Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie
Settore Convenzioni e Contratti
n. ord. 13
2004 09326/104
OGGETTO: LEGGE 493/93 ART. 11 - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO AMBITO DI VIA ARTOM - REALIZZAZIONE DI UN POLO URBANO DI RILEVANZA CITTADINA IN VIA F. GARRONE, 73 - INDIRIZZI - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 APRILE 2000 (MECC. 2000 01706/70) - RETTIFICHE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Tricarico,
di concerto con gli Assessori Viano e Peveraro.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 ottobre
1996 (mecc. 9606205/47), esecutiva dal 21 novembre 1996, è
stato approvato il Programma di Recupero Urbano ai sensi dellart.
11 Legge 493/93, relativo all'ambito di via Artom, che prevedeva
l'abbattimento di tutti gli edifici di edilizia residenziale pubblica
e la ricostruzione in due fasi di 3 interventi di edilizia sovvenzionata
e 2 di edilizia agevolata.
La classificazione e l'ammissione al finanziamento, da parte della
Regione Piemonte, per la realizzazione degli interventi previsti
per la prima fase sono state approvate con deliberazione della
Giunta Regionale n. 14-22596 in data 6 ottobre 1997.
Successivamente, a fronte di un nuovo acutizzarsi dell'emergenza
abitativa e del venir meno delle risorse derivanti dai fondi GESCAL,
la proposta originaria del P.R.U. di via Artom, è risultata
troppo onerosa, sia dal punto di vista economico sia per ciò
che concerne i costi sociali legati alla mobilità delle
numerose famiglie occupanti, da ricollocare in alloggi da acquisire.
Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 gennaio
1999 (mecc. 9900544/12), esecutiva dal 18 febbraio 1999, avente
per oggetto "Programma di Edilizia Residenziale Pubblica
Sovvenzionata 1996/1999 - Richieste di finanziamento - Aggiornamento"
è stata riformulata parzialmente, in via preliminare, l'originaria
proposta di intervento, sulla base di una revisione progettuale,
che comporta la demolizione degli stabili di via F.lli Garrone
73 e di via Artom 99, per un totale di n. 200 alloggi, l'acquisto
di n. 146 alloggi e la manutenzione straordinaria dei 580 alloggi
rimanenti.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 10-27972 del 2 agosto
1999, avente per oggetto "Programmi di recupero urbano, art.
11 della Legge 493/93. Approvazione del protocollo di intesa tra
la Regione e il Comune di Torino, Via Artom. -. Modifica alla
deliberazione n. 50-21268 del 29 luglio 1997. Approvazione della
nuova ripartizione di finanziamento per Lire 30.000.000.000",
è stato approvato l'assestamento del finanziamento di Lire
30.000.000.000, già confermato per il programma di Recupero
Urbano di via Artom, assegnando Lire 18.000.000.000 per la manutenzione
straordinaria dell'edilizia residenziale pubblica di proprietà
del Comune (580 alloggi) e la quota restante di Lire 12.000.000.000
per l'acquisizione di alloggi, rimanendo inalterato il P.R.U.
per quanto riguarda tutti gli altri interventi previsti con finanziamento
GESCAL.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 2000 (mecc.
2000 01706/70), esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
lassestamento del Programma di Recupero Urbano e il relativo
Piano Finanziario, aderendo a quanto approvato dalla Giunta Regionale.
In particolare, per il Quartiere pubblico di Via Artom veniva
confermata la richiesta alla Regione Piemonte del finanziamento
della somma di Lire 18.952.000.000, così ripartita: Lire
13.000.000.000 per acquisto di alloggi e Lire 5.952.000.000, corrispondente
alla realizzazione di almeno 25 alloggi da destinare a locazione
permanente ex art. 9 Legge 493/93, nellambito di un edificio
di maggiori dimensioni destinato anche ad attività terziarie
e commerciali.
