Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 21
2004 09329/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 FEBBRAIO 2005
(proposta dalla G.C. 16 novembre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ARVIER N. 14 ANGOLO VIA FATTORI CON LA SOCIETA' BOCCIOFILA "LA COSTANZA". MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del 30 settembre 1996 (mecc. 9605575/10) esecutiva dal 25 ottobre 1996, il Consiglio Comunale ha assegnato la gestione sociale dell'impianto sportivo sito in Torino, via Arvier n. 14 angolo via Fattori alla società bocciofila "La Costanza" (n. ord. 143 - n. pratica patrim. 2239) stabilendo una durata di anni 12, un canone di Lire 1.500.000 pari ad Euro 774,69 e ponendo le spese relative alle utenze nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario.

   La durata della convenzione è stata stabilita tenendo conto dei lavori di miglioria proposti dalla società ammontanti ad Euro 126.531,94.

   Con note del 29 aprile 2003 e del 10 novembre 2003 la società "La Costanza", in ossequio all'art. 2 della convenzione sottoscritta in data 1° dicembre 1997, Repertorio n. 87910 Atti n. 19765, comunicava l'intenzione di realizzare ulteriori opere di miglioria per un importo pari ad Euro 175.994,00 e richiedeva la modifica della convenzione vigente limitatamente alla sua durata.

   Con deliberazione del 20 luglio 2004 (mecc. 2004 05993/086), il Consiglio di Circoscrizione III (all. 1), considerato che l'impianto in oggetto è collocato in area urbana che interessa un bacino di utenza rilevante e che i lavori proposti dalla società bocciofila comportano la riqualificazione dell'area circostante, verificato che nella struttura sono localizzate attività sportive, culturali e per il tempo libero che hanno una forte valenza aggregativa proponeva la modifica della concessione estendendo la durata della stessa per ulteriori anni 12 dall'esecutività del provvedimento di approvazione e commisurando così l'ulteriore periodo al valore dell'investimento proposto.

   Esaminata la deliberazione della Circoscrizione III, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale del 3 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10) esecutiva dal 10 marzo 1995, si ritiene di poter accogliere la proposta della suddetta Circoscrizione prorogando per ulteriori 7 anni la durata della concessione vigente, avente scadenza il 30 novembre 2009.

   Poiché la società bocciofila "La Costanza" si è impegnata a realizzare opere per un importo di Euro 175.994,00 I.V.A esclusa, la stessa dovrà prestare cauzione per Euro 17.599,40 pari al 10% dell'importo delle opere da realizzare e integrare la cauzione definitiva di Euro 542,22.

   Si ritiene altresì di prevedere la rivalutazione del canone annuo in base agli aggiornamenti I.S.T.AT..

   Si rende pertanto necessario provvedere alla modifica della convenzione vigente (allegato 1) come specificato nel dispositivo del presente provvedimento.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, la proroga della durata della concessione (all. 1 - n. ), approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 1996 (mecc. 9605575/10), esecutiva dal 25 ottobre 1996 e sottoscritta in data 1° dicembre 1997 - Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765 - rogito notaio Bruno Galleano - registrato in Torino il 17 dicembre 1997 al n. 33643, con la società bocciofila "La Costanza" per la gestione sociale dell'impianto sportivo sito in via Arvier n. 14 angolo via Fattori, di ulteriori 7 anni a decorrere dalla data di precedente scadenza del 30 novembre 2009 e così fino al 30 novembre 2016, modificando conseguentemente la relativa convenzione;

2)   di autorizzare il concessionario a realizzare ulteriori interventi di miglioria per un importo di Euro 175.994,00 oltre I.V.A. Il concessionario dovrà provvedere a realizzare i lavori di miglioria proposti entro il termine massimo di diciotto mesi dal rilascio del permesso edilizio che dovrà essere richiesto al più tardi entro due mesi dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva la suddetta modifica della convenzione.
La società bocciofila "La Costanza " in particolare dovrà provvedere:
-   al rifacimento della copertura dei campi bocce con struttura prefabbricata;
-   al rifacimento della sottostante pavimentazione e della recinzione interna ed esterna dei campi da bocce;
-   alla messa a norma dell'impianto elettrico ed idrico.
Il concessionario, a garanzia del regolare svolgimento dei lavori proposti, dovrà prestare apposita cauzione tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città di Euro 17.599,40. La predetta cauzione verrà svincolata alla data di ultimazione dei lavori.
Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, saranno esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.
A garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dalla proroga della durata della convenzione, il concessionario dovrà integrare la cauzione definitiva prestata, Lire 1.500.000 (pari ad Euro 774,68), di Euro 542,22 tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città.
Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. Il concessionario in questo caso si impegna a presentare al Settore Sport, prima della predetta scadenza, la polizza di rinnovo o altra polizza di durata quinquennale e così fino alla scadenza della convenzione. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, la convenzione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di cui all'art. 7 della convenzione vigente senza indennizzo alcuno a favore del concessionario;

3)   di rivalutare il canone annuo stabilito in Euro 774,69 in base agli aggiornamenti I.S.T.AT. dalla scadenza della prima annualità dall'esecutività del presente provvedimento. Il canone potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città pertanto potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del c.c. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.
La convenzione sottoscritta in data 1° dicembre 1997 - Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765 resta salva in ogni altra sua parte.