Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie
Settore Convenzioni e Contratti

  n. ord. 13
2004 09326/104

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2005

(proposta dalla G.C. 9 novembre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: LEGGE 493/93 ART. 11 - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO AMBITO DI VIA ARTOM - REALIZZAZIONE DI UN POLO URBANO DI RILEVANZA CITTADINA IN VIA F. GARRONE, 73 - INDIRIZZI - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 APRILE 2000 (MECC. 2000 01706/70) - RETTIFICHE - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tricarico,
di concerto con gli Assessori Viano e Peveraro.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 ottobre 1996 (mecc. 9606205/47), esecutiva dal 21 novembre 1996, è stato approvato il Programma di Recupero Urbano ai sensi dell’art. 11 Legge 493/93, relativo all'ambito di via Artom, che prevedeva l'abbattimento di tutti gli edifici di edilizia residenziale pubblica e la ricostruzione in due fasi di 3 interventi di edilizia sovvenzionata e 2 di edilizia agevolata.
La classificazione e l'ammissione al finanziamento, da parte della Regione Piemonte, per la realizzazione degli interventi previsti per la prima fase sono state approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 14-22596 in data 6 ottobre 1997.
Successivamente, a fronte di un nuovo acutizzarsi dell'emergenza abitativa e del venir meno delle risorse derivanti dai fondi GESCAL, la proposta originaria del P.R.U. di via Artom, è risultata troppo onerosa, sia dal punto di vista economico sia per ciò che concerne i costi sociali legati alla mobilità delle numerose famiglie occupanti, da ricollocare in alloggi da acquisire.
Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 gennaio 1999 (mecc. 9900544/12), esecutiva dal 18 febbraio 1999, avente per oggetto "Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata 1996/1999 - Richieste di finanziamento - Aggiornamento" è stata riformulata parzialmente, in via preliminare, l'originaria proposta di intervento, sulla base di una revisione progettuale, che comporta la demolizione degli stabili di via F.lli Garrone 73 e di via Artom 99, per un totale di n. 200 alloggi, l'acquisto di n. 146 alloggi e la manutenzione straordinaria dei 580 alloggi rimanenti.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 10-27972 del 2 agosto 1999, avente per oggetto "Programmi di recupero urbano, art. 11 della Legge 493/93. Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione e il Comune di Torino, Via Artom. -. Modifica alla deliberazione n. 50-21268 del 29 luglio 1997. Approvazione della nuova ripartizione di finanziamento per Lire 30.000.000.000", è stato approvato l'assestamento del finanziamento di Lire 30.000.000.000, già confermato per il programma di Recupero Urbano di via Artom, assegnando Lire 18.000.000.000 per la manutenzione straordinaria dell'edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune (580 alloggi) e la quota restante di Lire 12.000.000.000 per l'acquisizione di alloggi, rimanendo inalterato il P.R.U. per quanto riguarda tutti gli altri interventi previsti con finanziamento GESCAL.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 2000 (mecc. 2000 01706/70), esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’assestamento del Programma di Recupero Urbano e il relativo Piano Finanziario, aderendo a quanto approvato dalla Giunta Regionale.
In particolare, per il Quartiere pubblico di Via Artom veniva confermata la richiesta alla Regione Piemonte del finanziamento della somma di Lire 18.952.000.000, così ripartita: Lire 13.000.000.000 per acquisto di alloggi e Lire 5.952.000.000, corrispondente alla realizzazione di almeno 25 alloggi da destinare a locazione permanente ex art. 9 Legge 493/93, nell’ambito di un edificio di maggiori dimensioni destinato anche ad attività terziarie e commerciali.
La nuova soluzione proposta, in conformità a quanto previsto dal P.R.G. vigente per l'area normativa R1, prevedeva la realizzazione, in sostituzione dei due fabbricati residenziali di via F.lli Garrone 73 e di via Artom 99, di un nuovo edificio che, con le proprie caratteristiche planivolumetriche ed in relazione alle articolazioni dei volumi, intende costituire raccordo ed integrazione tra il tessuto urbano esistente confermato ed il Parco Colonnetti.
Inoltre con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale demandava alla Giunta Comunale gli eventuali assestamenti che si rendessero necessari in fase di attuazione, fermo restando gli indirizzi generali del Programma di Recupero Urbano.
In data 21 luglio 2000 è stato siglato il protocollo d’intesa fra Regione e Città di Torino per l’attivazione degli interventi previsti dal Programma di Recupero Urbano di Via Artom.