La nuova soluzione proposta, in conformità a quanto previsto
dal P.R.G. vigente per l'area normativa R1, prevedeva la realizzazione,
in sostituzione dei due fabbricati residenziali di via F.lli Garrone
73 e di via Artom 99, di un nuovo edificio che, con le proprie
caratteristiche planivolumetriche ed in relazione alle articolazioni
dei volumi, intende costituire raccordo ed integrazione tra il
tessuto urbano esistente confermato ed il Parco Colonnetti.
Inoltre con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale demandava
alla Giunta Comunale gli eventuali assestamenti che si rendessero
necessari in fase di attuazione, fermo restando gli indirizzi
generali del Programma di Recupero Urbano.
In data 21 luglio 2000 è stato siglato il protocollo dintesa
fra Regione e Città di Torino per lattivazione degli
interventi previsti dal Programma di Recupero Urbano di Via Artom.
Con successivi atti sono stati emessi i bandi per lacquisto
di alloggi da utilizzare per la movimentazione degli inquilini
ed attraverso il Piano di Accompagnamento Sociale del Programma
di Recupero Urbano si sono messe in atto le azioni necessarie
a consentire labbinamento degli alloggi con le famiglie
ed i conseguenti traslochi.
Al fine di ottimizzare i risultati e ridurre i disagi per gli
abitanti si è avviata la mobilità assegnando priorità
al fabbricato di Via F.Garrone 73, che si è liberato nellestate
del 2003 ed è stato abbattuto il 28 dicembre 2003.
Successivamente larea è stata liberata e resa disponibile
per la trasformazione urbanistica.
Il Programma di Recupero Urbano ha tra le sue finalità
la creazione di un migliore mix - sociale e funzionale allinterno
del quartiere pubblico.
In questo quadro si colloca l'iniziativa in oggetto che è
volta a "correggere" la monofunzionalità del
quartiere di carattere residenziale per un'utenza che necessita
di sostegno sociale, attraverso l'inserimento da un lato di residenza
destinata a fasce d'utenza diverse da quella "storica"
del quartiere, articolata tra abitazioni in locazione fruenti
di contribuzione pubblica ed edilizia libera integralmente finanziata
con risorse private dei proponenti, e dall'altro lato con la previsione
di nuove funzioni commerciali, artigianali e di servizio privato
da collocare sul fronte affacciato sulla piazza costituente la
polarità di organizzazione dello spazio pubblico.
Si rende quindi necessario al perseguimento degli obiettivi indicati
che, per le caratteristiche architettoniche e per la qualità
delle attività insediate il nuovo complesso residenziale
si caratterizzi quale polo di attrazione di livello sovralocale,
in grado di rompere lisolamento e la monofunzionalità
del quartiere, integrandosi con i caratteri del nuovo Parco Colonnetti,
dove sono in corso i lavori di riqualificazione, e del nuovo Centro
per la Divulgazione Scientifica, che sorgerà sul lato opposto
dello stesso Parco, tale Centro verrà realizzato dalla
Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dalla Città
di Torino, di comune accordo, secondo quanto previsto dallo studio
di fattibilità realizzato dal Politecnico di Torino su
incarico dellAssociazione Torino Internazionale.
Le attività terziarie dovranno configurarsi come "ancora
commerciale" integrata con linsieme degli esercizi
commerciali esistenti nellintorno; allo stesso tempo il
complesso commerciale-terziario dovrà risultare attrattivo
a livello ultrazonale: cittadino e metropolitano. Andranno quindi
particolarmente curati linserimento ambientale e la qualità
architettonica del complesso edilizio in progetto che dovrà
assumere caratteri e significati anche simbolici e fortemente
riconoscibili.
A tal fine è opportuno rendere possibile la formulazione
di più proposte progettuali tra le quali poter scegliere,
non predeterminando in termini rigidi il disegno planovolumetrico
del nuovo edificio ma fissando esclusivamente pochi essenziali
vincoli di progetto: larea entro cui realizzare il nuovo
intervento, alcuni fili di edificazioni, ecc. fermo restando il
rispetto delle norme urbanistico edilizie vigenti.
A tal fine si rende necessario adottare preliminarmente le opportune
modifiche agli allegati tecnici al provvedimento deliberativo
del Consiglio Comunale approvato in data 18 aprile 2000 (mecc.
