Direzione Generale
Direzione Servizi Cimiteriali

n. ord. 56
2004 09386/040

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 APRILE 2005
(proposta dalla G.C. 14 dicembre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

(Modificazioni apportate con deliberazione n. 6 - mecc. 2006 09187/040 - del Consiglio Comunale 22 gennaio 2007)

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI: EROGAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 5, LETTERA C) DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - CONCESSIONE IN USO DEI BENI STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO.

   Proposta dell'Assessore Dealessandri,
   di concerto con l'Assessore Peveraro.

   Il Comune di Torino è titolare del servizio pubblico locale cimiteriale che è disciplinato dalla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia, dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906143/40).

   Il settore è protetto dal legislatore non solo con riguardo ai cimiteri (che costituiscono demanio comunale ai sensi dell'art. 824 del codice civile) dove sono interdetti, nelle concessioni di aree, il lucro e la speculazione, ma anche con riguardo alla parte funebre, nel quale il sistema di garanzie è affidato ai Comuni.

   Dal punto di vista dell'assetto gestionale delle varie attività si rilevano altresì situazioni differenziate:
a)   il trasporto funebre è oggi svolto in regime di libero mercato ed è sottoposto, così come l'esercizio di attività di impresa di onoranze funebri, alla vigilanza del Comune che provvede direttamente tramite gli uffici della Direzione Servizi Cimiteriali alle attività amministrative di autorizzazione, mentre sono gestiti in economia tramite appalti i servizi di trasporto funebre istituzionale e la gestione dell'obitorio;
b)   i servizi di illuminazione elettrica votiva e di gestione del crematorio sono affidati in concessione a terzi;
c)   il servizio cimiteriale è attualmente svolto dal Comune in economia tramite la Direzione Servizi Cimiteriali per le componenti amministrative, mentre tramite appalti viene assicurata l'operatività che permette di fornire alla collettività la sepoltura dei defunti e la vigilanza nei sei cimiteri cittadini (Monumentale, Parco, Abbadia di Stura, Cavoretto, Sassi e Mirafiori).

   A tale ultimo riguardo, si specifica che tale servizio richiede, per la sua stessa natura, sia competenze di carattere amministrativo per le pianificazioni urbanistiche ed i procedimenti di concessione delle sepolture private, sia attività di gestione delle infrastrutture, di pianificazione degli utilizzi delle aree e di esecuzione (costruzioni manutenzioni, scavi, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc ...).

   Mentre le prime rientrano tra le attività istituzionali dell'ente locale e non sono trasferibili, le seconde sono state, via via nel tempo, sempre meno erogabili con sufficiente efficacia ed efficienza. Anzi, gli eventi dei mesi scorsi che hanno interessato i cimiteri cittadini, hanno ulteriormente attualizzato la necessità di rifondare radicalmente il modello gestionale delle operazioni cimiteriali.

   La configurazione delle attività gestionali ed esecutive cimiteriali è infatti apparsa inadeguata su alcuni fronti strategici di erogazione:
a)   troppo volta all'assolvimento di procedimenti burocratici di funzionamento;
b)   poco finalizzata al concreto soddisfacimento dei bisogni della comunità;
c)   impersonale ed opaca nella capacità di interazione con i singoli cittadini.

   In conseguenza dei gravi disservizi verificatisi, della conseguente situazione di allarme sociale che comprometteva il regolare svolgimento del servizio pubblico e per ricostituire un clima consono al regolare svolgimento delle attività, con determinazione dirigenziale n. 196 dell'8 luglio 2004 (mecc. 2004 05782/003), esecutiva dall'8 luglio 2004 si procedeva a revocare l'affidamento dell'operatività cimiteriale alla I.C.S. - Imprese Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. appaltatrice e, con successiva determinazione del 27 luglio 2004 (mecc. 2004 06490/040), esecutiva dal 4 agosto 2004 che prendeva atto delle intese tra le Amministrazioni comunali di Torino e di Roma, la prosecuzione dell'appalto fino al 31 dicembre 2004, oltre ad alcuni interventi urgenti per superare la fase di emergenza nell'interesse della collettività cittadina, sono stati affidati direttamente alla AMA S.p.A, gestore dei cimiteri romani, società che garantiva esperienza e capacità dimensionale adeguate rispetto alla realtà torinese ed era in grado di assicurare in tempi celeri la non interruzione di servizi pubblici essenziali.

   Sui problemi scaturiti dalla vicenda il Consiglio Comunale si è poi recentemente espresso con gli indirizzi contenuti nel provvedimento assunto in data 8 novembre 2004 (mecc. 2004 08469/040), esecutiva dal 22 novembre 2004 che istituiscono per i servizi cimiteriali nuovi criteri di governo con caratteri di maggiore attenzione e presa in carico dei bisogni espressi dalle famiglie dei defunti, nonché nuove modalità di esercizio delle attività che prevedono l'integrazione a più livelli di tutte le funzioni operative e di gestione delle strutture.

   Tutto ciò induce a ritenere che l'attuale forma di gestione appare concretamente inadeguata a far fronte alle complessità di erogazione e di attività così articolate e socialmente così rilevanti.

   Né l'attuale esternalizzazione dell'attività tramite appalto semplifica le funzioni di governo e controllo in capo al Comune o può esimere completamente l'ente da responsabilità circa eventuali disservizi.

   Date queste premesse, la soluzione più adeguata non può quindi essere la rimodulazione delle attività in più appalti di servizi, ma il passaggio dell'attuale forma organizzativa in economia, ad un nuovo assetto che, pur mantenendo inalterati ambiti di azione e competenze fino a qui esercite, realizzi all'interno di un contenitore societario esistente migliori forme organizzative per il complesso dei servizi cimiteriali in grado di munirsi e via via di incrementare le competenze e professionalità necessarie per agire efficacemente in un ambito particolare e delicato, dove attività e prestazioni sono indirizzati a cittadini colpiti da lutto e devono integrarsi con le esigenze di tutela della salute pubblica in un contesto di efficienza della gestione.

   A questa struttura dovrà essere assegnato il compito di rimuovere gli elementi negativi del passato andando verso una concezione di rapporto con gli utenti nel quale le funzioni cimiteriali, individuate dall'ordinamento mortuario, e l'articolazione stessa delle procedure vanno integrate in un percorso più ampio che comprenda e strutturalmente includa, come elementi essenziali, la partecipazione del cittadino, la presa in carico dei suoi bisogni, il rinvenimento di soluzioni condivise, le modalità di accoglienza.

   Valutate le peculiarità della materia e l'evoluzione del sistema dei servizi pubblici locali, che va verso la separazione della titolarità della funzione pubblica rispetto alla concreta produzione del servizio, e considerato al tempo stesso che il Comune deve poter mantenere controlli adeguati sull'attività per scongiurare il rischio che il contenuto sociale del servizio cimiteriale venga penalizzato da comportamenti e scelte non finalizzate agli interessi generali della comunità cittadina ed ai concreti bisogni delle famiglie, la scelta di una società totalmente pubblica, nella formula "in house", pare quella più adeguata per superare le rigidità dell'attuale modello gestionale e per perseguire obiettivi di efficacia qualitativa e quantitativa, nonché di efficienza.

   La configurazione dei servizi cimiteriali all'interno di una struttura societaria consente infatti di rendere più flessibili i processi decisionali, la gestione del personale e la connessa erogazione del servizio, e di migliorare i tempi di effettuazione degli interventi di manutenzione e di costruzione di manufatti cimiteriali.

   Peraltro, l'Amministrazione intende, col presente provvedimento, trasferire soltanto le sue attuali competenze in materia, e normare tale rapporto con idoneo contratto di servizio; in qualità di socio unico del soggetto deputato a gestire, il Comune non autorizzerà, fino a formale modifica da parte del Consiglio Comunale di tale intendimento, articolazioni della struttura organizzativa del servizio mediante la costituzione, o la partecipazione, in soggetti giuridici diversi deputati a svolgere attività correlate all'ambito di operatività, così come succede, invece, in altre realtà.

   La scelta di tale forma gestionale ha inoltre specifici riflessi in termini di indirizzi, trasparenza e controlli. La Città di Torino infatti, nei confronti della comunità locale, potrà mantenere in un quadro certo e definito di rapporti il suo ruolo di indirizzo del servizio pubblico del quale ha istituzionalmente la responsabilità della funzione, sia tramite il controllo azionario, proprio perché la società è interamente pubblica e, con il nuovo diritto societario, unipersonale, sia attraverso una pregnante funzione di monitoraggio della gestione consentita dal Contratto di Servizio che verrà stipulato con la nuova società cimiteriale.

   Tutto quanto sinteticamente detto trova riscontro nell'istruttoria svolta dagli uffici e segnatamente nel documento "Trasformazione in Società a capitale pubblico locale dei servizi cimiteriali nel Comune di Torino", conservato agli atti della Direzione Generale.

   Questa analisi, dalla quale scaturisce poi coerentemente tutto l'impianto degli atti proposti all'approvazione, fa emergere la necessità che i servizi cimiteriali siano effettuati in forma coordinata con la gestione delle strutture.

   Si tratta di immettere in queste attività, principi e metodi atti ad eliminare le diseconomie strutturali derivanti dalla parcellizzazione di competenze, con un reale riallineamento dell'intero ciclo dei servizi a parametri di qualità totale.

   Lo studio si prefigura la gestione delle attività cimiteriali affidata ad una Società dedicata, finanziariamente autonoma, in grado di agire con efficaci leve su fattori decisivi quali la possibilità di dotarsi di proprio personale amministrativo, tecnico ed operativo, di creare profili di carriera collegati agli obiettivi aziendali, di mantenere l'attenzione ai destinatari dell'attività di servizio (cittadino, famiglia, comunità), di incentivare negli addetti il senso di appartenenza e l'interiorizzazione del valore etico e sociale del ruolo ricoperto nello svolgimento delle funzioni affidate.

   Nonostante che le esternalizzazioni dei servizi siano fortemente penalizzate dal punto di vista fiscale, basti solo pensare alla necessità di scorporare l'IVA riguardo a prestazioni che, erogate direttamente dal Comune, sono fuori campo d'imposta (con conseguente diminuzione dei ricavi netti a parità di prestazione erogata), lo studio dà conto delle misure di buona amministrazione introdotte nel Contratto di Servizio che regolerà i rapporti tra il Comune e la Società.

   In questo documento si sono precisate le modalità di regolazione dei rapporti tra la Città e il nuovo concessionario, che sostanzialmente consentono di non squilibrare i saldi finanziari comunali, introducendo anzi, nelle varie componenti del canone di concessione, valide dinamiche di compensazione del debito e dei connessi oneri finanziari maturati negli anni precedenti e che mantengono sotto controllo l'indebitamento futuro, prevedendone attente metodologie di calcolo e di remunerazione.