Con successivi atti sono stati emessi i bandi per l’acquisto di alloggi da utilizzare per la movimentazione degli inquilini ed attraverso il Piano di Accompagnamento Sociale del Programma di Recupero Urbano si sono messe in atto le azioni necessarie a consentire l’abbinamento degli alloggi con le famiglie ed i conseguenti traslochi.
Al fine di ottimizzare i risultati e ridurre i disagi per gli abitanti si è avviata la mobilità assegnando priorità al fabbricato di Via F.Garrone 73, che si è liberato nell’estate del 2003 ed è stato abbattuto il 28 dicembre 2003.
Successivamente l’area è stata liberata e resa disponibile per la trasformazione urbanistica.
Il Programma di Recupero Urbano ha tra le sue finalità la creazione di un migliore mix - sociale e funzionale all’interno del quartiere pubblico.
In questo quadro si colloca l'iniziativa in oggetto che è volta a "correggere" la monofunzionalità del quartiere di carattere residenziale per un'utenza che necessita di sostegno sociale, attraverso l'inserimento da un lato di residenza destinata a fasce d'utenza diverse da quella "storica" del quartiere, articolata tra abitazioni in locazione fruenti di contribuzione pubblica ed edilizia libera integralmente finanziata con risorse private dei proponenti, e dall'altro lato con la previsione di nuove funzioni commerciali, artigianali e di servizio privato da collocare sul fronte affacciato sulla piazza costituente la polarità di organizzazione dello spazio pubblico.
Si rende quindi necessario al perseguimento degli obiettivi indicati che, per le caratteristiche architettoniche e per la qualità delle attività insediate il nuovo complesso residenziale si caratterizzi quale polo di attrazione di livello sovralocale, in grado di rompere l’isolamento e la monofunzionalità del quartiere, integrandosi con i caratteri del nuovo Parco Colonnetti, dove sono in corso i lavori di riqualificazione, e del nuovo Centro per la Divulgazione Scientifica, che sorgerà sul lato opposto dello stesso Parco, tale Centro verrà realizzato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dalla Città di Torino, di comune accordo, secondo quanto previsto dallo studio di fattibilità realizzato dal Politecnico di Torino su incarico dell’Associazione Torino Internazionale.
Le attività terziarie dovranno configurarsi come "ancora commerciale" integrata con l’insieme degli esercizi commerciali esistenti nell’intorno; allo stesso tempo il complesso commerciale-terziario dovrà risultare attrattivo a livello ultrazonale: cittadino e metropolitano. Andranno quindi particolarmente curati l’inserimento ambientale e la qualità architettonica del complesso edilizio in progetto che dovrà assumere caratteri e significati anche simbolici e fortemente riconoscibili.
A tal fine è opportuno rendere possibile la formulazione di più proposte progettuali tra le quali poter scegliere, non predeterminando in termini rigidi il disegno planovolumetrico del nuovo edificio ma fissando esclusivamente pochi essenziali vincoli di progetto: l’area entro cui realizzare il nuovo intervento, alcuni fili di edificazioni, ecc. fermo restando il rispetto delle norme urbanistico – edilizie vigenti.
A tal fine si rende necessario adottare preliminarmente le opportune modifiche agli allegati tecnici al provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale approvato in data 18 aprile 2000 (mecc. 2000 01706/70) con cui erano state definite le modalità attuative dell’intervento a livello planovolumetrico.
In particolare si sostituiscono le tavole nn. 3 e 4 con una nuova ed unica tavola n. 3, allegata al presente atto per farne parte integrante (all.1).
Inoltre, si rende necessario garantire la selezione di un soggetto in grado di assicurare, oltre alla migliore realizzazione del manufatto edilizio, la gestione delle attività e delle strutture realizzate, correlata sinergicamente con il tessuto socio-economico del quartiere.
I proponenti, oltre ad avere le caratteristiche specificatamente richieste dalle procedure di assegnazione dei finanziamenti, dovranno anche dimostrare con apposita relazione metodologica di saper realizzare un progetto capace di migliorare la qualità urbana, il tessuto sociale, economico ed urbanistico del quartiere.
Tutto quanto sopra premesso onde darne attuazione, si è richiesto la ridestinazione di una parte del finanziamento concesso alla Città al fine di consentire a quest’ultima, d’intesa con la Regione Piemonte, di emettere un bando per la selezione di operatori.
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 1° giugno 2004 (mecc. 2004 04434/070) è stata approvata la richiesta alla Regione Piemonte di ridestinare la somma di Euro 3.025.598,00, pari al 70% del costo totale dell’intervento di edilizia residenziale pubblica, già destinati all’acquisto di alloggi, per la realizzazione di almeno 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione permanente ai sensi dell’art. 9 della Legge 493/93.