2000 01706/70) con cui erano state definite le modalità
attuative dellintervento a livello planovolumetrico.
In particolare si sostituiscono le tavole nn. 3 e 4 con una nuova
ed unica tavola n. 3, allegata al presente atto per farne parte
integrante (all.1).
Inoltre, si rende necessario garantire la selezione di un soggetto
in grado di assicurare, oltre alla migliore realizzazione del
manufatto edilizio, la gestione delle attività e delle
strutture realizzate, correlata sinergicamente con il tessuto
socio-economico del quartiere.
I proponenti, oltre ad avere le caratteristiche specificatamente
richieste dalle procedure di assegnazione dei finanziamenti, dovranno
anche dimostrare con apposita relazione metodologica di saper
realizzare un progetto capace di migliorare la qualità
urbana, il tessuto sociale, economico ed urbanistico del quartiere.
Tutto quanto sopra premesso onde darne attuazione, si è
richiesto la ridestinazione di una parte del finanziamento concesso
alla Città al fine di consentire a questultima, dintesa
con la Regione Piemonte, di emettere un bando per la selezione
di operatori.
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 1° giugno
2004 (mecc. 2004 04434/070) è stata approvata la richiesta
alla Regione Piemonte di ridestinare la somma di Euro 3.025.598,00,
pari al 70% del costo totale dellintervento di edilizia
residenziale pubblica, già destinati allacquisto
di alloggi, per la realizzazione di almeno 25 alloggi di edilizia
residenziale pubblica in locazione permanente ai sensi dellart.
9 della Legge 493/93.
La Giunta Regionale, con deliberazione D.G.R. n. 4-13108 del 26
luglio 2004, ha approvato lassestamento del finanziamento
attribuito al Programma dIntervento n. 1249, ammontante
ad Euro 6.197.482,79, assegnato per lacquisto di alloggi
di sostituzione nel P.R.U. di Via Artom; più precisamente,
il predetto importo è stato ridotto di un importo pari
ad Euro 3.025.598,00 per istituire un nuovo Programma dIntervento
destinato ad edilizia residenziale pubblica in locazione permanente,
ai sensi dellart. 9 della Legge 4 dicembre 1993, n. 493;
il restante importo di Euro 3.171.884,79 rimane destinato allacquisto
di alloggi per lattuazione del P.R.U. di Via Artom.
Ai sensi di Legge il finanziamento sarà concesso nella
misura del 35% del costo convenzionale dellintervento, più
lanticipazione di un altro 35%; il costo convenzionale (art.
6, Legge 179/92) è calcolato sulla base del costo totale
massimo dintervento ammesso per ledilizia agevolata,
di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 29 - 42602
del 23 gennaio 1995.
Ai sensi dell'art. 9 della Legge 493/93 e secondo quanto precisato
dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 5 agosto
1994, i finanziamenti ex-Gescal potranno essere utilizzati per
realizzare alloggi da locare o da assegnare in locazione permanente
a lavoratori dipendenti sfrattati con un reddito convenzionale
non superiore ad Euro 18.075,99, fatti salvi eventuali successivi
aggiornamenti che verranno deliberati dalla Regione Piemonte.
Il canone di locazione, ai sensi della normativa sopra citata,
non potrà comunque superare il 4,5% del prezzo di prima
cessione determinato ai sensi degli art. 17 e 18 del D.P.R. n.
380/02 e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte
n. 714-C.R.6794 del 21 giugno 1984; tale prezzo sarà indicato,
ai soli fini della determinazione del canone, nella convenzione
da stipularsi tra la Città e lOperatore selezionato.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 40 - 21087 del 21
luglio 1997 la Regione Piemonte ha approvato il bando tipo di
concorso per l'individuazione dei soggetti attuatori e le procedure
per assegnare i finanziamenti di edilizia residenziale sovvenzionata
di cui all'art. 9 della Legge 493/93.