   A questo proposito va ricordato come in materia di costituzione di una società pubblica di servizi cimiteriali, già nell'anno 2001, la Giunta Comunale con deliberazione in data 9 gennaio 2001 (mecc. 2001 00005/40), esecutiva dal 29 gennaio 2001 aveva permesso di avviare una istruttoria tecnica per l'individuazione della forma di gestione ritenuta più idonea, in considerazione della natura e dimensione del servizio e volta alla riorganizzazione dell'intero comparto cimiteriale; tuttavia tale provvedimento prevedeva la possibilità che venissero espletate nuove e più ampie funzioni da parte del neo-costituito soggetto, oltre a non essere definita, allora, in via ultimativa, l'esclusione espressa dalla partecipazione al capitale da parte di operatori privati, opzione, ora, definitivamente esclusa anche dalla modalità di rapporto con il Comune di Torino, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera c) del TUEL.

   Da un punto di vista normativo, la forma societaria è inclusa tra le forme di gestione previste dal legislatore per l'erogazione dei servizi pubblici locali. Il legislatore, al fine di incentivare il passaggio a forme societarie di gestione dei servizi, era intervenuto con una disciplina di snellimento che, a partire dalla Legge 142/1990, poi con Legge 15 maggio 1997 n. 127 e ancora con Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000 n. 267 aveva introdotto la previsione che gli Enti Locali potessero costituire o partecipare a società, anche a capitale totalmente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali.

   Questa materia in questi anni è stata oggetto di una costante revisione normativa che ha indotto gli uffici incaricati dell'istruttoria a continui rifacimenti dell'analisi tecnica.

   Infatti, gli articoli 113 e 113-bis del Testo Unico degli Enti Locali, che disciplinano le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, prima sono stati novellati dall'articolo 35 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto la nozione dei servizi pubblici locali dotati di rilevanza industriale, poi nuovamente modificati dal Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, nonché dall'art. 4, comma 234, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350.

   Tra le significative innovazioni contenute in quest'ultima modificazione vanno annoverate la sostituzione della nozione di rilevanza industriale con quella di rilevanza economica - maggiormente aderente alla distinzione di fonte comunitaria fra "servizi di interesse generale" e "servizi di interesse economico generale" - e la possibilità di erogazione di questi ultimi servizi con affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico (così detta gestione "in house") e di quelli privi di rilevanza economica con le modalità già previste dall'art. 113 bis TUEL.

   Tuttavia, non sussiste una elencazione tra servizi pubblici a rilevanza economica e servizi privi della stessa.

   Sulla base del diritto comunitario i servizi pubblici di rilevanza economica possono essere intesi come quei servizi che riguardano la collettività e che vengono offerti in un dato mercato dietro il pagamento da parte degli utenti di un prezzo o canone, che di regola serve a coprire i costi, oltre a remunerare il capitale investito.

   La rilevanza economica, quindi, può essere riconosciuta ai singoli servizi locali, non a priori, come attributo della natura dell'attività, ma solo come conseguenza del modello gestionale scelto per la loro organizzazione.

   Per l'erogazione dei servizi a rilevanza economica, il legislatore individua all'art. 113 quinto comma TUEL solo forme di gestione societaria, e precisamente le seguenti forme di gestione:
a)   società di capitali individuate con ricorso a gara ad evidenza pubblica;
b)   società di capitali miste, coi soci scelti con procedure ad evidenza pubblica;
c)   società di capitali interamente pubbliche che operino prevalentemente con gli enti pubblici che le controllano (c.d. gestione "in house").

   I servizi pubblici privi di rilevanza economica possono invece essere inquadrati tra quei servizi che hanno principalmente scopo solidaristico, caratterizzati dalla mancanza di uno scopo precipuamente lucrativo, dalla non assunzione dei rischi connessi a tale attività, dal finanziamento pubblico dell'attività e dal soddisfacimento di bisogni in modo diverso dall'offerta di beni o servizi sul mercato.

   Detti servizi erano gestibili in una delle forme di cui all'art. 113 bis TUEL. La Corte Costituzionale tuttavia con sentenza del 27 luglio 2004 n. 272 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 113 bis TUEL in quanto detta materia, non inerendo alla tutela della concorrenza non è di competenza statale.

   Pertanto l'abrogazione dell'art. 113 bis pone il problema di quali forme organizzative gli enti locali possano adottare per la gestione di tali servizi. Sembra che tra le forme di gestione consentite dal legislatore, possano essere individuate dagli enti locali, nell'esercizio del proprio potere organizzativo la gestione in economia, l'istituzione o l'azienda speciale (figure disciplinate dall'art. 114 D.Lgs. 267/2000); il consorzio, qualora più enti locali intendano addivenire alla gestione associata di uno o più servizi (art. 31 D.Lgs. 267/2000); le forme societarie ravvisabili ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 267/2000 (come evoluzione organizzativa del modello azienda speciale), ed altre forme organizzative, non disciplinate dal D.Lgs. 267/2000, ma dall'art. 11 e seguenti codice civile, in virtù della capacità di diritto privato dell'ente locale, quali la fondazione e l'associazione, già oggetto di previsione nell'abrogato art. 113 bis e particolarmente diffuse nella prassi per la gestione di servizi di tipo culturale.

   Nei servizi cimiteriali in senso stretto, ovvero quelli svolti fino ad ora dall'Amministrazione, coesistono peculiarità di entrambe le fattispecie; tuttavia, la difficoltà di determinare un quadro convenzionale con cui formalizzare i rapporti tra il nuovo soggetto, di qualunque forma giuridica esso sia, ed il contraente del contratto di servizio, ovvero la Città medesima, porta a percorrere, anche in via prudenziale, la collaudata strada del convenzionamento ex articolo 113 comma 5 lettera c), e a ricondurre ad un soggetto esistente la missione di sperimentare la gestione dei suddetti servizi per conto del Comune di Torino.

   Peraltro, in presenza di un quadro normativo, in evoluzione sia nel campo dei servizi pubblici locali, sia nel comparto delle attività cimiteriali, la soluzione adottata permette la previsione di prossimi step di verifica della scelta adottata e l'assunzione di eventuali correttivi resisi necessari od opportuni.

   Con l'attuale proposta di nuova gestione dei servizi cimiteriali e delle dotazioni patrimoniali strumentali, si formula quindi una positiva e organica risposta alle esigenze di miglioramento in termini di impianto giuridico, di disciplina contrattuale e di soluzioni organizzative ed economiche, che consentano il raggiungimento simultaneo di obiettivi di carattere sociale e di equilibrio economico.

 

   Si ritiene pertanto necessario ed opportuno proporre il passaggio dalla gestione in economia alla gestione a mezzo di una società per azioni a capitale interamente pubblico, cui affidare l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, alla condizione prevista dalla norma "che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano".

   Detta società viene individuata nella società "Azienda Farmacie Comunali Torino S.p.A.", siglabile AFC Torino S.p.A., che attualmente gestisce le farmacie comunali.

   Si tratta infatti di una società costituita per la gestione del servizio pubblico connesso alle farmacie comunali e derivante dalla trasformazione per atto unilaterale della preesistente azienda speciale farmacie comunali. La società è interamente partecipata dalla Città di Torino che ne è azionista unico.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2000 del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 05610/64) la Città ha affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie comunali ed ha approvato la "Convenzione tra la Città e la società per l'affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali" della durata di anni 99, sottoscritta il 29 dicembre 2000 ed ha concesso in uso le licenze per l'esercizio delle farmacie per la medesima durata.

   Ora intende ampliare il suo oggetto sociale affidando anche l'erogazione dei servizi cimiteriali garantendo tale scelta:

-   un'immediata economicità rispetto alla costituzione di una nuova struttura societaria;

-   una riorganizzazione entro la stessa struttura di servizi pubblici rilevanti sotto il profilo della salute e dell'igiene e con spiccate caratteristiche sociali;

-   una collaudata organizzazione interna che si presta a una rapida gestione su base divisionale.

   La società ha attualmente ad oggetto tra l'altro, l'assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale, la vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, ecc. Detto oggetto viene ampliato con l'introduzione dell'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali. Il tutto come meglio risulta dallo Statuto della società che si allega al presente atto (Allegato 1), con le modificazioni proposte, che saranno adottate da una convocanda assemblea straordinaria. In particolare la denominazione della società sarà modificata in "AFC Torino S.p.A.".

   L'erogazione di questo ulteriore servizio sarà disciplinata dal Contratto di Servizio allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che definisce anche la gestione del complesso immobiliare dei civici cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali a tal fine concessi in uso alla società, che prevede i livelli dei servizi da garantire e che dispone infine adeguati strumenti di verifica, come in linea generale è previsto dall'art. 113 comma 11 del D.Lgs. 267/2000.