La Giunta Regionale, con deliberazione D.G.R. n. 4-13108 del 26 luglio 2004, ha approvato l’assestamento del finanziamento attribuito al Programma d’Intervento n. 1249, ammontante ad Euro 6.197.482,79, assegnato per l’acquisto di alloggi di sostituzione nel P.R.U. di Via Artom; più precisamente, il predetto importo è stato ridotto di un importo pari ad Euro 3.025.598,00 per istituire un nuovo Programma d’Intervento destinato ad edilizia residenziale pubblica in locazione permanente, ai sensi dell’art. 9 della Legge 4 dicembre 1993, n. 493; il restante importo di Euro 3.171.884,79 rimane destinato all’acquisto di alloggi per l’attuazione del P.R.U. di Via Artom.
Ai sensi di Legge il finanziamento sarà concesso nella misura del 35% del costo convenzionale dell’intervento, più l’anticipazione di un altro 35%; il costo convenzionale (art. 6, Legge 179/92) è calcolato sulla base del costo totale massimo d’intervento ammesso per l’edilizia agevolata, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 29 - 42602 del 23 gennaio 1995.
Ai sensi dell'art. 9 della Legge 493/93 e secondo quanto precisato dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 5 agosto 1994, i finanziamenti ex-Gescal potranno essere utilizzati per realizzare alloggi da locare o da assegnare in locazione permanente a lavoratori dipendenti sfrattati con un reddito convenzionale non superiore ad Euro 18.075,99, fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti che verranno deliberati dalla Regione Piemonte.
Il canone di locazione, ai sensi della normativa sopra citata, non potrà comunque superare il 4,5% del prezzo di prima cessione determinato ai sensi degli art. 17 e 18 del D.P.R. n. 380/02 e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 714-C.R.6794 del 21 giugno 1984; tale prezzo sarà indicato, ai soli fini della determinazione del canone, nella convenzione da stipularsi tra la Città e l’Operatore selezionato.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 40 - 21087 del 21 luglio 1997 la Regione Piemonte ha approvato il bando tipo di concorso per l'individuazione dei soggetti attuatori e le procedure per assegnare i finanziamenti di edilizia residenziale sovvenzionata di cui all'art. 9 della Legge 493/93.
Secondo quanto stabilito nella deliberazione regionale del 21 luglio 1997 sopra indicata, potranno partecipare alla selezione Cooperative edilizie di abitazione o loro Consorzi, Imprese di costruzione, Cooperative di produzione e lavoro, anche in raggruppamento con altri soggetti promotori.
Con il sopra citato provvedimento del 21 luglio 1997 la Giunta Regionale ha disposto inoltre di avvalersi degli Uffici comunali ed ha attribuito al responsabile del procedimento amministrativo della Regione, ai sensi del comma 2° dell'art. 2 della L.R. 27/94, il potere di indire una Conferenza di Servizi per raggiungere l'intesa con la Città sulle modalità di assegnazione del finanziamento e di controllo sull'attuazione dei finanziamenti.
La predetta Conferenza di Servizi è stata convocata e si è riunita in sede istruttoria il 23 agosto 2004.
La stessa Conferenza, riunitasi in sede decisoria in data 26 agosto 2004, ha definito i criteri selettivi per l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi ammessi a beneficiare del finanziamento summenzionato.
La selezione avverrà tramite approvazione da parte della Giunta Comunale di apposito bando, conforme sia al bando tipo approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 40 - 21087 del 21 luglio 1997, che, per la parte assistita da finanziamento, individua i requisiti soggettivi degli operatori partecipanti e dei beneficiari finali degli alloggi, il regime dei canoni di locazione degli alloggi e le procedure per l’erogazione del finanziamento pubblico, sia ai criteri definiti dalla Conferenza di Servizi in data 26 agosto 2004.
In linea con gli obiettivi da raggiungere sopra indicati, assumeranno rilevanza, tra i criteri individuati dalla Conferenza di Servizi per la selezione del soggetto attuatore:
- la qualificazione soggettiva del proponente, ovvero la partecipazione al Bando da parte del soggetto richiedente in associazione con attori privati che garantiscano impegni all'utilizzo dei nuovi spazi da parte di operatori del settore commerciale presenti a livello locale o a livello sovralocale (urbano, regionale, nazionale);
- particolari accorgimenti tecnici finalizzati al risparmio energetico, proposti dai partecipanti;
- la migliore offerta di canoni per gli alloggi in locazione permanente (compresa tra il 3,5% e il 4,5% del prezzo di prima cessione stabilito in convenzione e determinato ai sensi degli art. 17 e 18 del D.P.R. n. 380/02);
- l’impegno alla realizzazione di esercizi commerciali di rilevanza ultra-zonale;
- il miglior rapporto nell’ambito delle domande pervenute ed ammissibili tra l’investimento non residenziale e l’investimento complessivo;
- l’impegno a realizzare una quota significativa di alloggi in autofinanziamento;
- il maggior inserimento occupazionale di residenti disoccupati di lungo periodo in misura almeno pari al 10% delle maestranze, con particolare attenzione ai giovani;
- la presentazione di un progetto di gestione diretta da parte del soggetto partecipante.