Secondo quanto stabilito nella deliberazione regionale del 21
luglio 1997 sopra indicata, potranno partecipare alla selezione
Cooperative edilizie di abitazione o loro Consorzi, Imprese di
costruzione, Cooperative di produzione e lavoro, anche in raggruppamento
con altri soggetti promotori.
Con il sopra citato provvedimento del 21 luglio 1997 la Giunta
Regionale ha disposto inoltre di avvalersi degli Uffici comunali
ed ha attribuito al responsabile del procedimento amministrativo
della Regione, ai sensi del comma 2° dell'art. 2 della L.R.
27/94, il potere di indire una Conferenza di Servizi per raggiungere
l'intesa con la Città sulle modalità di assegnazione
del finanziamento e di controllo sull'attuazione dei finanziamenti.
La predetta Conferenza di Servizi è stata convocata e si
è riunita in sede istruttoria il 23 agosto 2004.
La stessa Conferenza, riunitasi in sede decisoria in data 26 agosto
2004, ha definito i criteri selettivi per l'individuazione del
soggetto attuatore degli interventi ammessi a beneficiare del
finanziamento summenzionato.
La selezione avverrà tramite approvazione da parte della
Giunta Comunale di apposito bando, conforme sia al bando tipo
approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta
Regionale n. 40 - 21087 del 21 luglio 1997, che, per la parte
assistita da finanziamento, individua i requisiti soggettivi degli
operatori partecipanti e dei beneficiari finali degli alloggi,
il regime dei canoni di locazione degli alloggi e le procedure
per lerogazione del finanziamento pubblico, sia ai criteri
definiti dalla Conferenza di Servizi in data 26 agosto 2004.
In linea con gli obiettivi da raggiungere sopra indicati, assumeranno
rilevanza, tra i criteri individuati dalla Conferenza di Servizi
per la selezione del soggetto attuatore:
- la qualificazione soggettiva del proponente, ovvero la partecipazione
al Bando da parte del soggetto richiedente in associazione con
attori privati che garantiscano impegni all'utilizzo dei nuovi
spazi da parte di operatori del settore commerciale presenti a
livello locale o a livello sovralocale (urbano, regionale, nazionale);
- particolari accorgimenti tecnici finalizzati al risparmio energetico,
proposti dai partecipanti;
- la migliore offerta di canoni per gli alloggi in locazione permanente
(compresa tra il 3,5% e il 4,5% del prezzo di prima cessione stabilito
in convenzione e determinato ai sensi degli art. 17 e 18 del D.P.R.
n. 380/02);
- limpegno alla realizzazione di esercizi commerciali di
rilevanza ultra-zonale;
- il miglior rapporto nellambito delle domande pervenute
ed ammissibili tra linvestimento non residenziale e linvestimento
complessivo;
- limpegno a realizzare una quota significativa di alloggi
in autofinanziamento;
- il maggior inserimento occupazionale di residenti disoccupati
di lungo periodo in misura almeno pari al 10% delle maestranze,
con particolare attenzione ai giovani;
- la presentazione di un progetto di gestione diretta da parte
del soggetto partecipante.
Sarà demandata a determinazione dirigenziale del Settore
comunale competente la nomina dei componenti di una commissione
formata da tre dirigenti del Comune di Torino e due della Regione
Piemonte, integrata da esperti dei diversi Settori interessati:
urbanistica ed edilizia privata, commercio, urbanizzazioni, patrimonio,
verde pubblico.
Alla commissione è riservata la facoltà di escludere
con giudizio motivato ed insindacabile le eventuali soluzioni
progettuali proposte che non rispondano ai requisiti di qualità
architettonica e di inserimento ambientale del complesso previsti
dal Programma di recupero Urbano.
In caso di parità di punteggio totale tra più proponenti
sarà data priorità a chi fornisce maggiori garanzie
rispetto agli utenti finali dell'intervento (in termini di mix
sociale e funzioni commerciali e di servizio di rilevanza cittadina)
e rispetto all'attuazione (relazione metodologica).
Il bando di concorso, conforme al bando tipo approvato dalla Regione
ed integrato con i criteri espressi dalla Conferenza di servizi
e dal presente provvedimento sarà oggetto di deliberazione
della Giunta Comunale.
