Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 162
2004 09377/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 DICEMBRE 2004

(proposta dalla G.C. 9 novembre 2004)

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI COMPLETAMENTO VENCHI UNICA IN VARIANTE AL P.R.G. APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L.U.R. N. 56/1977.

     Proposta dell'Assessore Viano. 

     Con deliberazione n. 75 del Consiglio Comunale del 19 luglio 2004 (mecc. 2004 02202/009), è stato adottato il Piano Particolareggiato di completamento “Venchi Unica” in variante al P.R.G. vigente, ai sensi degli articoli 38, 29 e 40 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977, concernente l’isolato delimitato da Via De Sanctis, Via Vandalino, Corso Marche e Corso Francia.

     La variante si è resa necessaria, in primo luogo, in conseguenza della modifica delle quantità di S.L.P. in riduzione rispetto al Piano Particolareggiato originario approvato con deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale in data 20 dicembre 1988, ratificata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 1989 (mecc. 8815898/09).

     In particolare, la cubatura prevista dal Piano Particolareggiato destinata alle attività terziarie, corrispondente ad una S.L.P. di circa mq 13.000 viene ora fissata a mq 6.000 di S.L.P., di cui al massimo 1.000 mq destinati ad attività commerciali; mentre, la cubatura prevista destinata alle attività ricettive, pari alla S.L.P. di circa mq 5.300 viene ora fissata a mq 6.000 di S.L.P., di cui al massimo 1.000 mq destinati ad attività commerciali.

     In secondo luogo, è necessario reiterare il vincolo espropriativo per un immobile di proprietà privata, già precedentemente gravata dal vincolo, nel frattempo decaduto, e imporre ex novo il vincolo su altro bene immobile sempre di proprietà privata, poiché detti immobili sono interessati dalla realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione.

     I termini per l’attuazione del Piano Particolareggiato di completamento “Venchi Unica” sono fissati in dieci anni, mentre i termini per l’esecuzione delle opere a scomputo degli oneri dovuti è fissato in cinque anni.

     La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 60 giorni consecutivi, dal 6 settembre 2004 al 5 novembre 2004. Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 37 del 16 settembre 2004. Sono state, inoltre, effettuate le comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari degli immobili interessati dal procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della Legge 241/1990 e dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

     Nei termini prescritti dall’art. 40, comma 1, della L.U.R. n. 56/1977 sono pervenute due osservazioni, allegate al presente provvedimento (all. n. 1-2), alle quali si è controdedotto con il documento allegato (all. n. 3).

     Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere previsto dalla L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale del 19 ottobre 2004 (n. 404 G.P. 291630), ha pronunciato la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione C.R. n. 291 – 26243 del 1° agosto 2003.

     Occorre ora procedere all’approvazione definitiva del Piano Particolareggiato di completamento “Venchi Unica” in variante al P.R.G., contestualmente all’approvazione del piano particellare d’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste.

     Tenuto conto che parte delle aree oggetto degli interventi previsti non sono di proprietà comunale, si rende necessario con il presente provvedimento approvare, ai sensi dell’art. 14 u.c. della Legge n. 109/1994 e s.m.i. e dell’art. 33 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il piano particellare d’esproprio costituito dalla mappa catastale delle aree da espropriare e dall’elenco catastale dei proprietari con indicazione delle indennità a ciascuno spettanti e delle superfici delle aree.

     I termini per la conclusione del procedimento espropriativo sono gli stessi fissati per l’attuazione del Piano Particolareggiato, ossia 10 anni a decorrere dall’approvazione del presente provvedimento. 

     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;

     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:

1)     di prendere atto che, nei termini previsti, sono pervenute n. 2 osservazioni in merito al Piano Particolareggiato di completamento “Venchi Unica” in variante al P.R.G., (all. 1-2 - nn.                           ) e di approvare le relative controdeduzioni (all. 3 - n.                  );

2)     di approvare, ai sensi dell’art. 40 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977, il Piano Particolareggiato di completamento “Venchi Unica” in variante al P.R.G., dando atto che gli elaborati che lo costituiscono sono gli stessi della deliberazione n. 75 del Consiglio Comunale del 19 luglio 2004 (mecc. 2004 02202/009);

3)     di approvare il piano particellare d’esproprio allegato al presente provvedimento (all. 4 - n.           ) e di dichiarare la pubblica utilità delle opere previste. I termini per la conclusione del procedimento espropriativo sono gli stessi fissati per l’attuazione del Piano Particolareggiato, ossia 10 anni a decorrere dall’approvazione del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

4)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.