   Quanto alla disciplina contenuta negli allegati, si evidenzia quanto segue:
a)   la società è unipersonale e, per non creare squilibri nel totale controllo esercitato dalla Città sui propri cimiteri (caratteristica peculiare della formula di società in house), l'eventuale ingresso di nuovi soci potrà essere realizzato anche mediante l'emissione di azioni correlate ai risultati del settore costituito dai servizi e dalle gestioni affidate dal socio che entra nella compagine sociale. Tale soluzione pare la più idonea ad agevolare il perseguimento del fine congiunto del mantenimento delle condizioni di cui al citato art. 113, comma 5, lettera c) e di una tutela particolarmente accentuata degli interessi di ciascuna collettività locale di riferimento che volesse avvalersi della Società medesima;
b)   la società viene contratta a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2328, comma 2, numero 13 del c.c. , come modificato dal D.Lgs. 6/2003 portante la riforma del diritto societario, ciò anche in considerazione del fatto che essa viene costituita per l'erogazione del servizio pubblico cimiteriale e rappresenta quindi una modalità di gestione ed affidamento di un servizio locale effettuata dall'Ente locale fino ad eventuale nuova organizzazione;
c)   la durata dell'affidamento alla costituenda società dei servizi cimiteriali, nonché della gestione dei civici cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali è anch'essa a tempo indeterminato, trattandosi di forma organizzativa caratterizzata dalla gestione diretta, tramite un ente soggetto ad un controllo analogo a quello che l'Amministrazione comunale esercita sui propri servizi.
Tale soluzione è suggerita da una serie di fattori che caratterizzano l'affidamento di specie con connotati di marcata peculiarità e, segnatamente, dal rilievo preminente che assume la messa a disposizione della collettività del patrimonio immobiliare cimiteriale e la considerevole durata che siffatto utilizzo può raggiungere (fino a novantanove anni), donde discende la necessità che la società possa programmare sia l'organizzazione delle attività di servizio, sia i cospicui investimenti richiesti dalla gestione dei complessi cimiteriali con riferimento a periodi di lunga durata.
Naturalmente resta salva la potestà amministrativa del Comune di modificare o revocare in qualunque momento l'affidamento a favore della società, qualora ragioni di pubblico interesse conducano alla scelta di una diversa modalità di gestione dei servizi e delle attività in oggetto, in forza dei principi generali in materia di organizzazione amministrativa e dell'espressa previsione del Contratto di Servizio.
Risulta dunque garantito il rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa, cui risponde anche il necessario collegamento fra l'affidamento dei servizi cimiteriali e della gestione dei civici cimiteri e la concessione in uso dei relativi beni demaniali e patrimoniali indisponibili.
Si aggiunga inoltre che sia da un punto di vista civilistico che amministrativo, la durata non costituisce elemento essenziale del contratto, e che tuttavia, sempre a salvaguardia dei predetti principi, il Contratto di Servizio sarà oggetto di revisione ogni 7 anni;
d)   ai fini dell'espletamento del servizio pubblico in oggetto, la Città concede in uso alla società i complessi cimiteriali indicati nel Contratto di Servizio, e precisamente i sei complessi cimiteriali denominati "Cimitero Monumentale", "Cimitero Parco", "Cimitero Abbadia di Stura", "Cimitero di Cavoretto", "Cimitero di Sassi" e "Cimitero di Mirafiori", nonché tutti i beni immobili e mobili, gli impianti necessari allo svolgimento dei servizi e delle attività di gestione affidate alla società, nei limiti e con le modalità indicate nel predetto Contratto di Servizio; in particolare, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Servizio il Comune e la Società predisporranno un verbale di consistenza dei beni ed un inventario dei beni immobili e mobili oggetto della concessione, evidenziandone la consistenza e lo stato di manutenzione;
e)   la concessione in uso è funzionalmente e temporalmente connessa al predetto affidamento e prevede il pagamento di un canone determinato con riferimento alla redditività del complesso dell'attività conferita;
f)   tale canone annuale è stato previsto in maniera correlata all'andamento delle attività in capo alla società e si compone:
-   di una parte fissa pari a 1.045.000,00 Euro calcolata come remunerazione del valore dell'infrastruttura cimiteriale concessa in uso all'atto della costituzione;
-   di una parte variabile riferita alla remunerazione del valore di eventuali lavori di manutenzione straordinaria ad incremento dell'infrastruttura effettuati dalla società al fine di assicurare la qualità del servizio e finanziati dal Comune;
-   di una parte variabile calcolata in relazione alle sub-concessioni su manufatti liberi o nuovi che la società riceve in uso dal Comune;
-   di una parte variabile calcolata in relazione alle sub-concessioni su manufatti che si rendessero liberi successivamente alla costituzione della società e che il Comune si impegna a concedere in uso;
g)   quanto alle tariffe, si precisa che a fronte dell'espletamento delle attività cimiteriali, la società ha il diritto di percepire dagli utenti le tariffe allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 2003 (mecc. 2003 01929/040) e successive modificazioni adottate preliminarmente alla costituzione. Dette tariffe, in linea generale, sono aggiornate al primo febbraio di ogni anno secondo la variazione dell'indice generale ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Altri corrispettivi, la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità, possono essere autorizzati dall'Assemblea dei soci della società;
h)   in ultimo, ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, come sopra delineato, si dà atto che sussistono:
     1)   gli indirizzi in atti, come da statuto e Contratto di Servizio, che saranno trasfusi nella carta dei servizi;
     2)   la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo, nonché la necessaria autorizzazione da parte dei componenti organi deliberativi del Comune di Torino per la gestione delle eventuali partecipazioni;
     3)   i controlli da effettuarsi come da Contratto di Servizio;
     4)   gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi il coinvolgimento dell'azionista Comune di Torino per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

   In particolare, le attività della Società avverranno sotto il controllo e la vigilanza del Comune, che eserciterà tutte le funzioni di regolamentazione previste dalla normativa vigente in materia cimiteriale. Il Comune altresì controllerà che la qualità del servizio reso agli utenti sia conforme agli indirizzi espressi nell'allegato sub 2 "Finalità e indirizzi di erogazione del servizio" e che gli stati di avanzamento del processo di certificazione di qualità siano coerenti con il termine previsto dai citati indirizzi.

   Per favorire le attività di controllo e vigilanza, la Società avrà l'obbligo di consentire agli Uffici comunali tempestivo accesso a tutta la documentazione in proprio possesso e a rispondere ai quesiti posti con documentate e motivate relazioni scritte, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

   La Società dovrà tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo, e idonee scritture che consentano in ogni momento la evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, nonché l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.

   Le funzioni di controllo sui servizi potranno essere espletate anche dall'Agenzia per i servizi pubblici Locali, quale organo di supporto del Consiglio Comunale costituito ai sensi dell'art. 72 dello Statuto della Città di Torino, che eserciterà le sue funzioni nei modi ritenuti più idonei, salva l'autonomia imprenditoriale della società.

   Peraltro l'impiego di un soggetto giuridico esistente, partecipato al 100% dal Comune di Torino, realizza l'obiettivo di accelerare l'operatività della nuova forma organizzativa, con il fine, pur nella forma giuridica della S.p.A., di operare una gestione finalizzata non già a remunerare il capitale investito massimizzando gli utili, ma piuttosto di allocare le risorse in modo efficiente, avendo come obiettivo primario il soddisfacimento del cittadino-utente; a tal fine la società predisporrà budget e rendicontazione separate per attività con lo specifico fine di dimostrare all'azionista e quindi alla collettività, il conseguimento del prodotto sociale, oltre ovviamente ai normali indicatori economici previsti dal vigente Codice Civile.

   L'affidamento del servizio in oggetto attiene ai criteri generali di gestione dei servizi e, pertanto, i Consigli Circoscrizionali, ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 44 del vigente Regolamento del Decentramento, in attuazione dell'art. 54 dello Statuto comunale, sono tenuti a esprimere parere obbligatorio sul presente provvedimento.

   I pareri espressi costituiranno parte integrante al presente provvedimento.

   Le Circoscrizioni a cui è stato inviato il provvedimento in data 20 dicembre 2004, prot. 3578, hanno deliberato in proposito e su tali provvedimenti, allegati alla presente deliberazione ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 rispettivamente riferiti alle Circoscrizioni 1, 4, 6, 7 e 9 (all. 3-7 - nn.                                                                             ), vengono espresse le controdeduzioni che si allegano al presente atto (all. 8 - n.                        ).

   Le Circoscrizioni numeri 2, 3, 5, 8 e 10 non hanno presentato alcun parere.

   Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale, l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali esprime parere obbligatorio. Detto parere, reso in data 24 gennaio 2005, prot. n. 25 si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 9 - n.                       ), e viene corredato dalle controdeduzioni degli uffici anch'esse allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 10 - n.                       ).

   Si precisa infine, che la ricollocazione del personale in servizio è stata regolata da un accordo con le organizzazioni sindacali aziendali siglato il 27 marzo 2002.  

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

 

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

  Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali e strumentali, dall'attuale gestione in economia, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore dell' "Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A.", ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

2)   di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria che sarà convocata per apportare allo statuto della Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A. le modificazioni necessarie ed opportune per l'erogazione del nuovo servizio affidato, il tutto come risulta dal testo di Statuto allegato (all. 1 bis - n.                       ), con la precisazione in particolare che la denominazione della società sarà "AFC Torino S.p.A." e la sua durata sarà a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2328 comma 2 n. 13 del Codice Civile;

3)   di affidare alla predetta società, sempre ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il servizio pubblico in oggetto nonché la gestione dei civici complessi cimiteriali e di tutti i beni strumentali alla resa del servizio stesso secondo lo schema di "Contratto di servizio" che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 bis - n.                      );

4)   di concedere in uso alla predetta società i sei complessi cimiteriali denominati "Cimitero Monumentale", "Cimitero Parco", "Cimitero Abbadia di Stura", "Cimitero di Cavoretto", "Cimitero di Sassi" e "Cimitero di Mirafiori", nonché tutti i beni immobili e mobili, gli impianti e le reti strumentali allo svolgimento dei servizi e delle attività di gestione affidate alla società, nei limiti e con le modalità indicate agli articoli 3 et 4 del contratto di servizio, ed al canone determinato agli articoli 5 et 6 del contratto stesso;

5)   di stabilire che il conferimento della titolarità del servizio alla società abbia durata dalla sottoscrizione del contratto fino ad eventuale revoca dell'affidamento. Il contratto di servizio ha pertanto la stessa durata dell'affidamento del servizio pubblico, ma lo stesso contratto sarà oggetto di revisione concordata tra le parti ogni 7 anni, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, e fatto salvo quanto disposto in materia di canone dal contratto stesso;

6)   di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città, o suo delegato, a sottoscrivere il contratto di servizio apportando eventuali modifiche non sostanziali;

7)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


 

STATUTO DELLA SOCIETA' "AFC Torino S.p.A."

 

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "AFC Torino S.p.A.", senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede legale e centro direzionale ed amministrativo nel Comune di Torino

ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE

La Società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, provvede:
-   alla assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 833 del 23 dicembre 1978, nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per il settore;
-   alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dalla tabella XIV del Regolamento Comm. Comune di Torino;
-   alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria e omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
-   alla provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate da detto;
-   alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti;
-   alla fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
-   alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle ASL.
La Società può inoltre essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al Settore sanitario o ad esso assimilato.
Previa autorizzazione dell'assemblea dei soci la Società può assumere la gestione di altri servizi aventi riferimento ai servizi socio-sanitari, sia direttamente sia mediante partecipazione, con altri soggetti pubblici o privati, a società commerciali, consorzi od associazioni già esistenti, nonché promuoverne la costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla Società.
La Società ha altresì per oggetto l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali così come definiti dalle vigenti norme statali e regionali e sintetizzabili in:
-   trasporto funebre istituzionale;
-   gestione dell'obitorio;
-   servizi di illuminazione votiva;
-   servizi di cremazione;
-   operatività cimiteriale
di cui è titolare il Comune di Torino e che non sono attualmente svolti in regime di libero mercato, nonché la gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali.
La Società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici soci.
La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.
La Società può, nei termini e modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Torino.

ARTICOLO 3 BIS - ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'OGGETTO

La società potrà assumere, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento al pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi col proprio oggetto sociale; potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa o anche solo utile all'attuazione dell'oggetto sociale sia direttamente che indirettamente, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli, fideiussioni a favore di terzi con tassativa esclusione delle attività professionali riservate, dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991, di quelle previste dal D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e in genere di ogni altra attività proibita dalle presenti o future disposizioni di legge.