Alloperatore che sarà selezionato con la procedura
sopra indicata sarà assegnata in diritto di superficie
novantanovennale larea individuata nella planimetria (all.
1), il cui prezzo di cessione è stato valutato dal Civico
Ufficio Tecnico da un minimo di Euro 2.965.600,00 ad un massimo
di Euro 3.411.800,00 in ragione della S.L.P. che si intende realizzare,
come da allegata tabella (all. 2); tale cessione sarà disciplinata
con apposita convenzione da approvarsi con successiva deliberazione
della Giunta Comunale.
In relazione agli adempimenti connessi al rilascio del permesso
di costruire occorre rilevare che non sarà dovuto il contributo
relativo al costo di costruzione afferente a tale permesso, di
cui all'art. 16, comma 9 del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e s.m.i, trattandosi di intervento di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata disciplinato da convenzione avente contenuto
analogo a convenzione ex art. 35 della Legge n. 865 in data 22
ottobre 1971, richiamato in proposito il combinato disposto degli
articoli 17 e 18 del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
e s.m.i..
Il provvedimento è stato trasmesso al Consiglio della Circoscrizione
n. 10 - Mirafiori Sud per l'espressione del parere di merito ai
sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento
n. doc. 114/2004 (mecc. 2004 12236/093) in data 21 dicembre 2004
(all. 3 - n. ), ha espresso parere favorevole, alle seguenti condizioni:
- che gli alloggi destinati alla locazione possano essere assegnati
a giovani coppie/giovani famiglie (con età media al di
sotto dei quarantanni) con reddito tale da porre questi
ultimi in condizioni diverse dai precedenti assegnatari del palazzo
demolito di via Fratelli Garrone 73 (comunque non inseriti nelle
graduatorie dellemergenza abitativa) con lobiettivo
di contribuire a creare quel mix abitativo e sociale di quella
parte del quartiere, come auspicato nel presente provvedimento
deliberativo;
- che la Commissione per la valutazione dei progetti che saranno
presentati veda, tra i Dirigenti comunali previsti, la presenza
del Direttore della Circoscrizione n. 10;
- che le nuove attività commerciali non debbano in alcun
modo porsi in competizione con quelle esistenti, ma costituiscano
un elemento di attrazione di nuovi potenziali clienti per il commercio
tradizionale esistente;
- che sia ribadita limportanza per il quartiere della realizzazione
dello "Science Center", che potrà anchesso
costituire un volano di trasformazione e di attrazione per il
nuovo Centro Commerciale.
Il predetto parere può essere di massima condiviso con
le seguenti precisazioni:
- come indicato nel presente provvedimento, i finanziamenti assegnati
dalla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 9 della Legge 493/1993
e del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 5 agosto
1994 dovranno essere utilizzati per realizzare alloggi da locare
o da assegnare in locazione permanente a lavoratori dipendenti
in possesso dei requisiti soggettivi puntualmente individuati
nella deliberazione della Giunta Regionale n. 40 - 21087 del 21
luglio 1997; detti requisiti differiscono da quelli stabiliti
per laccesso allEdilizia Residenziale Pubblica (disciplinata
dalla Legge Regionale n. 46/1995 e s.m.i.) che determinarono le
assegnazioni degli alloggi circostanti, nonchè degli alloggi
demoliti; pertanto, alla categoria delle giovani coppie e famiglie
di nuova formazione di età inferiore ai quarantanni
potrà essere attribuita una priorità o un punteggio
preferenziale nel bando che sarà oggetto di provvedimento
della Giunta Comunale, fatto salvo il possesso dei predetti requisiti
soggettivi ai sensi dellarticolo 9 della Legge 493/1993;
- in merito alle nuove attività commerciali, è obiettivo
dellAmministrazione favorire linsediamento di attività
terziarie che si configurino come "ancora commerciale"
integrata con gli esercizi commerciali esistenti nellintorno
e tali da caratterizzarsi come polo di attrazione di livello sovralocale.
