città
di Santena (all. 1 - n. ) e la Fondazione Cavour (all. 2 - n.
) a cui sono allegate le planimetrie contrassegnate con le lettere
A - B - C per la definizione dei rapporti giuridici, patrimoniali
e gestionali in merito allutilizzo dei beni di proprietà
del Comune di Torino oggetto del legato disposto dal Marchese
Giovanni Visconti Venosta;
2) i succitati allegati A - B - C delle Convenzioni costituiscono
parte integrante e sostanziale delle medesime Convenzioni;
3) di prendere atto che a decorrere dalla data della stipula delle
Convenzioni di cui al punto 1 tutte le Convenzioni precedentemente
stipulate dal Comune di Torino con la Fondazione Cavour e la Città
di Santena aventi ad oggetto i beni di cui in premessa, sono da
considerarsi annullate e sostituite dai nuovi accordi assunti
dalle parti;
4) di demandare ai Dirigenti competenti lassunzione di tutti
i provvedimenti che si renderanno necessari sotto il profilo fiscale
e contabile;
5) di autorizzare lufficiale rogante ad apportare, ove occorra,
al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere
non essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica
funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette
ad una migliore redazione dellatto;
6) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.