ARTICOLO 4 - DURATA

La Società è contratta a tempo indeterminato.
Ciascun socio può recedere dalla società dando un preavviso di almeno un anno.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.
Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.
Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.
Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

La società è a capitale interamente pubblico.
Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) ed è diviso in numero 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.
Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'articolo 2355 del Codice Civile.
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.
In applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.
Le azioni di proprietà del Comune di Torino costituenti la maggioranza del capitale sociale devono constare da unico certificato azionario, il quale deve sempre restare depositato presso la sede della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.
Le azioni detenute dal Comune di Torino, eccedenti il 51% del capitale sociale, possono constare da uno o più certificati.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 Codice Civile.

ARTICOLO 7 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci pubblici il diritto di prelazione.
In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.
Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.
Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.
In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.
A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.
L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento.
Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 30 del presente statuto.
La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.
Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta.
Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della società di nuova emissione.
La società è inoltre tenuta ad osservare, per quanto concerne la circolazione delle azioni, le norme attinenti l'esercizio del servizio farmaceutico vigenti al momento del trasferimento delle stesse.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI

I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti di legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.
I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.
Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

ARTICOLO 10 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.
La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.

ARTICOLO11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha inderogabilmente competenza per:
-   approvare il bilancio;
-   nominare e revocare gli amministratori;
-   nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
-   determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
-   deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
-   la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art.10 del Presente Statuto.
L'Assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.
L'Assemblea ordinaria autorizza, i seguenti atti degli amministratori, anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza dei servizi pubblici affidati :
-   per quanto riguarda l'attività farmaceutica:
    a)   Budget di esercizio e piani degli investimenti;
    b)   Scorporo di rami d'azienda in società;
    c)   Acquisto e alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato.
-   per quanto riguarda l'espletamento dei servizi affidati:
    a)   approvazione dei budget di esercizio;
    b)   programma annuale e triennale delle attività di servizio;
    c)   adozione del programma triennale di investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture;
    d)   proposta di corrispettivi la cui determinazione spetta alla società;
    e)   attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 200.000, che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese imprevedibili ed urgenti;
    f)   affidamento a trattativa privata, ove possibile in base alla legge, per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie, fatti salvi i casi di affidamento per ragioni di urgenza;
    g)    acquisizione di partecipazioni ad/in altri Enti o Società e/o la costituzione di Società controllate e / o partecipate, nonché sulla alienazione o dismissione di partecipazioni in essere. Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente;
    h)   approvazione di cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda in società. Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.

ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
In particolare, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
1.   le modifiche dello statuto;
2.   la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la società.
L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà, la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana o sul quotidiano LA STAMPA almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.
In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:
a)   fax con richiesta di avviso di ricezione;
b)   e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
c)   lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del Codice Civile.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2377, secondo comma, del Codice Civile, qualunque socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione sociale, è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei suoi diritti.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.
Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.
L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.
Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti.

ARTICOLO 15 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE

I soci che intendano partecipare all'Assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'Assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'Assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'Assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.
L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

ARTICOLO 17 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

 I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in Assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.
L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento Assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.
Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea speciale di appartenenza.
Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di Assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento Assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.
L'Assemblea speciale:
a)   nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
b)   approva o rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
c)   delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
d)   delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;
e)   delibera sulle altre materie di interesse comune.
La convocazione dell'Assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.La procedura della Assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla Assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla Assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea speciale.
Le delibere della Assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'Assemblea speciale non abbia deliberato in merito.
Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.

ARTICOLO 20 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Nei casi previsti dall'articolo 11, comma quarto del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti.

ARTICOLO 21 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri e può essere amministrata anche da non soci.
Spetta all'Assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo.
Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al Comune di Torino spetta la nomina diretta di un amministratore per ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50% di tale quota.
Conseguentemente, il Comune di Torino non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.
I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi dal Comune di Torino, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.
Le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione.
Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.
Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.
I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.
Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.
Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva Assemblea, gli azionisti diversi dal Comune di Torino: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'Assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.
Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 22 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino ed eventualmente il Vice Presidente.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza generale della società spetta al Vice Presidente, se eletto.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.
Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti dalle rispettive deleghe.
La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.
Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone i poteri.
Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del Codice Civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:
-   i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
-   la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
-   le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
-   l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
-   l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
-   l'assunzione di finanziamenti;
-   la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
-   l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.
Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

ARTICOLO 23 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'articolo 22 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.
In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ARTICOLO 24 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.
La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

ARTICOLO 25 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investititi di particolari cariche.
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.
Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

ARTICOLO 26 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Al Comune di Torino spetta la nomina di due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di un sindaco supplente.
Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno nominati dall'assemblea secondo le procedure di cui all'articolo 21, quinto comma del presente statuto.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio.
Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

ARTICOLO 27 - IL CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Ai sensi dell'articolo 2409 quater Codice Civile, l'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Alla società di revisione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2409 quinquies Codice Civile.
La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con l'organo di controllo:
-   verifica nel corso dell'esercizio sociale e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
-   verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
-   esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato.
L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409 bis, terzo comma del Codice Civile, il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale.

ARTICOLO 28 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come segue:
-   il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
-   il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.
Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto dall'articolo 2433-bis del Codice Civile.

ARTICOLO 29 - INFORMATIVA

Devono essere inviati a tutti i soci:
-   il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
-   il Bilancio Preventivo ed il bilancio Consuntivo approvati dall'Assemblea dei Soci.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

ARTICOLO 30 - RECESSO

Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organo incaricato del Controllo Contabile tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Quando dal recesso del socio consegue, ai sensi dell'art.113 del testo unico degli enti locali, la revoca da parte del socio recedente dell'attribuzione dello svolgimento del servizio e della gestione del complesso immobiliare demaniale, dei relativi cimiteri e dotazioni patrimoniali strumentali, con conseguente revoca delle concessioni, ai fini della valutazione del valore di liquidazione delle azioni non si tiene conto delle prospettive reddituali e delle consistenze patrimoniali che vengono meno per effetto del predetto recesso.

ARTICOLO 31 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.
In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.
L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.

ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

ARTICOLO 32 - RIFERIMENTO AL CODICE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì


 

CONTRATTO DI SERVIZIO

 

Tra le seguenti parti:

COMUNE DI TORINO con sede in Torino piazza Palazzo di Città n. 1 (Codice Fiscale _____ ), rappresentato da _____, in qualità di _____________________di seguito denominato "Comune"

E

AFC TORINO S.p.A.

con sede in _______ C.F. __________ e Registro delle Imprese di Torino n. _________ capitale sociale Euro _______________ in persona del Legale Rappresentante __________ di seguito denominata "Società",

Premesso

-   che l'articolo 113, comma 5, lettera c), del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, disciplina la possibilità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano;

-   che con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del ___________ è stata approvata la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, dall'attuale gestione in economia, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore dell' "AFC Torino S.p.A.", ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-   che l'articolo 113, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio sono regolati da contratti di servizio, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti;

-   che, nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5 lettera "c" dell'articolo 113, ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:

-   gli indirizzi in atti, come da statuto e contratto di servizio, poi trasfusi nella carta dei servizi;

-   la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo;

-   i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;

-   gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi il coinvolgimento degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti;

-   che il vigente Statuto comunale disciplina all'articolo 71 le modalità di gestione dei servizi pubblici comunali, prevedendo tutte le fattispecie consentite dalla normativa;

-   che è pertanto necessario addivenire alla stipula del contratto di servizio al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune e la Società in relazione alle forme e alle modalità di gestione del servizio in oggetto.

Tutto ciò premesso e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1.   Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Torino e la Società, per l'erogazione del servizio funerario nel territorio del Comune, inteso come insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, e per la gestione del complesso immobiliare demaniale dei civici cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, nonché la concessione in uso dei beni a ciò necessari.

2.   In particolare, i predetti servizi e gestione comprendono:
a)   l'inumazione e la tumulazione di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri e la conservazione degli stessi in loculi o in qualsivoglia altra forma di sepoltura ammessa dalla normativa vigente; l'esumazione e la estumulazione ordinarie e straordinarie di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri; la loro traslazione interna e gestione;
b)   la pulizia cimiteriale nonché la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali; il controllo degli accessi e della viabilità cimiteriali;
b) bis: i trasporti funebri comunali ed il servizio di recupero delle salme per ordine dell'autorità giudiziaria;
b) ter: il servizio di illuminazione elettrica votiva alla scadenza dell'attuale concessione;
b) quater: la gestione di impianti di cremazione e l'esercizio dell'attività di cremazione anche, previo assenso del Comune, in partecipazione con altri gestori;
b) quinquies: l'accoglienza e l'accompagnamento dei visitatori e la gestione dei servizi interni di trasporto delle persone che soffrono di particolari disabilità;
c) la collaborazione con il Comune in ordine ai procedimenti funerari secondo apposito disciplinare di conferimento delle funzioni amministrative;
c) bis: l'istruttoria per la concessione delle sepolture private e la vigilanza tecnica sui relativi cantieri;

d)   la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti siti nei cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi in oggetto, ivi inclusi gli impianti, le reti fognarie, elettriche, idriche, il verde cimiteriale. Ai fini del presente contratto, per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi che servono a mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità;
e) la realizzazione degli impianti di cremazione per far fronte alle necessità.

3.   La società effettua, previa autorizzazione del Comune, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione funzionali all'erogazione dei servizi affidati ed alla relativa gestione dei beni strumentali. Per manutenzione straordinaria si intendono, a mero titolo esemplificativo, gli interventi di rifacimento, consolidamento, ristrutturazione di particolari architettonici, strutturali e tecnologici del patrimonio immobiliare nei limiti necessari alla conservazione della loro integrità statica e funzionale.

3 bis.    Si dà atto che sono a carico del Comune gli oneri per gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione di cui al comma precedente per i quali non sia previsto il corrispondente reperimento di risorse economiche da parte della Società.

4.   E' esclusa dall'affidamento la concessione di aree di cui all'articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5.   L'affidamento del servizio e della attività di gestione è automaticamente esteso ad eventuali ampliamenti o costituzione ex novo di cimiteri nell'ambito del territorio del Comune, nonché a qualunque incremento, addizione, miglioria od opera realizzate dalla Società o dal Comune su richiesta della Società in relazione a beni strumentali.

6.   Nel caso in cui l'affidamento del servizio pubblico e dell'attività di gestione di cui al presente articolo da parte del Comune in favore della Società venga esteso o ridotto con riguardo alle attività o ai beni che ne costituiscono oggetto, viene del pari esteso o ridotto l'oggetto del contratto.

ARTICOLO 2 - DURATA

1.   Il Comune conferisce la titolarità del servizio alla società ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lettera c) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , dal 1° gennaio 2005 e fino a eventuale revoca dell'affidamento, come disciplinata all'articolo 15 del presente contratto.