Sarà pertanto attribuito un punteggio preferenziale, nel
bando oggetto di successivo provvedimento della Giunta Comunale,
ai concorrenti che garantiranno linsediamento delle predette
tipologie di attività commerciali. Sarà ugualmente
cura della Città, attraverso gli organi preposti, evitare
eventuali forme di aggressività commerciale nei confronti
degli esercizi esistenti nella zona.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi sopra indicati, che integralmente
si richiamano, le seguenti rettifiche alla deliberazione del Consiglio
Comunale approvato in data 18 aprile 2000 (mecc. 2000 01706/70):
- in narrativa, la soppressione del capoverso che inizia con le
seguenti parole: "Ledificio in progetto risulta composto,
in sintesi, da una porzione prevalentemente
" e termina
con le parole:"
a due piani fuori terra per la parte
terziario commerciale":
- in narrativa ed al punto 1) del dispositivo, la sostituzione
delle seguenti parole: "tavola 03 - Nuovo edificio in progetto
- Regole edilizie; tavola 04 Nuovo edificio in progetto - Regole
edilizie"; con le seguenti parole: Tavola 03 Area oggetto
del nuovo edificio";
- la sostituzione delle tavole nn. 3 e 4 con una nuova ed unica
tavola n. 3 allegata al presente atto per farne parte integrante
(all. 1 - n. );
2) di approvare gli indirizzi e di prendere atto dei criteri di
selezione definiti nella Conferenza di Servizi e richiamati nella
premessa del presente provvedimento per la redazione del bando
di concorso e la completa attuazione del polo urbano di rilevanza
cittadina in via F. Garrone, 73;
3) di demandare a provvedimento della Giunta Comunale ladozione
del bando di concorso e, conseguentemente, lindividuazione
del soggetto attuatore e lassegnazione del finanziamento
di Euro 3.025.598,00, oggetto di deliberazione della Giunta Regionale
n. 4-13108 del 26 luglio 2004;
4) di demandare a determinazione dirigenziale la nomina della
commissione per la selezione del soggetto attuatore, che dovrà
essere formata da tre dirigenti del Comune di Torino e due della
Regione Piemonte, integrata da esperti dei diversi Settori interessati:
urbanistica ed edilizia privata, commercio, urbanizzazioni, patrimonio,
verde pubblico;
5) di demandare a deliberazione della Giunta Comunale lapprovazione
della concessione alloperatore, selezionato con la procedura
sopra indicata, del diritto di superficie novantanovennale sullarea
individuata nella planimetria (all. 1), il cui prezzo di cessione
è stato valutato dal Civico Ufficio Tecnico da un minimo
di Euro 2.965.600,00 ad un massimo di Euro 3.411.800,00 in ragione
della S.L.P. che si intende realizzare, come da allegata tabella
(all. 2 - n. ); con lo stesso provvedimento sarà approvato
lo schema di convenzione, da stipularsi con tale soggetto attuatore,
che definirà anche il prezzo di prima cessione ai sensi
degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 380/02 e della deliberazione
del Consiglio Regionale del Piemonte n. 714-C.R.6794 del 21 giugno
1984, ai soli fini della determinazione del canone di locazione,
questo non potrà comunque superare il 4,5% del prezzo di
prima cessione; in relazione agli adempimenti connessi al rilascio
del permesso di costruire non sarà dovuto il contributo
relativo al costo di costruzione afferente a tale permesso, di
cui all'art. 16, comma 9 del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e s.m.i, trattandosi di intervento di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata da disciplinarsi con convenzione avente
contenuto analogo a convenzione ex art. 35 della Legge n. 865
in data 22 ottobre 1971, richiamato in proposito il combinato
disposto degli articoli 17 e 18 del Testo Unico D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e s.m.i.;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
6) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
EMENDAMENTO 2 ALL'ALLEGATO 2 - AL PROVVEDIMENTO - TABELLA:
Integrare con l'unito elaborato "PRU - via Artom - Valutazione Area", redatto dalla Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo - Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari, costituente allegato 1 all'allegato 2 suddetto (all. 4 - n. ).