Sarà demandata a determinazione dirigenziale del Settore comunale competente la nomina dei componenti di una commissione formata da tre dirigenti del Comune di Torino e due della Regione Piemonte, integrata da esperti dei diversi Settori interessati: urbanistica ed edilizia privata, commercio, urbanizzazioni, patrimonio, verde pubblico.
Alla commissione è riservata la facoltà di escludere con giudizio motivato ed insindacabile le eventuali soluzioni progettuali proposte che non rispondano ai requisiti di qualità architettonica e di inserimento ambientale del complesso previsti dal Programma di recupero Urbano.
In caso di parità di punteggio totale tra più proponenti sarà data priorità a chi fornisce maggiori garanzie rispetto agli utenti finali dell'intervento (in termini di mix sociale e funzioni commerciali e di servizio di rilevanza cittadina) e rispetto all'attuazione (relazione metodologica).
Il bando di concorso, conforme al bando tipo approvato dalla Regione ed integrato con i criteri espressi dalla Conferenza di servizi e dal presente provvedimento sarà oggetto di deliberazione della Giunta Comunale.
All’operatore che sarà selezionato con la procedura sopra indicata sarà assegnata in diritto di superficie novantanovennale l’area individuata nella planimetria (all. 1), il cui prezzo di cessione è stato valutato dal Civico Ufficio Tecnico da un minimo di Euro 2.965.600,00 ad un massimo di Euro 3.411.800,00 in ragione della S.L.P. che si intende realizzare, come da allegata tabella (all. 2); tale cessione sarà disciplinata con apposita convenzione da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta Comunale.
In relazione agli adempimenti connessi al rilascio del permesso di costruire occorre rilevare che non sarà dovuto il contributo relativo al costo di costruzione afferente a tale permesso, di cui all'art. 16, comma 9 del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, trattandosi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disciplinato da convenzione avente contenuto analogo a convenzione ex art. 35 della Legge n. 865 in data 22 ottobre 1971, richiamato in proposito il combinato disposto degli articoli 17 e 18 del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i..
Il provvedimento è stato trasmesso al Consiglio della Circoscrizione n. 10 - Mirafiori Sud per l'espressione del parere di merito ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento n. doc. 114/2004 (mecc. 2004 12236/093) in data 21 dicembre 2004 (all. 3 - n. ), ha espresso parere favorevole, alle seguenti condizioni:
- che gli alloggi destinati alla locazione possano essere assegnati a giovani coppie/giovani famiglie (con età media al di sotto dei quarant’anni) con reddito tale da porre questi ultimi in condizioni diverse dai precedenti assegnatari del palazzo demolito di via Fratelli Garrone 73 (comunque non inseriti nelle graduatorie dell’emergenza abitativa) con l’obiettivo di contribuire a creare quel mix abitativo e sociale di quella parte del quartiere, come auspicato nel presente provvedimento deliberativo;
- che la Commissione per la valutazione dei progetti che saranno presentati veda, tra i Dirigenti comunali previsti, la presenza del Direttore della Circoscrizione n. 10;
- che le nuove attività commerciali non debbano in alcun modo porsi in competizione con quelle esistenti, ma costituiscano un elemento di attrazione di nuovi potenziali clienti per il commercio tradizionale esistente;
- che sia ribadita l’importanza per il quartiere della realizzazione dello "Science Center", che potrà anch’esso costituire un volano di trasformazione e di attrazione per il nuovo Centro Commerciale.