2.   Il presente contratto di servizio ha pertanto la stessa durata dell'affidamento del servizio pubblico.

3.   Lo stesso contratto sarà oggetto di revisione concordata tra le parti ogni sette anni, ovvero ogni qualvolta una parte comunichi all'altra la necessità od opportunità di revisione di istituti contrattuali, fatto salvo quanto infra disposto in materia di canone.

ARTICOLO 3 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI

1.   Per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento e di tutte le attività connesse e strumentali, il Comune concede in uso alla Società, per la stessa durata dell'affidamento, tutti i beni mobili ed immobili, demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili, afferenti i complessi cimiteriali siti nel territorio del Comune, nonché gli uffici del Comune adibiti al servizio al momento della stipulazione del contratto.

2.   I beni di cui al comma 1. vengono concessi in uso con le più ampie facoltà, ivi espressamente incluse quella di effettuare e mantenere sepolture di salme, resti mortali, ossa e ceneri per tutta la durata della concessione e quella di effettuare, previa autorizzazione del Comune, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione che la Società reputi funzionali all'utilizzo dei beni concessi e/o all'espletamento dei servizi affidati.

3.   Entra a far parte della concessione in oggetto qualunque incremento, addizione, miglioria od opera realizzate dalla Società o dal Comune su richiesta della Società in relazione a beni immobili siti nei complessi cimiteriali, dal momento del relativo collaudo, ivi compresi i manufatti per sepoltura liberi (loculi e cellette) via via disponibili in esito ai lavori iniziati o programmati dal Comune in data anteriore alla costituzione della società.
Costituiscono altresì oggetto della concessione i manufatti per sepoltura che divengano liberi per scadenza o retrocessione anticipate. In caso di retrocessione anticipata di manufatti per sepolture concessi dal Comune anteriormente alla data di costituzione della Società, quest'ultima si impegna ad anticipare a favore dell'avente titolo retrocedente la quota di canone non usufruita, secondo le condizioni dettate dal regolamento comunale; detto anticipo sarà rimborsato dal Comune alla Società.

4.   Entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio il Comune e la Società predispongono un inventario dei beni immobili e mobili oggetto della concessione, evidenziandone la consistenza e lo stato di manutenzione.

5.   Il Comune trasferisce immediatamente alla Società la cartografia e la documentazione tecnico - amministrativa in proprio possesso relative alle aree, alle reti, agli impianti ed agli immobili oggetto di concessione.

6.   I beni concessi in uso devono essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, compatibilmente all'usura dovuta all'utilizzo ed al trascorrere del tempo, al termine della concessione.

7.   La concessione in uso di cui al presente articolo decade qualora l'affidamento del servizio pubblico e dell'attività di gestione di cui all'articolo 1 da parte del Comune in favore della Società venga annullato, revocato o perda efficacia per qualsivoglia ragione. Nel caso in cui il predetto affidamento venga esteso o ridotto con riguardo alle attività o ai beni che ne costituiscono oggetto, viene del pari esteso o ridotto l'oggetto della concessione di cui al presente articolo.

8.   Al venir meno, in tutto o in parte, della concessione, spetta alla Società, in relazione ai beni da essa realizzati con proprie risorse patrimoniali, un indennizzo pari al costo di realizzazione degli interventi diminuito di un importo risultante dall'applicazione su tale valore della percentuale degli ammortamenti già operati, o della percentuale di effettivo deperimento, se superiore.

ARTICOLO 4 - SUB-CONCESSIONE IN USO DEI MANUFATTI PER SEPOLTURE

1.   Il Comune, sin d'ora e per tutta la durata della concessione, autorizza la Società ad attribuire a soggetti terzi, privati o pubblici, il diritto di mantenere salme, resti mortali e ceneri nei loculi e nelle altre forme di sepoltura oggetto della concessione medesima, per una durata massima di anni 99, ai sensi della vigente legislazione di settore. La Società deve fornire al comune tutti i dati relativi ai terzi beneficiari con modalità e tempi concordati tra le parti.

2.   Nel caso in cui la concessione di cui all'articolo 4 venga meno i rapporti di sub-concessione di cui al comma 1 si intendono costituiti direttamente fra il Comune ed i terzi sub-concessionari fino alla scadenza originariamente pattuita da questi ultimi con la Società.

3.   Le subconcessioni di cui ai commi 1 e 2 vengono assentite a favore esclusivamente delle persone indicate dal Comune qualora in concomitanza di trasporto funebre. A tal proposito la Società - tramite applicativi informatici - è tenuta a consentire l'accesso dell'ufficio comunale competente alla banca dati delle sepolture disponibili.

4.   In caso di retrocessione anticipata di manufatti per sepolture oggetto di sub-concessione da parte della Società, la medesima si impegna al rimborso a favore dell'avente titolo retrocedente della quota di canone non usufruita secondo le condizioni dettate dal Regolamento comunale.

5.   La società sub-concede a terzi, previo restauro o ripristino, i manufatti appartenenti alle sepolture private rientrate nella disponibilità del Comune.

ARTICOLO 5 - CANONE DI CONCESSIONE

1.   Per la concessione in uso di cui all'articolo 3 e la facoltà di sub-concessione di cui all'articolo 4 la Società versa al Comune un canone annuale, di entità variabile, formato anno per anno dai seguenti componenti:
a)   una somma fissa annuale pari ad Euro 1.045.000,00, per l'utilizzo dei complessi cimiteriali, esclusi i beni di cui alle successive lettere b), c) e d);
b)   una somma variabile annuale, determinata secondo pianificazioni concordate con la Società, con riguardo al costo dei manufatti per sepolture che, all'atto della costituzione della Società, sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione da parte del Comune, ma non sono ancora stati utilizzati.
Tale somma viene determinata anno per anno sulla base dei costi sostenuti dal Comune fino ad esaurimento degli interventi in corso di realizzazione, come da relative fatture, ed è dovuta in ogni caso, a prescindere dall'utilizzo che la Società faccia dei manufatti in oggetto.
Le parti convengono che il pagamento di detta somma possa essere dilazionato in ragione della sub-concessione a terzi da parte della Società dei manufatti in oggetto, restando inteso che:
-   la Società corrisponde al Comune gli interessi annuali sul debito residuo, nella misura pari al tasso variabile applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, due giorni lavorativi antecedenti la data del 31 dicembre, maggiorato dello 0,1%;
-   in ogni caso il debito residuo deve essere integralmente pagato entro e non oltre il 31.12.2020.
Nel determinare i costi di realizzazione dei manufatti per sepolture, il Comune si attiene ai seguenti criteri:
-   per i manufatti per sepolture realizzati successivamente al 1 gennaio 1994 e per quelli in corso di realizzazione: ripartendo unitariamente il costo sostenuto dal Comune per la realizzazione del relativo fabbricato oppure, in difetto, facendo riferimento al costo sostenuto per manufatti di analoga tipologia;
-   per i manufatti per sepolture realizzati anteriormente al 1 gennaio 1994: Euro 200,00 per ogni loculo ed Euro 50,00 per ogni celletta;
-   per i manufatti per sepolture realizzati nelle ampliazioni storiche del Cimitero Monumentale (dalla Prima alla Sesta) o che necessitino comunque di interventi di riqualificazione o recupero: Euro 100,00 per ogni loculo.
c)   una somma variabile annuale, determinata con riguardo a manufatti per sepolture che nell'anno di riferimento costituiscano oggetto di scadenza o di retrocessione anticipate e divengano utilizzabili dalla Società.
Detta somma viene calcolata, dedotte le quote di ammortamento computate sugli anni di durata della originaria concessione comunale, secondo i seguenti criteri:
-   per i manufatti per sepolture realizzati successivamente al 1 gennaio 1994 e per quelli in corso di realizzazione: ripartendo unitariamente il costo sostenuto dal Comune per la realizzazione del relativo fabbricato, oppure in difetto, facendo riferimento al costo sostenuto per manufatti di analoga tipologia;
-   per i manufatti per sepolture realizzati anteriormente al 1 gennaio 1994: Euro 200,00 per ogni loculo ed Euro 50,00 per ogni celletta;
-   per i manufatti per sepolture realizzati nelle ampliazioni storiche del cimitero Monumentale (dalla Prima alla Sesta) o che necessitino comunque di interventi di riqualificazione o recupero: Euro 100,00 per ogni loculo.
In ogni caso l'importo dovuto non potrà essere inferiore a 100,00 Euro per loculo e 25,00 Euro per celletta.
d)   una somma variabile annuale, pari al tasso annuale Euribor a 6 mesi (Act 360) rilevabile alla pagina Euribor 01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate due giorni lavorativi antecedenti la data del 31 dicembre, maggiorato dello 0,75%, applicato agli importi eventualmente spesi dalla Società per interventi di manutenzione straordinaria, incremento o valorizzazione dei complessi cimiteriali ai sensi del successivo articolo 11, commi 5, punto b) e 6.

1 bis.    La quantificazione complessiva del canone di cui al comma precedente avviene al netto del costo derivante dagli interventi disposti dal Comune così come indicato al comma 2 quater dell'allegato 2 sub 1, ovvero altri interventi disposti dal Comune medesimo.

2.   Le parti rinegoziano in tutto o in parte le somme componenti il canone ogni cinque anni oppure qualora intervengano fatti imprevedibili che alterino sostanzialmente le condizioni di fatto o di diritto esistenti al momento della stipulazione del presente contratto.

3.   Il Comune, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, riconosce alla Società gli oneri derivanti dall'accesso al credito presso terzi per la parte eccedente le possibilità della medesima.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE

1.   Entro il 10 novembre di ogni anno le parti determinano, sulla base delle comunicazioni della Società e dei relativi controlli, l'ammontare effettivo della somma che la Società medesima deve versare ai sensi dell'art.5 con riguardo al precedente periodo dal 1° ottobre al 30 settembre. Il pagamento di detta somma avviene entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la determinazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

1.   L'erogazione del servizio in oggetto e la gestione dei beni ad esso connessi non possono essere ceduti, trasferiti né sub-concessi a terzi.

2.   La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia. In caso di violazione di legge da parte della società, essa è unica responsabile per le sanzioni applicate nei suoi confronti.

3.   La Società si obbliga a svolgere le attività per l'erogazione del servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard quantitativi e qualitativi come infra meglio definiti, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, al fine di contenere i costi.

4.   La Società si impegna ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e da estendere ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria dei rispettivi contratti.

5.   I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

6.   La Società provvede all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione del complesso cimiteriale esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e all'articolo 143 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal contratto medesimo, restando unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della Società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

7.   La Società mantiene sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a persone e/o cose dall'esercizio delle attività ad essa affidate ai sensi del presente contratto, siano esse effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori.

8.   La Società si obbliga ad osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza, nonché ad osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria che disciplinano tra l'altro lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio.

ARTICOLO 8 - ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI E RESPONSABILITA'

1.   La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione Comunale e/o a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

2.   La Società provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti dell'amministrazione comunale e dei terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati. Copia dei relativi contratti deve essere consegnata al Comune entro 60 giorni dalla stipula del presente Contratto.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1.   Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società.

2.   L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:
(i)   nel cedere gratuitamente alla Società il software di gestione dei servizi funerari denominato "Stige", attualmente in uso dalla Direzione servizi cimiteriali, nel rispetto delle norme vigenti e di eventuali diritti di terzi, e nel consentire gratuitamente alla Società l'accesso informatico ed integrato alle infrastrutture ed alle banche dati della rete civica per il reperimento delle informazioni utili al perfezionamento dei procedimenti funerari, per la conservazione e gestione della banca dati cimiteriale, nonché per lo sviluppo e l'esercizio, da parte della Società, di prodotti e servizi informatici nel settore funerario rivolti alla cittadinanza, ad enti pubblici ed alle imprese;
(ii)   nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;
(iii)   nell'individuazione di soluzioni logistiche nella definizione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

3.   Il Comune si riserva la possibilità:
(i)   di definire nuovi percorsi cerimoniali interni;
(ii)   di incaricare la Società di porre in atto - per motivi di salvaguardia dei valori architettonici, artistici e ambientali - specifiche modalità di sistemazione e gestione delle sepolture, anche relativamente a singoli edifici ed aree cimiteriali, riconoscendo alla Società la facoltà di applicare, previa approvazione scritta, trasmessa anche via fax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo, le relative tariffe;
(iii)   di concedere sepolture ad esponenti della comunità cittadina, assumendo i relativi costi;
(iv)   di disporre altresì la realizzazione, con propri fondi e senza riflessi sugli oneri della Società, di interventi tesi a restituire ai cimiteri la dimensione di spazi sociali a disposizione dell'intera comunità, come ad esempio: la riqualificazione delle aree monumentali storiche, l'erezione o il restauro di monumenti significativi (Mausolei, Cappelle, ecc.), la riqualificazione delle aree verdi interne o esterne alle strutture cimiteriali e quant'altro ritenuto necessario.

ARTICOLO 10 - TARIFFE

1.   A fronte dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, la Società ha il diritto di percepire dagli utenti le tariffe previste dall'allegato sub 1 “Politica tariffaria” al presente contratto di servizio.

2.   Dette tariffe sono aggiornate al primo febbraio di ogni anno secondo la variazione dell'indice generale ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3.   Ulteriori variazioni potranno essere disposte dal Comune su motivata proposta della Società, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalle vigenti leggi e del principio secondo cui la Società deve essere in condizione di tendere all'equilibrio economico-finanziario in forza della percezione delle tariffe medesime.

4.   Gli altri corrispettivi la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità, vengono stabilite dalla Società.

ARTICOLO 11 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO - STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI MINIMI - CARTA DEI SERVIZI

1.   La Società eroga i servizi in oggetto nel rispetto del capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi.

2.   La Società rispetta gli indirizzi espressi nell'allegato sub 2 "Finalità e indirizzi di erogazione del servizio" al presente Contratto, concordandone l'attuazione con l'Assessore con delega ai servizi cimiteriali e con gli Uffici Comunali competenti in materia di servizi cimiteriali e di gestione delle partecipazioni aziendali, nonché gli indirizzi formulati dal Comune ai sensi del presente articolo.

3.   Su proposta non vincolante della Società, il Comune approva per ogni triennio (entro il 30 giugno del primo anno ed entro il 30 settembre di ogni successivo anno precedente la scadenza del triennio) un atto di indirizzo contenente:
(i)   i livelli (standard) minimi di qualità e di diffusione del servizio che la società deve garantire attraverso la struttura impiantistica ed organizzativa disponibile;
(ii)   gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e loro graduazione nel tempo;
(iii)   i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard medesimi.

4.   Nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, annualmente la Società predispone:
a)   un documento di programmazione delle attività di servizio, da trasmettere al Comune entro il 31 ottobre, per il controllo della relativa attuazione;
b)   una carta di qualità del servizio “Carta dei Servizi” da trasmettere al Comune per il controllo della relativa attuazione. Tale Carta dei Servizi deve essere redatta per la prima volta entro il 31 ottobre 2005 e deve essere aggiornata annualmente per adeguarla ai nuovi standard del servizio, nonché alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti.

5.   Nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, la Società predispone annualmente, entro il 31 ottobre:
a)   un piano economico-finanziario con proiezione triennale, elaborato sulla base delle risorse occorrenti, recante l'indicazione delle modalità di reperimento delle predette risorse e corredato da apposite schede di analisi dell'investimento, in termini di redditività e di miglioramento del servizio e/o della funzionalità degli impianti;
b)   un elenco analitico delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria, incremento e/o valorizzazione del patrimonio cimiteriale che la Società reputa necessari per l'espletamento dei servizi pubblici oggetto del presente contratto, ma relativamente ai quali non dispone delle risorse necessarie e reputa opportuno ricorrere al finanziamento da parte del Comune.;

6.   Qualora il Comune approvi l'elenco di cui al comma che precede e conceda il relativo finanziamento, la Società deve:
(i)   trasmettere gli stati di avanzamento dei lavori quanto più tempestivamente possibile, e comunque entro e non oltre venti giorni dalla loro redazione;
(ii)   trasmettere altresì ogni altro atto amministrativo o contabile da cui derivino i costi determinati in via definitiva o che debbano dar luogo a pagamento;
(iii)   trasmettere infine i certificati di pagamento delle opere finanziate ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
Il Comune trasferirà alla Società le somme necessarie a coprire i costi di cui ai punti (i) e (ii) in tempo utile per effettuare i relativi pagamenti.

7.   La Società è tenuta a fornire il supporto necessario e ad attuare in collaborazione con gli altri Enti interessati, politiche di conservazione e tutela del patrimonio ambientale, storico ed artistico presente nelle strutture cimiteriali.

8.   Con cadenza semestrale la Società ragguaglia il Comune sui principali indicatori della gestione in corso.

ARTICOLO 12 - CONTROLLO E VIGILANZA

1.   Le attività oggetto del presente Contratto vengono eseguite sotto il controllo e la vigilanza del Comune, che esercita tutte le funzioni di regolamentazione previste dalla normativa vigente in materia cimiteriale. Il Comune altresì controlla che la qualità del servizio reso agli utenti sia conforme agli indirizzi espressi nell'allegato sub 2 "Finalità e indirizzi di erogazione del servizio" e che gli stati di avanzamento del processo di certificazione di qualità siano coerenti con il termine previsto dai citati indirizzi.

2.   La Direzione Generale, avvalendosi delle strutture dell'Osservatorio e/o del Controllo di gestione e/o del Settore partecipazioni, monitorerà con cadenza trimestrale e attraverso specifici controlli a campione, il livello qualitativo dei servizi e della loro rispondenza ai principi di rispetto della persona espressi nella carta dei servizi.

3.   Per le attività di controllo e vigilanza il Comune può acquisire notizie e informazioni attinenti l'esecuzione del presente contratto, e la Società consente ai competenti funzionari ed Uffici comunali tempestivo accesso a tutta la documentazione in proprio possesso, salve le ipotesi in cui ciò sia impedito dalla normativa vigente o da esigenze di tutela della riservatezza o di diritti di terzi, nonché ad ogni parte dei complessi cimiteriali medesimi. La Società si impegna altresì a fornire documentate e motivate relazioni scritte ai competenti funzionari ed Uffici comunali, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

4.   Ai fini della predetta attività di controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi, la Società deve tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo. La Società deve inoltre tenere idonee scritture che consentano in ogni momento la evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, nonché l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.

5.   Le funzioni di controllo e vigilanza sui servizi possono essere espletate anche dall'Agenzia per i servizi pubblici Locali, quale organo di supporto del Consiglio Comunale costituito ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto della Città di Torino, che eserciterà le sue funzioni in conformità ai poteri che lo Statuto della Città e suo proprio le riconoscono salva l'autonomia imprenditoriale della società.

ARTICOLO 13 - INADEMPIMENTO - PENALI

1.   In caso di inadempimento dei servizi nascenti dal presente contratto, verificati dal Comune ed accertati in contraddittorio con la società, fermo restando l'obbligo di rimozione delle cause e delle conseguenze dell'inadempimento nel più breve tempo possibile, avuto riguardo alla natura dell'inadempimento stesso ed all'interesse all'adempimento tardivo, il Comune può applicare delle penali, sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici, che saranno definite entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dirigenziale a discrezione dell'Amministrazione, e varieranno da un minimo di Euro 100,00 (cento) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille).
Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente un decimo della somma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2.   Qualora il Comune di Torino rilevi un inadempimento, provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione della violazione e della penale che si intende applicare, alla Società, la quale dispone di trenta giorni per rimuovere la causa dell'inadempimento stesso ovvero per motivare la mancata o tardiva effettuazione, fornendo controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine e persistendo l'inadempienza, gli Uffici preposti alla vigilanza provvedono, sulla base di quanto sopra definito, ad applicare la penale, in considerazione della gravità dell'inadempimento, della reiterazione dello stesso e del disagio conseguente all'inadempienza.

3.   La mancata adozione e/o il mancato rispetto degli indirizzi, della programmazione e della carta di qualità dei servizi di cui all'articolo 11, costituisce inadempimento del presente contratto di servizio.

4.   La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo, nel quadro generale dell'esecuzione, avendo riguardo all'interesse pubblico.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1   Il presente contratto può essere risolto in caso di grave inadempimento rispetto agli impegni assunti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo, nel quadro generale dell'esecuzione, avendo riguardo all'interesse pubblico.

2.   Il presente contratto è altresì risolto di diritto qualora la Società perda i requisiti previsti dalla legge per l'affidamento diretto dei servizi e/o delle attività di gestione in oggetto, nonché nelle ipotesi in cui venga annullato, revocato o comunque cessi per qualunque ragione l'affidamento alla Società da parte del Comune del servizio.

ARTICOLO 15 - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

1.   L'affidamento del servizio, o di parte di esso, può essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse o quando circostanze sopravvenute rendano il medesimo affidamento non più idoneo al perseguimento dei fini di utilità generale in modo ottimale sotto il profilo dell´economicità, dell´efficienza o dell´efficacia.

2.   L'affidamento del servizio può essere altresì revocato qualora il Comune eserciti la potestà discrezionale di organizzare diversamente i servizi in oggetto, previa adeguata istruttoria che preveda la valutazione delle osservazioni della Società.

3.   Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 che precedono, alla Società è riconosciuto un equo indennizzo, pari al valore dei beni (impianti e altre dotazioni patrimoniali o loro porzioni) realizzati dalla medesima e non ancora ammortizzati, secondo la previsione di cui al precedente articolo 3.