Il predetto parere può essere di massima condiviso con le seguenti precisazioni:
- come indicato nel presente provvedimento, i finanziamenti assegnati dalla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 9 della Legge 493/1993 e del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 5 agosto 1994 dovranno essere utilizzati per realizzare alloggi da locare o da assegnare in locazione permanente a lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi puntualmente individuati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 40 - 21087 del 21 luglio 1997; detti requisiti differiscono da quelli stabiliti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica (disciplinata dalla Legge Regionale n. 46/1995 e s.m.i.) che determinarono le assegnazioni degli alloggi circostanti, nonchè degli alloggi demoliti; pertanto, alla categoria delle giovani coppie e famiglie di nuova formazione di età inferiore ai quarant’anni potrà essere attribuita una priorità o un punteggio preferenziale nel bando che sarà oggetto di provvedimento della Giunta Comunale, fatto salvo il possesso dei predetti requisiti soggettivi ai sensi dell’articolo 9 della Legge 493/1993;
- in merito alle nuove attività commerciali, è obiettivo dell’Amministrazione favorire l’insediamento di attività terziarie che si configurino come "ancora commerciale" integrata con gli esercizi commerciali esistenti nell’intorno e tali da caratterizzarsi come polo di attrazione di livello sovralocale. Sarà pertanto attribuito un punteggio preferenziale, nel bando oggetto di successivo provvedimento della Giunta Comunale, ai concorrenti che garantiranno l’insediamento delle predette tipologie di attività commerciali. Sarà ugualmente cura della Città, attraverso gli organi preposti, evitare eventuali forme di aggressività commerciale nei confronti degli esercizi esistenti nella zona.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi sopra indicati, che integralmente si richiamano, le seguenti rettifiche alla deliberazione del Consiglio Comunale approvato in data 18 aprile 2000 (mecc. 2000 01706/70):
- in narrativa, la soppressione del capoverso che inizia con le seguenti parole: "L’edificio in progetto risulta composto, in sintesi, da una porzione prevalentemente…" e termina con le parole:"… a due piani fuori terra per la parte terziario – commerciale":
- in narrativa ed al punto 1) del dispositivo, la sostituzione delle seguenti parole: "tavola 03 - Nuovo edificio in progetto - Regole edilizie; tavola 04 Nuovo edificio in progetto - Regole edilizie"; con le seguenti parole: ‘Tavola 03 Area oggetto del nuovo edificio";
- la sostituzione delle tavole nn. 3 e 4 con una nuova ed unica tavola n. 3 allegata al presente atto per farne parte integrante (all. 1 - n. );
2) di approvare gli indirizzi e di prendere atto dei criteri di selezione definiti nella Conferenza di Servizi e richiamati nella premessa del presente provvedimento per la redazione del bando di concorso e la completa attuazione del polo urbano di rilevanza cittadina in via F. Garrone, 73;
3) di demandare a provvedimento della Giunta Comunale l’adozione del bando di concorso e, conseguentemente, l’individuazione del soggetto attuatore e l’assegnazione del finanziamento di Euro 3.025.598,00, oggetto di deliberazione della Giunta Regionale n. 4-13108 del 26 luglio 2004;
4) di demandare a determinazione dirigenziale la nomina della commissione per la selezione del soggetto attuatore, che dovrà essere formata da tre dirigenti del Comune di Torino e due della Regione Piemonte, integrata da esperti dei diversi Settori interessati: urbanistica ed edilizia privata, commercio, urbanizzazioni, patrimonio, verde pubblico;
5) di demandare a deliberazione della Giunta Comunale l’approvazione della concessione all’operatore, selezionato con la procedura sopra indicata, del diritto di superficie novantanovennale sull’area individuata nella planimetria (all. 1), il cui prezzo di cessione è stato valutato dal Civico Ufficio Tecnico da un minimo di Euro 2.965.600,00 ad un massimo di Euro 3.411.800,00 in ragione della S.L.P. che si intende realizzare, come da allegata tabella (all. 2 - n. ); con lo stesso provvedimento sarà approvato lo schema di convenzione, da stipularsi con tale soggetto attuatore, che definirà anche il prezzo di prima cessione ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 380/02 e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 714-C.R.6794 del 21 giugno 1984, ai soli fini della determinazione del canone di locazione, questo non potrà comunque superare il 4,5% del prezzo di prima cessione; in relazione agli adempimenti connessi al rilascio del permesso di costruire non sarà dovuto il contributo relativo al costo di costruzione afferente a tale permesso, di cui all'art. 16, comma 9 del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, trattandosi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da disciplinarsi con convenzione avente contenuto analogo a convenzione ex art. 35 della Legge n. 865 in data 22 ottobre 1971, richiamato in proposito il combinato disposto degli articoli 17 e 18 del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


EMENDAMENTO 2 ALL'ALLEGATO 2 - AL PROVVEDIMENTO - TABELLA:

Integrare con l'unito elaborato "PRU - via Artom - Valutazione Area", redatto dalla Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo - Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari, costituente allegato 1 all'allegato 2 suddetto (all. 4 - n. ).