ARTICOLO 16 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1.   L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

2.   La società in tal caso è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

3.   Restano a carico della società i costi derivanti dall'interruzione o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

4.   Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi.

ARTICOLO 17 - TUTELA DELLA PRIVACY

1.   Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2.   La società si obbliga a redigere l'informativa all'utenza di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 indicando la possibilità che i dati personali degli utenti siano comunicati all'Ente in funzioni di controllo e ispettive e limitatamente allo svolgimento di tali funzioni.

3.   Il Comune si obbliga ad eseguire le attività di ispezione e controllo, previste dal presente contratto, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e delle disposizioni in materia di segreto aziendale e industriale, mantenendo riservati dati e notizie che si riferiscano all'organizzazione dell'impresa o a sistemi di produzione e servizi, e non diffondendo le notizie di cui sia a conoscenza in ragione della sua posizione di socio e che per la loro natura abbiano carattere riservato.

ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE

1.   Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e/o sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all'Amministrazione per promuovere la composizione in via bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ARTICOLO 19 - SPESE DELL'ATTO - REGISTRAZIONE

1.   Il presente contratto viene redatto in tre esemplari, di cui una verrà conservata presso il Comune, una presso la Società e l'altra verrà depositata per la registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della Società

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1.   Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.

Torino, lì

Per il Comune di Torino                                                                                                                                          Per la Società


Allegato 2. Sub 1.

POLITICA TARIFFARIA

Il vigente quadro tariffario è determinato dalla deliberazione del Consiglio Comunale 14 aprile 2003, mecc. 2003 01929/40, recante "Servizi cimiteriali - aggiornamento e integrazione tariffario" formulato secondo la variazione dell'indice del costo della vita (indice generale dei pressi al consumo) fino al gennaio 2003.

2   La società percepisce le tariffe previste dal citato provvedimento, ancorché i servizi erogati siano derivanti dall'operatività di soggetti terzi in forza di contratti o accordi stipulati dal Comune o dalla Società stessa. Per la relativa disciplina di applicazione si fa riferimento a quella contenuta nella deliberazione consiliare consentendo tuttavia alla Società l'adozione di misure applicative specifiche per casistiche non previste.
2 bis   Restano al Comune le tariffe relative al Civico Obitorio.
2 ter   Le tariffe applicate dalla Società sono aggiornate secondo la variazione dell'indice generale dei prezzi intervenuta nella città di Torino rispetto alla data presa a riferimento nel provvedimento consiliare citato, così come certificata dal Civico ufficio di Statistica.
2 quater   Il Comune riconosce alla Società gli oneri sostenuti:
a) per le operazioni cimiteriali svolte in regime di gratuità per disposizione di legge o regolamenti, tra le quali a titolo esemplificativo:
1. inumazioni, cremazioni e trasporti funebri gratuiti per indigenza dell'avente titolo e per disinteresse
2. tumulazioni di urne in celletta per indigenza dell'avente titolo
3. inumazioni nei reparti speciali di comunità religiose (campi ebraico e islamico) in conseguenza di trasporti funebri gratuiti per indigenza dell'avente titolo e inumazioni nei reparti feti/nati morti e arti per disinteresse
4. estumulazioni o esumazioni che avvengono per esigenze connesse alla esecuzione di opere disposte dal Comune
5. cura delle tombe nei reparti speciali dei cimiteri
b) Per le operazioni di esumazione che avvengano senza richiesta degli aventi titolo, quando i defunti siano stati sepolti in aree per le quali sia mutata la destinazione d'uso ad inumazione
c) Per la cura di tombe o di aree nelle parti storiche dei cimiteri che non possano essere oggetto di sub-concessione da parte della Società
d) Per la cura dei campi speciali concessi o assegnati con provvedimento comunale
e) Per la manutenzione di sepolture ad inumazione derivante da contratti stipulati con il Comune e i cui proventi sono stati riscossi a suo tempo dal Comune medesimo oppure per la manutenzione di sepolture private con obblighi già a carico del Comune.
2 quinquies   Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune provvede a riconoscere alla società l'ammontare delle anticipazioni liquidate ad aventi titolo richiedenti ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 nel corso dell'anno precedente.

Tutte le tariffe di cui al provvedimento citato sono percepite dalla Società, ancorché derivanti dall'operatività di soggetti terzi in forza di contratti o accordi stipulati dal Comune o dalla Società stessa. Per la relativa disciplina di applicazione si fa riferimento a quella contenuta nella deliberazione consiliare consentendo tuttavia alla Società l'adozione di quei provvedimenti applicativi specifici che si rendessero necessari per casistiche non previste.

Le tariffe in questione sono state considerate IVA inclusa allo scopo di non causare aggravio agli utenti dalla trasformazione della forma di gestione, poiché è stato valutato che l'affidamento alla Società non deve determinare un incremento delle tariffe comunali vigenti in quanto è finalizzato a produrre un miglioramento della efficienza dell'impiego delle risorse umane e strumentali necessarie alla erogazione dei servizi.

Le tariffe applicate dalla Società sono aggiornate secondo la variazione dell'indice generale dei prezzi intervenuta nella città di Torino rispetto alla data presa a riferimento nel provvedimento consiliare citato, così come certificata dal Civico ufficio di Statistica.

La Società ha facoltà di stabilire proprie tariffe per attività la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità.

Ulteriori variazioni potranno essere disposte dal Comune entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, su motivata proposta della Società, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalle vigenti leggi e del principio secondo cui la Società deve essere in condizione di tendere all'equilibrio economico-finanziario in forza della percezione delle tariffe medesime.


Allegato 2. sub 2

FINALITA' E INDIRIZZI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

 

1.   Indirizzi generali per la redazione della Carta dei Servizi

L'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa in vigore e nella responsabilità di organizzare e gestire i servizi cimiteriali in una efficace corrispondenza ad un servizio di pubblica utilità impegna la Società a vigilare per garantire nei cimiteri:
-   il rispetto delle convinzioni religiose e dei riti, nonché dei principi e delle convinzioni culturali ed etiche dei cittadini riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria verso i defunti, e delle volontà personali, espresse in vita, di disposizione delle esequie e della sepoltura;
-   l'accesso facilitato degli anziani e dei disabili;
-   il potenziamento dei servizi di vigilanza interna, per offrire ai visitatori un maggiore senso di sicurezza e di accompagnamento nei momenti di solitudine;
-   l'informazione comprensibile su ciascun servizio offerto e sulle tariffe relative;
-   la presa in cura delle esigenze dei cittadini con procedure amministrative semplificate e concordate dove è possibile con i richiedenti;
-   l'ascolto attento delle segnalazioni e dei reclami da parte di personale competente e capace di fornire informazioni e risposte ai problemi;
-   la tutela della riservatezza per quanti richiedano assistere alle operazioni e l'accompagnamento da parte di personale specializzato.

Il Comune di Torino e la Società si impegnano congiuntamente affinché nei Servizi funebri, cimiteriali e di cremazione siano rispettati i seguenti principi:
-   rapporto etico e professionale tra l'operatore funerario e la famiglia del defunto;
-   tutela del diritto del cittadino di scegliere liberamente l'impresario di pompe funebri e di decidere tra sepoltura o cremazione;
-   tutela del diritto del cittadino di essere informato preventivamente del costo totale del funerale, della sepoltura, della cremazione e di ogni servizio offerto;
-   completa riservatezza assicurata in ogni momento del servizio, fatta salva la trasmissione di dati richiesti da leggi e regolamenti;
-   impegno all'onestà commerciale e all'integrità morale nell'effettuazione dei compiti affidati;
-   garanzia costante di livelli di formazione e professionalità del personale adeguati ai servizi richiesti dai cittadini;
-   cura nel migliorare continuamente dell'offerta di servizi;
-   pubblicità obiettiva, onesta e non invadente;
-   rigorosa osservanza di leggi e regolamenti.

Il Comune di Torino si impegna a emanare e la Società, nell'ambito delle sue competenze, a far rispettare le seguenti regole a tutti i cittadini, a garanzia della tutela dell'ordine e del decoro dei cimiteri:
-   tenere un contegno adatto al carattere del luogo e a non arrecare danno alle sepolture;
-   non disturbare gli altri visitatori e a non fare loro offerta di servizi sia direttamente, sia tramite scritte pubblicitarie invasive o fuorvianti;
-   non assistere alle operazioni cimiteriali di defunti estranei alla propria famiglia, salvo assenso da parte dei parenti del defunto;
-   curare nel tempo le sepolture dei propri defunti in modo che esse mantengano un aspetto decoroso, non siano causa di disturbo per le sepolture vicine e non intralcino i passaggi;
-   rispettare il decoro e la pulizia delle parti comuni dei cimiteri: aiuole, tappeti verdi, giardini, edifici di sepoltura e strade;
-   i familiari dei defunti inumati e comunque, gli interessati alle sepolture, sono invitati comunicare agli uffici il loro indirizzo per l'invio di avvisi sullo stato di cura della tomba e sulla sua scadenza

Il Comune di Torino adotta le misure opportune per favorire la realizzazione di questa Carta e la Società si impegna alla emanazione di una Carta dei servizi cimiteriali entro il 31 ottobre 2005.

Il Comune di Torino si impegna a vigilare che i soggetti che operano per suo conto si uniformino a criteri di qualità e si sottopongano alla relativa certificazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

2.   Indirizzi operativi di funzionamento e indicazioni riguardo ai miglioramenti attesi

   La missione aziendale della Società viene individuata nell'assicurare i servizi cimiteriali nel territorio torinese secondo logiche di efficienza d'impresa e di economicità complessiva per la collettività, avendo costantemente presente la particolare situazione di disagio che investe cittadini e famiglie quando sono destinatari dei servizi cimiteriali.

   Da una missione così concepita discendono "strategie" che concorrono a definire le linee guida del miglioramento atteso:
1.   dell'efficacia ed efficienza dell'operare, in modo particolare per quanto attiene all'ambito cimiteriale;
2.   della qualità del servizio, intesa sia come risposta adeguata alle esigenze della collettività, sia come filosofia di gestione imprenditoriale, improntata ai concetti di miglioramento continuo dei processi decisionali, gestionali ed operativi;
3.   della gestione dei servizi primari in modo controllato per venire incontro alle necessità di cittadini e famiglie in modo coerente con la particolare situazione emotiva in cui vengono a trovarsi.

   Le politiche aziendali della Società dovranno perciò fare riferimento a:

-   qualità del servizio

-   presenza sul territorio

-   risposta alla cittadinanza

-   contenimento dei costi

-   manutenzione del patrimonio

-   informatizzazione delle procedure

La trasformazione della forma di gestione deve quindi diventare l'occasione per modificare il grado di intervento diretto del Comune nel settore cimiteriale e per intervenire significativamente sul livello qualitativo del servizio.

Si tratta di un impegno che si struttura su cinque livelli:
A)   mantenimento delle finalità sociali delle attività e qualità del servizio cimiteriale;
B)   gestione dei manufatti destinati a sepolture;
C)   strategie generali;
D)   efficacia delle politiche cimiteriali;
E)   efficienza del sistema funerario cittadino.

A)   Finalità sociali delle attività e qualità del servizio cimiteriale
   Fini generali delle attività cimiteriali sono la salvaguardia della salute e della igiene pubblica in occasione del decesso di persone e la tutela del diritto delle famiglie colpite da un lutto al cordoglio e alla pratica di atti di pietà e di memoria. La Società, in quanto soggetto esercente le attività cimiteriali:
-   è chiamata a svolgere i propri compiti secondo criteri di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione e informazione degli utenti, efficienza ed efficacia, con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e rispettando le convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie;
-   è tenuta ad assicurare, nell'osservanza della normativa vigente, la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
-   attua modalità operative tali da armonizzare le aspettative cerimoniali con le esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.

B)   Gestione dei manufatti destinati a sepolture
   Per quanto riguarda l'impiego delle aree e dei manufatti destinati a sepoltura, la Società informa la sua azione a criteri che:
-   nel caso di sepolture assegnate gratuitamente, seguano principi formali di uniformità e di uguaglianza che testimonino il valore dell'intervento pubblico e di rispetto per ogni defunto;
-   nel caso di sepolture a pagamento, tutelino il diritto di personalizzazione della sepoltura senza provocare deterioramento alla percezione complessiva dei siti a causa della diversità degli stili e delle dimensioni dei manufatti funebri.

C)   Strategie generali
   La particolare delicatezza dei servizi assolti ed il carattere pubblico della compagine societaria impongono alla Società l'elaborazione di strategie aziendali responsabili, che tengano conto della necessità di armonizzare le attività, i comportamenti, la propria organizzazione con l'azione degli altri Enti e soggetti che operano nel settore dei servizi funerari.
   In particolare la Società è tenuta ad assicurare la collaborazione con il Comune, titolare delle funzioni autorizzative, e con i soggetti economici che gestiscono le attività in regime di concorrenza, facendo osservare, per quanto di competenza, e osservando criteri di assoluta trasparenza dei comportamenti gestionali e le regole che presiedono la concorrenza ed il mercato.
   A questi fini il Comune consente alla Società l'accesso alle proprie banche dati, sulla base di protocolli che garantiscano il rispetto della privacy.
   La Società provvede inoltre alla costituzione di modelli aziendali che facilitino l'eventuale partecipazione del Comune di Torino a un consorzio di funzioni ex articolo 31 del T.U. 267/2000 con altri comuni disponibili, per svolgere funzioni autorizzatorie, di indirizzo e controllo.

D)   Efficacia delle politiche cimiteriali
   La Società informa la propria azione per la risoluzione dei seguenti nuclei problematici afferenti le attività cimiteriali:
-   Gestione dell'accoglienza
Da assicurare attraverso una riorganizzazione dei fattori operativi e infrastrutturali (pianificazione degli orari di arrivo al cimitero, coordinamento delle risorse di personale e macchine, discontinuità modulata nell'occupazione spaziale dei campi e dei complessi loculi) che consenta alla microcomunità che accompagna il defunto (famiglia, reticoli parentali-amicali e associazioni) di poter esercitare, se lo desidera, quei riti e quegli atti devozionali e di commemorazione necessari a dare all'operazione cimiteriale il carattere di reale commiato svolto in spazi e tempi adeguati.
-   Fruibilità dei siti
In via generale, l'area cimiteriale dovrà essere liberamente fruibile con più mezzi: a piedi, in bicicletta, in automobile e, in futuro, anche dai mezzi pubblici..
Vanno migliorati e, se necessario, aumentati di numero gli elementi di arredo interno: panchine, accessi per l'acqua, contenitori di rifiuti e vanno verificati periodicamente, assieme allo stato d'uso, il loro posizionamento a seconda dell'utilizzo dei campi.
La sepoltura, specie quella ad inumazione, deve essere agibile nel più breve arco di tempo dal seppellimento per evitare ai visitatori il disagio della vista di un sito precario.
-   Sicurezza dei visitatori e delle sepolture
La Società è tenuta:
     -   all'adozione di misure organizzative e alla realizzazione di infrastrutture ed impianti finalizzati alla salvaguardia della sicurezza personale dei visitatori, in via prioritaria, oltre che delle opere e dei manufatti cimiteriali;
     -   alla predisposizione di protocolli operativi per l'immediata segnalazione alle forze dell'ordine e alle autorità preposte di eventuali reati o di comportamenti sospetti;
Il personale della Società è tenuto a prestare collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale che il Comune si impegna a distaccare, in numero adeguato, in presidi appositamente costituiti presso i cimiteri Monumentale e Parco.
-   Supporti motivazionali alle scelte collettive
La gestione dei manufatti cimiteriali e l'esercizio delle attività affidate dovranno puntare alla valorizzazione dei distinti interessi stratificati nella cittadinanza ed al conseguimento di un consenso alle scelte della società da parte della comunità.
Tanto la progettazione, quanto l'esercizio delle attività affidate devono essere in grado di fornire risposte adeguate ai fenomeni sociali di differenziazione degli status e alle aspettative di mobilità sociale.
Si dovrà quindi mantenere una gamma sufficientemente ampia di opportunità all'interno delle tradizionali scelte di sepoltura, ricorrendo eventualmente a concorsi di idee sulle sistemazioni esterne, per mettere a disposizione della collettività proposte differenziate e garantite tecnicamente.
Accanto a ciò, la Società è chiamata ad individuare nuove forme di accudimento dei defunti a cui associare - anche attraverso idonee iniziative di comunicazione - nuovi e più qualificanti supporti motivazionali.
-   Incentivo alle dinamiche dello scambio comunicativo
La gestione delle aree e dei manufatti cimiteriali non deve costituire ostacolo alle possibilità di espressione simbolica da parte delle famiglie.
Nella rappresentazione del lutto e del cordoglio va incentivato l'uso di prodotti non seriali.
Considerato inoltre che le tombe sono luoghi dove si esplica socialmente uno scambio comunicativo sociale e tra i cittadini e i defunti, la Società è tenuta:
     -   a valorizzare la diversità delle culture funerarie evitando, tuttavia, l'insorgere di fenomeni di perdita di coerenza e di significatività dei codici espressivi e simbolici nella sistemazione delle sepolture;
     -   a monitorare costantemente i cambiamenti del gusto e della sensibilità mediante campio­namenti di opinione validati, analisi di desk, ricerche motivazionali o quant'altro ritenuto necessario, articolando adeguatamente la propria offerta di servizi e forniture.
-   Certezza dell'integrità del ricordo
Assieme all'Amministrazione comunale, la Società deve fare proprio la funzione di garanzia il compito di essere garante della continuità della memoria, tanto delle collettività, quanto delle famiglie. Pertanto, l'offerta di servizi deve incoraggiare il mantenimento di lungo periodo delle sepolture, come supporti percettivi dell'affetto e della devozione verso i defunti.
Al tempo stesso, in sede di pianificazione delle sepolture e dei servizi, vanno contemplate tanto la possibilità del rinnovo della sepoltura, quanto quella dell'avvicinamento dei defunti appartenenti alla stessa famiglia.
Inoltre occorre affiancare all'ossario comune altri dispositivi (materiali o virtuali) che consentano ai visitatori di conservare il ricordo dei defunti.
-   Visibilità delle scelte gestionali
I visitatori dei cimiteri devono essere adeguatamente informati circa l'esecuzione delle attività tecnico-manutentive.
La Società è quindi tenuta a pubblicizzare in anticipo nei siti cimiteriali le priorità e i tempi delle realizzazioni.
-   Centralità del Comune
Il Comune, nel mantenere presso di sé la funzione di depositario di codici simbolici solenni del cimitero cimiteri, si riserva la possibilità:
     -   di definire nuovi percorsi cerimoniali interni;
     -   di incaricare la Società di porre in atto - per motivi di salvaguardia dei valori architettonici, artistici e ambientali - specifiche modalità di sistemazione e gestione delle sepolture, anche relativamente a singoli edifici ed aree cimiteriali;
     -   di concedere sepolture ad esponenti della comunità cittadina;
     -   di disporre la realizzazione, con propri fondi e senza riflessi sugli oneri che la Società dovrà sostenere, di interventi tesi a restituire ai cimiteri la dimensione di spazi sociali a disposizione dell'intera comunità, come ad esempio: la riqualificazione delle aree monumentali storiche, l'erezione o il restauro di monumenti significativi (Mausolei, Cappelle, ecc.), la riqualificazione delle aree verdi interne o esterne alle strutture cimiteriali e quant'altro ritenuto necessario
La Società è comunque tenuta a fornire il supporto necessario e ad attuare in collaborazione gli altri Enti interessati, politiche di conservazione e tutela del patrimonio ambientale, storico ed artistico presente nelle strutture cimiteriali.
-   Politiche sociali
Il Comune si riserva di definire i vincoli sociali dell'attività funeraria, ne determina i casi di servizio gratuito per il cittadino e fissa i criteri di erogazione esprimendo congiuntamente l'ammontare degli oneri relativi da riconoscere alla Società
-   Calamità naturali
La Società è tenuta collaborare con le strutture della Protezione civile in occasione di eventi calamitosi, di incidenti o altra evenienza.
Il Comune si impegna alla remunerazione dei costi aggiuntivi sostenuti dalla Società.

E)   Efficienza nell'impiego delle risorse
   Il Comune e la Società promuovono l'integrazione informatica tra le proprie strutture, quelle di altri enti, organismi ed imprese. A questo proposito, il Comune cede gratuitamente alla Società il software di gestione dei servizi funerari denominato "Stige", attualmente in uso dalla Direzione servizi cimiteriali, nel rispetto delle norme vigenti e di eventuali diritti di terzi, e consente gratuitamente alla Società l'accesso informatico ed integrato alle infrastrutture ed alle banche dati della rete civica per il reperimento delle informazioni utili al perfezionamento dei procedimenti funerari, per la conservazione e gestione della banca dati cimiteriale, nonché per lo sviluppo e l'esercizio, da parte della Società, di prodotti e servizi informatici nel settore funerario rivolti alla cittadinanza, ad enti pubblici ed alle imprese.
   Per quanto riguarda la gestione delle aree cimiteriali, alla Società sono affidati i compiti di programmazione delle necessità di aree e sepolture a breve, medio e lungo termine.

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Per quanto più oltre non previsto la Società opera facendo riferimento alla normativa statale e degli enti locali applicabile in materia.